Articolo 41 del Codice del processo tributario
Articolo 40Articolo 42
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15 gennaio 1993
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25 febbraio 2023
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1 gennaio 2026
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20 febbraio 2026
Art. 41. Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo 1. La sospensione e' disposta e l'interruzione e' dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza.
2. Avverso il decreto del presidente e' ammesso reclamo a sensi dell'art. 28.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2026
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