CASS
Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/02/2023, n. 5328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5328 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29960/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate - SI (già Equitalia Sud s.p.a.), rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Baccari, presso il cui studio in Roma, via Monte Santo n. 52, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro ED BI s.p.a. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avvocato prof. Roberto Bocchini, elettivamente domiciliata in Roma, via L. Spallanzani n. 22, presso lo studio dell'avvocato prof. SI TO, come da procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4766/34/2015, depositata in data 20.05.2015. Civile Sent. Sez. 5 Num. 5328 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: HMELJAK TANIA Data pubblicazione: 21/02/2023 Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all'udienza pubblica del 26.10.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, con le quali è stato chiesto l'accoglimento del secondo motivo e il rigetto del resto;
e sul ricorso iscritto al n. 500/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro ED BI s.p.a. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avvocato prof. Roberto Bocchini, elettivamente domiciliata in Roma, via L. Spallanzani n. 22, presso lo studio dell'avvocato prof. SI TO, come da procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4766/34/2015, depositata in data 20.05.2015. Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all'udienza pubblica del 26.10.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, con le quali è stato chiesto l'accoglimento del terzo motivo, assorbiti gli altri;
FATTI DI CAUSA 2 La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso proposto dalla ED BI s.p.a., avverso la cartella di pagamento n. 07120120100885112, emessa da Equitalia, annullandola. La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava gli appelli proposti, rispettivamente, dall'Agenzia delle Entrate e da Equitalia Sud s.p.a. Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione con due motivi. La ED BI resiste all'impugnazione con controricorso. Il ricorso è stato iscritto a ruolo al n. 29960/2015 R.G. Anche l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi. La ED BI resiste all'impugnazione con controricorso. Il ricorso è stato iscritto a ruolo al n. 500/2016 R.G. Con note del 15.10.2022 e del 20.10.2022 l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - SI hanno dichiarato che nelle more del giudizio di cassazione la ED BI s.p.a. in liquidazione ha aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016, in relazione della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, e ha provveduto al pagamento del debito residuo estinguendo il credito azionato dall'Agente della riscossione. Anche la ED BI s.p.a. chiedeva con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. del 18.10.2022 dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va disposta la riunione del ricorso iscritto al n. 500/2016 R.G. al ricorso iscritto al n. 29960/2015 R.G., di iscrizione più risalente, trattandosi di ricorsi proposti avverso la medesima sentenza. 3 2. Con il primo motivo del ricorso riunito, iscritto al n. 29960/2015 R.G., la ricorrente Agenzia delle Entrate - SI aveva lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in ordine alla avvenuta spedizione della raccomandata con la quale era stato comunicato al destinatario il deposito della cartella di pagamento presso la Casa comunale. 3. Con il secondo motivo, aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 173, comma 13 del TUIR, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l'avviso di accertamento doveva essere notificato anche alla società contribuente. 4. Con il primo motivo del ricorso riunito, iscritto al n. 500 /2016 R.G., la ricorrente Agenzia delle Entrate aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 145 cod. proc. civ., 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sostenendo la validità della notificazione della cartella di pagamento oggetto di impugnazione. 5. Con il secondo motivo, aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., sostenendo che l'impugnazione della cartella aveva sanato gli eventuali vizi della notificazione. 6. Con il terzo motivo, aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 173, commi 12 e 13 del TUIR, 2506-bis, 2506- quater e 1292 cod. civ., 14, 17 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l'avviso di accertamento doveva essere notificato anche alla società contribuente. 7. Ciò posto, va dichiarata l'estinzione del giudizio relativo ai ricorsi riuniti n. 500/2016 R.G. e n. 29960/2015 R.G. per cessazione della materia del contendere, in quanto dalle note dell'Agenzia delle Entrate 4 - SI e dell'Agenzia delle Entrate sopra richiamate si evince che la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 22.10.2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1.12.2016, n. 225, e ha quindi versato l'intero importo dovuto. 8. Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria d'estinzione dei giudizi riuniti e di cessazione della materia del contendere, mentre le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del terzo comma dell'art. 46, d.lgs. 31.12.1992, n. 546. 9. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, riunito il ricorso iscritto al n. 500/2016 R.G. al ricorso iscritto al n. 29960/2015 R.G., dichiara l'estinzione dei giudizi riuniti per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2022 Il Presidente
- ricorrente -
contro ED BI s.p.a. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avvocato prof. Roberto Bocchini, elettivamente domiciliata in Roma, via L. Spallanzani n. 22, presso lo studio dell'avvocato prof. SI TO, come da procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4766/34/2015, depositata in data 20.05.2015. Civile Sent. Sez. 5 Num. 5328 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: HMELJAK TANIA Data pubblicazione: 21/02/2023 Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all'udienza pubblica del 26.10.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, con le quali è stato chiesto l'accoglimento del secondo motivo e il rigetto del resto;
e sul ricorso iscritto al n. 500/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro ED BI s.p.a. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avvocato prof. Roberto Bocchini, elettivamente domiciliata in Roma, via L. Spallanzani n. 22, presso lo studio dell'avvocato prof. SI TO, come da procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4766/34/2015, depositata in data 20.05.2015. Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all'udienza pubblica del 26.10.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, con le quali è stato chiesto l'accoglimento del terzo motivo, assorbiti gli altri;
FATTI DI CAUSA 2 La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso proposto dalla ED BI s.p.a., avverso la cartella di pagamento n. 07120120100885112, emessa da Equitalia, annullandola. La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava gli appelli proposti, rispettivamente, dall'Agenzia delle Entrate e da Equitalia Sud s.p.a. Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione con due motivi. La ED BI resiste all'impugnazione con controricorso. Il ricorso è stato iscritto a ruolo al n. 29960/2015 R.G. Anche l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi. La ED BI resiste all'impugnazione con controricorso. Il ricorso è stato iscritto a ruolo al n. 500/2016 R.G. Con note del 15.10.2022 e del 20.10.2022 l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - SI hanno dichiarato che nelle more del giudizio di cassazione la ED BI s.p.a. in liquidazione ha aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016, in relazione della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, e ha provveduto al pagamento del debito residuo estinguendo il credito azionato dall'Agente della riscossione. Anche la ED BI s.p.a. chiedeva con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. del 18.10.2022 dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va disposta la riunione del ricorso iscritto al n. 500/2016 R.G. al ricorso iscritto al n. 29960/2015 R.G., di iscrizione più risalente, trattandosi di ricorsi proposti avverso la medesima sentenza. 3 2. Con il primo motivo del ricorso riunito, iscritto al n. 29960/2015 R.G., la ricorrente Agenzia delle Entrate - SI aveva lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in ordine alla avvenuta spedizione della raccomandata con la quale era stato comunicato al destinatario il deposito della cartella di pagamento presso la Casa comunale. 3. Con il secondo motivo, aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 173, comma 13 del TUIR, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l'avviso di accertamento doveva essere notificato anche alla società contribuente. 4. Con il primo motivo del ricorso riunito, iscritto al n. 500 /2016 R.G., la ricorrente Agenzia delle Entrate aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 145 cod. proc. civ., 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sostenendo la validità della notificazione della cartella di pagamento oggetto di impugnazione. 5. Con il secondo motivo, aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., sostenendo che l'impugnazione della cartella aveva sanato gli eventuali vizi della notificazione. 6. Con il terzo motivo, aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 173, commi 12 e 13 del TUIR, 2506-bis, 2506- quater e 1292 cod. civ., 14, 17 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l'avviso di accertamento doveva essere notificato anche alla società contribuente. 7. Ciò posto, va dichiarata l'estinzione del giudizio relativo ai ricorsi riuniti n. 500/2016 R.G. e n. 29960/2015 R.G. per cessazione della materia del contendere, in quanto dalle note dell'Agenzia delle Entrate 4 - SI e dell'Agenzia delle Entrate sopra richiamate si evince che la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 22.10.2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1.12.2016, n. 225, e ha quindi versato l'intero importo dovuto. 8. Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria d'estinzione dei giudizi riuniti e di cessazione della materia del contendere, mentre le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del terzo comma dell'art. 46, d.lgs. 31.12.1992, n. 546. 9. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, riunito il ricorso iscritto al n. 500/2016 R.G. al ricorso iscritto al n. 29960/2015 R.G., dichiara l'estinzione dei giudizi riuniti per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2022 Il Presidente