Articolo 142 del Codice di giustizia contabile
Articolo 141Articolo 144
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7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019

Art. 142

(Opposizione)


1. ((Avverso i decreti emessi ai sensi dell'articolo 141, commi 4, 6 e 7,)) si puo' proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione ((nel termine di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti.))


2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto.


3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione e assegna alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti.


4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di quaranta giorni.


5. La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione dell'udienza all'opponente e, unitamente al ricorso, ((alle parti))
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
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