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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/11/2024, n. 4487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4487 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 9520/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOM E DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], con l'avvocato Marco Capra Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha emesso la seguente sentenza
1. Con decreto della Questura di Brescia dell'8.5.2024 e notificato in data 1.7.2024 è stato disposto il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo “per motivi di lavoro subordinato” a causa della pericolosità del ricorrente emergente da condanne e procedimenti penali.
In data 29.7.24 il ricorrente ha chiesto:
− in via cautelare di sospendere l'efficacia del provvedimento;
− in via principale di annullare il provvedimento.
A sostegno delle domande è stato affermato e documentato (doc. 2) la convivenza con la moglie cittadina italiana e è stato fatto riferimento all'articolo 30 decreto Parte_2
legislativo 286/1998.
È stata fissata per la discussione del ricorso l'udienza del 31.10.2024 sostituita da note scritte.
L'amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso per le seguenti ragioni: “il ricorrente si è opposto al provvedimento questorile con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro dallo stesso avanzata. La situazione soggettiva ha natura di interesse legittimo e non rientra nella sfera di giurisdizione del
1 di 3 Giudice Ordinario”.
Con nota del 16.10.2024 il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
L'amministrazione resistente non ha depositato note conclusive.
2. L'oggetto del processo è il diritto del ricorrente a soggiornare in Italia per la ragione indicata nella norma fatta valere nell'istanza amministrativa. Ciascuna norma del decreto legislativo 286/1998 delinea un differente diritto. Di conseguenza non è possibile chiedere l'accertamento di un diritto diverso da quello fatto valere in sede amministrativa. In ogni caso, è vietato al giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non esercitati, ossia su posizioni giuridiche intorno alle quali non è stato neppure avviato un procedimento amministrativo (articolo 34 c.p.a.). Non sono, dunque, rilevanti ai fini della decisione le considerazioni svolte in riferimento a differenti tipi di permesso di soggiorno e quelle riguardanti eventuali vizi del procedimento e del provvedimento. È onere di parte ricorrente provare i fatti costitutivi del suo diritto. È necessario accertare i fatti costitutivi del diritto al momento della pronuncia giudiziale e non quelli passati oggetto di istruttoria amministrativa.
Fatte queste premesse, è possibile esaminare il caso in esame partendo dalla questione preliminare in rito evidenziata nel decreto del 31.7.2024, qui richiamato, ed eccepita dall'amministrazione nell'atto di costituzione in giudizio.
Dagli atti del procedimento amministrativo non emerge la possibilità di qualificare l'istanza ai sensi degli articoli 19 e 30 decreto legislativo 286/1998 nel procedimento amministrativo:
l'istanza amministrativa è espressamente riferita al soggiorno per lavoro subordinato.
I riferimenti contenuti a pagina 2 del provvedimento impugnato alla situazione familiare vanno esclusivamente riferiti al dovere dell'amministrazione di bilanciare il rischio di recidiva con la situazione familiare dell'istante (articolo 5 comma 5 decreto legislativo
286/1998 secondo l'interpretazione offerta dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
202/2013).
Sulla questione il ricorrente non ha svolto alcuna considerazione difensiva.
La cognizione del ricorso spetta, dunque, al giudice amministrativo.
3. Da questa conclusione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'amministrazione resistente.
Come emerge dalle considerazioni svolte sopra, il processo si connota per la sua semplicità: il compenso va determinato sulla base degli importi minimi della vigente tabella per i
2 di 3 processi di valore indeterminabile di bassa complessità.
L'amministrazione resistente ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva e non ha depositato note istruttorie e conclusive.
Il compenso va, dunque, liquidato in euro 1.453 (851 + 602), oltre alle spese generali previste dalla legge.
Per questi motivi
1. Dichiara la giurisdizione del Tribunale Amministrativo per la Regione Lombardia di
Brescia.
2. Condanna il ricorrente al pagamento a favore dell'amministrazione resistente delle spese processuali liquidate in 1.453 euro, oltre alle spese generali previste dalla legge.
Brescia, 4.11.2024
Il giudice
Christian Colombo
3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOM E DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], con l'avvocato Marco Capra Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha emesso la seguente sentenza
1. Con decreto della Questura di Brescia dell'8.5.2024 e notificato in data 1.7.2024 è stato disposto il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo “per motivi di lavoro subordinato” a causa della pericolosità del ricorrente emergente da condanne e procedimenti penali.
In data 29.7.24 il ricorrente ha chiesto:
− in via cautelare di sospendere l'efficacia del provvedimento;
− in via principale di annullare il provvedimento.
A sostegno delle domande è stato affermato e documentato (doc. 2) la convivenza con la moglie cittadina italiana e è stato fatto riferimento all'articolo 30 decreto Parte_2
legislativo 286/1998.
È stata fissata per la discussione del ricorso l'udienza del 31.10.2024 sostituita da note scritte.
L'amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso per le seguenti ragioni: “il ricorrente si è opposto al provvedimento questorile con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro dallo stesso avanzata. La situazione soggettiva ha natura di interesse legittimo e non rientra nella sfera di giurisdizione del
1 di 3 Giudice Ordinario”.
Con nota del 16.10.2024 il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
L'amministrazione resistente non ha depositato note conclusive.
2. L'oggetto del processo è il diritto del ricorrente a soggiornare in Italia per la ragione indicata nella norma fatta valere nell'istanza amministrativa. Ciascuna norma del decreto legislativo 286/1998 delinea un differente diritto. Di conseguenza non è possibile chiedere l'accertamento di un diritto diverso da quello fatto valere in sede amministrativa. In ogni caso, è vietato al giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non esercitati, ossia su posizioni giuridiche intorno alle quali non è stato neppure avviato un procedimento amministrativo (articolo 34 c.p.a.). Non sono, dunque, rilevanti ai fini della decisione le considerazioni svolte in riferimento a differenti tipi di permesso di soggiorno e quelle riguardanti eventuali vizi del procedimento e del provvedimento. È onere di parte ricorrente provare i fatti costitutivi del suo diritto. È necessario accertare i fatti costitutivi del diritto al momento della pronuncia giudiziale e non quelli passati oggetto di istruttoria amministrativa.
Fatte queste premesse, è possibile esaminare il caso in esame partendo dalla questione preliminare in rito evidenziata nel decreto del 31.7.2024, qui richiamato, ed eccepita dall'amministrazione nell'atto di costituzione in giudizio.
Dagli atti del procedimento amministrativo non emerge la possibilità di qualificare l'istanza ai sensi degli articoli 19 e 30 decreto legislativo 286/1998 nel procedimento amministrativo:
l'istanza amministrativa è espressamente riferita al soggiorno per lavoro subordinato.
I riferimenti contenuti a pagina 2 del provvedimento impugnato alla situazione familiare vanno esclusivamente riferiti al dovere dell'amministrazione di bilanciare il rischio di recidiva con la situazione familiare dell'istante (articolo 5 comma 5 decreto legislativo
286/1998 secondo l'interpretazione offerta dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
202/2013).
Sulla questione il ricorrente non ha svolto alcuna considerazione difensiva.
La cognizione del ricorso spetta, dunque, al giudice amministrativo.
3. Da questa conclusione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'amministrazione resistente.
Come emerge dalle considerazioni svolte sopra, il processo si connota per la sua semplicità: il compenso va determinato sulla base degli importi minimi della vigente tabella per i
2 di 3 processi di valore indeterminabile di bassa complessità.
L'amministrazione resistente ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva e non ha depositato note istruttorie e conclusive.
Il compenso va, dunque, liquidato in euro 1.453 (851 + 602), oltre alle spese generali previste dalla legge.
Per questi motivi
1. Dichiara la giurisdizione del Tribunale Amministrativo per la Regione Lombardia di
Brescia.
2. Condanna il ricorrente al pagamento a favore dell'amministrazione resistente delle spese processuali liquidate in 1.453 euro, oltre alle spese generali previste dalla legge.
Brescia, 4.11.2024
Il giudice
Christian Colombo
3 di 3