CA
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati
1. dr. Mariavittoria Papa Presidente
2. dr. Nicoletta Giammarino Consigliere
3. dr. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
26.03.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 622/2023 r.g. sez. lav., vertente tra
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Ernesto Pascal, 38 (C.F. ), rappresentato e difeso giusta mandato C.F._1 in atti dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F. ), e con lo stesso CodiceFiscale_2
domiciliato telematicamente al seguente indirizzo PEC: Email_1
Appellante
e
p.iva con sede in Napoli al Corso Controparte_1 P.IVA_1
Garibaldi n. 387, in persona del Presidente del C.d.A. nato a [...] Controparte_2
il 20 maggio 1958 C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale C.F._3
Allocca C.F. e dall'avv. Roberta Troiano C.F. C.F._4
con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso C.F._5
Garibaldi n. 387, giusta procura allegata ex art. 83 co. 3 c.p.c.
Appellato
Oggetto: appello avverso sentenza n. 4589/2022 del Tribunale di Napoli in funzione del
Giudice del Lavoro emessa in data 29/09/2022 e pubblicata in pari data in materia di retribuzione. MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 30.08.2021 innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Parte_1
Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale
e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie
l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011, il ticket buono pasto per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'istante della somma di € 6.932,66, per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme…”. oltre accessori di legge e vinte le spese di lite.
A fondamento della domanda deduceva:
- di lavorare alle dipendenze della società convenuta dal 01.01.2013 (a seguito dell'atto di fusione con cui ha incorporato a sé CP_3 Controparte_4
e e di essere stato inquadrato dal 01.08.2014 al Controparte_5 CP_6
30.09.2018 nel profilo professionale operatore qualificato con parametro retributivo 160
e dal 1.10.2018 all'attualità nel profilo nel profilo professionale operatore qualificato con parametro retributivo 180 di cui al CCNL Autoferrotranvieri;
- che durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, l'istante non aveva percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio ed, in particolare, l' aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo della CP_3
retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta quali la “indennità perequativa”, la "indennità compensativa” e “ticket mensa”;
- che rimaneva privo di riscontro il reclamo gerarchico dallo stesso presentato al fine di ottenere l'adeguamento dell'indennità corrisposta alla retribuzione ordinaria.
2. Sulla resistenza della convenuta, che eccepiva l'infondatezza in fatto e diritto del ricorso, la prescrizione del diritto ad ottenere le invocate differenze retributive e l'erroneità dei conteggi, concludendo per il rigetto del ricorso, il Tribunale di Napoli sez. lavoro e Previdenza, con sentenza n. 4589/2022 del 29/09/2022, ricostruita la normativa e la giurisprudenza di riferimento ed assumendo che le richieste indennità andavano corrisposte non sulla base di un requisito soggettivo ma sulla base della effettiva presenza fisica del lavoratore e del concreto espletamento dell'attività lavorativa, rigettava la domanda di riliquidazione del trattamento retributivo erogato nelle giornate di ferie proposta dal ricorrente, compensando le spese di lite.
3. Avverso tale decisione, il lavoratore ha interposto tempestivo gravame con ricorso depositato in data 23.03.2023, rinunciando alla domanda riguardante l'inclusione dei ticket buoni pasto nella retribuzione e censurando la sentenza impugnata sulla scorta di un unico articolato motivo a mezzo del quale ha dedotto l'erroneità del rigetto della domanda di inclusione nel calcolo della retribuzione dovuta al ricorrente durante il periodo di ferie delle indennità perequativa e compensativa sul presupposto che l'accordo regionale del 16.12.2011 riconosce le indennità solo per le giornate di effettiva presenza, sostenendo, con varie argomentazioni, che tale assunto si pone contrasto con la nozione di “retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali ai sensi dell'art.7 della Direttiva n.2003/88/CE secondo la consolidata interpretazione che di tale norma è stata data dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e richiamando, altresì, pronunce di merito anche di questa Corte d'Appello e di diversi Tribunali.
4. Ricostruito il contraddittorio, si costituiva l' eccependo, in via CP_3 preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 434
c.p.c.; nel merito, ne sosteneva l'infondatezza richiamando le difese già spiegate nel precedente grado di giudizio e numerose pronunce di Tribunali e della Corte di merito, concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
5.All'odierna udienza, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
L'appello è fondato e va accolto.
6. La presente controversia può essere definita conformemente ai precedenti già decisi da questa Corte (sentenza n.1768/2023 e 1766/2023 rel. ; sentenza Per_1
n.1762/2023 rel. sentenza n.2346/2023 rel. Giammarino;
sentenza Per_2 n.2499/2023 rel. Papa) ed alla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass.
Sezione Lavoro. ordinanza 15 dicembre 2023 n. 35146).
6.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla difesa dell'appellata atteso che il gravame contiene motivi di impugnazione sufficientemente specifici e tali da permettere, pertanto, di determinare i capi della sentenza di primo grado censurati e di consentire ad ogni modo un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente contro dedotto alle asserzioni di parte appellante.
6.2. Ai fini della soluzione della controversia, appare opportuno premettere che la
Corte di Cassazione, sin dalla sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (ex plurimis Cass.
15/10/2020 n. 22401 e da ultimo Cass. 15.12.2023 n. 35146), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Il particolare la Suprema Corte ha osservato:
"4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva
2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva
2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr.
2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, Per_ e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C- Per_3 Per_4
Per_ 214/16, punto 3, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può Per_7
derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del
12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, CP_7
punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1
("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-
385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del
2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare le ferie CP_7
è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché UL e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
"sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza
W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto
30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base
(sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza
Cont CGUE 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE".
6.3. Fatta tale premessa, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata che, nell'esaminare la natura e la portata delle indennità escluse dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali, ha affermato la legittimità della decurtazione operata, non sia condivisibile.
Ed invero, l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava, per i lavoratori in servizio alla data della stipula, la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa.
L'indennità compensativa/perequativa: - -sarà determinata in cifra fissa;
- non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
6.4. Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali. Il primo giudice ha ritenuto che la lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione negoziale, potesse consentire l'adozione della interpretazione Contr restrittiva proposta dall' che in questa sede l'ha ribadita.
Osserva, invece, il Collegio che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società datrice, esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza
W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
6.5 In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive "indennità perequativa/compensativa”, la Corte osserva come il primo giudice abbia, contrariamente ai criteri evidenziati, escluso tali emolumenti dalla base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
In realtà, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame - quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR - è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria. Contr
6.6 Va a questo punto esaminata l'eccezione sollevata da quanto ai giorni annuali di ferie conteggiati dall'appellante, il quale, evidenzia l'Ente, avrebbe incluso anche i quattro giorni di permessi riconosciuti dal contratto in luogo delle cd. festività soppresse. Ebbene, osserva la Corte che l'articolo 29 comma 2 CCNL Controparte_9
28/11/2015, previo riconoscimento di ulteriori 4 giornate di ferie o
[...]
permessi retribuiti per le ex festività soppresse di cui al comma 1, dispone che nel caso di mancata fruizione degli stessi “sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie”, vale a dire la
“retribuzione normale” (stante l'implicito richiamo alla disciplina dettata in materia di retribuzione delle ferie annue dall'art. 5 CCNL 23/07/1976 e s.m.i.).
Ne consegue che il ragionamento svolto in relazione alla retribuzione normale dovuta al lavoratore per i giorni di ferie, vale anche per l'indennità di turno.
6.7 Va ancora esaminata l'eccezione di prescrizione. Osserva la Corte che a seguito della riforma Fornero, la reintegrazione ha cessato di costituire il normale rimedio sanzionatorio contro l'illegittimità del licenziamento e, dunque, la stessa ha comportato una sospensione del decorso della prescrizione fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Sulla questione è di recente intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione, la n.
26246/22 del 6.7.2022, che ha stabilito: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge numero 92 del 2012 e del decreto legislativo numero 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli articoli 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Da tutto quanto precisato consegue, nel caso di specie, che il termine di prescrizione riguardante le pretese economiche vantate dal riguardanti il periodo 2014- 2021 Pt_1
non risultano prescritte, in quanto riguardano il periodo successivo all'entrata in vigore della l. Fornero e il rapporto di lavoro era ancora in corso al momento della proposizione del ricorso.
7. Tanto precisato, in ordine alla quantificazione delle somme dovute può farsi ricorso ai conteggi specificati con l'atto d'appello, resisi necessari alla luce dell'intervenuta rinuncia ai ticket buoni pasto. Tali conteggi risultano essere stati correttamente sviluppati moltiplicando l'importo delle indennità perequativa, compensativa (come previsti dalla contrattazione collettiva per ciascuna giornata) per il numero di giornate di ferie godute e permessi nel periodo oggetto di causa, come risultanti dalle buste paga in atti.
Tali conteggi stati solo genericamente contestati da parte appellata. Al riguardo, si osserva che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto – risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova – idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 5949 del 12/03/2018), e che l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul quantum debeatur (Sez. L, Sentenza n.
29236 del 06/12/2017; Sez. L, Sentenza n. 10116 del 18/05/2015; Sez. L, Sentenza n.
4051 del 18/02/2011).
8. Per le suindicate ragioni la sentenza di primo grado deve essere riformata e la domanda di va accolta così come quantificata nei conteggi prodotti con Parte_1
l'atto di appello.
Ne consegue che l' va condannata al pagamento della somma di euro CP_3
5.485,16 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
9. Le spese del doppio grado di giudizio, vanno poste a carico dell' e CP_3
liquidate come da dispositivo che segue ai sensi del D.M. n.55/2014 e succ mod. ratione temporis vigente, applicandosi i valori minimi in ragione della serialità del giudizio, con esclusione della fase istruttoria e con attribuzione in favore del procuratore costituito per l'appellante dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
La Corte così decide:
-accoglie l'appello ed in riforma della sentenza gravata, dichiara il diritto di Pt_1
di percepire per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva
[...] dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa e, per l'effetto, condanna l'
[...]
CP_ al pagamento in favore di della somma di € 5.485,16, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
Contr
- condanna l' alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi euro 2.008,00 e per il presente giudizio in euro 1.984,00 oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Pasquale Biondi.
Così deciso in Napoli, il 26.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Gomez de Ayala dott.ssa Mariavittoria Papa