Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/1999, n. 1655
CASS
Sentenza 25 febbraio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall'assicurato e verificata anche d'ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell'Istituto assicuratore convenuto, configurandosi non come "eccezione in senso proprio" ma come "mera difesa", sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere - dovere del giudice di rilevare di ufficio l'eventuale carenza del suddetto requisito. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che il giudice di secondo grado, pur in mancanza della proposizione di una apposita eccezione da parte dell'INPS nella comparsa di costituzione in primo grado, era tenuto a verificare, in presenza di uno specifico motivo di appello da parte dello stesso Istituto, la fondatezza della rilevata carenza del requisito contributivo necessario per il riconoscimento del diritto dell'assicurata a percepire l'assegno ordinario di invalidità).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/1999, n. 1655
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1655
    Data del deposito : 25 febbraio 1999

    Testo completo