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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6374/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Rita Cordova Presidente
dott. Giulia Sicignano Giudice
dott. Elisabetta Stefania Stuccillo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6374/2022 promossa da:
(C.F. ), anche in qualità di Parte_1 C.F._1
madre esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
( ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
dell'avv. Marcella Garavaglia che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTRICE
Contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato presso lo studio dell'avv. DEBICKE' VAN DER NOOT LUCA che lo rappresenta e pagina 1 di 10 difende come da procura in atti
CONVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del P.M.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati nel fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmene notificato anche in qualità di Parte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore conveniva in Persona_1
giudizio domandando l'accertamento e la dichiarazione della paternità Controparte_1
di questi nei confronti del minore, nato a [...] in data [...], nonché la condanna del convenuto a corrispondere la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento e alla restituzione della quota di spettanza delle spese sostenute dall'attrice per il mantenimento del figlio, per un importo da liquidarsi in via equitativa, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
L'attrice deduceva di aver conosciuto nel maggio del 2004 e di avere intrattenuto una Controparte_1
relazione sentimentale durata fino a maggio del 2019; da tale relazione in data 24/10/2014 nasceva il minore tempestivamente riconosciuto dal convenuto;
dopo il maggio Controparte_1
2019 le parti continuavano a frequentarsi e, nel settembre dello stesso anno, l'attrice comunicava al convenuto di essere incinta;
tuttavia, interrompeva ogni tipo di rapporto con l'attrice; Controparte_1
in data 08/04/2020 nasceva riconosciuto dalla sola madre in quanto Persona_1 CP_1
si rifiutava di procedere al riconoscimento del figlio.
[...]
pagina 2 di 10 L'attrice deduceva dunque che, nonostante le precarie condizioni economiche, si era occupata da sola del mantenimento e dell'accudimento del minore e che vani erano stati i tentativi volti ad una definizione bonaria della controversia, fatti anche a mezzo legale con raccomandata del 15/02/2021.
L'attrice domandava pertanto la dichiarazione giudiziale di paternità del convenuto, nonché la condanna a provvedere al mantenimento del minore corrispondendo la somma mensile di € 250,00,
oltre al 50% delle spese straordinarie, la condanna al pagamento del mantenimento per il periodo pregresso oltre al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore.
Si costituiva in giudizio confermando di avere intrattenuto una Controparte_1
relazione con l'attrice durata fino a maggio 2019 e rilevando che nei mesi successivi nessuno dei due,
nonostante capitassero a volte rapporti intimi, si considerava parte di un rapporto monogamo improntato alla reciproca fedeltà; il convenuto, non convivendo più con la dal maggio Parte_1
2019, non aveva alcun modo di conoscere le sue frequentazioni personali e per questo motivo, quando nel settembre 2019 l'attrice gli comunicava di essere incinta, manifestava fortissimi Controparte_1
dubbi sull'essere il padre del nascituro e, appena nato il bimbo, non riconosceva Negava il _2
fatto di avere interrotto ogni rapporto con l'attrice, dopo essere stato informato dello stato interessante della stessa, avendo continuato ad occuparsi del figlio - riconosciuto alla nascita - che CP_1
convive con la madre.
Il convenuto evidenziava che, non potendo escludere di essere il padre di e considerando che _2
comunque è il fratello di suo figlio , sin dalla nascita aveva provveduto al suo mantenimento, CP_1
fornendo i mezzi di sostentamento alimentare, così come già faceva abitualmente per il figlio e CP_1
sua madre. In particolare, affermava che, senza aver mai ottenuto alcun rimborso, una volta alla pagina 3 di 10 settimana, il lunedì, era solito fare per conto loro una grande spesa e, di giovedì o venerdì, provvedeva ad una spesa più leggera;
provvedeva anche all'acquisto di prodotti medicinali, vestiti, libri scolastici e continue consegne di denaro all'attrice, su sua richiesta e sulla base delle esigenze del momento, senza effettuare alcuna distinzione tra i due minori. Rilevava che, per quanto riguarda i vestiti e tutto l'occorrente (giochi, lettino, passeggino, etc.) l'attrice aveva riutilizzato quelli del fratello maggiore,
acquistati dal conventuo a sue intere spese, senza ottenere mai alcun rimborso della metà dell'importo.
Negava di essersi opposto al test genetico, avendo invece sempre dichiarato all'attrice la propria disponibilità ad effettuare gli accertamenti genetici, purché il costo venisse da lei sopportato, avendo serie difficoltà economiche.
Il convenuto, pertanto, si dichiarava disponibile ad effettuare la CTU genetica e ad attribuire, nel caso di esito positivo, il proprio cognome anteponendolo a quello della madre e all'emissione dei provvedimenti sul mantenimento, istruzione ed educazione;
domandava di riconoscere a proprio carico un contributo al mantenimento di massimo € 100,00 oltre il 50% delle spese straordinarie;
infine domandava il rigetto delle ulteriori domande.
In seguito alla prima udienza del 29/6/2022 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.;
veniva in seguito disposta CTU genetica per accertare il rapporto di paternità tra il minore e Seguivano alcune udienze nel corso delle Persona_1 Controparte_1
quyali le parti dichiaravano di non avere raggiunto un accordo sul mantenimento del minore e, con ordinanza del 18/09/2023, le parti venivano invitate a comparire davanti al GOT delegato al fine di tentarne la conciliazione.
pagina 4 di 10 All'udienza del 27/2/2024, il GOT esperiva tentativo di conciliazione e le parti raggiungevano il seguente accordo:
“1) il sig. verserà alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile di € 95,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del
[...]
minore nato a [...], il [...], entro il giorno 15 di ogni mese a Persona_1
partire dal mese di marzo 2024, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese
straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano.
2) La sig.ra percepirà interamente l'assegno unico Inps per Parte_1
il minore, attualmente dell'importo di € 189,00 complessivi ed il sig. Controparte_1
rinuncia sin d'ora alla propria quota del 50%
[...]
3) La Sig.ra rinuncia al pregresso.” Parte_1
La causa veniva in seguito rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il G.I. rimetteva quindi la causa in decisione al Collegio.
Si deve innanzitutto procedere con la dichiarazione giudiziale della paternità di Controparte_1
riguardo a a seguito dell'esito della CTU che ha indicato “Dal
[...] Persona_3
confronto diretto dei profili dei soggetti interessati è emersa una piena compatibilità genetica tra il
profilo di e quello relativo a . Dal calcolo Persona_3 Controparte_1
biostatistico effettuato sui profili risultati compatibili tra loro, tenendo altresì conto del profilo della
madre , emergono indicazioni decisive a favore dell'ipotesi di Parte_1
paternità (probabilità di paternità =99,9999999995%); in altre parole è possibile affermare che
pagina 5 di 10 è il figlio biologico di e di Persona_3 Controparte_1 Parte_1
”.
[...]
In relazione al cognome del minore, le parti non hanno raggiunto un accordo.
In materia, la Corte di Cassazione ha affermato il principio interpretativo, condiviso dal Tribunale, per cui "Quando la filiazione naturale nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta
successivamente al riconoscimento da parte della madre, al fine di decidere se attribuire al figlio il
cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, il giudice deve valutare, ai
sensi dell'art. 262 c.c., l'esclusivo interesse del minore, tenendo conto del fatto che è in gioco, oltre
all'appartenenza del minore ad una determinata famiglia, il suo diritto all'identità personale, maturata
nell'ambiente in cui egli è vissuto fino a quel momento, ossia il diritto del minore ad essere se stesso
nel trascorrere del tempo e delle vicende attinenti alla sua condizione personale, e prescindendo,
anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del
cognome. Ne deriva che legittimamente viene disposta l'attribuzione al minore, in aggiunta al cognome
della madre, di quello del padre, allorchè il giudice del merito, da un lato, escluda la configurabilità di
un qualsiasi pregiudizio derivante da siffatta modificazione accrescitiva del cognome (stante l'assenza
di una cattiva reputazione del padre e l'esistenza, anche in fatto, di una relazione interpersonale tra
padre e figlio), e, dall'altro lato, consideri che, non versando ancora nella fase adolescenziale o
preadolescenziale, il minore, tuttora bambino, non abbia ancora acquisito con il matronimico, nella
trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identità, in ipotesi suscettibile di
sconsigliare l'aggiunta del patronimico" (cfr. Cass. 5 febbraio 2008, n.2751).
pagina 6 di 10 Nella fattispecie, si deve ritenere nell'interesse del minore, tuttora bambino, aggiungere il cognome del padre – - a quello della madre – - così come richiesto dal convenuto in Controparte_1 Parte_1
via subordinata, consentendo in tal modo di avere una continuità con il nome attuale e al tempo stesso una similarità con il nome del fratello maggiore, in tal modo il Controparte_1
minore avrà il cognome . _2 Persona_4
Quanto al mantenimento del minore, si prende atto del raggiungimento del richiamato accordo delle parti, accordo che - prevedendo l'obbligo del signor al versamento a favore della Controparte_1
madre di € 95,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabili secondo gli indici ISTAT per il mantenimento ordinario di oltre 50% delle spese straordinarie come da linee guida del _2
Tribunale di Milano e percepimento dell'intero assegno unico INPS per il minore da parte della madre -
viene ritenuto congruo dal Tribunale, stante la previsione di un contributo paterno adeguato in rapporto all'età del bambino e alle correlate esigenze ed altresì proporzionato alle possibilità economiche di entrambi i genitori.
In sede di accordo, l'attrice ha poi rinunciato alla domanda di condanna del convenuto al rimborso per il mantenimento dovuto dalla nascita del bambino, con conseguente cessazione della materia del contendere su tale domanda.
Infondata risulta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale: l'attrice ha dedotto in via del tutto generica che il minore avrebbe subito un danno per la violazione dei doveri di mantenimento,
istruzione ed educazione, senza tuttavia dedurre in maniera specifica quale sarebbe stato il danno non patrimoniale subito dal bambino in relazione alla propria integrità psichica;
non ha dunque provato che dalla asserita e – come indicato – non dimostrata lesione del diritto o dell'interesse sia derivato un pagina 7 di 10 concreto pregiudizio. Il danno in senso giuridico, infatti, non può dirsi esistente sol perché sia stato vulnerato un diritto. La lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno in senso giuridico.
Quest'ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia.
Tali danni non possono essere liquidati nemmeno in via equitativa, atteso che l'art. 1226 c.c. non può
costituire un commodus discessus per l'attore che non provi l'esistenza del danno. La liquidazione equitativa è consentita quando il danno sia certo nella sua esistenza, ma indimostrabile nel suo ammontare.
Inammissibile, in quanto nuova, risulta la domanda attorea di risarcimento dei danni subiti dall'attrice –
e non dal minore, come indicato nell'atto di citazione così come nella prima memoria istruttoria dell'attrice – formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Anche la domanda attorea di disporre un contributo al mantenimento ordinario di € 150,00 mensili, in luogo degli attuali € 95,00, nell'ipotesi in cui il signor reperisca un'occupazione Controparte_1
regolare risulta inammissibile in quanto nuova.
In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale entrambe le parti hanno chiesto di emettere, ai sensi di cui all'art. 277 comma 2 c.c., i provvedimenti che si ritengano utili per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione del figlio: si ritiene opportuna un'introduzione graduale della figura paterna nelle abitudini del piccolo il padre, allo stato, potrà tenere con sé il figlio minore a sabati _2
alterni, prelevando dalla casa materna unitamente al fratello (nel sabato di competenza _2 CP_1
di visita del fratello maggiore) alle ore 9.00 con rientro alle ore 20.00; nella settimana in cui non è
pagina 8 di 10 prevista la visita al padre del sabato, il signor potrà telefonare al minore, anche con Controparte_1
videochiamate.
Previa valutazione da parte dei servizi sociali del Comune di residenza, il padre potrà vedere il minore con sempre maggiore frequenza sulla base di calendario del diritto di visita che fisserà il Comune.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia, il raggiungimento di un accordo sulle questioni riguardanti il mantenimento e la reciproca soccombenza riguardo alle ulteriori domande possono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti;
il convenuto ha infatti dimostrato, con la documentazione in atti, di essersi dichiarato disponibile al test genetico (cfr. doc. 4 fascicolo convenuto). L'attrice invece risulta soccombente in merito alla domanda di risarcimento del danno nei confronti del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
1) dichiara che nato a [...]ù) il 01/02/1980, è il padre di Controparte_1
nato a [...] in data [...]; Persona_1
2) per l'effetto, attribuisce al minore il cognome paterno, da posporre a quello materno;
3) preso atto dell'accordo delle parti del 27/2/2024, il convenuto verserà all'attrice l'importo mensile di
€ 95,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore, entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di marzo 2024, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano. L'attrice percepirà interamente l'assegno unico Inps per il minore, all'epoca dell'accordo dell'importo di € 189,00 complessivi ed il convenuto rinuncia alla propria quota del 50%; l'attrice rinuncia al pregresso;
pagina 9 di 10 4) dispone l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre;
dispone, quanto alle frequentazioni padre-figlio, che il padre, allo stato, potrà tenere con sé il figlio minore a sabati alterni, prelevando il minore dalla casa materna unitamente al fratello _2
(nel sabato di competenza di visita del fratello maggiore) alle ore 9.00 con rientro alle ore CP_1
20.00; nella settimana in cui non è prevista la visita al padre del sabato, il padre potrà telefonare al minore, anche con videochiamate;
previa valutazione da parte dei servizi sociali del Comune di residenza, il padre potrà vedere il minore con sempre maggiore frequenza sulla base di calendario del diritto di visita che fisserà il Comune;
5) manda il Cancelliere di comunicare copia del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano ove l'atto di nascita è stato formato perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
6) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso a Milano nella camera di consiglio del 13/2/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Elisabetta Stefania Stuccillo dott.ssa Maria Rita Cordova
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Rita Cordova Presidente
dott. Giulia Sicignano Giudice
dott. Elisabetta Stefania Stuccillo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6374/2022 promossa da:
(C.F. ), anche in qualità di Parte_1 C.F._1
madre esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
( ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
dell'avv. Marcella Garavaglia che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTRICE
Contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato presso lo studio dell'avv. DEBICKE' VAN DER NOOT LUCA che lo rappresenta e pagina 1 di 10 difende come da procura in atti
CONVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del P.M.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati nel fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmene notificato anche in qualità di Parte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore conveniva in Persona_1
giudizio domandando l'accertamento e la dichiarazione della paternità Controparte_1
di questi nei confronti del minore, nato a [...] in data [...], nonché la condanna del convenuto a corrispondere la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento e alla restituzione della quota di spettanza delle spese sostenute dall'attrice per il mantenimento del figlio, per un importo da liquidarsi in via equitativa, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
L'attrice deduceva di aver conosciuto nel maggio del 2004 e di avere intrattenuto una Controparte_1
relazione sentimentale durata fino a maggio del 2019; da tale relazione in data 24/10/2014 nasceva il minore tempestivamente riconosciuto dal convenuto;
dopo il maggio Controparte_1
2019 le parti continuavano a frequentarsi e, nel settembre dello stesso anno, l'attrice comunicava al convenuto di essere incinta;
tuttavia, interrompeva ogni tipo di rapporto con l'attrice; Controparte_1
in data 08/04/2020 nasceva riconosciuto dalla sola madre in quanto Persona_1 CP_1
si rifiutava di procedere al riconoscimento del figlio.
[...]
pagina 2 di 10 L'attrice deduceva dunque che, nonostante le precarie condizioni economiche, si era occupata da sola del mantenimento e dell'accudimento del minore e che vani erano stati i tentativi volti ad una definizione bonaria della controversia, fatti anche a mezzo legale con raccomandata del 15/02/2021.
L'attrice domandava pertanto la dichiarazione giudiziale di paternità del convenuto, nonché la condanna a provvedere al mantenimento del minore corrispondendo la somma mensile di € 250,00,
oltre al 50% delle spese straordinarie, la condanna al pagamento del mantenimento per il periodo pregresso oltre al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore.
Si costituiva in giudizio confermando di avere intrattenuto una Controparte_1
relazione con l'attrice durata fino a maggio 2019 e rilevando che nei mesi successivi nessuno dei due,
nonostante capitassero a volte rapporti intimi, si considerava parte di un rapporto monogamo improntato alla reciproca fedeltà; il convenuto, non convivendo più con la dal maggio Parte_1
2019, non aveva alcun modo di conoscere le sue frequentazioni personali e per questo motivo, quando nel settembre 2019 l'attrice gli comunicava di essere incinta, manifestava fortissimi Controparte_1
dubbi sull'essere il padre del nascituro e, appena nato il bimbo, non riconosceva Negava il _2
fatto di avere interrotto ogni rapporto con l'attrice, dopo essere stato informato dello stato interessante della stessa, avendo continuato ad occuparsi del figlio - riconosciuto alla nascita - che CP_1
convive con la madre.
Il convenuto evidenziava che, non potendo escludere di essere il padre di e considerando che _2
comunque è il fratello di suo figlio , sin dalla nascita aveva provveduto al suo mantenimento, CP_1
fornendo i mezzi di sostentamento alimentare, così come già faceva abitualmente per il figlio e CP_1
sua madre. In particolare, affermava che, senza aver mai ottenuto alcun rimborso, una volta alla pagina 3 di 10 settimana, il lunedì, era solito fare per conto loro una grande spesa e, di giovedì o venerdì, provvedeva ad una spesa più leggera;
provvedeva anche all'acquisto di prodotti medicinali, vestiti, libri scolastici e continue consegne di denaro all'attrice, su sua richiesta e sulla base delle esigenze del momento, senza effettuare alcuna distinzione tra i due minori. Rilevava che, per quanto riguarda i vestiti e tutto l'occorrente (giochi, lettino, passeggino, etc.) l'attrice aveva riutilizzato quelli del fratello maggiore,
acquistati dal conventuo a sue intere spese, senza ottenere mai alcun rimborso della metà dell'importo.
Negava di essersi opposto al test genetico, avendo invece sempre dichiarato all'attrice la propria disponibilità ad effettuare gli accertamenti genetici, purché il costo venisse da lei sopportato, avendo serie difficoltà economiche.
Il convenuto, pertanto, si dichiarava disponibile ad effettuare la CTU genetica e ad attribuire, nel caso di esito positivo, il proprio cognome anteponendolo a quello della madre e all'emissione dei provvedimenti sul mantenimento, istruzione ed educazione;
domandava di riconoscere a proprio carico un contributo al mantenimento di massimo € 100,00 oltre il 50% delle spese straordinarie;
infine domandava il rigetto delle ulteriori domande.
In seguito alla prima udienza del 29/6/2022 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.;
veniva in seguito disposta CTU genetica per accertare il rapporto di paternità tra il minore e Seguivano alcune udienze nel corso delle Persona_1 Controparte_1
quyali le parti dichiaravano di non avere raggiunto un accordo sul mantenimento del minore e, con ordinanza del 18/09/2023, le parti venivano invitate a comparire davanti al GOT delegato al fine di tentarne la conciliazione.
pagina 4 di 10 All'udienza del 27/2/2024, il GOT esperiva tentativo di conciliazione e le parti raggiungevano il seguente accordo:
“1) il sig. verserà alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile di € 95,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del
[...]
minore nato a [...], il [...], entro il giorno 15 di ogni mese a Persona_1
partire dal mese di marzo 2024, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese
straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano.
2) La sig.ra percepirà interamente l'assegno unico Inps per Parte_1
il minore, attualmente dell'importo di € 189,00 complessivi ed il sig. Controparte_1
rinuncia sin d'ora alla propria quota del 50%
[...]
3) La Sig.ra rinuncia al pregresso.” Parte_1
La causa veniva in seguito rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il G.I. rimetteva quindi la causa in decisione al Collegio.
Si deve innanzitutto procedere con la dichiarazione giudiziale della paternità di Controparte_1
riguardo a a seguito dell'esito della CTU che ha indicato “Dal
[...] Persona_3
confronto diretto dei profili dei soggetti interessati è emersa una piena compatibilità genetica tra il
profilo di e quello relativo a . Dal calcolo Persona_3 Controparte_1
biostatistico effettuato sui profili risultati compatibili tra loro, tenendo altresì conto del profilo della
madre , emergono indicazioni decisive a favore dell'ipotesi di Parte_1
paternità (probabilità di paternità =99,9999999995%); in altre parole è possibile affermare che
pagina 5 di 10 è il figlio biologico di e di Persona_3 Controparte_1 Parte_1
”.
[...]
In relazione al cognome del minore, le parti non hanno raggiunto un accordo.
In materia, la Corte di Cassazione ha affermato il principio interpretativo, condiviso dal Tribunale, per cui "Quando la filiazione naturale nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta
successivamente al riconoscimento da parte della madre, al fine di decidere se attribuire al figlio il
cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, il giudice deve valutare, ai
sensi dell'art. 262 c.c., l'esclusivo interesse del minore, tenendo conto del fatto che è in gioco, oltre
all'appartenenza del minore ad una determinata famiglia, il suo diritto all'identità personale, maturata
nell'ambiente in cui egli è vissuto fino a quel momento, ossia il diritto del minore ad essere se stesso
nel trascorrere del tempo e delle vicende attinenti alla sua condizione personale, e prescindendo,
anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del
cognome. Ne deriva che legittimamente viene disposta l'attribuzione al minore, in aggiunta al cognome
della madre, di quello del padre, allorchè il giudice del merito, da un lato, escluda la configurabilità di
un qualsiasi pregiudizio derivante da siffatta modificazione accrescitiva del cognome (stante l'assenza
di una cattiva reputazione del padre e l'esistenza, anche in fatto, di una relazione interpersonale tra
padre e figlio), e, dall'altro lato, consideri che, non versando ancora nella fase adolescenziale o
preadolescenziale, il minore, tuttora bambino, non abbia ancora acquisito con il matronimico, nella
trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identità, in ipotesi suscettibile di
sconsigliare l'aggiunta del patronimico" (cfr. Cass. 5 febbraio 2008, n.2751).
pagina 6 di 10 Nella fattispecie, si deve ritenere nell'interesse del minore, tuttora bambino, aggiungere il cognome del padre – - a quello della madre – - così come richiesto dal convenuto in Controparte_1 Parte_1
via subordinata, consentendo in tal modo di avere una continuità con il nome attuale e al tempo stesso una similarità con il nome del fratello maggiore, in tal modo il Controparte_1
minore avrà il cognome . _2 Persona_4
Quanto al mantenimento del minore, si prende atto del raggiungimento del richiamato accordo delle parti, accordo che - prevedendo l'obbligo del signor al versamento a favore della Controparte_1
madre di € 95,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabili secondo gli indici ISTAT per il mantenimento ordinario di oltre 50% delle spese straordinarie come da linee guida del _2
Tribunale di Milano e percepimento dell'intero assegno unico INPS per il minore da parte della madre -
viene ritenuto congruo dal Tribunale, stante la previsione di un contributo paterno adeguato in rapporto all'età del bambino e alle correlate esigenze ed altresì proporzionato alle possibilità economiche di entrambi i genitori.
In sede di accordo, l'attrice ha poi rinunciato alla domanda di condanna del convenuto al rimborso per il mantenimento dovuto dalla nascita del bambino, con conseguente cessazione della materia del contendere su tale domanda.
Infondata risulta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale: l'attrice ha dedotto in via del tutto generica che il minore avrebbe subito un danno per la violazione dei doveri di mantenimento,
istruzione ed educazione, senza tuttavia dedurre in maniera specifica quale sarebbe stato il danno non patrimoniale subito dal bambino in relazione alla propria integrità psichica;
non ha dunque provato che dalla asserita e – come indicato – non dimostrata lesione del diritto o dell'interesse sia derivato un pagina 7 di 10 concreto pregiudizio. Il danno in senso giuridico, infatti, non può dirsi esistente sol perché sia stato vulnerato un diritto. La lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno in senso giuridico.
Quest'ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia.
Tali danni non possono essere liquidati nemmeno in via equitativa, atteso che l'art. 1226 c.c. non può
costituire un commodus discessus per l'attore che non provi l'esistenza del danno. La liquidazione equitativa è consentita quando il danno sia certo nella sua esistenza, ma indimostrabile nel suo ammontare.
Inammissibile, in quanto nuova, risulta la domanda attorea di risarcimento dei danni subiti dall'attrice –
e non dal minore, come indicato nell'atto di citazione così come nella prima memoria istruttoria dell'attrice – formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Anche la domanda attorea di disporre un contributo al mantenimento ordinario di € 150,00 mensili, in luogo degli attuali € 95,00, nell'ipotesi in cui il signor reperisca un'occupazione Controparte_1
regolare risulta inammissibile in quanto nuova.
In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale entrambe le parti hanno chiesto di emettere, ai sensi di cui all'art. 277 comma 2 c.c., i provvedimenti che si ritengano utili per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione del figlio: si ritiene opportuna un'introduzione graduale della figura paterna nelle abitudini del piccolo il padre, allo stato, potrà tenere con sé il figlio minore a sabati _2
alterni, prelevando dalla casa materna unitamente al fratello (nel sabato di competenza _2 CP_1
di visita del fratello maggiore) alle ore 9.00 con rientro alle ore 20.00; nella settimana in cui non è
pagina 8 di 10 prevista la visita al padre del sabato, il signor potrà telefonare al minore, anche con Controparte_1
videochiamate.
Previa valutazione da parte dei servizi sociali del Comune di residenza, il padre potrà vedere il minore con sempre maggiore frequenza sulla base di calendario del diritto di visita che fisserà il Comune.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia, il raggiungimento di un accordo sulle questioni riguardanti il mantenimento e la reciproca soccombenza riguardo alle ulteriori domande possono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti;
il convenuto ha infatti dimostrato, con la documentazione in atti, di essersi dichiarato disponibile al test genetico (cfr. doc. 4 fascicolo convenuto). L'attrice invece risulta soccombente in merito alla domanda di risarcimento del danno nei confronti del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
1) dichiara che nato a [...]ù) il 01/02/1980, è il padre di Controparte_1
nato a [...] in data [...]; Persona_1
2) per l'effetto, attribuisce al minore il cognome paterno, da posporre a quello materno;
3) preso atto dell'accordo delle parti del 27/2/2024, il convenuto verserà all'attrice l'importo mensile di
€ 95,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore, entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di marzo 2024, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano. L'attrice percepirà interamente l'assegno unico Inps per il minore, all'epoca dell'accordo dell'importo di € 189,00 complessivi ed il convenuto rinuncia alla propria quota del 50%; l'attrice rinuncia al pregresso;
pagina 9 di 10 4) dispone l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre;
dispone, quanto alle frequentazioni padre-figlio, che il padre, allo stato, potrà tenere con sé il figlio minore a sabati alterni, prelevando il minore dalla casa materna unitamente al fratello _2
(nel sabato di competenza di visita del fratello maggiore) alle ore 9.00 con rientro alle ore CP_1
20.00; nella settimana in cui non è prevista la visita al padre del sabato, il padre potrà telefonare al minore, anche con videochiamate;
previa valutazione da parte dei servizi sociali del Comune di residenza, il padre potrà vedere il minore con sempre maggiore frequenza sulla base di calendario del diritto di visita che fisserà il Comune;
5) manda il Cancelliere di comunicare copia del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano ove l'atto di nascita è stato formato perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
6) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso a Milano nella camera di consiglio del 13/2/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Elisabetta Stefania Stuccillo dott.ssa Maria Rita Cordova
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