Cass. civ., sez. III, sentenza 25/11/2002, n. 16564
CASS
Sentenza 25 novembre 2002

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In tema di occupazione abusiva, il diritto al risarcimento del danno per non aver potuto godere del bene e farne propri i frutti naturali o civili, che è soggetto alla prescrizione di cinque anni stabilita dal primo comma dell'art. 2947 cod. civ., può essere esercitato giorno per giorno dalla data di inizio della occupazione, e non da quella in cui l'occupazione cessa, e di conseguenza inizia a prescriversi dal giorno stesso di inizio della occupazione.

In tema di risarcimento danni da occupazione abusiva ancora in atto, la domanda si intende volta ad ottenere anche il risarcimento del danno che si produrrà nel corso del giudizio, a meno che non sia stata espressamente limitata al danno passato; ne consegue che, se la domanda è rigettata per difetto di prova e la sentenza passa in giudicato, è preclusa la possibilità di richiedere in un successivo giudizio il risarcimento del danno verificatosi successivamente alla proposizione della domanda, anche se l'accertamento relativo alla mancanza di prova sia stato formulato con riguardo al solo periodo precedente.Tuttavia, la pronuncia che neghi il risarcimento del danno per difetto di prova non ha effetto preclusivo in riferimento ai danni prodottisi dopo la precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice di appello, dei quali può essere perciò chiesto il risarcimento in un diverso giudizio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/11/2002, n. 16564
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16564
Data del deposito : 25 novembre 2002

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