Articolo 586 del Codice civile
Articolo 585Articolo 544
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19 aprile 1942
Art. 586.

(Acquisto dei beni da parte dello Stato).

In mancanza di altri successibili, l'eredita' e' devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non puo' farsi luogo a rinunzia.

Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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