Articolo 197 del Codice civile
Articolo 191Articolo 198
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 197.

((Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.)) ((Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non puo' farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprieta' individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonche' sugli altri beni di lui))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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