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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/08/2025, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
R.g.n°1439 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1439 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: lesione personale vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Napoli alla via Seggio del Popolo n. 22, presso lo studio dell'avv. Francesco Cirillo
(C.F. ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._1
Appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Santa CP C.F._2
Lucia Filippini n.12 presso lo studio dell'Avv. Concetta Maravolo (C.F. ) che C.F._3 lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato
(c.f. ) residente in [...] C.F._4
n.35
Appellato -contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.g.n°1439 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. 2301/2021 Parte_1 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore, avv. Salvatore Carro - resa nel giudizio iscritto al n. R.G. 3209/2018 in data 21.11.2021 e notificata nel domicilio eletto a mezzo pec in data 05.01.2022
- con la quale il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di risarcimento danni avanzata da
, per le lesioni personali dallo quest'ultimo asseritamente riportate a seguito del sinistro CP prospettato essersi verificato il giorno 03.05.2017, alle ore 19.15 circa, in Frattamaggiore alla via
Roma allorquando, mentre era alla guida del motociclo tg. BX90589, era stato urtato dal motociclo
Honda tg. CE083545 di proprietà del signor , provocandone in tal modo la caduta sul CP_2 selciato.
Quale motivo d'appello la deduceva l'erroneità della sentenza gravata per aver il Parte_1
Giudice di prime cure accolto la domanda erroneamente valutando il materiale probatorio acquisito, nonché per aver erroneamente applicato l'art.148 cda e l'art. 2054 c.c..
Pertanto, adiva codesto Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- in via principale accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n.2301/2021, del 18.11.2021, depositata il 24.11.2021, notificata il 05.01.2022, resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore nella persona del
Giudice avv. Carro Salvatore all'esito del procedimento contrassegnato nel Ruolo Generale dal numero 3209/2018, e per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza, rigettare integralmente la domanda proposta in primo grado dal signor per i motivi indicati nel corpo della CP presente citazione, in quanto non provata e comunque infondata;
- in via subordinata, qualora il
Tribunale non ritenga infondata e/o non provata la domanda, disporre la rinnovazione della CTU dando incarico all'ausiliario di eseguire un nuovo esame radiografico del ginocchio, spalla e caviglia sinistra da effettuarsi presso struttura pubblica o privata alla presenza delle parti;
- in ulteriore subordine dichiarare una corresponsabilità del sig. nella produzione delle CP lesioni;
- in ogni caso, per sentire condannare il sig. al pagamento del doppio grado CP delle spese di giudizio”(cfr. pag. 14 dell'atto di appello).
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello ai CP sensi degli artt. 348 bis ss., per non ragionevole probabilità del suo accoglimento, nonché
l'infondatezza dell'avverso gravame di cui chiedeva il rigetto.
2 R.g.n°1439 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.02.2025; a detta udienza la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio CP_2 nonostante la rituale notifica dell'atto di appello nei suoi confronti.
L'appello proposto è ammissibile e va accolto per i motivi di seguito indicati.
In via preliminare deve darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado. Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite, ha precisato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. UU., Sentenza n. 27199 del
16/11/2017).
Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006).
L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non
3 R.g.n°1439 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
Ancora in via preliminare va evidenziato che agli atti non risulta depositata la produzione di parte appellata. Sul punto va confermato che se una parte omette di depositare il proprio fascicolo di parte, il giudice è ugualmente tenuto a decidere utilizzando legittimamente solo quanto sopposto al suo esame al momento della stessa in conformità al principio dispositivo delle prove;
tale principio va anche in questa sede ribadito, in quanto ai sensi degli artt. 165, 166 e 184 c.p.c., nonché 74, 77 e
87 disp.att. c.p.c. i documenti prodotti debbono essere inseriti nei fascicoli di parte, che possono essere ritirati all'atto della rimessione della causa al collegio e vanno ex art. 169, 2° co., c.p.c. restituiti con il fascicolo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale. Trattasi non già di un obbligo bensì di un onere, la cui inosservanza, ove volontaria, comporta che, come nella specie, il giudice decide legittimamente allo stato degli atti, sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione, in conformità al principio dispositivo delle prove (in tal senso Cass. 25/06/2021 n. 18287, 7/10/2020 n. 21571, 28/6/2017 n. 16212, 26/4/2012).
Tanto premesso, venendo al merito, si osserva quanto segue, risultando la causa pronta per la decisione sulla base della documentazione in atti.
La , con il primo motivo di appello, ha lamentato, in sostanza, il malgoverno delle Parte_1 emergenze processuali da parte del Giudice di prime cure, il quale, a suo dire, avrebbe errato nel ritenere confermata la dinamica del sinistro così come riportata dal teste escusso, considerato che la sua deposizione è da ritenersi non convincente, del tutto generica e pertanto inattendibile.
Tale doglianza è fondata.
Invero, deve ritenersi che parte attrice in primo grado non abbia fornito la prova sulla stessa gravante, non avendo dimostrato il fatto storico dal quale le sarebbero derivate le lesioni lamentate ed il nesso eziologico con il dedotto evento.
Ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, la testimonianza resa dal teste , escusso all'udienza del 24.06.2019, non era idonea a corroborare la Testimone_1 veridicità del sinistro prospettato: il teste, infatti, pur confermando sommariamente la dinamica del sinistro come prospettata da parte attrice, non individuava in maniera precisa il presunto luogo dell'accadimento, non forniva dettagli utili ad individuare né i veicoli coinvolti nel sinistro (non riferiva alcun dettaglio sugli stessi quali modello, colore, cilindrata ecc.) né la persona infortunata, nonchè la natura e l'entità delle lesioni riportate
4 R.g.n°1439 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Il teste, limitandosi a riferire di aver visto un tamponamento tra due motorini, nulla aveva riferito sull'esatta dinamica del sinistro, sulla causa dello stesso e se effettivamente l'evento fosse stato causato da una errata condotta del veicolo di controparte.
Il teste non aveva dunque riferito nulla di rilevante e preciso, quindi, né in merito alla dinamica del sinistro, né in ordine ai veicoli coinvolti e neppure riguardo alla causa dell'evento. Tali circostanze nemmeno erano state allegate in maniera precisa dall'attore.
Orbene, la lacunosità di quanto riportato dal teste, con riferimento alla dinamica del sinistro per cui è causa, bastava di per sé, ad avviso della scrivente, per affermare l'inverosimiglianza del racconto e l'inattendibilità del narrato.
Vi è di più. Condivisibile è, altresì, la censura mossa da parte appellante con riferimento alla
CTU medico legale espletata in primo grado a firma del dott. . Persona_1
Invero, è d'uopo evidenziare che – a prescindere dall'ovvio rilievo che la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo di prova – lo stesso CTU dott. , in sede di chiarimenti, aveva Per_1 precisato che si era “basato per le diagnosi finale dei postumi solo sulla visita medica da lui stesso effettuata”. Egli, pertanto, aveva ritenuto sussistente la compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con la dinamica dell'evento descritta e così come emergente dalla prova testimoniale (la quale, si ripete, era da ritenersi del tutto inattendibile per le ragioni di cui sopra) in assenza di qualsivoglia valido riscontro strumentale, ragion per cui, ad avviso della scrivente, le conclusioni raggiunte dal consulente non possono ritenersi condivisibili e tali da fondare l'accoglimento della pretesa attorea.
Né le lesioni possono ritenersi provate dalla documentazione in atti in considerazione della contraddittorietà ed inattendibilità della stessa.
A ciò, infine, si aggiunga la circostanza, anch'essa alquanto singolare e foriera di dubbi, del mancato intervento di forze di polizia sui luoghi del sinistro nonché dell'intervento dei sanitari attesa la gravità del presunto incidente e delle lesioni descritte.
Deve pertanto ritenersi errata la pronuncia impugnata laddove ritiene adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sull'attore e riconosce il diritto al risarcimento dei danni subiti.
L'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda risarcitoria proposta da va integralmente rigettata. CP
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza di parte appellata e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri ed i valori minimi di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione compreso tra
5 R.g.n°1439 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
“euro 5.201,00 ed euro 26.000,00” tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Considerato che la soccombenza va valutata in relazione all'esito finale e complessivo della lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto od in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Cass. 28 settembre
2015, n. 19122; Cass. n. 6259/2014; in senso conforme: Cass. n. 23226/2013, Cass. n. 18837/2010,
Cass. n. 15483/2008). Ne consegue che va condannato al pagamento in favore della parte CP appellante anche delle spese di lite del giudizio di primo grado.
Nulla per le spese, in entrambi i gradi, nei confronti del contumace.
Le spese della CTU espletata nel precedente grado di giudizio vanno poste a carico di CP
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione II civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando in grado d'appello, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) DICHIARA la contumacia di;
CP_2
2) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, la sentenza di primo grado va riformata nel senso di rigettare la domanda attorea ivi esercitata da;
CP
3) CONDANNA al pagamento, in favore della in persona del legale CP Parte_1 rappresentante p.t., delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in €.1.046,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti;
4) CONDANNA al pagamento, in favore della in persona del legale CP Parte_1 rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in €.2.450,00 per
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote;
5) PONE definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica espletata in CP primo grado;
6) nei confronti del contumace. Controparte_3
Così deciso in Aversa il 09.08.2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
7
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1439 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: lesione personale vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Napoli alla via Seggio del Popolo n. 22, presso lo studio dell'avv. Francesco Cirillo
(C.F. ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._1
Appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Santa CP C.F._2
Lucia Filippini n.12 presso lo studio dell'Avv. Concetta Maravolo (C.F. ) che C.F._3 lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato
(c.f. ) residente in [...] C.F._4
n.35
Appellato -contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.g.n°1439 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. 2301/2021 Parte_1 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore, avv. Salvatore Carro - resa nel giudizio iscritto al n. R.G. 3209/2018 in data 21.11.2021 e notificata nel domicilio eletto a mezzo pec in data 05.01.2022
- con la quale il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di risarcimento danni avanzata da
, per le lesioni personali dallo quest'ultimo asseritamente riportate a seguito del sinistro CP prospettato essersi verificato il giorno 03.05.2017, alle ore 19.15 circa, in Frattamaggiore alla via
Roma allorquando, mentre era alla guida del motociclo tg. BX90589, era stato urtato dal motociclo
Honda tg. CE083545 di proprietà del signor , provocandone in tal modo la caduta sul CP_2 selciato.
Quale motivo d'appello la deduceva l'erroneità della sentenza gravata per aver il Parte_1
Giudice di prime cure accolto la domanda erroneamente valutando il materiale probatorio acquisito, nonché per aver erroneamente applicato l'art.148 cda e l'art. 2054 c.c..
Pertanto, adiva codesto Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- in via principale accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n.2301/2021, del 18.11.2021, depositata il 24.11.2021, notificata il 05.01.2022, resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore nella persona del
Giudice avv. Carro Salvatore all'esito del procedimento contrassegnato nel Ruolo Generale dal numero 3209/2018, e per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza, rigettare integralmente la domanda proposta in primo grado dal signor per i motivi indicati nel corpo della CP presente citazione, in quanto non provata e comunque infondata;
- in via subordinata, qualora il
Tribunale non ritenga infondata e/o non provata la domanda, disporre la rinnovazione della CTU dando incarico all'ausiliario di eseguire un nuovo esame radiografico del ginocchio, spalla e caviglia sinistra da effettuarsi presso struttura pubblica o privata alla presenza delle parti;
- in ulteriore subordine dichiarare una corresponsabilità del sig. nella produzione delle CP lesioni;
- in ogni caso, per sentire condannare il sig. al pagamento del doppio grado CP delle spese di giudizio”(cfr. pag. 14 dell'atto di appello).
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello ai CP sensi degli artt. 348 bis ss., per non ragionevole probabilità del suo accoglimento, nonché
l'infondatezza dell'avverso gravame di cui chiedeva il rigetto.
2 R.g.n°1439 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.02.2025; a detta udienza la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio CP_2 nonostante la rituale notifica dell'atto di appello nei suoi confronti.
L'appello proposto è ammissibile e va accolto per i motivi di seguito indicati.
In via preliminare deve darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado. Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite, ha precisato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. UU., Sentenza n. 27199 del
16/11/2017).
Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006).
L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non
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travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
Ancora in via preliminare va evidenziato che agli atti non risulta depositata la produzione di parte appellata. Sul punto va confermato che se una parte omette di depositare il proprio fascicolo di parte, il giudice è ugualmente tenuto a decidere utilizzando legittimamente solo quanto sopposto al suo esame al momento della stessa in conformità al principio dispositivo delle prove;
tale principio va anche in questa sede ribadito, in quanto ai sensi degli artt. 165, 166 e 184 c.p.c., nonché 74, 77 e
87 disp.att. c.p.c. i documenti prodotti debbono essere inseriti nei fascicoli di parte, che possono essere ritirati all'atto della rimessione della causa al collegio e vanno ex art. 169, 2° co., c.p.c. restituiti con il fascicolo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale. Trattasi non già di un obbligo bensì di un onere, la cui inosservanza, ove volontaria, comporta che, come nella specie, il giudice decide legittimamente allo stato degli atti, sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione, in conformità al principio dispositivo delle prove (in tal senso Cass. 25/06/2021 n. 18287, 7/10/2020 n. 21571, 28/6/2017 n. 16212, 26/4/2012).
Tanto premesso, venendo al merito, si osserva quanto segue, risultando la causa pronta per la decisione sulla base della documentazione in atti.
La , con il primo motivo di appello, ha lamentato, in sostanza, il malgoverno delle Parte_1 emergenze processuali da parte del Giudice di prime cure, il quale, a suo dire, avrebbe errato nel ritenere confermata la dinamica del sinistro così come riportata dal teste escusso, considerato che la sua deposizione è da ritenersi non convincente, del tutto generica e pertanto inattendibile.
Tale doglianza è fondata.
Invero, deve ritenersi che parte attrice in primo grado non abbia fornito la prova sulla stessa gravante, non avendo dimostrato il fatto storico dal quale le sarebbero derivate le lesioni lamentate ed il nesso eziologico con il dedotto evento.
Ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, la testimonianza resa dal teste , escusso all'udienza del 24.06.2019, non era idonea a corroborare la Testimone_1 veridicità del sinistro prospettato: il teste, infatti, pur confermando sommariamente la dinamica del sinistro come prospettata da parte attrice, non individuava in maniera precisa il presunto luogo dell'accadimento, non forniva dettagli utili ad individuare né i veicoli coinvolti nel sinistro (non riferiva alcun dettaglio sugli stessi quali modello, colore, cilindrata ecc.) né la persona infortunata, nonchè la natura e l'entità delle lesioni riportate
4 R.g.n°1439 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Il teste, limitandosi a riferire di aver visto un tamponamento tra due motorini, nulla aveva riferito sull'esatta dinamica del sinistro, sulla causa dello stesso e se effettivamente l'evento fosse stato causato da una errata condotta del veicolo di controparte.
Il teste non aveva dunque riferito nulla di rilevante e preciso, quindi, né in merito alla dinamica del sinistro, né in ordine ai veicoli coinvolti e neppure riguardo alla causa dell'evento. Tali circostanze nemmeno erano state allegate in maniera precisa dall'attore.
Orbene, la lacunosità di quanto riportato dal teste, con riferimento alla dinamica del sinistro per cui è causa, bastava di per sé, ad avviso della scrivente, per affermare l'inverosimiglianza del racconto e l'inattendibilità del narrato.
Vi è di più. Condivisibile è, altresì, la censura mossa da parte appellante con riferimento alla
CTU medico legale espletata in primo grado a firma del dott. . Persona_1
Invero, è d'uopo evidenziare che – a prescindere dall'ovvio rilievo che la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo di prova – lo stesso CTU dott. , in sede di chiarimenti, aveva Per_1 precisato che si era “basato per le diagnosi finale dei postumi solo sulla visita medica da lui stesso effettuata”. Egli, pertanto, aveva ritenuto sussistente la compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con la dinamica dell'evento descritta e così come emergente dalla prova testimoniale (la quale, si ripete, era da ritenersi del tutto inattendibile per le ragioni di cui sopra) in assenza di qualsivoglia valido riscontro strumentale, ragion per cui, ad avviso della scrivente, le conclusioni raggiunte dal consulente non possono ritenersi condivisibili e tali da fondare l'accoglimento della pretesa attorea.
Né le lesioni possono ritenersi provate dalla documentazione in atti in considerazione della contraddittorietà ed inattendibilità della stessa.
A ciò, infine, si aggiunga la circostanza, anch'essa alquanto singolare e foriera di dubbi, del mancato intervento di forze di polizia sui luoghi del sinistro nonché dell'intervento dei sanitari attesa la gravità del presunto incidente e delle lesioni descritte.
Deve pertanto ritenersi errata la pronuncia impugnata laddove ritiene adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sull'attore e riconosce il diritto al risarcimento dei danni subiti.
L'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda risarcitoria proposta da va integralmente rigettata. CP
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza di parte appellata e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri ed i valori minimi di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione compreso tra
5 R.g.n°1439 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
“euro 5.201,00 ed euro 26.000,00” tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Considerato che la soccombenza va valutata in relazione all'esito finale e complessivo della lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto od in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Cass. 28 settembre
2015, n. 19122; Cass. n. 6259/2014; in senso conforme: Cass. n. 23226/2013, Cass. n. 18837/2010,
Cass. n. 15483/2008). Ne consegue che va condannato al pagamento in favore della parte CP appellante anche delle spese di lite del giudizio di primo grado.
Nulla per le spese, in entrambi i gradi, nei confronti del contumace.
Le spese della CTU espletata nel precedente grado di giudizio vanno poste a carico di CP
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione II civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando in grado d'appello, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) DICHIARA la contumacia di;
CP_2
2) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, la sentenza di primo grado va riformata nel senso di rigettare la domanda attorea ivi esercitata da;
CP
3) CONDANNA al pagamento, in favore della in persona del legale CP Parte_1 rappresentante p.t., delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in €.1.046,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti;
4) CONDANNA al pagamento, in favore della in persona del legale CP Parte_1 rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in €.2.450,00 per
6 R.g.n°1439 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote;
5) PONE definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica espletata in CP primo grado;
6) nei confronti del contumace. Controparte_3
Così deciso in Aversa il 09.08.2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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