Sentenza 25 novembre 2002
Massime • 2
In tema di occupazione abusiva, il diritto al risarcimento del danno per non aver potuto godere del bene e farne propri i frutti naturali o civili, che è soggetto alla prescrizione di cinque anni stabilita dal primo comma dell'art. 2947 cod. civ., può essere esercitato giorno per giorno dalla data di inizio della occupazione, e non da quella in cui l'occupazione cessa, e di conseguenza inizia a prescriversi dal giorno stesso di inizio della occupazione.
In tema di risarcimento danni da occupazione abusiva ancora in atto, la domanda si intende volta ad ottenere anche il risarcimento del danno che si produrrà nel corso del giudizio, a meno che non sia stata espressamente limitata al danno passato; ne consegue che, se la domanda è rigettata per difetto di prova e la sentenza passa in giudicato, è preclusa la possibilità di richiedere in un successivo giudizio il risarcimento del danno verificatosi successivamente alla proposizione della domanda, anche se l'accertamento relativo alla mancanza di prova sia stato formulato con riguardo al solo periodo precedente.Tuttavia, la pronuncia che neghi il risarcimento del danno per difetto di prova non ha effetto preclusivo in riferimento ai danni prodottisi dopo la precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice di appello, dei quali può essere perciò chiesto il risarcimento in un diverso giudizio.
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TRIBUNALE DI PESCARA, 16 gennaio 2009, n. 128 – Cassano Presidente – Falco Estensore – Ampollo Rella e Di Paolo (avv. Stagno d'Alcontres, Damiani) c. Natuzzi s.p.a. e altri (avv. Tucci, Calia) Società di capitali – Esercizio del potere di direzione e di coordinamento – Violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale – Responsabilità ex artt. 2497 e 2497-septies c.c. – Indici rivelatori della condotta sanzionabile (Artt. 2043, 2359, 2497 e ss. c.c.). La possibilità di configurare un esercizio del potere di direzione e coordinamento su base contrattuale implica la necessità di individuare clausole contrattuali che attribuiscano ad uno dei contraenti il potere di …
Leggi di più… - 3. Danni da occupazione abusiva: decorrenza della prescrizioneRoberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 16 dicembre 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/11/2002, n. 16564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16564 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI META, in persona del Sindaco pro tempore Dott. Carlo Sassi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FASANA 21, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO IMPEROLI, difeso dagli avvocati RENATO DE ANGELIS, TEODORO ANASTASIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GI IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LAURO, difesa dall'avvocato BENEDETTO CASTELLANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1121/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione 3^ Civile, emessa il 09/04/99 e depositata il 07/05199 (R.G. 1538/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r.
Svolgimento del processo
1. - NO UG, in proprio e quale procuratore della madre IA OM conveniva in giudizio il Comune di Meta e con la citazione a comparire davanti al tribunale di Napoli, notificata il 23.6.1981, proponeva una domanda di condanna al risarcimento del danno da occupazione abusiva.
Esponeva i seguenti fatti.
Lui e la madre erano proprietari di alcuni magazzini e grotte che il Comune aveva occupato senza titolo nel 1958 ed aveva restituito solo il 19.9.1979, a seguito dell'esecuzione coattiva della sentenza di condanna al rilascio pronunciata dalla corte d'appello di Napoli l'8.3.1978. 2. - Il Comune si costituiva in giudizio e chiedeva che la domanda fosse rigettata.
Opponeva in primo luogo un'eccezione di prescrizione, sostenendo che il diritto al risarcimento del danno s'era prescritto per tutto il periodo anteriore di oltre cinque anni rispetto alla data della domanda e perciò sino al 23.6.1976.
Deduceva poi che gli attori non avevano subito alcun danno. 3. - Il tribunale accoglieva la domanda e condannava il Comune di Meta a pagare a IA UG, erede degli attori, la somma di L. 33.900.000, equivalente dei canoni ritratti dal comune dando in locazione gli immobili.
4. - La decisione veniva impugnata dal Comune di Meta, che alle eccezioni già svolte, aggiungeva quella per cui la domanda di risarcimento del danno era già stata respinta, appunto con la sentenza 8.3.1978 della corte d'appello che aveva condannato il comune al rilascio.
5. - L'appello è stato rigettato.
6. - Il Comune di Meta ha chiesto la cassazione della sentenza. IA UG ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. - Il ricorso contiene tre motivi.
I primi due attengono all'accertamento del diritto, il terzo alla entità del danno.
2. - Il primo motivo denuncia vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 345 dello stesso codice).
Riguarda il punto della decisione con cui è stata rigettata l'eccezione di giudicato.
La corte d'appello ha osservato che nella precedente sentenza la domanda di risarcimento del danno era stata rigettata, perché gli attori non avevano provato d'aver subito danni nel tempo intercorso tra l'inizio della occupazione abusiva (1958) e la data della domanda proposta per ottenere il rilascio dell'immobile (1961). Ne ha tratto la conclusione che non era ipotizzabile alcuna preclusione rispetto all'accertamento di un danno successivo, quale era stato chiesto nel nuovo giudizio a partire dal 1961. Il secondo motivo denuncia vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2935 e 2947 cod. civ.). Riguarda la questione di prescrizione.
La corte d'appello ha rigettato l'eccezione in base a due argomenti. Ha detto che, nel caso di illecito a carattere permanente, com'è l'occupazione senza titolo, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere dalla data in cui il fatto lesivo cessa: ciò era avvenuto il 19.9.1979 e dunque, alla data della domanda, il 23.6.1981, il termine di cinque anni stabilito dal primo comma dell'art. 2947 cod. civ. non era decorso. Ha aggiunto che, nel precedente giudizio, concluso dalla sentenza 8.3.1978, gli attori avevano richiesto il risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva dei loro beni, senza circoscriverlo in un periodo determinato, sicché la domanda aveva riguardato tutto il tempo per cui l'occupazione sarebbe durata, indipendentemente dal periodo che nella sentenza era stato preso in considerazione. Ne ha tratto la conclusione che, per effetto dell'atto di citazione notificato l'11.11.1961, la prescrizione era rimasta interrotta fino al luglio 1979, in applicazione degli artt. 2943 e 2945, secondo comma, cod. civ., data in cui era passata in giudicato la sentenza e da quella data aveva ripreso a decorrere un nuovo termine, interrotto dalla domanda 23.6.1981.
2.1. - Le critiche che nei due motivi sono rivolte ai capi di decisione prima riassunti sono le seguenti.
La questione del giudicato è stata decisa in violazione del principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. Il Comune osserva che nel giudizio iniziato nel 1961 non era stato chiesto solo il rilascio dell'immobile occupato, ma era stato anche fatto valere il diritto al risarcimento del danno da abusiva occupazione.
Siccome questo diritto era stato negato, gli effetti del giudicato di rigetto si estendevano anche a tutto il periodo per cui il risarcimento avrebbe potuto essere richiesto in quel primo giudizio - la regola per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile si traduce nell'onere di chiedere tutto quanto può essere richiesto. Nè può ritenersi che la domanda fosse stata proposta solo per ottenere il risarcimento del danno già sopportato e non anche di quello che avrebbe ancora potuto essere subito nel corso del giudizio se l'occupazione fosse proseguita, perché è stata la corte d'appello ad affermare il contrario quando ha esaminato l'eccezione di prescrizione.
Se invece dovesse ritenersi che la prima domanda era stata proposta con esclusivo riferimento al periodo di occupazione che l'aveva preceduta, allora ad essa non si potrebbe attribuire effetto interruttivo permanente quanto al danno futuro, cioè al danno che si sarebbe prodotto dopo la data di quella domanda e perciò dopo l'11.11.1961.
Ma, allora, rispetto al danno che gli attori avrebbero subito tra l'11.11.1961 ed il 19.9.1979, data del rilascio, avrebbe operato la prescrizione quinquennale, relativamente al periodo anteriore di oltre cinque anni rispetto alla data della seconda domanda - non è infatti vero che il diritto al risarcimento del danno da mancato godimento si prescrive in cinque anni dalla data in cui cessa l'illecito permanente, esso si prescrive bensì giorno per giorno in cinque anni da quello in cui è subito e dunque anche mentre l'occupazione si protrae.
2.2. - Le obiezioni che i resistentì muovono ai due motivi sono queste.
Con la citazione dell'11.11.1961 fu chiesto il risarcimento per il periodo dal 1958 al 1961.
Il giudicato di rigetto si è formato su questo periodo, ma d'altra parte quella citazione ha prodotto un effetto interruttivo permanente rispetto al diritto ad ottenere il danno che si fosse prodotto in futuro.
Peraltro, la proprietà degli immobili è stata accertata solo con la sentenza del 1978 e prima di allora nessun risarcimento avrebbe potuto essere richiesto.
2.3. - I motivi sono fondati, nei limiti di seguito indicati e per le ragioni che saranno esposte.
3. - Il diritto al risarcimento del danno, quando il danno sia rappresentato dal non poter godere di un immobile e ritrarne frutti naturali o civili, è un diritto che sorge nel momento stesso in cui l'occupazione abusiva impedisce al proprietario di produrre e fare propri quei frutti.
Può essere perciò esercitato immediatamente, mano a mano che il danno si verifica, e quindi si prescrive giorno per giorno dopo cinque anni dal giorno in cui ogni successiva frazione di danno si produce (artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ.) - si tratta di un principio di diritto che la Corte enuncia in modo costante e per il quale si può rinviare alle sentenze 16 novembre 2000 n. 14861, 17 febbraio 1997 n. 1439, 19 luglio 1995 n. 7867. Dunque, siccome con la domanda 23.6.1981 è stato fatto valere un diritto al risarcimento del danno da occupazione abusiva, riguardo al periodo 12.11.1961-19.9.1979, la corte d'appello ha violato gli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., quando ha considerato che la prescrizione si è venuta maturando non giorno per giorno a partire dal 12.11.1961, ma solo dal 19.7.1979, data in cui l'occupazione è cessata definitivamente.
In relazione agli articoli appena richiamati si sarebbe dovuto affermare che il diritto s'era prescritto sino al 23.6.1976 e poteva essere riconosciuto sussistente per il periodo 24.6.1976-19.9.1979. Questo sempre che non si fossero avuti precedenti atti interruttivi ad effetto istantaneo o permanente.
4. - La corte d'appello ha appunto individuato un atto interruttivo con effetto permanente nella precedente domanda notificata dagli attori l'11.11.1961, per ottenere la condanna al rilascio dei beni occupati ed al risarcimento del danno da abusiva occupazione. Al riguardo ha svolto due argomenti.
Ha considerato che gli attori, con quella domanda e per la voce di danno di cui si discute, non l'avevano circoscritta ad un periodo determinato, ma avevano inteso riferirsi a tutto il periodo per cui l'occupazione fosse perdurata.
Di qui l'effetto interruttivo permanente di quella domanda. Ha poi osservato che quell'effetto non poteva esserle disconosciuto a posteriori per il fatto che la sentenza, nel respingerla, si fosse limitata a prendere in considerazione solo il tempo trascorso sino a quando la domanda era stata proposta.
Conviene verificare partitamene la tenuta dei due argomenti. 4.1.1. - I commi secondo e terzo dell'art. 2945 cod. civ. attribuiscono alla notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio ed alla domanda proposta nel corso di esso l'effetto per cui la prescrizione, di cui quegli atti hanno prodotto l'interruzione, a meno che il processo non si estingua, non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. La norma costituisce un'applicazione del principio che la necessità di servirsi del processo per attuare il diritto non deve andare a detrimento di chi ha ragione.
Essa ha perciò la funzione di consentire la saldatura tra domanda con cui è chiesto l'accertamento del diritto e sentenza che lo riconosce, mentre se la sentenza che definisce il giudizio nega il diritto la funzione della norma non ha modo di esplicarsi. Se non che il giudizio può risultare definito anche dalla decisione di questioni impedienti (le questioni pregiudiziali di cui è cenno nel n. 2 dell'art. 279 cod. proc. civ.), che siano tali per cui non solo un accertamento sul diritto dedotto in giudizio non ha potuto essere compiuto, ma dalla loro decisione non resta preclusa la possibilità di ottenere quell'accertamento in base ad una nuova domanda.
E la più recente giurisprudenza della Corte è orientata nel senso di riconoscere che l'effetto di interruzione permanente si produca anche in questo caso (Cass. 14 febbraio 2000 n. 1608; 23 maggio 1997 n. 4630; 20 settembre 1996 n. 8367; 13 luglio 1995 n. 7664). Sicché, in linea generale, può dirsi questo: mentre il giudicato che nega il diritto consuma l'effetto interruttivo permanente della domanda, in presenza di ogni decisione che non impedisca di tornare a far valere il diritto si deve affermare che il corso della prescrizione è rimasto impedito.
4.1.2. - Se il fatto illecito, come può essere nel caso della occupazione abusiva, è in atto quando è proposta la domanda, la parte può chiedere il risarcimento non del solo danno già subito, ma anche di quello che potrà subire nel corso del processo, sino a quando il fatto illecito si protragga.
Della sua verificazione dovrà naturalmente dare la prova, come del resto la deve dare per quello già verificatosi, ma la domanda così proposta consente alla parte, non solo in primo grado, ma nei successivi gradi di merito, di appello ed allora anche in quello di eventuale rinvio, di chiedere che la liquidazione riguardi tutti i danni, a mano a mano prodottisi.
Dunque, una volta che gli attori, con la domanda del 1961, avevano dedotto in giudizio un fatto di occupazione abusiva, chiedendo che cessasse, ed avevano chiesto il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene senza limitarlo a quello subito prima della domanda, la corte d'appello ha esattamente considerato che la domanda era stata tale da aver potuto produrre il suo effetto di interruzione permanente non solo quanto ai danni precedenti, ma anche quanto ai danni successivi alla domanda del 1961 e sino al passaggio in giudicato della sentenza con cui quel giudizio era stato definito. Invero, se in un giudizio è eccepita la prescrizione del diritto fatto valere e si deve stabilire se la prescrizione sia stata interrotta con effetto permanente da una precedente domanda proposta per quel medesimo diritto, è compito del secondo giudice interpretare la prima domanda, individuarne il contenuto, e ricollegarvi i pertinenti effetti ai fini del giudizio circa la prescrizione del diritto dedotto davanti a sè.
Una volta accertato che la domanda era stata proposta per ottenere il risarcimento del danno da mancato godimento, senza limiti temporali e perciò sino a quando l'occupazione si fosse protratta, correttamente è stato escluso che si potesse essere maturata una prescrizione di quel diritto nel corso del processo e per il periodo successivo alla data della domanda (art. 2945, secondo comma, cod. civ). Se non che, lo si è detto, con l'effetto di interruzione permanente della domanda interagisce il contenuto della decisione resa sulla stessa domanda.
E così si passa a dover esaminare il secondo degli argomenti messi in campo dalla corte d'appello, che si collega al modo in cui essa ha deciso la questione del giudicato formatosi sulla domanda del 1961. 4.2.1. - La corte d'appello, quando si è trattato di stabilire quale giudicato si fosse formato, rispetto al diritto di cui si discute, per effetto della sentenza che aveva chiuso il giudizio precedente, ha considerato che il giudicato negativo aveva interessato il solo periodo anteriore alla domanda, perché solo questo era stato preso in considerazione nella decisione.
Orbene, il ragionamento seguito per individuare l'oggetto del giudicato che si è prodotto a seguito del rigetto della domanda proposta l'11.11.1961 non è conforme a diritto e il vizio da cui è affetto questo punto della decisione rifluisce su quello precedente. La corte d'appello, per individuare l'oggetto del giudicato, si è limitata a considerare la ragione in base alla quale la prima domanda era stata rigettata - ovverosia il fatto che gli attori non avessero provato d'aver subito un danno tra l'inizio dell'occupazione (il 1958) e la data della domanda (l'11.11.1961).
Avrebbe dovuto invece tenere in considerazione anche il contenuto della domanda.
Invero, quando la parte agisce per il risarcimento del danno che le è stato prodotto dal fatto illecito altrui, oggetto immediato della domanda è la pronuncia del giudice che con la domanda viene chiesta, cioè una pronuncia di accertamento del fatto illecito e di condanna al risarcimento.
La sentenza che accerta il danno e lo liquida fa stato circa la natura ed entità dei danni e la parte non ne può chiedere in altro giudizio diversi o maggiori;
sicché è suo onere allegare e provare i danni che ha sopportato e d'altro canto le è consentito, senza che ciò significhi proporre una nuova domanda, indicare nel corso del giudizio i danni che l'illecito le è venuto causando anche dopo la domanda (art. 345, primo comma, cod. proc. civ.). Sicché, proposta domanda di risarcimento del danno, se questa è rigettata perché dei danni non è stata data prova o è accolta in una determinata misura, si forma il giudicato sul fatto che nessun tipo di danno o nessun diverso o maggiore danno è stato subito. Questo rapporto tra domanda e sentenza e questa portata del giudicato, che si riassumono nel principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, si fondano su una duplice considerazione: la domanda è unica, in quanto con essa è fatto valere un solo diritto al risarcimento dei danni, di tutti i danni derivati dall'illecito; la sentenza che manca di liquidarne alcuni anche senza dichiarare che non si sono prodotti non è già una sentenza che manca di pronunciare su una domanda, ma una sentenza che pronuncia su tutta la domanda attribuendo per i danni derivati da quel fatto il risarcimento che in essa è liquidato.
Il principio conosce un limite.
Invero, la giurisprudenza ammette che la parte, nel proporre la domanda di risarcimento, come in genere nel chiedere l'adempimento di una obbligazione (art. 12 cod. proc. civ.), possa espressamente limitare la propria domanda a taluni tipi di danno (Cass. 8 luglio 1981 n. 4488), ma perciò anche a periodi specificamente indicati, con la conseguenza che il giudicato, di accoglimento o di rigetto (se questo non investa la stessa esistenza od illiceità del fatto), non precluderà che sia promosso un nuovo giudizio per il risarcimento degli altri danni.
E non lo precluderà perché la domanda è stata proposta per una parte sola dei danni e quando sia proposta in questo modo è in relazione ad essa che si stabilisce il rapporto tra domanda e sentenza.
Se non che, come la stessa corte d'appello ha accertato, la domanda, nel 1961, non era stata formulata limitatamente ai danni anteriori alla data di quella domanda, bensì senza limiti e quindi anche con riferimento al periodo successivo.
In conclusione, la corte d'appello ha violato insieme le norme sul giudicato (art. 2909 cod. civ.) e sulla interruzione permanente (art. 2945 cod. civ.), quando ha attribuito alla sentenza 8.3.1978, resa a conclusione del giudizio di condanna al rilascio ed al risarcimento del danno, effetto di giudicato solo per il periodo anteriore alla domanda, lasciando così indenne la interruzione permanente prodotta dalla domanda per il periodo successivo, mentre avrebbe dovuto attribuire alla sentenza l'effetto di un accertamento negativo circa il diritto al risarcimento dei danni anche per il periodo successivo alla domanda, con conseguente elisione della interruzione permanente prodotta dalla stessa domanda.
5. - A quanto si è appena osservato deve però essere apportata una correzione, che deriva da un altro limite del giudicato, quello temporale.
Quando la domanda, com'è avvenuto nel caso, è proposta per ottenere il risarcimento dei danni che viene producendo un fatto illecito permanente, si possono avere sotto l'aspetto temporale due evenienze, se la sentenza accerta che è stato realizzato ed è tuttora in atto uno stato di fatto lesivo di un interesse protetto dell'attore. La sentenza potrà anche accertare che questo stato di fatto ha prodotto e viene producendo un danno: in questo caso, se l'attore lo richiede, il giudice potrà pronunciare condanna al risarcimento anche del danno futuro, danno che sarà allora liquidato nella misura già provata in relazione all'ultimo periodo potuto prendere in considerazione dalla sentenza ed il cui risarcimento spetterà sino a quando lo stato di fatto non sarà stato rimosso.
Ma potrà aversi una evenienza contraria, se il giudice ritenga mancare la prova che, sino all'ultimo periodo potuto prendere in considerazione, sia derivato all'attore un qualche danno. In questo secondo caso, sarà stato negato il diritto ad ottenere il risarcimento del danno sino all'ultimo periodo potuto prendere in considerazione, ma ciò non precluderà all'attore di chiedere con una successiva domanda il risarcimento del danno per il periodo successivo: e questo perché il giudice non può aver compiuto alcun accertamento a riguardo di un fatto, la causazione del danno, che quando ha deciso non si era ancora potuto verificare, e che perciò non può escludersi si sia poi verificato.
Lo spartiacque temporale tra giudicato negativo preclusivo e nuova domanda ammissibile, che si è indicato come l'ultimo periodo su cui il giudice ha potuto pronunciarsi con la sentenza, è dato dalla precisazione delle conclusioni davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza con cui il giudizio è stato definito.
Ne deriva che al giudicato di rigetto formatosi sulla sentenza 8.3.1978 della corte d'appello di Napoli resa sulla domanda 16.11.1961 avrebbe bensì dovuto riconoscersi insieme l'effetto di precludere la possibilità di ottenere il medesimo risarcimento per un periodo successivo alla data di quella domanda e di consumarne l'effetto di interruzione permanente della prescrizione. Ma è restato non pregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento del danno per il periodo successivo alla data in cui in quel primo giudizio sono state precisate le conclusioni davanti al giudice di appello.
D'altra parte, in relazione a questo periodo, non è venuto meno, con la sentenza di rigetto, l'effetto di interruzione permanente della domanda originaria.
E questo per una duplice ragione.
Perché, con la precisazione delle conclusioni non viene meno ne' la pendenza del giudizio sulla domanda ne' la possibilità che su di essa si abbia un giudicato positivo, che si estenda anche al periodo successivo, se pur sottoposto alla condizione che lo stato contrario a diritto permanga.
Perché, come si è visto, anche sentenze che definiscono il giudizio senza accogliere la domanda, ma senza precludere che sia riproposta, rientrano tra quelle sino al passaggio in giudicato delle quali si protrae l'effetto interruttivo permanente della domanda. E, lo si è detto, qui la preclusione ha un limite temporale. 6. - La conclusione cui si perviene è dunque la seguente. La controversia ammetteva in astratto due soluzioni. Una presupponeva che la prima domanda fosse stata proposta per chiedere il solo risarcimento del danno maturatosi sino alla sua data, perciò sino all'11.11.1961.
In questo caso, da un lato il giudicato negativo non avrebbe precluso la possibilità di domandare il risarcimento del danno per il tempo successivo, ma dall'altro la domanda non avrebbe potuto avere effetto interruttivo permanente rispetto ad un danno di cui con quella domanda non era stato chiesto il risarcimento.
Alla parte attrice poteva spettare perciò il diritto al risarcimento del danno per il periodo per il quale non s'era prescritto - cioè dal 24.6.1976, data anteriore di meno di cinque anni rispetto a quella della nuova domanda proposta il 23.6.1981, al 19.7.1979, data in cui l'occupazione era cessata.
L'altra soluzione presupponeva che la domanda 11.11.1961 fosse stata proposta per ottenere anche il risarcimento del danno futuro. In questo caso, alla domanda sarebbe stato sì da riconoscere effetto interruttivo permanente anche con riguardo al periodo successivo, ma questo effetto sarebbe risultato eliso dal giudicato negativo formatosi a causa del rigetto della domanda - con il limite temporale dei danni prodottisi dopo la data di precisazione delle conclusioni in appello.
Alla parte attrice poteva spettare perciò il diritto al risarcimento del danno per il periodo per il quale ne' s'era prescritto ne' era stato coperto dal giudicato - perciò dalla data di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello sino alla data del rilascio.
Di queste due soluzioni la prima risulta impedita dal fatto, accertato dalla corte d'appello, ovverosia che la domanda 11.11.1961 non era stata limitata al solo danno maturatosi nel periodo anteriore a quella domanda.
Resta la seconda.
Che spetterà al giudice di rinvio tradurre in definitiva pronuncia di merito, perché nessun accertamento è stato compiuto riguardo alla data in cui nel primo giudizio le conclusioni sono state precisate davanti al giudice di appello - mentre dalla sentenza risulta solo che l'udienza di discussione si tenne il 19.10.1997. 7. - Il terzo motivo denunzia vizi di difetto di violazione di legge e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2935 e 2947 cod. civ.). Esso riguarda la prova del danno.
Lo si deve prendere in esame in riferimento ai criteri seguiti dai giudici di merito per accertare e liquidare il danno, perché sotto l'aspetto temporale il punto della decisione è rimasto anch'esso cassato, a norma del primo comma dell'art. 336 cod. proc. civ., per effetto dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso. Nei limiti in cui va preso in considerazione il motivo non è fondato.
La corte d'appello ha osservato sul punto che il Comune non aveva contestato la liquidazione del danno fatta dal tribunale. E lo ha detto a ragione, perché il motivo di appello era affatto generico essendosi risolto nella frase che il preteso danno non era provato.
8. - Il ricorso è in parte accolto e in parte rigettato. La sentenza è cassata in relazione e le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio.
Il giudice di rinvio si uniformerà ai seguenti principi di diritto:
"in caso di occupazione abusiva, il diritto ad essere risarcito del danno subito per non aver potuto godere del bene e farne propri i frutti naturali o civili, che è soggetto alla prescrizione di cinque anni stabilita dal primo comma dell'art. 2945 cod. civ., può essere esercitato ed inizia a prescriversi giorno per giorno a partire dalla data di inizio dell'occupazione e non da quella in cui l'occupazione cessa";
- "proposta domanda di risarcimento del danno da occupazione abusiva ancora in atto, la domanda consente di ottenere il risarcimento anche del danno che si produrrà nel corso del giudizio, a meno che non sia stata espressamente limitata al risarcimento del danno passato: essa impedisce perciò che nel corso del processo possa maturarsi prescrizione per il danno sia passato sia futuro, ma se la domanda è rigettata per mancanza di prova e la sentenza passa in giudicato, il giudicato preclude la possibilità di chiedere in successivo giudizio il risarcimento del medesimo danno, anche se l'accertamento relativo alla mancanza di prova sia stato formulato con riguardo al solo periodo anteriore alla domanda";
- "nel caso di danni da occupazione abusiva, se l'occupazione si sia protratta oltre la pronuncia della sentenza di appello contenente la condanna al rilascio, la pronuncia che abbia negato per mancanza di prova il risarcimento non ha effetto di giudicato per i danni che possano essersi prodotti dopo la precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello, dei quali può essere perciò chiesto il risarcimento in altro giudizio".
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 17 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2002