Ordinanza cautelare 9 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 09/09/2025, n. 7254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7254 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07254/2025REG.PROV.COLL.
N. 02209/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2209 del 2025, proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
ES ES, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Rosario Bongarzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 4059/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ES ES;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il Cons. Marco Morgantini e udito l’Avv. Alessandro Tozzi in sostituzione dell'avv. Antonio Rosario Bongarzone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato accolto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 1420 del 06.06.2024, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul sostegno.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
Il Ministero ha adottato il provvedimento di diniego ravvisando: la “non validità dell’attestato formativo presentato dall’istante” quale titolo di abilitazione per l’accesso alla professione regolamentata di insegnante di sostegno in Romania e, quindi, quale titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno in Italia suscettibile di essere validamente riconosciuto nella nazione italiana; effettuata in ogni caso la comparazione tra i percorsi formativi previsti in Italia e all’estero, l’Amministrazione ha poi dichiarato “un’incolmabile differenza” tra la formazione inerente alla specializzazione su sostegno conseguita in Italia e quella relativa al titolo formativo conseguito in Romania, di cui l’istante chiede il riconoscimento.
Il Tar ha ritenuto che non ha pregio in primo luogo l’assunto secondo cui quello sottoposto non sarebbe un titolo formativo di natura abilitante e comunque non sarebbe di per sé titolo idoneo al riconoscimento, posto che non è necessaria l’identità tra i titoli confrontati, essendo sufficiente una mera equivalenza per far scaturire il dovere di riconoscere il titolo conseguito all’estero.
Secondo il Tar la conclusione raggiunta dal Ministero si è sviluppata in assenza di un corretto contraddittorio procedimentale atteso che il provvedimento sfavorevole non è stato preceduto da una comunicazione di preavviso ex art. 10-bis L. 241/1990, comunicazione che avrebbe permesso all’istante di integrare la documentazione e rassegnare informazioni ulteriori inerenti la qualità e la natura della formazione svolta.
Inoltre tale documentazione avrebbe dovuto essere acquisita in ogni caso in via autonoma dall’amministrazione.
Il Tar ha ritenuto poi che la valutazione in concreto svolta appare inadeguatamente motivata.
Non sarebbe adeguatamente motivata la radicale diversità tra il percorso formativo italiano e rumeno, se non sulla base di argomenti non comprovati, da cui si fa discendere l’impossibilità di individuare misure ulteriori “tali da compensare le differenze tra le due formazioni (quella complessivamente conseguita dall’istante e quella prevista dall’ordinamento italiano”.
Secondo il Tar le tematiche affrontate nel percorso di studi rumeno appaiono attinenti alla materia dei bisogni educativi speciali che interessano appunto l’insegnamento di sostegno (esemplificativamente si legge dal certificato degli esami: psicologia delle persone con bisogni speciali; didattica nell’educazione inclusiva; politiche di inclusione di persone con bisogni speciali; neuropsichiatria infantile; psicologia dello sviluppo); i laboratori nel sistema rumeno risultano poi aggregati all’insegnamento teorico di riferimento con svolgimento di ore di formazione pratico-laboratoriale; vengono poi riferite 300 ore di tirocinio curriculare e indiretto.
Gli uffici non avrebbero chiarito perché un’adeguata previsione di misure compensative - previste dall’art. 14 Direttiva 2005/36/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio e che in astratto potrebbero comprendere ore aggiuntive di didattica/tirocinio/laboratorio - non sia in grado di colmare le mancanze della formazione estera che comunque appare in ogni caso incentrata sulla figura dell’alunno con speciali bisogni educativi e che comunque contempla periodi di tirocinio e attività pratica.
L’imposizione di misure compensative non potrebbe poi prescindere dall’applicazione del principio di proporzionalità disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE.
2. Il Ministero appellante evidenzia che parte ricorrente in primo grado non ha prodotto, all’atto della presentazione della domanda di riconoscimento, alcun attestato o titolo riconducibile alla figura disciplinata dall’articolo 11 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, bensì un mero attestato di conclusione di un corso di formazione professionale, al più annoverabile tra i percorsi formativi previsti nell’ordinamento rumeno per la formazione continua dei docenti già in servizio.
Il Ministero dell’istruzione e del merito non ha ritenuto di procedere all’effettuazione di alcuna richiesta di integrazione documentale, poiché tutte le informazioni sui contenuti e sui caratteri essenziali dei percorsi formativi, seguiti all’estero erano già a disposizione del Ministero, poiché gli attestati di formazione prodotti dagli istanti che hanno seguito, in Romania, i medesimi corsi di formazione presso le medesime università, si caratterizzano per una palese ed evidente sovrapponibilità dei contenuti.
Dunque il Ministero eccepisce l’ingiustizia della sentenza appellata per non avere adeguatamente rilevato, accertato e valutato l’omessa produzione da parte ricorrente di documentazione, dalla medesima parte ricorrente ritenuta e qualificata come imprescindibile ai fini del positivo esito della domanda di riconoscimento della qualifica professionale che si pretende acquisita.
Parte appellante osserva che in sede di istruttoria delle domande di riconoscimento proposte dagli istanti in epigrafe, ha diligentemente proceduto all’effettuazione della comparazione in concreto della formazione acquisita all’estero con quella richiesta nel nostro paese dal Decreto M.I.U.R. 30 settembre 2011 ai fini dell’insegnamento di sostegno.
Il confronto posto in essere dal Ministero porta a concludere nel senso della non riconducibilità del preteso titolo di formazione, di cui in primo grado si chiede il riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, alla figura dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11 della citata direttiva.
3. Parte appellata si è costituita in giudizio per resistere all’appello.
Ritiene che l’appello sia inammissibile perché non contiene specifiche censure contro i capi della sentenza gravata.
Evidenzia che già in sede di ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha depositato copia del certificato di competenze professionali.
Lamenta la mancanza del preavviso di diniego e il mancato da parte del Ministero dei poteri istruttori.
Secondo parte appellata il Ministero:
a) non indica alcun punto specifico del piano formativo estero che sarebbe stato ritenuto difforme rispetto al corrispondente percorso italiano;
b) non analizza né menziona i contenuti effettivi del percorso rumeno, già depositati in atti dalla ricorrente (tra cui il certificato analitico, i contenuti degli insegnamenti, la durata del tirocinio, la struttura dei laboratori);
c) non spiega affatto per quale ragione non si sarebbe potuto attivare il meccanismo delle misure compensative di cui all’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE.
4. Con ordinanza n° 1352 del 9 aprile 2025 il Consiglio di Stato ha sospeso gli effetti della sentenza appellata, atteso che il Ministero ha adottato il provvedimento di diniego per un verso ravvisando la non validità dell’attestato formativo presentato dall’istante quale titolo di abilitazione per l’accesso alla professione regolamentata di insegnante di sostegno in Romania e, quindi, quale titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno in Italia suscettibile di essere validamente riconosciuto in Italia, e, per un altro verso, effettuando in ogni caso la comparazione tra i percorsi formativi previsti in Italia e all’estero, concludendo nel senso che sussiste una incolmabile differenza tra la formazione inerente alla specializzazione su sostegno conseguita in Italia e quella relativa al titolo formativo conseguito in Romania, di cui l’istante chiede il riconoscimento.
5. L’appello merita accoglimento.
Preliminarmente risulta palesemente infondata l’eccezione di parte appellata secondo cui il Ministero non avrebbe formulato specifiche censure riguardo la sentenza appellata, contenendo al contrario il ricorso in appello specifiche contestazioni delle statuizioni della sentenza del Tar.
Il Ministero ha adottato il provvedimento di diniego per un verso ravvisando la non validità dell’attestato formativo presentato dall’istante quale titolo di abilitazione per l’accesso alla professione regolamentata di insegnante di sostegno in Romania e, quindi, quale titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno in Italia suscettibile di essere validamente riconosciuto in Italia, e, per un altro verso, effettuando in ogni caso la comparazione tra i percorsi formativi previsti in Italia e all’estero, concludendo nel senso che sussiste una incolmabile differenza tra la formazione inerente alla specializzazione su sostegno conseguita in Italia e quella relativa al titolo formativo conseguito in Romania, di cui l’istante chiede il riconoscimento.
Riguardo la necessità del titolo di abilitazione il collegio ribadisce che attualmente l'art. 13, comma 5, del D.M. n. 249 del 2010 esclude che un qualsivoglia effetto abilitante possa discendere, in Italia, dalla sola frequentazione del corso di specializzazione per il sostegno (così Consiglio di Stato VII n° 5066 del 6 giugno 2024, ordinanza cautelare n° 1352 del 9 aprile 2025).
L’istante non ha presentato nella documentazione allegata alla propria istanza, come sopra richiamata, alcun attestato di competenza o titolo di formazione conforme alla citata direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, rilasciato dal competente Ministero rumeno e valido per dimostrare il possesso dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno in Romania, ma ha presentato un mero attestato di formazione professionale conseguito nell’ambito del “Programma postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo”, denominato, in lingua italiana, «La formazione degli insegnanti itineranti e di sostegno per la inclusione sociale ed educazionale delle persone con bisogni educativi speciali», rilasciato, non dal competente Ministero rumeno, ma dall’Università.
Il Ministero ha precisato, anche sulla base di interlocuzione con gli uffici rumeni e con l’Unione Europea, che:
- la direttiva [2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE] riguarda le situazioni in cui un professionista pienamente qualificato in uno Stato membro chiede il riconoscimento delle sue qualifiche in un altro Stato membro al fine di accedere alla professione o alle attività professionali del caso in tale Stato membro.”;
– per essere un insegnante pienamente qualificato in Romania, è necessario completare le tre fasi di studio di cui all'articolo 236, paragrafo 1, della legge nazionale rumena in materia di istruzione [Legge nazionale in materia di istruzione n. 1/2011 del 5 gennaio 2011] e anche superare l'esame nazionale di cui all'articolo 241, paragrafi 1 e 2, della stessa legge.”;
– L'articolo 236, paragrafo 1, della legge rumena dispone quanto segue:
La formazione iniziale per ricoprire una posizione d'insegnamento comprende:
a) una formazione iniziale, teorica e specializzata, conseguita in ambito universitario nel quadro di programmi speciali accreditati in conformità della legislazione;
b) il completamento di un master in didattica della durata di due anni o di un programma di formazione di livello I e II offerto da un dipartimento specializzato di un istituto di istruzione superiore;
c) un tirocinio pratico della durata di un anno scolastico, condotto in un istituto d'istruzione, solitamente sotto il coordinamento di un insegnante mentore.”.
Il collegio osserva che il Ministero ha comunque considerato, a prescindere da quanto sopra, che il titolo formativo presentato dall’istante non può essere ammesso al riconoscimento richiesto, anche a seguito del confronto eseguito direttamente tra il precorso formativo previsto in Italia dal DM 30-9-2011 per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e il percorso formativo seguito in Romania dall’istante, dal quale emergono incolmabili differenze tra i due percorsi.
La specifica ed analitica analisi di confronto tra il percorso seguito in Romania e quello richiesto in Italia non è stata in concreto e in modo idoneo smentita dal Tar e, in questa sede, da parte appellata.
Il Ministero dell’Istruzione, anche sulla base del rilascio di specifico parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, ha evidenziato quanto segue.
Il percorso formativo italiano di cui al DM 30-9-2011 prevede un corso di formazione specifico di un anno per ciascun ordine/grado di scuola (infanzia; primaria; secondaria di primo grado; secondaria di secondo grado). Al termine del corso si consegue la specializzazione per insegnare sul sostegno nello specifico ordine/grado di scuola (infanzia; primaria; secondaria di primo grado; secondaria di secondo grado) a cui si riferisce il corso. Materie, contenuti e obiettivi del corso, conoscenze teoriche e competenze pratiche psicologiche, pedagogiche, didattiche, organizzative e relazionali in uscita, sono diverse per ciascun ordine/grado di scuola, mentre, il corso di formazione romeno seguito dall’istante non è specifico per un ordine/grado di scuola, ma ha carattere generico.
Dalla documentazione presentata dall’istante emerge, invece, che il titolo di cui lo stesso è in possesso è unico per tutti gli ordini/gradi di scuola.
A fronte delle discipline specifiche di insegnamento previste nell’Allegato B al DM 30-9-2011, dall’esame dettagliato dell’attestato formativo, nonché dei programmi dei moduli formativi relativi al corso “Programma Postuniversitario per la Formazione e lo Sviluppo Professionale Continuo” denominato, in lingua italiana, “Formazione dei professori itineranti e di sostegno per la inclusione sociale ed educazionale delle persone con bisogni educativi speciali”, erogato dall’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures, si deduce che l’istante ha frequentato discipline di insegnamento di carattere generale, prive di specificità didattica, di basso livello, cioè prive dei caratteri della formazione specializzata rivolta all’insegnamento, non riconducibili, nemmeno parzialmente, alle discipline specialistiche previste nel citato allegato B al DM 30-9-2011. Infatti, gli obiettivi e, soprattutto, i contenuti, come espressamente indicati nei programmi relativi al corso seguito dall’istante, non fanno riferimento ad alcuno specifico grado di scuola (mentre l’istanza è relativa all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado) e sono rivolti, sia a personale e utenti di ambito scolastico, sia a personale e utenti di ambito non scolastico (alunni studenti e persone adulte), il che esclude inequivocabilmente che si tratti di formazione specialistica iniziale per l’accesso all’insegnamento.
A fronte dei seguenti requisiti per l’attivazione dei corsi di specializzazione per il sostegno didattico, come previsti dall’art. 3 del DM 30-9-2011:
“a. proposta didattica conforme ai contenuti degli allegati al […] decreto;
b. direzione del corso affidata a un professore universitario di I o II fascia del settore scientifico disciplinare M-PED 03, il quale abbia nel curriculum competenze specifiche sui temi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
c. laboratori affidati a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di insegnamento su posto di sostegno, preferibilmente per il grado di scuola per il quale è attivato il laboratorio, ovvero con provate e documentate esperienze nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
d. utilizzo in qualità di tutor di docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di servizio su posto di sostegno;
e. convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ricomprese nell'elenco di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle attività di tirocinio comprensive del relativo progetto”, il Ministero ha osservato che nulla, in riferimento a detti requisiti, è presente nei percorsi formativi seguiti dall’istante ai fini del conseguimento dell’attestato di formazione di cui chiede il riconoscimento.
Il Ministero ha altresì osservato che dalla documentazione relativa al corso seguito dall’istante in Romania, in particolare dai programmi dei singoli moduli formativi del corso, non si evince alcun riferimento specifico ad attività di laboratorio suddivise per ordine e grado di scuola, a specifiche attività laboratoriali e alle ore ad esse dedicate, come previsto dalla normativa italiana.
Il Ministero ha ancora osservato che dalla documentazione fornita dall’istante non si ha alcuna evidenza circa finalità, durata, luoghi, tempi e modalità attuative previsti per un eventuale tirocinio – ivi compresa la diversificazione per ordine e grado di scuola, la presenza di tutor e la supervisione delle attività svolte - – né dell’effettivo espletamento dello stesso mentre è la stessa normativa romena citata in precedenza, ovvero, l’allegato all’ordinanza n. 5574/2011, articolo 8, paragrafo (1), lett. c) a prevedere, tra l’altro, che, per diventare insegnante di sostegno è necessario lo “svolgimento di un tirocinio pratico, (in lingua romena “Stagiu practic”) della durata di un anno scolastico, svolto in una scuola nella funzione didattica corrispondente agli studi, sotto la guida di un insegnante tutor con esperienza nell’educazione speciale”.
Il Ministero ha altresì rilevato che nulla dalla documentazione relativa al corso seguito in Romania dall’istante, in riferimento a tali caratteristiche dell’esame finale e nulla è possibile desumere dalla documentazione medesima, in riferimento allo svolgimento di un esame finale (nazionale), come previsto dall’articolo 241 della citata legge rumena n. 1/2011 per l’accesso alla professione di docente.
Da tali elementi emerge in modo chiaro che, a prescindere da ogni ulteriore questione, la comparazione in concreto effettuata dal Ministero ha dimostrato che il titolo formativo presentato dall’istante non può essere ammesso al riconoscimento richiesto, anche a seguito del confronto eseguito direttamente tra il precorso formativo previsto in Italia dal DM 30-9-2011 per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e il percorso formativo seguito in Romania dall’istante, dal quale emergono incolmabili differenze tra i due percorsi.
Al riguardo, va precisato che l’Adunanza plenaria non ha inteso riconoscere in maniera indiscriminata e acritica i titoli formativi conseguiti all’estero anche al di là o, addirittura, in senso opposto rispetto a quanto stabilito dalla Direttiva 2005/36/CE, bensì ha rammentato l’obbligo, per il Ministero, di «valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE» (Cons. St., Ad. plen., 29 dicembre 2022, n. 19, § 17), non essendo precluso alle autorità nazionali di adottare queste garanzie in modo estensivo anche ad una vicenda, come quella qui controversa, ciò che il Ministero ha fatto senza, infine, opporre inutili formalismi o defatiganti adempimenti procedimentali in tempi non ragionevoli, ma esaminando la domanda nel suo contenuto sostanziale e svolgendo la necessaria comparazione.
Come ha sancito la Corte di Giustizia UE nella propria giurisprudenza (v., per tutte, Corte di Giustizia UE, 8 luglio 2021, BB, C-166/20, punto 39), anche al di fuori del diretto campo applicativo della Direttiva, e in forza dei principi generali di cui agli artt. 45 e 49 TFUE, qualora l’esame comparativo dei titoli accerti che le conoscenze e le qualifiche attestate dal titolo straniero corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali, lo Stato membro ospitante è tenuto a riconoscere che tale titolo soddisfa le condizioni da queste imposte.
Se, invece, a seguito di tale confronto emerge una corrispondenza solo parziale tra tali conoscenze e qualifiche, detto Stato membro ha il diritto di pretendere che l’interessato dimostri di aver maturato le conoscenze e le qualifiche mancanti (6 ottobre 2015, Brouillard, C-298/14, punto 57 e giurisprudenza citata).
A tal riguardo, spetta alle autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto, segnatamente, di un’esperienza pratica, siano valide ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze mancanti (sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard, C-298/14, EU:C:2015:652, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).
Invece, se detto esame comparativo evidenzia differenze sostanziali tra la formazione seguita dal richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, le autorità competenti possono fissare misure di compensazione per colmare tali differenze (v., segnatamente, sentenza del 2 dicembre 2010, VA e a., C-422/09, C-425/09 e C-426/09, EU:C:2010:732, punto 72).
Nel caso di specie, per le ragioni sin qui espresse, l’esame comparativo condotto dal Ministero in concreto rispetto ai titoli formativi – anche in assenza del titolo abilitante rilasciato dal Ministero rumeno (c.d. Adeverinta) – porta ad escludere che le conoscenze acquisite all’estero siano sufficienti a giustificare una equipollenza di formazione, eventualmente colmabile con misure di compensazione, per le ragioni già espresse, non efficacemente contrastate dal ricorrente.
6. Anche sulla base di tali considerazioni, il collegio osserva che la comunicazione del preavviso di diniego, cui ha fatto riferimento il Tar, non avrebbe potuto condurre ad un diverso esito, in quanto l’Amministrazione si è correttamente determinata sulla base del titolo che era stato presentato per il riconoscimento e che il Ministero ha dimostrato, anche sulla base di analitica valutazione del percorso di studi, che il riconoscimento non era possibile e che nemmeno tale esito di valutazione richiedeva l’esercizio di ulteriori poteri istruttori.
Trattasi dunque di atto in concreto dovuto e vincolato, in quanto l’assenza dei presupposti per il riconoscimento emergente dalla descritta comparazione non lascia alcun margine all’amministrazione per un esito diverso del procedimento, che in alcun modo l’apporto procedimentale del privato avrebbe quindi potuto mutare.
7. Il collegio ritiene infine che non vi siano i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o per sospendere il giudizio in pendenza di analogo rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia UE, come chiesto dalla parte appellata con memoria non utilizzabile in quanto tardiva (come rilevato dal Collegio in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.) e ribadito in sede di odierna discussione.
In data 3 maggio 2024, con ordinanza n. 8867, il T.A.R. Lazio – Sezione IV-ter – ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea questioni interpretative riguardanti il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna.
Così il Tar Lazio nell’ordinanza di remissione alla CGUE ha considerato: “Vanno rimessi alla Corte di giustizia UE i seguenti quesiti:
- se l’art. 13 della Direttiva 2005/36/UE come modificata dalla Direttiva 2007/55/UE , letto alla luce dell’obiettivo comunitario della eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri e della libera circolazione degli insegnanti, debba essere interpretato nel senso che, con riguardo al riconoscimento infracomunitario delle qualifiche professionali, con particolare riferimento al titolo di specializzazione all’insegnamento di sostegno, osti alla interpretazione ed applicazione di una normativa nazionale che consenta di considerare sussistenti le condizioni per il riconoscimento anche nel caso in cui il titolo di formazione specialistica acquisito nello Stato membro d’origine non permetta l’esercizio della corrispondente professione nel medesimo Stato e da questo non sia legalmente riconosciuto come titolo abilitante al ridetto esercizio;
- nel caso in cui l’art. 13 della Direttiva 2005/36/UE come modificata dalla Direttiva 2007/55/UE non abbia detto effetto ostativo, se le disposizioni del titolo III, capo I, della Direttiva 2005/36 debbano, dunque, essere interpretate nel senso che le autorità competenti in materia di riconoscimento delle qualifiche, acquisita la relativa istanza, siano sempre e comunque tenute a valutare il contenuto di tutti i documenti presentati dalla persona interessata, idonei ad attestare la sua qualifica professionale, ancorché non abilitante nello Stato membro d’origine, nonché la conformità della formazione che essi attestano alle condizioni richieste per ottenere la qualifica professionale in questione nello Stato membro ospitante e, se del caso, applicare misure di compensazione.”
Il collegio ritiene che non sussistano i presupposti per sospendere il giudizio per pendenza di analogo rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia UE né per disporre autonomo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia perché la questione, oggetto del rinvio, è in questo caso irrilevante.
Infatti il Ministero ha comunque valutato in concreto il percorso di studi svolto in Romania, come sopra precisato.
Dall’esito di tale comparazione sono emerse emergono pesanti ed incolmabili differenze tra i due percorsi formativi, le quali hanno imposto il diniego della domanda di riconoscimento proposta come pure l’impossibilità di disporre misure compensative, come congruamente motivato dall’Amministrazione.
Tale elemento rende ininfluente in questo giudizio la questione pendente, in quanto, a prescindere dalla soluzione, la comparazione in concreto qui svolta impedisce in radice il riconoscimento del titolo.
L’appello deve pertanto essere accolto.
In riforma della sentenza appellata deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.
Le oscillazioni giurisprudenziali consentono comunque la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO