TRIB
Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 9588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9588 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
RG 7113 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7113 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. RIANNA ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
ATTORE
E nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. CAROZZA ANGELA presso la quale C.F._2 elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/04/2024 chiedeva pronunziarsi la separazione Parte_1 personale in relazione al matrimonio contratto con in NAPOLI il 18/11/2006 CP_1
(atto n. 120, P. II, S.A, anno 2006).
1 Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nate il 24/04/2007 e il 24/04/2011, Per_1 Per_2 minorenni.
All'udienza del 22/10/2024, comparivano entrambi i coniugi, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc, il quale, rilevata la regolarità del contraddittorio, procedeva all'ascolto delle stesse.
All'esito, il Giudice tentava la conciliazione che non sortiva effetto, registrava la mancanza di istanze istruttorie, riteneva di non procedere all'ascolto delle minori giacchè entrambe le parti dichiaravano reciprocamente di non avere riserve in ordine alle competenze genitoriali, non riteneva di disporre alcun accertamento di ufficio e formulava una proposta conciliativa.
Le parti aderivano alla proposta del Giudice, facendola propria.
I difensori chiedevano quindi che il Tribunale recepisse la proposta condivisa dalle parti.
Il giudice, preso atto della adesione alla proposta, ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio per la decisione. Il PM concludeva come in atti.
Le parti hanno ritenuto di aderire alla proposta del giudice condividendola alla luce delle circostanze rappresentate in atti e confermate in udienza e facendola propria nei termini che seguono:
Autorizza i coniugi a vivere separatamente
Affida le figlie minori ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento presso la madre, regime di incontri liberi con il padre ferma l'alternanza durante le festività e 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive;
Assegna l'abitazione familiare alla ricorrente per la residenza della stessa e delle figlie con lei attualmente conviventi;
avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato, alla percezione integrale dell'AU da parte della , dispone che versi con decorrenza dalla Pt_1 CP_1 domanda , a titolo di contribuzione al mantenimento delle figlie, a la somma di euro 450,00 Parte_1 entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici
Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori.
Il Collegio ritiene che le predette condizioni non contrastano con norme imperative e, pertanto, possono essere recepite provvedendo in conformità.
Ritiene, altresì, il Tribunale che, alla luce dell'adesione alla proposta conforme all'interesse delle minori garantendole il diritto di mantenere un rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori nel rispetto della bi-genitorialità, non si è rilevata la necessità di procedere all'ascolto delle stesse,
2 che si è ritenuto manifestamente superfluo non essedo stata prospettata, peraltro, da nessuna delle parti alcuna riserva in ordine alla reciproca attenzione agli effettivi bisogni ed esigenze delle minori.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti, aderendo alla proposta del Giudice, hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
Il Collegio, rilevando che non veniva formulata istanza in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, entrambe ammesse provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, non provvede in questa sede alla liquidazione ex art. 83 co. 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui delle delibere emesse dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c., alle condizioni proposte e concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione, la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 120, P. II, S.A, anno 2006);
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 25/10/2024
Il Giudice estensore dr.ssa V. Rosetti il Presidente dr. R. Sdino
3