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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/10/2025, n. 3879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3879 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 198/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla piazza Dante n. 89, presso lo studio legale dell'avv. Angela
EC e TO TO, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
CP_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04011/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento della prescrizione delle CP_1 pretese di cui agli avvisi di addebito contenuti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, con conseguente annullamento delle relative pretese.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176 2023 00002832
000 da Agenzia con riferimento agli avvisi di addebito n. 371 Controparte_2
2016 0000990285 000, n. 371 2016 0012924011 000, e n. 371 2017 0004520632 000;
b) Che alla notifica degli avvisi di addebito non sono seguiti validi atti interruttivi della prescrizione, con la conseguenza che i crediti sono in ogni caso prescritti.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha eccepito l'infondatezza e CP_1
l'inammissibilità del ricorso. Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito riportate.
Parte ricorrente lamenta esclusivamente la prescrizione dei crediti richiesti, maturata in data successiva alla notifica degli avvisi di addebito da parte dell' . CP_1
La ricorrente, infatti, deduce la mancanza di atti interruttivi con la conseguenza che il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla legge in relazione ai crediti contributivi sarebbe decorso.
L'ente previdenziale, tuttavia, in sede di memoria di costituzione ha contestato tale deduzione, richiedendo la chiamata in causa di Agenzia delle Entrate – Riscossione, che non è stata disposta dal Tribunale in ragione dell'ormai pacifica posizione della giurisprudenza di legittimità, che esclude la legittimazione passiva dell'ente di riscossione se non si fanno valere vizi propri dell'atto impugnato.
All'udienza immediatamente successiva al provvedimento del Tribunale di rigetto della richiesta di chiamata in causa di Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'ente previdenziale ha quindi chiesto l'acquisizione della documentazione ricevuta dall'agente di riscossione, necessaria per fornire la prova alla deduzione già presente nella memoria di costituzione, relativa all'interruzione del decorso del termine di prescrizione.
Sul punto, deve osservarsi che “E' consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante Cass. n.
16542 del 2010); tali principi sono stati ribaditi da questa Corte (Cass. n. 14755 del 2018; Cass. n.
18362 del 2020), nell'interpretazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., proprio in relazione a fattispecie sovrapponibili alla presente, in cui le pronunce di merito non avevano attivato i poteri officiosi in ordine al fatto interruttivo della prescrizione sul presupposto, erroneo, della tardiva costituzione nel giudizio in primo grado della parte tenuta alla produzione della prova documentale” (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 29/12/2023 n.36455).
Facendo applicazione dei principi appena riportati, dunque, la documentazione allegata dall'ente previdenziale appare certamente ammissibile, anche in applicazione dell'art. 421 c.p.c..
Da tale documentazione, non contestata nel merito da parte ricorrente, che si è limitata ad insistere per l'inammissibilità dell'acquisizione documentale, emerge che parte ricorrente ha inviato nell'aprile 2019 istanza di definizione agevolata anche con riferimento agli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio, accolta dall' con comunicazione del giugno 2019. CP_1
Appare quindi evidente che tali comunicazioni abbiano interrotto il decorso del termine di prescrizione dei crediti oggetto del giudizio, con la conseguenza che prima del novembre 2023, data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata il termine di prescrizione non era decorso.
Alla luce delle considerazioni svolte, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite devono essere compensate alla luce dell'acquisizione della documentazione necessaria per l'accertamento della verità materiale ai sensi dell'art. 421 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 16.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 198/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla piazza Dante n. 89, presso lo studio legale dell'avv. Angela
EC e TO TO, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
CP_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04011/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento della prescrizione delle CP_1 pretese di cui agli avvisi di addebito contenuti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, con conseguente annullamento delle relative pretese.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176 2023 00002832
000 da Agenzia con riferimento agli avvisi di addebito n. 371 Controparte_2
2016 0000990285 000, n. 371 2016 0012924011 000, e n. 371 2017 0004520632 000;
b) Che alla notifica degli avvisi di addebito non sono seguiti validi atti interruttivi della prescrizione, con la conseguenza che i crediti sono in ogni caso prescritti.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha eccepito l'infondatezza e CP_1
l'inammissibilità del ricorso. Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito riportate.
Parte ricorrente lamenta esclusivamente la prescrizione dei crediti richiesti, maturata in data successiva alla notifica degli avvisi di addebito da parte dell' . CP_1
La ricorrente, infatti, deduce la mancanza di atti interruttivi con la conseguenza che il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla legge in relazione ai crediti contributivi sarebbe decorso.
L'ente previdenziale, tuttavia, in sede di memoria di costituzione ha contestato tale deduzione, richiedendo la chiamata in causa di Agenzia delle Entrate – Riscossione, che non è stata disposta dal Tribunale in ragione dell'ormai pacifica posizione della giurisprudenza di legittimità, che esclude la legittimazione passiva dell'ente di riscossione se non si fanno valere vizi propri dell'atto impugnato.
All'udienza immediatamente successiva al provvedimento del Tribunale di rigetto della richiesta di chiamata in causa di Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'ente previdenziale ha quindi chiesto l'acquisizione della documentazione ricevuta dall'agente di riscossione, necessaria per fornire la prova alla deduzione già presente nella memoria di costituzione, relativa all'interruzione del decorso del termine di prescrizione.
Sul punto, deve osservarsi che “E' consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante Cass. n.
16542 del 2010); tali principi sono stati ribaditi da questa Corte (Cass. n. 14755 del 2018; Cass. n.
18362 del 2020), nell'interpretazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., proprio in relazione a fattispecie sovrapponibili alla presente, in cui le pronunce di merito non avevano attivato i poteri officiosi in ordine al fatto interruttivo della prescrizione sul presupposto, erroneo, della tardiva costituzione nel giudizio in primo grado della parte tenuta alla produzione della prova documentale” (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 29/12/2023 n.36455).
Facendo applicazione dei principi appena riportati, dunque, la documentazione allegata dall'ente previdenziale appare certamente ammissibile, anche in applicazione dell'art. 421 c.p.c..
Da tale documentazione, non contestata nel merito da parte ricorrente, che si è limitata ad insistere per l'inammissibilità dell'acquisizione documentale, emerge che parte ricorrente ha inviato nell'aprile 2019 istanza di definizione agevolata anche con riferimento agli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio, accolta dall' con comunicazione del giugno 2019. CP_1
Appare quindi evidente che tali comunicazioni abbiano interrotto il decorso del termine di prescrizione dei crediti oggetto del giudizio, con la conseguenza che prima del novembre 2023, data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata il termine di prescrizione non era decorso.
Alla luce delle considerazioni svolte, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite devono essere compensate alla luce dell'acquisizione della documentazione necessaria per l'accertamento della verità materiale ai sensi dell'art. 421 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 16.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo