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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/10/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO Sezione Lavoro in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa VI SP, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 1280 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliato in Pescara (PE) Via Roma n. 27, presso lo Studio dell'Avv. Luigi Sandirocco, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Simone Gallo, giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO Controparte_1
, ( c.f. ) con sede in Roma via
[...] P.IVA_1
IV Novembre n.144, in persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale
Rapporto Assicurativo dell' - Dott. in carica “pro- CP_1 Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale alle liti del 14 ottobre
2020 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Persona_1
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.90069, Racc.26298, dagli Avv.ti
PI Di NT e LU OR, elettivamente domiciliato in Teramo, Via
Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale per l'Abruzzo CP_1
Resistente Oggetto: prestazioni previdenziali - malattia professionale Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.07.2022 e ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“in via principale, dichiarata la parte ricorrente affetta da malattia professionale leucemia mieloide acuta (tumore del sistema emolinfopoietico
LMA), con effetti alla vescica, con persistente dolore pelvico, ridotta capacità e minzione frequente nonché alla colonna dorsale, come denunciata, valutato che per detta patologia residuano postumi di inabilità permanente del 50% e con n. 180 giorni di inabilità temporanea, o nella misura maggiore o minore di giustizia, accertata a mezzo CTU con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa o da altra data meglio vista, condannare l' Sede di CP_1
Teramo, in persona del suo Direttore p.t., con sede alla Via Francesco Franchi
n. 37, alla liquidazione in favore del ricorrente della relativa rendita da malattia professionale, con ratei arretrati maturati e non riscossi, oltre accessori come per legge;
in via subordinata, dichiarata la parte ricorrente affetta da malattia professionale leucemia mieloide acuta (tumore del sistema emolinfopoietico
LMA), con effetti alla vescica, con persistente dolore pelvico, ridotta capacità e minzione frequente nonché alla colonna dorsale, come denunciata, con accertata ridotta percentuale invalidante non legittimante il diritto alla rendita, condannare l Sede di CP_1
Teramo, in persona del suo Direttore p.t., con sede alla Via Francesco Franchi
n. 37, alla liquidazione dell'indennizzo in sorte capitale, oltre accessori come per legge. Vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'Avvocato Luigi Sandirocco e dell'Avvocato Simone Gallo.”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
Pag. 2 di 7 a) di essere stato assunto in qualità di Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica presso la ASL di Fermo in data 1.03.1996, espletando l'attività lavorativa negli anni successivi alle dipendenze di differenti
[...]
sino all'attuale collocazione alle dipendenze della Controparte_3 Pt_2
4 di Teramo, a decorrere dall'1.05.2011;
[...]
b) di aver lavorato, presso le diverse ASL, dal lunedì al sabato, osservando, a seconda dei turni, i seguenti orari: 08.00/14.00, 14.00/20.00 e 20.00/08.00;
c) che le sue mansioni comportavano l'esecuzione di attività diagnostica per il tramite di esami strumentali RX e TAC su un numero medio di circa 20 pazienti al giorno, concentrati nella fascia diurna di prenotazione e un ulteriore numero di pazienti afferenti alla turnistica notturna variabile in base alle urgenze contingenti, in locali destinati all'esecuzione dei richiamati esami strumentali e caratterizzati da elevata saturazione di radiazioni ionizzanti;
d) di avere svolte le suddette mansioni, con assunzione del rischio lavorativo per esposizione a radiazioni ionizzanti sino alla data del 28.02.2019, poiché dichiarato non idoneo all'esposizione a radiazioni ionizzanti a seguito di giudizio medico autorizzato ASL;
e) che, a causa dell'attività lavorativa svolta, egli aveva contratto la leucemia mieloide acuta a localizzazione extra midollare e che, di conseguenza, aveva presentato domanda all' per ottenere i benefici previdenziali CP_1
previsti dalla legge;
f) che, tuttavia, l' aveva rigettato la sua domanda. CP_1
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito l'insussistenza del nesso CP_1
causale tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e ha concluso chiedendo quindi il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Pag. 3 di 7 La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e la prova orale. È stata poi espletata la consulenza medico-legale affidata al dott.
[...]
. All'udienza odierna, sostituita dallo scambio di note ai sensi dell'art. Per_2
127 ter c.p.c., nessuno è comparso per l' , mentre il ricorrente ha concluso CP_1
insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
1. Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico CP_1
conseguente ad infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al 9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m.
12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data 25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da malattia professionale, grava sul lavoratore assicurato - in base al principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ. - l'onere di provare la precedente esposizione al rischio morbigeno e, quindi, il nesso causale tra la lavorazione e l'infermità, che presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica o un collegamento marginale tra evento dannoso e prestazione di lavoro, che deve invece costituire fattore di efficienza causale della malattia.
Quando la malattia è indicata nelle apposite tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la
Pag. 4 di 7 malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella;
l può fornire la prova contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori CP_1
patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.
Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita invece di una concreta e specifica dimostrazione, di cui è onerato il lavoratore, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata".
2. Ciò posto e passando al merito della causa, deve rilevarsi che le prove orali hanno confermato lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle mansioni di tecnico radiologo con la frequenza indicata in ricorso e, soprattutto, l'esposizione al rischio di radiazioni ionizzanti (cfr. processi verbali delle udienze del
4.10.2023 e del 15.11.2023 e, a titolo esemplificativo: deposizione testimoniale di “Per la protezione facciamo due tipi di lavoro, il primo si Testimone_1
svolge nelle diverse diagnostiche dove dobbiamo entrare e uscire in continuazione per cambiare la posizione del paziente, sicché siamo esposti ad aria ionizzata;
il secondo avviene fuori reparto con apparecchi portatili (esami a letto nei vari reparti a pazienti che non possono essere trasferiti a ) e CP_4 in sala operatoria, in questo caso ci proteggiamo solo con camici di piombo, collari per la tiroide de occhiali, ma non abbiamo una difesa come nelle diagnostiche, trattandosi di dispositivi mobili”; deposizione testimoniale di
: “CAP. 6: è vero. Preciso che anche quando entriamo nel Testimone_2 gabbiotto e vi usciamo per cambiare la posizione del paziente, la sala presenta aria ionizzata, con esposizione ai rischi conseguenti, anche in considerazione della frequenza delle operazioni da effettuare”; “CAP. 2: confermo la circostanza. Il ricorrente ha avuto una malattia a causa dell'esposizione alle
Pag. 5 di 7 radiazioni, sicché è deleterio continuare ad esporlo alle radiazioni. Conosco la circostanza perché siamo colleghi di lavoro e svolgiamo le medesime mansioni.
Ad ogni turno lavorativo trattiamo numerosi pazienti (4 o 5 coperti dal solo camice piombato, senza barriere fisse per esami compiuti in sala operatoria o in caso di paziente allettato), per esposizioni di diverse ore. Due o tre volte alla settimana, inoltre, eseguiamo radiografie in zone dove non ci sono barriere e
l'unica protezione è il camice piombato”.).
Espletata la CTU, l'ausiliare del giudice ha ripercorso l'anamnesi lavorativa del ricorrente e concluso per l'origine professionale della leucemia mieloide acuta, contratta nel 2017 e che costituisce una malattia tabellata;
il medesimo ha poi escluso la sussistenza di cause o concause extralavorative che abbiano inciso sulla genesi della malattia.
Il CTU ha quindi quantificato il danno biologico nel modo che segue:
- CE IE CU (trattata con successo con trapianto di midollo e chemioterapia) attualmente in buon compenso ed in fase di follow-up: 13%
(tredici per cento);
- Esiti di intervento chirurgico per cistite emorragica, da probabile complicanza dei cicli di chemioterapia: 12% (dodici per cento);
- Esiti di laminectomia dorsale decompressiva per rimozione neoformazione paravertebrale: 3% (tre per cento).
Per un totale percentuale pari al 28% (ventotto per cento).
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'espletata indagine è stata correttamente eseguita e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
Nessuna contestazione è stata sollevata dall' né in sede di osservazioni alla CP_1
CTU né nella prima difesa utile.
3. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente alla rendita per la malattia professionale, calcolata sulla base
Pag. 6 di 7 di una invalidità permanente del 28% ex art.13 del D. Lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dal 30.07.2019 (data della domanda amministrativa). Di conseguenza,
l va condannato a corrispondere allo stesso ricorrente il predetto indennizzo, CP_1
da erogarsi in rendita con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dalla domanda e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8.3.2018 n. 37, tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - e delle fasi del giudizio;
alla luce del medesimo criterio, vanno poste a carico dell' le CP_1 spese di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di , nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni
[...] CP_1 contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in rendita per malattia professionale, nella misura del 28% e, per l'effetto, condanna l' alla CP_1
corresponsione in suo favore del predetto indennizzo, da erogarsi in rendita, nella misura e con decorrenza dal 30.07.2019, oltre interessi legali dal dovuto e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, CP_1 che si liquidano in complessivi €.2.800,00, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Luigi Sandirocco e Simone Gallo, dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separato decreto, a carico dell . CP_1
Teramo, 23 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
VI SP
Pag. 7 di 7
SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 1280 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliato in Pescara (PE) Via Roma n. 27, presso lo Studio dell'Avv. Luigi Sandirocco, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Simone Gallo, giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO Controparte_1
, ( c.f. ) con sede in Roma via
[...] P.IVA_1
IV Novembre n.144, in persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale
Rapporto Assicurativo dell' - Dott. in carica “pro- CP_1 Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale alle liti del 14 ottobre
2020 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Persona_1
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.90069, Racc.26298, dagli Avv.ti
PI Di NT e LU OR, elettivamente domiciliato in Teramo, Via
Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale per l'Abruzzo CP_1
Resistente Oggetto: prestazioni previdenziali - malattia professionale Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.07.2022 e ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“in via principale, dichiarata la parte ricorrente affetta da malattia professionale leucemia mieloide acuta (tumore del sistema emolinfopoietico
LMA), con effetti alla vescica, con persistente dolore pelvico, ridotta capacità e minzione frequente nonché alla colonna dorsale, come denunciata, valutato che per detta patologia residuano postumi di inabilità permanente del 50% e con n. 180 giorni di inabilità temporanea, o nella misura maggiore o minore di giustizia, accertata a mezzo CTU con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa o da altra data meglio vista, condannare l' Sede di CP_1
Teramo, in persona del suo Direttore p.t., con sede alla Via Francesco Franchi
n. 37, alla liquidazione in favore del ricorrente della relativa rendita da malattia professionale, con ratei arretrati maturati e non riscossi, oltre accessori come per legge;
in via subordinata, dichiarata la parte ricorrente affetta da malattia professionale leucemia mieloide acuta (tumore del sistema emolinfopoietico
LMA), con effetti alla vescica, con persistente dolore pelvico, ridotta capacità e minzione frequente nonché alla colonna dorsale, come denunciata, con accertata ridotta percentuale invalidante non legittimante il diritto alla rendita, condannare l Sede di CP_1
Teramo, in persona del suo Direttore p.t., con sede alla Via Francesco Franchi
n. 37, alla liquidazione dell'indennizzo in sorte capitale, oltre accessori come per legge. Vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'Avvocato Luigi Sandirocco e dell'Avvocato Simone Gallo.”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
Pag. 2 di 7 a) di essere stato assunto in qualità di Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica presso la ASL di Fermo in data 1.03.1996, espletando l'attività lavorativa negli anni successivi alle dipendenze di differenti
[...]
sino all'attuale collocazione alle dipendenze della Controparte_3 Pt_2
4 di Teramo, a decorrere dall'1.05.2011;
[...]
b) di aver lavorato, presso le diverse ASL, dal lunedì al sabato, osservando, a seconda dei turni, i seguenti orari: 08.00/14.00, 14.00/20.00 e 20.00/08.00;
c) che le sue mansioni comportavano l'esecuzione di attività diagnostica per il tramite di esami strumentali RX e TAC su un numero medio di circa 20 pazienti al giorno, concentrati nella fascia diurna di prenotazione e un ulteriore numero di pazienti afferenti alla turnistica notturna variabile in base alle urgenze contingenti, in locali destinati all'esecuzione dei richiamati esami strumentali e caratterizzati da elevata saturazione di radiazioni ionizzanti;
d) di avere svolte le suddette mansioni, con assunzione del rischio lavorativo per esposizione a radiazioni ionizzanti sino alla data del 28.02.2019, poiché dichiarato non idoneo all'esposizione a radiazioni ionizzanti a seguito di giudizio medico autorizzato ASL;
e) che, a causa dell'attività lavorativa svolta, egli aveva contratto la leucemia mieloide acuta a localizzazione extra midollare e che, di conseguenza, aveva presentato domanda all' per ottenere i benefici previdenziali CP_1
previsti dalla legge;
f) che, tuttavia, l' aveva rigettato la sua domanda. CP_1
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito l'insussistenza del nesso CP_1
causale tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e ha concluso chiedendo quindi il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Pag. 3 di 7 La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e la prova orale. È stata poi espletata la consulenza medico-legale affidata al dott.
[...]
. All'udienza odierna, sostituita dallo scambio di note ai sensi dell'art. Per_2
127 ter c.p.c., nessuno è comparso per l' , mentre il ricorrente ha concluso CP_1
insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
1. Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico CP_1
conseguente ad infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al 9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m.
12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data 25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da malattia professionale, grava sul lavoratore assicurato - in base al principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ. - l'onere di provare la precedente esposizione al rischio morbigeno e, quindi, il nesso causale tra la lavorazione e l'infermità, che presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica o un collegamento marginale tra evento dannoso e prestazione di lavoro, che deve invece costituire fattore di efficienza causale della malattia.
Quando la malattia è indicata nelle apposite tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la
Pag. 4 di 7 malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella;
l può fornire la prova contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori CP_1
patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.
Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita invece di una concreta e specifica dimostrazione, di cui è onerato il lavoratore, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata".
2. Ciò posto e passando al merito della causa, deve rilevarsi che le prove orali hanno confermato lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle mansioni di tecnico radiologo con la frequenza indicata in ricorso e, soprattutto, l'esposizione al rischio di radiazioni ionizzanti (cfr. processi verbali delle udienze del
4.10.2023 e del 15.11.2023 e, a titolo esemplificativo: deposizione testimoniale di “Per la protezione facciamo due tipi di lavoro, il primo si Testimone_1
svolge nelle diverse diagnostiche dove dobbiamo entrare e uscire in continuazione per cambiare la posizione del paziente, sicché siamo esposti ad aria ionizzata;
il secondo avviene fuori reparto con apparecchi portatili (esami a letto nei vari reparti a pazienti che non possono essere trasferiti a ) e CP_4 in sala operatoria, in questo caso ci proteggiamo solo con camici di piombo, collari per la tiroide de occhiali, ma non abbiamo una difesa come nelle diagnostiche, trattandosi di dispositivi mobili”; deposizione testimoniale di
: “CAP. 6: è vero. Preciso che anche quando entriamo nel Testimone_2 gabbiotto e vi usciamo per cambiare la posizione del paziente, la sala presenta aria ionizzata, con esposizione ai rischi conseguenti, anche in considerazione della frequenza delle operazioni da effettuare”; “CAP. 2: confermo la circostanza. Il ricorrente ha avuto una malattia a causa dell'esposizione alle
Pag. 5 di 7 radiazioni, sicché è deleterio continuare ad esporlo alle radiazioni. Conosco la circostanza perché siamo colleghi di lavoro e svolgiamo le medesime mansioni.
Ad ogni turno lavorativo trattiamo numerosi pazienti (4 o 5 coperti dal solo camice piombato, senza barriere fisse per esami compiuti in sala operatoria o in caso di paziente allettato), per esposizioni di diverse ore. Due o tre volte alla settimana, inoltre, eseguiamo radiografie in zone dove non ci sono barriere e
l'unica protezione è il camice piombato”.).
Espletata la CTU, l'ausiliare del giudice ha ripercorso l'anamnesi lavorativa del ricorrente e concluso per l'origine professionale della leucemia mieloide acuta, contratta nel 2017 e che costituisce una malattia tabellata;
il medesimo ha poi escluso la sussistenza di cause o concause extralavorative che abbiano inciso sulla genesi della malattia.
Il CTU ha quindi quantificato il danno biologico nel modo che segue:
- CE IE CU (trattata con successo con trapianto di midollo e chemioterapia) attualmente in buon compenso ed in fase di follow-up: 13%
(tredici per cento);
- Esiti di intervento chirurgico per cistite emorragica, da probabile complicanza dei cicli di chemioterapia: 12% (dodici per cento);
- Esiti di laminectomia dorsale decompressiva per rimozione neoformazione paravertebrale: 3% (tre per cento).
Per un totale percentuale pari al 28% (ventotto per cento).
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'espletata indagine è stata correttamente eseguita e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
Nessuna contestazione è stata sollevata dall' né in sede di osservazioni alla CP_1
CTU né nella prima difesa utile.
3. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente alla rendita per la malattia professionale, calcolata sulla base
Pag. 6 di 7 di una invalidità permanente del 28% ex art.13 del D. Lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dal 30.07.2019 (data della domanda amministrativa). Di conseguenza,
l va condannato a corrispondere allo stesso ricorrente il predetto indennizzo, CP_1
da erogarsi in rendita con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dalla domanda e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8.3.2018 n. 37, tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - e delle fasi del giudizio;
alla luce del medesimo criterio, vanno poste a carico dell' le CP_1 spese di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di , nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni
[...] CP_1 contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in rendita per malattia professionale, nella misura del 28% e, per l'effetto, condanna l' alla CP_1
corresponsione in suo favore del predetto indennizzo, da erogarsi in rendita, nella misura e con decorrenza dal 30.07.2019, oltre interessi legali dal dovuto e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, CP_1 che si liquidano in complessivi €.2.800,00, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Luigi Sandirocco e Simone Gallo, dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separato decreto, a carico dell . CP_1
Teramo, 23 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
VI SP
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