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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 16/12/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
4990/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Volontaria Giurisdizione - Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente dott. Francesca Ajello Giudice dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 4990/2024 R.G., promosso con ricorso depositato il
25/09/2024
d a nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] delle sette fontane 17/6, C.F.: rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. VALLE PAOLA;
Ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
, (c.f. ) nato il [...] a [...] ed Parte_2 C.F._2 ivi domiciliato in via Louis Pasteur n. 19, rappresentato e difeso dall'avv. Sandra
Racchi;
Resistente
Con l'intervento del P.M- sede avente per oggetto: scioglimento del matrimonio, sentenza parziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE All'udienza del 3.12.2025 le parti hanno insistito congiuntamente per la pronuncia di una sentenza non definitiva relativa allo scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, omologata dal Tribunale di Trieste, con decreto n.
1042/2023 del 25.09.2023, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 31.05.2023.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie relative alla prole ed ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L 898/1970 va emessa sentenza non definitiva relativa allo scioglimento del matrimonio tra le parti.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Rimette la causa al giudice delegato, affinché, con separata ordinanza, disponga in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nel comune di Muggia il
17.09.2016 (atto n. 14, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2016);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di
Muggia per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
3. Spese al definitivo.
4. Rimette la causa sul ruolo del giudice delegato per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio il 15/12/2025
Il giudice estensore
Dott. Filomena Piccirillo Il Presidente
Dott. Gloria Giovanna Carlesso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Volontaria Giurisdizione - Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente dott. Francesca Ajello Giudice dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 4990/2024 R.G., promosso con ricorso depositato il
25/09/2024
d a nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] delle sette fontane 17/6, C.F.: rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. VALLE PAOLA;
Ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
, (c.f. ) nato il [...] a [...] ed Parte_2 C.F._2 ivi domiciliato in via Louis Pasteur n. 19, rappresentato e difeso dall'avv. Sandra
Racchi;
Resistente
Con l'intervento del P.M- sede avente per oggetto: scioglimento del matrimonio, sentenza parziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE All'udienza del 3.12.2025 le parti hanno insistito congiuntamente per la pronuncia di una sentenza non definitiva relativa allo scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, omologata dal Tribunale di Trieste, con decreto n.
1042/2023 del 25.09.2023, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 31.05.2023.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie relative alla prole ed ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L 898/1970 va emessa sentenza non definitiva relativa allo scioglimento del matrimonio tra le parti.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Rimette la causa al giudice delegato, affinché, con separata ordinanza, disponga in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nel comune di Muggia il
17.09.2016 (atto n. 14, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2016);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di
Muggia per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
3. Spese al definitivo.
4. Rimette la causa sul ruolo del giudice delegato per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio il 15/12/2025
Il giudice estensore
Dott. Filomena Piccirillo Il Presidente
Dott. Gloria Giovanna Carlesso