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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 42. Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all'articolo 367 e con le modalita' prescritte nel medesimo articolo.
2. Fino al momento in cui l'articolo 367 acquista efficacia, la cancelleria provvede all'acquisizione dei dati e documenti indicati al comma 1 mediante richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata.
2. Fino al momento in cui l'articolo 367 acquista efficacia, la cancelleria provvede all'acquisizione dei dati e documenti indicati al comma 1 mediante richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata.
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- 1. Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazionihttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 1680Provvedimento: […] 2 debitoria verso l'Erario e l Controparte_4 Chiedevano pertanto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1 con le indagini di cui agli artt. 39 e 42 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019).Leggi di più...
- art. 327 c.p.c.·
- reclamo·
- liquidazione giudiziale·
- contributo unificato·
- art. 51 CCII·
- notifica telematica·
- patrocinio a spese dello Stato·
- tardività reclamo·
- art. 156 c.p.c.·
- notifica ordinaria