Sentenza 24 settembre 2015
Massime • 1
Le trattative di amichevole composizione possono comportare l'interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e la transazione sia mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, ma non anche all'esistenza, del diritto, sicché, "a fortiori", l'effetto interruttivo si realizza quando le trattative abbiano avuto ad oggetto esclusivamente la liquidazione del "quantum" e si siano svolte in circostanze e con modalità tali da implicare l'ammissione del diritto stesso.
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Leggi di più… - 2. Sulla interruzione della prescrizione in occasione di una proposta transattiva.Avv. Prof. Andrea Ravelli · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/09/2015, n. 18879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18879 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2015 |
Testo completo
ORIGINALE 18879 2 015 REPUBBLICA ITALIANA Prescrizione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Interruzione е TERZA SEZIONE CIVILE sospensione trattativa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: di amichevole Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente - composizione Consigliere Dott. DANILO SESTINI R.G.N. 1461/2012 - Consigliere - Cron. 18879 Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Rel. Consigliere -Rep.
1. Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Consigliere Ud. 12/06/2015 Dott. ENZO VINCENTI - PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1461-2012 proposto da: MY DAVIDE [...], MY ROSARIA ROMINA [...], MY EGIDIO [...]in proprio e quali eredi legittimi di SI MARIA elettivamente domiciliati in ROMA, VIALETERESA, 11 PARIOLI 12, presso lo studio POLVERINI AGACI, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE 2015 BONSEGNA, MARIO GIRARDI giusta procura in calce al 1458 ricorso;
ricorrenti - contro 1 UNIPOL ASSICURAZIONI SPA (già UGF ASSICURAZIONI SPA) incorporante AURORA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale dott.ssa GIOVANNA GIGLIOTTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI 55, G presso lo STUDIO CORBO', rappresentata e difesa 3. dall'avvocato FAUSTINO MANFREDONIA giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente nonchè
contro
LF RL;
- intimata avverso la sentenza n. 3732/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/11/2010 R.G.N. 6084/05; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito l'Avvocato RP LA per delega;
ри udito l'Avvocato SABINA PERUGINI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 5 ottobre 1993 ID, Davide e SA IN My, tutti fratelli del defunto RE My, nonché la madre dello stesso, NA RE AS, hanno convenuto davanti al Tribunale di Napoli la s.p.a. Citroen e la s.p.a. Intercontinentale Assicurazioni, rispettivamente proprietaria e condotta da ND DE, che ilassicuratrice dell'autovettura 27 ottobre 1989 ha investito RE My, causandone la morte. Anche la DE, colpita da malore dopo il sinistro, è deceduta il 1°.11.1989. Gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. Si è costituita in giudizio la sola compagnia assicuratrice, che ha preliminarmente eccepito la prescrizione di ogni diritto, essendo decorsi più di due anni fra la data di estinzione del reato per morte dell'indagata e l'ultima richiesta di risarcimento (avanzata il 31.2.1992), nonché tra l'ultima richiesta e quella precedente del 20.12.1989. Gli attori hanno replicato che erano nel frattempo intervenute trattative con la compagnia assicuratrice, aventi ad oggetto esclusivamente la quantificazione dei danni, e che ad esse si doveva attribuire la valenza di riconoscimento del loro buon diritto, idoneo a dimostrare l'interruzione della prescrizione. Con sentenza n. 8122/2004 il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione e ha respinto le domande attrici. 3 eProposto appello principale dai danneggiati incidentale dalla Intercontinentale, s.p.a. Aurora Assicurazioni, subentrata alla della responsabile restando contumace la DE CA, erede dell'investimento, con sentenza 15 novembre 2010 n. 3732 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado. I danneggiati propongono tre motivi di ricorso per cassazione. la s.p.a. Unipol Ass.ni, subentrata Resiste con controricorso alla Aurora Ass.ni. Motivi della decisione 1.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 2944 cod. civ., richiamando il principio giurisprudenziale per cui anche le trattative di amichevole composizione possono avere effetto interruttivo della prescrizione quando il comportamento di una delle parti manifesti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e le trattative non si siano concluse per e nonliquidazione dei danni questioni attinenti alla (Cass. n. 9539/1992; n. 1642/2000, all'inesistenza del diritto Rh n. 17016/2010). Assumono i ricorrenti che la Corte di appello ha disatteso tale principio, trascurando di prendere in esame le risultanze istruttorie, fra cui le dichiarazioni rese dal liquidatore della assicuratrice dell'epoca (Intercontinentale), Angelo compagnia AC, secondo cui nel corso degli incontri per l'amichevole composizione si era discusso solo della liquidazione dei danni;
tanto che società l'autorizzazione egli aveva ricevuto dalla 4 ad offrire ai danneggiati una somma di denaro superiore ai limiti normalmente inerenti alla sua competenza.
2. Il motivo è fondato. 2.1.- La Corte di appello ha richiamato il principio più volte affermato da questa Corte, per cui il solo fatto che fra le parti siano intercorse trattative di amichevole composizione non è sufficiente a dimostrare che vi sia stato riconoscimento del diritto altrui, poiché la trattativa non ha quale suo presupposto 1'ammissione totale о parziale della pretesa avversaria (Cass. civ. 19 dicembre 2006 n. 27169; Cass. civ. 6 marzo 2008 n. 6034, ed altre). però trascurato di applicare La sentenza impugnata ha il principio consequenziale, parimenti richiamato correttamente giurisprudenza, per cui occorre concretamente dalla citata accertare se, nel singolo caso oggetto di esame, vi sia stata ° meno ammissione dell'altrui diritto, nel corso delle trattative, Ple ammissione che può essere totale o anche solo parziale. trattative di amichevole composizione possono cioè Anche le l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. comportare 2944 cod. civ. quando dal comportamento di una delle parti risulti ! riconoscimento del contrapposto diritto di credito e la il transazione sia venuta a mancare solo per questioni attinenti alla liquidazione, e non anche all'esistenza, del diritto controverso - ancor più (Cass. civ. Sez. 3, 1° marzo 2007 n. 4804); ed specificamente le trattative intercorse fra le parti, - quando contestazione del diritto della parte anziché presupporre la 5 debitrice, si svolgano in circostanze e con modalità tali da implicare ammissione del diritto stesso e siano rivolte solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del "I'quantum" (Cass. civ. Sez. 3, 14 luglio 2009 n. 16379. Conf. Cass. civ. Sez. 3, 29 settembre 2011 n. 19872). La Corte di appello avrebbe dovuto accertare, pertanto, se effettivamente la trattativa abbia avuto per oggetto - come affermano i esclusivamente la liquidazione dei danni - 0 se vi sia stata specifica contestazione della ricorrenti responsabilità. La valutazione circa la sussistenza 0 meno del riconoscimento dell'altrui diritto è frutto di una scelta interpretativa che non va compiuta in astratto ed in termini aprioristici (nel senso che traspare dalla sentenza impugnata, secondo cui il fatto della trattativa non ha mai efficacia interruttiva), ma che va effettuata e motivata in concreto, con specifico riferimento alla plen fattispecie. E così, qualora l'illecito del cui risarcimento si tratta sia come nel caso in esame,consistito, nell'investimento di un pedone da parte di un automobilista, l'offerta risarcitoria e la 7 trattativa sul quantum non valgono di per sé sole a far presumere la contestazione della responsabilità ad opera del debitore, essendovi ben poco da contestare, а fronte della presunzione di colpa di cui all'art. 2054, 1° comma, cod. civ. In questi casi, ove il creditore alleghi che la trattativa si è quantum, occorre che il debitoresvolta esclusivamente sul 6 dimostri di avere contestato anche l'an, deducendo in ipotesi il concorso di colpa del danneggiato;
contestando le modalità o la adducendo e dimostrando stessa sussistenza del fatto;
che l'offerta di una somma minore era stata fatta in considerazione delle incertezze sull'an; e così via. alcuna discussione sulle Quando per contro non vi sia stata concorso di colpa, e la modalità del sinistro e sull'altrui -prospettazione dei fatti sia tale da escludere anche alla luce delle presunzioni di legge che possa essere messa in dubbio la responsabilità del danneggiato, la trattativa sul quantum assume tutt'altra valenza e può manifestare il riconoscimento da parte del debitore del buon diritto altrui, quanto alla sussistenza del credito. Vale a dire, essendo rilevante anche l'ammissione parziale dell'altrui pretesa come più volte specificato dalla citata giurisprudenza la mancata contestazione della responsabilità può - integrare la fattispecie del riconoscimento dell'altrui diritto, ove la fattispecie concreta da cui il diritto deriva sia tale da giustificare che al comportamento del debitore sia attribuito un tale significato. 2.2.- Il giudice quindi, nel procedere all'interpretazione degli atti e dei comportamenti delle parti al fine di stabilire se le trattative di amichevole composizione abbiano o meno comportato il diritto, agli effetti di cui all'art. 2944riconoscimento del cod. civ., deve attribuire a detti atti e comportamenti il significato conforme alle effettive intenzioni delle parti stesse 7 ed, in caso di dubbio, il significato più consono e congruente con la natura della fattispecie su cui si è svolta la trattativa e con la relativa regolamentazione giuridica (arg., rispettivamente, dagli art. 1362 e 1369 cod. civ.: norme applicabili anche all'interpretazione degli atti unilaterali: art. 1324 cod. civ.). comportamento del debitore che conduca le trattative senza Il contestare espressamente la sua responsabilità in relazione ad una fattispecie in cui la legge una tale responsabilità presume, non può essere valutato con gli stessi criteri applicabili ai casi in cui la ripartizione delle colpe sia in linea di principio dubbia e discutibile. Nel primo caso e non nel secondo il silenzio può ritenersi significativo del riconoscimento del diritto altrui e, conseguentesoprattutto, può ritenersi tale da ingenerare il affidamento nel creditore, sì da indurlo a soprassedere, durante le trattative, dall'invio di altro, specifico atto di costituzione in mora, ove il termine di prescrizione sia maturato R nel corso delle trattative di amichevole composizione. La motivazione della sentenza impugnata è insufficiente e inidonea a giustificare la decisione, in quanto si è discostata dai principi sopra enunciati e non ha compiuto alcuna indagine sull'effettiva volontà delle parti nel caso in esame. Ha ritenuto ininfluente la circostanza, che ha dato per dimostrata (sentenza, pag. 3-4), che nel corso della trattativa si ebbe a esclusivamente del quantum, discostandosi così dal discutere principio giurisprudenziale sopra richiamato, pur trattandosi di 8 fattispecie in cui la responsabilità della parte convenuta è presunta per legge fino a prova contraria. Ha disatteso le concordi testimonianze (richiamate nel ricorso responsabilità proposto in questa sede) secondo cui la contestata, ed in particolare dell'automobilista non è stata mai resa dallo stesso liquidatore della compagnia la testimonianza assicuratrice, senza prenderne in esame l'intero contenuto e con congruente con la questione motivazione insufficiente e non controversa. Ha rilevato che le dichiarazioni del AC non avrebbero manifestato una ricognitiva, così come specifica intenzione sarebbe richiesto dalla giurisprudenza, citando erroneamente a supporto una pronuncia attinente ad un caso diverso, cioè al riconoscimento del debito (Cass. civ. 11 maggio 2009 n. 10755). Ha escluso che il teste AC avesse il potere di disporre dichiarazione dello stesso ple del diritto, richiamando solo la circa il limite di £ 50.000.000 al suo potere di transigere, deposizione,trascurando la rimanente secondo cui nel caso di specie egli era stato espressamente autorizzato dalla Direzione Generale ad offrire ai danneggiati una somma superiore a quella di sua competenza ed era stato appoggiato dalla Direzione in tutto il corso delle trattative (" a mio avviso e confortato in tal senso dai Direzione generale .sussisteva lasuperiori della responsabilità prevalente della conducente del veicolo assicurato dalla Intercontinentale...": testimonianza riportata nel Ricorso, a 9 e confermata da altri due testimoni, le cui concordi pag. 5 e 6 deposizioni sono state disattese). impugnata ha trattato 2.3.- Va soggiunto che la sentenza congiuntamente e in termini indifferenziati il problema del riconoscimento del diritto quale atto interruttivo della prescrizione (art. 2944), e quale effetto conseguente ad atti e pregnanti, quali la rinuncia negoziali ben più significativi alla prescrizione di cui all'art. 2937 cod. civ. ed il riconoscimento di debito, senza considerare che la funzione e gli effetti del primo non coincidono necessariamente con la funzione e con gli effetti degli altri, sì che non è detto che i presupposti del riconoscimento di cui all'art. 2944 cod. civ. debbano essere individuati sulla base dei medesimi principi che la giurisprudenza ritiene applicabili alla rinuncia alla prescrizione od al (richiedendo cioè riconoscimento di debito una specifica intenzione ricognitiva,. desunta da una dichiarazione univoca, possa avere finalitàtale da escludere che la dichiarazione diverse о che 10 stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore": Cass. 11 maggio 10755 cit., relativa per l'appunto al riconoscimento di 2009 n. debito). La rinuncia alla prescrizione e il riconoscimento di debito, quali atti in certa misura dispositivi di un proprio diritto quello di eccepire una prescrizione, pur se maturata in tutti i suoi aspetti;
quello di eccepire l'inesistenza del debito, sollevando la controparte dall'onere di darne la - hanno prova 10 non il mero riconoscimento effetti più ampi e pregnanti che idoneo ad interrompere la dell'altrui pretesa come fatto fattispecie in cui è quanto meno dubbio se il prescrizione: comportamento ricognitivo debba farsi necessariamente consistere in una dichiarazione di volontà, о se non possa ritenersi sufficiente una dichiarazione di scienza. Ed invero, i requisiti che integrano la fattispecie di cui all'art. 2944 cod. civ. vanno individuati con riferimento alle specifiche finalità delle norme in tema di prescrizione, che sono quelle di far sì che il creditore manifesti tempestivamente ed in inequivoci l'intento di esercitare il suo diritto,termini evitando il protrarsi oltre misura di una situazione di incertezza. Qualora ad un formale ed inequivoco atto di costituzione in mora faccia seguito una trattativa seria, articolata e specifica, diretta a risolvere stragiudizialmente la controversia, non vi è dubbio che il creditore persista nell'esercizio del suo diritto e che il debitore sia altrettanto inequivocabilmente avvertito della serietà dell'avversaria pretesa. La res litigiosa viene cioè concretamente trattata e gestita dalle pur se al di fuori del processo in termini tali daparti rendere inaccettabile l'idea che vi sia un'inerzia del creditore, tale da giustificare la perenzione del suo diritto per ** "non * uso", e da rendere parimenti insostenibile che il debitore non ne sia avvertito durante il protrarsi della trattativa, sì da poter invocare un legittimo interesse a che l'atto di costituzione in 11 mora gli sia rinnovato, nonostante i contatti in corso per la soluzione amichevole. Gli estremi a cui è subordinato l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ. vanno quindi individuati in termini elastici, tenendo conto di quanto sopra ed anche dell'affidamento che la trattativa in corso può ingenerare nel creditore circa la non necessità di ulteriori atti di costituzione in mora;
tenendo il quale conto altresì dei possibili abuşi del debitore, inducendo un protragga deliberatamente nel tempo la discussione, per poi abbandonarla affidamento sulla soluzione amichevole, ingiustificatamente, una volta maturata la prescrizione. L'interpretazione del comportamento del debitore va quindi condotta tenendo anche conto del principio di cui all'art. 1366 cod. civ., circa l'obbligo dell'interprete di evitare soluzioni che assecondino comportamenti di mala fede. Anche sotto questi aspetti la motivazione della sentenza non appare sufficiente né congrua e deve essere impugnata cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinché decida la controversia sulla base dei principi, ed eseguiti gli accertamenti, di cui sopra si è detto e che si possono così sintetizzare: “Nell'affrontare il problema interpretativo circa la sussistenza abdicativa del creditore insita nelо meno della volontà riconoscimento dell'altrui diritto, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., il giudice deve tenere conto che: 12 il riconoscimento del diritto altrui può essere anche a) meramente parziale;
il silenzio sulla sussistenza o meno della responsabilità può b) essere significativo dell'avvenuto riconoscimento, ove si fattispecie in cui la responsabilità del debitore riferisca a derivi da una presunzione di legge, in mancanza di prova contraria;
l'indagine sui comportamenti delle parti durante le c) e completa: anche per quantotrattative deve essere accurata concerne le ragioni per le quali le trattative sono state interrotte, sì da evitare di dare corso ad interpretazioni che ratifichino l'eventuale mala fede di una delle parti in danno dell'altra; sì da evitare, soprattutto, che un'interpretazione ingiustificatamente rigorosa e formalistica dei requisiti del "riconoscimento" di cui all'art. 2944 cod. civ. si traduca nell'ingiustificato diniego al creditore dell'esercizio dei suoi diritti: soprattutto nei casi in cui il termine di prescrizione qual è quello della prescrizione sia particolarmente breve e l'illecito da cui deriva il diritto al risarcimento biennale dei danni sia particolarmente grave, come nel caso di specie, ove si è trattato di omicidio colposo, dichiarato estinto per morte del reo pochi giorni dopo il compimento del fatto". 4.- Il secondo motivo, che denuncia violazione dell'art. 2937, 3° comma, cod. civ., nel capo in cui non sono stati ravvisati gli estremi della rinuncia alla prescrizione, ed il terzo motivo 13 che lamenta omessa motivazione sulla domanda di ammissione di altre prove testimoniali sono assorbiti. - 5.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte in diversa di appello di Napoli, giudizio di composizione, che provvederà anche sulle spese del cassazione. Roma, 12 giugno 2015 L' Anspre Il Presidente Il Faezionario Giudizio Innocenzo BATTISTA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 24 SET 2015. Funzionario Giadizierko Imocenzo BATTISTA 14