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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 208. Domande tardive 1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo sono considerate tardive. In caso di particolare complessita' della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, puo' prorogare quest'ultimo termine fino a dodici mesi.
2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 203. Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore da' avviso della data dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori gia' ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 201 a 207.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva e' ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perche' l'istante non ha indicato le circostanze da cui e' dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilita', il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilita' della domanda. Il decreto e' reclamabile a norma dell'articolo 124.
2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 203. Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore da' avviso della data dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori gia' ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 201 a 207.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva e' ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perche' l'istante non ha indicato le circostanze da cui e' dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilita', il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilita' della domanda. Il decreto e' reclamabile a norma dell'articolo 124.
Commentari • 33
- 1. L’accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale di Alessandro NastriAlessandro Nastri · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
Introduzione A seguito dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza nel luglio dello scorso anno, si stanno tenendo già da qualche mese, nei vari Tribunali, le prime verifiche del passivo nelle nuove procedure di liquidazione giudiziale, in base alla disciplina contenuta negli artt. 200 e ss. del Codice. Tale disciplina, se in gran parte ricalca quella precedentemente dettata dagli artt. 92 e ss. della legge fallimentare, contiene in sé alcune innovazioni di non scarso rilievo. Appare quindi opportuno passare schematicamente in rassegna le novità in questione, nel tentativo di coglierne la ratio e di enuclearne una prima interpretazione, con particolare …
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Giurisprudenza • +500
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- art. 126 CCII·
- art. 27 CCII·
- nomina curatore·
- art. 121 CCII·
- pubblicazione sentenza·
- inventariazione beni·
- indebitamento·
- liquidazione giudiziale·
- art. 208 CCII·
- art. 42 CCII·
- art. 358 CCII·
- competenza territoriale·
- art. 201 CCII·
- ricognizione beni·
- art. 49 CCII