Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3199/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile Il Tribunale Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile – consensualizzata – iscritta al n. 3199/2023 Rg.G./F avente per oggetto: regolamento questioni genitoriali nel rito artt. 473-bis. ss cpc, promossa da:
Parte_1 5 settembre 1973 - C. F. , residente in [...]7A, elettivamente domic nte Di Nanni n. 16, presso lo studio e la persona dell'Avv. Carmen Bonsignore ( ), che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende per delega in atti. Parte ammessa al pese dello Stato con delibera del COA di Ivrea n. 434 del 14.4.2023 PARTE RICORRENTE Contro
CP_1 04.05.1971, residente in [...], c.f.
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente per delega in C.F._3 erica Nicola e Avv. Luigia Di Giovine, elettivamente domiciliato in Torino C.so Einaudi 22 PARTI RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 24.2.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Conclusioni consensualizzate come da note depositate in PCT del seguente letterale tenore: “(…) CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Il figlio minore rimarrà affidato in via esclusiva al padre fino al raggiungimento della maggiore età in Per_1 data 23.04.2025 rà ad avere residenza stabile presso l'abitazione paterna;
2. fino al raggiungimento della maggiore età, potrà vedere e pernottare liberamente dalla madre previo Per_1 acc a madre stessa e comunicazione al padre;
3. La sig.ra corrisponderà a titolo di mantenimento del figlio la somma mensile di euro 150,00, Parte_1 Per_1 comprensiva sia del mantenimento ordinario che delle spese straordinarie tutte, riguardanti il figlio;
4. Il sig. si accolla il pagamento di tutte le spese straordinarie riguardanti il figlio, fino a quando non sarà CP_1 economic utosufficiente, ad eccezione delle spese necessarie per il conseguimento della patente di guida, che verranno suddivise al 50% tra i genitori;
5. L'importo di euro 150,00, a titolo di mantenimento ordinario e straordinario di verrà corrisposto dalla Per_1 madre per i mesi da gennaio ad aprile 2025 al sig. A far data da maggio le somma verrà versata CP_1 a mani del figlio divenuto maggiorenne. Il o dovrà essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese, Per_1 tramite versame ta ricaricabile intestata a e sarà annualmente soggetto a rivalutazione ISTAT, Per_1 come per legge;
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6. Dal momento in cui la sig.ra cesserà di corrispondere a il mantenimento, si impegna a versare Parte_1 Per_1 al sig. la somma di eur 81 a titolo di mantenim ario e straordinario arretrato, in rate CP_1 mensili 150,00 cadauna, fino a concorrenza dell'intero debito, entro il 10 di ogni mese. Su tale somma non matureranno interessi di alcun tipo;
7. Il signor con l'esatto e puntuale adempimento, rinuncerà ad ogni ulteriore domanda concernente il CP_1 manteniment io e le spese straordinarie relative al figlio Per_1
8. La signora riconosce come proprio il debito o ente assunto in favore della Parte_1 Parte_2 successivamente e da ultimo a ammontante ad euro 10.590,00, oltre i CP_2 CP_3 cui alla mail inviata dall uigia Di Giovi 6.2024;
9. Le spese del giudizio sono tra le parti integralmente compensate” Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti 03/01/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda consensualizzata di regolamentazione delle questioni genitoriali proposta dalle Parti appare accoglibile. Invero, Parte ricorrente agiva in giudizio rappresentando che dalla convivenza more uxorio era nato il figlio nato a [...] il [...], e che i rapporti genitoriali Persona_2 tra le Parti sono regolati da bunale di Torino emesso in causa RG 11330/2015 in data10.7.2019. La ricorrente chiedeva la modifica del citato decreto;
si è costituita in giudizio parte resistente e le Parti – a seguito di audizione genitoriale e trattative – han poi consensualizzato la vertenza col deposito delle sopra riportate conclusioni consensualizzate, che il Collegio ritiene accoglibili, anche viste le conclusioni favorevoli del PM. Ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta congiunta, Letti e applicati gli artt.473 bis ss / 473 bis.51 cpc anche in parziale modifica del decreto pronunciato dal Tribunale di Torino, Sezione Settima Civile nel procedimento avente R.G. n. 11330/2015 in data 10 luglio 2019, prende atto degli accordi intervenuti tra le Parti sopra riportati, e dispone in conformità. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 24.2.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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