Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 06/06/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1544/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1544 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 14.5.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Telese Terme, Via Turistica del Lago n.29 presso lo studio dell'avv.to Antonio Aceto che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace –
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente: “...pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra , Parte_1 Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della relativa sentenza;
- confermare le condizioni ivi descritte nel ricorso introduttivo e già disposte nel verbale dell'udienza citata di separazione consensuale, nonché dal decreto di omologa del 14/01/2011, R.G. 1971/2010, Cron. 120/2011. Con vittoria di spese e competenze legali...”;
dr. Andrea CANCIANI 1
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso presentato in data 8.10.2024 – premettendo di essersi Parte_1 unito in matrimonio in Sanremo in data 7.12.2006 con che il Controparte_2
Tribunale di Sanremo con provvedimento in data 4.1.2011 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi hanno vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Evidenziava come dall'unione non fossero nati figli e non avanzava alcuna richiesta di carattere economico.
Non si costituiva in giudizio della quale, verificata la regolarità Controparte_2 della notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-21 c.p.c. del 14.5.2025.
Alla medesima udienza il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 473- bis.22, c.4 c.p.c., invitava parte ricorrente alla discussione orale. Precisate da parte ricorrente le proprie conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile proposta da , in quanto appare provato come la Parte_1 prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza dimostrata anche da quanto dallo stesso riferito nelle proprie difese e ribadito all'udienza del 14.5.2025.
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dalla resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificata, non ha inteso costituirsi in giudizio. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparazione dei coniugi di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Null'altro deve essere disposto dal Collegio in assenza di ulteriori domande.
In ragione della natura della controversia e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1544/2024 R.G.A.C.C.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Sanremo il 7.12.2006 tra i coniugi nato a [...] Parte_1
Greco il 25.9.1965 e nata a [...] il Controparte_2
28.2.1964; matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2006, n.109, parte I;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 6.6.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3