2. I decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117 , sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
La presente legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , pubblicato nel S.O. n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 14 agosto 2020, e' pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
Nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2020 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge coordinata con il decreto-legge sopra citato, corredato delle relative note, ai sensi dell' art. 10, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 .
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento ordinario.