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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE 190 - 1/2024
TRIBUNALE DI SALERNO TERZA SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE IL COLLEGIO: Dott.ssa Giuseppina Valiante Presidente Rel. ed Est. Dott.ssa Enza Faracchio Giudice Dott.ssa Federica Felaco Giudice PRONUNCIA LA SEGUENTE SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento iscritto al n. 190 - 1/2024 r.g.p.u., promosso su ricorso di:
con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, codice fiscale Parte_1
, rappresentata da con sede in Milano, Bastioni P.VA_1 Parte_2 di Porta Nuova n. 19, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Sarina Davide e dall'Avv. Giulia Galati, eleggendo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Roberto Scotti, sito in Agropoli (SA) via Granatelle n. 14; RICORRENTE
(P.VA , avente sede legale in GIFFONI Controparte_1 P.VA_2
AL IA (SA) – 84095 - alla Via degli Alburni n. 2/B; RESISTENTE - CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE
DEL RICORSO E DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA Con ricorso depositato in data 25.10.2024, ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCI), l'istante, premesso di essere creditore, in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 19 aprile 2022, con il quale la ha Parte_1 acquistato da la titolarità “pro soluto” di un portafoglio Controparte_2 di crediti pecuniari, tra cui il credito vantato nei confronti della odierna resistente per la somma complessiva di € 1.095.759,12, ha chiesto che sia dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di tale società. In particolare, il ricorrente esponeva che il credito deriva da:
• rapporto di c/c n. 1653, acceso in data 26/01/2011 per € 539.889,49;
• rapporto di c/c n. 5390, acceso in data 28/11/2017 per € 222.846,17; • rapporto di anticipo fatture per pagamento fornitori su contratto quadro di affidamento di breve termine n. 09365/9000/00001291, per € 13.562,23;
• contratto di finanziamento nr. 6904/14148900 di originari € 400.000 del 07/02/2014, concesso originariamente da Controparte_3
(poi e successivi atti modificativi €
[...] Controparte_2
277.952,35;
• interessi di mora (oggi soff. 9548/00000217) relativi al finanziamento nr. 6904/14148900 per € 41.508,88.
All'uopo l'istante depositava contratti di conto corrente, estratti conto, lettere di messa in mora, dichiarazione di cessione, pubblicazione G.U. A seguito del deposito del ricorso, veniva fissata l'udienza “Mista” del giorno 23.01.2025 e venivano convocati per l'udienza la debitrice ed il creditore ricorrente. All'udienza del 23.01.2025, il ricorrente si riportava al ricorso ed insisteva per l'apertura della liquidazione giudiziale ed il Giudice riservava la decisione al Collegio. Con ordinanza del 10.02.2025, accertata l'incompletezza della documentazione prodotta da parte istante in ordine alla cessione del credito e, dunque, con riguardo alla legittimazione (sostanziale), ex art. 37 d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, del ricorrente a chiedere la liquidazione giudiziale della società resistente, il Collegio disponeva rinvio al fine di consentire al creditore di depositare la documentazione integrativa. Inoltre, accertato il perfezionamento della notifica dell'invito a comparire e del ricorso nei confronti della debitrice, attesa la non costituzione in giudizio della stessa, il Collegio ne dichiarava la contumacia. All'udienza del 6.03.2025, preso atto delle note depositate da parte ricorrente, il Giudice si riservava di riferire al Collegio, cui rimetteva la decisione. RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE DEL RESISTENTE In calce al decreto di fissazione dell'udienza in ufficio il Tribunale ha avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza; ha autorizzato tuttavia in deroga ognuna delle parti, se costituita, a concludere telematicamente mediante il deposito di breve memoria di udienza con rinuncia ad essere presente in udienza entro 2 giorni prima dell'udienza; ha inoltre avvisato il debitore che in caso di pluralità di ricorsi avverso il medesimo debitore (cfr., Cass. Civ. n. 6620/1981 e 24898/2013 e 13983/2016) al quale sia stato regolarmente notificato il primo non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti;
che, pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il suo diritto di difesa;
che quindi il debitore può in tali casi chiedere un termine per allegare circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata. Nel decreto di fissazione dell'udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata;
inoltre in tale atto si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt. 41, anche c. 6, e 367 CCII di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII e se del caso anche per i soci illimitatamente responsabili. Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro) ; che il debitore ha facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia;
che il debitore ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non costituito con difensore;
che quindi è il debitore ad avere l'onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (Cassazione civile, sez. VI, 25/06/2020 n. 12681). Nel giudizio in esame, parte resistente non si è costituita in giudizio, sebbene la notifica dell'invito a comparire e del ricorso sia stata compiuta regolarmente, a cura della Cancelleria, in data 14.11.2024, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, ai sensi dell'art. 40 comma 6 CCII. Per tali motivi, con ordinanza del 10.02.2025 ne veniva dichiarata la contumacia. In tema di notificazione del ricorso al debitore principale (cfr. anche, Cass. Civ., sez. VI, 07/09/2020, n.18544) va rammentato che ogni imprenditore, anche individuale, è oggi obbligato a dotarsi ed a mantenere attiva (fino allo scadere dell'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese) una casella di posta elettronica certificata (PEC). Ciò ha indotto la Suprema Corte (Cassazione civile sez. I, 12/04/2021 n.9594) a ribadire il principio secondo cui l'art. 15, comma 3 (nel testo, novellato dalla L. n. 221 del 2012, applicabile ratione temporis) della legge fallimentare, nel prevedere che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono (I Ipotesi) essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, ovvero, quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, (II Ipotesi) a cura dell'U.G., presso la sede legale dell'impresa risultante dal R.I., e infine, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, (III Ipotesi) mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, ha introdotto una disciplina speciale semplificata, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo. (cfr., Cass., 27 febbraio 2020, n. 5311; Cass., 7 agosto 2017, n. 19688; Cass., 12 gennaio 2017, n. 602). Tale assetto normativo è – allo stato - del tutto confermato con l'avvento del CCI, laddove: a. ai sensi dell'art. 41, C. 2, CCI tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi;
b. ai sensi dell'art. 40, c.6, CCI la Cancelleria notifica copia del ricorso e del decreto di convocazione all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti;
c. ai sensi dell'art. 40, c.6, CCI è trasmesso al ricorrente l'esito della comunicazione al ricorrente;
d. ai sensi dell'art. 40, comma 7 CCI qualora la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non risulti possibile e/o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, la notifica del ricorso e del decreto avviene, senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il contestuale inserimento dei predetti atti nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359 CCI;
e. in tal caso la notificazione si avrà per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è l'inserimento stato compiuto;
f. ai sensi dell'art. 361 CCI che, in deroga sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 359 CCI, quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 6 CCI, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 8 CCI;
g. ai sensi dell'art. 40, comma 8 CCI ove la notificazione medesima non risulti possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, essa è eseguita a cura del creditore ricorrente e/o del pubblico ministero istante, esclusivamente di persona, a norma dell'articolo 107, primo comma, del DPR 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese;
h. ai sensi dell'art. 40, comma 8 CCI il ricorrente è onerato della notifica di persona per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese;
i. ai sensi dell'art. 40, comma 8 CCI il mancato reperimento del legale rappresentante della società destinataria della notifica presso la sede sociale abilita l'ufficiale giudiziario a procedere direttamente al deposito del ricorso presso la casa comunale, senza che si renda necessario il compimento di ulteriori attività (gravando sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di dotarsi di indirizzo p.e.c. e di tenerlo operativo ovvero di essere effettivamente reperibile presso la propria sede); j. per le sole persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito sia data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento;
Nel caso di specie, è agevole riscontrare che ricorre la I ipotesi, quella della notifica a cura della Cancelleria mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata, e che all'esito il debitore non si è costituito. COMPETENZA E ASSENZA DI ISTANZE Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza, atteso che la debitrice ha la propria sede legale in Giffoni Valle Piana (Sa) e dunque nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario. Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII. SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI E ACCOGLIMENTO Con riguardo alla legittimazione (sostanziale), ex art. 37 d.l.vo 12 gennaio 2019, n.
14, del ricorrente a chiedere la liquidazione giudiziale della società resistente, giova rilevarsi che, per la Suprema Corte, in sede di istruttoria prefallimentare, il Tribunale può effettuare solo un accertamento incidentale della fondatezza della ragione di credito del ricorrente, essendo a tal fine inammissibile l'espletamento di attività istruttoria (Cass. Sezioni Unite n. 1521 del 23/01/2013) e che la natura officiosa del procedimento prefallimentare implica solo che il giudice del merito possa attingere elementi di giudizio dagli atti e documenti acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione di parte, ma non pure che debba trasformarsi in organo ufficioso di ricerca della prova (Cassazione civile sez. I,
15/01/2016, n.625). Inoltre, precisato che il Tribunale opera nei limiti di quanto prodotto dalle parti, si deve osservare, gradatamente, in primo luogo “che, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 L. Fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (cfr., Cass., SU. n. 1521/13; Cass. Civ., n. 30827/18; Cass. Civ., sez. VI, 25/08/2020 n.17630; Cass. Civ., sez. VI, 09/02/2021 n.3164). Va poi rammentato che, in una recente pronuncia della Suprema Corte (cfr., Cass. Civ., sez. VI, 09/02/2021 n. 3164), si precisa che “nella giurisprudenza di legittimità è già stato puntualizzato (cfr., Cass. Civ. sez. I, 11/03/2019, n.6978) che "... la sussistenza anche di un solo credito contestato in capo all'istante consente di addivenire alla declaratoria di fallimento: la L. Fall., art. 6, infatti, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, intende chiarire che lo stato d'insolvenza rappresenta una situazione oggettiva dell'imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento e prescinde totalmente dal numero dei creditori istanti, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva norma, peraltro, non intende presupporre un precedente accertamento definitivo del credito vantato da chi sollecita la declaratoria di fallimento, nè traslare in sede prefallimentare l'accertamento di merito sull'esistenza dello stesso, ma, più semplicemente, imporre un controllo della legittimazione attiva dell'istante, essendo sufficiente a tal fine un accertamento incidentale da parte del giudice”. Si tratta quindi (cfr., Cass. Civ., sez. VI, 09/02/2021 n. 3164) di accertamento rigoroso della sussistenza della legittimazione da parte del creditore istante alla stregua della valutazione incidentale che concluda positivamente per il riconoscimento non del credito in sè, ma della qualità di creditore. Invero, mutuando i principi sopra delineati al nuovo istituto della liquidazione giudiziale, nel caso in esame, si rileva che il credito non è portato da titolo definitivo. Tuttavia, alla luce della documentazione integrativa prodotta da parte ricorrente, a seguito dell'ordinanza del 10.02.2025, è possibile riscontrare la sussistenza del credito e, dunque, la legittimazione a proporre istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale della società resistente, attesa la corrispondenza tra i singoli rapporti di credito e quanto dichiarato nella dichiarazione del cedente del 10.02.2025, anche alla luce della lista dei crediti allegata dall'istante. Inoltre, risultano depositati gli estratti ex art. 50 TUB rilasciati dalla cedente dai quali emerge l'identificativo dei crediti ceduti oltre che gli estratti conto storici dei conti corrente dai quali è possibile desumere l'andamento del rapporto di finanziamento e di conto corrente del credito. Dunque, la ragione di credito vantata dal ricorrente per la somma di € 1.095.759,12, sulla scorta di un accertamento incidentale effettuato da questo Collegio, può ritenersi fondata e, dunque, il creditore procedente risulta legittimato a proporre istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
In ogni caso, giova rammentare che, oggetto del procedimento prefallimentare è l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore, e non già una domanda di pagamento del credito del creditore istante. Ciò posto, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII. Nel caso che ci occupa sussiste la prova dell'insolvenza (entità dei debiti, mancato pagamento) e del superamento delle condizioni di fallibilità (del non essere impresa minore) secondo quanto di seguito indicato. Ed invero, avuto riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria ed accertati alla data in cui il Tribunale decide sull'istanza di liquidazione giudiziale, al credito vantato dal ricorrente pari ad € 1.095.759,12, devono essere aggiunti i debiti della società resistente nei confronti dell'Erario, in particolare, i debiti tributari pari complessivamente ad € 2.243.373,95, i debiti contributivi emergenti dalla certificazione INPS per € 410.502,43, oltre protesti per € 6.907,00, con la conseguenza che risulta superata la soglia minima di liquidazione giudiziale di € 30.000,00, prevista dall'art. art. 49 comma 5 d.lgs. 14/2019. A ciò si aggiunga che, dal ricorso proposto e dall'istruttoria svolta emerge che la società debitrice risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 del codice della Crisi di Impresa, atteso che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino di essere “imprese minori” secondo i requisiti previsti dall'art. 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I. Dall'istruttoria svolta d'ufficio, risultano acquisiti i bilanci relativi agli anni 2018- 2019-2020, dai quali emerge, per il 2018 attivo pari ad € 7.023.812,00, passivo pari ad € 7.023.812,00, ricavi per € 2.287.424,00; per il 2019 attivo pari ad € 7.099.967,00, passivo pari ad € 7.099.967,00, ricavi per € 1.747.468,00; per il 2020 attivo pari ad € 3.138.519,00, passivo pari ad € 3.138.519,00, ricavi per € 906.776,00 e ciò può ragionevolmente presumersi anche con riferimento agli anni successivi e, dunque, per gli anni 2021-2022-2023. Gli stessi dati contabili risultano confermati dalle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2018-2019-2020. A ciò si aggiunga che la debitoria erariale complessiva sommata al credito vantato dal ricorrente ed ai protesti supera di gran lunga la soglia prevista dalla legge di € 500.000,00. Dunque, il presupposto dell'esistenza dei requisiti necessari a consentire l'apertura della liquidazione giudiziale risulta riscontrato dai documenti contabili relativi ai bilanci della società resistente per gli anni 2018-2019-2020 oltre che dagli insoluti erariali, dai protesti e dal credito vantato dal ricorrente. Inoltre, dalla documentazione in atti si rileva l'esistenza di tre decreti ingiuntivi resi a carico della resistente per una somma complessiva di circa € 500.000,00. Va sottolineato, peraltro, che, dalla visura acquisita d'ufficio ed aggiornata al 28.10.2024, si evince che la società debitrice pur risultando attiva ha provveduto al deposito dei bilanci soltanto fino al 2020. Pertanto, alla luce di quanto appreso, può affermarsi che la società resistente versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che, dunque, sia in possesso dei requisiti necessari a consentire l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto non può considerarsi impresa minore ai sensi dall'art. 2 comma 1 lettera d) del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14. Occorre ricordare che, il riscontro della sussistenza dello stato di insolvenza si concreta in un giudizio di probabilità avente per oggetto la capacità finanziaria del debitore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in relazione al quale il Giudice deve descrivere, nella motivazione, gli elementi esaminati;
va poi rammentato anche che in dottrina ed in giurisprudenza è comune la constatazione che l'insolvenza manifesta all'esterno una situazione strutturale che, appunto, è interna all'azienda. Va, infine, osservato che di regola lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino appunto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
infatti di regola si ritiene che l'incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni si manifesti attraverso uno o più inadempimenti o attraverso alcune situazione descritte come sintomatiche dell'insolvenza, come rivelatrici dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni tra le quali vi sono anche: a) la cessazione dell'attività produttiva;
b) il licenziamento dei dipendenti;
c) l'abbandono della sede sociale;
d) l'irreperibilità e la latitanza dell'imprenditore; e) la pluralità degli inadempimenti;
f) l'entità degli inadempimenti;
g) il perdurare nel tempo degli inadempimenti;
h) l'intervenuta levata nell'ultimo anno di protesti per importi significativi;
i) l'effettuazione di pagamenti anomali vale a dire non attraverso la tempestiva consegna di somme di denaro e/o di titoli di credito regolarmente datati ma, ad esempio, attraverso la sistematica emissione di titoli di credito post-datati, la cessione come corrispettivo di altri beni;
l) la contrazione di ulteriori debiti ad elevato tasso di interesse;
m) la cessione dei beni strumentali;
n) l'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale;
o) l'eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale;
p) la diminuzione fraudolenta dell'attivo. Nel caso di specie, è agevole riscontrare che l'insolvenza dell'impresa resistente si è manifestata attraverso l'inadempimento nei confronti del ricorrente, per protesti e per gli ingenti insoluti erariali. VERIFICA TELEMATICA DELLO STATO PASSIVO Il Tribunale, ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCI, stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano. DISPOSITIVO Il tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, e 121, CCI,
P.Q.M.
DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di (P.VA , avente sede legale in GIFFONI Controparte_1 P.VA_2
AL IA (SA) – 84095 - alla Via degli Alburni n. 2/B; NOMINA la dr.ssa Giuseppina Valiante Giudice Delegato per la procedura;
NOMINA curatore l'avv. Stefano D'Auria, il quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze emergenti dai rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI;
INVITA il curatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
PRECISA ai sensi dell'art. 142 CCI che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale che sono presi in consegna dal curatore ai sensi dell'art. 197 CCI;
DISPONE ai sensi del comma 2 dell'art. 197 CCI la trascrizione a cura del curatore nei pubblici registri per gli immobili ed i beni mobili registrati;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale (nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e VA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
DISPONE che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il curatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il curatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra curatore e creditori e terzi;
d) comunichi ai creditori l'indirizzo di posta elettronica della procedura;
FISSA ex art. 49 c. 3 lett. d) CCI l'udienza del 02.10.2025 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato nella forma dell'udienza telematica scritta;
ASSEGNA AI CREDITORI E AI TERZI, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCI;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
PRECISA che nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo dì posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CC;
DISPONE IN ORDINE ALL'UDIENZA TELEMATICA scritta di verifica dello stato passivo:
• il curatore deposita sul PCT e trasmetta al debitore ed a tutti i creditori via pec entro 15 giorni prima dell'udienza il progetto di stato passivo;
• che il debitore è abilitato al deposito di memorie;
• che i creditori potranno depositare osservazioni al progetto di stato passivo con PEC diretta alla pec del fallimento entro 10 giorni prima dell'udienza;
• che il curatore deposita sia sulla piattaforma Falco che sul PCT tutte le osservazioni;
• che il Curatore deposita sia sul PCT che su Falco area creditori entro tre giorni prima dell'udienza eventuali modifiche al progetto di stato passivo già depositato;
• che qualora il GD ritenga di adottare una decisione più sfavorevole al creditore rispetto alla proposta del Curatore, la trattazione della singola domanda (e quindi la dichiarazione di esecutività) sarà rinviata per consentirgli di esporre le proprie difese;
• che il curatore depositi sul PCT relazione con tutti gli allegati il giorno prima dell'udienza;
• che il singolo creditore ha facoltà di chiedere la discussione orale per posizioni controverse mediante istanza da depositare via pec alla casella pec del fallimento entro 5 giorni prima dell'udienza e che in tal caso solo per tali posizioni si svolgerà in via residuale l'udienza fisica nello stesso giorno ed alla stessa ora già fissati nell'aula 605, sesto piano palazzina B, cittadella giudiziaria del Tribunale di Salerno in via Dalmazia;
AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies disp. att c.p.c.• 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore ad accedere: - al cassetto fiscale;
- al cassetto previdenziale;
- alle banche dati dell'anagrafe tributaria;
- all'archivio dei rapporti finanziari;
- alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro;
DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore;
b) ai ricorrenti;
c) al curatore;
DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Salerno per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Salerno, 28.05.2025
Il Presidente Dott.ssa Giuseppina Valiante
TRIBUNALE DI SALERNO TERZA SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE IL COLLEGIO: Dott.ssa Giuseppina Valiante Presidente Rel. ed Est. Dott.ssa Enza Faracchio Giudice Dott.ssa Federica Felaco Giudice PRONUNCIA LA SEGUENTE SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento iscritto al n. 190 - 1/2024 r.g.p.u., promosso su ricorso di:
con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, codice fiscale Parte_1
, rappresentata da con sede in Milano, Bastioni P.VA_1 Parte_2 di Porta Nuova n. 19, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Sarina Davide e dall'Avv. Giulia Galati, eleggendo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Roberto Scotti, sito in Agropoli (SA) via Granatelle n. 14; RICORRENTE
(P.VA , avente sede legale in GIFFONI Controparte_1 P.VA_2
AL IA (SA) – 84095 - alla Via degli Alburni n. 2/B; RESISTENTE - CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE
DEL RICORSO E DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA Con ricorso depositato in data 25.10.2024, ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCI), l'istante, premesso di essere creditore, in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 19 aprile 2022, con il quale la ha Parte_1 acquistato da la titolarità “pro soluto” di un portafoglio Controparte_2 di crediti pecuniari, tra cui il credito vantato nei confronti della odierna resistente per la somma complessiva di € 1.095.759,12, ha chiesto che sia dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di tale società. In particolare, il ricorrente esponeva che il credito deriva da:
• rapporto di c/c n. 1653, acceso in data 26/01/2011 per € 539.889,49;
• rapporto di c/c n. 5390, acceso in data 28/11/2017 per € 222.846,17; • rapporto di anticipo fatture per pagamento fornitori su contratto quadro di affidamento di breve termine n. 09365/9000/00001291, per € 13.562,23;
• contratto di finanziamento nr. 6904/14148900 di originari € 400.000 del 07/02/2014, concesso originariamente da Controparte_3
(poi e successivi atti modificativi €
[...] Controparte_2
277.952,35;
• interessi di mora (oggi soff. 9548/00000217) relativi al finanziamento nr. 6904/14148900 per € 41.508,88.
All'uopo l'istante depositava contratti di conto corrente, estratti conto, lettere di messa in mora, dichiarazione di cessione, pubblicazione G.U. A seguito del deposito del ricorso, veniva fissata l'udienza “Mista” del giorno 23.01.2025 e venivano convocati per l'udienza la debitrice ed il creditore ricorrente. All'udienza del 23.01.2025, il ricorrente si riportava al ricorso ed insisteva per l'apertura della liquidazione giudiziale ed il Giudice riservava la decisione al Collegio. Con ordinanza del 10.02.2025, accertata l'incompletezza della documentazione prodotta da parte istante in ordine alla cessione del credito e, dunque, con riguardo alla legittimazione (sostanziale), ex art. 37 d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, del ricorrente a chiedere la liquidazione giudiziale della società resistente, il Collegio disponeva rinvio al fine di consentire al creditore di depositare la documentazione integrativa. Inoltre, accertato il perfezionamento della notifica dell'invito a comparire e del ricorso nei confronti della debitrice, attesa la non costituzione in giudizio della stessa, il Collegio ne dichiarava la contumacia. All'udienza del 6.03.2025, preso atto delle note depositate da parte ricorrente, il Giudice si riservava di riferire al Collegio, cui rimetteva la decisione. RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE DEL RESISTENTE In calce al decreto di fissazione dell'udienza in ufficio il Tribunale ha avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza; ha autorizzato tuttavia in deroga ognuna delle parti, se costituita, a concludere telematicamente mediante il deposito di breve memoria di udienza con rinuncia ad essere presente in udienza entro 2 giorni prima dell'udienza; ha inoltre avvisato il debitore che in caso di pluralità di ricorsi avverso il medesimo debitore (cfr., Cass. Civ. n. 6620/1981 e 24898/2013 e 13983/2016) al quale sia stato regolarmente notificato il primo non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti;
che, pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il suo diritto di difesa;
che quindi il debitore può in tali casi chiedere un termine per allegare circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata. Nel decreto di fissazione dell'udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata;
inoltre in tale atto si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt. 41, anche c. 6, e 367 CCII di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII e se del caso anche per i soci illimitatamente responsabili. Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro) ; che il debitore ha facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia;
che il debitore ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non costituito con difensore;
che quindi è il debitore ad avere l'onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (Cassazione civile, sez. VI, 25/06/2020 n. 12681). Nel giudizio in esame, parte resistente non si è costituita in giudizio, sebbene la notifica dell'invito a comparire e del ricorso sia stata compiuta regolarmente, a cura della Cancelleria, in data 14.11.2024, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, ai sensi dell'art. 40 comma 6 CCII. Per tali motivi, con ordinanza del 10.02.2025 ne veniva dichiarata la contumacia. In tema di notificazione del ricorso al debitore principale (cfr. anche, Cass. Civ., sez. VI, 07/09/2020, n.18544) va rammentato che ogni imprenditore, anche individuale, è oggi obbligato a dotarsi ed a mantenere attiva (fino allo scadere dell'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese) una casella di posta elettronica certificata (PEC). Ciò ha indotto la Suprema Corte (Cassazione civile sez. I, 12/04/2021 n.9594) a ribadire il principio secondo cui l'art. 15, comma 3 (nel testo, novellato dalla L. n. 221 del 2012, applicabile ratione temporis) della legge fallimentare, nel prevedere che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono (I Ipotesi) essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, ovvero, quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, (II Ipotesi) a cura dell'U.G., presso la sede legale dell'impresa risultante dal R.I., e infine, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, (III Ipotesi) mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, ha introdotto una disciplina speciale semplificata, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo. (cfr., Cass., 27 febbraio 2020, n. 5311; Cass., 7 agosto 2017, n. 19688; Cass., 12 gennaio 2017, n. 602). Tale assetto normativo è – allo stato - del tutto confermato con l'avvento del CCI, laddove: a. ai sensi dell'art. 41, C. 2, CCI tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi;
b. ai sensi dell'art. 40, c.6, CCI la Cancelleria notifica copia del ricorso e del decreto di convocazione all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti;
c. ai sensi dell'art. 40, c.6, CCI è trasmesso al ricorrente l'esito della comunicazione al ricorrente;
d. ai sensi dell'art. 40, comma 7 CCI qualora la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non risulti possibile e/o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, la notifica del ricorso e del decreto avviene, senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il contestuale inserimento dei predetti atti nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359 CCI;
e. in tal caso la notificazione si avrà per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è l'inserimento stato compiuto;
f. ai sensi dell'art. 361 CCI che, in deroga sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 359 CCI, quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 6 CCI, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 8 CCI;
g. ai sensi dell'art. 40, comma 8 CCI ove la notificazione medesima non risulti possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, essa è eseguita a cura del creditore ricorrente e/o del pubblico ministero istante, esclusivamente di persona, a norma dell'articolo 107, primo comma, del DPR 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese;
h. ai sensi dell'art. 40, comma 8 CCI il ricorrente è onerato della notifica di persona per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese;
i. ai sensi dell'art. 40, comma 8 CCI il mancato reperimento del legale rappresentante della società destinataria della notifica presso la sede sociale abilita l'ufficiale giudiziario a procedere direttamente al deposito del ricorso presso la casa comunale, senza che si renda necessario il compimento di ulteriori attività (gravando sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di dotarsi di indirizzo p.e.c. e di tenerlo operativo ovvero di essere effettivamente reperibile presso la propria sede); j. per le sole persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito sia data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento;
Nel caso di specie, è agevole riscontrare che ricorre la I ipotesi, quella della notifica a cura della Cancelleria mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata, e che all'esito il debitore non si è costituito. COMPETENZA E ASSENZA DI ISTANZE Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza, atteso che la debitrice ha la propria sede legale in Giffoni Valle Piana (Sa) e dunque nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario. Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII. SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI E ACCOGLIMENTO Con riguardo alla legittimazione (sostanziale), ex art. 37 d.l.vo 12 gennaio 2019, n.
14, del ricorrente a chiedere la liquidazione giudiziale della società resistente, giova rilevarsi che, per la Suprema Corte, in sede di istruttoria prefallimentare, il Tribunale può effettuare solo un accertamento incidentale della fondatezza della ragione di credito del ricorrente, essendo a tal fine inammissibile l'espletamento di attività istruttoria (Cass. Sezioni Unite n. 1521 del 23/01/2013) e che la natura officiosa del procedimento prefallimentare implica solo che il giudice del merito possa attingere elementi di giudizio dagli atti e documenti acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione di parte, ma non pure che debba trasformarsi in organo ufficioso di ricerca della prova (Cassazione civile sez. I,
15/01/2016, n.625). Inoltre, precisato che il Tribunale opera nei limiti di quanto prodotto dalle parti, si deve osservare, gradatamente, in primo luogo “che, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 L. Fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (cfr., Cass., SU. n. 1521/13; Cass. Civ., n. 30827/18; Cass. Civ., sez. VI, 25/08/2020 n.17630; Cass. Civ., sez. VI, 09/02/2021 n.3164). Va poi rammentato che, in una recente pronuncia della Suprema Corte (cfr., Cass. Civ., sez. VI, 09/02/2021 n. 3164), si precisa che “nella giurisprudenza di legittimità è già stato puntualizzato (cfr., Cass. Civ. sez. I, 11/03/2019, n.6978) che "... la sussistenza anche di un solo credito contestato in capo all'istante consente di addivenire alla declaratoria di fallimento: la L. Fall., art. 6, infatti, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, intende chiarire che lo stato d'insolvenza rappresenta una situazione oggettiva dell'imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento e prescinde totalmente dal numero dei creditori istanti, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva norma, peraltro, non intende presupporre un precedente accertamento definitivo del credito vantato da chi sollecita la declaratoria di fallimento, nè traslare in sede prefallimentare l'accertamento di merito sull'esistenza dello stesso, ma, più semplicemente, imporre un controllo della legittimazione attiva dell'istante, essendo sufficiente a tal fine un accertamento incidentale da parte del giudice”. Si tratta quindi (cfr., Cass. Civ., sez. VI, 09/02/2021 n. 3164) di accertamento rigoroso della sussistenza della legittimazione da parte del creditore istante alla stregua della valutazione incidentale che concluda positivamente per il riconoscimento non del credito in sè, ma della qualità di creditore. Invero, mutuando i principi sopra delineati al nuovo istituto della liquidazione giudiziale, nel caso in esame, si rileva che il credito non è portato da titolo definitivo. Tuttavia, alla luce della documentazione integrativa prodotta da parte ricorrente, a seguito dell'ordinanza del 10.02.2025, è possibile riscontrare la sussistenza del credito e, dunque, la legittimazione a proporre istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale della società resistente, attesa la corrispondenza tra i singoli rapporti di credito e quanto dichiarato nella dichiarazione del cedente del 10.02.2025, anche alla luce della lista dei crediti allegata dall'istante. Inoltre, risultano depositati gli estratti ex art. 50 TUB rilasciati dalla cedente dai quali emerge l'identificativo dei crediti ceduti oltre che gli estratti conto storici dei conti corrente dai quali è possibile desumere l'andamento del rapporto di finanziamento e di conto corrente del credito. Dunque, la ragione di credito vantata dal ricorrente per la somma di € 1.095.759,12, sulla scorta di un accertamento incidentale effettuato da questo Collegio, può ritenersi fondata e, dunque, il creditore procedente risulta legittimato a proporre istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
In ogni caso, giova rammentare che, oggetto del procedimento prefallimentare è l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore, e non già una domanda di pagamento del credito del creditore istante. Ciò posto, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII. Nel caso che ci occupa sussiste la prova dell'insolvenza (entità dei debiti, mancato pagamento) e del superamento delle condizioni di fallibilità (del non essere impresa minore) secondo quanto di seguito indicato. Ed invero, avuto riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria ed accertati alla data in cui il Tribunale decide sull'istanza di liquidazione giudiziale, al credito vantato dal ricorrente pari ad € 1.095.759,12, devono essere aggiunti i debiti della società resistente nei confronti dell'Erario, in particolare, i debiti tributari pari complessivamente ad € 2.243.373,95, i debiti contributivi emergenti dalla certificazione INPS per € 410.502,43, oltre protesti per € 6.907,00, con la conseguenza che risulta superata la soglia minima di liquidazione giudiziale di € 30.000,00, prevista dall'art. art. 49 comma 5 d.lgs. 14/2019. A ciò si aggiunga che, dal ricorso proposto e dall'istruttoria svolta emerge che la società debitrice risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 del codice della Crisi di Impresa, atteso che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino di essere “imprese minori” secondo i requisiti previsti dall'art. 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I. Dall'istruttoria svolta d'ufficio, risultano acquisiti i bilanci relativi agli anni 2018- 2019-2020, dai quali emerge, per il 2018 attivo pari ad € 7.023.812,00, passivo pari ad € 7.023.812,00, ricavi per € 2.287.424,00; per il 2019 attivo pari ad € 7.099.967,00, passivo pari ad € 7.099.967,00, ricavi per € 1.747.468,00; per il 2020 attivo pari ad € 3.138.519,00, passivo pari ad € 3.138.519,00, ricavi per € 906.776,00 e ciò può ragionevolmente presumersi anche con riferimento agli anni successivi e, dunque, per gli anni 2021-2022-2023. Gli stessi dati contabili risultano confermati dalle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2018-2019-2020. A ciò si aggiunga che la debitoria erariale complessiva sommata al credito vantato dal ricorrente ed ai protesti supera di gran lunga la soglia prevista dalla legge di € 500.000,00. Dunque, il presupposto dell'esistenza dei requisiti necessari a consentire l'apertura della liquidazione giudiziale risulta riscontrato dai documenti contabili relativi ai bilanci della società resistente per gli anni 2018-2019-2020 oltre che dagli insoluti erariali, dai protesti e dal credito vantato dal ricorrente. Inoltre, dalla documentazione in atti si rileva l'esistenza di tre decreti ingiuntivi resi a carico della resistente per una somma complessiva di circa € 500.000,00. Va sottolineato, peraltro, che, dalla visura acquisita d'ufficio ed aggiornata al 28.10.2024, si evince che la società debitrice pur risultando attiva ha provveduto al deposito dei bilanci soltanto fino al 2020. Pertanto, alla luce di quanto appreso, può affermarsi che la società resistente versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che, dunque, sia in possesso dei requisiti necessari a consentire l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto non può considerarsi impresa minore ai sensi dall'art. 2 comma 1 lettera d) del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14. Occorre ricordare che, il riscontro della sussistenza dello stato di insolvenza si concreta in un giudizio di probabilità avente per oggetto la capacità finanziaria del debitore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in relazione al quale il Giudice deve descrivere, nella motivazione, gli elementi esaminati;
va poi rammentato anche che in dottrina ed in giurisprudenza è comune la constatazione che l'insolvenza manifesta all'esterno una situazione strutturale che, appunto, è interna all'azienda. Va, infine, osservato che di regola lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino appunto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
infatti di regola si ritiene che l'incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni si manifesti attraverso uno o più inadempimenti o attraverso alcune situazione descritte come sintomatiche dell'insolvenza, come rivelatrici dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni tra le quali vi sono anche: a) la cessazione dell'attività produttiva;
b) il licenziamento dei dipendenti;
c) l'abbandono della sede sociale;
d) l'irreperibilità e la latitanza dell'imprenditore; e) la pluralità degli inadempimenti;
f) l'entità degli inadempimenti;
g) il perdurare nel tempo degli inadempimenti;
h) l'intervenuta levata nell'ultimo anno di protesti per importi significativi;
i) l'effettuazione di pagamenti anomali vale a dire non attraverso la tempestiva consegna di somme di denaro e/o di titoli di credito regolarmente datati ma, ad esempio, attraverso la sistematica emissione di titoli di credito post-datati, la cessione come corrispettivo di altri beni;
l) la contrazione di ulteriori debiti ad elevato tasso di interesse;
m) la cessione dei beni strumentali;
n) l'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale;
o) l'eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale;
p) la diminuzione fraudolenta dell'attivo. Nel caso di specie, è agevole riscontrare che l'insolvenza dell'impresa resistente si è manifestata attraverso l'inadempimento nei confronti del ricorrente, per protesti e per gli ingenti insoluti erariali. VERIFICA TELEMATICA DELLO STATO PASSIVO Il Tribunale, ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCI, stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano. DISPOSITIVO Il tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, e 121, CCI,
P.Q.M.
DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di (P.VA , avente sede legale in GIFFONI Controparte_1 P.VA_2
AL IA (SA) – 84095 - alla Via degli Alburni n. 2/B; NOMINA la dr.ssa Giuseppina Valiante Giudice Delegato per la procedura;
NOMINA curatore l'avv. Stefano D'Auria, il quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze emergenti dai rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI;
INVITA il curatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
PRECISA ai sensi dell'art. 142 CCI che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale che sono presi in consegna dal curatore ai sensi dell'art. 197 CCI;
DISPONE ai sensi del comma 2 dell'art. 197 CCI la trascrizione a cura del curatore nei pubblici registri per gli immobili ed i beni mobili registrati;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale (nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e VA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
DISPONE che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il curatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il curatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra curatore e creditori e terzi;
d) comunichi ai creditori l'indirizzo di posta elettronica della procedura;
FISSA ex art. 49 c. 3 lett. d) CCI l'udienza del 02.10.2025 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato nella forma dell'udienza telematica scritta;
ASSEGNA AI CREDITORI E AI TERZI, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCI;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
PRECISA che nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo dì posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CC;
DISPONE IN ORDINE ALL'UDIENZA TELEMATICA scritta di verifica dello stato passivo:
• il curatore deposita sul PCT e trasmetta al debitore ed a tutti i creditori via pec entro 15 giorni prima dell'udienza il progetto di stato passivo;
• che il debitore è abilitato al deposito di memorie;
• che i creditori potranno depositare osservazioni al progetto di stato passivo con PEC diretta alla pec del fallimento entro 10 giorni prima dell'udienza;
• che il curatore deposita sia sulla piattaforma Falco che sul PCT tutte le osservazioni;
• che il Curatore deposita sia sul PCT che su Falco area creditori entro tre giorni prima dell'udienza eventuali modifiche al progetto di stato passivo già depositato;
• che qualora il GD ritenga di adottare una decisione più sfavorevole al creditore rispetto alla proposta del Curatore, la trattazione della singola domanda (e quindi la dichiarazione di esecutività) sarà rinviata per consentirgli di esporre le proprie difese;
• che il curatore depositi sul PCT relazione con tutti gli allegati il giorno prima dell'udienza;
• che il singolo creditore ha facoltà di chiedere la discussione orale per posizioni controverse mediante istanza da depositare via pec alla casella pec del fallimento entro 5 giorni prima dell'udienza e che in tal caso solo per tali posizioni si svolgerà in via residuale l'udienza fisica nello stesso giorno ed alla stessa ora già fissati nell'aula 605, sesto piano palazzina B, cittadella giudiziaria del Tribunale di Salerno in via Dalmazia;
AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies disp. att c.p.c.• 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore ad accedere: - al cassetto fiscale;
- al cassetto previdenziale;
- alle banche dati dell'anagrafe tributaria;
- all'archivio dei rapporti finanziari;
- alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro;
DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore;
b) ai ricorrenti;
c) al curatore;
DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Salerno per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Salerno, 28.05.2025
Il Presidente Dott.ssa Giuseppina Valiante