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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9491 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 8708/2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1610/2023 emesso per il mancato pagamento di servizi di pulizia e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Sepe
Opponente
e
(C.F. e P. IVA , rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Alessandro Giotti
Opposta
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
1)Accogliere l'opposizione e dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta;
2)Dichiarare, quindi, nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto;
3)Riconoscere le spese del giudizio.
Per l'opposta:
1)Rigettare l'opposizione;
2)Confermare il D.I. n. 1610/2023 e per l'effetto condannare il al pagamento della Controparte_2 somma di euro 6.692,31 o a quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi legali dalla data di emissione delle fatture fino al soddisfo;
3)Condannare l'opponente al pagamento delle spese del giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il si è opposto al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1610/2023 con il quale gli è stato imposto il pagamento della somma di euro 6692,31 oltre interessi e spese ed ha chiesto di revocarlo dichiarando che nulla era dovuto all'opposta.
Per giustificare l'opposizione il ha dedotto: di non Parte_1 avere eseguito i pagamenti in favore dell'opposta in quanto la stessa non aveva eseguito il proprio lavoro a perfetta regola d'arte; che l'amministratore aveva ricevuto continue lamentele da parte dei condomini in ordine alla prestazione eseguita dall'opposta; che il personale dell'opposta non aveva rispettato i giorni e le ore in cui avrebbe dovuto espletare i servizi di pulizia.
La ha resistito all'opposizione ed ha Controparte_1 chiesto di respingerla sostenendo: che aveva svolto regolarmente il servizio di pulizia in favore del condominio
[...]
dal gennaio 2017 al maggio 2021 in Parte_1 Pt_1 esecuzione dei contratti sottoscritti il 30/06/2009 ed il
31/05/2017; che per tale servizio aveva emesso 53 fatture per un totale di euro 6.692,31; che le fatture non erano state pagate;
che le fatture insolute risalivano al 31/01/2017; che il 31 maggio
2017 era stato sottoscritto un nuovo contratto che si era rinnovato tacitamente di anno in anno;
che ciò dimostrava che i condomini erano pienamente soddisfatti del servizio reso;
che con comunicazione del 3/12/2020 il aveva espresso la Parte_1 volontà di recedere dal contratto e si era dichiarato disposto a concordare un piano di rientro per la notevole esposizione debitoria, salvo poi non confermare il recesso e non saldare i debiti accumulati.
Ciò posto, l'opposizione non è fondata.
Non è stata contestata dal Parte_1
la sottoscrizione di un contratto in base al quale
[...]
l'opposta si è impegnata ad eseguire la pulizia del condominio.
L'opponente ha giustificato il mancato pagamento delle fatture emesse dall'opposta sostenendo che non era stato fornito un buon servizio e che di ciò i condomini si era spesso lamentati.
L'eccezione d'inadempimento sollevata dal si Parte_1 caratterizza per la sua estrema genericità posto che è stata espressa indicando che la non aveva eseguito il proprio CP_1 lavoro a regola d'arte, che l'amministratore aveva ricevuto continue lamentale da parte dei condomini, che il personale dell'opposta non aveva rispettato i tempi di lavoro.
Alle contestazioni del tenore indicato si contrappongono la lunga durata del rapporto tra le parti e l'assenza di ogni riscontro documentale alle difese del . Parte_1
Nessun documento testimonia che i condomini abbiano denunciato all'amministratore che la prestazione resa dall'opposta era inadeguata e che non rispettava le previsioni del contratto.
Del pari manca una comunicazione dell'amministratore del condominio diretta all'opposta in cui sia contestata o comunque indicata un'insoddisfazione dei condomini rispetto al servizio di pulizia.
In presenza di una prestazione tanto inadeguata da giustificare il mancato pagamento del compenso della ditta incaricata delle pulizie non si spiega sia l'assenza di contestazioni scritte sia la mancata risoluzione del contratto.
La strumentalità dell'eccezione d'inadempimento del è Parte_1 inoltre confermata dal tenore della comunicazione del 3.12.2020 trasmessa dall'amministratore del all'opposta. Parte_1 Nella stessa non è presente nessun cenno all'inadempimento dell'opposta e vi è un esplicito riferimento alla volontà del condominio di avere un incontro per concordare il rientro dell'esposizione debitoria.
Consegue che l'opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e reso esecutivo anche ex art. 653 c.p.c..
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 26000,00 – valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le fasi di trattazione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1610/2023 proposta dal
[...] nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così
[...] provvede:
1)Rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n.
1610/2023 e ne dichiara l'esecutorietà ex. art. 653 c.p.c.;
2)Condanna il al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 3387,00, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva.
Napoli, 21.10.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 8708/2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1610/2023 emesso per il mancato pagamento di servizi di pulizia e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Sepe
Opponente
e
(C.F. e P. IVA , rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Alessandro Giotti
Opposta
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
1)Accogliere l'opposizione e dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta;
2)Dichiarare, quindi, nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto;
3)Riconoscere le spese del giudizio.
Per l'opposta:
1)Rigettare l'opposizione;
2)Confermare il D.I. n. 1610/2023 e per l'effetto condannare il al pagamento della Controparte_2 somma di euro 6.692,31 o a quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi legali dalla data di emissione delle fatture fino al soddisfo;
3)Condannare l'opponente al pagamento delle spese del giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il si è opposto al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1610/2023 con il quale gli è stato imposto il pagamento della somma di euro 6692,31 oltre interessi e spese ed ha chiesto di revocarlo dichiarando che nulla era dovuto all'opposta.
Per giustificare l'opposizione il ha dedotto: di non Parte_1 avere eseguito i pagamenti in favore dell'opposta in quanto la stessa non aveva eseguito il proprio lavoro a perfetta regola d'arte; che l'amministratore aveva ricevuto continue lamentele da parte dei condomini in ordine alla prestazione eseguita dall'opposta; che il personale dell'opposta non aveva rispettato i giorni e le ore in cui avrebbe dovuto espletare i servizi di pulizia.
La ha resistito all'opposizione ed ha Controparte_1 chiesto di respingerla sostenendo: che aveva svolto regolarmente il servizio di pulizia in favore del condominio
[...]
dal gennaio 2017 al maggio 2021 in Parte_1 Pt_1 esecuzione dei contratti sottoscritti il 30/06/2009 ed il
31/05/2017; che per tale servizio aveva emesso 53 fatture per un totale di euro 6.692,31; che le fatture non erano state pagate;
che le fatture insolute risalivano al 31/01/2017; che il 31 maggio
2017 era stato sottoscritto un nuovo contratto che si era rinnovato tacitamente di anno in anno;
che ciò dimostrava che i condomini erano pienamente soddisfatti del servizio reso;
che con comunicazione del 3/12/2020 il aveva espresso la Parte_1 volontà di recedere dal contratto e si era dichiarato disposto a concordare un piano di rientro per la notevole esposizione debitoria, salvo poi non confermare il recesso e non saldare i debiti accumulati.
Ciò posto, l'opposizione non è fondata.
Non è stata contestata dal Parte_1
la sottoscrizione di un contratto in base al quale
[...]
l'opposta si è impegnata ad eseguire la pulizia del condominio.
L'opponente ha giustificato il mancato pagamento delle fatture emesse dall'opposta sostenendo che non era stato fornito un buon servizio e che di ciò i condomini si era spesso lamentati.
L'eccezione d'inadempimento sollevata dal si Parte_1 caratterizza per la sua estrema genericità posto che è stata espressa indicando che la non aveva eseguito il proprio CP_1 lavoro a regola d'arte, che l'amministratore aveva ricevuto continue lamentale da parte dei condomini, che il personale dell'opposta non aveva rispettato i tempi di lavoro.
Alle contestazioni del tenore indicato si contrappongono la lunga durata del rapporto tra le parti e l'assenza di ogni riscontro documentale alle difese del . Parte_1
Nessun documento testimonia che i condomini abbiano denunciato all'amministratore che la prestazione resa dall'opposta era inadeguata e che non rispettava le previsioni del contratto.
Del pari manca una comunicazione dell'amministratore del condominio diretta all'opposta in cui sia contestata o comunque indicata un'insoddisfazione dei condomini rispetto al servizio di pulizia.
In presenza di una prestazione tanto inadeguata da giustificare il mancato pagamento del compenso della ditta incaricata delle pulizie non si spiega sia l'assenza di contestazioni scritte sia la mancata risoluzione del contratto.
La strumentalità dell'eccezione d'inadempimento del è Parte_1 inoltre confermata dal tenore della comunicazione del 3.12.2020 trasmessa dall'amministratore del all'opposta. Parte_1 Nella stessa non è presente nessun cenno all'inadempimento dell'opposta e vi è un esplicito riferimento alla volontà del condominio di avere un incontro per concordare il rientro dell'esposizione debitoria.
Consegue che l'opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e reso esecutivo anche ex art. 653 c.p.c..
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 26000,00 – valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le fasi di trattazione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1610/2023 proposta dal
[...] nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così
[...] provvede:
1)Rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n.
1610/2023 e ne dichiara l'esecutorietà ex. art. 653 c.p.c.;
2)Condanna il al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 3387,00, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva.
Napoli, 21.10.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa