Articolo 43 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 42Articolo 44
Versione
6 maggio 1952
Art. 43.
(Depositi promiscui)


E' vietato il deposito di sostanze infiammabili o esplosive insieme con altre merci, salvo che l'interessato abbia ottenuto per tale deposito l'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'articolo 52 del codice.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente