Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 682
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Accolto
    Detraibilità IVA per spese preparatorie

    La Corte ha ritenuto che il diritto a detrarre l'IVA sulle spese preparatorie rimane intatto quando un progetto imprenditoriale viene abbandonato per cause di forza maggiore e non per scelta arbitraria del contribuente. Sono stati riscontrati entrambi i requisiti indicati dalla Cassazione: l'acquisto del suolo era propedeutico alla realizzazione dell'impianto sportivo e il mancato utilizzo dello stesso non era originato dalla volontà della contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 682
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 682
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo