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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/12/2024, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1294/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. , nato a [...] l'[...] e residente ad Parte_1 C.F._1
CA (RG) in via Dei Tigli n. 6, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Solarino, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente ad Parte_2 C.F._2
CA (RG) in via Dei Tigli n. 6, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Rustico, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
06.11.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio co ncordatario a CA (RG) il 10.08.2010, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 38, parte II, Serie Per_ A, dell'anno 2010, in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale è nata la figlia
( Ragusa, 24.09.2012); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 12.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. Per_
2. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora paterna; la madre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3/a) A settimane alternate dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena e comunque entro le ore 20.00, quando il papà la riprenderà presso il domicilio della madre e previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali del lunedi, mercoledì e venerdi dalle 17.00 alle 19.00;
3/b) durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 20 giugno di ogni anno.
4. La signora verserà al sig. tramite accredito in c/c, entro e non Parte_2 Parte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia minore pari ad € 100,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico del padre nella misura del 75% e della madre nella misura del 25% secondo il seguente criterio:
5/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio. che l'udienza di comparizione del dì 06.11.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte e che le medesime hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pers onale dei coniu gi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a CA (RG) in data 10.08.2010, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di CA (RG), al n. 38, parte II, serie A, anno
2010;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1294/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. , nato a [...] l'[...] e residente ad Parte_1 C.F._1
CA (RG) in via Dei Tigli n. 6, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Solarino, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente ad Parte_2 C.F._2
CA (RG) in via Dei Tigli n. 6, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Rustico, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
06.11.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio co ncordatario a CA (RG) il 10.08.2010, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 38, parte II, Serie Per_ A, dell'anno 2010, in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale è nata la figlia
( Ragusa, 24.09.2012); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 12.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. Per_
2. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora paterna; la madre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3/a) A settimane alternate dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena e comunque entro le ore 20.00, quando il papà la riprenderà presso il domicilio della madre e previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali del lunedi, mercoledì e venerdi dalle 17.00 alle 19.00;
3/b) durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 20 giugno di ogni anno.
4. La signora verserà al sig. tramite accredito in c/c, entro e non Parte_2 Parte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia minore pari ad € 100,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico del padre nella misura del 75% e della madre nella misura del 25% secondo il seguente criterio:
5/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio. che l'udienza di comparizione del dì 06.11.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte e che le medesime hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pers onale dei coniu gi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a CA (RG) in data 10.08.2010, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di CA (RG), al n. 38, parte II, serie A, anno
2010;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti