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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/10/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2798/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2798/2024 R.G. avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
3.2.1961, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Angelo Privitera, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.7.1964, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giuseppe La Rocca, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
***
pagina 1 di 4 All'udienza del 23.10.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza i termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis. 12 c.p.c. depositato in data 5.8.2024 Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio con in data 7.9.1988, Controparte_2 dalla cui unione nasceva il figlio (il 20.3.2000) e di essersi separato dalla Per_1 moglie con sentenza n. 2303/2023, emessa da questo Tribunale il 18.12.2023 (v. allegato in atti), chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle condizioni pattuite in sede separativa, che di seguito si riportano: a) assegnazione della casa coniugale a;
b) rinuncia al Controparte_2 mantenimento per sé e per il figlio maggiorenne da parte della . CP_2
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale Controparte_2 aderiva alla chiesta pronuncia di divorzio alle stesse condizioni previste in sede separativa.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c., le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, chiedendo la conferma delle condizioni pattuite in sede di separazione. Inoltre, davano atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non avendo proposto impugnazione.
Preso atto dell'intervenuto accordo, alla medesima udienza il Giudice rimetteva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per pagina 2 di 4 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Siracusa il 7.9.1988 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa (Anno 1988 – n. 428 – Parte II-
Serie A).
Il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sezione civile, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 7.9.1988 in Siracusa, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa (Anno 1988 – n. 428 – Parte II- Serie A) dando atto delle condizioni di cui in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 24.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2798/2024 R.G. avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
3.2.1961, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Angelo Privitera, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.7.1964, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giuseppe La Rocca, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
***
pagina 1 di 4 All'udienza del 23.10.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza i termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis. 12 c.p.c. depositato in data 5.8.2024 Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio con in data 7.9.1988, Controparte_2 dalla cui unione nasceva il figlio (il 20.3.2000) e di essersi separato dalla Per_1 moglie con sentenza n. 2303/2023, emessa da questo Tribunale il 18.12.2023 (v. allegato in atti), chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle condizioni pattuite in sede separativa, che di seguito si riportano: a) assegnazione della casa coniugale a;
b) rinuncia al Controparte_2 mantenimento per sé e per il figlio maggiorenne da parte della . CP_2
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale Controparte_2 aderiva alla chiesta pronuncia di divorzio alle stesse condizioni previste in sede separativa.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c., le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, chiedendo la conferma delle condizioni pattuite in sede di separazione. Inoltre, davano atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non avendo proposto impugnazione.
Preso atto dell'intervenuto accordo, alla medesima udienza il Giudice rimetteva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per pagina 2 di 4 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Siracusa il 7.9.1988 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa (Anno 1988 – n. 428 – Parte II-
Serie A).
Il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sezione civile, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 7.9.1988 in Siracusa, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa (Anno 1988 – n. 428 – Parte II- Serie A) dando atto delle condizioni di cui in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 24.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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