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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/09/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4366/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4366/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PAOLO LAGHI e dell'avv. STEFANO FARDIN, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 GAETANO GIULIANO BERTONE, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'appellata Sentenza n. 409/2021 del Giudice di Pace di Vittoria, Dott.ssa Giovanna Daniela Morando, emessa il 5.10.2021, depositata in Cancelleria in pari data, resa pubblica il 10.11.2021 e resa inter partes nel giudizio R.G. n. 1288/2020: NEL MERITO respingere - per i motivi evidenziati - le domande ed eccezioni e le pretese restitutorie/di rimborso e di condanna, proposte, formulate ed avanzate da Controparte, perché infondate, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum e comunque, non formulabili, per quanto concerne i costi di intermediazione, nei Par confronti di , per difetto di legittimazione passiva e/o carenza di titolarità passiva in capo alla stessa. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi di lite (oltre al rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso) di entrambi i gradi del giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.. Par Con conseguente condanna di Controparte alla restituzione delle somme versate da in esecuzione della sentenza oggi appellata (cfr. ns. all.ti A e B).”.
: Controparte_1
“In via principale pagina 1 di 12 - confermare integralmente la sentenza appellata n. 409/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Vittoria in data 05.10.2021;
- coerentemente, rigettare, per i motivi elencati in diritto, il gravame proposto avverso la sentenza n. n. 409/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Vittoria in data 05.10.2021;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore dello scrivente legale (spese generali 15%, cpa 4% e iva).”.
OGGETTO
Mutuo. Appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 06/10/2020, Controparte_1 conveniva in giudizio innanzi al Giudice di pace di Vittoria Controparte_2 preliminarmente eccependo “la nullità, invalidità ed inefficacia della clausola n.
3.2 contenuta
[...] nel contratto n. 565315 perché vessatoria, per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo”, e conseguentemente chiedendo di “condannare la società convenuta al pagamento della complessiva somma di € 1.895,61 (nei limiti della competenza per valore Giudice di Pace adito), oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto”, ovvero, in subordine, “al rimborso di € 1.226,84”, nonché comunque altresì di “condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. (nei limiti della competenza per valore Giudice di Pace adito)”. Deduceva, in particolare, che in data 05/11/2013 aveva stipulato con il contratto di Controparte_2 mutuo n. 565315, “per l'importo complessivo di € 38.160,00, da restituire in 120 rate mensili dell'ammontare di € 318,00 cadauna”. Deduceva inoltre che in data 31/12/2017 aveva estinto anticipatamente il rapporto di mutuo in questione, provvedendo al versamento del debito residuo di €.19.491,84, pari alle 72 rate ancora a scadere (a fronte delle 120 rate originarie). A seguito di ciò, “con reclamo del 25.09.2018 l'attrice chiedeva a il rimborso delle “spese di istruttoria”, “commissioni di attivazione”, delle CP_2 Par
“commissioni di gestione” e delle “spese postali””, ma “con nota del 24.10.2018 contestava alla SI.ra la richiesta di rimborso delle commissioni su menzionate, ritenendole non ripetibili per CP_1 la quota parte non maturata”. Conseguentemente, “la SI.ra si vedeva costretta ad adire, con CP_1 ricorso n. 1513472/2018 del 29.12.2018, l'Arbitrato ANrio e Finanziario di Palermo”, il quale ultimo, “con provvedimento n. 0023328/2019 del 17.10.2019, […] accoglieva parzialmente il ricorso presentato dalla SI.ra e condannava al rimborso della quota parte non maturata CP_1 CP_2 delle commissioni di attivazione, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative, statuendo quanto segue: “In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 713,51, oltre interessi legali dalla data del reclamo”. Nessun rimborso, invece, era dovuto relativamente alla commissione di intermediazione e alle spese di istruttoria, poiché ritenute dall'ABF di Palermo oneri aventi natura up front piuttosto che recurring”. La medesima, pertanto, introduceva il giudizio di primo grado innanzi al Giudice di pace di Vittoria preliminarmente rilevando sia la “legittimazione passiva di rispetto alla richiesta di Controparte_2 rimborso delle commissioni di intermediazione e delle spese di istruttoria corrisposte anticipatamente e non interamente godute”, che “la nullità del contratto n. 565315, limitatamente alla clausola di cui sopra [art.
3.2 delle relative condizioni generali], nella parte in cui prevede che in caso di estinzione anticipata del prestito, gli importi indicati nelle lettere a), b), e) e f) non saranno ripetibili (o solo parzialmente ripetibili) per la quota parte non interamente maturata.”, ed altresì ritenendo la pagina 2 di 12 sussistenza del proprio diritto al rimborso della complessiva somma di €.1.895,61 (in applicazione del
“criterio pro-rata temporis”), ovvero in subordine di quella minore di €.1.226,84 (in applicazione del criterio “relativamente proporzionale”), così come meglio specificate in seno ai relativi prospetti riassuntivi (vd. rispettivamente pagg. 16 e 18 dell'atto di citazione).
Nel giudizio così introdotto si costituiva Parte_1 preliminarmente eccependo, in rito, “l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, atteso che il valore della controversia ex adverso promossa è superiore alla soglia di competenza dello stesso”, e nel merito, la prescrizione relativamente alla domanda di risarcimento danni “ai sensi dell'art. 2947 c.c. (alla luce dell'orientamento secondo cui la responsabilità precontrattuale ha natura extracontrattuale)”. In via principale, deduceva che “la Giurisprudenza distingue le spese “recurring” dalle “up front”, ritenendo che soltanto le prime possano essere restituite al cliente.”, con conseguente
“validità ed efficacia della clausola contrattuale di cui all'art. 3 (“Estinzione anticipata, indennizzo e spese non rimborsabili”) delle condizioni generali del contratto, in cui – nel pieno rispetto dei quanto previsto all'art. 125 sexies T.U.B. – è stato stabilito quanto segue: “…3.2. Resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere A), B), E) e F) del prospetto economico perché maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del prestito, non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel successivo punto 12 [ndr: concernente le spese ed imposte di bollo e di registro del contratto]. Gli importi indicati alle lettere C) e D) saranno invece rimborsati al mutuatario per la sola quota non maturata””; precisava altresì, “Quanto alle spese di istruttoria […] [che] non sono rimborsabili, sia in regione della valida ed efficace clausola contrattuale specificatamente approvata […] che ne esclude la rimborsabilità, sia in quanto, come ribadito nella medesima clausola, si tratta di costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto”, e “Quanto al costo di intermediazione […] come pure tali oneri […] siano maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto”, e che in ogni caso “Unico soggetto al quale, eventualmente, l'Attrice avrebbe dovuto rivolgere la (comunque infondata per le ragioni evidenziate) richiesta di restituzione per tale voce è, dunque, lo stesso intermediario del credito e non la qui deducente che difetta, sul punto, di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva”; evidenziava altresì, in relazione alla formulata domanda di risarcimento danni,
“Fermo quanto detto circa l'intervenuta prescrizione, […] l'assoluta infondatezza e pretestuosità della doglianza, attesa l'ineccepibile condotta della qui deducente”; rilevava che “anche nella denegata […] ipotesi di accoglimento delle doglianze attoree, gli eventuali interessi sulle somme che la CP_2 dovesse essere condannata a pagare, decorrerebbero, semmai, dalla (infondata) domanda e non certo dall'estinzione anticipata”; infine, ed in via riconvenzionale, chiedeva la “restituzione […] delle somme (pari a € 713,51 per commissioni di attivazione, saldo delle commissioni di gestione e altre spese amministrative, a € 20,00 quale rimborso della somma versata dall'allora ricorrente per la presentazione del ricorso avanti all'ABF e a € 200,00 quale contributo spese della procedura versato Par da ) pagate dalla in ottemperanza alla Decisione n.23328/19 dell'ABF di Palermo, oltre CP_2 interessi”.
Con sentenza n. 409/2021 del 10/11/2021 il Giudice di pace di Vittoria, dopo aver preliminarmente ritenuto la propria competenza per valore nonché altresì rigettato l'eccezione di prescrizione, accoglieva la domanda di rimborso esercitata dall'attrice e per l'effetto “condanna[va], la convenuta Società “ […] a rimborsare all'attrice, Parte_1 [...]
, la somma di 1.895,61, oltre interessi dall'estinzione del contratto”, ed altresì Controparte_1 rigettava la domanda di risarcimento dei danni ugualmente formulata dall'attrice, nonché la domanda riconvenzionale esercitata dalla convenuta. Queste, in breve, le motivazioni su cui si fonda la decisione:
- “Tale richiesta di rimborso […] è dovuta, alla parte attrice, ex art. 125 sexies TUB”;
pagina 3 di 12 - “È evidente che l'obbligo di restituzione comprende solo i costi accessori legati alla operazione di finanziamento connessi alla durata del rapporto, ravvisabili in una categoria c.d. recurring”;
- ciò posto, va “dichiara[ta] la nullità della clausola vessatoria contrassegnata con il n.
3.2 contenuta nel contratto n. 565315, considerata vessatoria ex art. 33 del codice del consumo”;
- “va rigettata, invece, la richiesta di risarcimento danni patrimoniali richiesti da parte attrice, per non avere nulla dedotto al riguardo, precludendo a questo Giudice, alcun tipo di valutazione e di quantificazione.”;
- infine si “Ritiene, considerata la superiore motivazione e l'accoglimento della domanda Par attorea, di non accogliere la domanda riconvenzionale di parte convenuta, , non sussistendone i presupposti, e non essendo supportata da prove aventi pregio giuridico.”.
Par Con atto di citazione notificato il 15/12/2022 proponeva appello Parte_1 avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma nel senso di “respingere […] le domande ed eccezioni e le pretese restitutorie/di rimborso e di condanna, proposte, formulate ed avanzate da Controparte, perché infondate, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum e comunque, non Par formulabili, per quanto concerne i costi di intermediazione, nei confronti di , per difetto di legittimazione passiva e/o carenza di titolarità passiva in capo alla stessa.”, in ogni caso “Con vittoria di spese e compensi di lite […] di entrambi i gradi del giudizio”. L'appellante, in particolare, pur evidenziando di “non […] reiterare, in questa sede, l'eccezione di incompetenza per valore sollevata in primo grado e l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento danni, comunque rigettata dal Giudice di primo grado”, nonché (come deve altresì ritenersi, pur in assenza di specificazione) anche la domanda riconvenzionale dalla medesima ugualmente esercitata nel primo grado del giudizio,
censurava la sentenza in questione nella parte in cui:
- “non ha correttamente applicato e/o interpretato la normativa di riferimento ed i principi di diritto e non ha correttamente interpretato le risultanze documentali, dichiarando la nullità per vessatorietà (omettendo, sul punto, qualsiasi motivazione) della clausola, contenuta nel contratto di finanziamento, che disciplinava l'estinzione anticipata dello stesso”;
- “ha omesso di considerare le difese della e le risultanze documentali - in ordine alla CP_2 natura delle voci di spesa con riferimento alle quali Controparte ha chiesto il rimborso - che, se correttamente valutate, avrebbero comportato l'integrale rigetto delle domande e delle eccezioni avversarie” (il riferimento è, più in particolare, alle spese di istruttoria e ai costi di intermediazione, e ciò sia in ragione della valida pattuizione contrattuale di cui sopra, sia in ragione della loro natura up- front);
- “non ha minimamente considerato le difese della e non ha correttamente interpretato le CP_2 risultanze documentali, né ha correttamente applicato i principi di diritto e le norme di riferimento, Par ritenendo sussistente la legittimazione passiva di con riferimento alla restituzione delle spese e commissioni incassate da soggetti terzi (cfr., nello specifico: costi di intermediazione)”;
- non ha ritenuto di “dichiarare l'inconferenza ed irrilevanza, nel caso di specie, della Sentenza 11.9.2019 della Corte di Giustizia Europea, stante la non applicabilità diretta della stessa e dell'interpretazione fornita in relazione alla Direttiva 2008/48 UE, avente natura non self executing;
con riconoscimento della sussistenza della distinzione tra spese up front e recurring e della validità ed efficacia della pattuizione che disciplina l'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento in oggetto. Ferma, in ogni caso, l'inapplicabilità della ridetta pronuncia, non avendo, la stessa, efficacia retroattiva”;
pagina 4 di 12 - ha omesso di considerare “che il sistema di calcolo invocato dalla Signora - secondo CP_1 cui l'importo asseritamente dovuto sarebbe il risultato della divisione dell'ammontare complessivo delle commissioni per il numero delle rate inizialmente previste, moltiplicato per il numero di rate
“non godute” per l'avvenuta estinzione anticipata - non è previsto dall'art. 125 sexies T.U.B. ed è meramente sostitutivo e subalterno a criteri che il finanziatore proponga di adottare, maggiormente aderenti alle caratteristiche dell'operazione, quale quello che prevede la ripartizione del totale delle commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo”;
- ha altresì omesso di ritenere che “gli eventuali interessi dovrebbero decorrere unicamente dalla data della (infondata) domanda giudiziale, come previsto anche dalla norma di cui all'art. 2033 c.c., che prevede la decorrenza “dal giorno della domanda” se chi ha ricevuto il pagamento era in buona fede”.
Nel giudizio di appello così introdotto si costituiva quindi chiedendo di Controparte_1
“confermare integralmente la sentenza appellata n. 409/21 pronunciata dal Giudice di Pace di Vittoria in data 05.10.2021 […] con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
La stessa, in particolare, deduceva l'infondatezza dell'appello proposto, atteso che:
- “è inopinabile come le commissioni accessorie (sia di natura up front, che di natura recurring) contenute nel contratto n. 565315 stipulato in data 05.11.2013 dalla SI.ra , debbano CP_1 essere rimborsate per la quota parte non maturata, ai sensi dell'art. 125 sexies TUB, conformemente ai principi dettati dalla sentenza del 11.9.2019 della CGUE.”;
- “La formula matematica, ad oggi applicata dalla giurisprudenza di merito e arbitrale per quantificare esattamente la riduzione dei costi complessivi del contratto, prende il nome di “PRO RATA TEMPORIS” (art. 125 sexies TUB): il costo iniziale degli oneri addebitati viene diviso per il numero di rate previste inizialmente;
il risultato viene poi moltiplicato per il numero di rate residue. Il risultato ottenuto corrisponde all'ammontare residuo da rimborsare.”;
- “ad ulteriore chiarezza è altresì intervenuto il Decreto Sostegni Bis che con la nuova formulazione dell'art. 125 sexies del TUB (Art. 11-octies “Modifiche al TUB di cui al Dlgs 385 del 1993”) ha pacificamente ribadito la ripetibilità di tutti i costi connessi al contratto di prestito, in misura proporzionale alla vita residua del contratto.”;
- ed anche se “Il legislatore […] “sembrerebbe” voler applicare due regimi normativi differenti: quello previsto dall'art. 125 sexies, introdotto dal Dlgs 385/93 (applicabile ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore dl decreto) e quello previsto dal novellato art. 125 sexies (applicabile ai contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore del decreto).”, “in realtà, entrambi i regimi normativi di cui sopra (in particolar modo, quello applicabile ai contratti di prestito stipulati prima dell'entrata in vigore del novellato 125 sexies tub), non possono prescindere, né tantomeno confliggere, con l'efficacia retroattiva della nota sentenza LEXITOR emessa della Corte di Giustizia Europea in data 11.9.2019, la quale, intervenendo anche in chiave interpretativa, ha inequivocabilmente statuito la ripetibilità di TUTTI I COSTI (non interamente maturati), dunque, sia che abbiano natura recurring, che up front.”;
- inoltre, “non vi è dubbio come debba ritenersi unica legittimata passiva rispetto CP_2 alle pretese economiche avanzate in primo grado dalla SI.ra , anche relativamente alla parte CP_1 non interamente goduta delle commissioni di intermediazione.”;
- “La società appellante ha illegittimamente negato il rimborso delle commissioni e degli oneri corrisposti anticipatamente dalla cliente e non interamente goduti (in ragione dell'estinzione pagina 5 di 12 anticipata del contratto), sulla base di pattuizioni contrattuali, invero, del tutto vessatorie (nello specifico Art.
3.2 contenuto nel contratto n. 565315). Ebbene, in via del tutto preliminare, va dichiarata l'invalidità di tali clausole contrattuali che prevedono la non rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata, di somme versate dal cedente a titolo di costi, spese ed altri oneri.”;
- “Le commissioni oggetto di contestazione e ora in esame sono così descritte: 1) Spese di Istruttoria”: prevista alla lett. A) del contratto, per un costo complessivo di € 450,00.
[…] 2) “Commissioni di intermediazione”: prevista alla lett. F) del contratto, per un costo complessivo di € 2.709,36.”; applicando il criterio pro rata temporis, si perverrebbe alla complessiva somma di €.1.895,61, di cui €.270,00 a titolo di spese di istruttoria, ed €.1.625,61 a titolo di costi di intermediazione (vd. relativo prospetto riepilogativo a pag. 26 dell'atto di citazione in appello);
- “In via gradata, ove il Giudice adito riconosca la natura up front dei costi sostenuti dal cliente, si chiede la ripetibilità della quota parte non maturata delle “commissioni e/o oneri accessori” addebitate dalla società appellante, secondo il diverso metodo di calcolo “relativamente proporzionale””.
Tutto ciò premesso, è evidentemente necessario ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Il 23 aprile 2008 è stata approvata la direttiva 2008/48/CE, che disciplina i contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del ConSIlio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo. La nuova normativa, diversamente dalla precedente, ha adottato una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire “a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno” (considerando n. 9). A tal fine, l'art. 22, paragrafo 1 dispone che “Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite”. Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.”. Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del “costo totale del credito”, e questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g) con riferimento a “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;
”.
Nell'ordinamento italiano, la suddetta direttiva 2008/48/CE è stata attuata con il d.lgs. n. 141/2010, il cui art. 1 ha interamente sostituito il Capo II del Titolo VI del Testo Unico ANrio. In particolare, la disciplina del rimborso anticipato di cui al predetto art. 16, paragrafo 1, è stata recepita nell'art. 125 sexies, T.U.B., il cui comma 1, nella sua formulazione originaria e ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, prevedeva che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”.
pagina 6 di 12 Quanto, poi, alla nozione di “costo totale del credito”, essa è stata inserita all'art. 121, comma 1, lettera e), T.U.B., secondo cui il “«costo totale del credito» indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza;
”; al successivo comma 2, inoltre, è stato specificato che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.”.
Nei primi anni di applicazione dell'art. 125 sexies, comma 1, T.U.B. come sopra richiamato, era prevalsa nella giurisprudenza di merito e nelle decisioni dell'ABF una interpretazione volta a limitare il suddetto diritto alla “riduzione del costo totale del credito” alle sole voci di costo soggette a maturazione nel tempo (costi c.d. recurring); d'altro canto, si riteneva che fossero escluse da tale diritto le voci di costo concernenti le attività finalizzate alla concessione del prestito ed integralmente esaurite prima che si realizzasse l'eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front).
La AN d'TA, a sua volta, era intervenuta in materia con il provvedimento del 9 febbraio 2011, intitolato “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori.”. Alla sezione VII del medesimo, che appunto “disciplina i servizi e le operazioni previsti dal Titolo VI, capo II, del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141” era stato previsto, fra l'altro, che “Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”. In definitiva, anche la normativa secondaria aveva avallato la suddetta interpretazione per cui gli unici costi soggetti a riduzione nel caso di estinzione anticipata del finanziamento sarebbero stati i costi c.d. recurring.
Nel contesto normativo e giurisprudenziale sopra descritto, è quindi intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, OR, con cui la Corte medesima ha concluso nel senso che “L'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del ConSIlio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del ConSIlio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.”. Secondo la Corte di Giustizia, infatti:
- la definizione di “costo totale del credito”, quale risulta contenuta all'art. 3, lettera g), della medesima direttiva 2008/48/CE, “non contiene […] alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione.”;
- in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 16, paragrafo 1, di detta direttiva “deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte”;
- per quanto riguarda il contesto, “occorre constatare che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» [di cui al precedente art. 8 della direttiva 87/102/CE, abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48/CE in esame] quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi»”;
- “Quanto all'obiettivo della direttiva 2008/48, una consolidata giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che questa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore”, e “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto pagina 7 di 12 concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che […] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto”;
- inoltre, ragionando diversamente, si correrebbe “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”;
- “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto.”;
- ed infine, “il fatto di includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito”, atteso che, da un lato, è previsto “a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”, e dall'altro, occorre comunque rilevare che “il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito.”.
All'indomani della sentenza in questione, diverse pronunce della giurisprudenza di merito e dell'ABF hanno ritenuto di dover applicare l'art. 125 sexies T.U.B. all'epoca vigente, in senso conforme alla ricostruzione operata dalla Corte di Giustizia UE con riferimento all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE.
A questo punto, è però intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 11 octies, D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni con l. n. 106/2021, ha da un lato riformulato il citato art. 125 sexies T.U.B. in termini strettamente fedeli alla citata sentenza OR, e dall'altro specificamente disciplinato il regime transitorio, limitando l'applicazione della nuova norma ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione (25/07/2021). Più in particolare, all'esito delle modifiche introdotte con il comma 1, lett. c), dell'art. 11 octies cit., l'art. 125 sexies T.U.B. risulta ora così formulato: “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.”. Tuttavia, il comma 2 del medesimo art. 11 octies cit, aveva previsto che “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN d'TA vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.”.
All'esito di tale complesso iter normativo e giurisprudenziale è infine intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22/12/2022 con cui la stessa, nel dichiarare “l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 […] convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN d'TA.”, ha evidenziato che pagina 8 di 12 “Tale norma è illegittima nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. In caso di restituzione anticipata del finanziamento, infatti, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato solo ad alcune tipologie di essi, in funzione di quando sia concluso il contratto.”. Di seguito, in estrema sintesi, l'iter argomentativo seguito dalla Corte:
- in primo luogo, si ricorda che il dovere di attenersi ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'TA all'Unione Europea, “ricomprende – secondo la giurisprudenza costante di questa Corte – le sentenze rese dalla Corte di giustizia in sede interpretativa, in conformità al ruolo che l'art. 19, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea assegna alla Corte di giustizia dell'Unione europea”;
- che, in particolare, “è la stessa Corte di giustizia, nel suo ruolo di interprete qualificato del diritto dell'Unione europea, a chiarire che la «sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata»”, e che sempre secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, in ogni caso “la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte e solo nell'ambito della stessa pronuncia”;
- che, conseguentemente, “non è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena”;
- e che proprio alla luce del quadro sopra delineato si impone l'obbligo dell'ordinamento giuridico italiano di uniformarsi anche alla surrichiamata sentenza OR con cui la Corte di Giustizia ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE “nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.”, senza altresì disporre una modulazione temporale in ordine all'efficacia dell'interpretazione fornita;
- si evidenzia, tuttavia, che con l'art. 11 octies, D.L. n. 73/2021, come convertito dalla l. n. 106/2021, il legislatore ha da un lato riformulato l'art. 125 sexies T.U.B. in termini strettamente fedeli alla sentenza OR (comma 1, lett. c)), e dall'altro limitato l'applicazione della nuova disposizione ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della l. n. 106/2021, altresì prevedendo che per quelli conclusi precedentemente “continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN d'TA vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.”;
- e però, posto che il riferimento dell'art. 11 octies, comma 2, cit., alle “disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN d'TA vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” è da intendersi effettuato al surrichiamato provvedimento della AN d'TA del 09/02/2011, e posto altresì che, come in precedenza esposto, in esso era stato previsto che gli unici costi soggetti a riduzione nel caso di estinzione anticipata del finanziamento fossero i soli costi c.d. recurring, così facendo si accoglieva, rispetto ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione (25/07/2011) una interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B. in contrasto con quanto statuito nella sentenza OR e con l'efficacia che, invece, la medesima avrebbe dovuto avere (non soltanto a partire dal 25/07/2011 ma a far data della stessa entrata in vigore della norma interpretata);
- da qui, la dichiarazione di illegittimità dell'art. 11 octies, comma 2, cit., nella parte in cui il medesimo rinviava alle “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN d'TA”, e l'ulteriore conseguenza per cui “l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza OR.”.
pagina 9 di 12 Così riassunto il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, possono a questo punto esaminarsi l'appello proposto, quasi integralmente infondato.
In primo luogo, al contratto di finanziamento per cui è causa, stipulato in data 05/11/2013 e, dunque, prima della data di entrata in vigore della l. n. 106/2021 (25/07/2021), si applica, ex art. 11 octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, convertito con la predetta l. n. 106/2021, l'art. 125 sexies, comma 1, T.U.B. nella formulazione vigente all'epoca della conclusione del contratto medesimo, ai sensi del quale “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”. E tuttavia, alla luce di quanto in precedenza esposto e, in particolare, alla luce di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella vicenda in esame, - nonché diversamente da quanto ritenuto dall'appellante - deve ritenersi ormai acquisito che la richiamata disposizione “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza OR.” (vd. Corte Cost. n. 263/2022 cit.). Ne discende, dunque, che in forza di essa sussiste il diritto dell'appellata alla riduzione del costo totale del credito, senza ulteriore possibilità di distinzione – e conseguente limitazione di tale diritto soltanto ai primi - fra costi recurring, che maturano nel corso del rapporto, e costi up-front, relativi agli adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento. Ed infatti, “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.” (Corte di Giustizia UE 11/09/2019 cit.), e lo stesso “non può essere limitato solo ad alcune tipologie di essi, in funzione di quando sia concluso il contratto.” (Corte Cost. n. 263/2022 cit.).
In secondo luogo, e conseguentemente, correttamente il Giudice di prime cure ha dichiarato “la nullità della clausola vessatoria contrassegnata con il n.
3.2 contenuta nel contratto n. 565315, considerata vessatoria ex art. 33 del codice del consumo”, in seno alla quale era stato previsto che “Resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere A), B), E) e F) del prospetto economico perché maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del prestito, non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel successivo punto 12. Gli importi indicati alle lettere C) e D) saranno invece rimborsati al mutuatario per la sola quota non maturata.”. Considerato infatti che il diritto dell'appellata alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del credito, deve includere tutti i costi posti a carico della medesima, la clausola contrattuale che invece, come quella suddetta, limiti tale diritto ad alcune tipologie soltanto di costi, determina uno squilibrio nel rapporto contrattuale ai danni dell'odierna appellata, in quanto consente alla parte finanziatrice di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto a fronte di una prestazione (la propria) che, per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, viene ad essere limitata ad un arco temporale inferiore.
In terzo luogo, si rivela irrilevante che il Giudice di prime cure, contrariamente a quanto appena evidenziato, da un lato motivi nel senso che “È evidente che l'obbligo di restituzione comprende solo i costi accessori legati alla operazione di finanziamento connessi alla durata del rapporto, ravvisabili in una categoria c.d. recurring”, e dall'altro tuttavia condanni “la convenuta Società
[...]
[…] a rimborsare all'attrice, , la somma di Parte_1 Controparte_1 1.895,61, oltre interessi dall'estinzione del contratto”, somma questa in realtà comprensiva non soltanto degli oneri c.d. recurring, ma anche degli oneri c.d. up front. Ed infatti, nonostante la contraddittorietà e/o erroneità della motivazione utilizzata - essenzialmente basata sull'affermazione per cui sarebbero rimborsabili i soli oneri c.d. recurring -, la statuizione di pagina 10 di 12 condanna dell'appellante alla restituzione di tutti gli oneri, siano essi recurring che piuttosto up front, è comunque corretta e deve dunque essere confermata, sia pure per diversa motivazione.
In quarto luogo, definitivamente chiarita ed acquisita l'irrilevanza della natura up front o recurring degli oneri oggetto dell'azionata richiesta di rimborso (spese di istruttoria e costi di intermediazione), devono a questo punto svolgersi le seguenti ulteriori precisazioni in relazione alla sussistenza o meno, in capo all'appellante, della necessaria legittimazione passiva avuto riguardo ai costi di intermediazione. Come evidenziato infatti, l'appellante ha altresì impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui la medesima “non ha minimamente considerato le difese della e non ha correttamente CP_2 interpretato le risultanze documentali, né ha correttamente applicato i principi di diritto e le norme di Par riferimento, ritenendo sussistente la legittimazione passiva di con riferimento alla restituzione delle spese e commissioni incassate da soggetti terzi (cfr., nello specifico: costi di intermediazione)”. Il rilievo in questione, invero, deve essere disatteso. Al riguardo, infatti, è stato condivisibilmente affermato: “Primo. La definizione di “costo totale del credito” comprende non soltanto le remunerazioni chieste dal finanziatore, ma anche quelle chieste da un terzo, visto che per l'inclusione nel “costo totale del credito” è sufficiente che il finanziatore ne abbia “conoscenza”. A fortiori, è inclusa la prestazione chiesta dal terzo al finanziatore e da costui ribaltata sul cliente (come la commissione di agenzia o intermediazione). Secondo. Non v'è una ragione sufficiente per distinguere la provvigione pagata al mediatore creditizio (all'agente, al fornitore convenzionato ecc.) dagli altri costi gestionali del finanziatore, visto che l'attività svolta — acquisizione dei contatti, promozione dei prodotti, conclusione dei contratti — è una fase ineliminabile della concessione di credito. È una tipica valutazione imprenditoriale, di costi e benefici dei modelli organizzativi, scegliere se gestire tale fase “di produzione dei contratti” internamente, utilizzando il lavoro del personale di filiale, oppure esternalizzare, utilizzando in modo più o meno esteso il lavoro di mediatori creditizi, agenti, fornitori convenzionati ecc. Egualmente, è lasciato all'autonomia negoziale del finanziatore presentare al consumatore oneri specifici per le provvigioni del mediatore creditizio (o altro soggetto integrato nella filiera produttiva) o includere tali costi nell'ordinaria remunerazione del contratto di credito, i.e. negli interessi compensativi sul capitale concesso in godimento. (…] La pretesa della commissione d'intermediazione al tempo della conclusione del contratto non è perciò illegittima – il finanziatore può liberamente modulare nel tempo gli elementi dell'offerta – ma non può avere altro effetto, se non di anticipazione finanziaria di un onere che per competenza è spalmato sull'intera durata del contratto, con conseguente obbligo di restituzione delle quote non maturate, nel caso di estinzione anticipata.” (Trib. Torino, 20/03/2023, cit.).
Deve pertanto ritenersi che l'azione di ripetizione dell'indebito sia stata correttamente esercitata nei confronti dell'appellante anche avuto riguardo ai suddetti costi di intermediazione.
In quinto luogo, deve ugualmente essere disatteso l'ulteriore rilievo dell'appellante volto a contestare
“che il sistema di calcolo invocato dalla Signora - secondo cui l'importo asseritamente dovuto CP_1 sarebbe il risultato della divisione dell'ammontare complessivo delle commissioni per il numero delle rate inizialmente previste, moltiplicato per il numero di rate “non godute” per l'avvenuta estinzione anticipata - non è previsto dall'art. 125 sexies T.U.B. ed è meramente sostitutivo e subalterno a criteri che il finanziatore proponga di adottare, maggiormente aderenti alle caratteristiche dell'operazione, quale quello che prevede la ripartizione del totale delle commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo”. Il criterio utilizzato dall'appellata e accolto anche dal Giudice di primo grado, è stato quello della proporzionalità o anche detto pro rata temporis, per cui si divide l'importo totale dei costi per il pagina 11 di 12 numero di rate previste dal contratto di finanziamento, ed altresì si moltiplica il risultato così ottenuto per il numero di rate residue. Orbene, non vi è ragione di discostarsi dalla scelta operata poiché il criterio pro rata temporis “ha il pregio di individuare l'importo oggetto di restituzione in modo direttamente proporzionale al tempo residuo previsto per l'estinzione del finanziamento, tenendo conto sia del costo complessivo del credito e delle rate già versate che di quelle ancora da versare.” (Trib. Napoli Nord, 26/01/2022). Peraltro, “Se il TAEG [rectius: costo ammortizzato] è il “giusto criterio” nella riduzione degli oneri, il criterio della proporzionalità lineare risulta più favorevole al consumatore, cioè distribuisce tra le parti premi e penalità rispetto al teorico equilibrio. Tale margine di approssimazione [però] è compensato dalla maggior comprensibilità e facilità d'uso rispetto al TAEG, motivo per il quale la riforma assegna al criterio del “costo ammortizzato” carattere suppletivo e recessivo di fronte a una chiara scelta contrattuale per il metodo della proporzionalità lineare. … Il novellato art. 125-sexies TUB s'applica soltanto ai contratti successivi al 25.7.2021 ma esprime indicazioni di sistema che possono essere tenute ferme per decidere le controversie sul rimborso degli oneri upfront relativi alle estinzioni anticipate dei contratti anteriormente conclusi” (Trib. Torino, 20/03/2023).
L'appello è pertanto infondato, se non per la censura relativa alla decorrenza degli interessi, dovuti dal giorno della domanda ex art. 2033 c.c.; non può ritenersi la mala fede dell'accipiens al momento del pagamento - ovvero dell'estinzione anticipata (31.12.2017), anteriore alla sentenza della Corte di Giustizia - alla luce della vicenda normativa e giurisprudenziale sopra cennata.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'appellante in misura pari a tre quarti, considerato l'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4366/2021, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di Vittoria n. 409/2021, condanna la Società “
[...]
a rimborsare a la somma di 1.895,61, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi dal 6.10.2020 fino al pagamento;
condanna al pagamento, in favore di , di Parte_1 Controparte_1 tre quarti delle spese di lite (1200) relative al presente grado di giudizio, che nell'intero si liquidano in
€.1.600,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Gaetano Giuliano Bertone;
le compensa nella restante parte (€ 400,00)
Ragusa, 9.9.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4366/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PAOLO LAGHI e dell'avv. STEFANO FARDIN, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 GAETANO GIULIANO BERTONE, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'appellata Sentenza n. 409/2021 del Giudice di Pace di Vittoria, Dott.ssa Giovanna Daniela Morando, emessa il 5.10.2021, depositata in Cancelleria in pari data, resa pubblica il 10.11.2021 e resa inter partes nel giudizio R.G. n. 1288/2020: NEL MERITO respingere - per i motivi evidenziati - le domande ed eccezioni e le pretese restitutorie/di rimborso e di condanna, proposte, formulate ed avanzate da Controparte, perché infondate, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum e comunque, non formulabili, per quanto concerne i costi di intermediazione, nei Par confronti di , per difetto di legittimazione passiva e/o carenza di titolarità passiva in capo alla stessa. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi di lite (oltre al rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso) di entrambi i gradi del giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.. Par Con conseguente condanna di Controparte alla restituzione delle somme versate da in esecuzione della sentenza oggi appellata (cfr. ns. all.ti A e B).”.
: Controparte_1
“In via principale pagina 1 di 12 - confermare integralmente la sentenza appellata n. 409/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Vittoria in data 05.10.2021;
- coerentemente, rigettare, per i motivi elencati in diritto, il gravame proposto avverso la sentenza n. n. 409/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Vittoria in data 05.10.2021;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore dello scrivente legale (spese generali 15%, cpa 4% e iva).”.
OGGETTO
Mutuo. Appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 06/10/2020, Controparte_1 conveniva in giudizio innanzi al Giudice di pace di Vittoria Controparte_2 preliminarmente eccependo “la nullità, invalidità ed inefficacia della clausola n.
3.2 contenuta
[...] nel contratto n. 565315 perché vessatoria, per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo”, e conseguentemente chiedendo di “condannare la società convenuta al pagamento della complessiva somma di € 1.895,61 (nei limiti della competenza per valore Giudice di Pace adito), oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto”, ovvero, in subordine, “al rimborso di € 1.226,84”, nonché comunque altresì di “condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. (nei limiti della competenza per valore Giudice di Pace adito)”. Deduceva, in particolare, che in data 05/11/2013 aveva stipulato con il contratto di Controparte_2 mutuo n. 565315, “per l'importo complessivo di € 38.160,00, da restituire in 120 rate mensili dell'ammontare di € 318,00 cadauna”. Deduceva inoltre che in data 31/12/2017 aveva estinto anticipatamente il rapporto di mutuo in questione, provvedendo al versamento del debito residuo di €.19.491,84, pari alle 72 rate ancora a scadere (a fronte delle 120 rate originarie). A seguito di ciò, “con reclamo del 25.09.2018 l'attrice chiedeva a il rimborso delle “spese di istruttoria”, “commissioni di attivazione”, delle CP_2 Par
“commissioni di gestione” e delle “spese postali””, ma “con nota del 24.10.2018 contestava alla SI.ra la richiesta di rimborso delle commissioni su menzionate, ritenendole non ripetibili per CP_1 la quota parte non maturata”. Conseguentemente, “la SI.ra si vedeva costretta ad adire, con CP_1 ricorso n. 1513472/2018 del 29.12.2018, l'Arbitrato ANrio e Finanziario di Palermo”, il quale ultimo, “con provvedimento n. 0023328/2019 del 17.10.2019, […] accoglieva parzialmente il ricorso presentato dalla SI.ra e condannava al rimborso della quota parte non maturata CP_1 CP_2 delle commissioni di attivazione, delle commissioni di gestione e delle spese amministrative, statuendo quanto segue: “In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 713,51, oltre interessi legali dalla data del reclamo”. Nessun rimborso, invece, era dovuto relativamente alla commissione di intermediazione e alle spese di istruttoria, poiché ritenute dall'ABF di Palermo oneri aventi natura up front piuttosto che recurring”. La medesima, pertanto, introduceva il giudizio di primo grado innanzi al Giudice di pace di Vittoria preliminarmente rilevando sia la “legittimazione passiva di rispetto alla richiesta di Controparte_2 rimborso delle commissioni di intermediazione e delle spese di istruttoria corrisposte anticipatamente e non interamente godute”, che “la nullità del contratto n. 565315, limitatamente alla clausola di cui sopra [art.
3.2 delle relative condizioni generali], nella parte in cui prevede che in caso di estinzione anticipata del prestito, gli importi indicati nelle lettere a), b), e) e f) non saranno ripetibili (o solo parzialmente ripetibili) per la quota parte non interamente maturata.”, ed altresì ritenendo la pagina 2 di 12 sussistenza del proprio diritto al rimborso della complessiva somma di €.1.895,61 (in applicazione del
“criterio pro-rata temporis”), ovvero in subordine di quella minore di €.1.226,84 (in applicazione del criterio “relativamente proporzionale”), così come meglio specificate in seno ai relativi prospetti riassuntivi (vd. rispettivamente pagg. 16 e 18 dell'atto di citazione).
Nel giudizio così introdotto si costituiva Parte_1 preliminarmente eccependo, in rito, “l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, atteso che il valore della controversia ex adverso promossa è superiore alla soglia di competenza dello stesso”, e nel merito, la prescrizione relativamente alla domanda di risarcimento danni “ai sensi dell'art. 2947 c.c. (alla luce dell'orientamento secondo cui la responsabilità precontrattuale ha natura extracontrattuale)”. In via principale, deduceva che “la Giurisprudenza distingue le spese “recurring” dalle “up front”, ritenendo che soltanto le prime possano essere restituite al cliente.”, con conseguente
“validità ed efficacia della clausola contrattuale di cui all'art. 3 (“Estinzione anticipata, indennizzo e spese non rimborsabili”) delle condizioni generali del contratto, in cui – nel pieno rispetto dei quanto previsto all'art. 125 sexies T.U.B. – è stato stabilito quanto segue: “…3.2. Resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere A), B), E) e F) del prospetto economico perché maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del prestito, non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel successivo punto 12 [ndr: concernente le spese ed imposte di bollo e di registro del contratto]. Gli importi indicati alle lettere C) e D) saranno invece rimborsati al mutuatario per la sola quota non maturata””; precisava altresì, “Quanto alle spese di istruttoria […] [che] non sono rimborsabili, sia in regione della valida ed efficace clausola contrattuale specificatamente approvata […] che ne esclude la rimborsabilità, sia in quanto, come ribadito nella medesima clausola, si tratta di costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto”, e “Quanto al costo di intermediazione […] come pure tali oneri […] siano maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto”, e che in ogni caso “Unico soggetto al quale, eventualmente, l'Attrice avrebbe dovuto rivolgere la (comunque infondata per le ragioni evidenziate) richiesta di restituzione per tale voce è, dunque, lo stesso intermediario del credito e non la qui deducente che difetta, sul punto, di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva”; evidenziava altresì, in relazione alla formulata domanda di risarcimento danni,
“Fermo quanto detto circa l'intervenuta prescrizione, […] l'assoluta infondatezza e pretestuosità della doglianza, attesa l'ineccepibile condotta della qui deducente”; rilevava che “anche nella denegata […] ipotesi di accoglimento delle doglianze attoree, gli eventuali interessi sulle somme che la CP_2 dovesse essere condannata a pagare, decorrerebbero, semmai, dalla (infondata) domanda e non certo dall'estinzione anticipata”; infine, ed in via riconvenzionale, chiedeva la “restituzione […] delle somme (pari a € 713,51 per commissioni di attivazione, saldo delle commissioni di gestione e altre spese amministrative, a € 20,00 quale rimborso della somma versata dall'allora ricorrente per la presentazione del ricorso avanti all'ABF e a € 200,00 quale contributo spese della procedura versato Par da ) pagate dalla in ottemperanza alla Decisione n.23328/19 dell'ABF di Palermo, oltre CP_2 interessi”.
Con sentenza n. 409/2021 del 10/11/2021 il Giudice di pace di Vittoria, dopo aver preliminarmente ritenuto la propria competenza per valore nonché altresì rigettato l'eccezione di prescrizione, accoglieva la domanda di rimborso esercitata dall'attrice e per l'effetto “condanna[va], la convenuta Società “ […] a rimborsare all'attrice, Parte_1 [...]
, la somma di 1.895,61, oltre interessi dall'estinzione del contratto”, ed altresì Controparte_1 rigettava la domanda di risarcimento dei danni ugualmente formulata dall'attrice, nonché la domanda riconvenzionale esercitata dalla convenuta. Queste, in breve, le motivazioni su cui si fonda la decisione:
- “Tale richiesta di rimborso […] è dovuta, alla parte attrice, ex art. 125 sexies TUB”;
pagina 3 di 12 - “È evidente che l'obbligo di restituzione comprende solo i costi accessori legati alla operazione di finanziamento connessi alla durata del rapporto, ravvisabili in una categoria c.d. recurring”;
- ciò posto, va “dichiara[ta] la nullità della clausola vessatoria contrassegnata con il n.
3.2 contenuta nel contratto n. 565315, considerata vessatoria ex art. 33 del codice del consumo”;
- “va rigettata, invece, la richiesta di risarcimento danni patrimoniali richiesti da parte attrice, per non avere nulla dedotto al riguardo, precludendo a questo Giudice, alcun tipo di valutazione e di quantificazione.”;
- infine si “Ritiene, considerata la superiore motivazione e l'accoglimento della domanda Par attorea, di non accogliere la domanda riconvenzionale di parte convenuta, , non sussistendone i presupposti, e non essendo supportata da prove aventi pregio giuridico.”.
Par Con atto di citazione notificato il 15/12/2022 proponeva appello Parte_1 avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma nel senso di “respingere […] le domande ed eccezioni e le pretese restitutorie/di rimborso e di condanna, proposte, formulate ed avanzate da Controparte, perché infondate, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum e comunque, non Par formulabili, per quanto concerne i costi di intermediazione, nei confronti di , per difetto di legittimazione passiva e/o carenza di titolarità passiva in capo alla stessa.”, in ogni caso “Con vittoria di spese e compensi di lite […] di entrambi i gradi del giudizio”. L'appellante, in particolare, pur evidenziando di “non […] reiterare, in questa sede, l'eccezione di incompetenza per valore sollevata in primo grado e l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento danni, comunque rigettata dal Giudice di primo grado”, nonché (come deve altresì ritenersi, pur in assenza di specificazione) anche la domanda riconvenzionale dalla medesima ugualmente esercitata nel primo grado del giudizio,
censurava la sentenza in questione nella parte in cui:
- “non ha correttamente applicato e/o interpretato la normativa di riferimento ed i principi di diritto e non ha correttamente interpretato le risultanze documentali, dichiarando la nullità per vessatorietà (omettendo, sul punto, qualsiasi motivazione) della clausola, contenuta nel contratto di finanziamento, che disciplinava l'estinzione anticipata dello stesso”;
- “ha omesso di considerare le difese della e le risultanze documentali - in ordine alla CP_2 natura delle voci di spesa con riferimento alle quali Controparte ha chiesto il rimborso - che, se correttamente valutate, avrebbero comportato l'integrale rigetto delle domande e delle eccezioni avversarie” (il riferimento è, più in particolare, alle spese di istruttoria e ai costi di intermediazione, e ciò sia in ragione della valida pattuizione contrattuale di cui sopra, sia in ragione della loro natura up- front);
- “non ha minimamente considerato le difese della e non ha correttamente interpretato le CP_2 risultanze documentali, né ha correttamente applicato i principi di diritto e le norme di riferimento, Par ritenendo sussistente la legittimazione passiva di con riferimento alla restituzione delle spese e commissioni incassate da soggetti terzi (cfr., nello specifico: costi di intermediazione)”;
- non ha ritenuto di “dichiarare l'inconferenza ed irrilevanza, nel caso di specie, della Sentenza 11.9.2019 della Corte di Giustizia Europea, stante la non applicabilità diretta della stessa e dell'interpretazione fornita in relazione alla Direttiva 2008/48 UE, avente natura non self executing;
con riconoscimento della sussistenza della distinzione tra spese up front e recurring e della validità ed efficacia della pattuizione che disciplina l'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento in oggetto. Ferma, in ogni caso, l'inapplicabilità della ridetta pronuncia, non avendo, la stessa, efficacia retroattiva”;
pagina 4 di 12 - ha omesso di considerare “che il sistema di calcolo invocato dalla Signora - secondo CP_1 cui l'importo asseritamente dovuto sarebbe il risultato della divisione dell'ammontare complessivo delle commissioni per il numero delle rate inizialmente previste, moltiplicato per il numero di rate
“non godute” per l'avvenuta estinzione anticipata - non è previsto dall'art. 125 sexies T.U.B. ed è meramente sostitutivo e subalterno a criteri che il finanziatore proponga di adottare, maggiormente aderenti alle caratteristiche dell'operazione, quale quello che prevede la ripartizione del totale delle commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo”;
- ha altresì omesso di ritenere che “gli eventuali interessi dovrebbero decorrere unicamente dalla data della (infondata) domanda giudiziale, come previsto anche dalla norma di cui all'art. 2033 c.c., che prevede la decorrenza “dal giorno della domanda” se chi ha ricevuto il pagamento era in buona fede”.
Nel giudizio di appello così introdotto si costituiva quindi chiedendo di Controparte_1
“confermare integralmente la sentenza appellata n. 409/21 pronunciata dal Giudice di Pace di Vittoria in data 05.10.2021 […] con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
La stessa, in particolare, deduceva l'infondatezza dell'appello proposto, atteso che:
- “è inopinabile come le commissioni accessorie (sia di natura up front, che di natura recurring) contenute nel contratto n. 565315 stipulato in data 05.11.2013 dalla SI.ra , debbano CP_1 essere rimborsate per la quota parte non maturata, ai sensi dell'art. 125 sexies TUB, conformemente ai principi dettati dalla sentenza del 11.9.2019 della CGUE.”;
- “La formula matematica, ad oggi applicata dalla giurisprudenza di merito e arbitrale per quantificare esattamente la riduzione dei costi complessivi del contratto, prende il nome di “PRO RATA TEMPORIS” (art. 125 sexies TUB): il costo iniziale degli oneri addebitati viene diviso per il numero di rate previste inizialmente;
il risultato viene poi moltiplicato per il numero di rate residue. Il risultato ottenuto corrisponde all'ammontare residuo da rimborsare.”;
- “ad ulteriore chiarezza è altresì intervenuto il Decreto Sostegni Bis che con la nuova formulazione dell'art. 125 sexies del TUB (Art. 11-octies “Modifiche al TUB di cui al Dlgs 385 del 1993”) ha pacificamente ribadito la ripetibilità di tutti i costi connessi al contratto di prestito, in misura proporzionale alla vita residua del contratto.”;
- ed anche se “Il legislatore […] “sembrerebbe” voler applicare due regimi normativi differenti: quello previsto dall'art. 125 sexies, introdotto dal Dlgs 385/93 (applicabile ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore dl decreto) e quello previsto dal novellato art. 125 sexies (applicabile ai contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore del decreto).”, “in realtà, entrambi i regimi normativi di cui sopra (in particolar modo, quello applicabile ai contratti di prestito stipulati prima dell'entrata in vigore del novellato 125 sexies tub), non possono prescindere, né tantomeno confliggere, con l'efficacia retroattiva della nota sentenza LEXITOR emessa della Corte di Giustizia Europea in data 11.9.2019, la quale, intervenendo anche in chiave interpretativa, ha inequivocabilmente statuito la ripetibilità di TUTTI I COSTI (non interamente maturati), dunque, sia che abbiano natura recurring, che up front.”;
- inoltre, “non vi è dubbio come debba ritenersi unica legittimata passiva rispetto CP_2 alle pretese economiche avanzate in primo grado dalla SI.ra , anche relativamente alla parte CP_1 non interamente goduta delle commissioni di intermediazione.”;
- “La società appellante ha illegittimamente negato il rimborso delle commissioni e degli oneri corrisposti anticipatamente dalla cliente e non interamente goduti (in ragione dell'estinzione pagina 5 di 12 anticipata del contratto), sulla base di pattuizioni contrattuali, invero, del tutto vessatorie (nello specifico Art.
3.2 contenuto nel contratto n. 565315). Ebbene, in via del tutto preliminare, va dichiarata l'invalidità di tali clausole contrattuali che prevedono la non rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata, di somme versate dal cedente a titolo di costi, spese ed altri oneri.”;
- “Le commissioni oggetto di contestazione e ora in esame sono così descritte: 1) Spese di Istruttoria”: prevista alla lett. A) del contratto, per un costo complessivo di € 450,00.
[…] 2) “Commissioni di intermediazione”: prevista alla lett. F) del contratto, per un costo complessivo di € 2.709,36.”; applicando il criterio pro rata temporis, si perverrebbe alla complessiva somma di €.1.895,61, di cui €.270,00 a titolo di spese di istruttoria, ed €.1.625,61 a titolo di costi di intermediazione (vd. relativo prospetto riepilogativo a pag. 26 dell'atto di citazione in appello);
- “In via gradata, ove il Giudice adito riconosca la natura up front dei costi sostenuti dal cliente, si chiede la ripetibilità della quota parte non maturata delle “commissioni e/o oneri accessori” addebitate dalla società appellante, secondo il diverso metodo di calcolo “relativamente proporzionale””.
Tutto ciò premesso, è evidentemente necessario ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Il 23 aprile 2008 è stata approvata la direttiva 2008/48/CE, che disciplina i contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del ConSIlio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo. La nuova normativa, diversamente dalla precedente, ha adottato una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire “a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno” (considerando n. 9). A tal fine, l'art. 22, paragrafo 1 dispone che “Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite”. Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.”. Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del “costo totale del credito”, e questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g) con riferimento a “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;
”.
Nell'ordinamento italiano, la suddetta direttiva 2008/48/CE è stata attuata con il d.lgs. n. 141/2010, il cui art. 1 ha interamente sostituito il Capo II del Titolo VI del Testo Unico ANrio. In particolare, la disciplina del rimborso anticipato di cui al predetto art. 16, paragrafo 1, è stata recepita nell'art. 125 sexies, T.U.B., il cui comma 1, nella sua formulazione originaria e ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, prevedeva che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”.
pagina 6 di 12 Quanto, poi, alla nozione di “costo totale del credito”, essa è stata inserita all'art. 121, comma 1, lettera e), T.U.B., secondo cui il “«costo totale del credito» indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza;
”; al successivo comma 2, inoltre, è stato specificato che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.”.
Nei primi anni di applicazione dell'art. 125 sexies, comma 1, T.U.B. come sopra richiamato, era prevalsa nella giurisprudenza di merito e nelle decisioni dell'ABF una interpretazione volta a limitare il suddetto diritto alla “riduzione del costo totale del credito” alle sole voci di costo soggette a maturazione nel tempo (costi c.d. recurring); d'altro canto, si riteneva che fossero escluse da tale diritto le voci di costo concernenti le attività finalizzate alla concessione del prestito ed integralmente esaurite prima che si realizzasse l'eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front).
La AN d'TA, a sua volta, era intervenuta in materia con il provvedimento del 9 febbraio 2011, intitolato “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori.”. Alla sezione VII del medesimo, che appunto “disciplina i servizi e le operazioni previsti dal Titolo VI, capo II, del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141” era stato previsto, fra l'altro, che “Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”. In definitiva, anche la normativa secondaria aveva avallato la suddetta interpretazione per cui gli unici costi soggetti a riduzione nel caso di estinzione anticipata del finanziamento sarebbero stati i costi c.d. recurring.
Nel contesto normativo e giurisprudenziale sopra descritto, è quindi intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, OR, con cui la Corte medesima ha concluso nel senso che “L'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del ConSIlio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del ConSIlio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.”. Secondo la Corte di Giustizia, infatti:
- la definizione di “costo totale del credito”, quale risulta contenuta all'art. 3, lettera g), della medesima direttiva 2008/48/CE, “non contiene […] alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione.”;
- in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 16, paragrafo 1, di detta direttiva “deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte”;
- per quanto riguarda il contesto, “occorre constatare che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» [di cui al precedente art. 8 della direttiva 87/102/CE, abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48/CE in esame] quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi»”;
- “Quanto all'obiettivo della direttiva 2008/48, una consolidata giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che questa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore”, e “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto pagina 7 di 12 concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che […] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto”;
- inoltre, ragionando diversamente, si correrebbe “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”;
- “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto.”;
- ed infine, “il fatto di includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito”, atteso che, da un lato, è previsto “a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”, e dall'altro, occorre comunque rilevare che “il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito.”.
All'indomani della sentenza in questione, diverse pronunce della giurisprudenza di merito e dell'ABF hanno ritenuto di dover applicare l'art. 125 sexies T.U.B. all'epoca vigente, in senso conforme alla ricostruzione operata dalla Corte di Giustizia UE con riferimento all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE.
A questo punto, è però intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 11 octies, D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni con l. n. 106/2021, ha da un lato riformulato il citato art. 125 sexies T.U.B. in termini strettamente fedeli alla citata sentenza OR, e dall'altro specificamente disciplinato il regime transitorio, limitando l'applicazione della nuova norma ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione (25/07/2021). Più in particolare, all'esito delle modifiche introdotte con il comma 1, lett. c), dell'art. 11 octies cit., l'art. 125 sexies T.U.B. risulta ora così formulato: “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.”. Tuttavia, il comma 2 del medesimo art. 11 octies cit, aveva previsto che “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN d'TA vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.”.
All'esito di tale complesso iter normativo e giurisprudenziale è infine intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22/12/2022 con cui la stessa, nel dichiarare “l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 […] convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN d'TA.”, ha evidenziato che pagina 8 di 12 “Tale norma è illegittima nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. In caso di restituzione anticipata del finanziamento, infatti, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato solo ad alcune tipologie di essi, in funzione di quando sia concluso il contratto.”. Di seguito, in estrema sintesi, l'iter argomentativo seguito dalla Corte:
- in primo luogo, si ricorda che il dovere di attenersi ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'TA all'Unione Europea, “ricomprende – secondo la giurisprudenza costante di questa Corte – le sentenze rese dalla Corte di giustizia in sede interpretativa, in conformità al ruolo che l'art. 19, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea assegna alla Corte di giustizia dell'Unione europea”;
- che, in particolare, “è la stessa Corte di giustizia, nel suo ruolo di interprete qualificato del diritto dell'Unione europea, a chiarire che la «sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata»”, e che sempre secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, in ogni caso “la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte e solo nell'ambito della stessa pronuncia”;
- che, conseguentemente, “non è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena”;
- e che proprio alla luce del quadro sopra delineato si impone l'obbligo dell'ordinamento giuridico italiano di uniformarsi anche alla surrichiamata sentenza OR con cui la Corte di Giustizia ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE “nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.”, senza altresì disporre una modulazione temporale in ordine all'efficacia dell'interpretazione fornita;
- si evidenzia, tuttavia, che con l'art. 11 octies, D.L. n. 73/2021, come convertito dalla l. n. 106/2021, il legislatore ha da un lato riformulato l'art. 125 sexies T.U.B. in termini strettamente fedeli alla sentenza OR (comma 1, lett. c)), e dall'altro limitato l'applicazione della nuova disposizione ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della l. n. 106/2021, altresì prevedendo che per quelli conclusi precedentemente “continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN d'TA vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.”;
- e però, posto che il riferimento dell'art. 11 octies, comma 2, cit., alle “disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN d'TA vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” è da intendersi effettuato al surrichiamato provvedimento della AN d'TA del 09/02/2011, e posto altresì che, come in precedenza esposto, in esso era stato previsto che gli unici costi soggetti a riduzione nel caso di estinzione anticipata del finanziamento fossero i soli costi c.d. recurring, così facendo si accoglieva, rispetto ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione (25/07/2011) una interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B. in contrasto con quanto statuito nella sentenza OR e con l'efficacia che, invece, la medesima avrebbe dovuto avere (non soltanto a partire dal 25/07/2011 ma a far data della stessa entrata in vigore della norma interpretata);
- da qui, la dichiarazione di illegittimità dell'art. 11 octies, comma 2, cit., nella parte in cui il medesimo rinviava alle “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN d'TA”, e l'ulteriore conseguenza per cui “l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza OR.”.
pagina 9 di 12 Così riassunto il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, possono a questo punto esaminarsi l'appello proposto, quasi integralmente infondato.
In primo luogo, al contratto di finanziamento per cui è causa, stipulato in data 05/11/2013 e, dunque, prima della data di entrata in vigore della l. n. 106/2021 (25/07/2021), si applica, ex art. 11 octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, convertito con la predetta l. n. 106/2021, l'art. 125 sexies, comma 1, T.U.B. nella formulazione vigente all'epoca della conclusione del contratto medesimo, ai sensi del quale “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”. E tuttavia, alla luce di quanto in precedenza esposto e, in particolare, alla luce di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella vicenda in esame, - nonché diversamente da quanto ritenuto dall'appellante - deve ritenersi ormai acquisito che la richiamata disposizione “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza OR.” (vd. Corte Cost. n. 263/2022 cit.). Ne discende, dunque, che in forza di essa sussiste il diritto dell'appellata alla riduzione del costo totale del credito, senza ulteriore possibilità di distinzione – e conseguente limitazione di tale diritto soltanto ai primi - fra costi recurring, che maturano nel corso del rapporto, e costi up-front, relativi agli adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento. Ed infatti, “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.” (Corte di Giustizia UE 11/09/2019 cit.), e lo stesso “non può essere limitato solo ad alcune tipologie di essi, in funzione di quando sia concluso il contratto.” (Corte Cost. n. 263/2022 cit.).
In secondo luogo, e conseguentemente, correttamente il Giudice di prime cure ha dichiarato “la nullità della clausola vessatoria contrassegnata con il n.
3.2 contenuta nel contratto n. 565315, considerata vessatoria ex art. 33 del codice del consumo”, in seno alla quale era stato previsto che “Resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere A), B), E) e F) del prospetto economico perché maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del prestito, non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel successivo punto 12. Gli importi indicati alle lettere C) e D) saranno invece rimborsati al mutuatario per la sola quota non maturata.”. Considerato infatti che il diritto dell'appellata alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del credito, deve includere tutti i costi posti a carico della medesima, la clausola contrattuale che invece, come quella suddetta, limiti tale diritto ad alcune tipologie soltanto di costi, determina uno squilibrio nel rapporto contrattuale ai danni dell'odierna appellata, in quanto consente alla parte finanziatrice di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto a fronte di una prestazione (la propria) che, per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, viene ad essere limitata ad un arco temporale inferiore.
In terzo luogo, si rivela irrilevante che il Giudice di prime cure, contrariamente a quanto appena evidenziato, da un lato motivi nel senso che “È evidente che l'obbligo di restituzione comprende solo i costi accessori legati alla operazione di finanziamento connessi alla durata del rapporto, ravvisabili in una categoria c.d. recurring”, e dall'altro tuttavia condanni “la convenuta Società
[...]
[…] a rimborsare all'attrice, , la somma di Parte_1 Controparte_1 1.895,61, oltre interessi dall'estinzione del contratto”, somma questa in realtà comprensiva non soltanto degli oneri c.d. recurring, ma anche degli oneri c.d. up front. Ed infatti, nonostante la contraddittorietà e/o erroneità della motivazione utilizzata - essenzialmente basata sull'affermazione per cui sarebbero rimborsabili i soli oneri c.d. recurring -, la statuizione di pagina 10 di 12 condanna dell'appellante alla restituzione di tutti gli oneri, siano essi recurring che piuttosto up front, è comunque corretta e deve dunque essere confermata, sia pure per diversa motivazione.
In quarto luogo, definitivamente chiarita ed acquisita l'irrilevanza della natura up front o recurring degli oneri oggetto dell'azionata richiesta di rimborso (spese di istruttoria e costi di intermediazione), devono a questo punto svolgersi le seguenti ulteriori precisazioni in relazione alla sussistenza o meno, in capo all'appellante, della necessaria legittimazione passiva avuto riguardo ai costi di intermediazione. Come evidenziato infatti, l'appellante ha altresì impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui la medesima “non ha minimamente considerato le difese della e non ha correttamente CP_2 interpretato le risultanze documentali, né ha correttamente applicato i principi di diritto e le norme di Par riferimento, ritenendo sussistente la legittimazione passiva di con riferimento alla restituzione delle spese e commissioni incassate da soggetti terzi (cfr., nello specifico: costi di intermediazione)”. Il rilievo in questione, invero, deve essere disatteso. Al riguardo, infatti, è stato condivisibilmente affermato: “Primo. La definizione di “costo totale del credito” comprende non soltanto le remunerazioni chieste dal finanziatore, ma anche quelle chieste da un terzo, visto che per l'inclusione nel “costo totale del credito” è sufficiente che il finanziatore ne abbia “conoscenza”. A fortiori, è inclusa la prestazione chiesta dal terzo al finanziatore e da costui ribaltata sul cliente (come la commissione di agenzia o intermediazione). Secondo. Non v'è una ragione sufficiente per distinguere la provvigione pagata al mediatore creditizio (all'agente, al fornitore convenzionato ecc.) dagli altri costi gestionali del finanziatore, visto che l'attività svolta — acquisizione dei contatti, promozione dei prodotti, conclusione dei contratti — è una fase ineliminabile della concessione di credito. È una tipica valutazione imprenditoriale, di costi e benefici dei modelli organizzativi, scegliere se gestire tale fase “di produzione dei contratti” internamente, utilizzando il lavoro del personale di filiale, oppure esternalizzare, utilizzando in modo più o meno esteso il lavoro di mediatori creditizi, agenti, fornitori convenzionati ecc. Egualmente, è lasciato all'autonomia negoziale del finanziatore presentare al consumatore oneri specifici per le provvigioni del mediatore creditizio (o altro soggetto integrato nella filiera produttiva) o includere tali costi nell'ordinaria remunerazione del contratto di credito, i.e. negli interessi compensativi sul capitale concesso in godimento. (…] La pretesa della commissione d'intermediazione al tempo della conclusione del contratto non è perciò illegittima – il finanziatore può liberamente modulare nel tempo gli elementi dell'offerta – ma non può avere altro effetto, se non di anticipazione finanziaria di un onere che per competenza è spalmato sull'intera durata del contratto, con conseguente obbligo di restituzione delle quote non maturate, nel caso di estinzione anticipata.” (Trib. Torino, 20/03/2023, cit.).
Deve pertanto ritenersi che l'azione di ripetizione dell'indebito sia stata correttamente esercitata nei confronti dell'appellante anche avuto riguardo ai suddetti costi di intermediazione.
In quinto luogo, deve ugualmente essere disatteso l'ulteriore rilievo dell'appellante volto a contestare
“che il sistema di calcolo invocato dalla Signora - secondo cui l'importo asseritamente dovuto CP_1 sarebbe il risultato della divisione dell'ammontare complessivo delle commissioni per il numero delle rate inizialmente previste, moltiplicato per il numero di rate “non godute” per l'avvenuta estinzione anticipata - non è previsto dall'art. 125 sexies T.U.B. ed è meramente sostitutivo e subalterno a criteri che il finanziatore proponga di adottare, maggiormente aderenti alle caratteristiche dell'operazione, quale quello che prevede la ripartizione del totale delle commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo”. Il criterio utilizzato dall'appellata e accolto anche dal Giudice di primo grado, è stato quello della proporzionalità o anche detto pro rata temporis, per cui si divide l'importo totale dei costi per il pagina 11 di 12 numero di rate previste dal contratto di finanziamento, ed altresì si moltiplica il risultato così ottenuto per il numero di rate residue. Orbene, non vi è ragione di discostarsi dalla scelta operata poiché il criterio pro rata temporis “ha il pregio di individuare l'importo oggetto di restituzione in modo direttamente proporzionale al tempo residuo previsto per l'estinzione del finanziamento, tenendo conto sia del costo complessivo del credito e delle rate già versate che di quelle ancora da versare.” (Trib. Napoli Nord, 26/01/2022). Peraltro, “Se il TAEG [rectius: costo ammortizzato] è il “giusto criterio” nella riduzione degli oneri, il criterio della proporzionalità lineare risulta più favorevole al consumatore, cioè distribuisce tra le parti premi e penalità rispetto al teorico equilibrio. Tale margine di approssimazione [però] è compensato dalla maggior comprensibilità e facilità d'uso rispetto al TAEG, motivo per il quale la riforma assegna al criterio del “costo ammortizzato” carattere suppletivo e recessivo di fronte a una chiara scelta contrattuale per il metodo della proporzionalità lineare. … Il novellato art. 125-sexies TUB s'applica soltanto ai contratti successivi al 25.7.2021 ma esprime indicazioni di sistema che possono essere tenute ferme per decidere le controversie sul rimborso degli oneri upfront relativi alle estinzioni anticipate dei contratti anteriormente conclusi” (Trib. Torino, 20/03/2023).
L'appello è pertanto infondato, se non per la censura relativa alla decorrenza degli interessi, dovuti dal giorno della domanda ex art. 2033 c.c.; non può ritenersi la mala fede dell'accipiens al momento del pagamento - ovvero dell'estinzione anticipata (31.12.2017), anteriore alla sentenza della Corte di Giustizia - alla luce della vicenda normativa e giurisprudenziale sopra cennata.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'appellante in misura pari a tre quarti, considerato l'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4366/2021, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di Vittoria n. 409/2021, condanna la Società “
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a rimborsare a la somma di 1.895,61, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi dal 6.10.2020 fino al pagamento;
condanna al pagamento, in favore di , di Parte_1 Controparte_1 tre quarti delle spese di lite (1200) relative al presente grado di giudizio, che nell'intero si liquidano in
€.1.600,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Gaetano Giuliano Bertone;
le compensa nella restante parte (€ 400,00)
Ragusa, 9.9.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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