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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 99/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 99/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], , nato a [...] il AR
10.08.1954 (c.f. ), ivi residente a[...], e C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi residente alla _2 C.F._3
Via G. Meli n.27, rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Gugliara;
- attori;
contro
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
sede in Via Atrio Fundrò n.1, c. f. , rappresentato e difeso, dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Marco Di Dio Datola;
pagina 1 di 27 - convenuto;
avente a OGGETTO
occupazione senza titolo della P.A.
CONCLUSIONI
Parte attrice: “VOGLIA IL TRIBUNALE, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda:
1. in
via procedurale, preliminarmente, come eccepito con le note scritte del 26.04.2021, depositate il
giorno dopo, dichiarare l'improcedibilità della riconvenzionale di usucapione in quanto il CP_2
non ha attivato il “doveroso” procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. n.28/2010, ex art.5 co.1-
bis;
2. senza recesso dalla sua suindicata eccezione di improcedibilità, rigettare nel merito la domanda
di usucapione nonché ogni altra eccezione e domanda del perché infondate, in dipendenza dei CP_2
plurimi riconoscimenti, ex artt. 2944 e 1165 c.c., fatti dal riguardo sia al diritto del CP_2
risarcimento dei danni sia al diritto di proprietà in capo al (dante causa) , come Parte_3
risulta in maniera inequivocabile dalla documentazione allegata all'atto di citazione, tra cui, i docc. 6-
7-8-9 e 10 risalenti agli anni 2018 e 2019. 3. in ogni caso, non disporre lo svolgimento del
procedimento di mediazione per la domanda di usucapione sia per la sopraggiunta inutilità data
dall'evidente infondatezza della domanda stessa sia, ancora, per non allungare i tempi del processo
alla luce del fatto che le parti, nel corso della causa, hanno temuto posizioni inconciliabili con ogni
tipo di accordo conciliativo;
- accogliere la domanda proposta dagli attori e AR
, e per l'effetto:
4. in via preliminare, prendere atto che l'attrice _2 Parte_1
ha rinunciato all'azione avendo rinunciato all'eredità, come dichiarato in senso alla prima
[...]
memoria istruttoria datata 08.07.2021, depositata in pari data;
5. dare atto dell'abdicazione, da parte
degli attori e al loro diritto di proprietà, in favore del AR _2
, sui terreni occupati senza titolo dall'ENTE, come dichiarato in seno RO
pagina 2 di 27 all'atto di citazione;
6. condannare il a pagare agli attori RO [...]
e , a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 141.944,00, sulla CP_1 _2
scorta delle risultanze della CTU del 15.05.2024, oltre interessi legali dal 23.10.2023 (data della
relazione tecnica di quantificazione del danno) al soddisfo;
7. in subordine, condannare il
[...]
a pagare agli attori e la somma di € CP_3 AR _2
80.091,00, o di quella maggiore, di cui € 72.810,00 per il pregiudizio patrimoniale (relazione del
23.10.2023) ed € 7.281,00 per il pregiudizio non patrimoniale, pregiudizi derivanti dalla occupazione
sine titulo degli immobili per cui è causa;
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 8.
condannare l' convenuto a pagare agli attori e le CP_4 AR _2
spese ed i compensi di avvocato per la causa, ex art. 91 c.p.c., nonché le spese e i compensi dei due
consulenti tecnici di parte (uno ante causam e l'altro in corso di causa) e del CTU.
9. compensare le
spese di lite tra l'attrice e l' . Parte_1 CP_4
Parte convenuta: “in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione
attiva degli odierni attori , e , oltre Parte_1 AR _2
all'avvenuta prescrizione della pretesa dai medesimi azionata per quanto argomentato in narrativa.
All'esito concedere un termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
nel
merito: rigettare tutte le domande avanzate dagli odierni attori nei confronti del Controparte_2
in quanto infondate, inammissibili, non provate per tutte quante le ragioni meglio esplicate
[...]
in narrativa;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che il convenuto Controparte_2
, in virtù di possesso esclusivo, pacifico, pubblico, continuo mai interrotto , è divenuto
[...]
proprietario per usucapione del terreni censiti al catasto del Comune di al : 1) foglio Controparte_2
125, particella 1452 , are ca 75 37, per la porzione di mq 400; 2) foglio 132 , particella 1837 , are ca
04 93; 3) foglio 132, particella 1840, are ca 05 31; 4) foglio 132 , particella 540, are ca 03 58;
conseguentemente: ordinare all' Agenzia del Territorio competente, Reparto Servizi di Pubblicità
pagina 3 di 27 Immobiliare, di procedere alla trascrizione nei registri immobiliari in corso dell'acquisto a titolo
originario ex art 1158 cod. civ. a favore del Comune di sui beni sopradescritti, Controparte_2
nonché autorizzare la stessa ad effettuare le conseguenti volturazioni catastali. Il tutto con vittoria di
spese, diritti e onorari del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
Gli attori convengono in giudizio il Comune di chiedendone la condanna al Controparte_2
risarcimento del danno per occupazione senza titolo di alcuni terreni di loro proprietà, siti nel territorio dell'ente convenuto (in catasto: terreno part. 1452 foglio 125; terreno part. 1837 foglio 132; terreno part. 1840 foglio 132; terreno particella 540 al foglio 132), e sui quali l'ente avrebbe realizzato infrastrutture quali scuole e strade.
Deducono in particolare gli attori di essere comproprietari dei beni in questione per successione ereditaria di , il quale li avrebbe acquistati mediante atti pubblici di compravendita, Parte_3
negli anni 1975 e 1995.
Deducono altresì che i beni sono stati occupati dall'amministrazione sin dal momento degli acquisti del proprio dante causa o in un momento di poco successivo.
Gli attori formulano altresì rinunzia abdicativa al diritto di proprietà chiedendo la condanna del comune al risarcimento per equivalente.
Costituitosi, l'ente convenuto contesta la domanda eccependo: la carente legittimazione attiva degli attori;
la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno;
l'infondatezza della domanda relativa al risarcimento del danno per equivalente correlato alla rinunzia abdicativa;
l'infondatezza della domanda di risarcimento per occupazione abusiva, per un verso, perché esisteva già
l'occupazione al momento dell'acquisto dei beni da parte del dante causa e, per altro verso, perché, pagina 4 di 27 quanto ai beni sui quali vennero realizzate le strade, una tale destinazione era già prevista dall'atto di compravendita;
la quantificazione del danno operata dagli attori.
In via riconvenzionale l'ente convenuto domanda l'accertamento dell'usucapione dei beni per cui è
causa (limitatamente alla porzione di terreno su cui è realizzata la scuola quanto al bene individuato al foglio 125 part. 1452).
Rispetto a tale domanda gli attori, convenuti in riconvenzione, eccepiscono l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
È infondata, anzitutto, l'eccepita assenza di legittimazione attiva (sostanziale) degli attori, salvo quanto si dirà a proposito di una delle particelle per cui è causa (la n. 540 del fg. 132).
Deduce il convenuto, sul punto, che gli attori non avrebbero dimostrato di essere eredi di CP_3
, e, inoltre, che non sarebbe neanche adeguatamente provato il diritto costui. Parte_3
Ora, premesso che nell'ambito dell'azione di risarcimento del danno per occupazione senza titolo non si richiede un onere probatorio quale quello richiesto in tema di azione di rivendica, trattandosi di un'azione personale e non reale, ove non si richiede un accertamento con efficacia di giudicato del diritto di proprietà ma solo incidenter tantum ai fini risarcitori, nel caso di specie gli attori hanno, a ben vedere, dimostrato la titolarità dei beni in capo al proprio dante causa mediante la Parte_3
produzione dei contratti di acquisto in favore di quest'ultimo, risalenti al 1975 e al 1995 (docc. 3 e 4
fasc. attori).
Si noti, per inciso, che i beni indicati negli atti di acquisto sono inequivocabilmente quelli per cui è
causa, sebbene identificati, all'epoca, da particelle con diversa numerazione (le variazioni catastali risultano dalle visure allegate da parte attrice -v. doc. 5 prodotto dall'attore).
pagina 5 di 27 Non coglie nel segno poi l'eccezione secondo cui gli attori non avrebbero dimostrato la propria qualità
di eredi per non aver prodotto la denuncia di successione.
La qualità di erede, infatti, si acquista a prescindere dalla denuncia di successione, che ha valenza fiscale.
Nel caso di specie, l'acquisto della qualità di eredi degli attori dipende dal compimento di specifici atti di accettazione (tacita) dell'eredità, segnatamente: i) la proposizione dell'azione, con la quale gli attori fanno valere il diritto di proprietà ereditato;
ii) la rinuncia abdicativa, con la quale gli attori esercitano il diritto ereditato (v. art. 476 c.c.: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto
che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non
nella qualità di erede”).
Non si vede, in altri termini, come si possa domandare il risarcimento del danno da lesione del diritto di proprietà e, addirittura, rinunciare alla proprietà stessa, se non presupponendo la volontà di accettare l'eredità nel cui asse rientra il diritto di proprietà per la cui tutela si agisce.
Peraltro, due degli attori hanno successivamente accettato formalmente l'eredità con atto notarile depositato in allegato alla seconda memoria istruttoria, con la quale, per inciso, è stata depositata anche la dichiarazione di successione avente fini fiscali.
Come accennato, l'eccezione è invece fondata -nei limiti di cui subito si dirà- con riferimento al bene individuato alla particella 540. Infatti, come risulta dall'atto di compravendita prodotto, il bene in questione fu acquistato dal dante causa degli attori congiuntamente a tale . Persona_1
L'esistenza di comproprietari, tuttavia, rileva in ambito di quantificazione del danno risarcibile e non,
invece, in punto di fondatezza dell'azione e precisamente di legittimazione sostanziale, dovendosi ritenere che il comproprietario sia titolato ad esperire, anche individualmente, le azioni a tutela del diritto di proprietà, tra le quali rientra quella risarcitoria, sussistendo litisconsorzio necessario tra pagina 6 di 27 comproprietari solo nel caso di azioni costitutive.
Nel caso di azione risarcitoria per occupazione senza titolo, peraltro, deve ritenersi che, trattandosi di un'azione personale e non reale, il comproprietario possa domandare unicamente il risarcimento pro quota.
Così anche per ciò che riguarda la perdita del diritto di proprietà: ciascun comproprietario non potrà
pretendere più del valore della propria quota.
Chiarito che gli attori sono eredi di e che questo era proprietario di tre dei beni oggetto Parte_3
di causa, nonché comproprietario insieme a terzi del bene individuato alla particella 540 del foglio 132
del catasto terreni del comune di non appare revocabile in dubbio il diritto al Controparte_2
risarcimento del danno cagionato dall'occupazione senza titolo posta in essere dall'amministrazione.
Occorre tuttavia precisare, onde evitare fraintendimenti, che il danno da occupazione senza titolo di cui gli attori chiedono il risarcimento è quello subito dal de cuius e maturato nella sfera dello stesso, non già il danno subito iure proprio, quali proprietari, tant'è che questi, accettata l'eredità già per mezzo dell'azione giudiziale, formulano contestuale rinuncia abdicativa (ditalchè, dal momento della rinuncia,
dismettendo la proprietà, alcun danno da occupazione senza titolo gli attori possono lamentare), al fine di richiedere, questa volta iure proprio, l'equivalente monetario dei beni rinunciati a causa della condotta illecita della P.A.
Può ora rilevarsi come sia incontroverso che l'ente convenuto abbia occupato, senza alcun titolo, i fondi di parte attrice, trasformandoli e realizzandovi opere pubbliche o di pubblica utilità (scuola e strade), così privando gli attori di qualsiasi facoltà di godimento del bene che forma l'oggetto del diritto di proprietà.
Da ciò consegue il diritto al risarcimento del danno, costituito, precisamente, dalla perdita del diritto di godere dei propri beni (cfr. Cons. di St. 2020, n. 4709, nonché Cass. Sez. Un. 2022 n. 33654).
pagina 7 di 27 In ordine all'an della responsabilità dell'amministrazione convenuta, in altri termini, può ritenersi sostanzialmente pacifico nella giurisprudenza, tanto civile quanto amministrativa (sebbene con argomenti diversi), il condivisibile orientamento per cui non incombono sul proprietario particolari oneri assertori e probatori, là dove sia provata la condotta della P.A. e risulti che questa impedisca al primo di esercitare il diritto di godere della cosa, quantomeno quando l'impedimento in questione sia generale, non occorrendo, allora, che il proprietario indichi la specifica facoltà di godimento preclusa.
Più precisamente, secondo l'orientamento espresso della Corte regolatrice “Non è … richiesta
l'allegazione della concreta possibilità di godimento persa nell'ipotesi dell'occupazione sine titulo da
parte della pubblica amministrazione, …. L'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 prevede che, in
caso di utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico e di successivo
provvedimento di acquisizione, sia corrisposto al proprietario un indennizzo per il pregiudizio
patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per
cento del valore venale del bene. L'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale è determinato in misura
corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione
riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37 del medesimo d.P.R. n.
327. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del
procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento
annuo sul valore del bene come appena determinato. Anche nel caso di mancanza di formale
acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis, o di procedimento non conclusosi con un valido ed efficace
decreto di esproprio o con un accordo di cessione, è configurabile per la giurisprudenza un danno per
il mancato godimento del fondo illegittimamente occupato, abitualmente determinato in via equitativa
in favore del privato, ove non sia fornita la prova di un danno maggiore, in base al criterio degli
interessi legali per ogni anno di occupazione sulla somma corrispondente all'indennità di
espropriazione o sul prezzo di cessione volontaria del bene (fra le tante Cass. 20 novembre 2018, n.
pagina 8 di 27 29990; 6 agosto 2018, n. 20545; 4 marzo 2005, n. 4797; 27 agosto 2004, n. 17142). La determinazione
legislativa in via forfettaria dell'indennizzo, senza esigere dal proprietario l'allegazione della mancata
possibilità di godimento nel periodo di occupazione senza titolo, salva la possibilità per entrambe le
parti del giudizio di dimostrare la diversa entità del danno in concreto (in melius o in pejus rispetto a
quel limite – per il proprietario, ad esempio, la perdita di occasioni particolari di profitto), costituisce
una valutazione legale tipica di pregiudizio e di relativa compensazione. Si tratta di una valutazione,
come anche quella del diritto vivente appena richiamato, tipizzata di pregiudizio al bene della vita, il
cui presupposto di fatto è l'esplicazione del rapporto fra privato e pubblica amministrazione,
istituzionalmente asimmetrico dal punto di vista del potere, secondo modalità ablatorie non rispettose
della legge. Come spiega Cass. Sez. U. 20 luglio 2021, n. 20691, «nella materia espropriativa l'agire
amministrativo è cadenzato da atti formali che sono, di per sé, evocativi di conseguenze”)” (cfr. Sez.
Un. 33645/2022).
Secondo la (peraltro maggiormente condivisibile) giurisprudenza amministrativa, occorre osservare che il pregiudizio da occupazione abusiva “viene a coincidere con la lesione di una delle due facoltà del
diritto di proprietà - quella di godimento - in cui, tradizionalmente e usualmente, si articola il
contenuto di questa situazione giuridica soggettiva … Si può ritenere sufficientemente provata la
sussistenza di un danno patrimoniale per il solo fatto che il proprietario di un bene ne abbia sofferto lo
spossessamento e ne abbia dunque perduto, temporaneamente, il godimento (C.d.S. 2020 n. 4709) … A
fronte di un sistema normativo articolato e composito, sovranazionale e nazionale, scandito da norme
di rango diverso, che attribuisce una consistente e multiforme tutela al diritto di proprietà, mediante la
previsione di differenti rimedi, il quadro degli oneri probatori gravanti su chi si assume danneggiato
va "semplificato", nel rispetto delle regole che presidiano il processo, al fine di dare piena attuazione
al principio di effettività della tutela giurisdizionale … L'allegazione della perdita temporanea della
facoltà di godimento costituisce non soltanto un profilo rilevante ai fini della descrizione della lesione pagina 9 di 27 occorsa alla situazione giuridica soggettiva, che si assume violata, ma anche un aspetto dirimente per
gli aspetti correlati ai pregiudizi economici che da quella lesione sono scaturiti. Secondo una
valutazione basata sull'id quod plerumque accidit e, dunque, facendosi applicazione dell'istituto delle
presunzioni semplici (art. 2729 c.c.), può evidenziarsi come la perdita del godimento del bene si
traduca, di regola, nella perdita del valore d'uso di quel bene o, anche, della sua mera "disponibilità
statica"; di quella che, con locuzione descrittiva, può essere definita come una "posta attiva
potenziale" della sfera giuridica dell'interessato, cioè dei molteplici impieghi, profittevoli o anche solo
di svago, che si traggono dall'essere nella disponibilità del bene …è configurabile il "mancato
godimento" di un bene (il fondo illegittimamente occupato) del quale, usualmente, il titolare può fare
un uso remunerativo o proficuo: anzi, mentre la mera disponibilità del denaro di per sé non soddisfa
esigenze ed aspirazioni personali, la mera disponibilità di un proprio fondo ne consente molteplici
impieghi, profittevoli o anche solo di svago” (Cons. di St. 2020, n. 4709).
L'an del diritto risarcitorio avanzato dagli attori è pertanto irrevocabile in dubbio, sia che si voglia seguire l'impostazione della Corte di Cassazione, sia che si voglia seguire quella -apparentemente preferibile- delineata dalla giurisprudenza amministrativa.
Relativamente ai criteri per la quantificazione di tale danno, in assenza di una specifica prova fornita da parte attrice, occorre dare applicazione all'art. 1226 c.c., richiamato in tema di illecito aquiliano, qual è
quello in esame, dall'art. 2056 c.c., e, quindi, far ricorso alla determinazione equitativa del danno.
Va premesso, infatti, che, diversamente da quanto dedotto dagli attori in citazione, la fattispecie non è
disciplinata dall'art. 42 bis del t.u. espropri, mancando nel caso in esame l'emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante quale quello disciplinato dalla disposizione richiamata.
L'art. 42 bis cit., allora, potrà essere utilizzato solo quale parametro per la determinazione equitativa del danno da occupazione senza titolo.
pagina 10 di 27 Ad avviso di chi giudica, peraltro, nell'ambito della determinazione equitativa ex art. 1226 c.c., il riferimento all'art. 42 bis t.u. espropri, in assenza di specifica allegazione e prova di un danno non patrimoniale, è da intendere al solo comma 3 della disposizione e non anche al comma 1, che riguarda l'indennizzo per il danno non patrimoniale.
Precisamente, il comma 3 dell'art. 42 bis cit. dispone che “Per il periodo di occupazione senza titolo è
computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità
del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma”
(ossia “in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se
l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4,
5, 6 e 7”).
Esiste, peraltro, un diverso parametro equitativo che può essere in astratto utilizzato per la determinazione equitativa del danno da occupazione senza titolo, rappresentato dal canone locativo che il proprietario avrebbe verosimilmente potuto percepire concedendo il bene in locazione.
Nel caso di specie, ad avviso di chi giudica, occorre dare preferenza al primo dei criteri indicati, se non altro perché le parti del giudizio, nei propri scritti difensivi, hanno fatto congiuntamente riferimento all'art. 42 bis cit. (vedasi atto di citazione, ove gli attori, erroneamente, ritengono la fattispecie sussumibile nell'alveo dell'art. 42 bis cit., nonché la comparsa di costituzione dell'amministrazione convenuta, ove si contesta la stima operata dal consulente di parte attrice affermando che “La stima
effettuata … appare … non rispettosa dei criteri di cui all'art 42-bis del DPR 327/2001”).
In favore della preferenza per una siffatta determinazione equitativa milita peraltro l'incertezza in ordine al valore locativo dei beni per cui è causa, tanto che il c.t.u., chiamato a esprimersi sul punto, ha formulato due diverse ipotesi, così dimostrando l'effettiva incertezza sul valore locativo.
Maggiore certezza ha invece mostrato il c.t.u. nell'applicazione del criterio di cui all'art. 42 bis cit.,
pagina 11 di 27 sebbene non sia rimasta priva di contestazioni l'indicazione del valore venale dei beni di cui al fg. 132
che, secondo parte convenuta, sarebbero sovrastimati.
Ma tali contestazioni sono state affrontate dal c.t.u. e dalle conclusioni di quest'ultimo non appare sussistano valide ragioni per discostarsi.
Segnatamente, infatti, a confutazione della stima operata dal c.t.u. parte convenuta adduce che il valore al metro quadro dei terreni per cui è causa andrebbe determinato in misura non superiore a euro 25,
laddove il c.t.u. ha invece ritenuto di assegnare un valore di euro 60 al mq.
L'argomento speso dall'ente convenuto consiste in ciò, che “trattasi di relitti di terreno con potere
edificatorio assente e comunque non suscettibili di altra destinazione a quella di strada per accedere,
sin dall'origine, alle unità immobiliari facenti part. 859-804-802”.
A tale rilievo risponde come segue il c.t.u.: “è vero che le aree di cui trattasi, e ricadenti nel foglio di
mappa 132, sono da intendersi come relitti stradali, e che le medesime non sono edificabili, in quanto,
secondo il vigente P.R.G. del Comune di , sono individuate come zone bianche, pur Controparte_2
ricadendo alla Z.T.O. “B1” delle N.T.A. Bisogna anche tenere in considerazione che su tali terreni
sono state realizzate opere di urbanizzazione primaria utili agli edifici limitrofi, i quali, in assenza di
tali opere, non avrebbero potuto godere di viabilità, spazi di sosta o parcheggio, fognature, rete idrica,
rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione e spazi di verde attrezzato.
Visto e considerato che le opere di urbanizzazione primaria sono da intendersi propedeutiche alla
fruizione di edifici residenziali e/o di pubblica utilità, il fatto che i terreni indagati non siano
edificabili, nella fattispecie, è aspetto di secondaria importanza. Detto ciò, il sottoscritto, avendo avuto
accesso ai “Valori Aree Edificabili” al mq - secondo delibera C.C. n. 68 del 24/09/2014 e delibera di
Giunta n. 173 del 15/09/2014 (allegasi delibera)- riportante in riga 2 il valore riferito alla ZTO di
PRG “B1” pari a 120,00 €/mq, ha ritenuto verosimile, considerata la natura della destinazione dei
pagina 12 di 27 terreni indagati, attribuire ad essi un valore unitario ridotto del 50% rispetto a quello anzidetto, e pari
a 60,00 €/mq” (cfr. nota del c.t.u. del 5.3.2024)
Trattandosi di una valutazione di carattere equitativo, si ritiene che gli argomenti spesi dal c.t.u. siano idonei a fondare un adeguato parametro per la liquidazione dei danni per cui è causa.
Stabilito che il criterio per la determinazione equitativa del danno da occupazione senza titolo da applicare nella presente fattispecie è quello indicato dall'art. 42 bis c. 3 t.u. espropri (interesse del 5%
annuo sul valore venale dei beni) e stabilito altresì il criterio per la determinazione del valore venale dei beni, può procedersi alla liquidazione concreta del danno, ribadendo che, non trovando diretta -né
analogica applicazione l'art. 42 bis cit.- va escluso, in assenza di allegazioni e prove sul punto, il risarcimento del danno non patrimoniale, pure previsto dall'art. 42 bis t.u. espropri al c. 1 e conteggiato dal c.t.u.
Al fine di stabilire in concreto la misura del danno risarcibile, tuttavia, occorre vagliare l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta, eccezione che si rivela parzialmente fondata.
L'occupazione abusiva dell'immobile da parte della P.A. è certamente un illecito permanente giacché
la condotta illecita persiste finché il bene non viene rilasciato.
Ciò però non impedisce alla prescrizione di compiere il suo decorso.
In tema di occupazione abusiva, difatti, il diritto al risarcimento del danno per non aver potuto godere del bene e farne propri i frutti naturali o civili, che è soggetto alla prescrizione di cinque anni stabilita dal primo comma dell'art. 2947 cod. civ., può essere esercitato giorno per giorno dalla data di inizio della occupazione, e non da quella in cui l'occupazione cessa, e di conseguenza inizia a prescriversi dal giorno stesso di inizio della occupazione (Cass. 2002 n. 16564; Cass. 2006 n. 12647).
Appare allora evidente che il risarcimento va limitato all'ultimo quinquennio anteriore alla notificazione della citazione nel caso di assenza di atti interruttivi della prescrizione anteriori. pagina 13 di 27 Sostengono gli attori, sul punto, che la prescrizione è stata interrotta nell'anno 2018, come risulta dalle trattative intercorse tra il 2018 e il 2019 tra il proprio dante causa e l'amministrazione convenuta.
L'osservazione appare fondata giacché in seno ai documenti in atti, che attestano l'esistenza di trattative si legge che “in data 26.3.2018, con protocollo 9903, la ditta MP IL aveva reiterato
-rispetto a una richiesta dell'anno 2012, relativamente alla quale, al 2018, era già decorso il quinquennio- la richiesta di pagamento delle aree occupate dal e non espropriate …” (cfr. CP_2
nota dell'11.4.2018 doc. 6).
Si evince quindi l'esistenza di un atto interruttivo ex art. 2943 c.c in data 26.3.2018.
Non solo, i docc. 7 e 8 sono chiara prova di trattative nel corso delle quali l'amministrazione ha riconosciuto la sussistenza della situazione antigiuridica e del diritto al risarcimento del dante causa degli attori: si veda il doc. 8 (costituito da una relazione attribuibile senza dubbio all'ente convenuto,
datata 23.1.2019) ove si legge chiaramente che l'ente pubblico avrebbe dovuto effettuare una scelta tra il risarcimento al (dante causa degli attori) e la transazione consistente in una Parte_3
sostanziale permuta dei terreni occupati con quelli di proprietà pubblica e occupati dalla controparte.
Sul punto va segnalato che secondo il condivisibile orientamento della Corte regolatrice l'interruzione della prescrizione, a norma dell'art. 2944 cod. civ., può conseguire anche da una proposta transattiva,
qualora questa, anziché presupporre la contestazione del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e con modalità tali da implicare ammissione del diritto stesso, e sia rivolta solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del quantum (Cass. 2009 n. 16379)
Si vedano altresì, sul tema, Cass. 2011 n. 19872, secondo cui “Le trattative per ottenere il risarcimento
del danno comportano l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ. quando dal
comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, in quanto
tale condotta configura una rinuncia tacita alla prescrizione analogamente all'interruzione della stessa
pagina 14 di 27 per effetto del riconoscimento”, nonché Cass. 2015 n. 18879: “Le trattative di amichevole
composizione possono comportare l'interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., quando dal
comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e la
transazione sia mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, ma non anche all'esistenza, del
diritto, sicché, "a fortiori", l'effetto interruttivo si realizza quando le trattative abbiano avuto ad
oggetto esclusivamente la liquidazione del "quantum" e si siano svolte in circostanze e con modalità
tali da implicare l'ammissione del diritto stesso”.
Nel caso in esame, la lettura dei docc. 6-7-8 depositati da parte attrice non lascia spazio a dubbi in ordine al fatto che durante le trattative l'amministrazione ha riconosciuto la situazione antigiuridica e il diritto al risarcimento del danno in capo al dante causa degli attori.
Se così è, essendo stata interrotta la prescrizione nel marzo 2018, il periodo di occupazione abusiva risarcibile va dal 26 marzo 2013 al 14 ottobre 2020, ossia: dal quinquennio anteriore all'atto interruttivo, alla data del decesso del dante causa degli attori.
Non va invece preso in considerazione il periodo successivo al decesso, ossia il periodo in cui la condotta illecita è stata subita dagli attori in quanto questi, divenuti eredi, hanno subito -mediante l'atto di citazione del gennaio 2021- rinunciato al diritto di proprietà, di modo che non hanno subito alcun apprezzabile danno iure proprio per occupazione senza titolo, né una tale pretesa appare emergere dagli scritti difensivi.
Così delineato il periodo di tempo rilevante per la quantificazione del danno da occupazione senza titolo (7 anni e 6 mesi circa), si può fare riferimento alla consulenza tecnica in atti al fine di procedere alla liquidazione.
Segnatamente, occorre avere riguardo alla c.t.u. depositata in data 24.10.2023, ove il consulente, previa determinazione del valore venale dei beni, su cui si è già detto sopra -e su cui si tornerà-, ha proceduto pagina 15 di 27 ad applicare l'interesse del 5% per un quinquennio pervenendo ai seguenti risultati: i) fg. 132 pt. 1837,
euro 7.395,00; fg. 132 pt. 1840, euro 7.965,00; fg. 132 pt. 540, euro 1.342,00 (calcolo eseguito avendo riguardo alla sola quota di proprietà del de cuius); fg. 125 pt. 1452, euro 1.500,00, (in ragione dell'occupazione di soli mq 400, rispetto alla più ampia estensione del bene) per un totale di euro
18.202,00.
Poiché l'intercapedine temporale per la quale l'occupazione deve trovare ristoro è di 7 anni e non di 5,
appare equo riconoscere la somma complessiva di euro 24.500,00 a titolo di risarcimento del danno da occupazione senza titolo subito dal dante causa degli attori.
Poiché gli attori agiscono in veste di eredi, peraltro, ciascuno sarebbe legittimato a domandare l'intero,
di modo che, rispetto alle questioni sino ad ora affrontate non rileva l'avvenuta rinuncia all'azione da parte di . Parte_1
Alla somma sopra indicata non va applicata alcuna rivalutazione monetaria essendo l'importo espresso in via equitativa ai valori attuali e avuto riguardo all'effettivo pregiudizio subito.
Sulla somma in questione, invece, decorrono gli interessi dal giorno della domanda, dovuti nella misura legale ex art. 1284 c. 1 c.c.
Definita la questione relativa all'azione spiegata iure hereditatis, occorre ora volgere lo sguardo alla rinuncia abdicativa formulata dagli attori e alla correlata domanda di risarcimento per equivalente monetario.
Segnatamente, in ragione della condotta trasformativa dei suoli operata dalla P.A. convenuta, gli attori deducono di aver perso qualsivoglia interesse alla proprietà dei beni per cui è causa e formulano perciò
rinuncia agli stessi, chiedendo al contempo che l'amministrazione venga condannata a risarcirgli il danno da perdita del diritto di proprietà.
In ordine all'istituto della rinuncia abdicativa e al correlato diritto al risarcimento per equivalente pagina 16 di 27 monetario la giurisprudenza ammnistrativa ha sollevato perplessità, le quali appaiono tuttavia superate dalla giurisprudenza della Corte regolatrice.
Segnatamente, è stato rilevato, contro l'opinione favorevole all'accoglimento di domande del tipo di quella formulata da parte attrice, che la rinuncia alla proprietà non potrebbe farsi con atto di citazione, a meno che questo non venga sottoscritto personalmente dalle parti e, oltre, che non sarebbe possibile condannare l'amministrazione comunale giacché in caso di vacanza del bene, ai sensi dell'art. 827 o dell'art. 586 c.c., questo sarebbe acquisto dallo Stato e non già dall'ente comunale convenuto.
Non solo, si è altresì osservato che aderendo alla tesi della rinuncia abdicativa, “l'evento dannoso
(perdita della proprietà) verrebbe cagionato dallo stesso danneggiato, in contrasto con i principi che
presiedono all'illecito aquiliano, che esigono un rapporto di causalità diretta tra evento dannoso e
comportamento del soggetto responsabile, nella specie invece interrotto dalla rinuncia dello stesso
danneggiato, la quale soltanto - secondo la tesi all'esame - determina l'effetto della perdita” (cfr.
C.d.S. -Ad. 4/2020). CP_5
Nel caso di specie, può anzitutto rilevarsi che l'atto di citazione risulta sottoscritto dagli attori personalmente, di modo che il problema evidenziato in astratto non si pone in concreto.
Quanto agli ulteriori aspetti critici evidenziati, la Corte regolatrice, con sentenza n. 18168 del 2022 si è
espressa come segue: “alla luce del principio secondo cui, nei casi di occupazione acquisitiva e
usurpativa, alla P.A. non è consentito negare al privato il risarcimento del danno preteso dal
proprietario, invocando il mancato formale trasferimento nel proprio patrimonio del bene
illegittimamente occupato, sul presupposto che il menzionato istituto sia stato ritenuto contrario ai
principi costituzionali e della e, tuttavia, mantenendo il predetto bene nella propria disponibilità Pt_4
per destinarlo in modo definitivo e irreversibile ad un fine pubblico. Ed infatti, l'Amministrazione non
può imputare al privato danneggiato il mancato esperimento del rimedio restitutorio in forma
pagina 17 di 27 specifica, che l'ordinamento interno ed internazionale gli accorda a tutela della proprietà, al fine di
essere esonerata dall'obbligazione di risarcimento del danno per equivalente per la perdita della
proprietà cui il privato implicitamente e forzosamente rinuncia proponendo la domanda di
risarcimento per equivalente, in quanto la scelta dei rimedi a tutela della proprietà è pur sempre
riservata al privato danneggiato (Cass. n. 144 del 2020, n. 6301 del 2014). Alcune recenti decisioni del
giudice amministrativo (cfr. Cons. di Stato, Ad. Pl., n. 2 del 2020) affermano invece che il
trasferimento della proprietà del bene alla pubblica amministrazione non può essere l'effetto di una
rinuncia abdicativa formulata dal soggetto privato, neppure sotto forma di domanda di risarcimento
per il danno subito, atteso che il principio di legalità, di cui è espressione in materia l'art. 42 della
Costituzione e rimarcato dalla Corte Edu, richiede una base legale certa perché si determini l'acquisto
della proprietà in capo all'espropriante, base legale che l'ordinamento prevederebbe esclusivamente
nel provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis t.u. espr., ovvero in un contratto traslativo. La
conseguenza è che la scelta di acquisire il bene occupato ed utilizzato sine titulo o restituirlo sarebbe
rimessa esclusivamente all'Autorità amministrativa (o al commissario ad acta), sicché né il giudice
amministrativo né il proprietario potrebbero sostituire le proprie valutazioni a quelle attribuite alla
competenza e alle responsabilità dell'Autorità individuata dall'art. 42-bis citato (di conseguenza,
Cons. di Stato, sez. II, n. 6863 del 2020, ha ritenuto inammissibile la domanda avente contenuto solo
risarcitorio proposta dal proprietario di un fondo illegittimamente occupato dalla P.A.). Su questa
ricostruzione è possibile formulare alcune osservazioni. L'occupazione del bene, pur se illecita o
illegittima, da parte dell'autorità espropriante (che, in mancanza della dichiarazione di pubblica
utilità o comunque senza emettere il decreto di esproprio né provvedere alla restituzione del bene, lo
trasformi irreversibilmente per destinarlo a finalità pubbliche) produce l'effetto immediato di sottrarre
al privato il diritto di godimento sul bene per un tempo indeterminato e ogni facoltà connessa allo
status proprietario (è arduo ammettere lo jus tollendi, ex art. 936 c.c., con riferimento alle opere
pagina 18 di 27 realizzate per fini pubblici), svuotando anche la facoltà dispositiva sul bene stesso. La succitata
giurisprudenza amministrativa, escludendo la possibilità per il privato di azionare i rimedi civilistici
comuni (compreso quello del risarcimento del danno per equivalente commisurato al valore del bene),
in sostanza ravvisa una modalità conformativa della proprietà privata rimessa all'autorità
amministrativa, alla quale soltanto sarebbe riservata, ai sensi dell'art. 42-bis t.u. espr., la decisione di
acquisire la proprietà dell'immobile, previo pagamento dell'indennizzo, o di restituirlo previa
rimessione allo stato pristino, salva la residua possibilità per il privato di reagire introducendo un
giudizio, con esito incerto e dilatato nel tempo, al solo fine di compulsare la stessa autorità ad
assumere detta decisione. Si osserva, tuttavia, che la Costituzione (art. 42, comma 2) rimette alla legge
la conformazione della proprietà privata quanto ai «modi di acquisto, di godimento e […] limiti […]»
e riconosce all'autorità amministrativa il potere espropriativo (cfr. art. 42, comma 3), ma fintanto che
tale potere non venga concretamente esercitato, anche tramite l'acquisizione del bene ex art. 42-bis
t.u. espr. (eventualmente su impulso del proprietario), è arduo ritenere che al privato siano sottratti i
comuni rimedi civilistici a tutela del bene trasformato e reso inservibile alla gamma di usi cui può
destinarlo in base alle regole di conformazione della proprietà immobiliare. In particolare, il
proprietario vittima del comportamento illecito dell'Amministrazione ha il diritto di domandare in
giudizio il risarcimento del danno, non solo, per la perdita del godimento nel periodo considerato
(occupazione illegittima), ma anche per la perdita commisurata all'integrale valore del bene, alla cui
titolarità il proprietario ha implicitamente (seppur forzosamente) rinunciato proponendo la domanda
risarcitoria per equivalente (cd. restitutio in integrum per equivalente). Come rilevato da dottrina
autorevole, i trasferimenti coattivi della proprietà sono una categoria generale interna al sistema
proprietario e non vi sono ostacoli logici e giuridici a che il proprietario – può aggiungersi: fintanto
che l'autorità amministrativa non abbia esercitato il potere acquisitivo ex art. 42-bist.u. espr. – possa
chiedere in giudizio e ottenere il risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene
pagina 19 di 27 coattivamente trasferito in capo all'autore della lesione. Diversamente ragionando, il proprietario
(danneggiato) sarebbe esposto ai rischi insiti nella titolarità del bene in una situazione determinata dal
comportamento illecito dell'autorità amministrativa, senza la possibilità di avvalersi del rimedio
principale di far cessare immediatamente la prosecuzione dell'illecito mediante la rinuncia forzosa
alla proprietà, in alternativa alla sua scelta di ottenere (quando sia possibile) la restituzione del bene
previa rimessione in pristino. Nell'art. 42-bis è la fonte legale del potere acquisitivo attribuito
all'autorità amministrativa, ma non anche di una implicita conformazione della proprietà privata che,
sterilizzando i rimedi riconosciuti dall'ordinamento a chi è danneggiato dall'illecito (e quindi anche al
proprietario), abbia l'effetto di premiare il comportamento dell'autorità amministrativa che persista
nell'illecito, non emettendo il provvedimento acquisitivo e non indennizzando il privato. In presenza di
uno svuotamento del titolo proprietario che derivi da un comportamento illecito (assimilabile a una
espropriazione di valore), non può configurarsi nella mera inerzia dell'autorità amministrativa (che
non emetta il provvedimento acquisitivo né provveda alla restituzione del bene) una implicita
conformazione o regolamentazione della proprietà privata, non desumibile dall'art. 42-bis t.u. espr.
che si limita ad attribuire alla stessa autorità un potere nuovo che, se non esercitato, non produce
effetti degradatori generalizzati o tali da paralizzare i rimedi attribuiti dall'ordinamento al
proprietario. In conclusione, è conforme a diritto la determinazione del danno commisurata al valore
del bene”.
Ad avviso di chi giudica le argomentazioni spese dalla Corte di Cassazione appaiono condivisibili,
purché, beninteso, non siano limitate alle controversie tra privati e P.A., ben potendo accadere che a trasformare, in modo sostanzialmente irreversibile, l'immobile altrui sia un altro soggetto privato, e purché si riconosca che la rinuncia non ha carattere traslativo, sicché il risarcimento per la perdita del diritto di proprietà è correlato non già all'acquisto della stessa da parte del convenuto (ente pubblico o soggetto privato che sia), sibbene alla circostanza per cui l'autore dell'illecito, con la propria condotta pagina 20 di 27 lato sensu usurpativa, svuota le facoltà proprietarie al punto di impedire anche il diritto di disporre del bene. In tal caso, difatti, non appare potersi negare la tutela per equivalente del danno effettivamente subito dal proprietario e senza che assuma rilevanza decisiva il fatto che la perdita della proprietà
deriva da una precisa scelta del proprietario stesso che vi rinuncia. Sotto questo profilo, difatti, si può
rilevare che solo formalmente la perdita della proprietà deriva dalla scelta del proprietario giacché,
come evidenziato dalla Corte regolatrice, (quantomeno) in caso di irreversibile trasformazione del bene, il proprietario ha sostanzialmente già perduto ogni facoltà connessa al proprio diritto che resta,
quindi, un diritto sostanzialmente privo di contenuto e meritevole di tutela: in forma specifica o per equivalente, a scelta dell'avente diritto. Diversamente opinando, il giudice negherebbe la tutela per equivalente, così negando il diritto che l'ordinamento invece riconosce in alternativa al risarcimento in forma specifica.
A sostegno della tesi in esame milita poi la seguente considerazione.
L'art. 2058 c.c. stabilisce che “il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per
equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”:
ebbene, non è difficile intuire che in casi come quello in esame, in cui la P.A. ha realizzato scuole e strade sul fondo altrui, la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa sia per il debitore che per la collettività.
Non da ultimo, viene in rilievo il principio di prevedibilità delle decisioni giudiziarie e, con esso, la correlata funzione nomofilattica svolta dalla Corte di Cassazione al cui orientamento, quantomeno nell'ambito delle decisioni civili, appare preferibile prestare adesione, salvo che sussistano particolari ragioni che, nel caso in esame, non appaiono sussistere trattandosi di questioni di eccezionale complessità (come dimostra lo stesso contrasto emerso nella giurisprudenza amministrativa, che ha dato luogo a due pronunce dell'Adunanza Plenaria del C.d.S., nonché quello già segnalato tra la pagina 21 di 27 giurisprudenza amministrative e quella ordinaria).
Occorre quindi, per un verso, prendere atto dell'avvenuta rinuncia alla proprietà da parte attrice e, per altro verso, risarcire il danno da perdita della proprietà, cagionato dalla condotta dell'amministrazione convenuta.
In ordine alla stima dei beni per cui è lite va ancora richiamata la consulenza tecnica in atti depositata in data 24.10.2023 cui si rinvia per l'analitica esposizione dei criteri di stima.
Rispetto ai rilievi formulati dall'amministrazione sulla stima operata dal c.t.u. si è già detto sopra (v.
trascrizione delle risposte del c.t.u. ai rilievi dell'ente convenuto (depositate in data 5.3.2024).
I beni sono pertanto stimati, condivisibilmente, come segue: fg. 132 pt. 1837, euro 29.580,00; fg. 132
pt. 1840, euro 31.860,00; fg. 132 pt. 540, euro 5.370,00 (comprendente la sola quota rientrante nell'asse ereditario); fg. 125 pt. 1452, euro 6.000,00 (comprensivi dei soli 400 mq occupati e trasformati).
Il tutto, quindi, per un totale di euro 72.810,00 (si rinvia alla consulenza per una maggiore specificità, a fini di sintesi del presente provvedimento).
Come si è anticipato, tuttavia, ha depositato formale atto di rinuncia all'azione e Parte_1
correlata rinuncia all'eredità.
Sostengono gli attori che tale rinuncia non spiega alcun effetto sulla domanda proposta dai rimanenti due attori: la difatti, avrebbe esercitato l'azione non già quale erede sibbene quale mera Parte_1
chiamata all'eredità, ai sensi dell'art. ex art. 485 c.c., a fini conservativi del patrimonio ereditario ex art. 460 c.c., con la conseguenza che la rinuncia avrebbe avuto come conseguenza il “passaggio”, in forza dell'istituto della rappresentazione, della quota ereditaria della rinunciante ai figli
[...]
e CP_1 _2
pagina 22 di 27 Gli argomenti sono infondati.
in citazione, si è espressamente qualificata erede di ed ha Parte_1 Parte_3
sottoscritto l'atto introduttivo contenete la rinuncia abdicativa.
Se avesse agito quale mera chiamata l'attrice non si sarebbe così qualificata e, soprattutto, non avrebbe compiuto la rinuncia di cui sopra.
Non appare revocabile in dubbio, poi, che una volta compiuto un atto di accettazione dell'eredità (qual
è quello di agire qualificandosi espressamente come erede, e addirittura quello di formalizzare una rinuncia abdicativa al diritto compreso nell'asse ereditario) nessuna rinuncia alla stessa è possibile:
semel heres semper heres.
La rinuncia all'azione da parte della quindi, mentre non spiega alcun effetto in relazione al Parte_1
diritto al risarcimento del danno da occupazione senza titolo esercitato iure hereditatis (potendo questo essere esercitato da ciascuno degli eredi per intero, come sopra chiarito), è rilevante con riguardo al diritto al risarcimento per la perdita della proprietà.
Rinunciando all'azione, difatti, la rinuncia alla quota di risarcimento del danno che le Parte_1
spetterebbe, ossia 1/3 del totale che va quindi decurtato dalla somma sopra indicata.
Ne segue che la somma che dovrà essere corrisposta dal a e CP_3 _2 [...]
per la perdita del diritto di proprietà ammonta a euro 48.540,00. CP_1
Resta da esaminare la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dall'ente convenuto.
Sul punto, va anzitutto disattesa l'eccepita improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione ex d.lgs. 28/2010.
Della questione si è recentemente occupata la Corte regolatrice, la quale, condivisibilmente, ha affermato che la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di pagina 23 di 27 procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali (v. Cass. Sez. Un. 2024 n. 3452).
Ciò posto, la domanda di usucapione è infondata.
Occorre infatti evidenziare che, in tema di occupazione abusiva della P.A., solo dalla data di entrata in vigore del d.p.r. n. 327/2001 (t.u. espropri), e dunque dal 30 giugno 2003, è configurabile in astratto la possibilità della usucapione (in presenza di tutti i relativi presupposti), e ciò perché solo l'art. 43 -e poi l'art. 42-bis- del d.p.r. citato, ha imposto l'eliminazione della prassi (recte, dell'istituto di creazione giurisprudenziale) della "occupazione acquisitiva", e dunque solo da questo momento l'ordinamento ha individuato, ex art. 2935 c.c., il "giorno in cui il diritto può essere fatto valere" (da ultimo, ex multis,
TAR Sicilia – Catania 2024 n. 1055).
In altri termini, poiché sino all'entrata in vigore del testo unico espropri si riteneva pacificamente che il bene occupato e trasformato dalla P.A. venisse automaticamente acquisto dalla stessa, e che solo con l'entrata in vigore della detta normativa tale condotta è stata qualifica illecita, sino a un tale momento la prescrizione acquisitiva non poteva decorrere, giacché non era possibile per il privato far valere il diritto ed interrompere la prescrizione acquisitiva.
Dovendosi individuare il dies a quo di un possibile possesso utile a fini dell'usucapione a partire dall'entrata in vigore del d.p.r. n. 327/2001 e, quindi, come detto, dal 30.6.2003, non può che rilevarsi che l'azione è stata proposta prima dello spirare del ventennio.
L'azione, senz'altro interruttiva dell'usucapione, è infatti proposta nell'anno 2021.
Peraltro, già in precedenza, l'amministrazione aveva riconosciuto il diritto altrui sui beni: si veda quanto detto sopra in ordine all'interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno e, in particolare, si vedano i docc. 6, 7 e 8 prodotti da parte attrice pure sopra richiamati e in parte trascritti,
pagina 24 di 27 ove emergono le trattative tra le parti e il riconoscimento da parte del comune della proprietà del dante causa degli attori.
Venendo alle spese di lite, occorre distinguere la posizione degli attori che hanno coltivato l'azione da quella dell'attrice che vi ha rinunciato.
Con riferimento alla rinunciante si ritiene, infatti, che le spese debbano essere Parte_1
compensate, avendo questa rinunciato già in sede di prima memoria istruttoria e non avendo assunto una posizione tale da dar luogo ad alcuna attività processuale specifica da parte dell'ente convenuto, il quale non ha infatti mai distinto le posizioni degli attori.
Parte convenuta, invece, va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
e di CP_1 _2
Gli attori chiedono altresì la condanna del convenuto al pagamento delle spese di c.t.p.
A tal proposito producono, in sede di comparsa conclusionale, la fattura inoltrata dal c.t.p. per la somma di euro 3.806,40.
Si pone il quesito se una tale prova sia sufficiente e tempestiva.
Ebbene, secondo il recente orientamento espresso dalla Corte regolatrice “Le spese sostenute per la
consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle
che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate … La condanna del soccombente a rimborsare
alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone
la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa
obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza (Cass. Sez.
1, 07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897). Ai fini di
dar prova delle spese assunte o degli esborsi sostenuti per l'assistenza del consulente di parte, non
rilevano comunque le norme che prevedono le preclusioni, anche di ordine cronologico, relative alle pagina 25 di 27 deduzioni istruttorie nel processo civile, le quali riguardano, piuttosto, i documenti in senso proprio, e
cioè quelli che, in ragione del loro contenuto, servono come mezzi di prova di fatti posti a fondamento
delle domande ovvero delle eccezioni delle parti, ovvero inerenti al "thema decidendum" dibattuto nel
giudizio” (cfr. Cass. 2021 n. 24188).
La prova deve quindi ritenersi tempestiva, non soggiacendo a preclusioni istruttorie, e, oltre,
sufficiente, giacché è di tutta evidenza l'esistenza dell'obbligazione in capo agli attori, benché non sia provato l'esborso. Non si spiegherebbe diversamente, l'emissione di una fattura da parte di un professionista, né appare potersi presumere la gratuità della consulenza resa.
La somma appare comunque eccessiva sì che ai sensi dell'art. 92 c. 1 c.p.c. si procede alla riduzione a euro 2.500,00.
Venendo agli onorari di avvocato, questi vanno quantificati, ai sensi del d.m. 55/14 (scaglione delle cause di valore ricompreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) nella somma di euro 14.103,00,
oltre accessori di legge (parametri medi).
Non si ritiene, peraltro, di procedere all'aumento richiesto dagli attori per la difesa di più parti: ciò in ragione della posizione identica assunta nel giudizio dagli attori vittoriosi.
In definitiva, il convenuto va condannato a pagare agli attori, a titolo di spese di lite: euro 14.103,00
oltre accessori di legge per onorari di avvocato;
euro 2.500,00 per spese di c.t.p.; euro 796,65 per esborsi documentati (c.u., marca, notifica).
Quanto alle spese di c.t.u. liquidate con sperato decreto, infine, queste vanno poste in via definitiva a
CP_ carico dell' comunale convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 26 di 27 condanna il a pagare agli attori e , Controparte_2 _2 AR
in solido, la somma di euro 73.040,00 oltre interessi dal giorno della domanda;
condanna il a pagare agli attori e , Controparte_2 _2 AR
in solido, la somma di euro 17.399,65 per spese di lite, di cui euro 14.103,00 oltre accessori di legge per onorari;
compensa le spese tra e parte convenuta;
Parte_1
rigetta la domanda di usucapione formulata dal Comune di Controparte_2
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in Enna, il 24 gennaio 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 99/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], , nato a [...] il AR
10.08.1954 (c.f. ), ivi residente a[...], e C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi residente alla _2 C.F._3
Via G. Meli n.27, rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Gugliara;
- attori;
contro
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
sede in Via Atrio Fundrò n.1, c. f. , rappresentato e difeso, dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Marco Di Dio Datola;
pagina 1 di 27 - convenuto;
avente a OGGETTO
occupazione senza titolo della P.A.
CONCLUSIONI
Parte attrice: “VOGLIA IL TRIBUNALE, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda:
1. in
via procedurale, preliminarmente, come eccepito con le note scritte del 26.04.2021, depositate il
giorno dopo, dichiarare l'improcedibilità della riconvenzionale di usucapione in quanto il CP_2
non ha attivato il “doveroso” procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. n.28/2010, ex art.5 co.1-
bis;
2. senza recesso dalla sua suindicata eccezione di improcedibilità, rigettare nel merito la domanda
di usucapione nonché ogni altra eccezione e domanda del perché infondate, in dipendenza dei CP_2
plurimi riconoscimenti, ex artt. 2944 e 1165 c.c., fatti dal riguardo sia al diritto del CP_2
risarcimento dei danni sia al diritto di proprietà in capo al (dante causa) , come Parte_3
risulta in maniera inequivocabile dalla documentazione allegata all'atto di citazione, tra cui, i docc. 6-
7-8-9 e 10 risalenti agli anni 2018 e 2019. 3. in ogni caso, non disporre lo svolgimento del
procedimento di mediazione per la domanda di usucapione sia per la sopraggiunta inutilità data
dall'evidente infondatezza della domanda stessa sia, ancora, per non allungare i tempi del processo
alla luce del fatto che le parti, nel corso della causa, hanno temuto posizioni inconciliabili con ogni
tipo di accordo conciliativo;
- accogliere la domanda proposta dagli attori e AR
, e per l'effetto:
4. in via preliminare, prendere atto che l'attrice _2 Parte_1
ha rinunciato all'azione avendo rinunciato all'eredità, come dichiarato in senso alla prima
[...]
memoria istruttoria datata 08.07.2021, depositata in pari data;
5. dare atto dell'abdicazione, da parte
degli attori e al loro diritto di proprietà, in favore del AR _2
, sui terreni occupati senza titolo dall'ENTE, come dichiarato in seno RO
pagina 2 di 27 all'atto di citazione;
6. condannare il a pagare agli attori RO [...]
e , a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 141.944,00, sulla CP_1 _2
scorta delle risultanze della CTU del 15.05.2024, oltre interessi legali dal 23.10.2023 (data della
relazione tecnica di quantificazione del danno) al soddisfo;
7. in subordine, condannare il
[...]
a pagare agli attori e la somma di € CP_3 AR _2
80.091,00, o di quella maggiore, di cui € 72.810,00 per il pregiudizio patrimoniale (relazione del
23.10.2023) ed € 7.281,00 per il pregiudizio non patrimoniale, pregiudizi derivanti dalla occupazione
sine titulo degli immobili per cui è causa;
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 8.
condannare l' convenuto a pagare agli attori e le CP_4 AR _2
spese ed i compensi di avvocato per la causa, ex art. 91 c.p.c., nonché le spese e i compensi dei due
consulenti tecnici di parte (uno ante causam e l'altro in corso di causa) e del CTU.
9. compensare le
spese di lite tra l'attrice e l' . Parte_1 CP_4
Parte convenuta: “in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione
attiva degli odierni attori , e , oltre Parte_1 AR _2
all'avvenuta prescrizione della pretesa dai medesimi azionata per quanto argomentato in narrativa.
All'esito concedere un termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
nel
merito: rigettare tutte le domande avanzate dagli odierni attori nei confronti del Controparte_2
in quanto infondate, inammissibili, non provate per tutte quante le ragioni meglio esplicate
[...]
in narrativa;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che il convenuto Controparte_2
, in virtù di possesso esclusivo, pacifico, pubblico, continuo mai interrotto , è divenuto
[...]
proprietario per usucapione del terreni censiti al catasto del Comune di al : 1) foglio Controparte_2
125, particella 1452 , are ca 75 37, per la porzione di mq 400; 2) foglio 132 , particella 1837 , are ca
04 93; 3) foglio 132, particella 1840, are ca 05 31; 4) foglio 132 , particella 540, are ca 03 58;
conseguentemente: ordinare all' Agenzia del Territorio competente, Reparto Servizi di Pubblicità
pagina 3 di 27 Immobiliare, di procedere alla trascrizione nei registri immobiliari in corso dell'acquisto a titolo
originario ex art 1158 cod. civ. a favore del Comune di sui beni sopradescritti, Controparte_2
nonché autorizzare la stessa ad effettuare le conseguenti volturazioni catastali. Il tutto con vittoria di
spese, diritti e onorari del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
Gli attori convengono in giudizio il Comune di chiedendone la condanna al Controparte_2
risarcimento del danno per occupazione senza titolo di alcuni terreni di loro proprietà, siti nel territorio dell'ente convenuto (in catasto: terreno part. 1452 foglio 125; terreno part. 1837 foglio 132; terreno part. 1840 foglio 132; terreno particella 540 al foglio 132), e sui quali l'ente avrebbe realizzato infrastrutture quali scuole e strade.
Deducono in particolare gli attori di essere comproprietari dei beni in questione per successione ereditaria di , il quale li avrebbe acquistati mediante atti pubblici di compravendita, Parte_3
negli anni 1975 e 1995.
Deducono altresì che i beni sono stati occupati dall'amministrazione sin dal momento degli acquisti del proprio dante causa o in un momento di poco successivo.
Gli attori formulano altresì rinunzia abdicativa al diritto di proprietà chiedendo la condanna del comune al risarcimento per equivalente.
Costituitosi, l'ente convenuto contesta la domanda eccependo: la carente legittimazione attiva degli attori;
la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno;
l'infondatezza della domanda relativa al risarcimento del danno per equivalente correlato alla rinunzia abdicativa;
l'infondatezza della domanda di risarcimento per occupazione abusiva, per un verso, perché esisteva già
l'occupazione al momento dell'acquisto dei beni da parte del dante causa e, per altro verso, perché, pagina 4 di 27 quanto ai beni sui quali vennero realizzate le strade, una tale destinazione era già prevista dall'atto di compravendita;
la quantificazione del danno operata dagli attori.
In via riconvenzionale l'ente convenuto domanda l'accertamento dell'usucapione dei beni per cui è
causa (limitatamente alla porzione di terreno su cui è realizzata la scuola quanto al bene individuato al foglio 125 part. 1452).
Rispetto a tale domanda gli attori, convenuti in riconvenzione, eccepiscono l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
È infondata, anzitutto, l'eccepita assenza di legittimazione attiva (sostanziale) degli attori, salvo quanto si dirà a proposito di una delle particelle per cui è causa (la n. 540 del fg. 132).
Deduce il convenuto, sul punto, che gli attori non avrebbero dimostrato di essere eredi di CP_3
, e, inoltre, che non sarebbe neanche adeguatamente provato il diritto costui. Parte_3
Ora, premesso che nell'ambito dell'azione di risarcimento del danno per occupazione senza titolo non si richiede un onere probatorio quale quello richiesto in tema di azione di rivendica, trattandosi di un'azione personale e non reale, ove non si richiede un accertamento con efficacia di giudicato del diritto di proprietà ma solo incidenter tantum ai fini risarcitori, nel caso di specie gli attori hanno, a ben vedere, dimostrato la titolarità dei beni in capo al proprio dante causa mediante la Parte_3
produzione dei contratti di acquisto in favore di quest'ultimo, risalenti al 1975 e al 1995 (docc. 3 e 4
fasc. attori).
Si noti, per inciso, che i beni indicati negli atti di acquisto sono inequivocabilmente quelli per cui è
causa, sebbene identificati, all'epoca, da particelle con diversa numerazione (le variazioni catastali risultano dalle visure allegate da parte attrice -v. doc. 5 prodotto dall'attore).
pagina 5 di 27 Non coglie nel segno poi l'eccezione secondo cui gli attori non avrebbero dimostrato la propria qualità
di eredi per non aver prodotto la denuncia di successione.
La qualità di erede, infatti, si acquista a prescindere dalla denuncia di successione, che ha valenza fiscale.
Nel caso di specie, l'acquisto della qualità di eredi degli attori dipende dal compimento di specifici atti di accettazione (tacita) dell'eredità, segnatamente: i) la proposizione dell'azione, con la quale gli attori fanno valere il diritto di proprietà ereditato;
ii) la rinuncia abdicativa, con la quale gli attori esercitano il diritto ereditato (v. art. 476 c.c.: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto
che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non
nella qualità di erede”).
Non si vede, in altri termini, come si possa domandare il risarcimento del danno da lesione del diritto di proprietà e, addirittura, rinunciare alla proprietà stessa, se non presupponendo la volontà di accettare l'eredità nel cui asse rientra il diritto di proprietà per la cui tutela si agisce.
Peraltro, due degli attori hanno successivamente accettato formalmente l'eredità con atto notarile depositato in allegato alla seconda memoria istruttoria, con la quale, per inciso, è stata depositata anche la dichiarazione di successione avente fini fiscali.
Come accennato, l'eccezione è invece fondata -nei limiti di cui subito si dirà- con riferimento al bene individuato alla particella 540. Infatti, come risulta dall'atto di compravendita prodotto, il bene in questione fu acquistato dal dante causa degli attori congiuntamente a tale . Persona_1
L'esistenza di comproprietari, tuttavia, rileva in ambito di quantificazione del danno risarcibile e non,
invece, in punto di fondatezza dell'azione e precisamente di legittimazione sostanziale, dovendosi ritenere che il comproprietario sia titolato ad esperire, anche individualmente, le azioni a tutela del diritto di proprietà, tra le quali rientra quella risarcitoria, sussistendo litisconsorzio necessario tra pagina 6 di 27 comproprietari solo nel caso di azioni costitutive.
Nel caso di azione risarcitoria per occupazione senza titolo, peraltro, deve ritenersi che, trattandosi di un'azione personale e non reale, il comproprietario possa domandare unicamente il risarcimento pro quota.
Così anche per ciò che riguarda la perdita del diritto di proprietà: ciascun comproprietario non potrà
pretendere più del valore della propria quota.
Chiarito che gli attori sono eredi di e che questo era proprietario di tre dei beni oggetto Parte_3
di causa, nonché comproprietario insieme a terzi del bene individuato alla particella 540 del foglio 132
del catasto terreni del comune di non appare revocabile in dubbio il diritto al Controparte_2
risarcimento del danno cagionato dall'occupazione senza titolo posta in essere dall'amministrazione.
Occorre tuttavia precisare, onde evitare fraintendimenti, che il danno da occupazione senza titolo di cui gli attori chiedono il risarcimento è quello subito dal de cuius e maturato nella sfera dello stesso, non già il danno subito iure proprio, quali proprietari, tant'è che questi, accettata l'eredità già per mezzo dell'azione giudiziale, formulano contestuale rinuncia abdicativa (ditalchè, dal momento della rinuncia,
dismettendo la proprietà, alcun danno da occupazione senza titolo gli attori possono lamentare), al fine di richiedere, questa volta iure proprio, l'equivalente monetario dei beni rinunciati a causa della condotta illecita della P.A.
Può ora rilevarsi come sia incontroverso che l'ente convenuto abbia occupato, senza alcun titolo, i fondi di parte attrice, trasformandoli e realizzandovi opere pubbliche o di pubblica utilità (scuola e strade), così privando gli attori di qualsiasi facoltà di godimento del bene che forma l'oggetto del diritto di proprietà.
Da ciò consegue il diritto al risarcimento del danno, costituito, precisamente, dalla perdita del diritto di godere dei propri beni (cfr. Cons. di St. 2020, n. 4709, nonché Cass. Sez. Un. 2022 n. 33654).
pagina 7 di 27 In ordine all'an della responsabilità dell'amministrazione convenuta, in altri termini, può ritenersi sostanzialmente pacifico nella giurisprudenza, tanto civile quanto amministrativa (sebbene con argomenti diversi), il condivisibile orientamento per cui non incombono sul proprietario particolari oneri assertori e probatori, là dove sia provata la condotta della P.A. e risulti che questa impedisca al primo di esercitare il diritto di godere della cosa, quantomeno quando l'impedimento in questione sia generale, non occorrendo, allora, che il proprietario indichi la specifica facoltà di godimento preclusa.
Più precisamente, secondo l'orientamento espresso della Corte regolatrice “Non è … richiesta
l'allegazione della concreta possibilità di godimento persa nell'ipotesi dell'occupazione sine titulo da
parte della pubblica amministrazione, …. L'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 prevede che, in
caso di utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico e di successivo
provvedimento di acquisizione, sia corrisposto al proprietario un indennizzo per il pregiudizio
patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per
cento del valore venale del bene. L'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale è determinato in misura
corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione
riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37 del medesimo d.P.R. n.
327. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del
procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento
annuo sul valore del bene come appena determinato. Anche nel caso di mancanza di formale
acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis, o di procedimento non conclusosi con un valido ed efficace
decreto di esproprio o con un accordo di cessione, è configurabile per la giurisprudenza un danno per
il mancato godimento del fondo illegittimamente occupato, abitualmente determinato in via equitativa
in favore del privato, ove non sia fornita la prova di un danno maggiore, in base al criterio degli
interessi legali per ogni anno di occupazione sulla somma corrispondente all'indennità di
espropriazione o sul prezzo di cessione volontaria del bene (fra le tante Cass. 20 novembre 2018, n.
pagina 8 di 27 29990; 6 agosto 2018, n. 20545; 4 marzo 2005, n. 4797; 27 agosto 2004, n. 17142). La determinazione
legislativa in via forfettaria dell'indennizzo, senza esigere dal proprietario l'allegazione della mancata
possibilità di godimento nel periodo di occupazione senza titolo, salva la possibilità per entrambe le
parti del giudizio di dimostrare la diversa entità del danno in concreto (in melius o in pejus rispetto a
quel limite – per il proprietario, ad esempio, la perdita di occasioni particolari di profitto), costituisce
una valutazione legale tipica di pregiudizio e di relativa compensazione. Si tratta di una valutazione,
come anche quella del diritto vivente appena richiamato, tipizzata di pregiudizio al bene della vita, il
cui presupposto di fatto è l'esplicazione del rapporto fra privato e pubblica amministrazione,
istituzionalmente asimmetrico dal punto di vista del potere, secondo modalità ablatorie non rispettose
della legge. Come spiega Cass. Sez. U. 20 luglio 2021, n. 20691, «nella materia espropriativa l'agire
amministrativo è cadenzato da atti formali che sono, di per sé, evocativi di conseguenze”)” (cfr. Sez.
Un. 33645/2022).
Secondo la (peraltro maggiormente condivisibile) giurisprudenza amministrativa, occorre osservare che il pregiudizio da occupazione abusiva “viene a coincidere con la lesione di una delle due facoltà del
diritto di proprietà - quella di godimento - in cui, tradizionalmente e usualmente, si articola il
contenuto di questa situazione giuridica soggettiva … Si può ritenere sufficientemente provata la
sussistenza di un danno patrimoniale per il solo fatto che il proprietario di un bene ne abbia sofferto lo
spossessamento e ne abbia dunque perduto, temporaneamente, il godimento (C.d.S. 2020 n. 4709) … A
fronte di un sistema normativo articolato e composito, sovranazionale e nazionale, scandito da norme
di rango diverso, che attribuisce una consistente e multiforme tutela al diritto di proprietà, mediante la
previsione di differenti rimedi, il quadro degli oneri probatori gravanti su chi si assume danneggiato
va "semplificato", nel rispetto delle regole che presidiano il processo, al fine di dare piena attuazione
al principio di effettività della tutela giurisdizionale … L'allegazione della perdita temporanea della
facoltà di godimento costituisce non soltanto un profilo rilevante ai fini della descrizione della lesione pagina 9 di 27 occorsa alla situazione giuridica soggettiva, che si assume violata, ma anche un aspetto dirimente per
gli aspetti correlati ai pregiudizi economici che da quella lesione sono scaturiti. Secondo una
valutazione basata sull'id quod plerumque accidit e, dunque, facendosi applicazione dell'istituto delle
presunzioni semplici (art. 2729 c.c.), può evidenziarsi come la perdita del godimento del bene si
traduca, di regola, nella perdita del valore d'uso di quel bene o, anche, della sua mera "disponibilità
statica"; di quella che, con locuzione descrittiva, può essere definita come una "posta attiva
potenziale" della sfera giuridica dell'interessato, cioè dei molteplici impieghi, profittevoli o anche solo
di svago, che si traggono dall'essere nella disponibilità del bene …è configurabile il "mancato
godimento" di un bene (il fondo illegittimamente occupato) del quale, usualmente, il titolare può fare
un uso remunerativo o proficuo: anzi, mentre la mera disponibilità del denaro di per sé non soddisfa
esigenze ed aspirazioni personali, la mera disponibilità di un proprio fondo ne consente molteplici
impieghi, profittevoli o anche solo di svago” (Cons. di St. 2020, n. 4709).
L'an del diritto risarcitorio avanzato dagli attori è pertanto irrevocabile in dubbio, sia che si voglia seguire l'impostazione della Corte di Cassazione, sia che si voglia seguire quella -apparentemente preferibile- delineata dalla giurisprudenza amministrativa.
Relativamente ai criteri per la quantificazione di tale danno, in assenza di una specifica prova fornita da parte attrice, occorre dare applicazione all'art. 1226 c.c., richiamato in tema di illecito aquiliano, qual è
quello in esame, dall'art. 2056 c.c., e, quindi, far ricorso alla determinazione equitativa del danno.
Va premesso, infatti, che, diversamente da quanto dedotto dagli attori in citazione, la fattispecie non è
disciplinata dall'art. 42 bis del t.u. espropri, mancando nel caso in esame l'emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante quale quello disciplinato dalla disposizione richiamata.
L'art. 42 bis cit., allora, potrà essere utilizzato solo quale parametro per la determinazione equitativa del danno da occupazione senza titolo.
pagina 10 di 27 Ad avviso di chi giudica, peraltro, nell'ambito della determinazione equitativa ex art. 1226 c.c., il riferimento all'art. 42 bis t.u. espropri, in assenza di specifica allegazione e prova di un danno non patrimoniale, è da intendere al solo comma 3 della disposizione e non anche al comma 1, che riguarda l'indennizzo per il danno non patrimoniale.
Precisamente, il comma 3 dell'art. 42 bis cit. dispone che “Per il periodo di occupazione senza titolo è
computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità
del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma”
(ossia “in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se
l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4,
5, 6 e 7”).
Esiste, peraltro, un diverso parametro equitativo che può essere in astratto utilizzato per la determinazione equitativa del danno da occupazione senza titolo, rappresentato dal canone locativo che il proprietario avrebbe verosimilmente potuto percepire concedendo il bene in locazione.
Nel caso di specie, ad avviso di chi giudica, occorre dare preferenza al primo dei criteri indicati, se non altro perché le parti del giudizio, nei propri scritti difensivi, hanno fatto congiuntamente riferimento all'art. 42 bis cit. (vedasi atto di citazione, ove gli attori, erroneamente, ritengono la fattispecie sussumibile nell'alveo dell'art. 42 bis cit., nonché la comparsa di costituzione dell'amministrazione convenuta, ove si contesta la stima operata dal consulente di parte attrice affermando che “La stima
effettuata … appare … non rispettosa dei criteri di cui all'art 42-bis del DPR 327/2001”).
In favore della preferenza per una siffatta determinazione equitativa milita peraltro l'incertezza in ordine al valore locativo dei beni per cui è causa, tanto che il c.t.u., chiamato a esprimersi sul punto, ha formulato due diverse ipotesi, così dimostrando l'effettiva incertezza sul valore locativo.
Maggiore certezza ha invece mostrato il c.t.u. nell'applicazione del criterio di cui all'art. 42 bis cit.,
pagina 11 di 27 sebbene non sia rimasta priva di contestazioni l'indicazione del valore venale dei beni di cui al fg. 132
che, secondo parte convenuta, sarebbero sovrastimati.
Ma tali contestazioni sono state affrontate dal c.t.u. e dalle conclusioni di quest'ultimo non appare sussistano valide ragioni per discostarsi.
Segnatamente, infatti, a confutazione della stima operata dal c.t.u. parte convenuta adduce che il valore al metro quadro dei terreni per cui è causa andrebbe determinato in misura non superiore a euro 25,
laddove il c.t.u. ha invece ritenuto di assegnare un valore di euro 60 al mq.
L'argomento speso dall'ente convenuto consiste in ciò, che “trattasi di relitti di terreno con potere
edificatorio assente e comunque non suscettibili di altra destinazione a quella di strada per accedere,
sin dall'origine, alle unità immobiliari facenti part. 859-804-802”.
A tale rilievo risponde come segue il c.t.u.: “è vero che le aree di cui trattasi, e ricadenti nel foglio di
mappa 132, sono da intendersi come relitti stradali, e che le medesime non sono edificabili, in quanto,
secondo il vigente P.R.G. del Comune di , sono individuate come zone bianche, pur Controparte_2
ricadendo alla Z.T.O. “B1” delle N.T.A. Bisogna anche tenere in considerazione che su tali terreni
sono state realizzate opere di urbanizzazione primaria utili agli edifici limitrofi, i quali, in assenza di
tali opere, non avrebbero potuto godere di viabilità, spazi di sosta o parcheggio, fognature, rete idrica,
rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione e spazi di verde attrezzato.
Visto e considerato che le opere di urbanizzazione primaria sono da intendersi propedeutiche alla
fruizione di edifici residenziali e/o di pubblica utilità, il fatto che i terreni indagati non siano
edificabili, nella fattispecie, è aspetto di secondaria importanza. Detto ciò, il sottoscritto, avendo avuto
accesso ai “Valori Aree Edificabili” al mq - secondo delibera C.C. n. 68 del 24/09/2014 e delibera di
Giunta n. 173 del 15/09/2014 (allegasi delibera)- riportante in riga 2 il valore riferito alla ZTO di
PRG “B1” pari a 120,00 €/mq, ha ritenuto verosimile, considerata la natura della destinazione dei
pagina 12 di 27 terreni indagati, attribuire ad essi un valore unitario ridotto del 50% rispetto a quello anzidetto, e pari
a 60,00 €/mq” (cfr. nota del c.t.u. del 5.3.2024)
Trattandosi di una valutazione di carattere equitativo, si ritiene che gli argomenti spesi dal c.t.u. siano idonei a fondare un adeguato parametro per la liquidazione dei danni per cui è causa.
Stabilito che il criterio per la determinazione equitativa del danno da occupazione senza titolo da applicare nella presente fattispecie è quello indicato dall'art. 42 bis c. 3 t.u. espropri (interesse del 5%
annuo sul valore venale dei beni) e stabilito altresì il criterio per la determinazione del valore venale dei beni, può procedersi alla liquidazione concreta del danno, ribadendo che, non trovando diretta -né
analogica applicazione l'art. 42 bis cit.- va escluso, in assenza di allegazioni e prove sul punto, il risarcimento del danno non patrimoniale, pure previsto dall'art. 42 bis t.u. espropri al c. 1 e conteggiato dal c.t.u.
Al fine di stabilire in concreto la misura del danno risarcibile, tuttavia, occorre vagliare l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta, eccezione che si rivela parzialmente fondata.
L'occupazione abusiva dell'immobile da parte della P.A. è certamente un illecito permanente giacché
la condotta illecita persiste finché il bene non viene rilasciato.
Ciò però non impedisce alla prescrizione di compiere il suo decorso.
In tema di occupazione abusiva, difatti, il diritto al risarcimento del danno per non aver potuto godere del bene e farne propri i frutti naturali o civili, che è soggetto alla prescrizione di cinque anni stabilita dal primo comma dell'art. 2947 cod. civ., può essere esercitato giorno per giorno dalla data di inizio della occupazione, e non da quella in cui l'occupazione cessa, e di conseguenza inizia a prescriversi dal giorno stesso di inizio della occupazione (Cass. 2002 n. 16564; Cass. 2006 n. 12647).
Appare allora evidente che il risarcimento va limitato all'ultimo quinquennio anteriore alla notificazione della citazione nel caso di assenza di atti interruttivi della prescrizione anteriori. pagina 13 di 27 Sostengono gli attori, sul punto, che la prescrizione è stata interrotta nell'anno 2018, come risulta dalle trattative intercorse tra il 2018 e il 2019 tra il proprio dante causa e l'amministrazione convenuta.
L'osservazione appare fondata giacché in seno ai documenti in atti, che attestano l'esistenza di trattative si legge che “in data 26.3.2018, con protocollo 9903, la ditta MP IL aveva reiterato
-rispetto a una richiesta dell'anno 2012, relativamente alla quale, al 2018, era già decorso il quinquennio- la richiesta di pagamento delle aree occupate dal e non espropriate …” (cfr. CP_2
nota dell'11.4.2018 doc. 6).
Si evince quindi l'esistenza di un atto interruttivo ex art. 2943 c.c in data 26.3.2018.
Non solo, i docc. 7 e 8 sono chiara prova di trattative nel corso delle quali l'amministrazione ha riconosciuto la sussistenza della situazione antigiuridica e del diritto al risarcimento del dante causa degli attori: si veda il doc. 8 (costituito da una relazione attribuibile senza dubbio all'ente convenuto,
datata 23.1.2019) ove si legge chiaramente che l'ente pubblico avrebbe dovuto effettuare una scelta tra il risarcimento al (dante causa degli attori) e la transazione consistente in una Parte_3
sostanziale permuta dei terreni occupati con quelli di proprietà pubblica e occupati dalla controparte.
Sul punto va segnalato che secondo il condivisibile orientamento della Corte regolatrice l'interruzione della prescrizione, a norma dell'art. 2944 cod. civ., può conseguire anche da una proposta transattiva,
qualora questa, anziché presupporre la contestazione del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e con modalità tali da implicare ammissione del diritto stesso, e sia rivolta solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del quantum (Cass. 2009 n. 16379)
Si vedano altresì, sul tema, Cass. 2011 n. 19872, secondo cui “Le trattative per ottenere il risarcimento
del danno comportano l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ. quando dal
comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, in quanto
tale condotta configura una rinuncia tacita alla prescrizione analogamente all'interruzione della stessa
pagina 14 di 27 per effetto del riconoscimento”, nonché Cass. 2015 n. 18879: “Le trattative di amichevole
composizione possono comportare l'interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., quando dal
comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e la
transazione sia mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, ma non anche all'esistenza, del
diritto, sicché, "a fortiori", l'effetto interruttivo si realizza quando le trattative abbiano avuto ad
oggetto esclusivamente la liquidazione del "quantum" e si siano svolte in circostanze e con modalità
tali da implicare l'ammissione del diritto stesso”.
Nel caso in esame, la lettura dei docc. 6-7-8 depositati da parte attrice non lascia spazio a dubbi in ordine al fatto che durante le trattative l'amministrazione ha riconosciuto la situazione antigiuridica e il diritto al risarcimento del danno in capo al dante causa degli attori.
Se così è, essendo stata interrotta la prescrizione nel marzo 2018, il periodo di occupazione abusiva risarcibile va dal 26 marzo 2013 al 14 ottobre 2020, ossia: dal quinquennio anteriore all'atto interruttivo, alla data del decesso del dante causa degli attori.
Non va invece preso in considerazione il periodo successivo al decesso, ossia il periodo in cui la condotta illecita è stata subita dagli attori in quanto questi, divenuti eredi, hanno subito -mediante l'atto di citazione del gennaio 2021- rinunciato al diritto di proprietà, di modo che non hanno subito alcun apprezzabile danno iure proprio per occupazione senza titolo, né una tale pretesa appare emergere dagli scritti difensivi.
Così delineato il periodo di tempo rilevante per la quantificazione del danno da occupazione senza titolo (7 anni e 6 mesi circa), si può fare riferimento alla consulenza tecnica in atti al fine di procedere alla liquidazione.
Segnatamente, occorre avere riguardo alla c.t.u. depositata in data 24.10.2023, ove il consulente, previa determinazione del valore venale dei beni, su cui si è già detto sopra -e su cui si tornerà-, ha proceduto pagina 15 di 27 ad applicare l'interesse del 5% per un quinquennio pervenendo ai seguenti risultati: i) fg. 132 pt. 1837,
euro 7.395,00; fg. 132 pt. 1840, euro 7.965,00; fg. 132 pt. 540, euro 1.342,00 (calcolo eseguito avendo riguardo alla sola quota di proprietà del de cuius); fg. 125 pt. 1452, euro 1.500,00, (in ragione dell'occupazione di soli mq 400, rispetto alla più ampia estensione del bene) per un totale di euro
18.202,00.
Poiché l'intercapedine temporale per la quale l'occupazione deve trovare ristoro è di 7 anni e non di 5,
appare equo riconoscere la somma complessiva di euro 24.500,00 a titolo di risarcimento del danno da occupazione senza titolo subito dal dante causa degli attori.
Poiché gli attori agiscono in veste di eredi, peraltro, ciascuno sarebbe legittimato a domandare l'intero,
di modo che, rispetto alle questioni sino ad ora affrontate non rileva l'avvenuta rinuncia all'azione da parte di . Parte_1
Alla somma sopra indicata non va applicata alcuna rivalutazione monetaria essendo l'importo espresso in via equitativa ai valori attuali e avuto riguardo all'effettivo pregiudizio subito.
Sulla somma in questione, invece, decorrono gli interessi dal giorno della domanda, dovuti nella misura legale ex art. 1284 c. 1 c.c.
Definita la questione relativa all'azione spiegata iure hereditatis, occorre ora volgere lo sguardo alla rinuncia abdicativa formulata dagli attori e alla correlata domanda di risarcimento per equivalente monetario.
Segnatamente, in ragione della condotta trasformativa dei suoli operata dalla P.A. convenuta, gli attori deducono di aver perso qualsivoglia interesse alla proprietà dei beni per cui è causa e formulano perciò
rinuncia agli stessi, chiedendo al contempo che l'amministrazione venga condannata a risarcirgli il danno da perdita del diritto di proprietà.
In ordine all'istituto della rinuncia abdicativa e al correlato diritto al risarcimento per equivalente pagina 16 di 27 monetario la giurisprudenza ammnistrativa ha sollevato perplessità, le quali appaiono tuttavia superate dalla giurisprudenza della Corte regolatrice.
Segnatamente, è stato rilevato, contro l'opinione favorevole all'accoglimento di domande del tipo di quella formulata da parte attrice, che la rinuncia alla proprietà non potrebbe farsi con atto di citazione, a meno che questo non venga sottoscritto personalmente dalle parti e, oltre, che non sarebbe possibile condannare l'amministrazione comunale giacché in caso di vacanza del bene, ai sensi dell'art. 827 o dell'art. 586 c.c., questo sarebbe acquisto dallo Stato e non già dall'ente comunale convenuto.
Non solo, si è altresì osservato che aderendo alla tesi della rinuncia abdicativa, “l'evento dannoso
(perdita della proprietà) verrebbe cagionato dallo stesso danneggiato, in contrasto con i principi che
presiedono all'illecito aquiliano, che esigono un rapporto di causalità diretta tra evento dannoso e
comportamento del soggetto responsabile, nella specie invece interrotto dalla rinuncia dello stesso
danneggiato, la quale soltanto - secondo la tesi all'esame - determina l'effetto della perdita” (cfr.
C.d.S. -Ad. 4/2020). CP_5
Nel caso di specie, può anzitutto rilevarsi che l'atto di citazione risulta sottoscritto dagli attori personalmente, di modo che il problema evidenziato in astratto non si pone in concreto.
Quanto agli ulteriori aspetti critici evidenziati, la Corte regolatrice, con sentenza n. 18168 del 2022 si è
espressa come segue: “alla luce del principio secondo cui, nei casi di occupazione acquisitiva e
usurpativa, alla P.A. non è consentito negare al privato il risarcimento del danno preteso dal
proprietario, invocando il mancato formale trasferimento nel proprio patrimonio del bene
illegittimamente occupato, sul presupposto che il menzionato istituto sia stato ritenuto contrario ai
principi costituzionali e della e, tuttavia, mantenendo il predetto bene nella propria disponibilità Pt_4
per destinarlo in modo definitivo e irreversibile ad un fine pubblico. Ed infatti, l'Amministrazione non
può imputare al privato danneggiato il mancato esperimento del rimedio restitutorio in forma
pagina 17 di 27 specifica, che l'ordinamento interno ed internazionale gli accorda a tutela della proprietà, al fine di
essere esonerata dall'obbligazione di risarcimento del danno per equivalente per la perdita della
proprietà cui il privato implicitamente e forzosamente rinuncia proponendo la domanda di
risarcimento per equivalente, in quanto la scelta dei rimedi a tutela della proprietà è pur sempre
riservata al privato danneggiato (Cass. n. 144 del 2020, n. 6301 del 2014). Alcune recenti decisioni del
giudice amministrativo (cfr. Cons. di Stato, Ad. Pl., n. 2 del 2020) affermano invece che il
trasferimento della proprietà del bene alla pubblica amministrazione non può essere l'effetto di una
rinuncia abdicativa formulata dal soggetto privato, neppure sotto forma di domanda di risarcimento
per il danno subito, atteso che il principio di legalità, di cui è espressione in materia l'art. 42 della
Costituzione e rimarcato dalla Corte Edu, richiede una base legale certa perché si determini l'acquisto
della proprietà in capo all'espropriante, base legale che l'ordinamento prevederebbe esclusivamente
nel provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis t.u. espr., ovvero in un contratto traslativo. La
conseguenza è che la scelta di acquisire il bene occupato ed utilizzato sine titulo o restituirlo sarebbe
rimessa esclusivamente all'Autorità amministrativa (o al commissario ad acta), sicché né il giudice
amministrativo né il proprietario potrebbero sostituire le proprie valutazioni a quelle attribuite alla
competenza e alle responsabilità dell'Autorità individuata dall'art. 42-bis citato (di conseguenza,
Cons. di Stato, sez. II, n. 6863 del 2020, ha ritenuto inammissibile la domanda avente contenuto solo
risarcitorio proposta dal proprietario di un fondo illegittimamente occupato dalla P.A.). Su questa
ricostruzione è possibile formulare alcune osservazioni. L'occupazione del bene, pur se illecita o
illegittima, da parte dell'autorità espropriante (che, in mancanza della dichiarazione di pubblica
utilità o comunque senza emettere il decreto di esproprio né provvedere alla restituzione del bene, lo
trasformi irreversibilmente per destinarlo a finalità pubbliche) produce l'effetto immediato di sottrarre
al privato il diritto di godimento sul bene per un tempo indeterminato e ogni facoltà connessa allo
status proprietario (è arduo ammettere lo jus tollendi, ex art. 936 c.c., con riferimento alle opere
pagina 18 di 27 realizzate per fini pubblici), svuotando anche la facoltà dispositiva sul bene stesso. La succitata
giurisprudenza amministrativa, escludendo la possibilità per il privato di azionare i rimedi civilistici
comuni (compreso quello del risarcimento del danno per equivalente commisurato al valore del bene),
in sostanza ravvisa una modalità conformativa della proprietà privata rimessa all'autorità
amministrativa, alla quale soltanto sarebbe riservata, ai sensi dell'art. 42-bis t.u. espr., la decisione di
acquisire la proprietà dell'immobile, previo pagamento dell'indennizzo, o di restituirlo previa
rimessione allo stato pristino, salva la residua possibilità per il privato di reagire introducendo un
giudizio, con esito incerto e dilatato nel tempo, al solo fine di compulsare la stessa autorità ad
assumere detta decisione. Si osserva, tuttavia, che la Costituzione (art. 42, comma 2) rimette alla legge
la conformazione della proprietà privata quanto ai «modi di acquisto, di godimento e […] limiti […]»
e riconosce all'autorità amministrativa il potere espropriativo (cfr. art. 42, comma 3), ma fintanto che
tale potere non venga concretamente esercitato, anche tramite l'acquisizione del bene ex art. 42-bis
t.u. espr. (eventualmente su impulso del proprietario), è arduo ritenere che al privato siano sottratti i
comuni rimedi civilistici a tutela del bene trasformato e reso inservibile alla gamma di usi cui può
destinarlo in base alle regole di conformazione della proprietà immobiliare. In particolare, il
proprietario vittima del comportamento illecito dell'Amministrazione ha il diritto di domandare in
giudizio il risarcimento del danno, non solo, per la perdita del godimento nel periodo considerato
(occupazione illegittima), ma anche per la perdita commisurata all'integrale valore del bene, alla cui
titolarità il proprietario ha implicitamente (seppur forzosamente) rinunciato proponendo la domanda
risarcitoria per equivalente (cd. restitutio in integrum per equivalente). Come rilevato da dottrina
autorevole, i trasferimenti coattivi della proprietà sono una categoria generale interna al sistema
proprietario e non vi sono ostacoli logici e giuridici a che il proprietario – può aggiungersi: fintanto
che l'autorità amministrativa non abbia esercitato il potere acquisitivo ex art. 42-bist.u. espr. – possa
chiedere in giudizio e ottenere il risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene
pagina 19 di 27 coattivamente trasferito in capo all'autore della lesione. Diversamente ragionando, il proprietario
(danneggiato) sarebbe esposto ai rischi insiti nella titolarità del bene in una situazione determinata dal
comportamento illecito dell'autorità amministrativa, senza la possibilità di avvalersi del rimedio
principale di far cessare immediatamente la prosecuzione dell'illecito mediante la rinuncia forzosa
alla proprietà, in alternativa alla sua scelta di ottenere (quando sia possibile) la restituzione del bene
previa rimessione in pristino. Nell'art. 42-bis è la fonte legale del potere acquisitivo attribuito
all'autorità amministrativa, ma non anche di una implicita conformazione della proprietà privata che,
sterilizzando i rimedi riconosciuti dall'ordinamento a chi è danneggiato dall'illecito (e quindi anche al
proprietario), abbia l'effetto di premiare il comportamento dell'autorità amministrativa che persista
nell'illecito, non emettendo il provvedimento acquisitivo e non indennizzando il privato. In presenza di
uno svuotamento del titolo proprietario che derivi da un comportamento illecito (assimilabile a una
espropriazione di valore), non può configurarsi nella mera inerzia dell'autorità amministrativa (che
non emetta il provvedimento acquisitivo né provveda alla restituzione del bene) una implicita
conformazione o regolamentazione della proprietà privata, non desumibile dall'art. 42-bis t.u. espr.
che si limita ad attribuire alla stessa autorità un potere nuovo che, se non esercitato, non produce
effetti degradatori generalizzati o tali da paralizzare i rimedi attribuiti dall'ordinamento al
proprietario. In conclusione, è conforme a diritto la determinazione del danno commisurata al valore
del bene”.
Ad avviso di chi giudica le argomentazioni spese dalla Corte di Cassazione appaiono condivisibili,
purché, beninteso, non siano limitate alle controversie tra privati e P.A., ben potendo accadere che a trasformare, in modo sostanzialmente irreversibile, l'immobile altrui sia un altro soggetto privato, e purché si riconosca che la rinuncia non ha carattere traslativo, sicché il risarcimento per la perdita del diritto di proprietà è correlato non già all'acquisto della stessa da parte del convenuto (ente pubblico o soggetto privato che sia), sibbene alla circostanza per cui l'autore dell'illecito, con la propria condotta pagina 20 di 27 lato sensu usurpativa, svuota le facoltà proprietarie al punto di impedire anche il diritto di disporre del bene. In tal caso, difatti, non appare potersi negare la tutela per equivalente del danno effettivamente subito dal proprietario e senza che assuma rilevanza decisiva il fatto che la perdita della proprietà
deriva da una precisa scelta del proprietario stesso che vi rinuncia. Sotto questo profilo, difatti, si può
rilevare che solo formalmente la perdita della proprietà deriva dalla scelta del proprietario giacché,
come evidenziato dalla Corte regolatrice, (quantomeno) in caso di irreversibile trasformazione del bene, il proprietario ha sostanzialmente già perduto ogni facoltà connessa al proprio diritto che resta,
quindi, un diritto sostanzialmente privo di contenuto e meritevole di tutela: in forma specifica o per equivalente, a scelta dell'avente diritto. Diversamente opinando, il giudice negherebbe la tutela per equivalente, così negando il diritto che l'ordinamento invece riconosce in alternativa al risarcimento in forma specifica.
A sostegno della tesi in esame milita poi la seguente considerazione.
L'art. 2058 c.c. stabilisce che “il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per
equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”:
ebbene, non è difficile intuire che in casi come quello in esame, in cui la P.A. ha realizzato scuole e strade sul fondo altrui, la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa sia per il debitore che per la collettività.
Non da ultimo, viene in rilievo il principio di prevedibilità delle decisioni giudiziarie e, con esso, la correlata funzione nomofilattica svolta dalla Corte di Cassazione al cui orientamento, quantomeno nell'ambito delle decisioni civili, appare preferibile prestare adesione, salvo che sussistano particolari ragioni che, nel caso in esame, non appaiono sussistere trattandosi di questioni di eccezionale complessità (come dimostra lo stesso contrasto emerso nella giurisprudenza amministrativa, che ha dato luogo a due pronunce dell'Adunanza Plenaria del C.d.S., nonché quello già segnalato tra la pagina 21 di 27 giurisprudenza amministrative e quella ordinaria).
Occorre quindi, per un verso, prendere atto dell'avvenuta rinuncia alla proprietà da parte attrice e, per altro verso, risarcire il danno da perdita della proprietà, cagionato dalla condotta dell'amministrazione convenuta.
In ordine alla stima dei beni per cui è lite va ancora richiamata la consulenza tecnica in atti depositata in data 24.10.2023 cui si rinvia per l'analitica esposizione dei criteri di stima.
Rispetto ai rilievi formulati dall'amministrazione sulla stima operata dal c.t.u. si è già detto sopra (v.
trascrizione delle risposte del c.t.u. ai rilievi dell'ente convenuto (depositate in data 5.3.2024).
I beni sono pertanto stimati, condivisibilmente, come segue: fg. 132 pt. 1837, euro 29.580,00; fg. 132
pt. 1840, euro 31.860,00; fg. 132 pt. 540, euro 5.370,00 (comprendente la sola quota rientrante nell'asse ereditario); fg. 125 pt. 1452, euro 6.000,00 (comprensivi dei soli 400 mq occupati e trasformati).
Il tutto, quindi, per un totale di euro 72.810,00 (si rinvia alla consulenza per una maggiore specificità, a fini di sintesi del presente provvedimento).
Come si è anticipato, tuttavia, ha depositato formale atto di rinuncia all'azione e Parte_1
correlata rinuncia all'eredità.
Sostengono gli attori che tale rinuncia non spiega alcun effetto sulla domanda proposta dai rimanenti due attori: la difatti, avrebbe esercitato l'azione non già quale erede sibbene quale mera Parte_1
chiamata all'eredità, ai sensi dell'art. ex art. 485 c.c., a fini conservativi del patrimonio ereditario ex art. 460 c.c., con la conseguenza che la rinuncia avrebbe avuto come conseguenza il “passaggio”, in forza dell'istituto della rappresentazione, della quota ereditaria della rinunciante ai figli
[...]
e CP_1 _2
pagina 22 di 27 Gli argomenti sono infondati.
in citazione, si è espressamente qualificata erede di ed ha Parte_1 Parte_3
sottoscritto l'atto introduttivo contenete la rinuncia abdicativa.
Se avesse agito quale mera chiamata l'attrice non si sarebbe così qualificata e, soprattutto, non avrebbe compiuto la rinuncia di cui sopra.
Non appare revocabile in dubbio, poi, che una volta compiuto un atto di accettazione dell'eredità (qual
è quello di agire qualificandosi espressamente come erede, e addirittura quello di formalizzare una rinuncia abdicativa al diritto compreso nell'asse ereditario) nessuna rinuncia alla stessa è possibile:
semel heres semper heres.
La rinuncia all'azione da parte della quindi, mentre non spiega alcun effetto in relazione al Parte_1
diritto al risarcimento del danno da occupazione senza titolo esercitato iure hereditatis (potendo questo essere esercitato da ciascuno degli eredi per intero, come sopra chiarito), è rilevante con riguardo al diritto al risarcimento per la perdita della proprietà.
Rinunciando all'azione, difatti, la rinuncia alla quota di risarcimento del danno che le Parte_1
spetterebbe, ossia 1/3 del totale che va quindi decurtato dalla somma sopra indicata.
Ne segue che la somma che dovrà essere corrisposta dal a e CP_3 _2 [...]
per la perdita del diritto di proprietà ammonta a euro 48.540,00. CP_1
Resta da esaminare la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dall'ente convenuto.
Sul punto, va anzitutto disattesa l'eccepita improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione ex d.lgs. 28/2010.
Della questione si è recentemente occupata la Corte regolatrice, la quale, condivisibilmente, ha affermato che la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di pagina 23 di 27 procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali (v. Cass. Sez. Un. 2024 n. 3452).
Ciò posto, la domanda di usucapione è infondata.
Occorre infatti evidenziare che, in tema di occupazione abusiva della P.A., solo dalla data di entrata in vigore del d.p.r. n. 327/2001 (t.u. espropri), e dunque dal 30 giugno 2003, è configurabile in astratto la possibilità della usucapione (in presenza di tutti i relativi presupposti), e ciò perché solo l'art. 43 -e poi l'art. 42-bis- del d.p.r. citato, ha imposto l'eliminazione della prassi (recte, dell'istituto di creazione giurisprudenziale) della "occupazione acquisitiva", e dunque solo da questo momento l'ordinamento ha individuato, ex art. 2935 c.c., il "giorno in cui il diritto può essere fatto valere" (da ultimo, ex multis,
TAR Sicilia – Catania 2024 n. 1055).
In altri termini, poiché sino all'entrata in vigore del testo unico espropri si riteneva pacificamente che il bene occupato e trasformato dalla P.A. venisse automaticamente acquisto dalla stessa, e che solo con l'entrata in vigore della detta normativa tale condotta è stata qualifica illecita, sino a un tale momento la prescrizione acquisitiva non poteva decorrere, giacché non era possibile per il privato far valere il diritto ed interrompere la prescrizione acquisitiva.
Dovendosi individuare il dies a quo di un possibile possesso utile a fini dell'usucapione a partire dall'entrata in vigore del d.p.r. n. 327/2001 e, quindi, come detto, dal 30.6.2003, non può che rilevarsi che l'azione è stata proposta prima dello spirare del ventennio.
L'azione, senz'altro interruttiva dell'usucapione, è infatti proposta nell'anno 2021.
Peraltro, già in precedenza, l'amministrazione aveva riconosciuto il diritto altrui sui beni: si veda quanto detto sopra in ordine all'interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno e, in particolare, si vedano i docc. 6, 7 e 8 prodotti da parte attrice pure sopra richiamati e in parte trascritti,
pagina 24 di 27 ove emergono le trattative tra le parti e il riconoscimento da parte del comune della proprietà del dante causa degli attori.
Venendo alle spese di lite, occorre distinguere la posizione degli attori che hanno coltivato l'azione da quella dell'attrice che vi ha rinunciato.
Con riferimento alla rinunciante si ritiene, infatti, che le spese debbano essere Parte_1
compensate, avendo questa rinunciato già in sede di prima memoria istruttoria e non avendo assunto una posizione tale da dar luogo ad alcuna attività processuale specifica da parte dell'ente convenuto, il quale non ha infatti mai distinto le posizioni degli attori.
Parte convenuta, invece, va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
e di CP_1 _2
Gli attori chiedono altresì la condanna del convenuto al pagamento delle spese di c.t.p.
A tal proposito producono, in sede di comparsa conclusionale, la fattura inoltrata dal c.t.p. per la somma di euro 3.806,40.
Si pone il quesito se una tale prova sia sufficiente e tempestiva.
Ebbene, secondo il recente orientamento espresso dalla Corte regolatrice “Le spese sostenute per la
consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle
che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate … La condanna del soccombente a rimborsare
alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone
la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa
obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza (Cass. Sez.
1, 07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897). Ai fini di
dar prova delle spese assunte o degli esborsi sostenuti per l'assistenza del consulente di parte, non
rilevano comunque le norme che prevedono le preclusioni, anche di ordine cronologico, relative alle pagina 25 di 27 deduzioni istruttorie nel processo civile, le quali riguardano, piuttosto, i documenti in senso proprio, e
cioè quelli che, in ragione del loro contenuto, servono come mezzi di prova di fatti posti a fondamento
delle domande ovvero delle eccezioni delle parti, ovvero inerenti al "thema decidendum" dibattuto nel
giudizio” (cfr. Cass. 2021 n. 24188).
La prova deve quindi ritenersi tempestiva, non soggiacendo a preclusioni istruttorie, e, oltre,
sufficiente, giacché è di tutta evidenza l'esistenza dell'obbligazione in capo agli attori, benché non sia provato l'esborso. Non si spiegherebbe diversamente, l'emissione di una fattura da parte di un professionista, né appare potersi presumere la gratuità della consulenza resa.
La somma appare comunque eccessiva sì che ai sensi dell'art. 92 c. 1 c.p.c. si procede alla riduzione a euro 2.500,00.
Venendo agli onorari di avvocato, questi vanno quantificati, ai sensi del d.m. 55/14 (scaglione delle cause di valore ricompreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) nella somma di euro 14.103,00,
oltre accessori di legge (parametri medi).
Non si ritiene, peraltro, di procedere all'aumento richiesto dagli attori per la difesa di più parti: ciò in ragione della posizione identica assunta nel giudizio dagli attori vittoriosi.
In definitiva, il convenuto va condannato a pagare agli attori, a titolo di spese di lite: euro 14.103,00
oltre accessori di legge per onorari di avvocato;
euro 2.500,00 per spese di c.t.p.; euro 796,65 per esborsi documentati (c.u., marca, notifica).
Quanto alle spese di c.t.u. liquidate con sperato decreto, infine, queste vanno poste in via definitiva a
CP_ carico dell' comunale convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 26 di 27 condanna il a pagare agli attori e , Controparte_2 _2 AR
in solido, la somma di euro 73.040,00 oltre interessi dal giorno della domanda;
condanna il a pagare agli attori e , Controparte_2 _2 AR
in solido, la somma di euro 17.399,65 per spese di lite, di cui euro 14.103,00 oltre accessori di legge per onorari;
compensa le spese tra e parte convenuta;
Parte_1
rigetta la domanda di usucapione formulata dal Comune di Controparte_2
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in Enna, il 24 gennaio 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
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