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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/04/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4470/2023 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Salerno presso lo studio Parte_1 dell'avv. Mariarosaria Della Corte che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Napoli presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Maria Grazia Marino che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: la resistente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 27.11.2023 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in Potenza il Controparte_1
11.05.2009 e che è pendente in fase istruttoria dinanzi a questo
Tribunale il procedimento di separazione giudiziale iscritto al n.
3967/2017 R.G., nell'ambito del quale è stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione dei coniugi - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati il 26.12.2014 i figli Per_1
e ; che a causa di sopravvenute circostanze, legate anche a _2 problemi di salute della resistente, la frequentazione dei figli minori con il padre si è incrementata, con il conseguente integrale accollo da parte sua di tutte le spese occorrenti per le loro necessità.
Ha chiesto che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile, con l'affidamento condiviso dei figli minori e la loro collocazione abitativa prevalente presso la madre, la regolamentazione della frequentazione dei figli minori con il padre secondo lo schema proposto, il mantenimento dei figli in forma diretta con spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi, ciascuno per la metà, ovvero, in subordine, l'imposizione a suo carico del contributo di mantenimento per la prole nella misura di complessivi 200,00 euro mensili.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha contestato le deduzioni e le richieste di controparte e ne ha chiesto il rigetto. Ha dedotto che la frequentazione tra padre e figli negli anni della separazione si è sostanzialmente svolta a casa dei nonni e che i bambini hanno avvertito l'esigenza di seguire maggiormente i rispettivi interessi ludico-ricreativi; che il padre non ha rispettato i tempi di rientro dei minori presso l'abitazione materna, compromettendo così il consolidarsi di stabili abitudini quotidiane maggiormente rispondenti alle loro esigenze di riposo e ripristino delle loro energie.
Ha chiesto lo scioglimento del matrimonio civile, con l'affidamento condiviso dei figli e la loro collocazione abitativa prevalente presso di lei, la regolamentazione della frequentazione dei figli minori con il padre secondo lo schema proposto e l'imposizione a carico del ricorrente del contributo mensile di mantenimento di complessivi
300,00 euro oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della prima udienza del 09.05.2024, in via temporanea e urgente sono state confermate le condizioni della separazione quanto all'affidamento, collocazione abitativa prevalente e mantenimento della prole, è stata regolata la frequentazione dei minori con il genitore non collocatario ed è stata disposta l'audizione di entrambi i figli.
All'udienza del 06.11.2024, eseguito l'ascolto dei figli minori, le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, si sono riportate ai propri scritti e la causa è stata rinviata per la discussione.
All'udienza del 26.03.2025 – sostituita con il deposito di note scritte
– la difesa della resistente ha dichiarato la morte del ricorrente, depositando la relativa certificazione anagrafica, e la causa è stata riservata in decisione.
Dalla dichiarazione del difensore e dalla prodotta certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di Potenza (v. certificato di morte in produzione resistente) risulta che il ricorrente , Parte_1 nato a [...] il [...], è deceduto in Potenza il 10.02.2025. Va pertanto applicato l'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale “In tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la morte del coniuge, anche nel corso del giudizio di legittimità, fa cessare la materia del contendere sia nel giudizio sullo
"status" che in quello relativo alle domande accessorie, compreso il giudizio sulla richiesta di assegno divorzile, non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, posto che l'obbligo di corresponsione di tale assegno è personalissimo e non trasmissibile agli eredi, trattandosi di posizione debitoria inscindibilmente legata a uno "status" personale, che può essere accertata solo in relazione alla persona cui detto "status" si riferisce”. (Cass. 4092/2018).
Nulla per le spese, considerato l'esito del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso Parte_1 Controparte_1 del 27.11.2023 così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 17.04.2025
La Presidente est.