Sentenza 25 febbraio 1999
Massime • 1
L'esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall'assicurato e verificata anche d'ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell'Istituto assicuratore convenuto, configurandosi non come "eccezione in senso proprio" ma come "mera difesa", sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere - dovere del giudice di rilevare di ufficio l'eventuale carenza del suddetto requisito. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che il giudice di secondo grado, pur in mancanza della proposizione di una apposita eccezione da parte dell'INPS nella comparsa di costituzione in primo grado, era tenuto a verificare, in presenza di uno specifico motivo di appello da parte dello stesso Istituto, la fondatezza della rilevata carenza del requisito contributivo necessario per il riconoscimento del diritto dell'assicurata a percepire l'assegno ordinario di invalidità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/1999, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENTILE RAPONE - Presidente -
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO BARBARIA, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA STRESA 60, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MODICA, rappresentata e difesa dall'avvocato CORRADO MARTELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 623/95 del Tribunale di MESSINA, depositata il 19/01/96 R.G.N. 162/91;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/98 dal Consigliere Dott. Donato FIGURELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 10 settembre 1987 la signora ER TT chiedeva al ET di Messina, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del proprio diritto a percepire, a carico dell'INPS, l'assegno ordinario d'invalidità, negatole in esito al relativo procedimento amministrativo.
L'INPS, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Espletata una consulenza medico - legale, il ET, con sentenza del 14 febbraio 1990, accoglieva la domanda, ritenendo sussistente lo stato d'invalidità della ricorrente con decorrenza dal 1^ gennaio 1988.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'INPS, sostenendo che il ET aveva a torto affermato lo stato d'invalidità, non avendo preso in considerazione l'eccezione di carenza contributiva proposta nella memoria di costituzione, risultando accreditati n. 185 contributi settimanali complessivi, di cui n. 78 nello ultimo quinquennio precedente la prestazione della domanda amministrativa. Si costituiva altresì la signora ER TT, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Disposta ed espletata una nuova consulenza medico - legale, con sentenza in data 17 novembre 1995 - 19 gennaio 1996 il Tribunale di Messina rigettava l'appello e condannava l'INPS al pagamento delle spese del grado, con distrazione in favore del difensore dell'appellata.
Osservava il Tribunale che l'appello era infondato, e che non risultava infatti che l'appellante I.N.P.S. avesse sollevato nella memoria di costituzione l'eccezione di carenza contributiva, motivo dell'appello; che, per contro, gli accertamenti eseguiti dal c.t.u. in ordine alle condizioni di salute dell'appellata offrivano un complesso di dati obiettivi e di valutazioni medico - legali, congruamente motivate, che consentivano di ritenere infondato l'appello.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 6 agosto 1996, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
L'intimata signora ER TT ha resistito con controricorso notificato il 12 settembre 1996.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 9 n. 2 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218; degli artt. 1 e 4 della legge n. 222 del 1984; degli artt. 415 e 437 c.p.c.;
tutti in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., l'istituto ricorrente richiama la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione del Tribunale che non risulta che l'INPS abbia sollevato nella memoria di costituzione l'eccezione di carenza contributiva - dedotta poi in appello - e deduce che la sentenza predetta è censurabile in quanto non conforme al principio della rilevabilità d'ufficio della mancanza del requisito di contribuzione ed assicurazione, ritenuto pacificamente dalla giurisprudenza condizione dell'azione e/o presupposto processuale;
in assenza nella specie dell'unico limite derivante dall'improponibilità per la prima volta nel solo giudizio di legittimità.
Il ricorrente - richiama poi Cass. n. 2942 del 1994. Il ricorso è fondato.
Va premesso che l'onere della prova del requisito contributivo necessario per il conseguimento dell'assegno d'invalidità grava, quando l'INPS ne contesti la sussistenza, su colui che propone l'azione (della quale detto requisito costituisce una "condizione");
nè, tranne il caso che l'Istituto ammetta la sussistenza di tale requisito, viene meno per il fatto che l'INPS sia in possesso della documentazione amministrativa ed a conoscenza dello stesso requisito (ma nella specie l'INPS nega che alla lavoratrice siano accreditati un numero di contributi sufficienti); v. Cass. n. 4183 del 1996. Vero è peraltro che, come osserva il Tribunale - e contrariamente a quanto dedotto dall'INPS nell'atto di appello, ma non nel ricorso per cassazione l'INPS non aveva sollevato la "eccezione" di carenza contributiva nella memoria di costituzione, in quanto in essa - come correttamente dedotto nel controricorso - l'INPS si era opposta alle domande della ricorrente, eccependo l'inammissibilità dell'azione, in quanto la TT aveva già raggiunto l'età pensionabile.
Ma, come affermato da questa Corte (v. Cass. n. 3116 del 23 marzo 1991), l'esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere verificata anche di ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell'Istituto assicuratore convenuto, non configurandosi come "eccezione in senso proprio", ma come "mera difesa", sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c. ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti da tali norme stabiliti, a sollecitare il potere - dovere del giudice di rilevare di ufficio l'eventuale carenza del suddetto requisito.
Nella specie pertanto, pur in mancanza della proposizione della "eccezione" da parte dell'INPS nella comparsa di costituzione in primo grado, il Tribunale era tenuto a verificare, in presenza di uno specifico motivo di appello da parte dell'INPS, relativo alla carenza del requisito contributivo, la fondatezza della "eccezione" (recte "mera difesa") proposta al riguardo dall'INPS.
Consegue l'accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro Tribunale - indicato in dispositivo -, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunziati e provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999