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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/11/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI BENEVENTO IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5320 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
, nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
), residente in [...] Salle n. 45, rapp.to e difeso per mandato in calce al ricorso dall'Avv. Lorenzo Antimora e con lo stesso domiciliato in Benevento, alla Via Raguzzini, n.6 RICORRENTE E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. sig.ra rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avvocato Alessandro Cefalo e con lo stesso domiciliata in Benevento alla Via Umberto I n.4; CONVENUTA NONCHE'
(P.I. in persona del Controparte_3 P.IVA_2 suo liquidatore p.t. , rappresentata e Difesa dal sottoscritto CP_4 Avvocato Mauro Bufis, con lo stesso domiciliata in via Umberto primo n° 4, Benevento;
CONVENUTA
CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludono come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.12.2024, conveniva in Parte_1 giudizio la e la deducendo di Controparte_5 Controparte_3 aver prestato attività lavorativa presso l'Azienda ivi CP_3 svolgendo mansioni di barista sussumibili nel livello 5 del CCNL per i dipendenti dei settori dei pubblici esercizi della ristorazione collettiva;
che, l'attività lavorativa si era concretizzata negli anni 2015 – 2016 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022; che il rapporto era stato formalizzato con plurimi rapporti part-time e inquadramento orizzontale a 15 - 20 ore settimanali;
che dall'anno 2015 fino all'anno 2020 il rapporto lavorativo si
1 era concretizzato con la società Bakery S.a.S. di IA OV, poi che, dall'anno 2020 fino all'anno 2022, il rapporto di lavoro si CP_3 era, invece, concretizzato con la società di aver lavorato, Controparte_5 invece, tutti i giorni della settimana con un orario di lavoro in regime di full
– time, dalle ore 07:00 alle ore 15:30 per il turno di mattina e dalle ore 15:30 alle ore 02.00 per il turno pomeridiano e serale;
che, i turni variavano con continuità e venivano stabiliti normalmente il giorno prima;
che, il sabato e la domenica, come anche i giorni festivi capitava, a seconda dell'affluenza, di lavorare anche oltre le ore 02:00 di notte;
di aver svolto mansioni di apertura del locale denominato “Quintaessenza” situato lungo il Corso Garibaldi, n. 5, Benevento, servizio cassa, scontrini, servizio banco (preparazione caffè, colazioni), preparazione dei vassoi per il servizio al tavolo, firma delle bolle per le forniture;
e nel turno pomeridiano e serale, durante i fine settimana e nei periodi festivi, attività anche all'esterno del locale di servizio cocktail “barman”; che, dall'anno 2020 veniva contrattualizzato con la società sempre con plurimi contratti CP_1 part-time di tipo orizzontale;
di aver continuato a svolgere la propria attività lavorativa sempre presso il locale “Quintaessenza” con la stessa turnazione ed orario di lavoro in regime full time;
che, a volte, la sua prestazione lavorativa veniva espletata presso il pub di nuova apertura “The Element Pub” situato a 10 metri di distanza dal locale “quintaessenza”; che, quando svolgeva la propria attività lavorativa presso il pub “The Element Pub” esercitava le seguenti mansioni: “carico frigoriferi, carico merci, sempre linea bar con preparazione dei vassoi, preparazione ristorante (preparazione tavoli “apparecchiatura”), servizio ai tavoli esterni, pulizia del locale;
che, stante la vicinanza dei due locali, (Quintaessenza e Smoke house), gli capitava di svolgere la propria attività lavorativa dividendosi tra i due locali a seconda delle varie esigenze;
di aver, nel tempo, sottoscritto con entrambe le società plurimi contratti di lavoro a tempo determinato part - time di 15/20 ore a settimana, svolgendo, in realtà, una prestazione lavorativa con un orario di lavoro full-time; di aver percepito in data 12.10.2021, l'importo di € 780,00 tramite bonifico bancario dalla società in data CP_1
4.11.2021 l'importo di € 1.000,00, in data 10.12.2021 l'importo di € 1.000,00, in data 10.01.2022 un ulteriore importo di € 1.500,00 sempre dalla società di aver occasionalmente ricevuto ulteriori importi a CP_1 nero, circa, in tutto € 1.500,00, qualche volta, dalla sig.ra Persona_1 e talvolta dal figlio OV IA;
di aver accettato tali condizioni di lavoro per fronteggiare le impellenti e personali esigenze economiche dettate dallo stato di disoccupazione;
che, la società Controparte_6 si è costituita nell'anno 2014 e si è trasformata nell'anno 2020
[...] in i cui soci e titolari di quote ed azioni sono OV IA CP_3 con percentuale pari al 70% e con una percentuale pari al Controparte_2 30%; che, la società si è Controparte_7 costituita nell'anno 2019 di cui l'amministratore unico è sempre
[...] ; che, tali compagini societarie rappresentano mere espressioni CP_2 formali attraverso cui esercitano la propria attività imprenditoriale i sigg.
2 (madre) e IA OV (figlio) ai quali devono Controparte_2 riferirsi direttamente le responsabilità connesse alla gestione dei locali Quintaeesenza, da sempre ubicato in corso Garibaldi, n. 3 - 5, Benevento e
“The Element Pub” ubicato a al vico Umberto I, Benevento;
di aver diritto al pagamento delle differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni di barista inquadrabili nel 5 livello del CCNL per i dipendenti dei settori dei pubblici esercizi della ristorazione collettiva, con orario di lavoro full-time, per i periodi: dal 01/09/2018 al 08/10/2018, comprensivo di n. 6 giorni festivi;
dal 08/12/2018 al 31/12/2018, comprensivo di n. 4 giorni festivi;
dal 01/01/2019 al 31/01/2019, comprensivo di n. 4 giorni festivi;
dal 01/02/2019 al 16/05/2019, comprensivo di n.15 giorni festivi;
dal 17/03/2020 al 15/07/2020, comprensivo di n.17 giorni festivi;
dal 07/09/2020 al 24/09/2020, comprensivo di n. 2 giorni festivi;
dal 25/09/2020 al 18/10/2020, comprensivo di n. 4 giorni festivi;
dal 01/01/2021 al 27/01/2021, comprensivo di n. 4 giorni festivi;
dal 07/05/2021 al 21/07/2021, comprensivo di n.11 giorni festivi;
dal 01/09/2021 al 15/09/2021, comprensivo di n. 2 giorni festivi;
dal 16/09/2021 al 31/12/2021, comprensivo di n.15 giorni festivi;
dal 01/01/2022 al 11/01/2022, comprensivo di n. 2 giorni festivi;
dal 30/03/2022 al 13/05/2022, comprensivo di n. 6 giorni festivi;
dal 14/05/2022 al 30/05/2022, comprensivo di n. 3 giorni festivi;
dal 31/05/2022 al 03/06/2022. Tanto premesso, chiedeva di “I. dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno (full- time) come da periodi oggettivati nel corpo del ricorso;
II. condannare parti resistenti, in solido tra loro, in persona del legale rappresentante p.t., CP_3 C.F. – P.I. , con sede legale in contrada Santa P.IVA_2 P.IVA_2 Colomba, n. 72 Beneveneto, PEC: nonché Email_1 [...] C.F. con sede legale in Vico Umberto I n. CP_1 P.IVA_1 10/12 Benevento, PEC al pagamento a titolo di Email_2 differenze retributive, in favore del ricorrente, della Parte_1 somma complessiva di Euro 33.758,63, come da conteggi allegati al presenti ricorso da considerarsi parte integrante al presente ricorso ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa a mezzo di C.T.U. nel caso di contestazione delle somme da parte dei resistenti, nonché al pagamento dei dovuti contributi previdenziali.; III. condannare i resistenti in solido o meno al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione dichiarando di averne fatto espresso anticipo”, con vittoria delle spese di lite con attribuzione. Si costituivano in giudizio le società convenute eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, entrambe le società deducevano la nullità del ricorso introduttivo;
l'infondatezza della richiesta di condanna al pagamento in via solidale, stante l'assente indicazione dei motivi posti a base della richiesta di condanna;
l'infondatezza della ricostruzione fattuale operata dal ricorrente, in quanto lo stesso era legato alla per l'intero periodo Controparte_2
3 oggetto di domanda da una relazione sentimentale e per tale motivo, nonostante l'assenza di un rapporto lavorativo, lo stesso veniva formalmente assunto per consentirgli la copertura previdenziale nei periodi in cui non lavorava;
che in molti dei periodi oggetto di domanda, il ricorrente era assente per viaggi o lavorava alle dipendenze di altre società, in villaggi turistici;
che, i conteggi elaborati erano del tutto generici, errati e non tenevano conto neanche delle somme corrisposte dalle società. Ammessa ed esperita l'istruttoria richiesta dalle parti, la causa veniva decisa, alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La controversia ha ad oggetto un rapporto di lavoro, in tesi, svoltosi dal 2015 al 2022, alle dipendenze di entrambe le società convenute in virtù di un rapporto di lavoro subordinato full-time, con richiesta di inquadramento nel livello 5 del CCNL per i dipendenti dei settori dei pubblici esercizi della ristorazione collettiva. Il ricorrente chiede il pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di lavoro ordinario, straordinario, festivo e indennità per ferie non godute, limitatamente ai periodi espressamente indicati in ricorso, ovvero: dal 01/09/2018 al 08/10/2018, comprensivo di n. 6 giorni festivi;
dal 08/12/2018 al 31/12/2018, comprensivo di n. 4 giorni festivi;
dal 01/01/2019 al 31/01/2019, comprensivo di n. 4 giorni festivi;
dal 01/02/2019 al 16/05/2019, comprensivo di n.15 giorni festivi;
dal 17/03/2020 al 15/07/2020, comprensivo di n.17 giorni festivi;
dal 07/09/2020 al 24/09/2020, comprensivo di n. 2 giorni festivi;
dal 25/09/2020 al 18/10/2020, comprensivo di n. 4 giorni festivi;
dal 01/01/2021 al 27/01/2021, comprensivo di n. 4 giorni festivi;
dal 07/05/2021 al 21/07/2021, comprensivo di n.11 giorni festivi;
dal 01/09/2021 al 15/09/2021, comprensivo di n. 2 giorni festivi;
dal 16/09/2021 al 31/12/2021, comprensivo di n.15 giorni festivi;
dal 01/01/2022 al 11/01/2022, comprensivo di n. 2 giorni festivi;
dal 30/03/2022 al 13/05/2022, comprensivo di n. 6 giorni festivi;
dal 14/05/2022 al 30/05/2022, comprensivo di n. 3 giorni festivi;
dal 31/05/2022 al 03/06/2022. Dalla documentazione in atti (cfr. buste paga, comunicazioni e Pt_2 estratto contributivo), il ricorrente risulta aver prestato attività lavorativa alle dipendenze delle resistenti in virtù di diversi contratti a tempo determinato. La documentazione depositata è del tutto frammentaria e solo in parte riferibile ai periodi oggetto di domanda. In particolare, rispetto ai periodi richiesti dal ricorrente, dall'estratto contributivo e dalle buste paga in atti risulta solo la sussistenza di un rapporto di lavoro part-time al 37,5% dal 08.12.2018 al 14.12.2018, dal 18.12.2018 al 31.12.2018 e dal 01.01.2019 al 31.12.2019, alle dipendenze della , oggi con Controparte_6 CP_3 inquadramento nel livello 5 del CCNL Pubblici Esercizi e mansioni di barista.
4 Dall'estratto contributivo risulta, poi, la sussistenza di rapporti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della per i periodi dal Controparte_5 25.09.2020 al 18.10.2020, dal 16.09.2021 al 31.12.2021 e dal 14.05.2022 al 30.05.2022, al netto dei periodi di cassa integrazione. L'unica busta paga in atti è relativa al mese di settembre 2021 e dalla stessa risulta l'inquadramento, a decorrere dal 16.09.2021 nel livello 7 del CCNL Confcommercio Pubblici esercizi ed orario di lavoro full-time. Inoltre, solo per il periodo dal 14.05.2022 al 30.05.2022 risulta una comunicazione (in realtà riferita al periodo dal 14.5.2022 al Pt_2 30.09.2022) di assunzione del ricorrente alle dipendenze della CP_1
con inquadramento nel livello 7 del CCNL Turismo
[...] Confcommercio, mansioni di barman e orario di lavoro part-time orizzontale al 30%. Non vi è documentazione alcuna attestante la sussistenza di rapporti lavorativi per i periodi dal 01.09.2018 al 8.10.2018, dal 01.02.2019 al 16.05.2019, dal 17.03.2020 al 15.07.2020, dal 07.09.2020 al 24.09.2020, dal 01.01.2021 al 27.01.2021, dal 07.05.2021 al 21.07.2021, dal 01.09.2021 al 15.09.2021, dal 01.01.2022 al 11.01.2022, dal 30.03.2022 al 13.05.2022 e dal 31.05.2022 al 03.06.2022. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., per carente e/o omessa indicazione delle ragioni di fatto e diritto poste a base della. La giurisprudenza ha più volte ribadito “il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 01/02/2019, n.3143). Nel caso di specie, dall'esame del ricorso e della documentazione ad esso allegata, in particolare della consulenza tecnica di parte allegata è possibile evincere gli elementi indispensabili per delineare la materia del contendere. In diritto occorre premettere, riguardo alla dedotta unicità del centro di imputazione sussistente tra le due società che “il collegamento economico- funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di
5 sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (Cass. 31/07/2017, n. 19023, n. 26346/2016, cit., n. 3482/2016) e che "ove il collegamento economico-funzionale tra le imprese sia tale da comportare l'utilizzazione contemporanea e indistinta della prestazione lavorativa da parte delle diverse società si è in presenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro;
ne consegue che tutti i fruitori dell'attività devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c., in caso di obbligazione con pluralità di debitori, qualora dalla legge o dal titolo non risulti diversamente" (Cass. Ci. Sez. Lav. n. 2014 del 24.01.2022). La Suprema Corte ha anche ritenuto che “in presenza di determinate circostanze è giuridicamente possibile concepire una impresa unitaria che alimenta varie attività formalmente affidate a soggetti diversi, il che, tra l'altro, non comporta sempre la necessità di superare lo schermo della personalità giuridica, né di negare la pluralità di quei soggetti, ben potendo esistere un rapporto di lavoro che vede nella posizione del lavoratore un'unica persona e nella posizione di datore di lavoro più persone rendendo così solidale l'obbligazione del datore di lavoro” (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 4274/2003). Ed ancora si è ritenuto possibile concepire un'impresa unitaria anche in presenza di gruppi genuini, in condizione di codatorialità che presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali (Cass. 09/01/2019, n. 267). Riguardo alla domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nei periodi non contrattualizzati, si osserva che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, elemento essenziale, e come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio
6 discretivo, al contempo, da quello di lavoro autonomo, è la subordinazione, intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato. Carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria rivestono altri elementi (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa delle peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In particolare, come ripetutamente affermato dalla Cassazione, non surroga il criterio discretivo della subordinazione neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cd. autoqualificazione), e occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro (v. tra le tante Cass. 9 aprile 2014 n. 8364). La giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, afferma dunque che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (tra le numerose decisioni, Cass. 3 aprile 2000, n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001, n. 224; Cass. 29 novembre 2002, n. 16697; Cass. 1 marzo 2001, n. 2970). In particolare, è stato enunciato il principio secondo il quale, sia nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, sia nel caso in cui, all'opposto, si tratti di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, e occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di
7 autorganizzazione in capo al prestatore (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9252 del 19/04/2010). Riguardo alla richiesta di superiore inquadramento, la giurisprudenza ha chiarito che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, alla luce del disposto generale dell' art. 2103 c.c., non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28284 del 31.12.2009, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26234 del 30.10.2008, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010). Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cassazione civile sez. lav. 31/03/2021, n.8955; Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8025 del 21.05.2003). Inoltre, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11125 del 14.08.2001 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16200 del 10.07.2009). In definitiva, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata. In merito alla domanda di pagamento delle differenze retributive richieste, riguardo ai periodi di lavoro formalizzati con le società convenute, si osserva in diritto che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove il lavoratore pretenda il compenso per lavoro straordinario
8 dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n. 8006; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668, Cass. n. 12434 del 25/05/2006, Cass. n. 6023 del 12/03/2009 e, da ultimo, Cass. n. 4076 del 20/02/2018, Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018 n.16150, Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020 n.9791), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n. 11876). È infatti onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa (Cass. Sez. L, Sent. n. 3714 del 16/02/2009).
“Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Analogo onere probatorio sussiste a carico del lavoratore in ordine alla pretesa di compenso per lavoro straordinario e reperibilità” (Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020, n.9791). Se chiede l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost., fatto costitutivo della pretesa è sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sia l'insufficienza del compenso percepito (Cass. 4 marzo 1972 n. 629). Se infine si limiti a chiedere la retribuzione contrattuale, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e cioè la sua durata e il livello contrattuale, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (Cass. 22 dicembre 1981 n. 6750), oppure che la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri a cui la retribuzione contrattuale è commisurata (Cass. 18 aprile 1994 n. 3651). Analoga è, a ben vedere, la ratio decidendi in tema di ferie, costituita dal rilievo che il godimento di queste costituisce un naturale negotii, sicché il lavoratore che assuma di non aver goduto delle ferie e ne pretenda l'indennità sostitutiva, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7696 del 06/04/2020; Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n. 22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003; in termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001). Ancora, “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto
9 costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3)” (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009). In virtù dei principi sopra richiamati, va de plano rigettata la domanda di pagamento delle differenze retributive richieste, per i periodi formalizzati alle dipendenze della sulla base del livello 5 del CCNL CP_1 Pubblici Servizi. Come si evince chiaramente dalla lettura del ricorso introduttivo, il ricorrente si è limitato ad affermare di aver svolto mansioni inquadrabili nel livello 5 del CCNL Pubblici Esercizi e ad indicare le mansioni svolte, ma non ha dedotto né di essere stato formalmente inquadrato in un livello differente, né ha assolto all'onere sullo stesso incombente di individuare i criteri generali ed astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto e di comparare le previsioni astratte del CCNL di riferimento con le mansioni concretamente svolte. Né, a tal fine, può sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che agisce l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda. In ordine alle ulteriori domande, occorre analizzare gli esiti dell'istruttoria. Dalla prova orale è emerso quanto segue. In sede di interrogatorio formale, il ricorrente ha dichiarato: “sul capo PT1 dichiaro che non ho mai svolto il turno mattutino perché aprivamo solo la sera. Per quanto rigurda il turno pomeridiano e le mansioni, confermo il capo. Preciso che abbiamo provato ad aprire a pranzo per un breve periodo, circa un mesetto, ma non è andata bene e quindi non abbiamo più aperto a pranzo. Preciso che lavoravo dalle 18,00 fino alla chiusura. ADR: sul capo PT2 dichiaro che è vero. ADR: sul capo PT3 dichiaro che non ho mai fatto tardi, se capitava ero con la signora e non ho mai CP_2 chiesto di fruire, né ho fruito di ferie e permessi. ADR: confermo il capo PT4. ADR: sul capo PT5 dichiaro che io e la signora ci siamo CP_2 conosciuti nel 2013, presso il Bar Strega, che era del fratello della
e io ci lavoravo e abbiamo cominciato a frequentarci a luglio CP_2 2013, siamo stati insieme fino al 2022 e dichiaro che non tutti gli anni, ma in base all'azienda che mi contattava, mi assentavo circa 60 giorni in estate per andare a lavorare in villaggi turistici. ADR: sul capo PT6 dichiaro che
10 il lunedì che era il giorno di chiusura, organizzavamo delle cene con amici e con le famiglie, per la maggior parte con la famiglia, ma le organizzavamo insieme io e la , si trattava della famiglia o di CP_2 amici comuni e non li facevamo pagare. ADR: sul capo PT7 dichiaro che nel periodo in cui siamo stati insieme abbiamo effettuato dei viaggi insieme, tendenzialmente durante la settimana, perché nel fine settimana lavoravamo, in quanto c'era più movida. ADR: confermo il capo PT8, a siamo andati in occasione del mio compleanno ed organizzò la Pt_3
. ADR: confermo il capo PT9, nei periodi in cui era imposta la CP_2 chiusura per covid, eravamo chiusi, quando invece era consentita l'apertura con i dovuti accorgimenti, ci siamo adeguati e quindi eravamo aperti, ma non ricordo con esattezza tutte le date. ADR: sul capo PT10 dichiaro che il pub era aperto dal martedì alla domenica, solo il lunedì era chiuso, ma poteva capitare che di lunedì si organizzassero feste di laurea o compleanni. ADR: sul capo PT11 dichiaro che mi sono assentato ma all'inizio della settimana e solo per due o tre giorni. Sui capi indicati dalla dichiara: ADR: sul capo 1 ho già risposto. ADR: sul capo 2 in CP_3 ordine alle lettere allegate ai doc. 2 e 6 della che mi vengono CP_3 esibite, preciso che tali lettere sono state scritte da me ma su richiesta del padre della che voleva che sposassi la figlia, in quanto CP_2 essendo testimone di Geova era stato contattato dagli anziani e disse che la figlia aveva avuto comportamenti diversi anche nei suoi confronti, oltre che nei mie, perché aveva avuto un flirt con un dipendente che lavorava al pub prima e anche al bar dopo;
quindi mi chiese di scrivere queste lettere che praticamente mi ha dettato, per cercare di recuperare il rapporto. ADR: confermo il capo 3. ADR: sui capi 4-5 e 6 mi riporto a quanto ho già detto. ADR: sul capo 7 dichiaro che non è vero, io non impartivo gli ordini, quando la non c'era mi delegava la cassa, mi chiedeva di CP_2 controllare i dipendenti, i tavoli e il controllo dei prodotti che servivamo. ADR: sul capo 8 dichiaro che non è vero, non mi sono mai permesso e ho lasciato perfino i cinque centesimi dei clienti. Ci sono anche le telecamere che lo dimostrano. ADR: sul capo 9 dichiaro che non è vero, seguivo i turni che erano dalle 7,30 alle 15,30 o dalle 15,30 alla chiusura che era variabile, se facevo tardi era perché facevo commissioni inerenti al locale con la , come la spesa all'Eurospin o il Cash. ADR: sul capo CP_2 10 dichiaro che non è vero”. Il teste ha riferito “Sui capitoli di prova della Testimone_1 CP_3 dichiara: ADR: io sono stato un fornitore di berevage per entrambe le società, ma non ricordo con esattezza il periodo. Conosco il ricorrente perché era il compagno della signora . ADR: non so il CP_2 periodo, ma so che il ricorrente e la sono stati insieme per CP_2 parecchio tempo. ADR: sul capo 4 posso dire che il ricorrente è andato al Vinitaly dal 11 al 14 aprile 2022 con la perché c'ero anche io CP_2 con mia moglie. Nulla so di Contursi. ADR: confermo il capo 5 di cui mi viene data lettura. ADR: sul capo 6 nulla so. ADR: sui capi 7, 8, 9 e 10 nulla so, io andavo a prendere gli ordini e basta. Sui capi della Pt_4
[...] dichiara: ADR: sul capo PT1, confermo che il ricorrente lavorava al
[...] Pub the Element, come barman, ma non so quali fossero i suoi orari, tanto posso dire perché quando sono andato a prendere gli ordini qualche sera, l'ho trovato lì. ADR: sui capi PT2, PT3, PT4 nulla so. ADR: sul capo PT5 posso dire che so che nei periodi estivi il ricorrente andava a lavorare da un'altra parte e tanto posso dire perché quando io andavo a prendere gli ordini non lo trovavo e la mi diceva che non c'era, perché era CP_2 andato a lavorare nei villaggi turistici. ADR: sui capi PT6 e PT7 nulla so, sul capo PT8 mi riporto a quanto già riferito. ADR: confermo i capi PT9 e PT10, nulla so sul capo PT11”. Il teste ha dichiarato “conosco il ricorrente perché Testimone_2 conoscevo il padre e quindi lo conosco fin da piccolo, non ho avuto rapporti di lavoro con le resistenti. ADR: in ordine ai rapporti lavorativi del ricorrente, io non so con quali società abbia lavorato, so solo che lavorava. A volte stava al piano di sopra per fare il panino, mentre al piano di sotto stava il bar e un localino attaccato al bar, dove faceva i panini. ADR: ho avuto modo di vedere il ricorrente, sia al bar che nel locale da prima del covid, non ricordo con esattezza da quando. ADR: io avevo dei negozi, come il padre del ricorrente e quindi a pranzo, quando chiudevo il negozio, invece di andare a casa a San Nicola Manfredi, mi fermavo con il padre del ricorrente per mangiare un panino e la sera, quando chiudevamo, ci fermavamo per bere qualcosa. ADR: non conosco gli orari precisi di lavoro del ricorrente, posso dire che quando andavo, lo trovavo. ADR: qualche volta mi è capitato di andare al locale, il sabato e la domenica sera, quando uscivamo, ma non so fino a che ora era aperto il locale e fino a che ora lavorava il ricorrente. ADR: quando andavo, io lo vedevo al bancone, mi è capitato di pagare direttamente a lui e veniva a prendere l'ordine, a portare l'ordinazione e poi pagavo quando me ne andavo. ADR: di sera stava proprio fuori al locale e preparava i coctail. ADR: non ricordo i nomi del bar e del pub. ADR: preciso che io ho iniziato a frequentare i locali prima del covid, io poi ho chiuso i negozi tre anni fa e quindi, poi ho continuato ad andarci ma non con la stessa frequenza. Quando avevo ancora i negozi, io andavo tutti i giorni a pranzo e la sera tre o quattro volte a settimana. ADR: quando nel periodi di apertura dei negozi, durante il covid, potevo tenere aperti i miei negozi, ci andavo comunque. Ci andavo tutto l'anno, sia di inverno che d'estate. Il teste, dinanzi alla signora , presente in CP_2 aula, dichiara: non la conosco, io al bar ho sempre parlato con il ricorrente e non so se avevano una relazione. ADR: preciso che quando dovevo andare a fare il campionario e non ero in negozio, ovviamente, non andavo. Quando dico che ci andavo tutti i giorni, faccio riferimento a quando ero presente nei miei negozi a Benevento. ADR: quando andavo, c'erano anche altri camerieri e io ho visto sempre il a cui le ragazze e i ragazzi Pt_1 chiedevano cosa dovevano fare e a lui si riferivano. ADR Ho sentito gli altri camerieri chiedere al di fare il conto e lo scontrino”. Pt_1 Il teste ha riferito “conosco da tanto tempo il ricorrente e Testimone_3 ho avuto modo di conoscerlo ancora meglio, quando lui lavorava al bar
12 sopra la mia attività, indifferente. ADR: so che il ricorrente ha lavorato nel periodo dal 2015 al 2022, ma non so per quali società. ADR: io l'ho visto lavorare al bar Quintessenza, ho un'attivià a pochi metri dal locale e mi capitava di andare a prendere il caffè la mattina e nel pomeriggio e qualche volta andavo anche di sera, a fare l'aperitivo con qualche amico. Il caffè lo andavo a prendere mattina e pomeriggio, quasi tutti i giorni, di sera ci andavo di tanto in tanto, però quando chiudevo l'attività lo vedevo mentre stava servendo ai tavoli. ADR: il sabato lo vedevo lavorare ma non so fino a che ora lavorava, mntre la domenica, la mia attività è chiusa e quindi non lo vedevo. ADR: quando andavamo a prendere il caffè, lui lo preparava e prendeva i soldi alla cassa. ADR: so che preparava anche i cocktail perché nel periodo estivo lui metteva un banco fuori e serviva lì, quindi avevo modo di vederlo. ADR: preciso che lo vedevo che iniziava alle 20,00 e poi io alle 21,00 chiudevo la mia attività e non so fino a che ora si tratteneva. ADR: qualche volta mi è capitato di vederlo entrare nel pub, ma non ho avuto modo di vederlo lavorare. ADR: io ho parlato con il ricorrente ma non so se fosse il titolare o un dipendente, né sono a conoscenza delle sue relazioni sentimentali. ADR: preciso che fino al 2020, la mia attività era posta al civico 9 mentre la loro era al 7 e poi dal 2020 mi sono spostato al civico 13. ADR: al civico 7 c'era il bar Quintessenza, conosco la titolare del bar che è la signora qui presente, ovvero la signora . ADR: CP_2 durante l'orario di apertura del mio negozio, ho avuto modo di vedere anche la signora nel bar. ADR: non so se il ricorrente aveva CP_2 una relazione con la signora . ADR: conosco il sig. CP_2 Tes_2
perché lui aveva un'attività di abbigliamento e facevamo parte
[...] della stessa associazione, non mi è capitato di vedere il teste parlare con la
, non so se si conoscono. ADR: preciso che il civico del bar è CP_2 il 5, perché tra il mio negozio, quando stavo al civico 9 e il bar c'era un altro portone in mezzo”. Infine, il teste ha dichiarato “io faccio l'agente di Testimone_4 commercio della e ho rapporti lavorativi con la CP_8 CP_1 perché rifornisco il bar dal 2016. ADR: conosco il ricorrente perché io CP_ normalmente andavo la mattina per fare l'ordine e c'era sia lui che , in quanto io mi interfaccio con la titolare. ADR: sul capo PT1 della memoria della nulla so. ADR: io al pub non ci sono mai andato, tra CP_1 l'altro andavo la mattina ed era chiuso, quindi nulla so anche in merito ai capi PT2, PT3 e PT4. ADR: sul capo PT5 posso dire che so che il ricorrente e la signora stavano insieme, non so da quando e lei, quando CP_2 andavo al bar nel periodo estivo, mi diceva che lui non c'era perché andava a lavorare in villaggi turistici. ADR: sul capo PT6 nulla so. ADR: sul capo PT7 non so, si tratta di cose personali, in cui io non entravo. ADR: mi è capitato nel 2019 di andare insieme al ricorrente e alla alla CP_2 Sigep che è una fiera per il settore bar-gelateria. Non ricordo con esattezza la data, ma la fiera dura cinque giorni e si tiene nella terza settimana di gennaio, inizia il sabato e finisce il mercoledì. Noi abbiamo fatto due giorni, partimmo il lunedì mattina e tornammo il martedì sera. ADR: sui capi PT8,
13 PT9, PT10 e PT11 nulla so. ADR: io mi recavo a rifornire il bar una volta a settimana e andavo sempre la mattina e quando io andavo, il pub che stava di fronte era sempre chiuso. ADR: sul capo 5 del capitolato di prova della posso confermare che nel periodo dal 07.03.2020 al 31.12.2021 la CP_3 è stata destinataria di vari provvedimenti di chiusura a Parte_5 causa del Covid. O meglio, preciso che la chiusura non è stata continuativa e totale, ci sono state delle restrizioni e delle riaperture, periodi di chiusura e di apertura, si è lavorato a singhiozzo. ADR: quando io andavo nel bar, trovavo il ricorrente con la , stavano insieme e si passavano CP_2 cose, ma prendevo l'ordine e dopo essermi fermato un po', me ne andavo, non rimanevo a vedere come si gestivano, quindi non so se il ricorrente dava o meno ordini per la gestione del bar. ADR: non ho mai visto la signora dare ordini al ADR: io mi occupo solo di CP_2 Pt_1 prendere gli ordini, non sono io che scarico il prodotto ordinato. ADR: ripeto che io ho visto il ricorrente e la al bar, ma mi CP_2 interfacciavo con la per l'ordine e nulla so in ordine alle CP_2 modalità di svolgimento del lavoro da parte del ricorrente”. In primo luogo, non può essere accolta la domanda di condanna delle due società convenute in solido, in quanto dalla prova non sono emersi elementi dai quali desumere l'unicità del centro di imputazione dedotto dal ricorrente. Dalle due visure CCIAA risulta che la già Bakery sas di IA CP_3 OV, è stata costituita il 26.11.2014, mentre la è stata Controparte_5 costituita in data 11.11.2019, diverse sono le sedi sociali, diversi sono gli amministratori unici e diverse sono le attività prevalenti svolte (di bar per la e di ristorazione con somministrazione per la . CP_3 CP_1 Dalla prova testi nulla è emerso in ordine alla presunta gestione unica assunta da (madre) e IA OV (figlio), come Controparte_2 dedotto dal considerato che i testi e non hanno Pt_1 Tes_2 Tes_3 neanche saputo riferire quali fossero le società titolari del bar Quintessenza e del pub The Element e nessuno dei testi escussi ha riferito in ordine alla gestione comune delle due attività da parte di e di Controparte_2 IA OV, quest'ultimo neanche nominato dai testi. Ancora, dalla prova non sono emersi elementi sufficienti per affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei periodi per i quali non vi è documentazione attestante la formale sussistenza di un rapporto lavorativo. La domanda del ricorrente è, invero, limitata a periodi di tempo ridotti e specificamente determinati e nessuno dei testi ha fornito riferimenti temporali precisi ed utili a ritenere le dichiarazioni dagli stessi rese riferibili ai periodi oggetto di domanda. Inoltre, dei testi escussi, fornitore di beverage per Testimone_1 entrambe le società- ha solo confermato che il ricorrente e la CP_2 avevano una relazione e che erano stati insieme al Vinitaly, ma nulla ha saputo riferire in merito alle modalità di svolgimento del rapporto. Del pari, il teste agente di commercio e fornitore Testimone_4 CP_8 del bar dal 2016- ha confermato la relazione sentimentale tra il ricorrente e
14 la e ha dichiarato di essere andato con loro alla fiera Sigep, CP_2 ma nulla ha riferito in ordine al rapporto lavorativo. Il teste , titolare di un esercizio commerciale nei pressi del Testimone_2 bar e del pub, ha dichiarato di aver visto il ricorrente lavorare ma di non sapere per quali società, di averlo visto sia al bar che al pub, quando andava con il padre del ricorrente a mangiare un panino a pranzo, nell'orario di chiusura del suo negozio, o la sera a bere qualcosa. Il teste ha riferito di aver visto il ricorrente al bancone, di aver pagato direttamente lui, di avergli riferito l'ordine e di essere stato servito da lui;
di aver visto anche gli altri camerieri chiedere al ricorrente cosa dovessero fare e riferivano a lui e di non conoscere la . Il teste nulla ha saputo riferire sugli orari di CP_2 lavoro del Pt_1 Il teste , titolare di un esercizio commerciale nei pressi del Testimone_3 bar e del pub, ha confermato che il ricorrente ha lavorato dal 2015 al 2022, ma di non sapere per quali società; di non essere mai entrato nel pub, non potendo riferire sull'attività svolta dal al suo interno. In ordine al Pt_1 bar, il teste ha dichiarato che andava quasi tutti i giorni a prendere il caffè la mattina e il pomeriggio e di andare qualche volta a fare l'aperitivo la sera e di aver visto il ricorrente preparare il caffè, prendere soldi alla cassa e preparare i cocktail nel periodo estivo, in quanto metteva il bancone all'esterno del bar. Ebbene, le dichiarazioni rese dai testi escussi non sono idonee a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Dalla prova, infatti, nulla è emerso in ordine all'assoggettamento del ricorrente al potere direttivo, gerarchico e disciplinare delle convenute, per il periodo non formalizzato;
non è stato dimostrato che al ricorrente fossero state date puntuali indicazioni sul contenuto e sulle modalità di espletamento delle sue mansioni- i testi nulla hanno riferito in merito-, né che soggiacesse al rispetto di un preciso orario di lavoro, né che tale orario di lavoro fosse stato indicato e imposto da parte datoriale, né che fosse tenuto ad essere autorizzato ovvero a giustificare le assenze in caso di temporanea impossibilità di svolgere la prestazione, né che sia mai stata pattuita una retribuzione, intesa come corrispettivo per l'attività svolta, né che siffatta retribuzione sia mai stata corrisposta a scadenza fissa, nell'importo e con le modalità indicate in ricorso. D'altronde, come emerso pacificamente dall'istruttoria e per stessa ammissione del quest'ultimo ha intrattenuto una relazione Pt_1 sentimentale con la nei periodi oggetto di giudizio, CP_2 circostanza che spiegherebbe la presenza del al bar ed il fatto che Pt_1 lo stesso collaborava al suo interno, ma in assenza di un rapporto di lavoro subordinato. In definitiva, non sono emersi elementi per ritenere assolto l'onere, incombente sul ricorrente, di dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per i periodi dal 01.09.2018 al 8.10.2018, dal 01.02.2019 al 16.05.2019, dal 17.03.2020 al 15.07.2020, dal 07.09.2020 al 24.09.2020, dal 01.01.2021 al 27.01.2021, dal 07.05.2021 al 21.07.2021, dal 01.09.2021
15 al 15.09.2021, dal 01.01.2022 al 11.01.2022, dal 30.03.2022 al 13.05.2022 e dal 31.05.2022 al 03.06.2022, con conseguente rigetto della domanda di pagamento di tutte le differenze retributive richieste per tali periodi. In ordine, invece, ai periodi per i quali risulta documentata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato si osserva quanto segue. Dalla documentazione in atti, risulta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 08.12.2018 al 14.12.2018, dal 18.12.2018 al 31.12.2018 e dal 01.01.2019 al 31.12.2019, alle dipendenze della Bakery sas di
[...]
, oggi liquidazione, con inquadramento nel CP_6 CP_3 livello 5 del CCNL Pubblici Esercizi e mansioni di barista e orario part-time al 37,5%. Ancora, dall'estratto contributivo risulta la sussistenza di rapporti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della per i periodi dal Controparte_5 25.09.2020 al 18.10.2020, dal 16.09.2021 al 31.12.2021 e dal 14.05.2022 al 30.05.2022, al netto dei periodi di cassa integrazione. L'unica busta paga in atti è relativa al mese di settembre 2021 e dalla stessa risulta l'inquadramento, a decorrere dal 16.09.2021 nel livello 7 del CCNL Confcommercio Pubblici esercizi ed orario di lavoro full-time. Inoltre, solo per il periodo dal 14.05.2022 al 30.05.2022 risulta una comunicazione (in realtà riferita al periodo dal 14.5.2022 al Pt_2 30.09.2022) di assunzione del ricorrente alle dipendenze della CP_1
con inquadramento nel livello 7 del CCNL Turismo
[...] Confcommercio, mansioni di barman e orario di lavoro part-time orizzontale al 30%. Per tali rapporti, come si evince dai conteggi allegati in ricorso ed in assenza, da parte del ricorrente, di specifica imputazione delle somme richieste, ha chiesto il pagamento della retribuzione ordinaria Pt_1 mensile, della retribuzione per il lavoro straordinario in tesi svolto, delle festività lavorate e dell'indennità per ferie non godute. In base ai principi sopra richiamati, dimostrata documentalmente la sussistenza dei predetti rapporti lavorativi, era onere delle due società dimostrare l'avvenuto pagamento della retribuzione ordinaria mensilmente dovuta, mentre era onere del lavoratore dimostrare lo svolgimento di lavoro straordinario, del lavoro festivo e del lavoro prestato nelle giornate deputate al godimento delle ferie. Ebbene, dalla prova nulla è emerso in merito all'orario di lavoro osservato dal ricorrente, né in merito allo svolgimento di lavoro festivo e del lavoro prestato in giornate deputate al godimento delle ferie;
pertanto, le relative domande vanno rigettate. In ordine alla retribuzione ordinaria, invece, si osserva che la non CP_3 ha dimostrato di aver effettuato il pagamento della retribuzione dovuta. Per la invece, risulta in atti provata la corresponsione a CP_1 mezzo bonifici: in data 12.10.2021, la somma di € 780,00- imputata alla busta paga di settembre;
in data 4.11.2021, la somma di € 1.000,00- imputata alla busta paga di ottobre-, in data 10.12.2021, la somma di €
16 1.000,00 – imputata alla busta paga di novembre- e in data 10.01.2022, di € 1.500,00- imputata alla busta paga di dicembre. In ricorso, poi, il ricorrente ha espressamente dichiarato di aver ricevuto a nero, la complessiva somma di € 1.500, in parte da IA OV e in parte da ne consegue che tali pagamenti vanno imputati Controparte_2 per la metà ad entrambe le società. In definitiva, la va condannata al pagamento in Controparte_3 favore del ricorrente della sola retribuzione ordinaria dovuta dal 08.12.2018 al 14.12.2018, dal 18.12.2018 al 31.12.2018 e dal 01.01.2019 al 31.12.2019, in virtù di rapporti di lavoro subordinato part-time al 37,5%, con inquadramento nel livello 5 del CCNL Pubblici Esercizi e mansioni di barista, detratta la somma netta di € 750, che il ricorrente ha riconosciuto di aver ricevuto. Per i periodi dal 25.09.2020 al 18.10.2020 e dal 16.09.2021 al 31.12.2021, la va condannata a corrispondere al ricorrente la retribuzione CP_1 ordinaria dovuta in virtù di un rapporto subordinato full-time (in assenza di prova di una riduzione dell'orario lavorativo) e dal 14.05.2022 al 30.05.2022, in virtù di un rapporto di lavoro part-time orizzontale al 30% (come risultante dall' in atti), con inquadramento, per tutti i Pt_2 periodi, nel livello 7 del CCNL Turismo Confcommercio, mansioni di barman, detratta la somma netta di € 4.280, già corrisposta a mezzo bonifici e l'ulteriore somma netta di € 750 corrisposta in contanti. Le spese di lite vengono compensate per la metà, stante la parziale reciproca soccombenza e per la restante metà seguono la soccombenza delle convenute e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei valori minimi dello scaglione di valore della controversia (indeterminabile- complessità bassa), tenuto conto dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così Parte_1 provvede: 1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la CP_3
al pagamento in favore del ricorrente della sola retribuzione
[...] ordinaria dovuta dal 08.12.2018 al 14.12.2018, dal 18.12.2018 al 31.12.2018 e dal 01.01.2019 al 31.12.2019, in virtù di rapporti di lavoro subordinato part-time al 37,5%, con inquadramento nel livello 5 del CCNL Pubblici Esercizi e mansioni di barista, detratta la somma netta di
€ 750;
2) condanna la al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 della sola retribuzione ordinaria dovuta dal 25.09.2020 al 18.10.2020 e dal 16.09.2021 al 31.12.2021, in virtù di un rapporto subordinato full- time e dal 14.05.2022 al 30.05.2022, in virtù di un rapporto di lavoro part-time orizzontale al 30%, con inquadramento, per tutti i periodi, nel livello 7 del CCNL Turismo Confcommercio, mansioni di barman, detratta la somma netta complessiva di € 5.030;
3) compensa le spese per la metà e condanna la e Controparte_3
17 la al pagamento restante metà, che liquida in Controparte_1 complessivi € 4.629, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Così deciso in Benevento il 04.11.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
18
, nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
), residente in [...] Salle n. 45, rapp.to e difeso per mandato in calce al ricorso dall'Avv. Lorenzo Antimora e con lo stesso domiciliato in Benevento, alla Via Raguzzini, n.6 RICORRENTE E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. sig.ra rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avvocato Alessandro Cefalo e con lo stesso domiciliata in Benevento alla Via Umberto I n.4; CONVENUTA NONCHE'
(P.I. in persona del Controparte_3 P.IVA_2 suo liquidatore p.t. , rappresentata e Difesa dal sottoscritto CP_4 Avvocato Mauro Bufis, con lo stesso domiciliata in via Umberto primo n° 4, Benevento;
CONVENUTA
CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludono come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.12.2024, conveniva in Parte_1 giudizio la e la deducendo di Controparte_5 Controparte_3 aver prestato attività lavorativa presso l'Azienda ivi CP_3 svolgendo mansioni di barista sussumibili nel livello 5 del CCNL per i dipendenti dei settori dei pubblici esercizi della ristorazione collettiva;
che, l'attività lavorativa si era concretizzata negli anni 2015 – 2016 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022; che il rapporto era stato formalizzato con plurimi rapporti part-time e inquadramento orizzontale a 15 - 20 ore settimanali;
che dall'anno 2015 fino all'anno 2020 il rapporto lavorativo si
1 era concretizzato con la società Bakery S.a.S. di IA OV, poi che, dall'anno 2020 fino all'anno 2022, il rapporto di lavoro si CP_3 era, invece, concretizzato con la società di aver lavorato, Controparte_5 invece, tutti i giorni della settimana con un orario di lavoro in regime di full
– time, dalle ore 07:00 alle ore 15:30 per il turno di mattina e dalle ore 15:30 alle ore 02.00 per il turno pomeridiano e serale;
che, i turni variavano con continuità e venivano stabiliti normalmente il giorno prima;
che, il sabato e la domenica, come anche i giorni festivi capitava, a seconda dell'affluenza, di lavorare anche oltre le ore 02:00 di notte;
di aver svolto mansioni di apertura del locale denominato “Quintaessenza” situato lungo il Corso Garibaldi, n. 5, Benevento, servizio cassa, scontrini, servizio banco (preparazione caffè, colazioni), preparazione dei vassoi per il servizio al tavolo, firma delle bolle per le forniture;
e nel turno pomeridiano e serale, durante i fine settimana e nei periodi festivi, attività anche all'esterno del locale di servizio cocktail “barman”; che, dall'anno 2020 veniva contrattualizzato con la società sempre con plurimi contratti CP_1 part-time di tipo orizzontale;
di aver continuato a svolgere la propria attività lavorativa sempre presso il locale “Quintaessenza” con la stessa turnazione ed orario di lavoro in regime full time;
che, a volte, la sua prestazione lavorativa veniva espletata presso il pub di nuova apertura “The Element Pub” situato a 10 metri di distanza dal locale “quintaessenza”; che, quando svolgeva la propria attività lavorativa presso il pub “The Element Pub” esercitava le seguenti mansioni: “carico frigoriferi, carico merci, sempre linea bar con preparazione dei vassoi, preparazione ristorante (preparazione tavoli “apparecchiatura”), servizio ai tavoli esterni, pulizia del locale;
che, stante la vicinanza dei due locali, (Quintaessenza e Smoke house), gli capitava di svolgere la propria attività lavorativa dividendosi tra i due locali a seconda delle varie esigenze;
di aver, nel tempo, sottoscritto con entrambe le società plurimi contratti di lavoro a tempo determinato part - time di 15/20 ore a settimana, svolgendo, in realtà, una prestazione lavorativa con un orario di lavoro full-time; di aver percepito in data 12.10.2021, l'importo di € 780,00 tramite bonifico bancario dalla società in data CP_1
4.11.2021 l'importo di € 1.000,00, in data 10.12.2021 l'importo di € 1.000,00, in data 10.01.2022 un ulteriore importo di € 1.500,00 sempre dalla società di aver occasionalmente ricevuto ulteriori importi a CP_1 nero, circa, in tutto € 1.500,00, qualche volta, dalla sig.ra Persona_1 e talvolta dal figlio OV IA;
di aver accettato tali condizioni di lavoro per fronteggiare le impellenti e personali esigenze economiche dettate dallo stato di disoccupazione;
che, la società Controparte_6 si è costituita nell'anno 2014 e si è trasformata nell'anno 2020
[...] in i cui soci e titolari di quote ed azioni sono OV IA CP_3 con percentuale pari al 70% e con una percentuale pari al Controparte_2 30%; che, la società si è Controparte_7 costituita nell'anno 2019 di cui l'amministratore unico è sempre
[...] ; che, tali compagini societarie rappresentano mere espressioni CP_2 formali attraverso cui esercitano la propria attività imprenditoriale i sigg.
2 (madre) e IA OV (figlio) ai quali devono Controparte_2 riferirsi direttamente le responsabilità connesse alla gestione dei locali Quintaeesenza, da sempre ubicato in corso Garibaldi, n. 3 - 5, Benevento e
“The Element Pub” ubicato a al vico Umberto I, Benevento;
di aver diritto al pagamento delle differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni di barista inquadrabili nel 5 livello del CCNL per i dipendenti dei settori dei pubblici esercizi della ristorazione collettiva, con orario di lavoro full-time, per i periodi: dal 01/09/2018 al 08/10/2018, comprensivo di n. 6 giorni festivi;
dal 08/12/2018 al 31/12/2018, comprensivo di n. 4 giorni festivi;
dal 01/01/2019 al 31/01/2019, comprensivo di n. 4 giorni festivi;
dal 01/02/2019 al 16/05/2019, comprensivo di n.15 giorni festivi;
dal 17/03/2020 al 15/07/2020, comprensivo di n.17 giorni festivi;
dal 07/09/2020 al 24/09/2020, comprensivo di n. 2 giorni festivi;
dal 25/09/2020 al 18/10/2020, comprensivo di n. 4 giorni festivi;
dal 01/01/2021 al 27/01/2021, comprensivo di n. 4 giorni festivi;
dal 07/05/2021 al 21/07/2021, comprensivo di n.11 giorni festivi;
dal 01/09/2021 al 15/09/2021, comprensivo di n. 2 giorni festivi;
dal 16/09/2021 al 31/12/2021, comprensivo di n.15 giorni festivi;
dal 01/01/2022 al 11/01/2022, comprensivo di n. 2 giorni festivi;
dal 30/03/2022 al 13/05/2022, comprensivo di n. 6 giorni festivi;
dal 14/05/2022 al 30/05/2022, comprensivo di n. 3 giorni festivi;
dal 31/05/2022 al 03/06/2022. Tanto premesso, chiedeva di “I. dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno (full- time) come da periodi oggettivati nel corpo del ricorso;
II. condannare parti resistenti, in solido tra loro, in persona del legale rappresentante p.t., CP_3 C.F. – P.I. , con sede legale in contrada Santa P.IVA_2 P.IVA_2 Colomba, n. 72 Beneveneto, PEC: nonché Email_1 [...] C.F. con sede legale in Vico Umberto I n. CP_1 P.IVA_1 10/12 Benevento, PEC al pagamento a titolo di Email_2 differenze retributive, in favore del ricorrente, della Parte_1 somma complessiva di Euro 33.758,63, come da conteggi allegati al presenti ricorso da considerarsi parte integrante al presente ricorso ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa a mezzo di C.T.U. nel caso di contestazione delle somme da parte dei resistenti, nonché al pagamento dei dovuti contributi previdenziali.; III. condannare i resistenti in solido o meno al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione dichiarando di averne fatto espresso anticipo”, con vittoria delle spese di lite con attribuzione. Si costituivano in giudizio le società convenute eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, entrambe le società deducevano la nullità del ricorso introduttivo;
l'infondatezza della richiesta di condanna al pagamento in via solidale, stante l'assente indicazione dei motivi posti a base della richiesta di condanna;
l'infondatezza della ricostruzione fattuale operata dal ricorrente, in quanto lo stesso era legato alla per l'intero periodo Controparte_2
3 oggetto di domanda da una relazione sentimentale e per tale motivo, nonostante l'assenza di un rapporto lavorativo, lo stesso veniva formalmente assunto per consentirgli la copertura previdenziale nei periodi in cui non lavorava;
che in molti dei periodi oggetto di domanda, il ricorrente era assente per viaggi o lavorava alle dipendenze di altre società, in villaggi turistici;
che, i conteggi elaborati erano del tutto generici, errati e non tenevano conto neanche delle somme corrisposte dalle società. Ammessa ed esperita l'istruttoria richiesta dalle parti, la causa veniva decisa, alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La controversia ha ad oggetto un rapporto di lavoro, in tesi, svoltosi dal 2015 al 2022, alle dipendenze di entrambe le società convenute in virtù di un rapporto di lavoro subordinato full-time, con richiesta di inquadramento nel livello 5 del CCNL per i dipendenti dei settori dei pubblici esercizi della ristorazione collettiva. Il ricorrente chiede il pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di lavoro ordinario, straordinario, festivo e indennità per ferie non godute, limitatamente ai periodi espressamente indicati in ricorso, ovvero: dal 01/09/2018 al 08/10/2018, comprensivo di n. 6 giorni festivi;
dal 08/12/2018 al 31/12/2018, comprensivo di n. 4 giorni festivi;
dal 01/01/2019 al 31/01/2019, comprensivo di n. 4 giorni festivi;
dal 01/02/2019 al 16/05/2019, comprensivo di n.15 giorni festivi;
dal 17/03/2020 al 15/07/2020, comprensivo di n.17 giorni festivi;
dal 07/09/2020 al 24/09/2020, comprensivo di n. 2 giorni festivi;
dal 25/09/2020 al 18/10/2020, comprensivo di n. 4 giorni festivi;
dal 01/01/2021 al 27/01/2021, comprensivo di n. 4 giorni festivi;
dal 07/05/2021 al 21/07/2021, comprensivo di n.11 giorni festivi;
dal 01/09/2021 al 15/09/2021, comprensivo di n. 2 giorni festivi;
dal 16/09/2021 al 31/12/2021, comprensivo di n.15 giorni festivi;
dal 01/01/2022 al 11/01/2022, comprensivo di n. 2 giorni festivi;
dal 30/03/2022 al 13/05/2022, comprensivo di n. 6 giorni festivi;
dal 14/05/2022 al 30/05/2022, comprensivo di n. 3 giorni festivi;
dal 31/05/2022 al 03/06/2022. Dalla documentazione in atti (cfr. buste paga, comunicazioni e Pt_2 estratto contributivo), il ricorrente risulta aver prestato attività lavorativa alle dipendenze delle resistenti in virtù di diversi contratti a tempo determinato. La documentazione depositata è del tutto frammentaria e solo in parte riferibile ai periodi oggetto di domanda. In particolare, rispetto ai periodi richiesti dal ricorrente, dall'estratto contributivo e dalle buste paga in atti risulta solo la sussistenza di un rapporto di lavoro part-time al 37,5% dal 08.12.2018 al 14.12.2018, dal 18.12.2018 al 31.12.2018 e dal 01.01.2019 al 31.12.2019, alle dipendenze della , oggi con Controparte_6 CP_3 inquadramento nel livello 5 del CCNL Pubblici Esercizi e mansioni di barista.
4 Dall'estratto contributivo risulta, poi, la sussistenza di rapporti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della per i periodi dal Controparte_5 25.09.2020 al 18.10.2020, dal 16.09.2021 al 31.12.2021 e dal 14.05.2022 al 30.05.2022, al netto dei periodi di cassa integrazione. L'unica busta paga in atti è relativa al mese di settembre 2021 e dalla stessa risulta l'inquadramento, a decorrere dal 16.09.2021 nel livello 7 del CCNL Confcommercio Pubblici esercizi ed orario di lavoro full-time. Inoltre, solo per il periodo dal 14.05.2022 al 30.05.2022 risulta una comunicazione (in realtà riferita al periodo dal 14.5.2022 al Pt_2 30.09.2022) di assunzione del ricorrente alle dipendenze della CP_1
con inquadramento nel livello 7 del CCNL Turismo
[...] Confcommercio, mansioni di barman e orario di lavoro part-time orizzontale al 30%. Non vi è documentazione alcuna attestante la sussistenza di rapporti lavorativi per i periodi dal 01.09.2018 al 8.10.2018, dal 01.02.2019 al 16.05.2019, dal 17.03.2020 al 15.07.2020, dal 07.09.2020 al 24.09.2020, dal 01.01.2021 al 27.01.2021, dal 07.05.2021 al 21.07.2021, dal 01.09.2021 al 15.09.2021, dal 01.01.2022 al 11.01.2022, dal 30.03.2022 al 13.05.2022 e dal 31.05.2022 al 03.06.2022. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., per carente e/o omessa indicazione delle ragioni di fatto e diritto poste a base della. La giurisprudenza ha più volte ribadito “il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 01/02/2019, n.3143). Nel caso di specie, dall'esame del ricorso e della documentazione ad esso allegata, in particolare della consulenza tecnica di parte allegata è possibile evincere gli elementi indispensabili per delineare la materia del contendere. In diritto occorre premettere, riguardo alla dedotta unicità del centro di imputazione sussistente tra le due società che “il collegamento economico- funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di
5 sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (Cass. 31/07/2017, n. 19023, n. 26346/2016, cit., n. 3482/2016) e che "ove il collegamento economico-funzionale tra le imprese sia tale da comportare l'utilizzazione contemporanea e indistinta della prestazione lavorativa da parte delle diverse società si è in presenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro;
ne consegue che tutti i fruitori dell'attività devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c., in caso di obbligazione con pluralità di debitori, qualora dalla legge o dal titolo non risulti diversamente" (Cass. Ci. Sez. Lav. n. 2014 del 24.01.2022). La Suprema Corte ha anche ritenuto che “in presenza di determinate circostanze è giuridicamente possibile concepire una impresa unitaria che alimenta varie attività formalmente affidate a soggetti diversi, il che, tra l'altro, non comporta sempre la necessità di superare lo schermo della personalità giuridica, né di negare la pluralità di quei soggetti, ben potendo esistere un rapporto di lavoro che vede nella posizione del lavoratore un'unica persona e nella posizione di datore di lavoro più persone rendendo così solidale l'obbligazione del datore di lavoro” (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 4274/2003). Ed ancora si è ritenuto possibile concepire un'impresa unitaria anche in presenza di gruppi genuini, in condizione di codatorialità che presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali (Cass. 09/01/2019, n. 267). Riguardo alla domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nei periodi non contrattualizzati, si osserva che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, elemento essenziale, e come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio
6 discretivo, al contempo, da quello di lavoro autonomo, è la subordinazione, intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato. Carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria rivestono altri elementi (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa delle peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In particolare, come ripetutamente affermato dalla Cassazione, non surroga il criterio discretivo della subordinazione neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cd. autoqualificazione), e occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro (v. tra le tante Cass. 9 aprile 2014 n. 8364). La giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, afferma dunque che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (tra le numerose decisioni, Cass. 3 aprile 2000, n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001, n. 224; Cass. 29 novembre 2002, n. 16697; Cass. 1 marzo 2001, n. 2970). In particolare, è stato enunciato il principio secondo il quale, sia nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, sia nel caso in cui, all'opposto, si tratti di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, e occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di
7 autorganizzazione in capo al prestatore (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9252 del 19/04/2010). Riguardo alla richiesta di superiore inquadramento, la giurisprudenza ha chiarito che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, alla luce del disposto generale dell' art. 2103 c.c., non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28284 del 31.12.2009, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26234 del 30.10.2008, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010). Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cassazione civile sez. lav. 31/03/2021, n.8955; Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8025 del 21.05.2003). Inoltre, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11125 del 14.08.2001 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16200 del 10.07.2009). In definitiva, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata. In merito alla domanda di pagamento delle differenze retributive richieste, riguardo ai periodi di lavoro formalizzati con le società convenute, si osserva in diritto che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove il lavoratore pretenda il compenso per lavoro straordinario
8 dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n. 8006; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668, Cass. n. 12434 del 25/05/2006, Cass. n. 6023 del 12/03/2009 e, da ultimo, Cass. n. 4076 del 20/02/2018, Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018 n.16150, Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020 n.9791), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n. 11876). È infatti onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa (Cass. Sez. L, Sent. n. 3714 del 16/02/2009).
“Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Analogo onere probatorio sussiste a carico del lavoratore in ordine alla pretesa di compenso per lavoro straordinario e reperibilità” (Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020, n.9791). Se chiede l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost., fatto costitutivo della pretesa è sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sia l'insufficienza del compenso percepito (Cass. 4 marzo 1972 n. 629). Se infine si limiti a chiedere la retribuzione contrattuale, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e cioè la sua durata e il livello contrattuale, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (Cass. 22 dicembre 1981 n. 6750), oppure che la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri a cui la retribuzione contrattuale è commisurata (Cass. 18 aprile 1994 n. 3651). Analoga è, a ben vedere, la ratio decidendi in tema di ferie, costituita dal rilievo che il godimento di queste costituisce un naturale negotii, sicché il lavoratore che assuma di non aver goduto delle ferie e ne pretenda l'indennità sostitutiva, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7696 del 06/04/2020; Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n. 22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003; in termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001). Ancora, “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto
9 costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3)” (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009). In virtù dei principi sopra richiamati, va de plano rigettata la domanda di pagamento delle differenze retributive richieste, per i periodi formalizzati alle dipendenze della sulla base del livello 5 del CCNL CP_1 Pubblici Servizi. Come si evince chiaramente dalla lettura del ricorso introduttivo, il ricorrente si è limitato ad affermare di aver svolto mansioni inquadrabili nel livello 5 del CCNL Pubblici Esercizi e ad indicare le mansioni svolte, ma non ha dedotto né di essere stato formalmente inquadrato in un livello differente, né ha assolto all'onere sullo stesso incombente di individuare i criteri generali ed astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto e di comparare le previsioni astratte del CCNL di riferimento con le mansioni concretamente svolte. Né, a tal fine, può sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che agisce l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda. In ordine alle ulteriori domande, occorre analizzare gli esiti dell'istruttoria. Dalla prova orale è emerso quanto segue. In sede di interrogatorio formale, il ricorrente ha dichiarato: “sul capo PT1 dichiaro che non ho mai svolto il turno mattutino perché aprivamo solo la sera. Per quanto rigurda il turno pomeridiano e le mansioni, confermo il capo. Preciso che abbiamo provato ad aprire a pranzo per un breve periodo, circa un mesetto, ma non è andata bene e quindi non abbiamo più aperto a pranzo. Preciso che lavoravo dalle 18,00 fino alla chiusura. ADR: sul capo PT2 dichiaro che è vero. ADR: sul capo PT3 dichiaro che non ho mai fatto tardi, se capitava ero con la signora e non ho mai CP_2 chiesto di fruire, né ho fruito di ferie e permessi. ADR: confermo il capo PT4. ADR: sul capo PT5 dichiaro che io e la signora ci siamo CP_2 conosciuti nel 2013, presso il Bar Strega, che era del fratello della
e io ci lavoravo e abbiamo cominciato a frequentarci a luglio CP_2 2013, siamo stati insieme fino al 2022 e dichiaro che non tutti gli anni, ma in base all'azienda che mi contattava, mi assentavo circa 60 giorni in estate per andare a lavorare in villaggi turistici. ADR: sul capo PT6 dichiaro che
10 il lunedì che era il giorno di chiusura, organizzavamo delle cene con amici e con le famiglie, per la maggior parte con la famiglia, ma le organizzavamo insieme io e la , si trattava della famiglia o di CP_2 amici comuni e non li facevamo pagare. ADR: sul capo PT7 dichiaro che nel periodo in cui siamo stati insieme abbiamo effettuato dei viaggi insieme, tendenzialmente durante la settimana, perché nel fine settimana lavoravamo, in quanto c'era più movida. ADR: confermo il capo PT8, a siamo andati in occasione del mio compleanno ed organizzò la Pt_3
. ADR: confermo il capo PT9, nei periodi in cui era imposta la CP_2 chiusura per covid, eravamo chiusi, quando invece era consentita l'apertura con i dovuti accorgimenti, ci siamo adeguati e quindi eravamo aperti, ma non ricordo con esattezza tutte le date. ADR: sul capo PT10 dichiaro che il pub era aperto dal martedì alla domenica, solo il lunedì era chiuso, ma poteva capitare che di lunedì si organizzassero feste di laurea o compleanni. ADR: sul capo PT11 dichiaro che mi sono assentato ma all'inizio della settimana e solo per due o tre giorni. Sui capi indicati dalla dichiara: ADR: sul capo 1 ho già risposto. ADR: sul capo 2 in CP_3 ordine alle lettere allegate ai doc. 2 e 6 della che mi vengono CP_3 esibite, preciso che tali lettere sono state scritte da me ma su richiesta del padre della che voleva che sposassi la figlia, in quanto CP_2 essendo testimone di Geova era stato contattato dagli anziani e disse che la figlia aveva avuto comportamenti diversi anche nei suoi confronti, oltre che nei mie, perché aveva avuto un flirt con un dipendente che lavorava al pub prima e anche al bar dopo;
quindi mi chiese di scrivere queste lettere che praticamente mi ha dettato, per cercare di recuperare il rapporto. ADR: confermo il capo 3. ADR: sui capi 4-5 e 6 mi riporto a quanto ho già detto. ADR: sul capo 7 dichiaro che non è vero, io non impartivo gli ordini, quando la non c'era mi delegava la cassa, mi chiedeva di CP_2 controllare i dipendenti, i tavoli e il controllo dei prodotti che servivamo. ADR: sul capo 8 dichiaro che non è vero, non mi sono mai permesso e ho lasciato perfino i cinque centesimi dei clienti. Ci sono anche le telecamere che lo dimostrano. ADR: sul capo 9 dichiaro che non è vero, seguivo i turni che erano dalle 7,30 alle 15,30 o dalle 15,30 alla chiusura che era variabile, se facevo tardi era perché facevo commissioni inerenti al locale con la , come la spesa all'Eurospin o il Cash. ADR: sul capo CP_2 10 dichiaro che non è vero”. Il teste ha riferito “Sui capitoli di prova della Testimone_1 CP_3 dichiara: ADR: io sono stato un fornitore di berevage per entrambe le società, ma non ricordo con esattezza il periodo. Conosco il ricorrente perché era il compagno della signora . ADR: non so il CP_2 periodo, ma so che il ricorrente e la sono stati insieme per CP_2 parecchio tempo. ADR: sul capo 4 posso dire che il ricorrente è andato al Vinitaly dal 11 al 14 aprile 2022 con la perché c'ero anche io CP_2 con mia moglie. Nulla so di Contursi. ADR: confermo il capo 5 di cui mi viene data lettura. ADR: sul capo 6 nulla so. ADR: sui capi 7, 8, 9 e 10 nulla so, io andavo a prendere gli ordini e basta. Sui capi della Pt_4
[...] dichiara: ADR: sul capo PT1, confermo che il ricorrente lavorava al
[...] Pub the Element, come barman, ma non so quali fossero i suoi orari, tanto posso dire perché quando sono andato a prendere gli ordini qualche sera, l'ho trovato lì. ADR: sui capi PT2, PT3, PT4 nulla so. ADR: sul capo PT5 posso dire che so che nei periodi estivi il ricorrente andava a lavorare da un'altra parte e tanto posso dire perché quando io andavo a prendere gli ordini non lo trovavo e la mi diceva che non c'era, perché era CP_2 andato a lavorare nei villaggi turistici. ADR: sui capi PT6 e PT7 nulla so, sul capo PT8 mi riporto a quanto già riferito. ADR: confermo i capi PT9 e PT10, nulla so sul capo PT11”. Il teste ha dichiarato “conosco il ricorrente perché Testimone_2 conoscevo il padre e quindi lo conosco fin da piccolo, non ho avuto rapporti di lavoro con le resistenti. ADR: in ordine ai rapporti lavorativi del ricorrente, io non so con quali società abbia lavorato, so solo che lavorava. A volte stava al piano di sopra per fare il panino, mentre al piano di sotto stava il bar e un localino attaccato al bar, dove faceva i panini. ADR: ho avuto modo di vedere il ricorrente, sia al bar che nel locale da prima del covid, non ricordo con esattezza da quando. ADR: io avevo dei negozi, come il padre del ricorrente e quindi a pranzo, quando chiudevo il negozio, invece di andare a casa a San Nicola Manfredi, mi fermavo con il padre del ricorrente per mangiare un panino e la sera, quando chiudevamo, ci fermavamo per bere qualcosa. ADR: non conosco gli orari precisi di lavoro del ricorrente, posso dire che quando andavo, lo trovavo. ADR: qualche volta mi è capitato di andare al locale, il sabato e la domenica sera, quando uscivamo, ma non so fino a che ora era aperto il locale e fino a che ora lavorava il ricorrente. ADR: quando andavo, io lo vedevo al bancone, mi è capitato di pagare direttamente a lui e veniva a prendere l'ordine, a portare l'ordinazione e poi pagavo quando me ne andavo. ADR: di sera stava proprio fuori al locale e preparava i coctail. ADR: non ricordo i nomi del bar e del pub. ADR: preciso che io ho iniziato a frequentare i locali prima del covid, io poi ho chiuso i negozi tre anni fa e quindi, poi ho continuato ad andarci ma non con la stessa frequenza. Quando avevo ancora i negozi, io andavo tutti i giorni a pranzo e la sera tre o quattro volte a settimana. ADR: quando nel periodi di apertura dei negozi, durante il covid, potevo tenere aperti i miei negozi, ci andavo comunque. Ci andavo tutto l'anno, sia di inverno che d'estate. Il teste, dinanzi alla signora , presente in CP_2 aula, dichiara: non la conosco, io al bar ho sempre parlato con il ricorrente e non so se avevano una relazione. ADR: preciso che quando dovevo andare a fare il campionario e non ero in negozio, ovviamente, non andavo. Quando dico che ci andavo tutti i giorni, faccio riferimento a quando ero presente nei miei negozi a Benevento. ADR: quando andavo, c'erano anche altri camerieri e io ho visto sempre il a cui le ragazze e i ragazzi Pt_1 chiedevano cosa dovevano fare e a lui si riferivano. ADR Ho sentito gli altri camerieri chiedere al di fare il conto e lo scontrino”. Pt_1 Il teste ha riferito “conosco da tanto tempo il ricorrente e Testimone_3 ho avuto modo di conoscerlo ancora meglio, quando lui lavorava al bar
12 sopra la mia attività, indifferente. ADR: so che il ricorrente ha lavorato nel periodo dal 2015 al 2022, ma non so per quali società. ADR: io l'ho visto lavorare al bar Quintessenza, ho un'attivià a pochi metri dal locale e mi capitava di andare a prendere il caffè la mattina e nel pomeriggio e qualche volta andavo anche di sera, a fare l'aperitivo con qualche amico. Il caffè lo andavo a prendere mattina e pomeriggio, quasi tutti i giorni, di sera ci andavo di tanto in tanto, però quando chiudevo l'attività lo vedevo mentre stava servendo ai tavoli. ADR: il sabato lo vedevo lavorare ma non so fino a che ora lavorava, mntre la domenica, la mia attività è chiusa e quindi non lo vedevo. ADR: quando andavamo a prendere il caffè, lui lo preparava e prendeva i soldi alla cassa. ADR: so che preparava anche i cocktail perché nel periodo estivo lui metteva un banco fuori e serviva lì, quindi avevo modo di vederlo. ADR: preciso che lo vedevo che iniziava alle 20,00 e poi io alle 21,00 chiudevo la mia attività e non so fino a che ora si tratteneva. ADR: qualche volta mi è capitato di vederlo entrare nel pub, ma non ho avuto modo di vederlo lavorare. ADR: io ho parlato con il ricorrente ma non so se fosse il titolare o un dipendente, né sono a conoscenza delle sue relazioni sentimentali. ADR: preciso che fino al 2020, la mia attività era posta al civico 9 mentre la loro era al 7 e poi dal 2020 mi sono spostato al civico 13. ADR: al civico 7 c'era il bar Quintessenza, conosco la titolare del bar che è la signora qui presente, ovvero la signora . ADR: CP_2 durante l'orario di apertura del mio negozio, ho avuto modo di vedere anche la signora nel bar. ADR: non so se il ricorrente aveva CP_2 una relazione con la signora . ADR: conosco il sig. CP_2 Tes_2
perché lui aveva un'attività di abbigliamento e facevamo parte
[...] della stessa associazione, non mi è capitato di vedere il teste parlare con la
, non so se si conoscono. ADR: preciso che il civico del bar è CP_2 il 5, perché tra il mio negozio, quando stavo al civico 9 e il bar c'era un altro portone in mezzo”. Infine, il teste ha dichiarato “io faccio l'agente di Testimone_4 commercio della e ho rapporti lavorativi con la CP_8 CP_1 perché rifornisco il bar dal 2016. ADR: conosco il ricorrente perché io CP_ normalmente andavo la mattina per fare l'ordine e c'era sia lui che , in quanto io mi interfaccio con la titolare. ADR: sul capo PT1 della memoria della nulla so. ADR: io al pub non ci sono mai andato, tra CP_1 l'altro andavo la mattina ed era chiuso, quindi nulla so anche in merito ai capi PT2, PT3 e PT4. ADR: sul capo PT5 posso dire che so che il ricorrente e la signora stavano insieme, non so da quando e lei, quando CP_2 andavo al bar nel periodo estivo, mi diceva che lui non c'era perché andava a lavorare in villaggi turistici. ADR: sul capo PT6 nulla so. ADR: sul capo PT7 non so, si tratta di cose personali, in cui io non entravo. ADR: mi è capitato nel 2019 di andare insieme al ricorrente e alla alla CP_2 Sigep che è una fiera per il settore bar-gelateria. Non ricordo con esattezza la data, ma la fiera dura cinque giorni e si tiene nella terza settimana di gennaio, inizia il sabato e finisce il mercoledì. Noi abbiamo fatto due giorni, partimmo il lunedì mattina e tornammo il martedì sera. ADR: sui capi PT8,
13 PT9, PT10 e PT11 nulla so. ADR: io mi recavo a rifornire il bar una volta a settimana e andavo sempre la mattina e quando io andavo, il pub che stava di fronte era sempre chiuso. ADR: sul capo 5 del capitolato di prova della posso confermare che nel periodo dal 07.03.2020 al 31.12.2021 la CP_3 è stata destinataria di vari provvedimenti di chiusura a Parte_5 causa del Covid. O meglio, preciso che la chiusura non è stata continuativa e totale, ci sono state delle restrizioni e delle riaperture, periodi di chiusura e di apertura, si è lavorato a singhiozzo. ADR: quando io andavo nel bar, trovavo il ricorrente con la , stavano insieme e si passavano CP_2 cose, ma prendevo l'ordine e dopo essermi fermato un po', me ne andavo, non rimanevo a vedere come si gestivano, quindi non so se il ricorrente dava o meno ordini per la gestione del bar. ADR: non ho mai visto la signora dare ordini al ADR: io mi occupo solo di CP_2 Pt_1 prendere gli ordini, non sono io che scarico il prodotto ordinato. ADR: ripeto che io ho visto il ricorrente e la al bar, ma mi CP_2 interfacciavo con la per l'ordine e nulla so in ordine alle CP_2 modalità di svolgimento del lavoro da parte del ricorrente”. In primo luogo, non può essere accolta la domanda di condanna delle due società convenute in solido, in quanto dalla prova non sono emersi elementi dai quali desumere l'unicità del centro di imputazione dedotto dal ricorrente. Dalle due visure CCIAA risulta che la già Bakery sas di IA CP_3 OV, è stata costituita il 26.11.2014, mentre la è stata Controparte_5 costituita in data 11.11.2019, diverse sono le sedi sociali, diversi sono gli amministratori unici e diverse sono le attività prevalenti svolte (di bar per la e di ristorazione con somministrazione per la . CP_3 CP_1 Dalla prova testi nulla è emerso in ordine alla presunta gestione unica assunta da (madre) e IA OV (figlio), come Controparte_2 dedotto dal considerato che i testi e non hanno Pt_1 Tes_2 Tes_3 neanche saputo riferire quali fossero le società titolari del bar Quintessenza e del pub The Element e nessuno dei testi escussi ha riferito in ordine alla gestione comune delle due attività da parte di e di Controparte_2 IA OV, quest'ultimo neanche nominato dai testi. Ancora, dalla prova non sono emersi elementi sufficienti per affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei periodi per i quali non vi è documentazione attestante la formale sussistenza di un rapporto lavorativo. La domanda del ricorrente è, invero, limitata a periodi di tempo ridotti e specificamente determinati e nessuno dei testi ha fornito riferimenti temporali precisi ed utili a ritenere le dichiarazioni dagli stessi rese riferibili ai periodi oggetto di domanda. Inoltre, dei testi escussi, fornitore di beverage per Testimone_1 entrambe le società- ha solo confermato che il ricorrente e la CP_2 avevano una relazione e che erano stati insieme al Vinitaly, ma nulla ha saputo riferire in merito alle modalità di svolgimento del rapporto. Del pari, il teste agente di commercio e fornitore Testimone_4 CP_8 del bar dal 2016- ha confermato la relazione sentimentale tra il ricorrente e
14 la e ha dichiarato di essere andato con loro alla fiera Sigep, CP_2 ma nulla ha riferito in ordine al rapporto lavorativo. Il teste , titolare di un esercizio commerciale nei pressi del Testimone_2 bar e del pub, ha dichiarato di aver visto il ricorrente lavorare ma di non sapere per quali società, di averlo visto sia al bar che al pub, quando andava con il padre del ricorrente a mangiare un panino a pranzo, nell'orario di chiusura del suo negozio, o la sera a bere qualcosa. Il teste ha riferito di aver visto il ricorrente al bancone, di aver pagato direttamente lui, di avergli riferito l'ordine e di essere stato servito da lui;
di aver visto anche gli altri camerieri chiedere al ricorrente cosa dovessero fare e riferivano a lui e di non conoscere la . Il teste nulla ha saputo riferire sugli orari di CP_2 lavoro del Pt_1 Il teste , titolare di un esercizio commerciale nei pressi del Testimone_3 bar e del pub, ha confermato che il ricorrente ha lavorato dal 2015 al 2022, ma di non sapere per quali società; di non essere mai entrato nel pub, non potendo riferire sull'attività svolta dal al suo interno. In ordine al Pt_1 bar, il teste ha dichiarato che andava quasi tutti i giorni a prendere il caffè la mattina e il pomeriggio e di andare qualche volta a fare l'aperitivo la sera e di aver visto il ricorrente preparare il caffè, prendere soldi alla cassa e preparare i cocktail nel periodo estivo, in quanto metteva il bancone all'esterno del bar. Ebbene, le dichiarazioni rese dai testi escussi non sono idonee a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Dalla prova, infatti, nulla è emerso in ordine all'assoggettamento del ricorrente al potere direttivo, gerarchico e disciplinare delle convenute, per il periodo non formalizzato;
non è stato dimostrato che al ricorrente fossero state date puntuali indicazioni sul contenuto e sulle modalità di espletamento delle sue mansioni- i testi nulla hanno riferito in merito-, né che soggiacesse al rispetto di un preciso orario di lavoro, né che tale orario di lavoro fosse stato indicato e imposto da parte datoriale, né che fosse tenuto ad essere autorizzato ovvero a giustificare le assenze in caso di temporanea impossibilità di svolgere la prestazione, né che sia mai stata pattuita una retribuzione, intesa come corrispettivo per l'attività svolta, né che siffatta retribuzione sia mai stata corrisposta a scadenza fissa, nell'importo e con le modalità indicate in ricorso. D'altronde, come emerso pacificamente dall'istruttoria e per stessa ammissione del quest'ultimo ha intrattenuto una relazione Pt_1 sentimentale con la nei periodi oggetto di giudizio, CP_2 circostanza che spiegherebbe la presenza del al bar ed il fatto che Pt_1 lo stesso collaborava al suo interno, ma in assenza di un rapporto di lavoro subordinato. In definitiva, non sono emersi elementi per ritenere assolto l'onere, incombente sul ricorrente, di dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per i periodi dal 01.09.2018 al 8.10.2018, dal 01.02.2019 al 16.05.2019, dal 17.03.2020 al 15.07.2020, dal 07.09.2020 al 24.09.2020, dal 01.01.2021 al 27.01.2021, dal 07.05.2021 al 21.07.2021, dal 01.09.2021
15 al 15.09.2021, dal 01.01.2022 al 11.01.2022, dal 30.03.2022 al 13.05.2022 e dal 31.05.2022 al 03.06.2022, con conseguente rigetto della domanda di pagamento di tutte le differenze retributive richieste per tali periodi. In ordine, invece, ai periodi per i quali risulta documentata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato si osserva quanto segue. Dalla documentazione in atti, risulta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 08.12.2018 al 14.12.2018, dal 18.12.2018 al 31.12.2018 e dal 01.01.2019 al 31.12.2019, alle dipendenze della Bakery sas di
[...]
, oggi liquidazione, con inquadramento nel CP_6 CP_3 livello 5 del CCNL Pubblici Esercizi e mansioni di barista e orario part-time al 37,5%. Ancora, dall'estratto contributivo risulta la sussistenza di rapporti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della per i periodi dal Controparte_5 25.09.2020 al 18.10.2020, dal 16.09.2021 al 31.12.2021 e dal 14.05.2022 al 30.05.2022, al netto dei periodi di cassa integrazione. L'unica busta paga in atti è relativa al mese di settembre 2021 e dalla stessa risulta l'inquadramento, a decorrere dal 16.09.2021 nel livello 7 del CCNL Confcommercio Pubblici esercizi ed orario di lavoro full-time. Inoltre, solo per il periodo dal 14.05.2022 al 30.05.2022 risulta una comunicazione (in realtà riferita al periodo dal 14.5.2022 al Pt_2 30.09.2022) di assunzione del ricorrente alle dipendenze della CP_1
con inquadramento nel livello 7 del CCNL Turismo
[...] Confcommercio, mansioni di barman e orario di lavoro part-time orizzontale al 30%. Per tali rapporti, come si evince dai conteggi allegati in ricorso ed in assenza, da parte del ricorrente, di specifica imputazione delle somme richieste, ha chiesto il pagamento della retribuzione ordinaria Pt_1 mensile, della retribuzione per il lavoro straordinario in tesi svolto, delle festività lavorate e dell'indennità per ferie non godute. In base ai principi sopra richiamati, dimostrata documentalmente la sussistenza dei predetti rapporti lavorativi, era onere delle due società dimostrare l'avvenuto pagamento della retribuzione ordinaria mensilmente dovuta, mentre era onere del lavoratore dimostrare lo svolgimento di lavoro straordinario, del lavoro festivo e del lavoro prestato nelle giornate deputate al godimento delle ferie. Ebbene, dalla prova nulla è emerso in merito all'orario di lavoro osservato dal ricorrente, né in merito allo svolgimento di lavoro festivo e del lavoro prestato in giornate deputate al godimento delle ferie;
pertanto, le relative domande vanno rigettate. In ordine alla retribuzione ordinaria, invece, si osserva che la non CP_3 ha dimostrato di aver effettuato il pagamento della retribuzione dovuta. Per la invece, risulta in atti provata la corresponsione a CP_1 mezzo bonifici: in data 12.10.2021, la somma di € 780,00- imputata alla busta paga di settembre;
in data 4.11.2021, la somma di € 1.000,00- imputata alla busta paga di ottobre-, in data 10.12.2021, la somma di €
16 1.000,00 – imputata alla busta paga di novembre- e in data 10.01.2022, di € 1.500,00- imputata alla busta paga di dicembre. In ricorso, poi, il ricorrente ha espressamente dichiarato di aver ricevuto a nero, la complessiva somma di € 1.500, in parte da IA OV e in parte da ne consegue che tali pagamenti vanno imputati Controparte_2 per la metà ad entrambe le società. In definitiva, la va condannata al pagamento in Controparte_3 favore del ricorrente della sola retribuzione ordinaria dovuta dal 08.12.2018 al 14.12.2018, dal 18.12.2018 al 31.12.2018 e dal 01.01.2019 al 31.12.2019, in virtù di rapporti di lavoro subordinato part-time al 37,5%, con inquadramento nel livello 5 del CCNL Pubblici Esercizi e mansioni di barista, detratta la somma netta di € 750, che il ricorrente ha riconosciuto di aver ricevuto. Per i periodi dal 25.09.2020 al 18.10.2020 e dal 16.09.2021 al 31.12.2021, la va condannata a corrispondere al ricorrente la retribuzione CP_1 ordinaria dovuta in virtù di un rapporto subordinato full-time (in assenza di prova di una riduzione dell'orario lavorativo) e dal 14.05.2022 al 30.05.2022, in virtù di un rapporto di lavoro part-time orizzontale al 30% (come risultante dall' in atti), con inquadramento, per tutti i Pt_2 periodi, nel livello 7 del CCNL Turismo Confcommercio, mansioni di barman, detratta la somma netta di € 4.280, già corrisposta a mezzo bonifici e l'ulteriore somma netta di € 750 corrisposta in contanti. Le spese di lite vengono compensate per la metà, stante la parziale reciproca soccombenza e per la restante metà seguono la soccombenza delle convenute e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei valori minimi dello scaglione di valore della controversia (indeterminabile- complessità bassa), tenuto conto dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così Parte_1 provvede: 1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la CP_3
al pagamento in favore del ricorrente della sola retribuzione
[...] ordinaria dovuta dal 08.12.2018 al 14.12.2018, dal 18.12.2018 al 31.12.2018 e dal 01.01.2019 al 31.12.2019, in virtù di rapporti di lavoro subordinato part-time al 37,5%, con inquadramento nel livello 5 del CCNL Pubblici Esercizi e mansioni di barista, detratta la somma netta di
€ 750;
2) condanna la al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 della sola retribuzione ordinaria dovuta dal 25.09.2020 al 18.10.2020 e dal 16.09.2021 al 31.12.2021, in virtù di un rapporto subordinato full- time e dal 14.05.2022 al 30.05.2022, in virtù di un rapporto di lavoro part-time orizzontale al 30%, con inquadramento, per tutti i periodi, nel livello 7 del CCNL Turismo Confcommercio, mansioni di barman, detratta la somma netta complessiva di € 5.030;
3) compensa le spese per la metà e condanna la e Controparte_3
17 la al pagamento restante metà, che liquida in Controparte_1 complessivi € 4.629, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Così deciso in Benevento il 04.11.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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