Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 372/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 25/02/2025, sono presenti:
per l'avv. Francesca Ambrosino, in sostituzione dell'avv. Parte_1
Luca Davini e dell'avv. Marcello Mantelli;
per l'avv. Arabella Regazzoni. Controparte_1
L'avv. Regazzoni precisa le conclusioni come da foglio già depositato e discute la causa riportandosi alle note conclusive.
L'avv. Ambrosino rappresenta che l'opponente ha provveduto al pagamento dell'intero importo oggetto di ingiunzione;
si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
L'avv. Regazzoni conferma l'avvenuto pagamento.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 374/2024, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Torino, via P. Palmieri n. 40, presso lo studio dell'avv. Luca Davini e dell'avv. Marcello
Mantelli, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Como, via dei Mille n. 5, presso lo studio dell'avv.
Enrico Conti e dell'avv. Arabella Regazzoni, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Opposta –
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: All'udienza del 25.02.2025, precisava le conclusioni come in atti.
pagina 2 di 13 Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione previa ogni più opportuna declaratoria così provvedere: in via principale, nel merito: rigettare tutte le domande di parte attrice opponente perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in atti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1638/2023, RG 3585/2023 emesso dal Tribunale di Como in data 7.11.2023 e notificato in data 15.12.2023 e condannare il signor al pagamento in favore della società Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. della somma di € 31.042,88 portata dalla fattura n.11/2023, oltre interessi ex DLGS 231/2002 dal dovuto al saldo ed oltre le spese legali e competenze della fase monitoria;
in via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, disporre la compensazione tra il credito della di € 31.042,88, oltre interessi ex Controparte_1
DLGS 231/2002 dal dovuto al saldo ed oltre alle spese e competenze della fase monitoria e quanto dovesse essere riconosciuto come dovuto al signor e Parte_1 condannare quest'ultimo a versare alla in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. la somma che verrà ritenuta di giustizia;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi anche sulla base di quanto disposto dall'articolo 4 comma 8
DM 55/2014; In via istruttoria: la società chiede l'ammissione di prova Controparte_1
testimoniale in ordine ai seguenti capitoli: 1) “Vero che quale titolare dello studio di architettura
Atelierp di NO, via Fratelli Bronzetti n. 9, mi sono occupato della ristrutturazione dell'immobile di proprietà del signor in Cassina Rizzardi (CO) via Parte_1
Volta n. 63 seguendo il cantiere nell'anno 2022 e 2023 sino all'ultimazione dei lavori”; 2) “Vero che nel Marzo 2022 la società sottoponeva al signor Controparte_1 Parte_1
il contratto di appalto relativo ai lavori di ristrutturazione dell'immobile di cui al
[...]
capitolo precedente che si rammostra (doc.5)”; 3) “Vero che la predetta offerta prevedeva anche la fornitura e la posa del tetto, la fornitura e la posa dei sanitari, la rimozione e la posa del pavimento del terrazzo la rimozione ed il rifacimento del sottofondo del parquet per un corrispettivo complessivo di € 242.713,15 come da documento che si rammostra”; 4) “Vero che il signor decideva di scorporare dall'offerta le opere sopra indicate e Parte_1
le appaltava direttamente ad altri fornitori”; 5) “Vero che il signor Parte_1
pagina 3 di 13 eliminava dall'offerta di cui sopra anche la rimozione delle piastrelle del terrazzo e la nuova pavimentazione dello stesso”; 6) “Vero che in data 7.04.2022 il signor Parte_1
stipulava con il contratto d'appalto che si rammostra (doc.6)”; 7) “Vero Controparte_1
che le opere oggetto del contratto d'appalto (doc.6) sono quelle di cui allegato computo metrico”; 8) “Vero che il valore del contratto d'appalto indicato nello stesso sulla scorta del computo metrico allegato al capitolato era pari ad € 163.355 IVA esclusa con uno sconto pari al 5,11% come da documento che si rammostra”; 9) “Vero che le opere in variante rispetto al capitolato d'appalto dovevano essere oggetto di un'autonoma quantificazione economica”; 10)
“Vero che il signor nominava quale Direttore dei Lavori l'Arch. Parte_1 [...]
come da contratto che si rammostra”; 11) “Vero che ha Per_1 Controparte_1
realizzato oggetto di contratto sulla scorta delle direttive tecniche e progettuali impartite dalla
DL, dagli architetti incaricati della ristrutturazione e dei fornitori assunti direttamente dal signor ”; 12) “Vero che alla data del 6.06.2022 le opere di demolizione Parte_1 del tetto di cui al capitolato allegato al contratto d'appalto erano terminate”; 13) “Vero che la società era autorizzata lavorare presso l'immobile rispettando gli orari Controparte_1 previsti dal comprensorio: dalle 9.00 del mattino alle 12.00; dalle 15.00 alle 18.00”; 14) “Vero che la società GI AR ha provveduto con proprio personale specializzato al montaggio e smontaggio del “pallone di copertura” del tetto;
15) “Vero che in data 30.06.2022 l'Ing.
tecnico dal signor per la progettazione del nuovo tetto stava Per_2 Parte_1
ancora facendo i rilievi ed elaborando il progetto dello stesso, come documento che si rammostra (doc. 16)”; 16) “Vero che alla data del 5.07.2022 l'Ing. stava ancora Per_2
predisponendo il progetto del tetto ed il lavori erano ancora fermi, come da documento che si rammostra (doc. 17)”; 17) “Vero che con e-mail datate 5.07.2022 e 6.07.2022 indirizzate a tutte le parti l'ing. comunicava le ultime specifiche tecniche necessarie per la posa della Per_2
struttura del tetto, come da documento che si rammostra (docc. 17-18)”; 18) “Vero che con email datata 18.07.2022 l'Ing. comunicava alle parti che era necessario eseguire Per_2
altre opere di demolizione prima della posa della struttura del tetto come da documento che si rammostra (doc. 19)”; 19) “Vero che i lavori nell'Agosto 2022 venivano sospesi per la pausa estiva”; 20) “Vero che con comunicazione datata 2.09.2022 la DL comunicava alle parti che il pagina 4 di 13 montaggio delle carpenterie del tetto sarebbe avvenuto in data 8.09.2022 come da documento che si rammostra (doc. 20)”; 21) “Vero che con email datata 4.09.2022 il signor Parte_1
comunicava che la posa del tetto sarebbe iniziata in data 7.09.2022 come da
[...]
documento che si rammostra (doc. 21)”; 22) “Vero che la struttura del tetto commissionata direttamente dal signor è stata fornita con dimensioni maggiori rispetto Parte_1
alla muratura su cui doveva essere installata”; 23) “Vero che la ha dovuto Controparte_1
eseguire opere di demolizione extra contratto per consentire il montaggio della struttura del tetto”; 24) “Vero che il montaggio e lo smontaggio del “pallone di copertura” del tetto è stato realizzato da GI AR con proprie maestranze”; 25) “Vero che con comunicazione datata
6.09.2022 la società incaricata della posa del tetto comunicava di completare il lavoro in 4/5 giorni come da documento che si rammostra (doc. 22)”; 26) “Vero che con comunicazione datata 13.09.2022 la DL comunicava un nuovo slittamento della posa del tetto al 16.09.2022 come da documento che si rammostra (doc. 23)”; 27) “Vero che con comunicazione datata
19.09.2022 la DL comunicava che i lavori sarebbero continuati anche in data 20.09.2022 come da documento che si rammostra (doc. 24)”; 28) “Vero che alla data del 29.09.2022 la DL,
l'Arch. e l'Ing. si confrontavano per definire le specifiche tecniche delle viti Per_3 Per_2
autofilettanti da utilizzare per il serraggio definitivo dei pannelli in legno alla carpenteria come da documento che si rammostra (doc. 25)”; 29) “Vero che alcuna contestazione è stata formulata dal signor alla in ordine alle opere Parte_1 Controparte_1
contrattualmente previste per la posa del tetto”; 30) “Vero che alla data del 30.04.2023 le opere contrattualmente a carico di erano terminate e la stessa società Controparte_1
sottoponeva alla DL la contabilità finale delle stesse”; 31) “Vero che il DL Arch. Per_1 approvava il documento contabile ed il relativo SAL per complessivi € 67.754,06 subordinando l'emissione delle relative fatture ad un incontro con la committenza, come da documento che si rammostra (vedi doc.7)”; 32) “Vero che ultimate le opere di cui al contratto d'appalto, in data
2.05.2023 presso l'immobile di proprietà del signor sito in Cassina Rizzardi, il Parte_1
signor e lo stesso signor si recavano in cantiere ed ispezionavano Testimone_1 Parte_1 congiuntamente i lavori realizzati”; 33) “Vero che il signor autorizzava Parte_1
il SAL finale per € 55.000,00 come da documento che rammostra e l'emissione delle relative pagina 5 di 13 fatture”; 34) “Vero che la signora in data 10.07.2023 inviava una email con Controparte_2
cui chiedeva alla la realizzazione di varianti come da documento che si Controparte_1
rammostra (cfr. doc. 5 fascicolo opponente)”; 35) “Vero che la società Controparte_1
con comunicazione datata 11.07.2023 contestava tale richiesta precisando che si trattava di opere extra contratto come da documento che si rammostra (vedi doc. 14)”; 36) “Vero che la società eseguiva tali opere che venivano poi verificate dall'Arch. Controparte_1
e mai pagate dal signor;
37) “Vero che la fornitura e Parte_2 Parte_1
la posa del citofono erano a carico dei fornitori assunti direttamente dal signor Parte_1
così come i sanitari, i serramenti, gli infissi e le porte”; 38) “Vero che le tapparelle
[...]
di legno sono stati fornite e posate dai fornitori assunti direttamente dal signor Parte_1
; 39) “Vero che i c.d. telecomandi unici dei VE sono una voce estranea al
[...] capitolato del contratto d'appalto”; 40) “Vero che il corrispettivo relativo alla fornitura ed alla posa dei c.d. VE e dei singoli telecomandi da parte della è rimasta a Controparte_1 tutt'oggi impagata”; 41) “Vero che il signor all'atto della realizzazione Parte_1
della parete divisoria posta tra il bagno del figlio e la sala decideva di evitare la Pt_3 realizzazione di una doppia lastra in cartongesso consigliata dalla;
42) Controparte_1
“Vero che la realizzazione della parete del camino presente nella sala risale alla costruzione dell'immobile e quindi già esistente all'epoca della ristrutturazione per cui è causa”; 43) “Vero che il signor all'atto della posa del parquet decideva di evitare la Parte_1
rimozione dell'intero massetto come consigliato dalla procedendo solo Controparte_1 alla rimozione del 30% dello stesso per eseguire alcuni “rappezzi”; 44) “Vero che il posatore e fornitore del parquet era stato assunto direttamente dal signor;
45) Parte_1
“Vero che la porta a vetri del terrazzo è stata fornita e posata da un fornitore assunto direttamente dal signor;
46) “Vero che la società Falegnameria Parte_1
Mariani SR ha notificato ingiunzione di pagamento n. 2706/2023 al signor Parte_1 per complessivi € 16.509,80 per lavori realizzati nell'ambito della ristrutturazione
[...]
dell'immobile di proprietà dello stesso in Cassina Rizzardi come da documento che si rammostra
(doc. 27)”; 47) “Vero che il compenso vantato dalla società per Controparte_3
l'installazione dell'impianto di condizionamento nell'immobile di Cassina Rizzardi di proprietà pagina 6 di 13 del signor è stato pagato solo parzialmente”; 48) “Vero che i compensi Parte_1
dei seguenti fornitori intervenuti nella ristrutturazione per è causa sono rimasti impagati o pagati parzialmente: (fabbri scala); TR NO RN (cornice Parte_4
specchio padronale); (parquet); Dott. (relazione impianto CP_4 Persona_4
condizionamento); BA (veneziane legno); UL TE SR (lampade in radica);
AL (lampade); Architenda 2 SR(tende esterne terrazzo); Controparte_5
(box doccia); (serramentista); (porte interne e cassonetti tapparelle);
[...] CP_6 CP_7
(marmi docce, ripiano bagni e piano cucina)”; 49) “Vero che i compensi Controparte_8
degli Arch. e dello studio Atelierp di NO sono stati pagati Parte_2 Persona_5
parzialmente dal signor Si indica a teste: Sui capitoli da 1 a 50 Parte_1
compresi: Arch. , Atelierp, NO Via Bronzetti n. 9; Arch. Parte_2 Persona_5
Atelierp, NO, via Bronzetti n. 9; sui capitoli 16/17/18/28 l'Ing. ; sui Testimone_2
capitoli 32/41/42/43 , via Generale dalla Chiesa n. 3 Paderno Dugnano;
sul Testimone_3
capitolo 46 Falegnameria Mariani;
sul capitolo 47 Poletti Impianti snc. Ove il Testimone_4
Tribunale dovesse ritenere tempestiva la contestazione dei vizi formulata da parte opponente, si chiede, disporsi CTU volta all'accertamento della realizzazione a regola d'arte delle opere eseguite dalla società in esecuzione del contratto d'appalto datato Controparte_1
7.04.2022 (doc.6), limitatamente a quelle oggetto di specifica contestazione”.
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio del 30.10.2023, la adiva l'intestato Ufficio Controparte_1
esponendo di aver stipulato un contratto di appalto con avente ad Parte_1 oggetto l'esecuzione di opere edili nell'immobile di sua proprietà, sito nel Comune di Cassina
Rizzardi, e che lo stesso si era tuttavia limitato a versare un acconto di € 20.000,00, sull'importo di cui alla fattura n. 10 del 30.04.2023, rimanendo debitore nei suoi confronti per il residuo pagina 7 di 13 importo di € 31.042,88; chiedeva dunque emettersi, a proprio favore, un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso residuo, il tutto oltre interessi e spese processuali.
Emanato il decreto ingiuntivo n. 1638/2023 ed effettuata la notifica alla parte ingiunta, veniva proposta tempestiva opposizione ad opera di quest'ultima.
Sollevava, in primo luogo, il l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., in Parte_1
quanto il contratto di appalto risaliva al 7.04.2022 e vi erano stati notevoli ritardi nella conclusione dei lavori, tutti prontamente denunciati dalla committenza nel corso del rapporto, tanto ciò vero che l'appaltatrice aveva comunicato di aver terminato le opere solamente in data
7.07.2023, con oltre cinque mesi di ritardo rispetto al proprio ultimo cronoprogramma, che indicava il termine del 31.01.2023 per la conclusione dei lavori appaltati.
Eccepiva, inoltre, la mancata ultimazione delle opere di rifinitura e la presenza di numerosi vizi nelle lavorazioni appaltate, come denunciato dapprima con e-mail del 10.07.2023 e, successivamente, a mezzo PEC in data 13.11.2023.
Concludeva quindi per la revoca del decreto ingiuntivo, con rigetto di ogni avversa pretesa, e per la condanna della controparte, in via riconvenzionale, all'eliminazione a proprie spese dei vizi o comunque al pagamento del relativo controvalore in denaro ex art. 1668, primo comma, c.c., oltre al risarcimento del danno da lui subito, il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale rappresentava che, all'esito di lunghe trattative avviate nel mese di Controparte_1
marzo 2022, le parti avevano stipulato un contratto di appalto, in data 7.04.2022, avente un oggetto limitato e riguardante la sola esecuzione di opere edili, assistenze murarie e provviste occorrenti alla ristrutturazione, come da computo metrico allegato al contratto (cfr. all. 6 alla comparsa di risposta), il tutto dietro pagamento del compenso, determinato “a misura”, di €
163.355,05 IVA esclusa, cui avrebbe dovuto essere applicato uno sconto del 5,11%.
Aggiungeva tuttavia che i lavori si erano protratti più a lungo del dovuto, a causa del ritardo di alcuni fornitori scelti direttamente dal committente, ma che comunque, alla data del 30.04.2023,
i lavori erano ultimati e il direttore dei lavori rappresentante del committente, Persona_1
aveva approvato la contabilità finale del cantiere;
inoltre, il 2.05.2023, dopo aver effettuato una verifica delle opere nel contraddittorio con la controparte, il committente aveva sollecitato un pagina 8 di 13 incontro con la all'esito del quale, a fronte di un saldo lavori di € Controparte_1
62.754,06, al netto dei precedenti acconti, l'opposta aveva riconosciuto al cliente uno sconto di
€ 7.754,06 e quest'ultimo si era impegnato a versare alla controparte la residua somma di €
55.000,00, IVA esclusa.
Sulla scorta di ciò, l'opposta aveva quindi emesso due fatture: la prima, di € 26.779,20, oltre
IVA, che era stata saldata parzialmente, e la seconda di € 28.220,80, più IVA.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, in quanto eccepiva la decadenza della controparte dalla garanzia per i vizi ex art. 1667 c.c.
La prima doglianza risaliva infatti all'e-mail del 10.07.2023, proveniente peraltro non già dal ma dalla moglie di quest'ultimo, la quale aveva unicamente Parte_1 Controparte_2
sollecitato l'esecuzione di lavori ulteriori, rimasti estranei all'oggetto dell'appalto, mentre la prima vera contestazione dei vizi, peraltro tutti palesi, era pervenuta dal solo con la Parte_1
PEC del 13.11.2023, a distanza di mesi dall'immissione nel possesso del cantiere.
Contestava, in ogni caso, l'esistenza dei vizi, essendo stata l'opera accettata senza riserve.
Eseguite le verifiche preliminari e confermata la prima udienza indicata in citazione, la fase di trattazione proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c.
All'esito della prima udienza, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, respinte le istanze istruttorie avanzate dalle parti, veniva disposto rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, con discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza.
2. Tutto ciò premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve essere respinta.
Risulta infatti dalla documentazione in atti, oltre ad integrare una circostanza non contestata tra le parti, l'intervenuta conclusione tra le stesse, in data 7.04.2022, di un contratto di appalto con il quale l'opponente aveva commissionato alla l'esecuzione di una serie Controparte_1
di opere edili, dietro pagamento del corrispettivo, pattuito a misura, di € 163.355,05, oltre IVA, cui applicare uno sconto del 5,11% (cfr. all. 6 alla comparsa di risposta).
Ai sensi dell'art. 4, il compenso doveva essere versato per stati di avanzamento lavori, liquidati d'intesa tra la società appaltatrice e il direttore dei lavori, individuato nella persona di Paolo
pagina 9 di 13 al quale erano stati attribuiti dal poteri di rappresentanza per tutto ciò che Per_1 Parte_1
atteneva all'esecuzione dei lavori, come previsto dall'art. 6.
È infine pacifico tra le parti che, alla data del 30.04.2023, i lavori appaltati si erano conclusi, come si evince dalla contabilità finale del cantiere approvata dal direttore dei lavori (cfr. all. 7 alla comparsa di risposta), residuando dunque da corrispondere, a favore dell'appaltatrice,
l'importo residuo di € 31.042,88 a titolo di compenso.
Tutto ciò premesso, deve ritenersi ampiamente provato il titolo negoziale posto a fondamento della pretesa creditoria, non avendo l'opponente dimostrato di aver adempiuto.
Né possono trovare accoglimento le eccezioni sollevate dal CP_9
Quanto all'eccezione di inadempimento, giustificata dai presunti ritardi nella conclusione dei lavori, occorre in primo luogo rammentare in diritto che “il giudice ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non
è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c.” (cfr. Cass., sez. III, 8 novembre 2016, n. 22626; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. II, 3 luglio 2000, n.
8880; Cass., sez. II, 3 febbraio 2000, n. 1168).
Non è sufficiente, in altri termini, verificare se vi sia stata la lamentata inadempienza contrattuale, essendo piuttosto il giudice tenuto ad accertare se la stessa abbia avuto una incidenza tale, in relazione all'interesse dell'altro contraente, da compromettere la tenuta del sinallagma contrattuale e giustificare il rifiuto dell'adempimento.
Ciò chiarito, va detto che, per quanto il si sia lamentato, nel corso del rapporto, Parte_1
dell'eccessiva lentezza con cui procedevano i lavori (cfr. e-mail del 28.11.2021 – all. 2 all'atto di citazione), la circostanza non ha mai assunto un'importanza tale da indurlo a provocare la risoluzione del contratto, e anzi le opere sono state pacificamente concluse.
pagina 10 di 13 Il ritardo non può, quindi, certamente giustificare la sospensione del pagamento.
Né vi è prova che il ritardo abbia cagionato un qualche tipo di danno all'opponente, il quale non ha comunque sollevato un'eccezione di compensazione, adducendo quale controcredito un presunto diritto al risarcimento del danno, ma unicamente l'eccezione ex art. 1460 c.c.
Allo stesso modo, non può trovare accoglimento l'eccezione di cui all'art. 1667, ult. comma, c.c., sollevata dal in citazione, sul presupposto dei vizi dell'opera appaltata. Parte_1
Sul punto, va detto infatti che tutti i difetti denunciati dal committente, tanto con l'e-mail del
10.07.2023, a firma della moglie del quanto con la successiva PEC del 13.11.2023, Parte_1
proveniente dai suoi difensori (cfr. all. 5 e 6 all'atto di citazione), hanno natura palese, essendo facilmente percepibili dal committente all'atto della consegna.
Come correttamente dedotto da parte opposta, i lavori sono stati inoltre accettati senza riserve dal committente;
questo, sia in quanto il direttore dei lavori, munito di poteri rappresentativi sul piano tecnico, ha approvato la contabilità di cantiere alla data del 30.04.2023, dalla quale si evince, a favore dell'appaltatrice, un credito di € 67.887,60 (cfr. all. 7 al fascicolo di parte opposta), poi ridotto ad € 55.000,00, più IVA, all'esito di trattative, sia perché il committente ha personalmente preso visione delle opere durante il sopralluogo del 2.05.2023, prima della formale immissione nel possesso, il tutto senza sollevare alcuna riserva.
Tale circostanza, dedotta da parte opposta sin dalla comparsa, non è stata infatti contestata specificamente dall'opponente, il quale si è limitato ad eccepire l'inidoneità probatoria della documentazione depositata dalla controparte sub all. 8 alla comparsa di risposta.
Trova dunque applicazione la causa di esclusione della garanzia per i vizi di cui all'art. 1667, primo comma, c.c., ai sensi del quale “la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili”, non essendovi peraltro evidenza che gli stessi siano stati sottaciuti in mala fede dall'appaltatore.
Se ne ricava che la prima formale denuncia dei vizi, pacificamente avvenuta solo in data
10.07.2023, con l'invio della relativa e-mail ad opera della moglie dell'opponente, è tardiva.
Né il momento di ultimazione dei lavori potrebbe essere spostato in avanti dalla sola trasmissione del verbale di completamento dei lavori del 7.07.2023, giacché “nei rapporti afferenti all'esecuzione dell'appalto, la data di ultimazione dell'opera nel suo complesso prescinde dalle pagina 11 di 13 attività accessorie, come gli interventi di smontaggio del cantiere, e dalle attività prodromiche alle successive operazioni di verifica e collaudo, tra cui rientrano le prestazioni occorrenti per ovviare ai vizi e ai difetti” (cfr. Cass., sez. II, 5 agosto 2022, n. 24314); la semplice necessità di eseguire taluni lavori di sistemazione e rifinitura non vale dunque, di per sé, ad escludere che l'opera nel suo complesso fosse già ultimata alla data del 30.04.2022 e che la stessa sia stata, conseguentemente, accettata dal committente.
Segue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, il tutto senza che sia necessario svolgere approfondimenti istruttori, di natura tecnica, sull'effettiva esistenza delle difformità lamentate dal in citazione;
va tuttavia revocato il decreto ingiuntivo, in Parte_1
quanto l'opponente ha dato atto, all'odierna udienza, di aver provveduto al pagamento dell'intero credito ingiunto e la circostanza è stata riconosciuta da parte opposta.
Infatti, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (cfr. ex multis Cass., sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22489).
Per analoghe ragioni, vanno infine respinte anche le domande riconvenzionali di eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore e di risarcimento del danno, che presuppongono anch'esse la tempestività della denuncia dei vizi da parte del committente (artt. 1667 e 1668 c.c.)
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi pagina 12 di 13 processuali (ad eccezione della fase istruttoria, da liquidare ai minimi per via della natura documentale della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_1
2) Rigetta le domande riconvenzionali proposte da nei confronti Parte_1
della Controparte_1
3) Condanna alla refusione delle spese processuali, a favore della Parte_1
che liquida in € 6.731,00 per compensi, oltre spese generali al Controparte_1
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Como, all'udienza del 25 febbraio 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 13 di 13