Articolo 42 bis del Codice delle assicurazioni private
Articolo 42Articolo 42 ter
Versione
23 aprile 2008
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Versione
30 giugno 2015
Art. 42-bis. (Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .
(( 2. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni sono investiti nel rispetto del principio della persona prudente di cui all'articolo 37-ter e tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti nei confronti dell'impresa cedente. )) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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