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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Andrea Manlio Borrelli Presidente dott. Angelo Claudio Raffaele Ricciardi Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di adozione di maggiorenne iscritto al n. 14306/2024 V.G. promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Eugenia Francesca Parisi
RICORRENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Adozione di maggiorenni
Conclusioni: come da verbale d'udienza
FATTO E DIRITTO
, nato a [...] il [...], ha chiesto al Tribunale di Parte_1 poter adottare , nata a [...] il [...]. Parte_2
Il ricorrente ha sposato, nel 2002, la sig.ra vedova del sig. dal 26 Persona_1 CP_1 febbraio 1999. Fin dall'inizio della convivenza con la sig.ra egli ha convissuto e accudito Per_1 continuativamente e con reciproco affetto la figlia di sua moglie, , che all'epoca Parte_2 aveva otto anni. Nel corso degli anni il sig. – che non ha figli – ha costantemente partecipato al Pt_1 percorso educativo e di crescita della figlia di sua moglie, con essi convivente, con la quale è venuta a crearsi una relazione del tutto simile a quella filiale attraverso la condivisione, oltre che della
1 quotidianità, anche delle ricorrenze, delle feste, delle vacanze e dei viaggi, al punto che Parte_2
lo ha sempre chiamato “papà”.
[...]
In questa situazione, evidente e consolidata, il ricorrente ha dichiarato di voler formalizzare il proprio rapporto con mediante la costituzione di un vincolo di filiazione adottiva. Parte_2
Ha quindi affermato che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e che non vi è alcun ostacolo all'adozione. E infatti, se da un lato egli supera i trentacinque anni di età richiesti per procedere all'adozione di maggiorenne, dall'altro lato una differenza di età pari a 17 anni e 7 mesi tra adottante e adottando, pur di poco inferiore a quella di legge, non impedisce comunque di dar corso all'adozione quando, come nel caso di specie, ricorrono evidenti motivi di unità dell'assetto familiare.
Nel corso dell'udienza del 27 marzo 2025 il ricorrente ha ribadito la propria volontà di adottare in ragione del forte legame affettivo tra di loro (“[…] Conosco da quando ha Parte_2 Parte_2 nove anni, sono stato sempre presente in tutte le tappe della sua vita, l'ho portata all'altare. L'iniziativa è partita da lei,
è lei che mi ha chiesto di adottarla e mi è sembrato giusto. Abbiamo convissuto fino a quattro anni fa, fino a quando si
è sposata. Viviamo nello stesso condominio. Il figlio di mangia tutti i giorni a casa nostra, abbiamo un Parte_2 rapporto di frequentazione abituale. Non sono stato sposato in passato né ho altri figli”).
L'adottanda ha espresso il consenso alla richiesta di adozione e ha confermato l'intensità del rapporto intrattenuto con il ricorrente (“Presto il consenso all'adozione. vive con noi dal 1999, ho perso mio papà
Pt_1 nello stesso anno. Dal 1999 mi ha cresciuta, nel 2002 si è sposato con mia madre. Abbiamo vissuto insieme fino a quando mi sono sposata e sono andata a vivere con mio marito. Ho un figlio di un anno e mi piacerebbe che potesse chiamarlo nonno. Tutti i giorni mio figlio mangia a casa di e di mia madre, ha anche la delega per riprendere
Pt_1 Pt_1 mio figlio al nido. Passiamo tutte le vacanze insieme, anche con il fratello di e con la moglie e i figli di lui. Conosco
Pt_1 da anni la famiglia di anche perché ho studiato in Spagna. In quel periodo ho trascorso alcuni mesi a casa dei
Pt_1 genitori di Preferisco posporre il cognome di al mio e chiamarmi così ”).
Pt_1 Pt_1 Persona_2
La madre e il coniuge dell'adottanda, sentiti nel corso della stessa udienza, hanno dato il loro assenso all'adozione.
Il padre biologico dell'adottanda, come detto, è deceduto nel 1999 (cfr. certificato di morte sub all. 3 al ricorso).
Dall'informativa tramessa dalla Questura di Milano - Commissariato di P.S. “Città Studi” in data
27.12.2024 non si evincono condizioni ostative all'adozione.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non ha rassegnato le proprie conclusioni.
L'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e supera di 17 anni e 7 mesi l'età dell'adottanda.
Il divario di età tra adottante e adottanda, inferiore a quello minimo (18 anni) richiesto dall'art. 291 c.c., nel caso di specie non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso.
Già con sentenza 14 gennaio 1999, n. 354, la Corte di Cassazione aveva ritenuto che il giudice, previo attento esame delle circostanze del caso concreto (tra cui il fatto che l'adottando sia stabilmente inserito
2 nella famiglia costituita dall'altro genitore e dall'adottante), può accordare una ragionevole riduzione della differenza minima di età di diciotto anni tra adottante e adottando, sempre che tale divario rientri nell'ambito dell'imitatio naturae, in tal modo riconoscendo ammissibile l'adozione, pur in presenza di una differenza di età inferiore a quella stabilita dall'art. 291 c.c.
Tale orientamento, confermato anche dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 7667/2020), ha trovato definitiva sanzione nella sentenza n. 5 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, c.c. nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.
Tale pronuncia ha rimarcato che “[l]e abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione” e incidono in maniera profonda sull'identità personale;
e “[l]a valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette
l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.”. Pertanto, l'art. 291 c.c., “non consentendo al giudice di intervenire, derogando, se del caso, al limite minimo nel divario di età tra adottante e adottando, si rivela in radice incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi, senza che tale assoluto sacrificio trovi coerente giustificazione compensativa. L'attuale conformazione dell'istituto rende, anche in questo caso, «palese
l'irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità» […] in quanto destinata ad entrare in frizione, nell'assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all'identità personale”.
Nel caso di specie, lo scarto di appena cinque mesi tra la differenza di età tra adottante e adottanda e quella minima indicata dalla disposizione codicistica, unitamente alla ricorrenza di un profondo e intenso legame affettivo di natura genitoriale, indice di una situazione di comunanza familiare ormai stabile e consolidata, inducono a derogare al limite di cui all'art. 291 c.c. e ad accogliere il ricorso, essendo palese il requisito della convenienza.
Ritiene dunque il Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta.
L'adottanda aggiunge al proprio il cognome dell'adottante che – conformemente alla volontà espressa in udienza – viene posposto al cognome “ ”. Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da Parte_1
:
[...]
- dispone farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], da parte di Parte_2
, nato a [...] il [...]; Parte_1
3 - dispone che il cognome dell'adottante venga posposto al cognome “ ”; Pt_2
- dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott. Andrea Manlio Borrelli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Andrea Manlio Borrelli Presidente dott. Angelo Claudio Raffaele Ricciardi Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di adozione di maggiorenne iscritto al n. 14306/2024 V.G. promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Eugenia Francesca Parisi
RICORRENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Adozione di maggiorenni
Conclusioni: come da verbale d'udienza
FATTO E DIRITTO
, nato a [...] il [...], ha chiesto al Tribunale di Parte_1 poter adottare , nata a [...] il [...]. Parte_2
Il ricorrente ha sposato, nel 2002, la sig.ra vedova del sig. dal 26 Persona_1 CP_1 febbraio 1999. Fin dall'inizio della convivenza con la sig.ra egli ha convissuto e accudito Per_1 continuativamente e con reciproco affetto la figlia di sua moglie, , che all'epoca Parte_2 aveva otto anni. Nel corso degli anni il sig. – che non ha figli – ha costantemente partecipato al Pt_1 percorso educativo e di crescita della figlia di sua moglie, con essi convivente, con la quale è venuta a crearsi una relazione del tutto simile a quella filiale attraverso la condivisione, oltre che della
1 quotidianità, anche delle ricorrenze, delle feste, delle vacanze e dei viaggi, al punto che Parte_2
lo ha sempre chiamato “papà”.
[...]
In questa situazione, evidente e consolidata, il ricorrente ha dichiarato di voler formalizzare il proprio rapporto con mediante la costituzione di un vincolo di filiazione adottiva. Parte_2
Ha quindi affermato che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e che non vi è alcun ostacolo all'adozione. E infatti, se da un lato egli supera i trentacinque anni di età richiesti per procedere all'adozione di maggiorenne, dall'altro lato una differenza di età pari a 17 anni e 7 mesi tra adottante e adottando, pur di poco inferiore a quella di legge, non impedisce comunque di dar corso all'adozione quando, come nel caso di specie, ricorrono evidenti motivi di unità dell'assetto familiare.
Nel corso dell'udienza del 27 marzo 2025 il ricorrente ha ribadito la propria volontà di adottare in ragione del forte legame affettivo tra di loro (“[…] Conosco da quando ha Parte_2 Parte_2 nove anni, sono stato sempre presente in tutte le tappe della sua vita, l'ho portata all'altare. L'iniziativa è partita da lei,
è lei che mi ha chiesto di adottarla e mi è sembrato giusto. Abbiamo convissuto fino a quattro anni fa, fino a quando si
è sposata. Viviamo nello stesso condominio. Il figlio di mangia tutti i giorni a casa nostra, abbiamo un Parte_2 rapporto di frequentazione abituale. Non sono stato sposato in passato né ho altri figli”).
L'adottanda ha espresso il consenso alla richiesta di adozione e ha confermato l'intensità del rapporto intrattenuto con il ricorrente (“Presto il consenso all'adozione. vive con noi dal 1999, ho perso mio papà
Pt_1 nello stesso anno. Dal 1999 mi ha cresciuta, nel 2002 si è sposato con mia madre. Abbiamo vissuto insieme fino a quando mi sono sposata e sono andata a vivere con mio marito. Ho un figlio di un anno e mi piacerebbe che potesse chiamarlo nonno. Tutti i giorni mio figlio mangia a casa di e di mia madre, ha anche la delega per riprendere
Pt_1 Pt_1 mio figlio al nido. Passiamo tutte le vacanze insieme, anche con il fratello di e con la moglie e i figli di lui. Conosco
Pt_1 da anni la famiglia di anche perché ho studiato in Spagna. In quel periodo ho trascorso alcuni mesi a casa dei
Pt_1 genitori di Preferisco posporre il cognome di al mio e chiamarmi così ”).
Pt_1 Pt_1 Persona_2
La madre e il coniuge dell'adottanda, sentiti nel corso della stessa udienza, hanno dato il loro assenso all'adozione.
Il padre biologico dell'adottanda, come detto, è deceduto nel 1999 (cfr. certificato di morte sub all. 3 al ricorso).
Dall'informativa tramessa dalla Questura di Milano - Commissariato di P.S. “Città Studi” in data
27.12.2024 non si evincono condizioni ostative all'adozione.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non ha rassegnato le proprie conclusioni.
L'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e supera di 17 anni e 7 mesi l'età dell'adottanda.
Il divario di età tra adottante e adottanda, inferiore a quello minimo (18 anni) richiesto dall'art. 291 c.c., nel caso di specie non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso.
Già con sentenza 14 gennaio 1999, n. 354, la Corte di Cassazione aveva ritenuto che il giudice, previo attento esame delle circostanze del caso concreto (tra cui il fatto che l'adottando sia stabilmente inserito
2 nella famiglia costituita dall'altro genitore e dall'adottante), può accordare una ragionevole riduzione della differenza minima di età di diciotto anni tra adottante e adottando, sempre che tale divario rientri nell'ambito dell'imitatio naturae, in tal modo riconoscendo ammissibile l'adozione, pur in presenza di una differenza di età inferiore a quella stabilita dall'art. 291 c.c.
Tale orientamento, confermato anche dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 7667/2020), ha trovato definitiva sanzione nella sentenza n. 5 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, c.c. nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.
Tale pronuncia ha rimarcato che “[l]e abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione” e incidono in maniera profonda sull'identità personale;
e “[l]a valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette
l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.”. Pertanto, l'art. 291 c.c., “non consentendo al giudice di intervenire, derogando, se del caso, al limite minimo nel divario di età tra adottante e adottando, si rivela in radice incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi, senza che tale assoluto sacrificio trovi coerente giustificazione compensativa. L'attuale conformazione dell'istituto rende, anche in questo caso, «palese
l'irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità» […] in quanto destinata ad entrare in frizione, nell'assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all'identità personale”.
Nel caso di specie, lo scarto di appena cinque mesi tra la differenza di età tra adottante e adottanda e quella minima indicata dalla disposizione codicistica, unitamente alla ricorrenza di un profondo e intenso legame affettivo di natura genitoriale, indice di una situazione di comunanza familiare ormai stabile e consolidata, inducono a derogare al limite di cui all'art. 291 c.c. e ad accogliere il ricorso, essendo palese il requisito della convenienza.
Ritiene dunque il Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta.
L'adottanda aggiunge al proprio il cognome dell'adottante che – conformemente alla volontà espressa in udienza – viene posposto al cognome “ ”. Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da Parte_1
:
[...]
- dispone farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], da parte di Parte_2
, nato a [...] il [...]; Parte_1
3 - dispone che il cognome dell'adottante venga posposto al cognome “ ”; Pt_2
- dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott. Andrea Manlio Borrelli
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