Ordinanza cautelare 12 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 25 maggio 2023
Sentenza 21 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/03/2025, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02292/2025REG.PROV.COLL.
N. 07500/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7500 del 2023, proposto da
ES AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
Comando di Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Media Vallesina, in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché Comune di Rosora, in persona del Sindaco pro tempore , non costituiti in giudizio;
nei confronti
IA ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Cucchieri e Pasquale Mario Tigano, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 31/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di IA ON;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il Cons. Valerio Perotti e uditi per le parti gli avvocati Maurizio Discepolo, Michele Cucchieri e Pasquale Mario Tigano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo delle Marche il sig. AL ES, proprietario di un terreno agricolo situato nel Comune di Rosora, contrada Santa Maria n. 16, distinto al Catasto Terreni al foglio 8, part. 30, adiacente alla proprietà del sig. ON IA (già proprietà AL GI), rappresentava che il proprio fondo era intercluso – non essendo raggiungibile dalla pubblica via – e di avere per tale ragione rivendicato, nei confronti del sig. ON, il diritto di passaggio sulla sua proprietà per raggiungerlo.
Con ordinanza del Sindaco di Rosora n. 6 del 2 giugno 2008, prot. 3856, era stato istituito “ per i pedoni, tutte le categorie dei veicoli e per gli animali ” un parziale divieto di transito sulla strada vicinale adiacente al fondo del controinteressato, divieto poi revocato – per il tratto di strada vicinale corrispondente alla corte dell’edificio residenziale in contrada Santa Maria n. 16 (di
proprietà del sig. ON IA) – con ordinanza del Comandante della Polizia locale dei Comuni della Media Vallesina n. 61 del 1 ottobre 2021, alla luce di quanto riportato in una relazione del tecnico comunale che sosteneva fossero state ripristinate le condizioni di sicurezza.
Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento di revoca, in ragione della vicinanza del proprio fondo alla suddetta strada e del suo interesse ad ottenere la costituzione di una servitù di passaggio (direttamente) sul terreno del controinteressato.
A sostegno del gravame articolava un unico motivo di ricorso, con il quale lamentava i vizi di eccesso di potere per carenza assoluta di presupposti, sviamento di potere e dalla causa tipica, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 285 del 1992.
Deduceva, in particolare, che la natura e la consistenza della strada e della relativa recinzione non avrebbero consentito un traffico veicolare in sicurezza; la strada in questione, inoltre, sarebbe stata intrinsecamente pericolosa per l’inesistenza di una massicciata consolidata, per la sua ristrettezza e per la mancanza di qualsiasi opera di convogliamento delle acque meteoriche ai lati, ragion per cui in caso di pioggia il viottolo risulterebbe scivoloso e soggetto a frane.
La sua riapertura per effetto dell’ordinanza impugnata troverebbe quindi un’unica spiegazione logica, ossia l’intento (non dichiarato) di evitare la costituzione della servitù di passaggio sul terreno di proprietà del controinteressato.
Il Comune di Rosora, ancorché non costituito, depositava in data 1° marzo 2022 una relazione sui fatti di causa.
Si costituiva invece il controinteressato ON IA, contestando in primo luogo l’esistenza di un interesse giuridicamente tutelabile, in capo al ricorrente, al ricorso.
Con sentenza 18 gennaio 2023, n. 31, il giudice adito respingeva il ricorso.
Avverso tale decisione il sig. AL interponeva appello, affidato – in diritto – alla considerazione per cui (par. XI) “ Il TAR Marche ha dato atto che l’amministrazione comunale ha dichiarato in adempimento dell’ordinanza istruttoria che “il Responsabile della III^U.O. riteneva la recinzione metallica un presidio di sicurezza sufficiente a garantire la pubblica e privata incolumità e, pertanto, con mail del 30.9.2021 chiedeva al Comandante del Comando Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Media Vallesina la revoca della sopra citata Ordinanza n.6/2008. Il Comandante Giovanni Carloni, eseguito un sopralluogo con il Responsabile della III^U.O., condividendo le motivazioni della richiesta, provvedeva con Ordinanza n.61/2021 dell’01.10.2021”.
Le foto allegate alla relazione rendono evidente che la rete metallica ritenuta un “presidio di sicurezza” idoneo a consentire l’apertura del viottolo al traffico veicolare con qualsiasi mezzo potrebbe forse evitare l’uscita delle galline, ma non certo a contenere un mezzo che scivolasse verso la scarpata sottostante ”.
Ad avviso dell’appellante, piuttosto, l’amministrazione si sarebbe determinata a parzialmente revocare il divieto di circolazione “ all’esclusivo fine di compiacere il controinteressato, il quale confida mediante la formale riapertura della strada di eludere il diritto dell’appellante di ottenere la costituzione della servitù di passaggio necessaria per raggiungere il proprio fondo, che è intercluso e non sarebbe in realtà mai raggiungibile mediante la c.d. “strada” formalmente riaperta ”.
Neppure sarebbe chiaro quale funzione di pubblica utilità dovrebbe assolvere la strada in questione, consentendo questa solamente l’accesso ad un terreno incolto di proprietà del controinteressato, dove si trova un palo di sostegno della conduttura elettrica.
La sentenza impugnata, per contro, non avrebbe minimamente tento in conto una circostanza determinante, mai contestata da alcuno, per cui la “strada” in questione, ancorché aperta al traffico di qualsiasi tipologia di veicolo non avrebbe in realtà alcuna caratteristica propria di una strada.
Costituitosi in giudizio, il sig. ON concludeva per l’inammissibilità dell’appello e, comunque, per la sua infondatezza, chiedendone conseguentemente la reiezione.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 17 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Rileva il Collegio, ad un complessivo esame delle risultanze di causa, che l’appello non possa trovare accoglimento.
A prescindere infatti dalla spiegazione – in sé del tutto ipotetica e priva di valenza probante nel contesto del presente giudizio – delle possibili ragioni concrete dell’adozione del provvedimento di revoca impugnato, è del tutto evidente la carenza di interesse al ricorso in capo alla parte appellante.
Non è infatti dato comprendere – al di là delle generiche illazioni riportate nell’atto di gravame – quale oggettivo pregiudizio attuale possa derivare al sig. AL dalla riapertura al traffico della strada di cui trattasi, neppure essendo stata dedotta – in ipotesi – l’eventualità di un vulnus derivante da un eventuale accrescimento della movimentazione di mezzi o persone in loco .
Ciò a maggior ragione ove si consideri, come obiettato dal controinteressato ON, che se il tratto della strada vicinale riaperto era limitato a quello antistante la proprietà di quest’ultimo, non è dato comprendere in che modo si sarebbe mai potuta costituire una servitù su detto viottolo (ed a carico di chi, peraltro) se esso non era a sua volta prospiciente la proprietà dell’odierno appellante.
L’estrema genericità delle censure non consente, in breve, di individuare né delle oggettive e documentate ragioni di doglianza, né di comprendere quale concreta utilità potrebbe rivenire alla parte appellante dall’accoglimento del gravame, nei termini in cui lo stesso è stato formulato.
E’ invero un principio generale di diritto dal quale il Collegio non intende certo discostarsi quello secondo cui il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia in ogni caso precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire.
Conclusivamente, l’appello va dunque respinto.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’appellato ON IA, delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00) complessivi, oltre Iva e Cpa se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Perotti | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO