Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
>
Versione
27 gennaio 1991
27 gennaio 1991
>
Versione
8 marzo 2001
8 marzo 2001
>
Versione
24 ottobre 2003
24 ottobre 2003
>
Versione
26 ottobre 2004
26 ottobre 2004
Art. 2112.
(Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda).
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore puo' consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento e' attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita' economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta' ((di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.))
(129)
---------------- AGGIORNAMENTO (129)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2001".
(Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda).
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore puo' consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento e' attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita' economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta' ((di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.))
(129)
---------------- AGGIORNAMENTO (129)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2001".
Commentari • +500
- 1. Trasferimento ramo d’azienda e cessione lavoratori ceduti: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 aprile 2021 · 60.407726
Art 2112 cod. civ. giurisprudenza e sentenze: diritti dei dipendenti in caso di cessione. […] Nell'ipotesi di cessione di ramo di azienda, cui consegue automaticamente, ex art. 2112 c.c., la prosecuzione del rapporto col cessionario, […] sezione lavoro, sentenza 20 maggio 2016 n. 10542 Per ramo di azienda suscettibile di trasferimento, secondo le previsioni dell'articolo 2112 del Cc, deve intendersi ogni entità economica organizzata la quale, in occasione del trasferimento, […] guardiania e fattorinaggio) Corte di cassazione, sezione lavoro sentenza 4 dicembre 2012 n. 21711 Per ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. (così come modificato dalla legge 2 febbraio 2001, n. 18 , […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2025, n. 12274Provvedimento: […] del pari hanno errato nel ritenere preclusa 8 l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. con riferimento alla sospensione dell'attività dal 10 gennaio al 29 febbraio 2019, evidentemente connessa alla stipulazione di un nuovo contratto di affitto d'azienda avente ad oggetto ancora la produzione e vendita di gelati. 2.3. […] Via Ostiense 48 - comunicazione ex art 2112 c.c. in relazione alla prosecuzione dei rapporti di lavoro dipendente”, non poteva intendersi come licenziamento, proprio perché l'art. 2112 c.c. determina la continuazione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità. 3. […]Leggi di più...
- affitto d'azienda·
- licenziamento·
- tutela dei lavoratori·
- continuità aziendale·
- retrocessione ramo d'azienda·
- giudicato interno·
- sospensione attività·
- trasferimento d'azienda·
- art. 2112 c.c.·
- doppia retrocessione