Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00993/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2025, proposto da RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Sciaudone, Francesca Romana Ferro, Luigi Palmieri e Matteo Benedini, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. francescosciaudone@ordineavvocatiroma.org, francescaromanaferro@ordineavvocatiroma.org, luigipalmieri@ordineavvocatiroma.org e matteo.benedini@ordineavvocatiroma.org;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del ministro p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’ottemperanza
all’ordinanza del Tribunale ordinario di Latina 24 maggio 2021, pronunciata ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. a definizione della procedura esecutiva r.g.e. 674/2020, non opposta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. RI TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 24 marzo 2025 e depositato il successivo giorno 27, parte ricorrente ha chiesto il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’integrale ottemperanza all’ordinanza pronunciata ex art. 553 cod. proc. civ. indicata in epigrafe, inclusa l’applicazione di una penalità di mora;
Considerato che con la prefata ordinanza il Ministero dell’istruzione (ora Ministero dell’istruzione e del merito) è stato condannato al pagamento della somma di euro 124.546,46, oltre ad interessi e spese come da dispositivo;
Considerato che l’ordinanza de qua non è stata opposta, come da certificazione versata in atti da parte ricorrente;
Considerato altresì che detta ordinanza è stata anche notificata il 27 marzo 2024, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30;
Rilevato che il Ministero dell’istruzione e del merito non risulta aver provveduto a eseguire tale provvedimento giurisdizionale;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso vada accolto, non avendo il ministero resistente fornito elementi ostativi e che, in conseguenza, vada fissato al predetto ente un termine per l’ottemperanza alla decisione indicata in epigrafe, decorso il quale, nell’ipotesi di perdurante inadempienza, parte ricorrente potrà chiedere l’intervento di un commissario ad acta sostitutivo, che è sinora individuato nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina;
Visto l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., per il quale il giudice, in caso di accoglimento del ricorso per l’ottemperanza, salvo che ciò non sia manifestamente iniquo e che non vi siano altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, mediante statuizione costituente titolo esecutivo, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali;
Ritenuto di accogliere la domanda di condanna dell’amministrazione inadempiente al pagamento di una somma di denaro per ogni ulteriore ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., e ritenuto, per l’effetto, di disporre l’applicazione, a carico di essa, di una penalità di mora nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla data della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, della notifica della presente sentenza, con la precisazione che:
a) l’ammontare della penalità è commisurato alla durata del periodo di inottemperanza;
b) l’inottemperanza rilevante ai fini della penalità di mora ha come termine finale il giorno di insediamento del commissario ad acta ;
c) la parte ricorrente ha comunque l’obbligo di evitare soluzioni di continuità tra la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione resistente per ottemperare e l’insediamento del commissario, sollecitandone tempestivamente l’intervento;
Ritenuto di condannare l’amministrazione resistente al pagamento, a favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) assegna al Ministero dell’istruzione e del merito il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti all’integrale esecuzione del decreto indicato in epigrafe;
b) dispone che, allo spirare del termine sub a), ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta , il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o altro funzionario da lui delegato, che sarà insediato su sollecitazione di parte ricorrente;
c) pone a carico del Ministero dell’istruzione e del merito il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille,00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta;
d) condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento di una penalità di mora, nei termini di cui in motivazione;
e) condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TE CA, Presidente
RI TO, Primo Referendario, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI TO | TE CA |
IL SEGRETARIO