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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 04/06/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 565/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 565/2024 avente ad oggetto: Altri contratti d'opera promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 P.IVA_1
PERVILLI REBECCA, elettivamente domiciliati in PAOLO BORSELLINO 2 42124 REGGIO
EMILIA ITALIA presso il difensore
PARTE ATTRICE in opposizione contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BECONI Controparte_1 C.F._2
ELENA, elettivamente domiciliato in DOM.TA C/O AVV. CINZIA GALLO CEVA presso il difensore
PARTE CONVENUTA opposta pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. c.p.c. del 15.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. in proprio e nella qualità di Parte_1
Presidente dell' ha Parte_2 Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 96/2024 emesso dal Tribunale di Vercelli in favore di con il quale è stato ingiunto il pagamento di € 9.990,00 in linea capitale, oltre Controparte_1 interessi e spese a titolo di saldo del proprio compenso di allenatore.
Parte opponente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza per valore del giudice adito,
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e, nel merito, ha eccepito l'inadempimento di controparte per aver “abbandonato il campionato senza alcun preavviso” e per aver “tenuto nei confronti della presidenza atteggiamenti poco consoni e aggressivi che hanno comportato il suo richiamo”
(cfr. pag. 3 dell'atto di citaz. in opp.); parte opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, ha domandato il risarcimento del danno, quantificato in una somma non inferiore a
20.000,00 euro.
Si è costituito l'opposto contestando gli assunti avversari e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande avversarie.
Con ordinanza del 13.12.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al d.i.; la causa è stata istruita con interrogatorio formale di parte opponente e assunzione di prove testimoniali, indi,
è stata discussa e incamerata in decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
II
Le eccezioni preliminari svolte dall'opponente sono infondate:
• l'eccezione d'incompetenza va disattesa richiamando l'art. 10, comma 2, c.p.c. come già fatto dal giudice che ha emesso il decreto in sede monitoria in quanto, sommando gli interessi, la competenza per valore viene senz'altro rispettata;
ricorda la difesa dell'opposto che all'importo oggetto del capitale, si devono sommare gli interessi maturati dal dovuto al deposito del ricorso, ex art. 10, comma 2, c.p.c., che sono stati espressamente richiesti con il ricorso, dove si è domandato la condanna della sig.ra pagina 2 di 7 e dell'Associazione, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 9.990,00, Pt_1
“oltre interessi legali dal dovuto alla presentazione domanda e interessi ex art. 1284, 4° co. cc dalla presentazione della domanda al saldo effettivo…”. In causa è stato dimostrato che gli interessi legali maturati dal dovuto al deposito del ricorso, sommati al capitale, superano il limite di competenza del Giudice di Pace e legittimano la presentazione della domanda dinanzi il
Tribunale (cfr. doc. 2 dell'opposto).
• parimenti, l'eccezione d'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita non è meritevole di accoglimento, non applicandosi la negoziazione ai procedimenti d'ingiunzione e relativa fase di opposizione (cfr. art. 3 del d.l. 132/2014 convertito in l. 162/2014).
III
L'opposizione non è meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.
Come si è già osservato con ordinanza del 13.12.2024, parte opposta ha agito in via monitoria ottenendo decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 9.990,00 in linea capitale, oltre interessi e spese, somma relativa all'incarico di allenatore conferito da parte opponente (come da relativo contratto prodotto in atti).
A fondamento delle proprie pretese il sig. ha riferito di essere stato incaricato di allenare la CP_1 squadra di hockey su pista che militava nel campionato di serie A1 per parte della stagione sportiva
2022/2023 e per tutta la stagione sportiva 2023/2024, ma di non avere ricevuto la totalità dei corrispettivi pattuiti, tanto da avere anticipatamente risolto il rapporto per grave inadempimento dell'opponente richiedendo il pagamento delle somme già maturate, ossia quelle sino a dicembre 2023 incluso.
Il contratto in atti (cfr. doc. 3 dell'opposto) prevedeva: da dicembre 22 a maggio 23, 15.000 euro di compenso, suddivisi in 6 pagamenti di 2.500 euro;
da settembre 23 a maggio 24, 30.000 euro di compenso, suddivisi in 8 pagamenti di 3.750 euro;
pagamenti da eseguire tra il 10 e 15 del mese successivo;
il contratto sarebbe scaduto 24 ore dopo l'ultima partita di campionato e eventuali play off, senza rinnovo automatico;
il contratto prevedeva, oltre ai compensi, l'alloggio gratuito.
L'allenatore ha lamentato ritardi nei pagamenti e la mancata fornitura dell'alloggio gratuito, che è stato fornito solo nel periodo da dicembre 22 a maggio 23.
L'allenatore ha allegato di aver giocato l'ultima partita con la squadra vercellese il 20.12.2023 (doc. 8 dell'opposto) e di aver “risolto” il rapporto per inadempimento dell'associazione sportiva, dopo inutile intimazione di pagamento (cfr. doc. 4 dell'opposto).
pagina 3 di 7 L'opponente sostiene, tuttavia, che non siano dovuti i compensi richiesti formulando, a sua volta, eccezione d'inadempimento, oltre a domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Parte opponente ha dedotto a motivo di mancato pagamento dei compensi dell'allenatore che:
- “Se è pur vero che ha svolto l'attività di allenatore della società per un certo Controparte_1 periodo, è altrettanto vero che questi ha posto in essere dei comportamenti passibili di autonoma richiesta di risarcimento del danno, sia nei confronti della società che della stessa (pag. 3 Parte_1 dell'atto di citazione);
- “Nonostante quanto indicato nel contratto stipulato tra le parti non solo non ha Controparte_1 portato a termine la stagione sportiva 2022/2023 (che appunto terminava a dicembre 2023) e per la quale chiede oggi il compenso, ma ha tenuto nei confronti della presidenza atteggiamenti poco consoni ed aggressivi che hanno comportato il suo richiamo. (doc. n. 1). L'allenatore è stato inadempiente rispetto ai patti contrattuali, ha richiesto il pagamento dei propri compensi in modo anticipato ed ha abbandonato il campionato senza alcun preavviso con conseguente perdita di chance del campionato stesso e della società sportivo” (pag. 3 dell'atto di citazione).
La Giurisprudenza di legittimità, sul punto, afferma: “In caso di denuncia d'inadempienze reciproche è necessario nei contratti con prestazioni corrispettive far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambo le parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti, perché l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte” (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 20614 del 24/09/2009). Più precisamente: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione del proprio rifiuto di adempiere, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche di quello logico, essendo necessario stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalità rispetto alla funzione economico - sociale del contratto, tra l'inadempimento dell'uno e il precedente inadempimento dell'altro. Peraltro, il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata” (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 6564 del 02/04/2004).
pagina 4 di 7 L'allenatore ha allegato che: “Durante il rapporto il sig. pur svolgendo in maniera diligente CP_1 il proprio incaricato, ha dovuto fare fronte a continui ritardi nel pagamento dei compensi, tant'è che al termine del primo periodo di ingaggio, conclusa la stagione 2022/2023, lo stesso aveva un credito nei confronti dell'Associazione di € 2.000,00. […] per i primi mesi della stagione sportiva 2023/2024, a fronte di € 15.000 riferiti alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023, al sig. sono stati CP_1 versati solo € 7.010,00, che, sommati ai suddetti € 2.000,00, hanno portano il debito dell'opponente a €
9.990,00” (pagg. 6 e 7 della comparsa).
Dal punto di vista cronologico e della proporzionalità, l'inadempimento dell'associazione appare precedere quello dell'allenatore, che pure è contestato.
Spetta all'associazione, infatti, provare di aver tempestivamente pagato i compensi maturati, mentre la stessa ammette parzialmente (e ridimensionando) dei ritardi di pagamento con la lettere di riscontro del
20.12.2023, prodotta quale doc. 2 dell'opponente.
L'associazione, tuttavia, non offre prova documentale dei pagamenti effettuati e, dunque, non ha assolto al proprio onere della prova.
L'opponente, neppure con le prove testimoniali articolate ha indicato in cosa, specificatamente, siano consistiti i riferiti “atteggiamenti poco consoni ed aggressivi”.
Il documento 1 citato sopra da parte opponente è semplicemente copia del contratto, ossia il documento neutro fonte degli obblighi contrattuali.
L'articolo di giornale e le pagine Facebook (docc. 3 e 5 dell'opponente) rappresentano una notizia giornalistica che riguarda il fatto, pacifico, che tre giocatori e l'allenatore avevano cambiato squadra. CP_1
Il documento 4 di parte opponente, contenente una “contestazione disciplinare”, è una lettera, generica nelle incolpazioni, che non riporta data e firma e nemmeno prova di consegna;
da questa lettera, quindi, non si trae argomento di prova per ritenere verosimile la contestazione dell'opponente.
L'opposto, al contrario, ha prodotto la decisione del Giudice Sportivo di hockey su pista che indica l'esistenza di problemi economici come ragione dell'abbandono del campionato da parte dell'associazione opponente (doc. 7 opposto).
L'allenatore allega di aver lasciato la squadra in conseguenza dei ritardi di pagamento (oltre che della mancata messa a disposizione dell'alloggio a titolo completamente gratuito), così come hanno fatto numerosi giocatori.
L'allenatore ha inviato lettera di messa in mora all'associazione il 14.12.2023 (doc. 4 dell'opposto), mentre questa ha atteso l'opposizione a decreto ingiuntivo per esplicitare le proprie contestazioni, giacché
pagina 5 di 7 non si ha prova documentale sul punto che sia precedente il giudizio (richiamato quanto detto sopra sulle contestazioni presentate in via apodittica e generica dall'opponente).
Le somme richieste in compenso dall'opposto attengono a prestazioni già rese, fino a dicembre
2023 e si è quindi concessa la provvisoria esecutività al d.i. opposto e sono state ammesse le istanze istruttorie ritenute ammissibili e rilevanti, per le ragioni di cui all'ordinanza del 13.12.2024, che si richiama.
****
All'esito dell'istruttoria, la ricostruzione dell'opponente non ha trovato conferma, mentre ha trovato conferma quella dell'opposto, infatti, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dalla
Presidente, sig.ra non aggiungo elementi utili alla decisione in quanto ribadiscono la Parte_1 prospettazione di parte che, come tale, non assurge a valore di prova.
Negare che l'associazione non abbia ritardato i pagamenti non è prova di aver rispettato la puntualità degli adempimenti, dal momento che sarebbe stato possibile e doveroso provare i pagamenti effettuati e le tempistiche in via documentale.
Per questa ragione la pretesa di saldo del compenso da parte dell'allenatore appare da accogliere.
Si ricorda, soprattutto, che la lettera del giudice sportivo riporta la circostanza che l'associazione abbia attraversato una crisi economica che rappresenta, in assenza di valida prova contraria, la causa e non la conseguenza dell'abbandono da parte dei giocatori e da parte dell'allenatore.
La Presidente ammette che “i compensi (il riferimento è ai compensi del sig. n.d.r.) … del 2024 CP_1 non sono stati pagati perché non c'era più la squadra” (cfr. capo D) dell'interrogatorio formale), ma non dimostra di aver intentato azioni giudiziarie contro i giocatori, fatto questo che denota che gli stessi sono stati svincolati dall'ingaggio per fatto imputabile all'associazione che, altrimenti, avrebbe promosso azioni legali contro i giocatori stessi.
La Presidente nega che il ritiro dal campionato sia avvenuto per ragioni economiche eppure non dimostra, documentalmente, né la regolarità dei pagamenti dovuti e nemmeno di aver agito contro i giocatori quando costoro hanno preso accordi con altre squadre e questo perché l'associazione, in realtà, non era più in grado di far fronte agli impegni economici.
Non è nemmeno provato che l' abbia messo a disposizione l'alloggio alle condizioni Parte_2 pattuite.
Ne consegue che anche la domanda di risarcimento del danno formulata dall'opponente in via riconvenzionale è destituita di fondamento, essendo l'inadempimento imputabile all'associazione.
L'opposizione va dunque respinta e il decreto ingiuntivo, già munito di esecutività, deve essere confermato. pagina 6 di 7 IV
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, vista la nota spese depositata, sulla base dei parametri medi del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, per le cause di valore compreso nello scaglione entro 26.000,00 euro, scaglione che appare quello più rispondente ai valori effettivi di causa, pur potendo applicarsi, in astratto, lo scaglione di valore superiore (in ragione della riconvenzionale infondata); non si ritiene di dover applicare aumenti per la presenza di più parti in quanto la difesa degli opponenti è stata unica e le questioni trattate esattamente le stesse.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: rigetta l'opposizione e le domande di parte opponente tutte, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto di questo Tribunale n. 96/2024, già munito di esecutività; dichiara tenuta e condanna parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte opposta delle spese di questo giudizio di opposizione, che liquida in complessivi 5.077,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Vercelli, 4.6.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 565/2024 avente ad oggetto: Altri contratti d'opera promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 P.IVA_1
PERVILLI REBECCA, elettivamente domiciliati in PAOLO BORSELLINO 2 42124 REGGIO
EMILIA ITALIA presso il difensore
PARTE ATTRICE in opposizione contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BECONI Controparte_1 C.F._2
ELENA, elettivamente domiciliato in DOM.TA C/O AVV. CINZIA GALLO CEVA presso il difensore
PARTE CONVENUTA opposta pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. c.p.c. del 15.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. in proprio e nella qualità di Parte_1
Presidente dell' ha Parte_2 Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 96/2024 emesso dal Tribunale di Vercelli in favore di con il quale è stato ingiunto il pagamento di € 9.990,00 in linea capitale, oltre Controparte_1 interessi e spese a titolo di saldo del proprio compenso di allenatore.
Parte opponente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza per valore del giudice adito,
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e, nel merito, ha eccepito l'inadempimento di controparte per aver “abbandonato il campionato senza alcun preavviso” e per aver “tenuto nei confronti della presidenza atteggiamenti poco consoni e aggressivi che hanno comportato il suo richiamo”
(cfr. pag. 3 dell'atto di citaz. in opp.); parte opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, ha domandato il risarcimento del danno, quantificato in una somma non inferiore a
20.000,00 euro.
Si è costituito l'opposto contestando gli assunti avversari e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande avversarie.
Con ordinanza del 13.12.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al d.i.; la causa è stata istruita con interrogatorio formale di parte opponente e assunzione di prove testimoniali, indi,
è stata discussa e incamerata in decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
II
Le eccezioni preliminari svolte dall'opponente sono infondate:
• l'eccezione d'incompetenza va disattesa richiamando l'art. 10, comma 2, c.p.c. come già fatto dal giudice che ha emesso il decreto in sede monitoria in quanto, sommando gli interessi, la competenza per valore viene senz'altro rispettata;
ricorda la difesa dell'opposto che all'importo oggetto del capitale, si devono sommare gli interessi maturati dal dovuto al deposito del ricorso, ex art. 10, comma 2, c.p.c., che sono stati espressamente richiesti con il ricorso, dove si è domandato la condanna della sig.ra pagina 2 di 7 e dell'Associazione, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 9.990,00, Pt_1
“oltre interessi legali dal dovuto alla presentazione domanda e interessi ex art. 1284, 4° co. cc dalla presentazione della domanda al saldo effettivo…”. In causa è stato dimostrato che gli interessi legali maturati dal dovuto al deposito del ricorso, sommati al capitale, superano il limite di competenza del Giudice di Pace e legittimano la presentazione della domanda dinanzi il
Tribunale (cfr. doc. 2 dell'opposto).
• parimenti, l'eccezione d'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita non è meritevole di accoglimento, non applicandosi la negoziazione ai procedimenti d'ingiunzione e relativa fase di opposizione (cfr. art. 3 del d.l. 132/2014 convertito in l. 162/2014).
III
L'opposizione non è meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.
Come si è già osservato con ordinanza del 13.12.2024, parte opposta ha agito in via monitoria ottenendo decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 9.990,00 in linea capitale, oltre interessi e spese, somma relativa all'incarico di allenatore conferito da parte opponente (come da relativo contratto prodotto in atti).
A fondamento delle proprie pretese il sig. ha riferito di essere stato incaricato di allenare la CP_1 squadra di hockey su pista che militava nel campionato di serie A1 per parte della stagione sportiva
2022/2023 e per tutta la stagione sportiva 2023/2024, ma di non avere ricevuto la totalità dei corrispettivi pattuiti, tanto da avere anticipatamente risolto il rapporto per grave inadempimento dell'opponente richiedendo il pagamento delle somme già maturate, ossia quelle sino a dicembre 2023 incluso.
Il contratto in atti (cfr. doc. 3 dell'opposto) prevedeva: da dicembre 22 a maggio 23, 15.000 euro di compenso, suddivisi in 6 pagamenti di 2.500 euro;
da settembre 23 a maggio 24, 30.000 euro di compenso, suddivisi in 8 pagamenti di 3.750 euro;
pagamenti da eseguire tra il 10 e 15 del mese successivo;
il contratto sarebbe scaduto 24 ore dopo l'ultima partita di campionato e eventuali play off, senza rinnovo automatico;
il contratto prevedeva, oltre ai compensi, l'alloggio gratuito.
L'allenatore ha lamentato ritardi nei pagamenti e la mancata fornitura dell'alloggio gratuito, che è stato fornito solo nel periodo da dicembre 22 a maggio 23.
L'allenatore ha allegato di aver giocato l'ultima partita con la squadra vercellese il 20.12.2023 (doc. 8 dell'opposto) e di aver “risolto” il rapporto per inadempimento dell'associazione sportiva, dopo inutile intimazione di pagamento (cfr. doc. 4 dell'opposto).
pagina 3 di 7 L'opponente sostiene, tuttavia, che non siano dovuti i compensi richiesti formulando, a sua volta, eccezione d'inadempimento, oltre a domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Parte opponente ha dedotto a motivo di mancato pagamento dei compensi dell'allenatore che:
- “Se è pur vero che ha svolto l'attività di allenatore della società per un certo Controparte_1 periodo, è altrettanto vero che questi ha posto in essere dei comportamenti passibili di autonoma richiesta di risarcimento del danno, sia nei confronti della società che della stessa (pag. 3 Parte_1 dell'atto di citazione);
- “Nonostante quanto indicato nel contratto stipulato tra le parti non solo non ha Controparte_1 portato a termine la stagione sportiva 2022/2023 (che appunto terminava a dicembre 2023) e per la quale chiede oggi il compenso, ma ha tenuto nei confronti della presidenza atteggiamenti poco consoni ed aggressivi che hanno comportato il suo richiamo. (doc. n. 1). L'allenatore è stato inadempiente rispetto ai patti contrattuali, ha richiesto il pagamento dei propri compensi in modo anticipato ed ha abbandonato il campionato senza alcun preavviso con conseguente perdita di chance del campionato stesso e della società sportivo” (pag. 3 dell'atto di citazione).
La Giurisprudenza di legittimità, sul punto, afferma: “In caso di denuncia d'inadempienze reciproche è necessario nei contratti con prestazioni corrispettive far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambo le parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti, perché l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte” (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 20614 del 24/09/2009). Più precisamente: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione del proprio rifiuto di adempiere, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche di quello logico, essendo necessario stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalità rispetto alla funzione economico - sociale del contratto, tra l'inadempimento dell'uno e il precedente inadempimento dell'altro. Peraltro, il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata” (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 6564 del 02/04/2004).
pagina 4 di 7 L'allenatore ha allegato che: “Durante il rapporto il sig. pur svolgendo in maniera diligente CP_1 il proprio incaricato, ha dovuto fare fronte a continui ritardi nel pagamento dei compensi, tant'è che al termine del primo periodo di ingaggio, conclusa la stagione 2022/2023, lo stesso aveva un credito nei confronti dell'Associazione di € 2.000,00. […] per i primi mesi della stagione sportiva 2023/2024, a fronte di € 15.000 riferiti alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023, al sig. sono stati CP_1 versati solo € 7.010,00, che, sommati ai suddetti € 2.000,00, hanno portano il debito dell'opponente a €
9.990,00” (pagg. 6 e 7 della comparsa).
Dal punto di vista cronologico e della proporzionalità, l'inadempimento dell'associazione appare precedere quello dell'allenatore, che pure è contestato.
Spetta all'associazione, infatti, provare di aver tempestivamente pagato i compensi maturati, mentre la stessa ammette parzialmente (e ridimensionando) dei ritardi di pagamento con la lettere di riscontro del
20.12.2023, prodotta quale doc. 2 dell'opponente.
L'associazione, tuttavia, non offre prova documentale dei pagamenti effettuati e, dunque, non ha assolto al proprio onere della prova.
L'opponente, neppure con le prove testimoniali articolate ha indicato in cosa, specificatamente, siano consistiti i riferiti “atteggiamenti poco consoni ed aggressivi”.
Il documento 1 citato sopra da parte opponente è semplicemente copia del contratto, ossia il documento neutro fonte degli obblighi contrattuali.
L'articolo di giornale e le pagine Facebook (docc. 3 e 5 dell'opponente) rappresentano una notizia giornalistica che riguarda il fatto, pacifico, che tre giocatori e l'allenatore avevano cambiato squadra. CP_1
Il documento 4 di parte opponente, contenente una “contestazione disciplinare”, è una lettera, generica nelle incolpazioni, che non riporta data e firma e nemmeno prova di consegna;
da questa lettera, quindi, non si trae argomento di prova per ritenere verosimile la contestazione dell'opponente.
L'opposto, al contrario, ha prodotto la decisione del Giudice Sportivo di hockey su pista che indica l'esistenza di problemi economici come ragione dell'abbandono del campionato da parte dell'associazione opponente (doc. 7 opposto).
L'allenatore allega di aver lasciato la squadra in conseguenza dei ritardi di pagamento (oltre che della mancata messa a disposizione dell'alloggio a titolo completamente gratuito), così come hanno fatto numerosi giocatori.
L'allenatore ha inviato lettera di messa in mora all'associazione il 14.12.2023 (doc. 4 dell'opposto), mentre questa ha atteso l'opposizione a decreto ingiuntivo per esplicitare le proprie contestazioni, giacché
pagina 5 di 7 non si ha prova documentale sul punto che sia precedente il giudizio (richiamato quanto detto sopra sulle contestazioni presentate in via apodittica e generica dall'opponente).
Le somme richieste in compenso dall'opposto attengono a prestazioni già rese, fino a dicembre
2023 e si è quindi concessa la provvisoria esecutività al d.i. opposto e sono state ammesse le istanze istruttorie ritenute ammissibili e rilevanti, per le ragioni di cui all'ordinanza del 13.12.2024, che si richiama.
****
All'esito dell'istruttoria, la ricostruzione dell'opponente non ha trovato conferma, mentre ha trovato conferma quella dell'opposto, infatti, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dalla
Presidente, sig.ra non aggiungo elementi utili alla decisione in quanto ribadiscono la Parte_1 prospettazione di parte che, come tale, non assurge a valore di prova.
Negare che l'associazione non abbia ritardato i pagamenti non è prova di aver rispettato la puntualità degli adempimenti, dal momento che sarebbe stato possibile e doveroso provare i pagamenti effettuati e le tempistiche in via documentale.
Per questa ragione la pretesa di saldo del compenso da parte dell'allenatore appare da accogliere.
Si ricorda, soprattutto, che la lettera del giudice sportivo riporta la circostanza che l'associazione abbia attraversato una crisi economica che rappresenta, in assenza di valida prova contraria, la causa e non la conseguenza dell'abbandono da parte dei giocatori e da parte dell'allenatore.
La Presidente ammette che “i compensi (il riferimento è ai compensi del sig. n.d.r.) … del 2024 CP_1 non sono stati pagati perché non c'era più la squadra” (cfr. capo D) dell'interrogatorio formale), ma non dimostra di aver intentato azioni giudiziarie contro i giocatori, fatto questo che denota che gli stessi sono stati svincolati dall'ingaggio per fatto imputabile all'associazione che, altrimenti, avrebbe promosso azioni legali contro i giocatori stessi.
La Presidente nega che il ritiro dal campionato sia avvenuto per ragioni economiche eppure non dimostra, documentalmente, né la regolarità dei pagamenti dovuti e nemmeno di aver agito contro i giocatori quando costoro hanno preso accordi con altre squadre e questo perché l'associazione, in realtà, non era più in grado di far fronte agli impegni economici.
Non è nemmeno provato che l' abbia messo a disposizione l'alloggio alle condizioni Parte_2 pattuite.
Ne consegue che anche la domanda di risarcimento del danno formulata dall'opponente in via riconvenzionale è destituita di fondamento, essendo l'inadempimento imputabile all'associazione.
L'opposizione va dunque respinta e il decreto ingiuntivo, già munito di esecutività, deve essere confermato. pagina 6 di 7 IV
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, vista la nota spese depositata, sulla base dei parametri medi del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, per le cause di valore compreso nello scaglione entro 26.000,00 euro, scaglione che appare quello più rispondente ai valori effettivi di causa, pur potendo applicarsi, in astratto, lo scaglione di valore superiore (in ragione della riconvenzionale infondata); non si ritiene di dover applicare aumenti per la presenza di più parti in quanto la difesa degli opponenti è stata unica e le questioni trattate esattamente le stesse.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: rigetta l'opposizione e le domande di parte opponente tutte, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto di questo Tribunale n. 96/2024, già munito di esecutività; dichiara tenuta e condanna parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte opposta delle spese di questo giudizio di opposizione, che liquida in complessivi 5.077,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Vercelli, 4.6.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
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