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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 02/07/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di Reggio BR, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 127/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 6.11.2023 e vertente
T R A
(c.f. ), in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1 tempore , e di GG AB (c.f. ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in Reggio BR, via del Plebiscito, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege
APPELLANTI E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Locri, via Matteotti, 167,nello studio dell'avv. FEBBRAIO FRANCESCO , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATO OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio BR n.1106/2018, pubblicata il 10.7.2018 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In primo grado proponeva opposizione davanti al Tribunale di Controparte_1
Reggio BR avverso il Decreto prot. n.49074/W/11/rev, notificato il 14.7.2016, con cui la disponeva “ l'inibizione al rilascio di nuova patente Controparte_2 di guida se non preventivamente autorizzato da questo ufficio e, comunque, secondo le disposizioni prescritte dall'art.120 C.d.S. “ in quanto soggetto sottoposto, in base ad ordinanza della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio BR, alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale. Rilevava l'illegittimità del provvedimento atteso che la misura di prevenzione disposta nei suoi confronti nel 2014 per la durata di anni due era stata ridotta a seguito d'appello ad anni uno con provvedimento del 5.6.2015 per cui, cessata la stessa in data 18.2.2016 come da allegato provvedimento , il decreto impugnato era privo dei presupposti legittimanti l'adozione e andava annullato. La si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_2 infondata sia in fatto che in diritto. Sospesa con ordinanza del 27.3.2017 l'esecutività del provvedimento prefettizio, il giudizio, istruito documentalmente , si concludeva con la sentenza n. 1106/2018 con cui il tribunale accoglieva l'opposizione; annullava l'atto impugnato;
compensava interamente le spese processuali.
Con atto di citazione , notificato con PEC dell'11.2.2019, il e la Parte_1
impugnano la decisione e rilevano, con unico motivo, che Controparte_2 la motivazione addotta dal primo giudice per giustificare l'accoglimento dell'opposizione del ricorrente è totalmente erronea in quanto, a norma dell'art.120, comma 1, del Codice della Strada , la sottoposizione alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale costituisce requisito per l'adozione del provvedimento di revoca della patente di guida. Peraltro, l'integrale applicazione della misura e il decorso del tempo non producono effetto sulla legittimità del provvedimento ablatorio quando non sia decorso il termine di decadenza di tre anni previsto dal successivo comma 2, secondo periodo. Nella fattispecie l'Amministrazione non è incorsa in decadenza . Dunque l'argomento utilizzato dal giudicante , secondo cui la cessazione del periodo di applicazione delle misura di prevenzione farebbe venire meno la situazione di pericolosità sociale giustificante la revoca della patente di guida, è privo di fondamento. Contrariamente a quanto sostenuto in sentenza , il primo comma dell'art.120 del C.d.S. prevede che non possono conseguire la patente di guida coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione . Tale norma non consente margini di discrezionalità atteso che le parole utilizzate dal legislatore non possono che essere interpretate nel senso dell'automaticità del provvedimento di revoca anche se la misura sia stata integralmente applicata , senza distinzione alcuna rispetto all'ipotesi in cui l'applicazione sia ancora in atto. Inoltre, siffatto automatismo non è irragionevole perché il legislatore ha inteso protrarre, ai limitati fini del rilascio del titolo abilitativo alla guida, il giudizio di pericolosità sociale per i tre anni successivi all'applicazione della misura della sorveglianza speciale a norma del citato art.120, comma 2, C.d.S. Per completezza , a confutazione dei sospetti di irragionevolezza adombrati dal tribunale, il comma 3 dell'art.120 cit., regolamenta la concedibilità della nuova patente di guida decorsi tre anni dall'adozione del provvedimento di revoca. Non si tratta quindi di un provvedimento definitivo , idoneo a comprimere a tempo indeterminato la situazione giuridica del ricorrente. Il tribunale avrebbe dovuto considerare che la legge statuisce senza margini di discrezionalità da parte dell'Amministrazione la revoca della patente di guida entro tre anni dall'integrale applicazione della stessa , prendere atto che tale termine triennale non era decorso e quindi rigettare la domanda attorea. Conclude chiedendo di rigettare il ricorso avversario di primo grado con condanna dell'appellato al pagamento delle spese in favore degli appellanti per il doppio grado di giudizio.
nella comparsa di costituzione e di risposta eccepisce Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c. per mancanza di profilo volitivo e dell'indicazione delle parti della decisione che si vogliono impugnare, nonché ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. Nel merito deduce che l'appellante nel contestare il decisum di prime cure, rappresenta che nel caso di specie opera l'automatismo non avendo la P.A. alcuna discrezionalità sulla revoca della patente di guida. Senonchè dimentica di dire che l'avvio del procedimento di revoca è avvenuto successivamente alla cessazione della misura di prevenzione di talchè non può operarsi quell'automatismo che forzosamente si ritiene applicabile ai sensi dell'art.120 del C.d.S. A tal fine vanno richiamate le decisioni del TAR Bolzano n. 237/2016 e n.456/2015 del TAR Piemonte secondo cui non sussiste un qualsiasi automatismo tra misura di prevenzione, ove già esaurita al momento dell'avvio del procedimento di revoca della patente , e revoca medesima , con la conseguente necessità che l'Amministrazione procedente dia adeguatamente conto delle ragioni giustificative del provvedimento , quale la pericolosità sociale del soggetto , idonea a sorreggere il provvedimento stesso. Pertanto l'automatismo previsto dall'art.120 del C.d.S. deve essere mitigato e il Prefetto dispone di un potere discrezionale, non vincolato, che deve necessariamente esplicarsi attraverso un'adeguata e puntuale motivazione delle ragioni che giustificano la revoca della patente. Nella fattispecie non v'è chi non veda come la controversia vada inquadrata nell'ambito di opposizione a revoca della patente e , quindi, per come ritenuto giustamente dal Tribunale nell'ambito del disposto del secondo comma del citato art.120 C.d.S. Tanto senza sottacere che con sentenza n.22/2018 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.120, comma 2, C.d.S. nella parte in cui , con riguardo alle ipotesi di condanna per i reati di cui agli artt.73 e 74 D.P.R. n.309/90, intervenuta successivamente a quella di rilascio della patente di guida , dispone che il Prefetto “ provvede” , invece che “ può provvedere “ alla revoca della patente . In ossequio a tale decisum l'autorità emanante il provvedimento di revoca è tenuta a valutare gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie concreta dandone idonea motivazione. Conclude chiedendo di dichiarare, con qualsiasi statuizione, inammissibile e comunque rigettare perchè destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello, con condanna degli appellanti alle spese del doppio grado del giudizio da distrarre in favore del procuratore ex art.93 c.p.c.
All'udienza di prima comparizione seguivano alcuni rinvii d'ufficio. Da ultimo stabilita con decreto la trattazione dell'udienza del 6.11.2023 a norma dell'art.127 ter c.p.c, con ordinanza del 3.12.2023 la causa veniva posta in decisione con i termini previsti dall'art.190 c.p.c. La comparsa conclusionale risulta depositata dal solo appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il provvedimento impugnato da è di revoca della patente di guida e Controparte_1 non di “ inibizione al rilascio di nuova patente di guida “ come testualmente scritto nel citato provvedimento. La circostanza che si tratta di “revoca” e non di “ inibizione al rilascio “ è riconosciuta da entrambi i litiganti già in primo grado e ancor più dal e dalla Parte_1 CP_2 che con l'appello sostengono che la sentenza gravata è viziata dall'errore commesso dal primo giudice che, contrariamente al dettato legislativo contenuto nell'art.120 del C.d.S. che prevede l'automatica emissione, senza alcuna discrezionalità, del provvedimento di revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione, statuiva che, mentre in costanza di misura di prevenzione la revoca della patente di guida prevista dall'art.120, comma 2, del Codice della Strada discende in modo automatico dalla misura medesima , in virtù della presunzione di pericolosità sociale operata a monte dal legislatore , nel caso di misura di prevenzione cessata al momento dell'avvio del procedimento di revoca , l'automatismo non può operare dovendo l'Amministrazione motivare riguardo alla sussistenza delle ragioni per le quali si ritengono venuti meno i requisiti morali per il possesso della patente di guida e la permanenza della pericolosità sociale del soggetto a cui la misura era stata applicata. Così riassunta la posizione degli appellanti, il secondo comma dell'art.120 del C.d S. , prevede la revoca della patente di guida nelle ipotesi indicate nel primo comma della stesso articolo , ossia in caso di dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza;
nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti a misura di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
di condanna per reati in materia di stupefacenti ex art.73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Che era stato condannato per reati in materia di stupefacenti ritenuti Controparte_1 di lieve entità ; che per tale ragione era stata disposta nei suoi confronti , con decreto dell'11.6.2014 del Tribunale di Reggio BR- Misure di Prevenzione , la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS per anni 2 ed euro 2.000,00 di cauzione , poi ridotta ad anni 1 ed euro 1.000,00 con provvedimento del 5.6.2015 dello stesso Tribunale e che la misura era cessata il 18.2.2016, ossia 5 mesi prima della revoca della patente di guida disposta dalla con il provvedimento oggetto di CP_2 giudizio, risulta dagli atti esitati dall'appellato per cui , in base alla locuzione , contenuta nel secondo comma dell'art.120 C.d.S. secondo cui la revoca della patente di guida si applica automaticamente nei confronti di coloro che “ sono o sono stati sottoposti “ a misure di prevenzione, l'appello dovrebbe essere ritenuto fondato se nelle more del giudizio non fosse intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale , n. 22 del
9.2.2018, che ha ritenuto che “ E' incostituzionale l'art.120, 2° comma, d.leg.30 aprile 1992, n.285, come sostituito dall'art.3, 52° comma , lett.a), l.15 luglio 2009 n.94 nella parte in cui , con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309 che intervenga in data successiva a quella del rilascio della patente di guida , dispone che il prefetto <> , anziché << può provvedere>> alla revoca della patente “. Nel caso in esame la patente di guida all' era stata rilasciata prima della CP_1 condanna per reati previsti dal d.p.r. 309/1990 e la locuzione che il Prefetto “ può provvedere “ alla revoca della patente di guida specificata nella citata sentenza della Corte Costituzione esclude l'automaticità dell'emissione del provvedimento di revoca invocata dagli appellanti e , al contrario, dimostra come le decisioni del giudice amministrativo citate sia dal giudice di primo grado che dall' ( TAR Bolzano e CP_1
Piemonte che qui si richiamano ) erano fondate sull'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.120 del C.d.S. Pertanto , inoperante l'automatismo summenzionato, non specificata in alcun modo nel provvedimento prefettizio impugnato la permanenza della pericolosità sociale dell' che aveva determinato l'applicazione della misura della sorveglianza CP_1 speciale di PS, o l'inidoneità oggettiva e soggettiva a continuare ad essere abilitato alla guida , risultando sempre dagli atti esitati dall'appellante l'inizio di un percorso di reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo presso la di Locri- Controparte_3
Gerace, l'appello è infondato. Per quanto riguarda il regolamento delle spese del giudizio, tenuto conto che la sentenza della Corte Costituzionale sopra citata è intervenuta in corso di causa , si compensano interamente tra le parti per entrambi i gradi del giudizio. Risultando come parte soccombente il appellante non si emette Parte_1
l'attestazione relativa al pagamento del c.d. “doppio contributo” in applicazione del principio dettato dalle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione con l'arresto n. 4315, del 20.2.2020, secondo cui “ il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art.13, comma 1 quater ,del D.P.R. n.115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo ) anche quando esso sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno ( come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato inizialmente sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio BR, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in persona del pro tempore e dalla di Parte_1 CP_4 Parte_2
GG AB, in persona del Prefetto pro tempore , con atto di citazione notificato con PEC dell'11.2.2019, nei confronti di , disattesa Controparte_1 ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali di primo e secondo grado;
3) nulla sul pagamento del doppio contributo unificato ex art.13, comma 1 quater , D.P.R. n.115/2002. Reggio BR , 30/06/2025.
La Giud.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di Reggio BR, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 127/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 6.11.2023 e vertente
T R A
(c.f. ), in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1 tempore , e di GG AB (c.f. ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in Reggio BR, via del Plebiscito, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege
APPELLANTI E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Locri, via Matteotti, 167,nello studio dell'avv. FEBBRAIO FRANCESCO , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATO OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio BR n.1106/2018, pubblicata il 10.7.2018 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In primo grado proponeva opposizione davanti al Tribunale di Controparte_1
Reggio BR avverso il Decreto prot. n.49074/W/11/rev, notificato il 14.7.2016, con cui la disponeva “ l'inibizione al rilascio di nuova patente Controparte_2 di guida se non preventivamente autorizzato da questo ufficio e, comunque, secondo le disposizioni prescritte dall'art.120 C.d.S. “ in quanto soggetto sottoposto, in base ad ordinanza della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio BR, alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale. Rilevava l'illegittimità del provvedimento atteso che la misura di prevenzione disposta nei suoi confronti nel 2014 per la durata di anni due era stata ridotta a seguito d'appello ad anni uno con provvedimento del 5.6.2015 per cui, cessata la stessa in data 18.2.2016 come da allegato provvedimento , il decreto impugnato era privo dei presupposti legittimanti l'adozione e andava annullato. La si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_2 infondata sia in fatto che in diritto. Sospesa con ordinanza del 27.3.2017 l'esecutività del provvedimento prefettizio, il giudizio, istruito documentalmente , si concludeva con la sentenza n. 1106/2018 con cui il tribunale accoglieva l'opposizione; annullava l'atto impugnato;
compensava interamente le spese processuali.
Con atto di citazione , notificato con PEC dell'11.2.2019, il e la Parte_1
impugnano la decisione e rilevano, con unico motivo, che Controparte_2 la motivazione addotta dal primo giudice per giustificare l'accoglimento dell'opposizione del ricorrente è totalmente erronea in quanto, a norma dell'art.120, comma 1, del Codice della Strada , la sottoposizione alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale costituisce requisito per l'adozione del provvedimento di revoca della patente di guida. Peraltro, l'integrale applicazione della misura e il decorso del tempo non producono effetto sulla legittimità del provvedimento ablatorio quando non sia decorso il termine di decadenza di tre anni previsto dal successivo comma 2, secondo periodo. Nella fattispecie l'Amministrazione non è incorsa in decadenza . Dunque l'argomento utilizzato dal giudicante , secondo cui la cessazione del periodo di applicazione delle misura di prevenzione farebbe venire meno la situazione di pericolosità sociale giustificante la revoca della patente di guida, è privo di fondamento. Contrariamente a quanto sostenuto in sentenza , il primo comma dell'art.120 del C.d.S. prevede che non possono conseguire la patente di guida coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione . Tale norma non consente margini di discrezionalità atteso che le parole utilizzate dal legislatore non possono che essere interpretate nel senso dell'automaticità del provvedimento di revoca anche se la misura sia stata integralmente applicata , senza distinzione alcuna rispetto all'ipotesi in cui l'applicazione sia ancora in atto. Inoltre, siffatto automatismo non è irragionevole perché il legislatore ha inteso protrarre, ai limitati fini del rilascio del titolo abilitativo alla guida, il giudizio di pericolosità sociale per i tre anni successivi all'applicazione della misura della sorveglianza speciale a norma del citato art.120, comma 2, C.d.S. Per completezza , a confutazione dei sospetti di irragionevolezza adombrati dal tribunale, il comma 3 dell'art.120 cit., regolamenta la concedibilità della nuova patente di guida decorsi tre anni dall'adozione del provvedimento di revoca. Non si tratta quindi di un provvedimento definitivo , idoneo a comprimere a tempo indeterminato la situazione giuridica del ricorrente. Il tribunale avrebbe dovuto considerare che la legge statuisce senza margini di discrezionalità da parte dell'Amministrazione la revoca della patente di guida entro tre anni dall'integrale applicazione della stessa , prendere atto che tale termine triennale non era decorso e quindi rigettare la domanda attorea. Conclude chiedendo di rigettare il ricorso avversario di primo grado con condanna dell'appellato al pagamento delle spese in favore degli appellanti per il doppio grado di giudizio.
nella comparsa di costituzione e di risposta eccepisce Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c. per mancanza di profilo volitivo e dell'indicazione delle parti della decisione che si vogliono impugnare, nonché ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. Nel merito deduce che l'appellante nel contestare il decisum di prime cure, rappresenta che nel caso di specie opera l'automatismo non avendo la P.A. alcuna discrezionalità sulla revoca della patente di guida. Senonchè dimentica di dire che l'avvio del procedimento di revoca è avvenuto successivamente alla cessazione della misura di prevenzione di talchè non può operarsi quell'automatismo che forzosamente si ritiene applicabile ai sensi dell'art.120 del C.d.S. A tal fine vanno richiamate le decisioni del TAR Bolzano n. 237/2016 e n.456/2015 del TAR Piemonte secondo cui non sussiste un qualsiasi automatismo tra misura di prevenzione, ove già esaurita al momento dell'avvio del procedimento di revoca della patente , e revoca medesima , con la conseguente necessità che l'Amministrazione procedente dia adeguatamente conto delle ragioni giustificative del provvedimento , quale la pericolosità sociale del soggetto , idonea a sorreggere il provvedimento stesso. Pertanto l'automatismo previsto dall'art.120 del C.d.S. deve essere mitigato e il Prefetto dispone di un potere discrezionale, non vincolato, che deve necessariamente esplicarsi attraverso un'adeguata e puntuale motivazione delle ragioni che giustificano la revoca della patente. Nella fattispecie non v'è chi non veda come la controversia vada inquadrata nell'ambito di opposizione a revoca della patente e , quindi, per come ritenuto giustamente dal Tribunale nell'ambito del disposto del secondo comma del citato art.120 C.d.S. Tanto senza sottacere che con sentenza n.22/2018 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.120, comma 2, C.d.S. nella parte in cui , con riguardo alle ipotesi di condanna per i reati di cui agli artt.73 e 74 D.P.R. n.309/90, intervenuta successivamente a quella di rilascio della patente di guida , dispone che il Prefetto “ provvede” , invece che “ può provvedere “ alla revoca della patente . In ossequio a tale decisum l'autorità emanante il provvedimento di revoca è tenuta a valutare gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie concreta dandone idonea motivazione. Conclude chiedendo di dichiarare, con qualsiasi statuizione, inammissibile e comunque rigettare perchè destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello, con condanna degli appellanti alle spese del doppio grado del giudizio da distrarre in favore del procuratore ex art.93 c.p.c.
All'udienza di prima comparizione seguivano alcuni rinvii d'ufficio. Da ultimo stabilita con decreto la trattazione dell'udienza del 6.11.2023 a norma dell'art.127 ter c.p.c, con ordinanza del 3.12.2023 la causa veniva posta in decisione con i termini previsti dall'art.190 c.p.c. La comparsa conclusionale risulta depositata dal solo appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il provvedimento impugnato da è di revoca della patente di guida e Controparte_1 non di “ inibizione al rilascio di nuova patente di guida “ come testualmente scritto nel citato provvedimento. La circostanza che si tratta di “revoca” e non di “ inibizione al rilascio “ è riconosciuta da entrambi i litiganti già in primo grado e ancor più dal e dalla Parte_1 CP_2 che con l'appello sostengono che la sentenza gravata è viziata dall'errore commesso dal primo giudice che, contrariamente al dettato legislativo contenuto nell'art.120 del C.d.S. che prevede l'automatica emissione, senza alcuna discrezionalità, del provvedimento di revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione, statuiva che, mentre in costanza di misura di prevenzione la revoca della patente di guida prevista dall'art.120, comma 2, del Codice della Strada discende in modo automatico dalla misura medesima , in virtù della presunzione di pericolosità sociale operata a monte dal legislatore , nel caso di misura di prevenzione cessata al momento dell'avvio del procedimento di revoca , l'automatismo non può operare dovendo l'Amministrazione motivare riguardo alla sussistenza delle ragioni per le quali si ritengono venuti meno i requisiti morali per il possesso della patente di guida e la permanenza della pericolosità sociale del soggetto a cui la misura era stata applicata. Così riassunta la posizione degli appellanti, il secondo comma dell'art.120 del C.d S. , prevede la revoca della patente di guida nelle ipotesi indicate nel primo comma della stesso articolo , ossia in caso di dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza;
nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti a misura di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
di condanna per reati in materia di stupefacenti ex art.73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Che era stato condannato per reati in materia di stupefacenti ritenuti Controparte_1 di lieve entità ; che per tale ragione era stata disposta nei suoi confronti , con decreto dell'11.6.2014 del Tribunale di Reggio BR- Misure di Prevenzione , la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS per anni 2 ed euro 2.000,00 di cauzione , poi ridotta ad anni 1 ed euro 1.000,00 con provvedimento del 5.6.2015 dello stesso Tribunale e che la misura era cessata il 18.2.2016, ossia 5 mesi prima della revoca della patente di guida disposta dalla con il provvedimento oggetto di CP_2 giudizio, risulta dagli atti esitati dall'appellato per cui , in base alla locuzione , contenuta nel secondo comma dell'art.120 C.d.S. secondo cui la revoca della patente di guida si applica automaticamente nei confronti di coloro che “ sono o sono stati sottoposti “ a misure di prevenzione, l'appello dovrebbe essere ritenuto fondato se nelle more del giudizio non fosse intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale , n. 22 del
9.2.2018, che ha ritenuto che “ E' incostituzionale l'art.120, 2° comma, d.leg.30 aprile 1992, n.285, come sostituito dall'art.3, 52° comma , lett.a), l.15 luglio 2009 n.94 nella parte in cui , con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309 che intervenga in data successiva a quella del rilascio della patente di guida , dispone che il prefetto <> , anziché << può provvedere>> alla revoca della patente “. Nel caso in esame la patente di guida all' era stata rilasciata prima della CP_1 condanna per reati previsti dal d.p.r. 309/1990 e la locuzione che il Prefetto “ può provvedere “ alla revoca della patente di guida specificata nella citata sentenza della Corte Costituzione esclude l'automaticità dell'emissione del provvedimento di revoca invocata dagli appellanti e , al contrario, dimostra come le decisioni del giudice amministrativo citate sia dal giudice di primo grado che dall' ( TAR Bolzano e CP_1
Piemonte che qui si richiamano ) erano fondate sull'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.120 del C.d.S. Pertanto , inoperante l'automatismo summenzionato, non specificata in alcun modo nel provvedimento prefettizio impugnato la permanenza della pericolosità sociale dell' che aveva determinato l'applicazione della misura della sorveglianza CP_1 speciale di PS, o l'inidoneità oggettiva e soggettiva a continuare ad essere abilitato alla guida , risultando sempre dagli atti esitati dall'appellante l'inizio di un percorso di reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo presso la di Locri- Controparte_3
Gerace, l'appello è infondato. Per quanto riguarda il regolamento delle spese del giudizio, tenuto conto che la sentenza della Corte Costituzionale sopra citata è intervenuta in corso di causa , si compensano interamente tra le parti per entrambi i gradi del giudizio. Risultando come parte soccombente il appellante non si emette Parte_1
l'attestazione relativa al pagamento del c.d. “doppio contributo” in applicazione del principio dettato dalle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione con l'arresto n. 4315, del 20.2.2020, secondo cui “ il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art.13, comma 1 quater ,del D.P.R. n.115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo ) anche quando esso sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno ( come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato inizialmente sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio BR, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in persona del pro tempore e dalla di Parte_1 CP_4 Parte_2
GG AB, in persona del Prefetto pro tempore , con atto di citazione notificato con PEC dell'11.2.2019, nei confronti di , disattesa Controparte_1 ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali di primo e secondo grado;
3) nulla sul pagamento del doppio contributo unificato ex art.13, comma 1 quater , D.P.R. n.115/2002. Reggio BR , 30/06/2025.
La Giud.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)