Art. 2944.
(Interruzione per effetto di riconoscimento).
La prescrizione e' interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso puo' essere fatto valere.
(Interruzione per effetto di riconoscimento).
La prescrizione e' interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso puo' essere fatto valere.