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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/11/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente,
Dott. Antonio Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giudice aus. rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 149/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 08 ottobre
2025, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
, sito in Lamezia Terme, Via Duca D'Aosta 76, in Parte_1 persona dell'amministratore legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
OL MA appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Matarazzo CP_1 appellata
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. OL Maione appellata nonché
in persona del legale rappresentante p.t. CP_3 appellata-contumace
Conclusioni:
Per l'appellante “in riforma della sentenza impugnata, previa sospensione Parte_1 dell'esecutività della sentenza di primo grado, rigettare la domanda formulata dinanzi al
Tribunale di Lamezia Terme dalla sig.ra in quanto infondata ed CP_1
1 inammissibile; b) condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore;
c) in ogni caso, per l'ipotesi di soccombenza, condannare comunque la e la CP_4 Controparte_3
a garantirlo e tenerlo indenne da ogni somma che dovrà essere, eventualmente, a qualsiasi titolo tenuto a pagare alla predetta;
d) in ogni caso e comunque, ed in via CP_1 subordinata e salvo ulteriore gravame, per l'ipotesi di conferma del capo della sentenza inerente la compensare nei suoi riguardi le spese e competenze del Controparte_3 giudizio. Con vittoria in ogni caso delle spese e competenze di lite del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
Per l'appellata : “dichiarare l'inammissibilità dell'appello avanzato dal CP_1
appellante, così come disposto dall'art. 348 bis c.p.c. con tutte le conseguenze Parte_1 di legge;
in subordine, rigettare tutti i motivi di appello per essere gli stessi privi di pregio
e/o rilievo giuridico e fattuale, quindi confermare in toto la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, nella persona del Giudice dott.ssa Pezzimenti, n.
729/21, anche nei confronti della , come in sentenza di primo grado, e delle CP_5 altre parti, con relative condanne in distrazione come per legge;
condannare ex art. 96
c.p.c. parte appellante, al risarcimento dei danni da valutarsi anche in via equitativa, considerando che l'elemento soggettivo della mala fede e/o la colpa grave è in essere agli stessi stati psicologici, ovvero agli stessi infondati ed inammissibili motivi di appello e quindi delle circostanze di diritto (gli stessi vizi eccepiti relazionati agli atti di causa ed alla stessa sentenza), per aver agito nel presente giudizio di appello con la coscienza dell'infondatezza delle domande e delle tesi proposte, quasi esclusivamente per procrastinare gli effetti della sentenza stessa, per la quale vige ex art. 282 c.p.c. la sua provvisoria esecutività, per la quale se ne chiede eventuale conferma. Condannare il
appellante al pagamento delle spese del presente giudizio di appello, e previa Parte_1 conferma in toto della sentenza di prime cure, da distrarsi nei confronti del presente procuratore che ne fa richiesta ai sensi di legge”.
Per l'appellata : “rigettare l'appello, perché infondato in Controparte_2 fatto ed in diritto, con conseguente, integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA, CAP e 15% spese generali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, il CP_1
premettendo: di essere proprietaria dell'appartamento Parte_1
2 posto all'ultimo piano del predetto Condominio, sito in Via Duca d'Aosta 76 di Lamezia
Terme; che in data 18.05.07, a causa di condizioni meteo avverse, una parte del tetto del fabbricato veniva divelto;
che parte della copertura divelta corrispondeva CP_6 al suo appartamento, con conseguenti infiltrazioni di acqua;
che intervenivano, prontamente, i Vigili del Fuoco;
che, successive ulteriori precipitazioni piovose peggioravano lo stato dei luoghi danneggiando irrimediabilmente impianti elettrici, soffitti, pareti, pavimenti ed arredi;
che, pertanto, era costretta a lasciare l'immobile divenuto inabitabile;
che sussisteva la responsabilità del , ex art. 2051 c.c.; ne chiedeva, Parte_1 quindi, la condanna al risarcimento dei danni nella misura di euro 50.405,99, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio il che impugnava e Parte_1 contestava la domanda, chiedendo di chiamare in causa, sia l Controparte_7 presso la quale era stata stipulata polizza “globale fabbricati civili”, sia la Controparte_3 che aveva realizzato, negli anni 1998 e 1999, il tetto del fabbricato.
Si costituivano in giudizio la e la Controparte_3 Controparte_8 chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, istruita con interrogatori formali del legale rappresentante del e della nonché, con prova testimoniale e c.t.u., veniva Parte_1 Controparte_3 trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 729/21, pubblicata in data 15.12.21, il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava la responsabilità del , ai sensi dell'art. 2051 c.c. e lo condannava al Parte_1 risarcimento del danno nella misura di euro 43.715,97, oltre accessori;
accoglieva la domanda di manleva, avanzata dal , e condannava l' a Parte_1 Controparte_8 tenerlo indenne degli esborsi da corrispondere all'attrice nella misura del 50% del totale;
condannava, infine, in solido tra loro, il e la al Parte_1 Controparte_8 pagamento delle spese legali, in favore di e della oltre che alle CP_1 CP_3 spese di c.t.u.
Avverso la suddetta pronuncia, il proponeva appello per i motivi che Parte_1 di seguito saranno esposti. Concludeva, come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio, che eccepiva la violazione dell'art. 348 bis CP_1
c.p.c.; nel merito, impugnava il gravame proposto, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ex art. 96 c.p.c. Parte_1
3 Si costituiva, altresì, l' che chiedeva la conferma Controparte_2 della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 13.10.22, la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava il giudizio, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24.01.24.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti provvedevano al deposito delle note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta il 31.01.24.
Tutte le parti provvedevano al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Successivamente, a seguito del collocamento in quiescenza della presidente della
Sezione dott.ssa Carmela Ruberto, con ordinanza del 16.09.25, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'udienza del 08.10.25 per essere decisa in diversa composizione collegiale;
indi,
a detta udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione, senza termini, ex art. 190 c.p.c., poiché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della società CP_3
[...
, ritualmente citata in giudizio, e non comparsa.
2- Non va delibata in questa sede l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art
348 bis c.p.c., essendo ormai superata la fase processuale a tanto deputata (prima udienza di trattazione, ex art 350 c.p.c.).
3.1- Con un primo motivo, l'appellante censura la pronuncia con riferimento alla determinazione del quantum, operata dal c.t.u. e condivisa dal Tribunale, atteso il difetto di prova dei danni subiti.
Ritiene, infatti, il che non possono essere ritenuti sufficienti, a tal uopo, Parte_1 atti unilaterali (come il computo metrico redatto da una Cooperativa sociale onlus) o la c.t.u., espletata addirittura a distanza di dieci anni dall'evento dannoso che, peraltro, ha confermato lavori non autorizzati dalle autorità competenti e non documentati con fatture, ricevute fiscali o preventivi.
Corretta, pertanto, era stata la decisione - inizialmente assunta dal giudice di primo grado - di non ammettere la c.t.u. in quanto la stessa, non costituente mezzo di prova, non avrebbe potuto, a distanza di anni, supplire ad oggettive carenze addebitabili unicamente all'attrice.
4 Peraltro, gli asseriti lavori di ripristino dell'immobile sarebbero stati realizzati senza alcuna autorizzazione amministrativa e senza il rilascio di alcun documento contabile per l'acquisto di materiali;
né, alcuno ha mai testimoniato di aver lavorato per conto dell'attrice; né, infine, è stato indicato il materiale esecutore dei lavori in questione.
Tra l'altro, il c.t.u. non avrebbe nemmeno indicato i prezziari di riferimento dei lavori indicati nel computo metrico, limitandosi ad affermare di averlo redatto “sulla base della media dei prezzi unitari applicati dalle imprese presenti nel comprensorio lametino”; né il c.t.u. ha applicato alcuna diminuzione per il degrado delle condizioni dell'appartamento che, invece, sarebbe desumibile anche dalla vetustà del palazzo.
A tal riguardo, l'ausiliare afferma, testualmente che si “presuppone che l'unità immobiliare prima dell'evento calamitoso era in ottime condizioni”.
Ebbene – prosegue l'appellante - il Tribunale di Lamezia Terme, nonostante il predetto quadro probatorio, si limita a dire che “aderisce alla determinazione del quantum operata dal perito”, senza spendere una sola parola al riguardo.
Inoltre, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere inammissibili le doglianze, illustrate in sede di comparsa conclusionale, nonostante il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., i rilievi delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico giuridico, che ben possono essere svolte nella comparsa conclusionale, sempre che non introducano in giudizio nuovi fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove” .
Correttamente, quindi, in sede di comparsa conclusionale erano state criticate le risultanze della c.t.u., fermo restando che in ogni caso il Giudice, a prescindere dalle contestazioni operate, deve sempre criticamente verificare e vagliare la logicità e la coerenza delle relazioni di perizia e mai deve criticamente recepirle.
3.2- Con un secondo motivo l'appellante chiede la rivisitazione della sentenza con riferimento all'erronea liquidazione del danno relativo al contratto di locazione, stipulato dalla per un importo di euro 2.000,00, importo, del cui pagamento non vi sarebbe CP_1 alcuna prova, se non un foglio di carta allegato alla memoria istruttoria di quest'ultima.
Invero, detto “contratto” non risulterebbe essere stato registrato, così come non risulterebbe alcuna prova dei pagamenti, né, infine, si comprenderebbe perché decorra da ottobre 2017, a fronte dell'evento verificatosi il 18.05.07.
5 3.3 - Con un terzo motivo, il Condominio si duole della liquidazione di danno non patrimoniale per ben euro 5.000,00, liquidazione effettuata in violazione dell'art. 2059 c.c. che in maniera tassativa afferma che “deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.
Nella fattispecie, sarebbe, infatti, evidente come non si sia concretizzata alcuna fattispecie di reato che avrebbe consentito la risarcibilità del danno morale;
il Tribunale, peraltro, non avrebbe nemmeno richiamato la norma applicata.
3.4 - Con un quarto motivo, l'appellante lamenta l'erroneo parziale accoglimento della domanda di manleva, formulata nei confronti della compagnia assicurativa, attesa l'esistenza di una polizza “globale fabbricati civili” che avrebbe dovuto coprire per intero l'evento dannoso.
Al riguardo, il Condominio richiama la sentenza n. 634/21, pubblicata il 21.10.21, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme, con riferimento al medesimo evento meteorologico avverso, ha ritenuto sussistere la copertura integrale da parte della polizza assicurativa, accogliendo la domanda di manleva.
Né - prosegue il - può affermarsi che, nel caso di specie, i danni, Parte_1 qualora in ipotesi esistenti, sarebbero riconducibili al ritardato ripristino del tetto in quanto sarebbe ovvio che il fortunale abbattutosi il 18.05.07, con vento e pioggia, aveva inevitabilmente provocato ciò che, pur in assenza di dimostrazione, è stato lamentato.
Al riguardo, poi, la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che “nel caso di specie proprio la proprietà comune del solaio-copertura (della cui mancata o inidonea riparazione/manutenzione sono scaturiti i danni oggetto di causa) fonda il suo obbligo di custodia e, quindi, la sua responsabilità nei confronti dei terzi”; aggiungendo che “lo stato di rovina del tetto e l'inidoneità della copertura è il fatto generatore dei danni di cui il
è custode – e per esso l'assicurazione – deve rispondere”. Parte_1
Dunque, sarebbe erroneo il riferimento all'inadempimento dell'obbligo di salvataggio, sia perché il fatto generatore dei danni resterebbe sempre lo stato di rovina del tetto e l'inidoneità della copertura, sia perché l'assicurato non avrebbe concorso nel danno e sia perché nulla, con riferimento alla violazione dell'obbligo di salvataggio, è stato eccepito dalla compagnia assicuratrice.
Anche il rigetto della domanda di manleva nei riguardi della Controparte_3 sarebbe erroneo, poiché l'azione di rivalsa sarebbe pienamente fondata atteso che la
6 predetta società ha realizzato negli anni 1998 e 1999, il tetto del fabbricato - del quale parte attrice lamenta il difetto di struttura - sostituendo la preesistente copertura in eternit.
L'istruttoria svolta avrebbe, inoltre, confermato, anche tramite la c.t.u., la responsabilità della terza chiamata in causa nella realizzazione ed esecuzione dei lavori.
Il Tribunale di Lamezia Terme, invece, pur riconoscendo l'inidoneità della copertura, ha rigettato detta domanda in quanto i danni sarebbero stati procurati nei giorni successivi allo scoperchiamento del tetto ed in quanto l'azione sarebbe stata esperita, oltre i termini di cui all'art. 1669 c.c., stante l'assenza di prova in ordine alla mancata tempestiva denuncia del difetto nel prescritto termine annuale.
Ebbene, secondo l'appellante, la circostanza dell'eventuale verificarsi dei danni nei giorni successivi allo scoperchiamento del tetto non esimerebbe, comunque, da alcuna responsabilità chi ha mal effettuato i lavori di copertura del tetto, essendo questo il fatto generatore del danno.
Con riferimento, poi, all'asserito mancato rispetto del termine annuale, ex art. 1669
c.c., dalla scoperta del vizio, evidenzia che detto termine “decorre dal giorno in cui il committente o l'acquirente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei fatti e della derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera”, che, nel caso di specie, deriverebbe dalla notifica dell'atto di citazione;
in ogni caso l'onere della prova del mancato rispetto del predetto termine ricadrebbe sull'appaltatore.
3.5.- Con un ultimo motivo, il lamenta l'erronea condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_3
Sarebbe, infatti, evidente la necessità della riforma della predetta statuizione pronunciata in favore di società che ha non ha eseguito a regola d'arte i lavori di sostituzione della copertura del fabbricato CP_6
Pertanto, sarebbe necessario procedere a pronuncia di compensazione delle spese di lite anche nell'impensata ipotesi di conferma della statuizione di primo grado.
4.1- Il primo motivo di doglianza non ha pregio.
Correttamente, infatti, il Tribunale ha dato atto che l'istruzione probatoria ha consentito di acclarare che: “successivamente al danneggiamento della copertura avvenuto il 18.05.07, nonostante il abbia effettuato degli interventi provvisori sulla Parte_1 copertura, l'appartamento della sig.ra è risultato oggetto di copiose infiltrazioni CP_1
7 d'acqua piovana e che le stesse hanno danneggiato gli impianti elettrici, i soffitti, le porte, le pareti e i pavimenti”.
La prova dei danni, subiti dall'immobile della infatti, è stata fornita - CP_1 come giustamente rilevato dal primo giudice - grazie alle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio formale, dall'amministratore del condominio il quale ha riferito di aver constatato detti danni, in occasione di una riunione avvenuta, nel predetto appartamento, nell'ottobre del 2007; ma, anche, alla documentazione fotografica in atti, riconosciuta dal medesimo, come rispondente ai luoghi di causa;
infine, al rapporto dei VV.FF. intervenuti in data 28.05.07, presso l'appartamento in questione.
Si legge, infatti, nel predetto documento: “negli appartamenti, posti al sesto e ultimo piano… vi era un'infiltrazione d'acqua piovana proveniente dal solaio. Il tetto dello stabile, costituito da pannelli coibentati, era stato divelto e spazzato via da una tromba
d'aria. In considerazione di quanto esposto si provvedeva a salire sul solaio e con mazzetta
e scalpello si provvedeva a fare dei canali di scolo per far defluire in parte l'acqua rimasta su tutto il solaio. I danni causati dall'infiltrazione d'acqua si estendono per tutto il soffitto delle varie stanze dei tre appartamenti”.
Priva di pregio appare, altresì, la censura, secondo cui i lavori di ripristino dell'immobile sarebbero stati realizzati, senza alcuna autorizzazione amministrativa.
Giustamente, il Tribunale ha rilevato che detta circostanza è del tutto estranea all'odierno giudizio poiché doveva, eventualmente, essere rilevata in altre sedi.
Quanto, infine, alle doglianze relative alla genericità del computo metrico, all'errata scelta dei prezziari e alla mancata applicazione di una diminuzione per il degrado dell'immobile, la Corte condivide la motivazione resa sul punto, laddove si legge che esse:
“non possono essere accolte in questa sede, non avendo il convenuto provveduto, per come era suo onere, a veicolarle nel contraddittorio tecnico seguito all'invio della bozza da parte del perito. Non risulta, invero, che il abbia fatto pervenire alcuna Parte_1 osservazione al consulente d'ufficio con riguardo alla detta bozza, a differenza delle altre parti in causa, né che abbia sollevato specifiche contestazioni nella prima difesa successiva al deposito della perizia…”.
Di conseguenza, anche la doglianza relativa alla possibilità di sollevare eccezioni o rilievi alla c.t.u., in sede di comparsa conclusionale, è priva di pregio, atteso che le contestazioni dell'appellante attengono ad aspetti tecnici che, come tali, dovevano essere
8 formulate in sede di osservazioni alla bozza della c.t.u. o, comunque, nella prima difesa successiva al deposito dell'elaborato peritale.
La Suprema Corte, a tal riguardo, ha precisato che: “le contestazioni e rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della
c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (Cass. n.7356/25).
4.2- Il secondo motivo di censura è parimenti infondato.
Il Tribunale, infatti, ha rettamente liquidato l'importo di €. 2000 sborsato dalla per condurre in locazione altro immobile, dall'ottobre 2007 al maggio 2008. CP_1
Risulta, invero, prodotta in giudizio la scrittura privata di locazione, sottoscritta dalle parti contraenti, non contestata in giudizio, che dimostra la necessità della di CP_1 trasferirsi altrove, attese le condizioni di inabitabilità dell'immobile in questione.
Si legge in sentenza, infatti, che: “a causa delle copiose infiltrazioni la e il CP_1 suo nucleo familiare hanno dovuto abbandonare l'appartamento per cui è causa (riferisce del loro trasferimento e di non averli visti per alcuni mesi anche l'amministratore di condominio in sede di interrogatorio formale)”. CP_9
4.3 - Il terzo motivo è fondato nei termini che seguono.
Il giudice di prime cure ha, erroneamente, ritenuto, ristorabile il danno non patrimoniale - legato al disagio del trasferimento della in altra abitazione, per le CP_1 accertate condizioni di inagibilità del proprio immobile - riconoscendo, in via equitativa, la somma di €. 5000.
Ebbene, è pacifico che il danno esistenziale può essere riconosciuto soltanto se il fatto è lesivo di diritti inviolabili costituzionalmente tutelati, se la lesione risulta di un certo rilievo e se il danno non corrisponde a mero disagio o fastidio.
A tal riguardo la Suprema Corte ha affermato con particolare riferimento al c.d. danno esistenziale che esso consiste non già nel mero “sconvolgimento dell'agenda” o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla
9 tranquillità (v. Cass. n. 19641/16; n. 16992/15) bensì, nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, nello sconvolgimento dell'esistenza in cui di detto aspetto o voce del danno non patrimoniale si coglie il significato pregnante (ex multis, Cass. 2056/18).
Nella fattispecie, questo Collegio non ravvisa alcuna lesione rilevante di un diritto inviolabile, costituzionalmente tutelato, con conseguente, necessario rigetto della domanda risarcitoria relativa al danno esistenziale.
4.-4 - Quanto alla censura relativa al parziale accoglimento della domanda di manleva, formulata nei confronti della compagnia assicurativa, la Corte condivide quanto argomentato chiaramente nella sentenza impugnata.
Infatti, nel precisare che oggetto del giudizio sono i danni derivati all'appartamento della dalle copiose precipitazioni, successive all'evento meteorologico del CP_1
18.05.07, essendo state queste ultime a cagionare le infiltrazioni di acqua lamentate, il
Tribunale per verificare l'operatività dell'invocata copertura assicurativa ha correttamente proceduto all'interpretazione della polizza stipulata tra le parti.
Si legge, infatti, nella motivazione: “a parere del Tribunale, l'assunzione del rischio rispetto ai danni cagionati a terzi “in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato e alla conduzione delle parti comuni”
– non potendo tale generica clausola di copertura essere interpretata restrittivamente in danno del contraente – copre i danni di cui il debba rispondere, ex art. 2051 Parte_1
c.c., posto che nel caso di specie proprio la proprietà comune del solaio - copertura (dalla cui mancata o inidonea riparazione/manutenzione sono scaturiti i danni oggetto di causa) fonda il suo obbligo di custodia e, quindi, la sua responsabilità nei confronti dei terzi.
Peraltro, se lo stato di rovina del tetto e l'inidoneità della copertura è il fatto generatore dei danni di cui il custode – e per esso l'assicurazione – deve rispondere, Parte_1 certamente il grave ritardo nel provvedere alla riparazione deve essere apprezzato quale violazione dell'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c. … avendo il Condominio colposamente omesso di adempiere a tale obbligo, l'indennità dovuta dall'assicuratore deve essere congruamente ridotta nella misura, ritenuta equa dal Tribunale, del 50% del totale dovuto all'attrice”.
Corretto appare, infine, il rigetto della domanda di manleva, proposta nei confronti della CP_3
10 Invero, il giudice di prima istanza ha, giustamente, chiarito che la non ha CP_1 lamentato alcun pregiudizio come direttamente derivato dall'evento meteorologico, né un difetto di costruzione in sé della copertura del fabbricato condominiale, lamentando, semmai, “la mancata adozione, nel tempo a seguire, a fronte delle successive abbondanti precipitazioni, di misure idonee a mettere in sicurezza il solaio da parte del Parte_1 che era tenuto a provvedervi”.
Inoltre, ha precisato che: “pur essendo emersa la responsabilità della società appaltatrice nella messa in opera della copertura, poi divelta dal maltempo il 18.05.2007,
l'azione di rivalsa azionata dal con la chiamata in causa della predetta Parte_1 società, nell'odierno giudizio, non avrebbe comunque potuto essere accolta in quanto esperita oltre i termini di cui all'art. 1669 c.c.”.
Invero, come rilevato correttamente dal Tribunale, il non ha fornito Parte_1 prova alcuna di aver denunciato il difetto strutturale della predetta copertura, entro il prescritto termine annuale.
Infatti, atteso che l'atto di citazione per chiamata di terzo è stato notificato alla in data 12.01.09, la domanda del di essere tenuto indenne Controparte_3 Parte_1 dall'appaltatore per i danni derivati dalla rovina del tetto è, senza dubbio, tardiva.
È pacifico, infatti che il termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti di costruzione, previsto dall'art. 1669 c.c., decorre dal momento in cui il committente acquisisce una consapevolezza sufficientemente seria della gravità dei vizi e della loro possibile causa, anche senza una perizia tecnica formale (ex multis Cass. n. 20678/25).
Nella fattispecie, il ha avuto piena consapevolezza dei possibili vizi Parte_1 della copertura, allorquando essa è stata divelta a seguito dell'evento atmosferico del maggio 2007, e non si è attivato per denunciare l'accaduto alla CP_3
4.5- L'ultimo motivo relativo alla regolamentazione delle spese processuali non ha pregio.
Il Tribunale, infatti, ha correttamente condannato il al rimborso delle Parte_1 spese processuali, in favore della avendo rigettato la domanda di manleva CP_3 proposta nei suoi confronti, secondo il criterio della soccombenza.
5.- Deve essere, infine, delibata la domanda di condanna, ex art. 96 c.p.c. del formulata dall'appellata . Parte_1 CP_1
Ha chiarito il Supremo Collegio, in proposito, che è necessario accertare, in capo alla parte soccombente, la mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o
11 la colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame, ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (ex multis, Cass. n.
3293/24; 25041/21; n. 22405/18).
Ritiene la Corte che, nella fattispecie, difetti, senza dubbio, la malafede o la colpa grave dell'appellante che ha espletato la propria difesa, senza realizzare alcun abuso della
“potestas agendi”.
Le spese del primo grado di giudizio vengono liquidate in favore di CP_1
e , nei parametri medi, ridotte nella misura di 1/5, in considerazione del CP_3 parziale accoglimento del gravame, ai sensi dei DD.MM. 55/14 e 147/22, (scaglione da €.
26.001 ad €. 52.000), per tutte le quattro fasi del giudizio e previa distrazione in favore dei difensori antistatari.
Le spese del grado vengono liquidate in favore di e CP_1 [...]
nei parametri medi, ridotte nella misura di 1/5, in considerazione del Controparte_2 parziale accoglimento del gravame, ai sensi dei DD.MM. 55/14 e 147/22, 5 (scaglione da
€. 26.001 ad €. 52.000), per le sole fasi di studio, introduttiva e trattazione del giudizio, e previa distrazione in favore dell'avv. Marco Matarazzo.
Nulla sulle spese del grado, in favore della in quanto contumace. CP_3
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della non sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, e avverso la sentenza n. 729/21, CP_1 Controparte_2 CP_3 pubblicata in data 15.12.21, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, così provvede:
- dichiara la contumacia della CP_3
- in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda di risarcimento del danno esistenziale;
- conferma nel resto;
12 - condanna il e in solido Parte_1 Controparte_2 tra loro, al pagamento, in favore di e delle spese di lite del CP_1 CP_3 primo grado, che liquida, già ridotte, per ciascuno, in €.
4.062 per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa, previa distrazione in favore dei difensori antistatari.
- condanna il al pagamento, in favore di e Parte_1 CP_1
delle spese del grado, che liquida, già ridotte, per ciascuno, Controparte_2 in €. 5.217, per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa, previa distrazione in favore dell'avv. Marco Matarazzo.
- nulla sulle spese del grado in favore della CP_3
- si dà atto che non ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR
115/2002.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 19.11.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott. Biagio Politano)
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