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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/11/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 980/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
RA LO ZZ Presidente relatore
AN IR CE
Alex Costanza CE all'esito della camera di consiglio del 26 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 980 R.G. dell'anno 2025 tra:
(CF: , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Duilio Piccione, giusta procura allegata al ricorso;
- RICORRENTE -
CONTRO
(CF: ) rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Giuseppina Giacalone, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- CONVENUTO -
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 08/10/2025, l'avv. Emanuela Paola Lentini, in sostituzione dell'avv.
Piccione, per parte ricorrente, discute come da ricorso “e precisa che non ha mai, di CP_2 fatto, vissuto con il padre”;
l'avv. Giacalone si riporta alla comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Domande delle parti.
Con ricorso depositato il 10/6/2025 ha allegato che: in data Parte_1
15.06.1995, ha contratto matrimonio civile con rito concordatario nel Comune di Marsala, con il sig. regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Marsala, nell'anno 1995, parte II, serie A, atto n. 87. Da tale unione sono nati due figli: nato a [...] il [...] ed nata a [...], Per_1 CP_2 il 06.08.2005. Il Tribunale di Marsala in data 12/05/2021 omologava la separazione dei coniugi (proc. n. 310/2021). La ricorrente a chiesto al Tribunale di “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e regolarmente trascritto nei registri dello Sato Civile del Controparte_1
Comune di Marsala al n. 87, parte II, seria A dell'anno 1995; 2) disporre che il sig.
[...]
versi, a titolo di mantenimento per i figli, la somma mensile pari ad € 450,00 (€ CP_1
150,00 per ed € 300,00 per , entro il 5 di ciascun mese, rivalutabile Per_1 CP_2 annualmente in base agli indici Istat. Il padre si impegna a rifondere il 50% delle spese straordinarie per la figlia sulla base del protocollo di intesa stipulato con il COA di
Marsala; 7) disporre che il sig. versi mensilmente la somma di € 150,00 in favore CP_1 della a titolo di assegno divorzile;
8) disporre che l'assegno unico per la figlia Parte_1 minore venga percepito al 100% dalla ricorrente, quale genitore collocatario. Con CP_2 vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
1.2) Si costituiva in data 8/10/2025 chiedendo “a) Controparte_3 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
e ; b) disporre a carico del SI. Controparte_1 Parte_1 [...]
l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento della figlia Controparte_1 CP_2 una forma di mantenimento diretto della stessa figlia, ripartendo le spese straordinarie nella misura del 50%, ovvero un contributo di mantenimento in misura non superiore ad €
150,00, oltre alle spese straordinarie nella misura pari al 50 %; c) nulla disporsi in ordine al contributo di mantenimento in favore del figlio e) nulla disporsi in Persona_2 ordine al mantenimento della SI.ra . Con vittoria di spese, diritti Parte_1 ed onorari di causa”.
All'udienza dell'8/10/2025, la causa è stata posta in decisione senza assegnazione di altri termini per ulteriori comparse.
2) La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, poiché sono trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione, definita con decreto di omologa del 12/5/2021. Da tale data in poi non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
3) Sulla richiesta di mantenimento dei figli.
3.1) In ordine al mantenimento del figlio anni 28 bisogna evidenziare Persona_2 che la maggiore età dei figli non comporta il venir meno degli obblighi di mantenimento a favore di questi, almeno sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
indipendenza che, nel caso di specie, risulta, in effetti, essere stata raggiunta.
infatti, risulta essere titolare di un contratto di lavoro con la società “La Persona_2
Cantera Pianto Romano S.S.D Arl”.
Ad ogni modo si osserva come la più recente, condivisibile, giurisprudenza di legittimità abbia precisato che: “Ai fini dell'accoglimento della domanda, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa
l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa
(come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio [o per il genitore che si dica legittimato a percepire l'assegno in luogo di questi], quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa” (Cass.
Civ. sez. I,14/8/2020, n. 171883).
Ebbene, parte richiede nulla ha allegato in ordine alle ragioni che precludono al figlio il raggiungimento dell'autosufficienza, ad esempio la ricerca di una posizione lavorativa coerente con i titoli di studio acquisiti o percorsi professionalizzanti ancora in itinere.
L'inerzia istruttoria della parte ricorrente in merito a detto tema porta a concludere per il rigetto della domanda di mantenimento di Persona_2
3.2) Per quanto riguarda la figlia è pacifico che la stessa versi in una Persona_3 condizione di non autosufficienza economica. Infatti, la stessa frequenta ancora la scuola superiore. In considerazione della precaria condizione reddituale del convenuto si CP_1 ritiene congruo porre a carico di quest'ultimo un assegno mensile di € 200,00 da versarsi, a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia presso il domicilio della creditrice CP_2
, oltre al 50 % delle spese straordinarie documentate. Parte_1
Si dispone infine che l'assegno sia percepito interamente dalla ricorrente, genitore CP_4 attualmente convivente con la figlia Persona_3
4) Sull'assegno divorzile.
Per ciò che attiene all'assegno divorzile chiesto dalla ricorrente, va innanzi tutto rammentato che non avendo le parti concordato in sede di separazione un assegno di mantenimento, incombe sul richiedente l'assegno di mantenimento in sede di divorzio l'onere di provare un peggioramento della sua situazione lavorativa e l'impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati a vivere (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17098 del 26/06/2019 - Rv. 654639 – 01; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020 - Rv. 657036 - 01).
Parte ricorrente, pur richiedendo l'assegno divorzile, non ha dato prova del mutamento delle condizioni economiche rispetto alla detta separazione. Alla luce di ciò, ritiene il Collegio che non possa essere riconosciuto un assegno divorzile in favore della ricorrente poiché la stessa nulla ha dedotto, né provato, in ordine al peggioramento delle condizioni economiche.
Ad ogni modo, nulla è stato provato in ordine a uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti.
Per tali ragioni, la domanda volta al riconoscimento dell'assegno divorzile deve essere rigettata.
5) Spese di lite
In considerazione dell'esito della lite in relazione alle originarie domande delle parti (rigetto della domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne e della domanda di assegno divorzile), ricorrono i presupposti Per_1 per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di ½, con residuo a carico di liquidato in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. Parte_1
55/14, opportunamente ridotti in ragione in considerazione della contenuta complessità dell'istruttoria e della limitata consistenza delle questioni sottoposte al vaglio del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Marsala di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio1995, parte II, serie A, atto n. 87);
3) pone a carico di l'obbligo di versare ad Controparte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento della figlia oltre al 50 % delle spese straordinarie Persona_3 sostenute nell'interesse della figlia;
4) dispone che l'assegno unico erogato in favore di sia percepito CP_4 Persona_3 interamente da;
Parte_1
5) condanna a rifondere il delle spese di lite che, già Parte_1 CP_1 compensate nella misura di ½, liquida in complessivi € 1.904,50 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Marsala, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del 26 novembre
2025.
Il Presidente est.
RA LO ZZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
RA LO ZZ Presidente relatore
AN IR CE
Alex Costanza CE all'esito della camera di consiglio del 26 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 980 R.G. dell'anno 2025 tra:
(CF: , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Duilio Piccione, giusta procura allegata al ricorso;
- RICORRENTE -
CONTRO
(CF: ) rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Giuseppina Giacalone, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- CONVENUTO -
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 08/10/2025, l'avv. Emanuela Paola Lentini, in sostituzione dell'avv.
Piccione, per parte ricorrente, discute come da ricorso “e precisa che non ha mai, di CP_2 fatto, vissuto con il padre”;
l'avv. Giacalone si riporta alla comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Domande delle parti.
Con ricorso depositato il 10/6/2025 ha allegato che: in data Parte_1
15.06.1995, ha contratto matrimonio civile con rito concordatario nel Comune di Marsala, con il sig. regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Marsala, nell'anno 1995, parte II, serie A, atto n. 87. Da tale unione sono nati due figli: nato a [...] il [...] ed nata a [...], Per_1 CP_2 il 06.08.2005. Il Tribunale di Marsala in data 12/05/2021 omologava la separazione dei coniugi (proc. n. 310/2021). La ricorrente a chiesto al Tribunale di “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e regolarmente trascritto nei registri dello Sato Civile del Controparte_1
Comune di Marsala al n. 87, parte II, seria A dell'anno 1995; 2) disporre che il sig.
[...]
versi, a titolo di mantenimento per i figli, la somma mensile pari ad € 450,00 (€ CP_1
150,00 per ed € 300,00 per , entro il 5 di ciascun mese, rivalutabile Per_1 CP_2 annualmente in base agli indici Istat. Il padre si impegna a rifondere il 50% delle spese straordinarie per la figlia sulla base del protocollo di intesa stipulato con il COA di
Marsala; 7) disporre che il sig. versi mensilmente la somma di € 150,00 in favore CP_1 della a titolo di assegno divorzile;
8) disporre che l'assegno unico per la figlia Parte_1 minore venga percepito al 100% dalla ricorrente, quale genitore collocatario. Con CP_2 vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
1.2) Si costituiva in data 8/10/2025 chiedendo “a) Controparte_3 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
e ; b) disporre a carico del SI. Controparte_1 Parte_1 [...]
l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento della figlia Controparte_1 CP_2 una forma di mantenimento diretto della stessa figlia, ripartendo le spese straordinarie nella misura del 50%, ovvero un contributo di mantenimento in misura non superiore ad €
150,00, oltre alle spese straordinarie nella misura pari al 50 %; c) nulla disporsi in ordine al contributo di mantenimento in favore del figlio e) nulla disporsi in Persona_2 ordine al mantenimento della SI.ra . Con vittoria di spese, diritti Parte_1 ed onorari di causa”.
All'udienza dell'8/10/2025, la causa è stata posta in decisione senza assegnazione di altri termini per ulteriori comparse.
2) La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, poiché sono trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione, definita con decreto di omologa del 12/5/2021. Da tale data in poi non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
3) Sulla richiesta di mantenimento dei figli.
3.1) In ordine al mantenimento del figlio anni 28 bisogna evidenziare Persona_2 che la maggiore età dei figli non comporta il venir meno degli obblighi di mantenimento a favore di questi, almeno sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
indipendenza che, nel caso di specie, risulta, in effetti, essere stata raggiunta.
infatti, risulta essere titolare di un contratto di lavoro con la società “La Persona_2
Cantera Pianto Romano S.S.D Arl”.
Ad ogni modo si osserva come la più recente, condivisibile, giurisprudenza di legittimità abbia precisato che: “Ai fini dell'accoglimento della domanda, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa
l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa
(come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio [o per il genitore che si dica legittimato a percepire l'assegno in luogo di questi], quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa” (Cass.
Civ. sez. I,14/8/2020, n. 171883).
Ebbene, parte richiede nulla ha allegato in ordine alle ragioni che precludono al figlio il raggiungimento dell'autosufficienza, ad esempio la ricerca di una posizione lavorativa coerente con i titoli di studio acquisiti o percorsi professionalizzanti ancora in itinere.
L'inerzia istruttoria della parte ricorrente in merito a detto tema porta a concludere per il rigetto della domanda di mantenimento di Persona_2
3.2) Per quanto riguarda la figlia è pacifico che la stessa versi in una Persona_3 condizione di non autosufficienza economica. Infatti, la stessa frequenta ancora la scuola superiore. In considerazione della precaria condizione reddituale del convenuto si CP_1 ritiene congruo porre a carico di quest'ultimo un assegno mensile di € 200,00 da versarsi, a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia presso il domicilio della creditrice CP_2
, oltre al 50 % delle spese straordinarie documentate. Parte_1
Si dispone infine che l'assegno sia percepito interamente dalla ricorrente, genitore CP_4 attualmente convivente con la figlia Persona_3
4) Sull'assegno divorzile.
Per ciò che attiene all'assegno divorzile chiesto dalla ricorrente, va innanzi tutto rammentato che non avendo le parti concordato in sede di separazione un assegno di mantenimento, incombe sul richiedente l'assegno di mantenimento in sede di divorzio l'onere di provare un peggioramento della sua situazione lavorativa e l'impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati a vivere (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17098 del 26/06/2019 - Rv. 654639 – 01; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020 - Rv. 657036 - 01).
Parte ricorrente, pur richiedendo l'assegno divorzile, non ha dato prova del mutamento delle condizioni economiche rispetto alla detta separazione. Alla luce di ciò, ritiene il Collegio che non possa essere riconosciuto un assegno divorzile in favore della ricorrente poiché la stessa nulla ha dedotto, né provato, in ordine al peggioramento delle condizioni economiche.
Ad ogni modo, nulla è stato provato in ordine a uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti.
Per tali ragioni, la domanda volta al riconoscimento dell'assegno divorzile deve essere rigettata.
5) Spese di lite
In considerazione dell'esito della lite in relazione alle originarie domande delle parti (rigetto della domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne e della domanda di assegno divorzile), ricorrono i presupposti Per_1 per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di ½, con residuo a carico di liquidato in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. Parte_1
55/14, opportunamente ridotti in ragione in considerazione della contenuta complessità dell'istruttoria e della limitata consistenza delle questioni sottoposte al vaglio del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Marsala di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio1995, parte II, serie A, atto n. 87);
3) pone a carico di l'obbligo di versare ad Controparte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento della figlia oltre al 50 % delle spese straordinarie Persona_3 sostenute nell'interesse della figlia;
4) dispone che l'assegno unico erogato in favore di sia percepito CP_4 Persona_3 interamente da;
Parte_1
5) condanna a rifondere il delle spese di lite che, già Parte_1 CP_1 compensate nella misura di ½, liquida in complessivi € 1.904,50 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Marsala, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del 26 novembre
2025.
Il Presidente est.
RA LO ZZ