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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 682/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 16/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'IO ER UI, Presidente VENNERI ANNA RITA, Relatore GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1771/2019 depositato il 29/05/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 120 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Nominativo 1 P.IVA_1 Spa Legale Rappresentante -
Difeso da Nominativo_1 CF_1 Dott. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 32/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 16/01/2019
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 12034 IVA-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti in atti e chiedono l'accoglimento dei motivi in essi contenuti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 32/1/2019 pronunciata il 10/01/2019 e depositata in Segreteria il 16/01/2019, la
Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi - Sez. I - ha accolto il ricorso proposto dalla Resistente_1
Nominativo 1S.p.A. con sede in Mesagne (BR), rappresentata dalla Dott.ssa , avverso il provvedimento di diniego di rimborso IVA dell'importo di € 20.044,00 (prot. n. 12034 del 22/03/2018 notificato l'11/04/2018) - relativo all'anno di imposta 2017 - per mancanza di esercizio di attività ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972.
La società, costituita nel 2005 da un gruppo di soci che aveva come unico obiettivo la costruzione di un impianto sportivo con piscina coperta, bowling e palestra, doveva essere supportata dal Consiglio
Comunale dell'epoca con l'assegnazione di un suolo in concessione e la stipula di una convenzione sull'uso della piscina coperta. Il suolo tuttavia, per vari motivi, non era stato mai assegnato e, di conseguenza, la società individuava e poi acquistava - in data 21/05/2010 e per € 265.595,00 - altro suolo con le caratteristiche urbanistiche idonee all'esercizio dell'attività programmata.
Successivamente veniva presentato il progetto esecutivo - costato € 52.000,00 oltre € 10.920,00 di
IVA - ma, prima del ritiro e del pagamento degli oneri, interveniva il Piano Paesaggistico Regionale
PPTR rendendo inedificabile il suolo acquistato.
In conseguenza di tale circostanza la società decideva di vendere il terreno ad un prezzo inferiore a quello d'acquisto e di procedere - ai sensi dell'art. 30 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 - alla liquidazione con cessazione dell'attività in data 30/12/2017, a seguito della quale veniva richiesto il rimborso IVA per € 20.044,00 tenuto conto della generazione di un credito IVA per le fatture del progettista, del commercialista e del collegio sindacale, rimborso negato con il provvedimento innanzi citato.
L'Agenzia delle Entrate di Brindisi, nel costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva in quanto proposto da soggetto inesistente, atteso che la società risultava cancellata dal registro delle imprese in data 13/02/2018, mentre il ricorso era stato presentato in data 12/04/2018. Sottolineava altresì l'Ufficio che la ricorrente, costituitasi in data
25/07/2005, non ha mai svolto - nell'arco temporale di ben 13 anni - alcuna attività d'impresa, né ha mai dichiarato redditi d'impresa positivi, ma solo perdite e crediti IVA e, di conseguenza, risultano inesistenti le condizioni necessarie al fine del riconoscimento del diritto al rimborso dell'IVA.
Con Memorie illustrative depositate il 28/12/2018 la società, in relazione all'eccezione di controparte volta all'accertamento del difetto di legittimazione attiva, segnalava che la Dott.ssa Nominativo 1, nel verbale di assemblea del 30/12/2017 depositato presso la Camera di Commercio di Brindisi, era stata delegata a seguire le pratiche per il rimborso IVA ed era stata altresì autorizzata all'incasso delle relative somme. La CTP ha accolto il ricorso, riconoscendo che l'IVA assolta sugli acquisti “… è detraibile anche in assenza di compimento di operazioni attive, senza, cioè, che sia richiesto il concreto esercizio dell'impresa.”.
Ha proposto appello l'Ufficio per i seguenti motivi:
1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 4, 5, 19 e 30 del D.P.R. n. 633/1972, atteso che la società, per ben 13 anni, non ha mai svolto attività di impresa - come dimostrato dalle dichiarazioni dei redditi presentate per tali anni di imposta - mentre presupposto fondamentale per il riconoscimento del diritto al rimborso IVA è l'esercizio abituale dell'attività d'impresa che la CTP ha omesso del tutto di valutare.
Rileva altresì l'appellante che la società - costituitasi il 25/07/2005 e cancellata dalla Camera di Commercio il 13/02/2018 - ha affermato, senza dimostrare, la presenza di cause oggettive che avrebbero impedito l'inizio dell'attività sociale. Rappresenta inoltre che l'approvazione del
Piano Paesaggistico Regionale PPTR, che avrebbe reso interamente inedificabile il suolo acquistato, interviene dopo che la società era rimasta inattiva per molti anni, non di certo per la presenza di circostanze oggettive indipendenti dalla volontà della società;
2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 19 comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 e 30 della legge n. 724/1994 e 2667 c.c. L'Ufficio rileva che, in relazione alla società appellata - che non ha mai dichiarato redditi di impresa positivi, ma solo perdite e crediti di IVA - opera la presunzione di non operatività di cui alla legge n. 724/1994, riguardante le società di comodo, con conseguente preclusione al rimborso del credito IVA per cui è causa.
L'Ufficio appellante conclude, pertanto, per la conferma del provvedimento di diniego del rimborso
IVA, con condanna della società al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con atto di controdeduzioni depositato il 12/07/2019 si è costituita la Resistente_1 S.p.A., con il quale impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, concludendo per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate di Brindisi non risulta fondato e pertanto va respinto come da dispositivo.
I motivi d'appello possono essere trattati insieme al fine del loro rigetto che, di fatto, si fonda sull'orientamento più che consolidato della Suprema Corte sull'argomento, derivato anche dalle posizioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
La Cassazione ha più volte affrontato il tema del rimborso IVA in ipotesi di attività non avviata, per giungere poi alla conclusione che tutte le volte in cui un progetto imprenditoriale viene abbandonato per cause di forza maggiore, e non per una scelta arbitraria del contribuente, il diritto a detrarre l'IVA sulle spese preparatorie rimane intatto.
In tal senso la recente ordinanza della Suprema Corte secondo cui “In tema di IVA, ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive, non è richiesto il concreto svolgimento dell'attività di impresa né l'effettuazione di operazioni attive, potendo la detrazione spettare anche in assenza di operazioni attive con riguardo alle attività di carattere preparatorio. A tal fine occorre che ricorrano due requisiti: in primo luogo, che il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa ovvero funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione;
in secondo luogo, che il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un'accezione ampia. L'intenzione di iniziare un'attività economica deve essere confermata da elementi obiettivi e non può articolarsi sul piano meramente soggettivo o dei propositi, né essere contrassegnata da finalità fraudolente o abusive. È l'acquisto di beni o servizi da parte di un soggetto passivo che agisce come tale a determinare l'applicazione del sistema dell'IVA e della detrazione, mentre l'impiego dei beni o dei servizi, reale o anche previsto, determina soltanto l'entità della detrazione iniziale nonché quella delle eventuali rettifiche, in conformità al principio di neutralità dell'imposta.” (Cass. Civ. Sez. V 1°/06/2023
n. 15570).
Orbene entrambi i requisiti indicati dalla Cassazione al fine di poter usufruire della detraibilità dell'imposta sono riscontrabili nella fattispecie per cui è causa, in quanto l'acquisto del suolo era propedeutico alla realizzazione dell'impianto sportivo oggetto delle attività della società e il mancato utilizzo dello stesso non era stato originato dalla volontà della contribuente.
Al fine della detrazione dell'IVA ciò che conta, pertanto, è poter oggettivamente dimostrare l'intenzione di avviare un'attività imprenditoriale e, di conseguenza, il successivo fallimento del progetto per cause non imputabili all'imprenditore non può vanificare retroattivamente tale diritto (in tal senso, più di recente, Cass. Civ. Sez. V Sez. V 9/05/2024 n. 12741, nella quale vengono opportunamente rammentate le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che ha subordinato la spettanza del credito IVA alla circostanza che l'eventuale mancato svolgimento dell'attività sia da addebitare a circostanze estranee alla volontà dell'imprenditore).
In conclusione mentre le cessioni di beni e/o servizi da parte di una società di capitali sono da considerare in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa, per ciò che riguarda gli acquisti occorre accertare, ai fini della detraibilità dell'imposta, che dette operazioni passive siano effettivamente inerenti all'esercizio dell'impresa, cioè compiute in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, senza tuttavia che sia richiesto il concreto esercizio dell'impresa, con la conseguenza che la detrazione dell'imposta spetta - ricorrendo detta condizione - anche nel caso di assenza di compimento di operazioni attive.
Di conseguenza anche le attività meramente preparatorie che, per definizione, vengono poste in essere in una fase in cui non vi è ancora produzione di ricavi, sono da intendersi funzionali all'attività imprenditoriale propriamente intesa e formalizzata nell'oggetto sociale.
Per tutto quanto innanzi esposto l'appello dell'Ufficio non merita accoglimento.
Nella particolarità dei fatti e delle circostanze ricorrenti in fattispecie, nonché delle articolate argomentazioni addotte da entrambe le parti a sostegno delle rispettive e sia pur contrapposte tesi difensive e del vivace dibattito giurisprudenziale sviluppatosi sull'argomento, si ravvisano apprezzabili motivi di giustizia per dichiarare compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Lecce 16 luglio 2025
Il Relatore Il Presidente
AN IT Venneri PI IG D'NT
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 16/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'IO ER UI, Presidente VENNERI ANNA RITA, Relatore GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1771/2019 depositato il 29/05/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 120 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Nominativo 1 P.IVA_1 Spa Legale Rappresentante -
Difeso da Nominativo_1 CF_1 Dott. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 32/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 16/01/2019
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 12034 IVA-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti in atti e chiedono l'accoglimento dei motivi in essi contenuti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 32/1/2019 pronunciata il 10/01/2019 e depositata in Segreteria il 16/01/2019, la
Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi - Sez. I - ha accolto il ricorso proposto dalla Resistente_1
Nominativo 1S.p.A. con sede in Mesagne (BR), rappresentata dalla Dott.ssa , avverso il provvedimento di diniego di rimborso IVA dell'importo di € 20.044,00 (prot. n. 12034 del 22/03/2018 notificato l'11/04/2018) - relativo all'anno di imposta 2017 - per mancanza di esercizio di attività ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972.
La società, costituita nel 2005 da un gruppo di soci che aveva come unico obiettivo la costruzione di un impianto sportivo con piscina coperta, bowling e palestra, doveva essere supportata dal Consiglio
Comunale dell'epoca con l'assegnazione di un suolo in concessione e la stipula di una convenzione sull'uso della piscina coperta. Il suolo tuttavia, per vari motivi, non era stato mai assegnato e, di conseguenza, la società individuava e poi acquistava - in data 21/05/2010 e per € 265.595,00 - altro suolo con le caratteristiche urbanistiche idonee all'esercizio dell'attività programmata.
Successivamente veniva presentato il progetto esecutivo - costato € 52.000,00 oltre € 10.920,00 di
IVA - ma, prima del ritiro e del pagamento degli oneri, interveniva il Piano Paesaggistico Regionale
PPTR rendendo inedificabile il suolo acquistato.
In conseguenza di tale circostanza la società decideva di vendere il terreno ad un prezzo inferiore a quello d'acquisto e di procedere - ai sensi dell'art. 30 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 - alla liquidazione con cessazione dell'attività in data 30/12/2017, a seguito della quale veniva richiesto il rimborso IVA per € 20.044,00 tenuto conto della generazione di un credito IVA per le fatture del progettista, del commercialista e del collegio sindacale, rimborso negato con il provvedimento innanzi citato.
L'Agenzia delle Entrate di Brindisi, nel costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva in quanto proposto da soggetto inesistente, atteso che la società risultava cancellata dal registro delle imprese in data 13/02/2018, mentre il ricorso era stato presentato in data 12/04/2018. Sottolineava altresì l'Ufficio che la ricorrente, costituitasi in data
25/07/2005, non ha mai svolto - nell'arco temporale di ben 13 anni - alcuna attività d'impresa, né ha mai dichiarato redditi d'impresa positivi, ma solo perdite e crediti IVA e, di conseguenza, risultano inesistenti le condizioni necessarie al fine del riconoscimento del diritto al rimborso dell'IVA.
Con Memorie illustrative depositate il 28/12/2018 la società, in relazione all'eccezione di controparte volta all'accertamento del difetto di legittimazione attiva, segnalava che la Dott.ssa Nominativo 1, nel verbale di assemblea del 30/12/2017 depositato presso la Camera di Commercio di Brindisi, era stata delegata a seguire le pratiche per il rimborso IVA ed era stata altresì autorizzata all'incasso delle relative somme. La CTP ha accolto il ricorso, riconoscendo che l'IVA assolta sugli acquisti “… è detraibile anche in assenza di compimento di operazioni attive, senza, cioè, che sia richiesto il concreto esercizio dell'impresa.”.
Ha proposto appello l'Ufficio per i seguenti motivi:
1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 4, 5, 19 e 30 del D.P.R. n. 633/1972, atteso che la società, per ben 13 anni, non ha mai svolto attività di impresa - come dimostrato dalle dichiarazioni dei redditi presentate per tali anni di imposta - mentre presupposto fondamentale per il riconoscimento del diritto al rimborso IVA è l'esercizio abituale dell'attività d'impresa che la CTP ha omesso del tutto di valutare.
Rileva altresì l'appellante che la società - costituitasi il 25/07/2005 e cancellata dalla Camera di Commercio il 13/02/2018 - ha affermato, senza dimostrare, la presenza di cause oggettive che avrebbero impedito l'inizio dell'attività sociale. Rappresenta inoltre che l'approvazione del
Piano Paesaggistico Regionale PPTR, che avrebbe reso interamente inedificabile il suolo acquistato, interviene dopo che la società era rimasta inattiva per molti anni, non di certo per la presenza di circostanze oggettive indipendenti dalla volontà della società;
2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 19 comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 e 30 della legge n. 724/1994 e 2667 c.c. L'Ufficio rileva che, in relazione alla società appellata - che non ha mai dichiarato redditi di impresa positivi, ma solo perdite e crediti di IVA - opera la presunzione di non operatività di cui alla legge n. 724/1994, riguardante le società di comodo, con conseguente preclusione al rimborso del credito IVA per cui è causa.
L'Ufficio appellante conclude, pertanto, per la conferma del provvedimento di diniego del rimborso
IVA, con condanna della società al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con atto di controdeduzioni depositato il 12/07/2019 si è costituita la Resistente_1 S.p.A., con il quale impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, concludendo per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate di Brindisi non risulta fondato e pertanto va respinto come da dispositivo.
I motivi d'appello possono essere trattati insieme al fine del loro rigetto che, di fatto, si fonda sull'orientamento più che consolidato della Suprema Corte sull'argomento, derivato anche dalle posizioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
La Cassazione ha più volte affrontato il tema del rimborso IVA in ipotesi di attività non avviata, per giungere poi alla conclusione che tutte le volte in cui un progetto imprenditoriale viene abbandonato per cause di forza maggiore, e non per una scelta arbitraria del contribuente, il diritto a detrarre l'IVA sulle spese preparatorie rimane intatto.
In tal senso la recente ordinanza della Suprema Corte secondo cui “In tema di IVA, ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive, non è richiesto il concreto svolgimento dell'attività di impresa né l'effettuazione di operazioni attive, potendo la detrazione spettare anche in assenza di operazioni attive con riguardo alle attività di carattere preparatorio. A tal fine occorre che ricorrano due requisiti: in primo luogo, che il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa ovvero funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione;
in secondo luogo, che il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un'accezione ampia. L'intenzione di iniziare un'attività economica deve essere confermata da elementi obiettivi e non può articolarsi sul piano meramente soggettivo o dei propositi, né essere contrassegnata da finalità fraudolente o abusive. È l'acquisto di beni o servizi da parte di un soggetto passivo che agisce come tale a determinare l'applicazione del sistema dell'IVA e della detrazione, mentre l'impiego dei beni o dei servizi, reale o anche previsto, determina soltanto l'entità della detrazione iniziale nonché quella delle eventuali rettifiche, in conformità al principio di neutralità dell'imposta.” (Cass. Civ. Sez. V 1°/06/2023
n. 15570).
Orbene entrambi i requisiti indicati dalla Cassazione al fine di poter usufruire della detraibilità dell'imposta sono riscontrabili nella fattispecie per cui è causa, in quanto l'acquisto del suolo era propedeutico alla realizzazione dell'impianto sportivo oggetto delle attività della società e il mancato utilizzo dello stesso non era stato originato dalla volontà della contribuente.
Al fine della detrazione dell'IVA ciò che conta, pertanto, è poter oggettivamente dimostrare l'intenzione di avviare un'attività imprenditoriale e, di conseguenza, il successivo fallimento del progetto per cause non imputabili all'imprenditore non può vanificare retroattivamente tale diritto (in tal senso, più di recente, Cass. Civ. Sez. V Sez. V 9/05/2024 n. 12741, nella quale vengono opportunamente rammentate le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che ha subordinato la spettanza del credito IVA alla circostanza che l'eventuale mancato svolgimento dell'attività sia da addebitare a circostanze estranee alla volontà dell'imprenditore).
In conclusione mentre le cessioni di beni e/o servizi da parte di una società di capitali sono da considerare in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa, per ciò che riguarda gli acquisti occorre accertare, ai fini della detraibilità dell'imposta, che dette operazioni passive siano effettivamente inerenti all'esercizio dell'impresa, cioè compiute in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, senza tuttavia che sia richiesto il concreto esercizio dell'impresa, con la conseguenza che la detrazione dell'imposta spetta - ricorrendo detta condizione - anche nel caso di assenza di compimento di operazioni attive.
Di conseguenza anche le attività meramente preparatorie che, per definizione, vengono poste in essere in una fase in cui non vi è ancora produzione di ricavi, sono da intendersi funzionali all'attività imprenditoriale propriamente intesa e formalizzata nell'oggetto sociale.
Per tutto quanto innanzi esposto l'appello dell'Ufficio non merita accoglimento.
Nella particolarità dei fatti e delle circostanze ricorrenti in fattispecie, nonché delle articolate argomentazioni addotte da entrambe le parti a sostegno delle rispettive e sia pur contrapposte tesi difensive e del vivace dibattito giurisprudenziale sviluppatosi sull'argomento, si ravvisano apprezzabili motivi di giustizia per dichiarare compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Lecce 16 luglio 2025
Il Relatore Il Presidente
AN IT Venneri PI IG D'NT