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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 557/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
CONTE RIO, Relatore
VA AN AL RI, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2919/2023 depositato il 19/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avvocato - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Konrad Roentgen 3 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2022PA0146590 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.5.2023 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento catastale, avente ad oggetto la nuova determinazione di classamento e rendita catastale n.
PA0146590/2022, emesso dall'Ufficio Provinciale di Palermo – Territorio – dell'Agenzia delle Entrate, e notificato in data 30.11.2022, relativo all'immobile sito in Palermo, Indirizzo_1, p.T, erroneamente censito nel catasto del Comune di Palermo, con i seguenti dati: id. catastale 1 Indirizzo_1 p. T, Zona Censuaria 3 – invece che 2 -, Cat. C/1, classe 9, consistenza m² 79, rendita € 3.402,73.
Lamenta il ricorrente la nullità dell'avviso di accertamento catastale, per difetto di motivazione, in violazione di norma ed inosservanza dell'art. 7 della L. n. 212/00, l'inesattezza del provvedimento impugnato in quanto basato su dati erronei riconosciuti tali dall'Agenzia del Territorio in altro giudizio definito con sentenza passata in autorità di giudicato, l'illegittimità dell'avviso di accertamento catastale in quanto in contrasto con il giudicato, relativo alla stessa zona censuaria – non soggetta a modifiche - formatosi in relazione al medesimo immobile oggi di nuovo oggetto di accertamento e comunque adottato in dispregio dell'art. 21-nonies L. n. 241/90, l'illegittimità dell'avviso di accertamento catastale in quanto la decisione passata in autorità di giudicato era stata adottata a seguito del riconoscimento da parte dell'allora Agenzia del Territorio dell'erroneo classamento dell'immobile nella zona censuaria 3^,
l'illegittimità dell'avviso di accertamento catastale poiché privo di presupposti previsti dall'art. 3, comma
56, L. n. 662/1998 e dall'art. 1, commi 335 e 336, L. 311/2004, l'illegittimità dell'avviso di accertamento catastale per l'assenza di intervenuti mutamenti di fatto e/o edilizi e chiede l'annullamento dell'avviso.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si é costituita, sostenendo la legittimità dell'imposizione e chiedendo il rigetto e la condanna alle spese.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Partendo dal lamentato difetto di motivazione dell'atto di accertamento catastale e dall'assenza dei presupposti di fatto inerenti all'attribuzione della rendita all'unità immobiliare ricorsa, va rilevato che il provvedimento di rettifica del classamento indica le ragioni della corretta associazione della zona censuaria 3^.
A ciò va aggiunto che la variazione di classamento operata dall'Ufficio Provinciale - Territorio appare adeguatamente motivata e l'avviso di accertamento presenta numerosi richiami idonei a dimostrare l'assegnazione della diversa zona censuaria di appartenenza dell'immobile, confermata dalla comparazione ordinaria effettuata con le altre unità immobiliari posizionate nel medesimo fabbricato od in altri edifici nelle vicinanze.
Va, peraltro, rilevato che il ricorrente ha certamente esercitato il proprio diritto di difesa, come si ricava in maniera evidente dalla disanima di merito effettuata nei vari punti del ricorso introduttivo.
Per quanto concerne l'attività di classamento ritiene questa Corte che non vi sia decadenza del potere impositivo da parte dell'amministrazione finanziaria - nonostante vi fosse stato una precedente pronuncia passata in giudicato - potendo l'Ufficio emettere un altro provvedimento, emendato dal vizio riscontrato.
La resistente ha dimostrato che in esito alle ulteriori indagini ed approfondimenti condotti nell'ambito dell'attività generale di bonifica delle incoerenze catastali, riguardanti più unità immobiliari presenti nella zona di interesse, ponendo a confronto l'originario foglio 43 di mappa urbana con più recenti supporti cartografici e carte tecniche satellitari, era emerso che la linea di separazione tra la 2^ e la 3^ zona censuaria era rappresentata dalla vecchia linea ferroviaria PA-TP, tracciato non più esistente dagli anni settanta, quando fu realizzata la stazione Notarbartolo e, rispetto all'attuale strada ferrata, attraversante il tratto cittadino quasi tutta in galleria, era posizionato circa un isolato più a monte della linea di percorrenza di Indirizzo_2, sviluppandosi soltanto in superficie.
Pertanto, stante che il limite di demarcazione tra la 2^ e la 3^ zona censuaria non risultava essere effettivamente l'attuale linea ferroviaria PA-TP, deve ritenersi assolutamente corretto l'operato dell'Ufficio
Provinciale - Territorio nell'attività di bonifica generale delle incoerenze catastali, con specifico riferimento, tra le altre, nella fattispecie, all'unità immobiliare ricorsa (sub.45), ricadendo correttamente il fabbricato individuato con la particella id. catastale 1 in zona censuaria 3^ anziché in zona censuaria 2^, fermo restando la corretta attribuzione della classe di merito 9^ nell'ambito della corrispondente categoria ordinaria C/1 (negozi e botteghe) di appartenenza.
Conseguentemente, l'esatta attribuzione della zona censuaria (3^ anziché 2^), da parte dell'Ufficio
Provinciale - Territorio, inficia necessariamente il valore della rendita catastale dell'unità immobiliare in questione, a prescindere dalla corretta categoria e classe assegnate, in quanto i prospetti delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari classate nelle categorie ordinarie (categorie A, B e C), riferiti all'epoca censuaria 1988/89, determinati con il D.M.F. del 27/09/1991, pubblicato sul S.S. alla G.U.R.I. n. 229 del
30/09/1991 - parte I - fascicolo n. 57, variano per ciascuna delle zone censuarie 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^, nelle quali sono suddivise le due porzioni territoriali A e B del comune di Palermo.
Da ciò ne consegue che il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento della somma di euro 500,00 per spese in favore della resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00 per spese in favore della resistente.
Palermo 17.12.2025
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
CONTE RIO, Relatore
VA AN AL RI, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2919/2023 depositato il 19/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avvocato - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Konrad Roentgen 3 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2022PA0146590 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.5.2023 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento catastale, avente ad oggetto la nuova determinazione di classamento e rendita catastale n.
PA0146590/2022, emesso dall'Ufficio Provinciale di Palermo – Territorio – dell'Agenzia delle Entrate, e notificato in data 30.11.2022, relativo all'immobile sito in Palermo, Indirizzo_1, p.T, erroneamente censito nel catasto del Comune di Palermo, con i seguenti dati: id. catastale 1 Indirizzo_1 p. T, Zona Censuaria 3 – invece che 2 -, Cat. C/1, classe 9, consistenza m² 79, rendita € 3.402,73.
Lamenta il ricorrente la nullità dell'avviso di accertamento catastale, per difetto di motivazione, in violazione di norma ed inosservanza dell'art. 7 della L. n. 212/00, l'inesattezza del provvedimento impugnato in quanto basato su dati erronei riconosciuti tali dall'Agenzia del Territorio in altro giudizio definito con sentenza passata in autorità di giudicato, l'illegittimità dell'avviso di accertamento catastale in quanto in contrasto con il giudicato, relativo alla stessa zona censuaria – non soggetta a modifiche - formatosi in relazione al medesimo immobile oggi di nuovo oggetto di accertamento e comunque adottato in dispregio dell'art. 21-nonies L. n. 241/90, l'illegittimità dell'avviso di accertamento catastale in quanto la decisione passata in autorità di giudicato era stata adottata a seguito del riconoscimento da parte dell'allora Agenzia del Territorio dell'erroneo classamento dell'immobile nella zona censuaria 3^,
l'illegittimità dell'avviso di accertamento catastale poiché privo di presupposti previsti dall'art. 3, comma
56, L. n. 662/1998 e dall'art. 1, commi 335 e 336, L. 311/2004, l'illegittimità dell'avviso di accertamento catastale per l'assenza di intervenuti mutamenti di fatto e/o edilizi e chiede l'annullamento dell'avviso.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si é costituita, sostenendo la legittimità dell'imposizione e chiedendo il rigetto e la condanna alle spese.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Partendo dal lamentato difetto di motivazione dell'atto di accertamento catastale e dall'assenza dei presupposti di fatto inerenti all'attribuzione della rendita all'unità immobiliare ricorsa, va rilevato che il provvedimento di rettifica del classamento indica le ragioni della corretta associazione della zona censuaria 3^.
A ciò va aggiunto che la variazione di classamento operata dall'Ufficio Provinciale - Territorio appare adeguatamente motivata e l'avviso di accertamento presenta numerosi richiami idonei a dimostrare l'assegnazione della diversa zona censuaria di appartenenza dell'immobile, confermata dalla comparazione ordinaria effettuata con le altre unità immobiliari posizionate nel medesimo fabbricato od in altri edifici nelle vicinanze.
Va, peraltro, rilevato che il ricorrente ha certamente esercitato il proprio diritto di difesa, come si ricava in maniera evidente dalla disanima di merito effettuata nei vari punti del ricorso introduttivo.
Per quanto concerne l'attività di classamento ritiene questa Corte che non vi sia decadenza del potere impositivo da parte dell'amministrazione finanziaria - nonostante vi fosse stato una precedente pronuncia passata in giudicato - potendo l'Ufficio emettere un altro provvedimento, emendato dal vizio riscontrato.
La resistente ha dimostrato che in esito alle ulteriori indagini ed approfondimenti condotti nell'ambito dell'attività generale di bonifica delle incoerenze catastali, riguardanti più unità immobiliari presenti nella zona di interesse, ponendo a confronto l'originario foglio 43 di mappa urbana con più recenti supporti cartografici e carte tecniche satellitari, era emerso che la linea di separazione tra la 2^ e la 3^ zona censuaria era rappresentata dalla vecchia linea ferroviaria PA-TP, tracciato non più esistente dagli anni settanta, quando fu realizzata la stazione Notarbartolo e, rispetto all'attuale strada ferrata, attraversante il tratto cittadino quasi tutta in galleria, era posizionato circa un isolato più a monte della linea di percorrenza di Indirizzo_2, sviluppandosi soltanto in superficie.
Pertanto, stante che il limite di demarcazione tra la 2^ e la 3^ zona censuaria non risultava essere effettivamente l'attuale linea ferroviaria PA-TP, deve ritenersi assolutamente corretto l'operato dell'Ufficio
Provinciale - Territorio nell'attività di bonifica generale delle incoerenze catastali, con specifico riferimento, tra le altre, nella fattispecie, all'unità immobiliare ricorsa (sub.45), ricadendo correttamente il fabbricato individuato con la particella id. catastale 1 in zona censuaria 3^ anziché in zona censuaria 2^, fermo restando la corretta attribuzione della classe di merito 9^ nell'ambito della corrispondente categoria ordinaria C/1 (negozi e botteghe) di appartenenza.
Conseguentemente, l'esatta attribuzione della zona censuaria (3^ anziché 2^), da parte dell'Ufficio
Provinciale - Territorio, inficia necessariamente il valore della rendita catastale dell'unità immobiliare in questione, a prescindere dalla corretta categoria e classe assegnate, in quanto i prospetti delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari classate nelle categorie ordinarie (categorie A, B e C), riferiti all'epoca censuaria 1988/89, determinati con il D.M.F. del 27/09/1991, pubblicato sul S.S. alla G.U.R.I. n. 229 del
30/09/1991 - parte I - fascicolo n. 57, variano per ciascuna delle zone censuarie 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^, nelle quali sono suddivise le due porzioni territoriali A e B del comune di Palermo.
Da ciò ne consegue che il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento della somma di euro 500,00 per spese in favore della resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00 per spese in favore della resistente.
Palermo 17.12.2025