Sentenza 16 dicembre 2004
Massime • 2
Il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia - data l'analogia dei due rapporti - ma in relazione solo al recesso del datore di lavoro o del preponente, mentre il recesso per giusta causa (con conseguente diritto all'indennità per mancato preavviso) del lavoratore o dell'agente non è invece condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi conto anche di comportamenti (del datore di lavoro o del preponente) ulteriori rispetto a quelli lamentati nell'atto di recesso (del lavoratore o dell'agente).
In assenza di un'espressa previsione relativa alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, per lo stesso trova applicazione in via analogica l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., che comporta anche il riconoscimento del diritto dell'agente recedente all'indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell'indennità sostitutiva di clientela prevista dagli accordi economici collettivi per la fattispecie di estinzione del rapporto su iniziativa del preponente, data l'assimilabilità di tale caso a quello del recesso dell'agente per giusta causa, sostanzialmente dovuto al comportamento del preponente stesso.
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6870 del 02https://www.laleggepertutti.it/
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Leggi di più… - 2. Il recesso per giusta causa e la clausola risolutiva espressa nel contratto di agenziaPistone Alessio · https://www.diritto.it/ · 18 luglio 2013
La disciplina civilistica del rapporto di agenzia non contiene alcuna espressa previsione delle ipotesi che legittimano il recesso senza preavviso. E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza quello per cui al rapporto di agenzia, sia esso a tempo indeterminato o determinato, si applica l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., che consente di recedere in tronco dal rapporto contrattuale senza l'obbligo di concedere alcun preavviso (e, dunque, senza alcuna indennità sostitutiva) nel caso si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero, in altre parole, si verifichi un grave inadempimento contrattuale. A tal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/12/2004, n. 23455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23455 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IND OR ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore DR LO OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, difeso dall'avvocato VITO MANFREDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PI DI UC DE NI & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore GIUSEPPE UC;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 03023/02 proposto da:
PI DI UC DE NI & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore PE UC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO NATOLI, che lo difende unitamente all'avvocato GUIDO ORLANDO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IND OR ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. LO OR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1305/01 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 18/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/04 dal Consigliere Dott. Luigi PICCIALLI;
udito l'Avvocato MANFREDI Vito, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso principale e rigetto ricorso incidentale;
udito l'Avvocato ORALANDO Guido, difensore del resistente che ha chiesto accoglimento ricorso incidentale e rigetto ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per rigetto ricorso principale e assorbimento ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 16/5/91 la PI s.n.c. di UC De PE & C. corr. in Roma, riassumendo il giudizio intrapreso con ricorso del novembre 1989 davanti al Pretore - giudice del lavoro di Milano,dichiaratosi incompetente per materia,citava al giudizio del Tribunale della stessa città la Industrie TI Italia s.p.a., corr. in Milano, rinnovando la domanda di risoluzione per giusta causa del contratto di agenzia,stipulato inter partes con scrittura privata del 15.6.1983,integrata da successivi accordi scritti (tra cui, segnatamente, quello di riscuotere i prezzi delle vendite), avente ad oggetto il conferimento da parte della s.p.a. ai due soci della s.n.c. PE De UC e IM De PE,dell'incarico a tempo indeterminato di agenti, con deposito,per promuovere la commercializzazione, nella zona del Lazio, di prodotti "White Westinghouse".
A sostegno della domanda l'attrice esponeva che,dopo un iniziale ottimo andamento, il rapporto aveva subito già nel corso del 1985 una "prima incrinatura",in quanto la società milanese aveva praticato direttamente vendite presso alcuni C.R.A.L. (del Corriere della Sera, dell'AGIP - ENI e della RAI) nel Lazio di apparecchi televisivi, contrassegnati dal suindicato marchio a prezzi inferiori a quelli praticati dall'agente ai propri rivenditori addebito che era stato anche ammesso dalla mandante,ascrivendone la responsabilità ad un proprio distributore di Milano;
nello stesso anno vi era stato, da parte della TI, un tentativo di modifica delle condizioni contrattuali relative alle vendite dirette che non era stato accettato dalla PI;
nel 1987 la mandante aveva comunicato la revoca del deposito;
in ulteriore prosieguo di tempo il rapporto si era gravemente deteriorato, in conseguenza di comportamenti negligenti o scorretti della mandante, segnatamente per scarsa chiarezza contabile, difficoltà dell'agente di ricevere gli accrediti necessari a rimediare agli errori di fatturazione, addebiti di esosi interessi per il ritorno di ricevute bancarie dei clienti, addebiti azzerati e poi ricomparsi a distanza di due o tre anni sugli estratti conto, disconoscimento a fine anno di sistemi di pagamento da parte di alcuni clienti in precedenza autorizzati, allo scopo di impedire il raggiungimento del premio, disconoscimento di premi che l'agente era autorizzato a concedere ai clienti secondo l'annuale impostazione delle vendite.
A fronte di un'ultima pretestuosa contestazione della mandante,che aveva comunicato l'unilaterale decisione di ridurre la percentuale delle provvigioni per il 1989, la M.A.P.I. aveva replicato, con nota del 18.1.89, nella quale aveva contestato alla controparte i vari inadempimenti;
quindi, non avendo ricevuto alcuna tempestiva risposta,con lettera dell'8.2.89 la deducente aveva comunicato il proprio recesso introneo, per giusta causa, dal contratto. L'attrice chiedeva, sulle surriferite premesse, pronunziarsi la risoluzione del contratto di agenzia per fatto e colpa della mandante,con conseguente condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di L. 84.015.190, oltre rivalutazione ed interessi,a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, suppletiva di clientela e di incasso, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
Costituitasi la TI, resisteva alle avverse pretese, contestandone la fondatezza e, sostenendo la mancanza di giusta causa del recesso, chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
Con sentenza del 17.9.98,all'esito di istruttoria documentale e testimoniale, il Tribunale di Milano, accoglieva la domanda principale, rigettava quella riconvenzionale e condannava la convenuta al pagamento delle spese.
La suesposta decisione veniva confermata, all'esito dell'appello proposto dalla TI, con sentenza in data 2.5.2001 della Corte d'Appello di Milano, con condanna dell'appellante alle ulteriori spese.
La Corte di merito, disattese preliminari eccezioni in ordine all'ammissibilità del gravame, riteneva questo infondato, concordando con i primi giudici in ordine alla sussistenza della giusta causa di recesso, per comprovati inadempimenti della mandante in virtù di applicazione analogica dell'art. 2119 c.c., alla connessa spettanza, a termini di contratto collettivo di lavoro,dell'indennità sostitutiva di clientela, correlata ai medesimi presupposti di quella sostitutiva di preavviso, nonché a quella di incasso, per la comprovata e non retribuita attività di riscossione dei pagamenti, non compresa nella provvigione, rimasta immutata dopo il conferimento di tale incarico.
Contro tale sentenza la TI ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi;
resiste la PI, con controricorso, a sua volta proponendo ricorso incidentale.
La PI ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, dei quali va esaminato prima quello incidentale, tenuto conto della pregiudizialità dell'unico motivo, di rito, addotto. Con tale mezzo d'impugnazione si ribadisce l'eccezione di "difetto assoluto di procura ed indeterminatezza del soggetto proponente l'appello sotto il profilo della nullità ed invalidità dell'atto introduttivo", considerato che nell'atto di gravame la denominazione del soggetto appellante ("Industrie TI" in luogo di "Industrie TI Italia") sarebbe stata parziale che non sarebbero stati indicati l'organo e la persona fisica aventi la rappresentanza della società, che la sottoscrizione in calce alla procura a margine sarebbe illeggibile e, per di più, sottostante alla dicitura dell'autentica. La motivazione, con la quale la corte di merito ha disatteso l'eccezione, sarebbe "semplicistica" e non farebbe buon governo dei principi giurisprudenziali in materia.
Sotto il primo profilo, dell'incompleta indicazione (non riportante la parola "Italia") della denominazione sociale della società appellante, l'eccezione è stata agevolemente e convincentemente disattesa dalla corte di merito,che ha ritenuto l'inessenzialità dell'omissione, tenuto conto che la narrativa della vicenda ed il contenuto complessivo dell'atto di appello non consentivano dubbi di sorta in ordine alla riferibilità del gravame,anche in considerazione della puntuale indicazione del codice fiscale, alla s.p.a." Industrie TI Italia",già resistente nel giudizio di primo grado.
Tali considerazioni, che hanno correttamente dato atto di un mero errore omissivo, non comportante effettiva ed obiettiva incertezza sull'identificazione della società appellante, del resto, non hanno costituito oggetto di specifica censura nel motivo di gravame, sul punto genericamente ripropositivo del corrispondente rilievo formulato in sede di merito.
Quanto ai rimanenti profili, la corte di merito ha ritenuto di poterli superare escludendo l'illeggibilità della sottoscrizione al mandato e rilevando che la stessa proveniva dalla medesima persona, RL TI, che nel precedente grado aveva,nella spiegata qualità di presidente e legale rappresentante della s.p.a. resistente, conferito il mandato difensivo agli avv.ti C. Orlandi e Vito Manfredi, il secondo dei quali, nominato anche per il giudizio di secondo grado, aveva "regolarmente" autenticato la menzionata firma.
Tali considerazioni, confermate dall'obiettivo rilievo che la sottoscrizione in questione anche l'esame di questa Corte (consentito dalla natura processuale del motivo di censura) risulta agevolmente decifrabile, comportano il rigetto dell'impugnazione, che resta altresì superata dall'assorbente rilievo che l'avv. Vito Manfredi, dal quale fu formulato l'appello,era comunque già debitamente autorizzato a proporre il gravame,in virtù dell'ampio mandato conferitogli dal TI, nella spiegata qualità di organo rappresentativo della resistente società,esteso in calce alla comparsa di risposta di primo grado e comprensivo anche della facoltà di impugnazione. Passando all'esame del ricorso principale, nel cui primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione alla fattispecie dell'art. 2119 cod. civ., dall'insieme delle relative varie censure, possono enuclearsi i seguenti profili:
a) difetto di immediatezza del recesso dell'agente, rispetto alle pretese inadempienze della preponente, in buona parte risalenti ad alcuni anni e superate;
b) difetto di particolare gravità dei pretesi inadempimenti, con conseguente inidoneità impeditiva alla prosecuzione, anche temporanea,del rapporto;
c) assenza di prove in ordine ad un effettivo danno del preposto,in assenza della quale non competerebbe l'indennità di cui all'art. 2119 c.c., non operando, in materia di rapporti di agenzia,
l'automatismo sanzionatorio disciplinanti le analoghe situazioni in materia di lavoro subordinato.
Nessuna di tali censure è meritevole di accoglimento. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato, in considerazione delle analogie strutturali tra i rapporti di agenzia e quelli di lavoro subordinato e dell'assenza di una specifica regolamentazione per i primi, l'applicabilità analogica a questi dell'art. 2119 c.c. relativamente agli istituti del recesso per giusta causa, dell'una e dell'altra parte, del preavviso e della connessa indennità sostitutiva.
Da tale analogia discende l'applicabilità, sia pure con i dovuti adattamenti derivanti dalla peculiarità del contratto di agenzia, dei principi essenziali al riguardo elaborati dalla giurisprudenza. In particolare, per quanto attiene all'immediatezza della contestazione del recesso senza preavviso per giusta causa, va anzitutto evidenziato che il particolare rigore formale e cronologico caratterizzante tale ipotesi di risoluzione del rapporto opera solo in relazione a quella posta in essere dal datore di lavoro o preponente, sicché, ove a recedere sia il lavoratore (o preposto), può tenersi conto anche di ragioni non esposte nella relativa comunicazione o, addirittura, successive (v. Cass. sez. lav.
5.2.93 n. 1434, e 20.4.99 n. 3898), senza alcun pregiudizio, non solo ai fini della legittimità del recesso, ma anche della spettanza della relativa indennità.
Nel caso di specie,peraltro,la corte territoriale ha ricostruito,sulla scorta di accertamenti di fatto (basati su risultanze testimoniali e documentali) incensurabili di connesse argomentazioni del tutto esenti da vizi logici, come il rapporto abbia subito un progressivo deterioramento, a cagione di una serie di inadempienze della preponente che, iniziate nel 1985, sembravano essere state superatela in realtà ebbero poi a ripetersi,venendo sempre puntualmente contestate dall'agente, fino a culminare nei più gravi e finali tentativi di unilaterale modificazione di essenziali elementi del contratto, segnatamente di riduzione della provvigioni, questione in ordine alla quale la contestazione della PI, rimasta senza risposta nel termine prefisso, fu seguita dalla lettera di recesso. Al riguardo va osservato che la giurisprudenza in materia (Cass. lav. n. 5467/00, n. 15601/01) ha anche chiarito come una tolleranza iniziale delle inadempienze non pregiudichi la facoltà di successivo recesso,specie nei casi in cui le stesse si ripetano e, sommandosi, raggiungano un livello di gravita ed intollerabilità, tali da non consentire la prosecuzione anche temporanea del rapporto. Ed è quanto nella specie,con giudizio valutativo di fatto incensurabile (v. Cass. lav. n. 8110/95), hanno correttamente accertato i giudici di mentovando atto di una vera e propria progressione di comportamenti osttuzionistici ed inadempienti, diretti ad alterare in misura considerevole (segnatamente con il tentativo di unilaterale riduzione della misura delle provvigioni) l'equilibrio contrattuale tra le parti (v. Cass. lav. n. 845/99), che hanno reso alla fine intollerabile per il contraente economicamente più debole, la MA.PI., la prosecuzione del rapporto collaborativo con la preponente.
In siffatti casi il pregiudizio patrimoniale è in re ipsa e l'indennità, finalizzata al ristoro delle conseguenze negative derivanti dalla necessità di immediata risoluzione del rapporto, è dovuta per presunzione di legge, indipendentemente dalla prova di specifici danni economici.
Tale regola, tenuto conto della riconosciuta assimilabilità del rapporto di agenzia a quello di lavoro subordinato, comportante l'applicazione analogica al primo dell'art. 2119 cit., non subisce deroghe nei casi di recesso,per giusta causala parte dell'agente (v., altre. Cass. lav. n. 3221/93 e 5467/00). Le suesposte considerazioni comportano il totale rigetto non solo del primo motivo, ma anche del secondo, deducente "violazione dell'art. 1455 cod. civ.",per l'assunta scarsa importanza dell'inadempimento.
Tale censura, a parte l'inammissibilità (per non essere stata dedotta in sede di merito), è sostanzialmente ripetitiva della prima e, comunque, non tiene conto che la stabilita applicabilità alla fattispecie della disciplina di cui all'art. 2119 c.c., a carattere speciale rispetto a quella generale dell'art. 1455 cit., comporta la non pertinenza,nella fattispecie, del richiamo a quest'ultimo articolo.
Non miglior sorte meritano i residui motivi.
Il quarto, deducente la "violazione dell'art. 11 CCNL agenti di commercio", in relazione all'indennità di clientela (che spetterebbe solo in casi tassativi, tra i quali non rientrerebbe il recesso unilaterale del prepostoci pone in contrasto con la costante giurisprudenza in materia, da cui il collegio non ravvisa ragioni per doversi discostare, a termini della quale, esclusa la tassatività della previsione contrattuale collettiva al riguardo, l'identità dei presupposti tra tale indennità e quella di mancato preavviso,comporta il diritto dell'agente,in caso di spettanza di quest'ultima, alla percezione anche dell'altra, finalizzata al compenso indennitario del particolare pregiudizio, diverso da quello della mancata percezione delle provvigioni durante il periodo di virtuale preavviso, derivante dalla perdita della clientela procurata al preponente nell'ambito del rapporto di agenzia (v. le già citate sent. Cass. lav. n. 3221/93 e 368/99). L'ultimo motivo, con il quale si lamenta "la violazione dell'art. 9 dell'accodo contrattuale", quanto all'attribuzione alla recedente dell'indennità di incasso, che secondo la tesi della ricorrente sarebbe stata inclusa nell'omnicomprensiva provvigione, si risolve in una palese censura in fatto, avverso l'accertamento di merito, correlata alla corretta ermeneusi negoziale, che i giudici territoriali hanno compiuto. Al riguardo è stato evidenziato come, non prevedendo l'iniziale contratto, del 15.6.83, l'incarico di riscossione dei prezzi dei beni dei quali veniva procurata la vendita, incarico poi conferito solo successivamente, e non essendo stata provata l'erogazione a tale specifico titolo, di incrementi percentuali della provvigione inizialmente pattuitala nuova incombenza, conferita in un secondo tempo, fosse rimasta priva di compensi, con conseguente accoglibilità, in mancanza di prove di eventuali rinunce dell'agente al riguardo,alla specifica retribuzione, prevista dagli accordi collettivi per maneggio del danaro.
Tali argomentazioni, per la solida coerenza logica che la sorreggevi sottraggono ad ogni censura della ricorrente, le cui doglianze, insistendo sull'avvenuta, ma non provata, omnicomprensività della provvigione inizialmente pattuita ed invocando non ben precisate "prassi" contrattuali di settore,oltre a sconfinare palesemente nel merito della vicenda, si connotano esse stesse di illogicità, in ragione del contrasto con il dato di fatto acclarato, che l'iniziale contratto non contemplava l'attività di incasso da parte dell'agente; sicché nessuna percentuale della provvigione avrebbe potuto essere imputata ad un incarico non conferito all'agente. Il ricorso della TI va, in definitiva, respinto. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente principale, tenuto conto della scarsa rilevanza, nell'economia della vicenda processuale, del pur disatteso ricorso incidentale.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta.
Condanna la ricorrente principale,Industrie TI Italia s.p.a., al rimborso, in favore della resistente M.A.P.I. UC De PE & C. s.n.c., delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro tremilaseicento, di cui tremilacinquecento per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2004