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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/09/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9491/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
30/05/1980, residente in [...]9, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Maura Tenani, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Ricorrente - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...]9, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
Marcello Borghetto, che lo rappresenta e lo difende unitamente all'Avv. Paolo Canepa, come da procura in atti
- Convenuto -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la ricorrente: “l'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, Voglia - vista la sentenza non definitiva n. 3027/2023 con la quale l'adito Tribunale Ill.mo ha pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi ed , Parte_1 CP_1 confermarla con addebito di responsabilità al marito ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c.;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale, con relative pertinenze, in favore della
IGnora la quale ivi continuerà a vivere col figlio;
Parte_1 Per_1
- ove ritenuto di giustizia alla luce della narrazione dei fatti resa nei contenuti del Ricorso introduttivo della seguente Memoria integrativa, disporre l'affidamento del minore
[...] in via esclusiva alla madre prevedendone, in ogni Persona_2 Parte_1
caso, il collocamento prevalente presso la madre, e con regolamentazione dei tempi e dei modi di visita del padre rimessa alla prudente valutazione del Giudice, in ogni caso con il mantenimento della sede protetta per gli incontri padre/figlio attraverso il coinvolgimento di soggetti qualificati operanti nell'ambito dei servizi sociali territorialmente competenti e/o comunque attraverso educatori;
- disporre a carico del IGnor un assegno di mantenimento per la moglie CP_1
IGnora dell'importo di € 1.000,00 mensili, nonché un assegno di Parte_1
mantenimento per il figlio minore dell'importo di € 1.000,00 mensili, da Per_1 corrispondersi in favore della madre, oltre rivalutazione annuale ISTAT sui suddetti importi con le decorrenze di cui all'Ordinanza Presidenziale del 10 gennaio 2022, oltre al pagamento delle spese straordinarie per il figlio , come individuate e disciplinate dal protocollo Per_1
adottato in seno alla carico del IGnor;
CP_1
- con vittoria di spese e compensi di giudizio, ivi inclusi spese e compensi dei procedimenti cautelari promossi ex adverso (N.R.G. 9491-1/2021 e N.R.G. 9491-2/2021)”
Conclusioni per il convenuto: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni diversa e contraria istanza, attesa la sentenza non definitiva n. 3027/2023 con la quale Codesto Tribunale Ill.mo ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi ed , Parte_2 CP_1 prevedere per la stessa le seguenti condizioni:
- previa revoca della modalità degli incontri protetti padre/figlio disposta nella fase presidenziale, disporre l'affidamento in modo congiunto del figlio minore ad Per_1 entrambi i genitori prevedendo la frequentazione paritetica del figlio con i due genitori;
- in subordine, affidare in modo congiunto il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione allo stato presso la madre, prevedendo che il padre possa vedere il figlio e tenerlo con sé, oltre che nelle settimane in cui la moglie si trova all'estero e/o fuori dal capoluogo ligure per motivi di lavoro, secondo il seguente regime di visita:
a) a weekend alternati, dal venerdì dalle ore 13.00 (e dal mese di settembre dall'uscita da scuola) alla domenica sera alle ore 19.30;
b) nelle settimane in cui il weekend è di competenza del padre un pomeriggio a settimana, di martedì, con pernottamento fino al giorno dopo e riaccompagnamento dalla madre alle ore
8.00 (e dal mese di settembre riaccompagnamento a scuola);
c) nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre due pomeriggi a settimana
(martedì e giovedì) dall'uscita da scuola fino al mattino successivo, di martedì e giovedì;
d) per una settimana, con il principio dell'alternanza, durante le vacanze invernali (ovvero da 25 al 31 dicembre, mentre il 24 il figlio minore trascorrerà la vigilia con l'altro genitore,
e dal 31 al 6 gennaio);
e) nel periodo pasquale, dalla fine della scuola alla domenica sera con un genitore e dalla domenica sera al rientro a scuola con l'altro genitore;
f) nelle festività religiose e civili dell'anno con il principio dell'alternanza annuale;
g) nel periodo estivo almeno due settimane, anche non consecutive;
garantendo, in ogni caso, da parte dei Servizi Sociali il supporto alle funzioni genitoriali di entrambi i genitori;
- disporre una riduzione dell'assegno di mantenimento previsto a carico del IG. CP_1
nella misura di €. 500,00 mensile ovvero per l'ammontare meglio visto e ritenuto di
[...]
giustizia, stante la maggiore frequentazione degli incontri padre/figlio e considerata
l'importante disponibilità economica della Dott.ssa recentemente scoperta e non Parte_2
riportata nelle dichiarazioni dei redditi (€. 389.732,70 stanziato dall'Università di Salisburgo ed €. 25.000,00 riconosciutole dall' ), oltre al 50% delle Parte_3
spese straordinarie di cui al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di
Genova. Con vittoria di spese diritti ed onorari della presente procedura nel caso la controparte non accettasse l'offerta di liquidazione delle spese legali sino ad oggi maturate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/10/2021 e ritualmente notificato, la IG.ra Parte_1 ha chiesto la separazione personale dal marito IG. , con addebito a
[...] CP_1
quest'ultimo, allegando che:
- dopo una relazione sentimentale iniziata nell'estate del 2015 con il convenuto, da cui nasceva in data 02/03/2018 il figlio minore , i coniugi contraevano matrimonio con Per_1
rito civile a Genova in data 08/02/2020, ritualmente trascritto presso i registri dello Stato
Civile del medesimo Comune, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni e stabilendo la propria residenza nella casa familiare sita in Via Piaggio n. 10/9, dove fin dall'inizio della convivenza dimorava anche la figlia minore avuta dalla IG.ra Per_3
da una precedente relazione;
Parte_1
- in data 04/10/2021, la IG.ra durante le faccende domestiche rinveniva Parte_1 casualmente nel cesto della biancheria un supporto informatico costituito da una scheda di memoria micro SD, caduta dallo zaino del marito che si apprestava a lavare, all'interno della quale vi erano circa 170 file di immagini e video, estratti dalle videocamere che il IG. CP_1
aveva installato all'interno dei bagni di casa e che ritraevano la figlia minore mentre Per_3 si trovava in bagno in momenti e atteggiamenti intimi, nonché la stessa completamente nuda mentre faceva la doccia e quindi si asciugava;
- in uno dei video ripresi nei bagni della casa familiare, era ritratta la figura di un'altra persona, successivamente individuata in un'amica di anch'essa minorenne, che usava Per_3
frequentare la casa della famiglia, a volte trattenendosi anche a pernottare, e che nell'occasione si trovava appunto ad utilizzare uno dei bagni dell'appartamento;
- l'intero contenuto della micro sim mostrava poi numerose riproduzioni (foto e video) di ragazze in pose pornografiche e le credenziali di accesso ad un sito internet russo di immagini di minori, alcune delle quali di evidente tipo pornografico;
- in data 07/10/2021, IG.ra sporgeva quindi denuncia nei confronti del marito Parte_1 presso il Commissariato di P.S. di Genova Centro, a seguito della quale la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Genova, disponeva ed eseguiva una perquisizione domiciliare presso l'abitazione del IG. , la sua auto aziendale e i suoi uffici, CP_1
sequestrando vario materiale informatico di proprietà o nella disponibilità del marito;
- conseguentemente, in data 08/10/2021 la ricorrente decideva di allontanarsi dalla dimora coniugale con i figli, ritenendo tale decisione non solo legittima ma anche doverosa per la tutela e la serenità dei figli, trovando ricovero presso un'amica disponibile ad ospitarla per qualche giorno e comunicando al marito la propria intenzione di separarsi mediante lettera raccomandata spedita dal proprio legale in data 12/10/2021;
- nei giorni successivi, il IG. contattava ripetutamente la moglie sia mediante CP_1
telefonate che con l'invio di numerosi messaggi, spesso cercando di minimizzare e di giustificare l'accaduto, e chiedendo insistentemente di potere incontrare il figlio;
Per_1
- in data 15/10/2021, il G.I.P. presso il Tribunale di Genova, in persona della Dott.ssa Cinzia
Perroni, su richiesta del P.M. incaricato, applicava nei confronti del IG. la misura CP_1
cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla minore e dalla moglie, nonché del divieto di Persona_4 comunicazione con quest'ultime mediante qualsiasi mezzo (scritti, telefono, sms, fax, posta elettronica, ecc.), ritenendo sussistente un grave quadro indiziario nei confronti dell'indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 600 ter c.p. (pornografia minorile), c. 1 n. 1 e 61 n. 11
c.p. ed all'art. 600 quater c.p. (detenzione di materiale pornografico), considerando ricorrenti le esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell'art. 274 c.p.p.;
- in detta ordinanza, a supporto della legittimità e necessità della misura cautelare disposta, il
G.I.P. evidenziava come il IG. avesse, seppure informalmente, ammesso di aver CP_1 installato le spycam sostenendo che il suo obiettivo fosse quello di voler controllare la moglie, poiché sospettava un suo tradimento;
secondo il G.I.P., tale circostanza non giustifica, tuttavia, il vario materiale rinvenuto all'interno della miscrosim che, invece, riporta numerosi video e screenshot di carattere pedopornografico raffiguranti, in particolare, la figlia della moglie. Sono in corso le analisi del materiale sequestrato;
In tali premesse, la IG.ra stante la gravità delle condotte del marito, ha chiesto Parte_1 che, contestualmente alla pronuncia di separazione con addebito al marito, venisse disposto l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore, la sua collocazione prevalente presso la stessa con assegnazione della casa coniugale, che venissero stabilite modalità di visita padre-figlio in modalità soltanto protetta e che venisse posto a carico del IG. un contributo al CP_1 mantenimento per sé non inferiore ad € 1.500,00 mensili e per il minore non inferiore ad €
1.000,00, oltre al 75% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva depositata in data 16/11/2021, si è costituito in giudizio il IG. CP_1
il quale, pur aderendo alla domanda di separazione e nulla opponendo in punto assegnazione della casa coniugale alla moglie con collocazione presso la stessa del figlio minore, si è opposto alla domanda di affidamento esclusivo di quest'ultimo alla madre chiedendo il ripristino delle frequentazioni padre-figlio nel superiore interesse di quest'ultimo a godere di una piena bigenitorialità con assegnazione ex art. 89 secondo comma c.p.c. di una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto e proponendo un assegno di mantenimento complessivo pari ad € 2.000,00, comprensivo del canone di locazione della casa coniugale, di cui € 1.000,00 in favore della moglie ed € 1.000,00 in favore del figlio, oltre rivalutazione Istat come per legge e al 75% delle spese straordinarie.
Sentiti i coniugi all'udienza presidenziale del 17/12/2021 e fallito ogni tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 708 co. III c.p.c. del 10/01/2022, il Presidente di Sezione, in persona del dott. Domenico Pellegrini, preso atto dell'accordo parziale raggiunto dalle parti in punto assegnazione della casa coniugale e in punto economico nei termini proposti dal marito di cui sopra, ha disposto in conformità, autorizzando i coniugi a vivere separati e disponendo in via provvisoria l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocazione presso la stessa e licenziando apposita CTU sul nucleo familiare e le capacità genitoriali delle parti, affidata alla dott.ssa . Persona_5
All'esito delle lunghe operazioni peritali, con successiva ordinanza ex art. 708 co. III c.p.c. del 09/01/2023, il Presidente ha così statuito: “Autorizza i coniugi a vivere separati.
Dispone la collocazione prevalente del figlio minore presso la madre. Per_6
Assegna conseguentemente la casa coniugale sita in Genova in via Piaggio 10/9 alla madre che vi vivrà con il figlio.
Dispone che il padre possa vedere e frequentare il figlio secondo il seguente calendario:
a) 2 volte in settimana per 4 ore ogni volta con possibilità di recarsi a casa del padre, per conoscere la nuova collocazione paterna evitando fantasie in merito, evitando di introdurre la possibilità di pernotti (e neppure che il padre alimenti fantasie nel figlio in merito ai pernotti);
b) Ogni 2 settimane, il sabato generalmente, padre e figlio si incontrano per 8 ore;
il padre può condurre il figlio presso la propria abitazione.
c) Una volta al mese il padre potrà trascorrere con il figlio una giornata intera in luogo di uno dei due incontri settimanali per 8 ore (dalle 10 alle 18);
Dispone che la madre possa portare con sé il figlio all'estero in Austria, dai nonni, non più di una settimana al mese.
Il padre potrà recuperare gli incontri con il figlio mediante l'anticipo o il posticipo degli incontri persi nel periodo post o ante la trasferta materna
Al fine di garantire gli incontri tra padre e figlio affida il minore ai servizi sociali Per_1
del Comune di Genova attribuendo ai servizi sociali i compiti di responsabilità genitoriale in tema di regime di frequentazione del minore con il padre limitando conseguentemente la responsabilità genitoriale per quanto riguarda la frequentazione tra il figlio e i genitori;
pertanto i servizi sociali decideranno autonomamente il calendario degli incontri sulla base dello schema sopra definito, monitoreranno l'andamento degli incontri (relazionando al
Tribunale) ed interverranno ove sorgano problemi sugli incontri garantendo eventuali recuperi e provvedendo sulle modifiche del calendario stesso ove risultasse necessario
Dispone che gli incontri continuino in modalità protetta ossia con la presenza di un educatore ma non necessariamente nei locali dei servizi sociali: il padre potrà incontrare il figlio sia a casa propria che in altri luoghi nonché presso la nonna paterna ma sempre alla presenza dell'educatore.
Dispone che per la scelta dell'educatore si faccia riferimento alla cooperativa Agorà in modo da garantire continuità nel progetto rispetto a quanto finora svolto dagli educatori della stessa cooperativa. A tale proposito i servizi sociali prenderanno diretto contatto con la cooperativa . Pt_4
Dispone che il costo dell'educatore sia a carico del padre come è stato finora e il padre provvederà a pagare direttamente la cooperativa . Pt_4
Laddove il padre non intenda remunerare l'educatore della cooperativa Agorà saranno i servizi sociali, nei limiti delle proprie disponibilità, ad individuare una risorsa a cui affidare il compito di seguire gli incontri protetti sostituendo la cooperativa Agorà. Al fine di non interrompere il progetto fin qui realizzato e considerati i tempi necessari per i servizi sociali per reperire le risorse e organizzare il servizio dispone la prosecuzione della
CTU, con l'incarico alla dott.ssa di continuare a coordinare la formazione del Per_5
calendario e monitorare gli incontri acquisendo le relazioni dall'educatore, nonché continuare a garantire i contatti con la cooperativa Pt_4
La dott.ssa dovrà altresì prendere contati con i servizi sociali per effettuare un Per_5 adeguato passaggio di consegne fino al momento in cui i servizi avvieranno concretamente il loro progetto.
Relativamente scelte scolastiche a favore del minore (per l'anno prossimo) attribuisce ai servizi sociali il compito di iscrivere il minore alla scuola elementare seguendo le indicazioni dei genitori se vi è accordo tra gli stessi altrimenti riferendo al Tribunale la situazione e proponendo delle eventuali opzioni. Dispone quindi limitarsi la responsabilità genitoriale dei genitori anche in relazione alle scelte scolastiche.
Conferma l'affido esclusivo alla madre per quanto riguarda la gestione ordinaria del minore quando è con lei, nonché per le esigenze ludiche e sanitarie. Va peraltro precisato che
l'iscrizione ad un qualche sport va concordata con il padre per il tramite dei servizi sociali: in caso di disaccordo la madre potrà procedere autonomamente sostenendo però direttamente le spese conseguenti.
Rimette alla CTU dott.ssa e ai servizi sociali, da quando prenderanno in carico il Per_5
caso, ogni decisione in ordine alla prosecuzione delle telefonate tra padre e figlio e al loro calendario escludendo fin d'ora le telefonate nei giorni in cui il padre vede il figlio.
Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti in base al quale a partire dall'ottobre 2021 il sig. verserà un assegno di mantenimento per la moglie di € 1.000,00 e un contributo CP_2 al mantenimento del figlio di € 1.000,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT sui suddetti importi.
Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle spese straordinario, accordo che prevede la partecipazione del padre nelle spese straordinarie del figlio (secondo il Per_1 protocollo in uso presso il Tribunale di Genova) nella misura del 75%.” Rimesse quindi le parti dinanzi al G.I. e concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., in data 20/06/2023 il IG. Cosso ha depositato istanza ex art. 709 u.c. c.p.c. chiedendo che, a modifica dei provvedimenti presidenziali, venisse ripristinato il regime di affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori e che venisse stabilito un regime Per_1 di frequentazione paritetica o in subordine un calendario cosiddetto “ordinario” a weekend alternati oltre ai pernottamenti infrasettimanali e l'alternanza delle festività.
Instaurato il contraddittorio sul punto, con ordinanza del 19/07/2023 il G.I., in persona della dott.ssa Valeria Ardoino, ha rigettato integralmente il ricorso incidentale rimettendo le parti dinanzi a sé per la prosecuzione del giudizio, ove all'udienza del 09/11/2023 le parti hanno chiesto concordemente che venisse pronuncia sentenza parziale in punto status sicchè la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 3027/2023 del Tribunale di Genova pubblicata in data 04/12/2023, è stata quindi pronunciata la separazione personale fra le parti e la causa è stata nuovamente rimessa dinanzi al G.I. per la prosecuzione dell'incarico demandato ai Servizi Sociali di monitoraggio del nucleo familiare e di organizzazione degli incontri protetti padre-figlio.
Con ulteriore ricorso incidentale depositato in data 10/06/2024 questa volta da parte ricorrente, la IG.ra ha chiesto in via cautelare e urgente di essere autorizzata a Parte_1
trasferirsi unitamente al figlio minore negli Stati Uniti d'America, e precisamente a Boston, allegando di aver reperito una nuova occupazione lavorativa quale Assistant Professo presso il Massachuttes Institute of Technology di Cambridge, con decorrenza dal gennaio 2025, istanza a cui si è opposto il IG. lamentando tale trasferimento che avrebbe comportato CP_1 la definitiva compromissione del rapporto padre-figlio già da tempo limitato dalle vicende separative e dalle iniziative giudiziarie della moglie che, nonostante l'idoneità genitoriale del padre accertata in sede di CTU avevano di fatto comportato da oltre due anni incontri soltanto protetti, di cui ha chiesto la revoca con separata istanza.
Con distinte ordinanze emesse entrambe in data 13/08/2024, il G.I. subentrato, in persona del dott. Danilo Corvacchiola, ha da un lato rigettato l'istanza materna di trasferimento negli USA
e dall'altro ha disposto la parziale liberalizzazione degli incontri padre-figlio.
La causa è stata infine rinviata, previo ordine di esibizione alle parti ex art. 210 c.p.c. delle ultime dichiarazioni dei redditi aggiornate e delle relazioni di aggiornamento da parte dei
Servizi Sociali, all'udienza cartolare del 28/11/2024 per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come in epigrafe riportate, ed è stata rimessa per la decisione al
Collegio, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese conclusive.
* * * * * *
1. Sulla domanda di addebito della separazione
Ferma ed integralmente richiamata la sentenza parziale n. 3027/2023 pubblicata in data
04/12/2023, con cui è stata pronunciata la separazione personale fra le parti, la domanda di addebito della separazione formulata dalla IG.ra nei confronti del IG. è Parte_1 CP_1 fondata e merita pieno accoglimento.
Come è noto, infatti, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno dei coniugi, ossia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (vds. ex multis Cass. n.
14840/2006, 23071/2005, 12130/2001, 279/2000, 2444/1999, 7817/1997).
Secondo però il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità da cui questo giudice non intende discostarsi, la condotta del coniuge che si sia reso responsabile di gravi episodi lesivi dell'integrità morale e/o fisica dell'altro coniuge, integra certamente quel comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio costituente di per sé il presupposto dell'addebito.
Si veda fra le tante la seguente pronuncia della Suprema Corte secondo cui: “le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. civ., sez. 1^, n. 7321 del 7 aprile 2005 e n. 11844 del 19 maggio 2006). Quanto infine alla dedotta posteriorità temporale delle violenze rispetto alla crisi coniugale a parte l'attinenza della censura a una valutazione di merito preclusa al giudice di legittimità deve rilevarsi comunque, alla luce della giurisprudenza citata, l'inaccettabilità di un comportamento violento nella relazione coniugale e la sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis”
(Cass. Civ., Sez. VI, 22/03/2017, n. 7388).
La gravità di tali condotte consente dunque di prescindere dall'accertamento in concreto del nesso causale rispetto all'insorgere della crisi coniugale, permettendo di pervenire ad una pronuncia di addebito in quanto costituenti di per sé motivo di intollerabilità della prosecuzione della convivenza oltre che causa dell'irreversibilità della crisi.
Nel caso di specie, è pacifico ed incontestato che la crisi coniugale familiare sia stata originata dal ritrovamento da parte della moglie di una micro SD caduta dallo zaino del marito e rinvenuta casualmente nel cesto della biancheria contenente numerose altre immagini di natura pedopornografica, fra cui quelle che ritraevano la minore figlia Persona_4 della ricorrente avuta da una precedente relazione e facente parte del nucleo familiare, nonché una amica di quest'ultima, mentre si trovavano in momenti e atteggiamenti del tutto riservati, riprese dalle videocamere occulte installate dal IG. nell'abitazione ed in particolare CP_1 nel bagno, fatti per i quali il convenuto è stato condannato in sede penale alla pena sospesa di anni due di reclusione ed € 8.000,00 di multa (si veda sentenza n. 923/2024 emessa dalla
Corte di Appello di Genova in data 23/04/2024 versata in atti) .
Tali circostanze, poste in essere nei confronti di un componente del nucleo familiare per di più minore d'età, costituiscono certamente violazione dell'obbligo di assistenza familiare derivante dal matrimonio determinando inequivocabilmente il venir meno dell'affectio coniugalis e la conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza sicché, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, la separazione va addebitata al
IG. . CP_1
2. Sul regime di affidamento, collocazione e diritto di visita del figlio minore
A diverse conclusioni ritiene, invece, di pervenire il Collegio con riferimento alla capacità ed alla idoneità genitoriale del IG. Cosso.
Sul punto giova brevemente ricordare, in linea di principio, che non sussiste un rapporto di automaticità fra le condanne penali subìte dal genitore e la sua inidoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale tale da doversi ricorrere all'affidamento esclusivo all'altro genitore, dovendosi piuttosto valutare nel caso concreto se la natura dei reati e la personalità criminologica del genitore possano incidere negativamente su un sano e corretto sviluppo del minore, accertando l'effettiva capacità del genitore a svolgere adeguatamente il proprio ruolo genitoriale e tenendo conto del superiore interesse del figlio a godere di una piena genitorialità.
Orbene, nel caso in esame, occorre prendere le mosse dalle conclusioni a cui sono pervenute le indagini peritali svolte in sede presidenziale, tese da un lato ad approfondire il benessere psico-fisico del minore, data la sua tenera età in allora di appena quattro anni e il particolare momento storico che stava vivendo la sua famiglia, e dall'altro a valutare la capacità degli adulti di riferimento a rispondere ai bisogni psico-affettivi del figlio, verificando in particolare la presenza nel padre, alla luce dei gravi fatti di cui si è reso protagonista, di disturbi psichiatrici e/o comportamentali che potessero compromettere il rapporto con il figlio o essere pregiudizievoli allo stesso.
A tal fine, il IG. è stato sottoposto ad una valutazione psichiatrica da parte della dott.sa CP_1
la quale, all'esito dei colloqui clinici, ha concluso che: “Non si sono evidenziate turbe Pt_5 psicosensoriali di tipo illusionale o allucinatorio;
non si sono evidenziati disturbi del corso né del contenuto di pensiero che possano essere ascrivibili alla presenza di deliri strutturati, cosa che permette di escludere elementi clinici indicativi della presenza di disturbi psicopatologici maggiori ascrivibili alla psicosi. Non sono presenti disturbi dell'umore che possano indirizzare verso un'ipotesi diagnostica di Disturbo Bipolare. E' presente umore depresso. Non segni di ansia. Si è evidenziata una sfumata tendenza al perfezionismo e alla rigidità, con insight buono e in assenza delle caratteristiche tipiche di un disturbo della personalità.”
Dai test psicodiagnostici, dal questionario di personalità MMPI-2 (Minnesota Multiphasic
Personality Inventory-2) e dal test di , effettuati dalla dott.ssa Nicodemo è emerso Per_7 inoltre che: “il signor non presenta allo stato attuale manifestazioni psicopatologiche CP_1
e tratti di personalità che possano incidere significativamente e in modo particolarmente negativo sulla regolare crescita psicofisica del figlio. Non emerge dai test effettuati un disturbo di natura psicopatologica o un franco disadattamento, per altro non evidenziabile nell'anamnesi remota. Si osservano invece delle caratteristiche di personalità potenzialmente disfunzionali, con tratti narcisistici e bisogno di controllo sull'esperienza interna e sulla relazione. Emozioni potenzialmente perturbanti o esperienze interne frustranti sono neutralizzate o azzerate abbassando il proprio livello di reattività agli stimoli e utilizzando la fantasia come sostituto della realtà. Ne consegue che difficilmente il signor mostrerà CP_1 discontrollo, ma a patto di mantenersi in situazioni prive di eccessivo stress o eccessivamente sollecitanti. Sotto stress può in realtà divenire più impulsivo e labile. Per quanto egli si sforzi molto di mantenere un orientamento convenzionale e un controllo sull'espressione del proprio mondo interno, talvolta il suo pensiero può uscire dagli stretti binari che egli stesso si impone, mostrando cedimenti dell'esame di realtà, normalmente preservato, su pressione di fantasie, impulsi e potenti moti proiettivi. Alcune idee possono fissarsi nella sua mente in modo ossessivo riducendone la flessibilità di pensiero. Nei rapporti interpersonali, a fronte di una più superficiale internamente e inconsciamente trasformati in modo reattivo in comportamenti e attitudini prosociali.”
Tali risultanze, non contestate dal collegio peritale, hanno pertanto consentito di escludere l'esistenza nel padre di una qualche forma di psicosi o di manifestazioni psicopatologiche che possa incidere sulla crescita psicofisica del figlio.
Nel corso della CTU è stata svolta una valutazione psichiatrica anche della madre nelle cui conclusioni si legge che “non sono emersi dalla valutazione elementi che possano essere riconducibili alla presenza di patologia psichiatrica in atto né pregressa” e dai test effettuati dalla IG.ra non sono emersi aspetti psicopatologici clinicamente significativi, che Parte_1 possano comportare disfunzionamenti gravi per quanto concerne l'area del pensiero, il tono dell'umore o la regolazione dei vissuti disforici o ansiosi.
Entrambi i genitori risultano pertanto in astratto pienamente idonei all'esercizio della genitorialità sul figlio minore.
Esclusa quindi la sussistenza di disturbi psichiatrici tali da imporre un divieto assoluto di frequentazione con il padre, l'indagine peritale si è spostata sul benessere psico-fisico del minore e sul suo interesse superiore a godere di una piena bigenitorialità.
Dalle relazioni periodiche dell'educatore acquisite, è emerso che gli incontri tra e Per_1
il padre hanno sempre avuto un andamento positivo e sono stati progressivamente ampliati in termini di giorni e ore, diversificando anche i luoghi di incontro ed organizzando gite fuori porta.
Nel corso degli incontri il IG. ha sempre tenuto un comportamento adeguato, CP_1 mostrando di conoscere bene il figlio, di sapersi rapportare con lui proponendo giochi e attività con un'attenzione alla diversificazione degli stessi e di individuare le esigenze e i bisogni del minore, il quale a sua volta è sempre molto contento di vedere il padre e trascorrere il tempo con lui. In conclusione, dalla CTU svolta è emersa non solo la piena capacità genitoriale del padre ma anche la precisa volontà del figlio minore, oggi di 7 anni, di vedere il genitore, con cui sta bene e vuole stare, come confermato anche dalle periodiche relazioni dei Servizi Sociali acquisite nel corso della fase istruttoria.
Tali evidenze devono dunque essere interpretate nell'esclusivo superiore interesse del minore a godere di una piena bigenitorialità, indispensabile per un sano e corretto sviluppo della personalità dello stesso.
Pertanto, ritiene il Collegio che, alla luce della lunga osservazione svolta e dell'andamento positivo degli incontri padre-figlio, i tempi siano ormai maturi per disporne una piena e definitiva liberalizzazione, con contestuale introduzione graduale dei pernottamenti del minore presso la casa paterna, secondo le seguenti modalità:
- in una prima fase, da avviarsi con l'inizio del prossimo anno scolastico a settembre 2025,
a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì con riaccompagnamento a scuola (necessario stante l'impossibilità dei genitori di gestire in autonomia il passaggio del figlio dall'uno all'altra);
- in una seconda fase, da avviarsi con il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie a gennaio
2026, il minore starà dal padre anche un giorno infrasettimanale al mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì con riaccompagnamento a scuola nelle settimane che terminano con il weekend di competenza paterna, e due giorni infrasettimanali dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì con riaccompagnamento a scuola;
- in caso di esito positivo delle prime due fasi, dall'estate 2026 il minore potrà trascorrere con ciascun genitore due settimane di vacanze anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, fermo nel resto il predetto calendario, e verrà introdotto il principio dell'alternanza di tutte le altre festività civili e religiose;
- fino alla terza fase, eventuali festività civili e religiose non incideranno sull'alternanza dei weekend;
Tuttavia, alla luce delle persistenti criticità nei rapporti fra i genitori e dell'assenza di alcuna forma di collaborazione per indisponibilità al dialogo della madre che non consente allo stato un pieno ripristino di un regime di affidamento condiviso, appare necessario mantenere l'intermediazione dei Servizi Sociali, a cui il minore verrà affidato per ulteriori 12 mesi dalla presente pronuncia, al solo fine di garantire le frequentazioni paterne e proseguire il monitoraggio e il sostegno dei genitori nell'assunzione delle decisioni di maggior importanza inerenti la salute, l'istruzione, la residenza e le attività ludico-ricreative di qualsiasi natura.
Per il resto ciascun genitore, potrà esercitare anche disgiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine ai soli profili di gestione ordinaria del figlio limitatamente ai rispettivi periodi di competenza.
Da ciò consegue il rigetto della domanda materna di conferma dell'affidamento esclusivo a sé del figlio minore, disposto in via provvisoria, ciò anche nell'auspicio che la IG.ra riesca in futuro superare le pur comprensibili ansie derivanti dai comportamenti Parte_1
tenuti in passato dal scindendo la ormai compromessa relazione di coppia dal ruolo CP_3 CP_1 genitoriale e collaborando con il padre su tutte le questioni di vita del figlio.
Non vi è dissidio invece fra i coniugi in punto collocazione prevalente del minore presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa ex coniugale sita in Genova, Via Piaggio n. 10/9, ove continuerà a vivere unitamente al figlio minore.
3. Sulle condizioni economiche
Quanto al contributo economico per il mantenimento del figlio, come è noto la sua quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita del figlio in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337ter, co. IV, c.c.
Orbene, nel caso di specie, non vi è motivo per discostarsi dall'accordo raggiunto fra le parti fin dalla prima udienza presidenziale, non essendo emersi significativi elementi di novità dal momento che, se è vero che le frequentazioni con il figlio andranno via via aumentando in ragione del progressivo ampliamento della permanenza presso il padre il quale provvederà quindi in via diretta alle sue esigenze quotidiane di vita, è altrettanto vero che rispetto alla fase iniziale del presente giudizio le necessità del minore sono aumentate in ragione della sua età ormai scolare, mentre non saranno più necessari gli esosi esborsi sostenuti dal padre per l'educatore domiciliare. Alla luce però della nuova attività lavorativa reperita dalla madre, appare congruo stabilire, che le spese straordinarie da individuarsi secondo il noto documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016, vengano suddivise fra i genitori al 50% ciascuno con decorrenza dalla presente pronuncia.
Con riferimento alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, come noto tale contributo svolge una funzione puramente solidaristica in virtù dell'obbligo di assistenza materiale fra i coniugi che non viene meno in sede di separazione, attenuandosi unicamente i reciproci doveri di natura personale.
Infatti, ai sensi dell'art. 156 c.c. il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione può richiedere all'altro coniuge un contributo al suo mantenimento laddove non abbia adeguati mezzi di sostentamento, valutate le circostanze e i redditi del coniuge obbligato, e fermo in ogni caso l'obbligo di prestare gli alimenti.
Va da sé che tale contributo non costituisca un obbligo meramente alimentare che presuppone lo stato di bisogno del coniuge economicamente più “debole”, ma risponde piuttosto all'esigenza di mitigare le conseguenze patrimoniali negative della separazione laddove questa comporti un rilevante squilibrio economico fra i coniugi.
In altre parole, tale emolumento ha la funzione di riequilibrare, nell'ambito della crisi coniugale, le posizioni economiche fra i coniugi consentendo al coniuge più debole di mantenere “tendenzialmente” il medesimo tenore di vita, in virtù di quella solidarietà coniugale derivante dal vincolo matrimoniale persistente in sede di separazione.
Nel caso di specie, è pacifico ed incontestato fra le parti che in costanza di matrimonio il nucleo famigliare abbia tratto le proprie fonti di sostentamento principalmente dal reddito del
IG. mentre la IG.ra ha potuto contare unicamente su sporadiche CP_1 Parte_1 collaborazioni con enti e facoltà universitarie come archeologa, occupandosi prevalentemente dell'accudimento del figlio e delle incombenze domestiche.
Tuttavia, rispetto alla fase presidenziale, la IG.ra ha reperito una stabile Parte_1
collaborazione professionale con l' che le consente di percepire un Parte_3 reddito annuo pari ad € 22.640,00 come emerge dall'ultima dichiarazione dei redditi versata in atti.
Di contro il reddito del IG. è rimasto pressoché stabile come emerge dalle CP_1 dichiarazioni dei redditi versati in atti da cui si evince che egli può contare su un reddito medio annuo netto pari ad € 84.472,001, sussistendo a tutt'oggi uno squilibrio economico della misura da uno a quattro in favore dello stesso.
Da ciò consegue il diritto della IG.ra a vedersi riconosciuto un contributo al suo Parte_1
mantenimento che, tenendo conto del tenore di vita goduto dal nucleo famigliare in costanza di matrimonio, del ménage famigliare, della breve durata del matrimonio (appena 6 anni tenuto conto della precedente convivenza) e della giovane età della ricorrente che ha mostrato ampia capacità lavorativa, appare congruo rideterminare in ragione della nuota occupazione reperita in € 500,00 mensili, con funzione perequativa, con decorrenza dalla presente pronuncia.
4. Sulle spese di lite
Alla luce della dichiarazione di addebito della separazione al marito e della soccombenza in punto economico oltre che nei sub-procedimenti attivati, le spese di lite vanno poste a suo carico per la misura di 2/3, liquidata come in dispositivo secondo i parametri medi previsti per ciascuna fase dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause dal valore indeterminato di complessità media, mentre per l'altro terzo andranno compensate in ragione della soccombenza parziale della moglie anche con riferimento al sub-procedimento attivato.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, rimarranno definitivamente a carico del IG. nella medesima misura di 2/3 e per il resto rimarranno CP_1
a carico della IG.ra Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
– Pronuncia l'addebito della separazione personale dei coniugi in capo al IG. ; CP_1
– Dispone che il figlio minore (nato a [...] il [...]) Persona_2
rimanga affidato per l'ulteriore periodo di 12 mesi dalla presente pronuncia ai Servizi
Sociali del Comune di Genova (ATS 42), con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti limitatamente all'incarico di monitoraggio e sostegno di cui in parte motiva, al fine di garantire l'attuazione del calendario di frequentazioni paterne e l'assunzione, di concerto con i genitori, delle decisioni di maggiore importanza concernenti la salute, l'istruzione scolastica, le attività ludico-sportive e la residenza, mentre ciascun genitore potrà esercitare anche disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di gestione ordinaria del figlio nei periodi di rispettiva competenza;
– Dispone che il figlio minore rimanga collocato in via prevalente presso la madre con facoltà di visita del padre secondo le modalità di cui in parte motiva;
– Assegna alla IG.ra la ex casa coniugale sita in Genova, Via Piaggio Parte_1
n. 10/9;
– Pone a carico del marito IG. un contributo mensile al mantenimento del CP_1
figlio minore da versarsi in favore della IG.ra pari ad € 1.000,00, Parte_1 oltre rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il noto documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016;
– Ridetermina il contributo economico a carico del marito IG. per il CP_1
mantenimento della moglie IG.ra in € 500,00, con decorrenza dalla Parte_1 presente pronuncia, da versarsi in favore della stessa entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat come per legge;
– Rigetta per il resto le ulteriori domande formulate dalle parti;
– Condanna il IG. al pagamento in favore della IG.ra CP_1 Parte_1
2/3 delle spese di lite che liquida in € 7.240,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA, compensandole per il resto;
– Pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico del IG.
per la misura di 2/3 e a carico della IG.ra nella restante CP_1 Parte_1
misura di 1/3;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e per la comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di Genova (ATS 42) con facoltà di trasmettere ogni ulteriore comunicazione di aggiornamento al Giudice Tutelare per la vigilanza di cui all'art. 337 c.c.
Genova, lì 11/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 PF 2023: Reddito imponibile € 167.956,00 – Imposta netta € 63.423,00 – Add. Reg. € 3.676,00 – Add. Com. € 1.937,00
PF 2022: Reddito imponibile € 123.290,00 – Imposta netta € 46.031,00 – Add. Reg. € 2.633,00 – Add. Com. € 986,00
PF 2021: Reddito imponibile € 133.993,00 – Imposta netta € 49.183,00 – Add. Reg. € 2.882,00 – Add. Com. € 1.072,00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
30/05/1980, residente in [...]9, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Maura Tenani, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Ricorrente - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...]9, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
Marcello Borghetto, che lo rappresenta e lo difende unitamente all'Avv. Paolo Canepa, come da procura in atti
- Convenuto -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la ricorrente: “l'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, Voglia - vista la sentenza non definitiva n. 3027/2023 con la quale l'adito Tribunale Ill.mo ha pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi ed , Parte_1 CP_1 confermarla con addebito di responsabilità al marito ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c.;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale, con relative pertinenze, in favore della
IGnora la quale ivi continuerà a vivere col figlio;
Parte_1 Per_1
- ove ritenuto di giustizia alla luce della narrazione dei fatti resa nei contenuti del Ricorso introduttivo della seguente Memoria integrativa, disporre l'affidamento del minore
[...] in via esclusiva alla madre prevedendone, in ogni Persona_2 Parte_1
caso, il collocamento prevalente presso la madre, e con regolamentazione dei tempi e dei modi di visita del padre rimessa alla prudente valutazione del Giudice, in ogni caso con il mantenimento della sede protetta per gli incontri padre/figlio attraverso il coinvolgimento di soggetti qualificati operanti nell'ambito dei servizi sociali territorialmente competenti e/o comunque attraverso educatori;
- disporre a carico del IGnor un assegno di mantenimento per la moglie CP_1
IGnora dell'importo di € 1.000,00 mensili, nonché un assegno di Parte_1
mantenimento per il figlio minore dell'importo di € 1.000,00 mensili, da Per_1 corrispondersi in favore della madre, oltre rivalutazione annuale ISTAT sui suddetti importi con le decorrenze di cui all'Ordinanza Presidenziale del 10 gennaio 2022, oltre al pagamento delle spese straordinarie per il figlio , come individuate e disciplinate dal protocollo Per_1
adottato in seno alla carico del IGnor;
CP_1
- con vittoria di spese e compensi di giudizio, ivi inclusi spese e compensi dei procedimenti cautelari promossi ex adverso (N.R.G. 9491-1/2021 e N.R.G. 9491-2/2021)”
Conclusioni per il convenuto: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni diversa e contraria istanza, attesa la sentenza non definitiva n. 3027/2023 con la quale Codesto Tribunale Ill.mo ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi ed , Parte_2 CP_1 prevedere per la stessa le seguenti condizioni:
- previa revoca della modalità degli incontri protetti padre/figlio disposta nella fase presidenziale, disporre l'affidamento in modo congiunto del figlio minore ad Per_1 entrambi i genitori prevedendo la frequentazione paritetica del figlio con i due genitori;
- in subordine, affidare in modo congiunto il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione allo stato presso la madre, prevedendo che il padre possa vedere il figlio e tenerlo con sé, oltre che nelle settimane in cui la moglie si trova all'estero e/o fuori dal capoluogo ligure per motivi di lavoro, secondo il seguente regime di visita:
a) a weekend alternati, dal venerdì dalle ore 13.00 (e dal mese di settembre dall'uscita da scuola) alla domenica sera alle ore 19.30;
b) nelle settimane in cui il weekend è di competenza del padre un pomeriggio a settimana, di martedì, con pernottamento fino al giorno dopo e riaccompagnamento dalla madre alle ore
8.00 (e dal mese di settembre riaccompagnamento a scuola);
c) nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre due pomeriggi a settimana
(martedì e giovedì) dall'uscita da scuola fino al mattino successivo, di martedì e giovedì;
d) per una settimana, con il principio dell'alternanza, durante le vacanze invernali (ovvero da 25 al 31 dicembre, mentre il 24 il figlio minore trascorrerà la vigilia con l'altro genitore,
e dal 31 al 6 gennaio);
e) nel periodo pasquale, dalla fine della scuola alla domenica sera con un genitore e dalla domenica sera al rientro a scuola con l'altro genitore;
f) nelle festività religiose e civili dell'anno con il principio dell'alternanza annuale;
g) nel periodo estivo almeno due settimane, anche non consecutive;
garantendo, in ogni caso, da parte dei Servizi Sociali il supporto alle funzioni genitoriali di entrambi i genitori;
- disporre una riduzione dell'assegno di mantenimento previsto a carico del IG. CP_1
nella misura di €. 500,00 mensile ovvero per l'ammontare meglio visto e ritenuto di
[...]
giustizia, stante la maggiore frequentazione degli incontri padre/figlio e considerata
l'importante disponibilità economica della Dott.ssa recentemente scoperta e non Parte_2
riportata nelle dichiarazioni dei redditi (€. 389.732,70 stanziato dall'Università di Salisburgo ed €. 25.000,00 riconosciutole dall' ), oltre al 50% delle Parte_3
spese straordinarie di cui al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di
Genova. Con vittoria di spese diritti ed onorari della presente procedura nel caso la controparte non accettasse l'offerta di liquidazione delle spese legali sino ad oggi maturate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/10/2021 e ritualmente notificato, la IG.ra Parte_1 ha chiesto la separazione personale dal marito IG. , con addebito a
[...] CP_1
quest'ultimo, allegando che:
- dopo una relazione sentimentale iniziata nell'estate del 2015 con il convenuto, da cui nasceva in data 02/03/2018 il figlio minore , i coniugi contraevano matrimonio con Per_1
rito civile a Genova in data 08/02/2020, ritualmente trascritto presso i registri dello Stato
Civile del medesimo Comune, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni e stabilendo la propria residenza nella casa familiare sita in Via Piaggio n. 10/9, dove fin dall'inizio della convivenza dimorava anche la figlia minore avuta dalla IG.ra Per_3
da una precedente relazione;
Parte_1
- in data 04/10/2021, la IG.ra durante le faccende domestiche rinveniva Parte_1 casualmente nel cesto della biancheria un supporto informatico costituito da una scheda di memoria micro SD, caduta dallo zaino del marito che si apprestava a lavare, all'interno della quale vi erano circa 170 file di immagini e video, estratti dalle videocamere che il IG. CP_1
aveva installato all'interno dei bagni di casa e che ritraevano la figlia minore mentre Per_3 si trovava in bagno in momenti e atteggiamenti intimi, nonché la stessa completamente nuda mentre faceva la doccia e quindi si asciugava;
- in uno dei video ripresi nei bagni della casa familiare, era ritratta la figura di un'altra persona, successivamente individuata in un'amica di anch'essa minorenne, che usava Per_3
frequentare la casa della famiglia, a volte trattenendosi anche a pernottare, e che nell'occasione si trovava appunto ad utilizzare uno dei bagni dell'appartamento;
- l'intero contenuto della micro sim mostrava poi numerose riproduzioni (foto e video) di ragazze in pose pornografiche e le credenziali di accesso ad un sito internet russo di immagini di minori, alcune delle quali di evidente tipo pornografico;
- in data 07/10/2021, IG.ra sporgeva quindi denuncia nei confronti del marito Parte_1 presso il Commissariato di P.S. di Genova Centro, a seguito della quale la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Genova, disponeva ed eseguiva una perquisizione domiciliare presso l'abitazione del IG. , la sua auto aziendale e i suoi uffici, CP_1
sequestrando vario materiale informatico di proprietà o nella disponibilità del marito;
- conseguentemente, in data 08/10/2021 la ricorrente decideva di allontanarsi dalla dimora coniugale con i figli, ritenendo tale decisione non solo legittima ma anche doverosa per la tutela e la serenità dei figli, trovando ricovero presso un'amica disponibile ad ospitarla per qualche giorno e comunicando al marito la propria intenzione di separarsi mediante lettera raccomandata spedita dal proprio legale in data 12/10/2021;
- nei giorni successivi, il IG. contattava ripetutamente la moglie sia mediante CP_1
telefonate che con l'invio di numerosi messaggi, spesso cercando di minimizzare e di giustificare l'accaduto, e chiedendo insistentemente di potere incontrare il figlio;
Per_1
- in data 15/10/2021, il G.I.P. presso il Tribunale di Genova, in persona della Dott.ssa Cinzia
Perroni, su richiesta del P.M. incaricato, applicava nei confronti del IG. la misura CP_1
cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla minore e dalla moglie, nonché del divieto di Persona_4 comunicazione con quest'ultime mediante qualsiasi mezzo (scritti, telefono, sms, fax, posta elettronica, ecc.), ritenendo sussistente un grave quadro indiziario nei confronti dell'indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 600 ter c.p. (pornografia minorile), c. 1 n. 1 e 61 n. 11
c.p. ed all'art. 600 quater c.p. (detenzione di materiale pornografico), considerando ricorrenti le esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell'art. 274 c.p.p.;
- in detta ordinanza, a supporto della legittimità e necessità della misura cautelare disposta, il
G.I.P. evidenziava come il IG. avesse, seppure informalmente, ammesso di aver CP_1 installato le spycam sostenendo che il suo obiettivo fosse quello di voler controllare la moglie, poiché sospettava un suo tradimento;
secondo il G.I.P., tale circostanza non giustifica, tuttavia, il vario materiale rinvenuto all'interno della miscrosim che, invece, riporta numerosi video e screenshot di carattere pedopornografico raffiguranti, in particolare, la figlia della moglie. Sono in corso le analisi del materiale sequestrato;
In tali premesse, la IG.ra stante la gravità delle condotte del marito, ha chiesto Parte_1 che, contestualmente alla pronuncia di separazione con addebito al marito, venisse disposto l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore, la sua collocazione prevalente presso la stessa con assegnazione della casa coniugale, che venissero stabilite modalità di visita padre-figlio in modalità soltanto protetta e che venisse posto a carico del IG. un contributo al CP_1 mantenimento per sé non inferiore ad € 1.500,00 mensili e per il minore non inferiore ad €
1.000,00, oltre al 75% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva depositata in data 16/11/2021, si è costituito in giudizio il IG. CP_1
il quale, pur aderendo alla domanda di separazione e nulla opponendo in punto assegnazione della casa coniugale alla moglie con collocazione presso la stessa del figlio minore, si è opposto alla domanda di affidamento esclusivo di quest'ultimo alla madre chiedendo il ripristino delle frequentazioni padre-figlio nel superiore interesse di quest'ultimo a godere di una piena bigenitorialità con assegnazione ex art. 89 secondo comma c.p.c. di una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto e proponendo un assegno di mantenimento complessivo pari ad € 2.000,00, comprensivo del canone di locazione della casa coniugale, di cui € 1.000,00 in favore della moglie ed € 1.000,00 in favore del figlio, oltre rivalutazione Istat come per legge e al 75% delle spese straordinarie.
Sentiti i coniugi all'udienza presidenziale del 17/12/2021 e fallito ogni tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 708 co. III c.p.c. del 10/01/2022, il Presidente di Sezione, in persona del dott. Domenico Pellegrini, preso atto dell'accordo parziale raggiunto dalle parti in punto assegnazione della casa coniugale e in punto economico nei termini proposti dal marito di cui sopra, ha disposto in conformità, autorizzando i coniugi a vivere separati e disponendo in via provvisoria l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocazione presso la stessa e licenziando apposita CTU sul nucleo familiare e le capacità genitoriali delle parti, affidata alla dott.ssa . Persona_5
All'esito delle lunghe operazioni peritali, con successiva ordinanza ex art. 708 co. III c.p.c. del 09/01/2023, il Presidente ha così statuito: “Autorizza i coniugi a vivere separati.
Dispone la collocazione prevalente del figlio minore presso la madre. Per_6
Assegna conseguentemente la casa coniugale sita in Genova in via Piaggio 10/9 alla madre che vi vivrà con il figlio.
Dispone che il padre possa vedere e frequentare il figlio secondo il seguente calendario:
a) 2 volte in settimana per 4 ore ogni volta con possibilità di recarsi a casa del padre, per conoscere la nuova collocazione paterna evitando fantasie in merito, evitando di introdurre la possibilità di pernotti (e neppure che il padre alimenti fantasie nel figlio in merito ai pernotti);
b) Ogni 2 settimane, il sabato generalmente, padre e figlio si incontrano per 8 ore;
il padre può condurre il figlio presso la propria abitazione.
c) Una volta al mese il padre potrà trascorrere con il figlio una giornata intera in luogo di uno dei due incontri settimanali per 8 ore (dalle 10 alle 18);
Dispone che la madre possa portare con sé il figlio all'estero in Austria, dai nonni, non più di una settimana al mese.
Il padre potrà recuperare gli incontri con il figlio mediante l'anticipo o il posticipo degli incontri persi nel periodo post o ante la trasferta materna
Al fine di garantire gli incontri tra padre e figlio affida il minore ai servizi sociali Per_1
del Comune di Genova attribuendo ai servizi sociali i compiti di responsabilità genitoriale in tema di regime di frequentazione del minore con il padre limitando conseguentemente la responsabilità genitoriale per quanto riguarda la frequentazione tra il figlio e i genitori;
pertanto i servizi sociali decideranno autonomamente il calendario degli incontri sulla base dello schema sopra definito, monitoreranno l'andamento degli incontri (relazionando al
Tribunale) ed interverranno ove sorgano problemi sugli incontri garantendo eventuali recuperi e provvedendo sulle modifiche del calendario stesso ove risultasse necessario
Dispone che gli incontri continuino in modalità protetta ossia con la presenza di un educatore ma non necessariamente nei locali dei servizi sociali: il padre potrà incontrare il figlio sia a casa propria che in altri luoghi nonché presso la nonna paterna ma sempre alla presenza dell'educatore.
Dispone che per la scelta dell'educatore si faccia riferimento alla cooperativa Agorà in modo da garantire continuità nel progetto rispetto a quanto finora svolto dagli educatori della stessa cooperativa. A tale proposito i servizi sociali prenderanno diretto contatto con la cooperativa . Pt_4
Dispone che il costo dell'educatore sia a carico del padre come è stato finora e il padre provvederà a pagare direttamente la cooperativa . Pt_4
Laddove il padre non intenda remunerare l'educatore della cooperativa Agorà saranno i servizi sociali, nei limiti delle proprie disponibilità, ad individuare una risorsa a cui affidare il compito di seguire gli incontri protetti sostituendo la cooperativa Agorà. Al fine di non interrompere il progetto fin qui realizzato e considerati i tempi necessari per i servizi sociali per reperire le risorse e organizzare il servizio dispone la prosecuzione della
CTU, con l'incarico alla dott.ssa di continuare a coordinare la formazione del Per_5
calendario e monitorare gli incontri acquisendo le relazioni dall'educatore, nonché continuare a garantire i contatti con la cooperativa Pt_4
La dott.ssa dovrà altresì prendere contati con i servizi sociali per effettuare un Per_5 adeguato passaggio di consegne fino al momento in cui i servizi avvieranno concretamente il loro progetto.
Relativamente scelte scolastiche a favore del minore (per l'anno prossimo) attribuisce ai servizi sociali il compito di iscrivere il minore alla scuola elementare seguendo le indicazioni dei genitori se vi è accordo tra gli stessi altrimenti riferendo al Tribunale la situazione e proponendo delle eventuali opzioni. Dispone quindi limitarsi la responsabilità genitoriale dei genitori anche in relazione alle scelte scolastiche.
Conferma l'affido esclusivo alla madre per quanto riguarda la gestione ordinaria del minore quando è con lei, nonché per le esigenze ludiche e sanitarie. Va peraltro precisato che
l'iscrizione ad un qualche sport va concordata con il padre per il tramite dei servizi sociali: in caso di disaccordo la madre potrà procedere autonomamente sostenendo però direttamente le spese conseguenti.
Rimette alla CTU dott.ssa e ai servizi sociali, da quando prenderanno in carico il Per_5
caso, ogni decisione in ordine alla prosecuzione delle telefonate tra padre e figlio e al loro calendario escludendo fin d'ora le telefonate nei giorni in cui il padre vede il figlio.
Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti in base al quale a partire dall'ottobre 2021 il sig. verserà un assegno di mantenimento per la moglie di € 1.000,00 e un contributo CP_2 al mantenimento del figlio di € 1.000,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT sui suddetti importi.
Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle spese straordinario, accordo che prevede la partecipazione del padre nelle spese straordinarie del figlio (secondo il Per_1 protocollo in uso presso il Tribunale di Genova) nella misura del 75%.” Rimesse quindi le parti dinanzi al G.I. e concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., in data 20/06/2023 il IG. Cosso ha depositato istanza ex art. 709 u.c. c.p.c. chiedendo che, a modifica dei provvedimenti presidenziali, venisse ripristinato il regime di affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori e che venisse stabilito un regime Per_1 di frequentazione paritetica o in subordine un calendario cosiddetto “ordinario” a weekend alternati oltre ai pernottamenti infrasettimanali e l'alternanza delle festività.
Instaurato il contraddittorio sul punto, con ordinanza del 19/07/2023 il G.I., in persona della dott.ssa Valeria Ardoino, ha rigettato integralmente il ricorso incidentale rimettendo le parti dinanzi a sé per la prosecuzione del giudizio, ove all'udienza del 09/11/2023 le parti hanno chiesto concordemente che venisse pronuncia sentenza parziale in punto status sicchè la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 3027/2023 del Tribunale di Genova pubblicata in data 04/12/2023, è stata quindi pronunciata la separazione personale fra le parti e la causa è stata nuovamente rimessa dinanzi al G.I. per la prosecuzione dell'incarico demandato ai Servizi Sociali di monitoraggio del nucleo familiare e di organizzazione degli incontri protetti padre-figlio.
Con ulteriore ricorso incidentale depositato in data 10/06/2024 questa volta da parte ricorrente, la IG.ra ha chiesto in via cautelare e urgente di essere autorizzata a Parte_1
trasferirsi unitamente al figlio minore negli Stati Uniti d'America, e precisamente a Boston, allegando di aver reperito una nuova occupazione lavorativa quale Assistant Professo presso il Massachuttes Institute of Technology di Cambridge, con decorrenza dal gennaio 2025, istanza a cui si è opposto il IG. lamentando tale trasferimento che avrebbe comportato CP_1 la definitiva compromissione del rapporto padre-figlio già da tempo limitato dalle vicende separative e dalle iniziative giudiziarie della moglie che, nonostante l'idoneità genitoriale del padre accertata in sede di CTU avevano di fatto comportato da oltre due anni incontri soltanto protetti, di cui ha chiesto la revoca con separata istanza.
Con distinte ordinanze emesse entrambe in data 13/08/2024, il G.I. subentrato, in persona del dott. Danilo Corvacchiola, ha da un lato rigettato l'istanza materna di trasferimento negli USA
e dall'altro ha disposto la parziale liberalizzazione degli incontri padre-figlio.
La causa è stata infine rinviata, previo ordine di esibizione alle parti ex art. 210 c.p.c. delle ultime dichiarazioni dei redditi aggiornate e delle relazioni di aggiornamento da parte dei
Servizi Sociali, all'udienza cartolare del 28/11/2024 per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come in epigrafe riportate, ed è stata rimessa per la decisione al
Collegio, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese conclusive.
* * * * * *
1. Sulla domanda di addebito della separazione
Ferma ed integralmente richiamata la sentenza parziale n. 3027/2023 pubblicata in data
04/12/2023, con cui è stata pronunciata la separazione personale fra le parti, la domanda di addebito della separazione formulata dalla IG.ra nei confronti del IG. è Parte_1 CP_1 fondata e merita pieno accoglimento.
Come è noto, infatti, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno dei coniugi, ossia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (vds. ex multis Cass. n.
14840/2006, 23071/2005, 12130/2001, 279/2000, 2444/1999, 7817/1997).
Secondo però il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità da cui questo giudice non intende discostarsi, la condotta del coniuge che si sia reso responsabile di gravi episodi lesivi dell'integrità morale e/o fisica dell'altro coniuge, integra certamente quel comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio costituente di per sé il presupposto dell'addebito.
Si veda fra le tante la seguente pronuncia della Suprema Corte secondo cui: “le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. civ., sez. 1^, n. 7321 del 7 aprile 2005 e n. 11844 del 19 maggio 2006). Quanto infine alla dedotta posteriorità temporale delle violenze rispetto alla crisi coniugale a parte l'attinenza della censura a una valutazione di merito preclusa al giudice di legittimità deve rilevarsi comunque, alla luce della giurisprudenza citata, l'inaccettabilità di un comportamento violento nella relazione coniugale e la sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis”
(Cass. Civ., Sez. VI, 22/03/2017, n. 7388).
La gravità di tali condotte consente dunque di prescindere dall'accertamento in concreto del nesso causale rispetto all'insorgere della crisi coniugale, permettendo di pervenire ad una pronuncia di addebito in quanto costituenti di per sé motivo di intollerabilità della prosecuzione della convivenza oltre che causa dell'irreversibilità della crisi.
Nel caso di specie, è pacifico ed incontestato che la crisi coniugale familiare sia stata originata dal ritrovamento da parte della moglie di una micro SD caduta dallo zaino del marito e rinvenuta casualmente nel cesto della biancheria contenente numerose altre immagini di natura pedopornografica, fra cui quelle che ritraevano la minore figlia Persona_4 della ricorrente avuta da una precedente relazione e facente parte del nucleo familiare, nonché una amica di quest'ultima, mentre si trovavano in momenti e atteggiamenti del tutto riservati, riprese dalle videocamere occulte installate dal IG. nell'abitazione ed in particolare CP_1 nel bagno, fatti per i quali il convenuto è stato condannato in sede penale alla pena sospesa di anni due di reclusione ed € 8.000,00 di multa (si veda sentenza n. 923/2024 emessa dalla
Corte di Appello di Genova in data 23/04/2024 versata in atti) .
Tali circostanze, poste in essere nei confronti di un componente del nucleo familiare per di più minore d'età, costituiscono certamente violazione dell'obbligo di assistenza familiare derivante dal matrimonio determinando inequivocabilmente il venir meno dell'affectio coniugalis e la conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza sicché, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, la separazione va addebitata al
IG. . CP_1
2. Sul regime di affidamento, collocazione e diritto di visita del figlio minore
A diverse conclusioni ritiene, invece, di pervenire il Collegio con riferimento alla capacità ed alla idoneità genitoriale del IG. Cosso.
Sul punto giova brevemente ricordare, in linea di principio, che non sussiste un rapporto di automaticità fra le condanne penali subìte dal genitore e la sua inidoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale tale da doversi ricorrere all'affidamento esclusivo all'altro genitore, dovendosi piuttosto valutare nel caso concreto se la natura dei reati e la personalità criminologica del genitore possano incidere negativamente su un sano e corretto sviluppo del minore, accertando l'effettiva capacità del genitore a svolgere adeguatamente il proprio ruolo genitoriale e tenendo conto del superiore interesse del figlio a godere di una piena genitorialità.
Orbene, nel caso in esame, occorre prendere le mosse dalle conclusioni a cui sono pervenute le indagini peritali svolte in sede presidenziale, tese da un lato ad approfondire il benessere psico-fisico del minore, data la sua tenera età in allora di appena quattro anni e il particolare momento storico che stava vivendo la sua famiglia, e dall'altro a valutare la capacità degli adulti di riferimento a rispondere ai bisogni psico-affettivi del figlio, verificando in particolare la presenza nel padre, alla luce dei gravi fatti di cui si è reso protagonista, di disturbi psichiatrici e/o comportamentali che potessero compromettere il rapporto con il figlio o essere pregiudizievoli allo stesso.
A tal fine, il IG. è stato sottoposto ad una valutazione psichiatrica da parte della dott.sa CP_1
la quale, all'esito dei colloqui clinici, ha concluso che: “Non si sono evidenziate turbe Pt_5 psicosensoriali di tipo illusionale o allucinatorio;
non si sono evidenziati disturbi del corso né del contenuto di pensiero che possano essere ascrivibili alla presenza di deliri strutturati, cosa che permette di escludere elementi clinici indicativi della presenza di disturbi psicopatologici maggiori ascrivibili alla psicosi. Non sono presenti disturbi dell'umore che possano indirizzare verso un'ipotesi diagnostica di Disturbo Bipolare. E' presente umore depresso. Non segni di ansia. Si è evidenziata una sfumata tendenza al perfezionismo e alla rigidità, con insight buono e in assenza delle caratteristiche tipiche di un disturbo della personalità.”
Dai test psicodiagnostici, dal questionario di personalità MMPI-2 (Minnesota Multiphasic
Personality Inventory-2) e dal test di , effettuati dalla dott.ssa Nicodemo è emerso Per_7 inoltre che: “il signor non presenta allo stato attuale manifestazioni psicopatologiche CP_1
e tratti di personalità che possano incidere significativamente e in modo particolarmente negativo sulla regolare crescita psicofisica del figlio. Non emerge dai test effettuati un disturbo di natura psicopatologica o un franco disadattamento, per altro non evidenziabile nell'anamnesi remota. Si osservano invece delle caratteristiche di personalità potenzialmente disfunzionali, con tratti narcisistici e bisogno di controllo sull'esperienza interna e sulla relazione. Emozioni potenzialmente perturbanti o esperienze interne frustranti sono neutralizzate o azzerate abbassando il proprio livello di reattività agli stimoli e utilizzando la fantasia come sostituto della realtà. Ne consegue che difficilmente il signor mostrerà CP_1 discontrollo, ma a patto di mantenersi in situazioni prive di eccessivo stress o eccessivamente sollecitanti. Sotto stress può in realtà divenire più impulsivo e labile. Per quanto egli si sforzi molto di mantenere un orientamento convenzionale e un controllo sull'espressione del proprio mondo interno, talvolta il suo pensiero può uscire dagli stretti binari che egli stesso si impone, mostrando cedimenti dell'esame di realtà, normalmente preservato, su pressione di fantasie, impulsi e potenti moti proiettivi. Alcune idee possono fissarsi nella sua mente in modo ossessivo riducendone la flessibilità di pensiero. Nei rapporti interpersonali, a fronte di una più superficiale internamente e inconsciamente trasformati in modo reattivo in comportamenti e attitudini prosociali.”
Tali risultanze, non contestate dal collegio peritale, hanno pertanto consentito di escludere l'esistenza nel padre di una qualche forma di psicosi o di manifestazioni psicopatologiche che possa incidere sulla crescita psicofisica del figlio.
Nel corso della CTU è stata svolta una valutazione psichiatrica anche della madre nelle cui conclusioni si legge che “non sono emersi dalla valutazione elementi che possano essere riconducibili alla presenza di patologia psichiatrica in atto né pregressa” e dai test effettuati dalla IG.ra non sono emersi aspetti psicopatologici clinicamente significativi, che Parte_1 possano comportare disfunzionamenti gravi per quanto concerne l'area del pensiero, il tono dell'umore o la regolazione dei vissuti disforici o ansiosi.
Entrambi i genitori risultano pertanto in astratto pienamente idonei all'esercizio della genitorialità sul figlio minore.
Esclusa quindi la sussistenza di disturbi psichiatrici tali da imporre un divieto assoluto di frequentazione con il padre, l'indagine peritale si è spostata sul benessere psico-fisico del minore e sul suo interesse superiore a godere di una piena bigenitorialità.
Dalle relazioni periodiche dell'educatore acquisite, è emerso che gli incontri tra e Per_1
il padre hanno sempre avuto un andamento positivo e sono stati progressivamente ampliati in termini di giorni e ore, diversificando anche i luoghi di incontro ed organizzando gite fuori porta.
Nel corso degli incontri il IG. ha sempre tenuto un comportamento adeguato, CP_1 mostrando di conoscere bene il figlio, di sapersi rapportare con lui proponendo giochi e attività con un'attenzione alla diversificazione degli stessi e di individuare le esigenze e i bisogni del minore, il quale a sua volta è sempre molto contento di vedere il padre e trascorrere il tempo con lui. In conclusione, dalla CTU svolta è emersa non solo la piena capacità genitoriale del padre ma anche la precisa volontà del figlio minore, oggi di 7 anni, di vedere il genitore, con cui sta bene e vuole stare, come confermato anche dalle periodiche relazioni dei Servizi Sociali acquisite nel corso della fase istruttoria.
Tali evidenze devono dunque essere interpretate nell'esclusivo superiore interesse del minore a godere di una piena bigenitorialità, indispensabile per un sano e corretto sviluppo della personalità dello stesso.
Pertanto, ritiene il Collegio che, alla luce della lunga osservazione svolta e dell'andamento positivo degli incontri padre-figlio, i tempi siano ormai maturi per disporne una piena e definitiva liberalizzazione, con contestuale introduzione graduale dei pernottamenti del minore presso la casa paterna, secondo le seguenti modalità:
- in una prima fase, da avviarsi con l'inizio del prossimo anno scolastico a settembre 2025,
a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì con riaccompagnamento a scuola (necessario stante l'impossibilità dei genitori di gestire in autonomia il passaggio del figlio dall'uno all'altra);
- in una seconda fase, da avviarsi con il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie a gennaio
2026, il minore starà dal padre anche un giorno infrasettimanale al mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì con riaccompagnamento a scuola nelle settimane che terminano con il weekend di competenza paterna, e due giorni infrasettimanali dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì con riaccompagnamento a scuola;
- in caso di esito positivo delle prime due fasi, dall'estate 2026 il minore potrà trascorrere con ciascun genitore due settimane di vacanze anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, fermo nel resto il predetto calendario, e verrà introdotto il principio dell'alternanza di tutte le altre festività civili e religiose;
- fino alla terza fase, eventuali festività civili e religiose non incideranno sull'alternanza dei weekend;
Tuttavia, alla luce delle persistenti criticità nei rapporti fra i genitori e dell'assenza di alcuna forma di collaborazione per indisponibilità al dialogo della madre che non consente allo stato un pieno ripristino di un regime di affidamento condiviso, appare necessario mantenere l'intermediazione dei Servizi Sociali, a cui il minore verrà affidato per ulteriori 12 mesi dalla presente pronuncia, al solo fine di garantire le frequentazioni paterne e proseguire il monitoraggio e il sostegno dei genitori nell'assunzione delle decisioni di maggior importanza inerenti la salute, l'istruzione, la residenza e le attività ludico-ricreative di qualsiasi natura.
Per il resto ciascun genitore, potrà esercitare anche disgiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine ai soli profili di gestione ordinaria del figlio limitatamente ai rispettivi periodi di competenza.
Da ciò consegue il rigetto della domanda materna di conferma dell'affidamento esclusivo a sé del figlio minore, disposto in via provvisoria, ciò anche nell'auspicio che la IG.ra riesca in futuro superare le pur comprensibili ansie derivanti dai comportamenti Parte_1
tenuti in passato dal scindendo la ormai compromessa relazione di coppia dal ruolo CP_3 CP_1 genitoriale e collaborando con il padre su tutte le questioni di vita del figlio.
Non vi è dissidio invece fra i coniugi in punto collocazione prevalente del minore presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa ex coniugale sita in Genova, Via Piaggio n. 10/9, ove continuerà a vivere unitamente al figlio minore.
3. Sulle condizioni economiche
Quanto al contributo economico per il mantenimento del figlio, come è noto la sua quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita del figlio in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337ter, co. IV, c.c.
Orbene, nel caso di specie, non vi è motivo per discostarsi dall'accordo raggiunto fra le parti fin dalla prima udienza presidenziale, non essendo emersi significativi elementi di novità dal momento che, se è vero che le frequentazioni con il figlio andranno via via aumentando in ragione del progressivo ampliamento della permanenza presso il padre il quale provvederà quindi in via diretta alle sue esigenze quotidiane di vita, è altrettanto vero che rispetto alla fase iniziale del presente giudizio le necessità del minore sono aumentate in ragione della sua età ormai scolare, mentre non saranno più necessari gli esosi esborsi sostenuti dal padre per l'educatore domiciliare. Alla luce però della nuova attività lavorativa reperita dalla madre, appare congruo stabilire, che le spese straordinarie da individuarsi secondo il noto documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016, vengano suddivise fra i genitori al 50% ciascuno con decorrenza dalla presente pronuncia.
Con riferimento alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, come noto tale contributo svolge una funzione puramente solidaristica in virtù dell'obbligo di assistenza materiale fra i coniugi che non viene meno in sede di separazione, attenuandosi unicamente i reciproci doveri di natura personale.
Infatti, ai sensi dell'art. 156 c.c. il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione può richiedere all'altro coniuge un contributo al suo mantenimento laddove non abbia adeguati mezzi di sostentamento, valutate le circostanze e i redditi del coniuge obbligato, e fermo in ogni caso l'obbligo di prestare gli alimenti.
Va da sé che tale contributo non costituisca un obbligo meramente alimentare che presuppone lo stato di bisogno del coniuge economicamente più “debole”, ma risponde piuttosto all'esigenza di mitigare le conseguenze patrimoniali negative della separazione laddove questa comporti un rilevante squilibrio economico fra i coniugi.
In altre parole, tale emolumento ha la funzione di riequilibrare, nell'ambito della crisi coniugale, le posizioni economiche fra i coniugi consentendo al coniuge più debole di mantenere “tendenzialmente” il medesimo tenore di vita, in virtù di quella solidarietà coniugale derivante dal vincolo matrimoniale persistente in sede di separazione.
Nel caso di specie, è pacifico ed incontestato fra le parti che in costanza di matrimonio il nucleo famigliare abbia tratto le proprie fonti di sostentamento principalmente dal reddito del
IG. mentre la IG.ra ha potuto contare unicamente su sporadiche CP_1 Parte_1 collaborazioni con enti e facoltà universitarie come archeologa, occupandosi prevalentemente dell'accudimento del figlio e delle incombenze domestiche.
Tuttavia, rispetto alla fase presidenziale, la IG.ra ha reperito una stabile Parte_1
collaborazione professionale con l' che le consente di percepire un Parte_3 reddito annuo pari ad € 22.640,00 come emerge dall'ultima dichiarazione dei redditi versata in atti.
Di contro il reddito del IG. è rimasto pressoché stabile come emerge dalle CP_1 dichiarazioni dei redditi versati in atti da cui si evince che egli può contare su un reddito medio annuo netto pari ad € 84.472,001, sussistendo a tutt'oggi uno squilibrio economico della misura da uno a quattro in favore dello stesso.
Da ciò consegue il diritto della IG.ra a vedersi riconosciuto un contributo al suo Parte_1
mantenimento che, tenendo conto del tenore di vita goduto dal nucleo famigliare in costanza di matrimonio, del ménage famigliare, della breve durata del matrimonio (appena 6 anni tenuto conto della precedente convivenza) e della giovane età della ricorrente che ha mostrato ampia capacità lavorativa, appare congruo rideterminare in ragione della nuota occupazione reperita in € 500,00 mensili, con funzione perequativa, con decorrenza dalla presente pronuncia.
4. Sulle spese di lite
Alla luce della dichiarazione di addebito della separazione al marito e della soccombenza in punto economico oltre che nei sub-procedimenti attivati, le spese di lite vanno poste a suo carico per la misura di 2/3, liquidata come in dispositivo secondo i parametri medi previsti per ciascuna fase dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause dal valore indeterminato di complessità media, mentre per l'altro terzo andranno compensate in ragione della soccombenza parziale della moglie anche con riferimento al sub-procedimento attivato.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, rimarranno definitivamente a carico del IG. nella medesima misura di 2/3 e per il resto rimarranno CP_1
a carico della IG.ra Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
– Pronuncia l'addebito della separazione personale dei coniugi in capo al IG. ; CP_1
– Dispone che il figlio minore (nato a [...] il [...]) Persona_2
rimanga affidato per l'ulteriore periodo di 12 mesi dalla presente pronuncia ai Servizi
Sociali del Comune di Genova (ATS 42), con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti limitatamente all'incarico di monitoraggio e sostegno di cui in parte motiva, al fine di garantire l'attuazione del calendario di frequentazioni paterne e l'assunzione, di concerto con i genitori, delle decisioni di maggiore importanza concernenti la salute, l'istruzione scolastica, le attività ludico-sportive e la residenza, mentre ciascun genitore potrà esercitare anche disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di gestione ordinaria del figlio nei periodi di rispettiva competenza;
– Dispone che il figlio minore rimanga collocato in via prevalente presso la madre con facoltà di visita del padre secondo le modalità di cui in parte motiva;
– Assegna alla IG.ra la ex casa coniugale sita in Genova, Via Piaggio Parte_1
n. 10/9;
– Pone a carico del marito IG. un contributo mensile al mantenimento del CP_1
figlio minore da versarsi in favore della IG.ra pari ad € 1.000,00, Parte_1 oltre rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il noto documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016;
– Ridetermina il contributo economico a carico del marito IG. per il CP_1
mantenimento della moglie IG.ra in € 500,00, con decorrenza dalla Parte_1 presente pronuncia, da versarsi in favore della stessa entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat come per legge;
– Rigetta per il resto le ulteriori domande formulate dalle parti;
– Condanna il IG. al pagamento in favore della IG.ra CP_1 Parte_1
2/3 delle spese di lite che liquida in € 7.240,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA, compensandole per il resto;
– Pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico del IG.
per la misura di 2/3 e a carico della IG.ra nella restante CP_1 Parte_1
misura di 1/3;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e per la comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di Genova (ATS 42) con facoltà di trasmettere ogni ulteriore comunicazione di aggiornamento al Giudice Tutelare per la vigilanza di cui all'art. 337 c.c.
Genova, lì 11/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 PF 2023: Reddito imponibile € 167.956,00 – Imposta netta € 63.423,00 – Add. Reg. € 3.676,00 – Add. Com. € 1.937,00
PF 2022: Reddito imponibile € 123.290,00 – Imposta netta € 46.031,00 – Add. Reg. € 2.633,00 – Add. Com. € 986,00
PF 2021: Reddito imponibile € 133.993,00 – Imposta netta € 49.183,00 – Add. Reg. € 2.882,00 – Add. Com. € 1.072,00