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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 20/2022
T R I B U N A L E D I M A T E R A
S E Z I O N E F A L L I M E N T A R E
Il Tribunale di Matera, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Catalani Presidente
Dott. Angelo Franco Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella Giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nel giudizio civile iscritto al numero 20/2022 di R.G., rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 12/12/2024 ed avente ad oggetto l'opposizione allo stato passivo ex art. 98 RD n.
267/1942, promosso da
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ) e (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Parte_4 C.F._4
Mele (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio professionale de difensore C.F._5 in Policoro, via Allende n. 19; opponenti
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Controparte_1 C.F._6
Calcagnile (c.f.: ), con domicilio digitale eletto C.F._7
1 Ruolo Generale n. 20/2022
Email_1
opponente
e
(c.f.: ) e (c.f.: CP_2 C.F._8 Controparte_3
), quali eredi legittimi di (c.f.: C.F._9 Persona_1
), (c.f.: C.F._10 Parte_5
), (c.f.: ), C.F._11 Parte_6 C.F._12
rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Serra (c.f.: ), con domicilio eletto C.F._13
presso lo studio professionale de difensore in Potenza, via N. Sauro n. 44; opponenti
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola CP_4 C.F._14
Bracciodieta (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio professionale de C.F._15
difensore in Bari, via Principe Amedeo n. 82/A; opponente
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto CP_5 C.F._16
Romano Danzi (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio professionale C.F._17
de difensore in Matera, vico XX Settembre n. 6; opponente
e
c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Controparte_6 C.F._18
Dell'Osso (c.f.: ) e Luigi Nicolì (c.f.: ), con C.F._19 C.F._20
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domicilio digitale eletto e Email_2 Email_3
opponente nei confronti di
(c.f.: ), in persona dei Curatori Fallimentari Controparte_7 P.IVA_1 avv. e dott. rappresentato e difeso dagli Controparte_8 Controparte_9 avv.ti Livio Persico (c.f.: ) e (c.f.: ), C.F._21 Parte_7 C.F._22 con domicilio eletto presso lo studio professionale del primo difensore in Napoli, via Agostino
Depretis n. 102; opposta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.1.1. Con ricorso depositato in data 05/01/2021 – RG n. 20/2022, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto del 10/12/2021 che ha dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento nella parte in cui aveva rigettato una parte dei crediti di cui CP_7 aveva chiesto l'insinuazione al passivo. La richiesta era stata di complessivi euro 221.261,97 oltre iva e cassa di previdenza, per compensi professionali:
A. per l'attività di componente del consiglio di amministrazione nella qualità specifica di dottore commercialista negli anni 2011-2012 per l'importo a saldo di euro 12.333,55, con il privilegio ex art. 2751bis n.2 c.c.. Il credito complessivo ammontava ad euro 336.777,78 oltre iva e cassa, giusta fattura n. 6/2016 (per attività espletate in favore delle società del gruppo dal 2004 al 2013), compensata parzialmente con la vendita da parte di in suo favore del diritto di proprietà CP_7 su un immobile e del diritto di usufrutto trentennale sul posto barca, adiacente nel comprensorio in Policoro, giusta all'atto pubblico a Notaio del 17/11/2016. CP_7 Per_2
Su detto saldo dovevano essere conteggiati gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla maturazione fino alla sentenza dichiarativa di fallimento del 19/05/2020;
B. per l'attività di consulenza e assistenza in materia di lavoro per la negli anni 2017 CP_7
e 2018 per un importo a saldo di euro 6265,00, di cui alla fattura 14/2019, compensata parzialmente con l'acquisto di cui prima.
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Su detto saldo dovevano essere conteggiati gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla maturazione fino alla sentenza dichiarativa di fallimento del 19/05/2020;
C. per attività di consulenza e assistenza in materia fiscale e tributaria, redazione della contabilità aziendale con predisposizione del bilancio di esercizio, redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e tributarie, assistenza ed adempimenti in materia di lavoro in favore di negli CP_7 anni 2019-2020 per l'importo di euro 21.995,00 con il privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c..
Su detto importo dovevano essere conteggiati gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data di maturazione sino alla sentenza dichiarativa di fallimento del 19/05/2020.
Inoltre, aveva chiesto il riconoscimento: • degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sui compensi professionali di cui alle fatture 6/2016 e 14/2019, oggetto di compensazione parziale con l'acquisto dell'immobile ut supra e con una cessione di un credito vantato dalla ei confronti di CP_7 [...]
CP_1
giusta atto di cessione del 31/10/2019, dalla data di maturazione dei rispettivi crediti sino a quella dell'intervenuta compensazione;
• del credito di euro 152.933,61 pari all'importo necessario, alla data di presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo del fallimento CP_7 all'estinzione dell'ipoteca sull'immobile acquistato come innanzi, a cui la società, pur essendosi obbligata entro la data del 30/06/2017, non aveva provveduto. Alla stessa data, infatti, il debito con la MPS non risultava pagato e c'era il rischio che la banca agisse nei suoi confronti, aggredendo il bene acquistato.
Lamentava, poi, che, in sede di formazione dello stato passivo, la UR avesse proposto di ammettere solo i crediti per l'attività professionale di assistenza tributaria e fiscale con gli interessi e secondo l'ordine di legge e avesse, invece, rigettato le altre domande:
- rilevando l'esistenza di plurimi inadempimenti come componente del consiglio di amministrazione e specificatamente: • la stipulazione di contratti preliminari senza seguito e palesemente inadempiuti;
• l'omissione di qualsiasi attività di controllo sull'operato del presidente del consiglio di amministrazione, consentendo a quest'ultimo di operare sistematicamente in conflitto di interessi;
• ritardi gravi nel far fronte al dissesto della società; • l'aver proposto o proseguito iniziative giudiziarie temerarie;
• la tenuta non corretta della contabilità nei rapporti con il Consorzio RI, che contestava i crediti della società per circa tre milioni di euro;
• la prescrizione ex art. 2949 c.c., non interrotta dalle iscrizioni in bilancio eseguite complessivamente e senza specificazione della causa del credito;
• i verbali con i quali le società Parte_8 CP_7
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spa, e avevano rinunciato a far valere la prescrizione Parte_9 Parte_10 era tutti annullabili per conflitto di interessi, poiché gli amministratori avevano deliberato in loro favore e contro l'interesse sociale;
• l'assenza della delibera del CdA che doveva ripartire tra gli amministratori il compenso deliberato dall'assemblea dei soci;
- contestando, quanto alla pretesa di euro 152.933,61, che l'importo di euro 8.120,95 fosse non documentato e il restante non fosse dovuto, visto che, in base al contratto di compravendita, il pagamento del prezzo avrebbe dovuto essere effettuato dietro prova documentale dell'estinzione della quota parte di mutuo gravante sull'immobile oggetto di trasferimento.
Sosteneva che il rigetto operato dal G.D. fosse erroneo, perché:
• la UR aveva sollevato delle contestazioni sul corretto operato degli amministratori in maniera assolutamente generica, senza individuare addebiti riferibili ai singoli e nel caso a lui direttamente e personalmente;
non aveva specificato che tipo di azione di responsabilità intendeva proporre nei suoi confronti, con lesione del diritto di difesa, fermo restando che, in ogni caso, erano prescritte sia quella di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c., perché aveva cessato le cariche di consigliere da oltre un quinquennio dalla dichiarazione di fallimento, che quella proponibile dai soci ex art. 2394 c.c., attesa l'insussistenza dell'elemento essenziale e determinante della incapienza, vista “la notevole esuberanza del patrimonio nette” della società. Azioni che in sede fallimentare erano previste cumulativamente dall'art. 146 L.F.;
• a fronte di 322 contratti preliminari di compravendita, erano state concluse vendite per 296 unità, pari al 92%. In ogni caso la mera mancata stipulazione dei contratti definitivi non consentiva di sostenere una responsabilità in capo a lui in mancanza di precisi elementi di colpa a suo carico;
• ai sensi dell'art. 2391 comma 3 c.c. le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate con il voto determinante dell'amministratore in conflitto di interessi potevano essere impugnate dagli amministratori assenti e dissenzienti e dai sindaci entro tre mesi dalla loro assunzione, qualora avessero arrecato danno alla società. La giurisprudenza riteneva che detta circostanza si verificasse solo nell'ipotesi in cui vi fosse una incompatibilità assoluta tra l'interesse personale dell'amministratore e quello della società. Nel caso di specie,
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nessuna delle operazioni contestate aveva provocato danni potenziali e dimostrabili alla società;
• nessun grave ritardo nell'esercizio dei poteri di amministratore vi era stato, tant'è che la società sul bilancio chiuso al 2013, redatto in continuità, non aveva Controparte_11 emesso un giudizio negativo;
se il revisore dovesse ritenere che l'utilizzo della continuità non sia idoneo strumento di redazione del bilancio, dovrebbe formulare un giudizio negativo, non potendosi limitare a dichiarare l'impossibilità di esprimere una valutazione;
• quanto alla domanda giudiziaria risarcitoria avanzata da el 2007 per i danni subiti CP_7
in conseguenza di un procedimento penale svoltosi a suo carico, originato dalla presentazione al Ministero dell'Ambiente, al CIPE e alla Procura di Matera di un esposto a firma dei convenuti, l'azione era stata promossa dall'allora Presidente del Consiglio di
Amministrazione, in forza dei poteri delegatigli;
non vi erano elementi Parte_4 per poter sostenere a priori che l'iniziativa giudiziaria de qua fosse temeraria e tale in ogni caso non era stata qualificata dalla decisione del Tribunale di Matera nella sentenza n.
585/2013 che si era limitata a rigettare la domanda;
• il credito del Consorzio RI risultava dalla documentazione prodotta dallo stesso in sede di istanza di ammissione al passivo, consistente nei partitari contabili relativi al periodo dal 2010 al 2020 in cui la compariva nella duplice qualità di fornitore e CP_7 cliente. D'altro canto, il Consorzio era stato ammesso al passivo per un credito decurtato del debito nei confronti di con conseguente riconoscimento della sua esistenza CP_7
e senza danno per la società;
• l'amministratore unico nell'esercizio 2016, nell'ambito delle operazioni di fusione delle società del gruppo, aveva operato una analitica ed equa ripartizione dei compensi dovuti ai componenti dei consigli di amministrazione, come si poteva evincere dall'estratto del libro giornale 2016 pagina 90, in cui erano e sono riportati in dettaglio i compensi spettanti a ciascuno degli amministratori e dei sindaci in carica o cessati. Ulteriore atto di ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, assolutamente incompatibile con la volontà di far valere la prescrizione o comunque di disconoscere la debenza del compenso professionale, era rinvenibile nell'atto di compravendita del 2016 in cui la aveva CP_7
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accettato la compensazione con il controcredito da egli vantato quale modalità di pagamento del prezzo della cessione dei beni immobili in proprietà e usufrutto;
• il pagamento di un debito, una volta effettuato, non poteva essere chiesto in restituzione ai sensi dell'art. 2940 c.c. e la stessa UR aveva riconosciuto la fondatezza della sua pretesa creditoria resa nella dichiarazione all'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'avviso di accertamento nei confronti della per l'anno 2016 nella quale riferivano che CP_7
“tutti gli altri compensi riepilogati nel documento trasmesso non possono non essere considerati non prescritti e comunque dovuti”;
• nessuna prescrizione del credito poteva ritenersi intervenuta per effetto della interruzione del suo decorso con gli atti di diffida ad adempiere formulati nel 2016;
• in ultimo, aveva diritto a vedersi risarcito il danno rinveniente dalla mancata cancellazione dell'ipoteca da parte di avendo egli puntualmente adempiuto alle proprie CP_7 obbligazioni.
I.1.2. Il si costituiva in giudizio il 23/03/2022, chiedendo l'integrale rigetto CP_7 dell'opposizione, in quanto:
➢ le delibere del consiglio di amministrazione della del 09/07/2012, della CP_7
del 28/03/2013, della del 09/07/2012 e Parte_9 Parte_10 della RI IL spa del 20/10/2012 erano state adottate dagli amministratori in conflitto di interesse, in quanto avevano deliberato la rinuncia alla prescrizione già maturata in relazione ai debiti che le loro amministrate avevano nei loro confronti e nei confronti dei sindaci per i compensi inerenti alle relative funzioni, richiamando ai sensi dell'art. 2944 c.c. le anzidette deliberazioni quali atti interruttivi del termine prescrizionale. Essendo state assunte in conflitto di interesse, dette delibere, ove effettivamente eseguite, avrebbero comportato un danno alla società , nella quale erano state fuse tutte le altre, CP_7 esponendola a pagare delle somme considerevoli che diversamente non sarebbero state dovute, come previsto dall'art. 2373 cc.. Integrando gli estremi di reato di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 c.c., dette delibere erano senz'altro nulle per contrarietà alla legge o comunque annullabili, esponendo gli autori all'obbligo di risarcimento del danno.
Inoltre, esse non potevano essere richiamate per fondare un qualsiasi diritto al compenso in favore dell'amministratore che le aveva poste in essere in situazioni di conflitto. Per
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consolidato a giurisprudenza di legittimità, infatti, il rapporto che si instaurava tra l'amministratore e la società era di carattere contrattuale e sinallagmatico;
venendo in considerazione, per quanto riguarda gli effetti esterni, la cosiddetta immedesimazione organica, dovevano ritenersi applicabili gli artt. 1394 1395 c.c., per cui il contratto concluso con se stesso era annullabile, salvo il caso di specifica autorizzazione o l'esclusione del possibile conflitto di interessi. L'annullabilità che ne derivava colpiva l'atto di rinuncia alla prescrizione ed era vizio deducibile dal rappresentato in via di eccezione anche nel caso in cui fosse prescritta la relativa azione, così come previsto dall'art. 1442 c.c., dovendosi escludere al caso di specie l'applicazione del termine di cui è l'art. 2377 c.c. per l'impugnazione della relativa delibera assembleare. Conseguentemente, gli unici atti che acquisivano valenza interruttiva della prescrizione erano costituiti dalle quattro diffide e messa in mora avente ad oggetto il pagamento dei compensi di amministratore inviate dall'opponente in data 07/03/2016 alle quattro società del gruppo e, quindi, CP_7 erano prescritti tutti i compensi anteriori al 07/03/2011 per capitale e interessi, ivi comprese quelle oggetto di compensazione con l'atto di compravendita del 17/11/2016;
➢ le dichiarazioni rese all'Agenzia delle Entrate erano state fatte dall'amministratore unico della e, quindi, non erano riferibili alla UR fallimentare CP_7 Parte_4
e al fermo restando che il diverso contesto in cui esse erano state Controparte_7 rese rispetto alla odierna sede non avrebbero potuto dimostrare in capo al CP_7 alcuna volontà di riconoscimento del debito altrui;
➢ contestava l'an e il quantum del corrispettivo indicato nel contratto di compravendita del
17/11/2016 pari ad euro 320.666,66, atteso che il credito era riportato in una fattura emessa due giorni prima della compravendita. Ad ogni modo la previsione secondo cui il “credito… deve intendersi definitivamente estinto” precludeva la sopravvivenza degli accessori che, anche qualora dovuti, dovevano intendersi tacitamente rinunciati;
➢ non era applicabile in sede fallimentare la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002, a prescindere dalla natura del credito azionato (che non rientrava comunque nella nozione di transazione commerciale), venendo in rilievo il chiaro precetto normativo di cui all'art. 1 comma 2 c.c. secondo cui essa non opera per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
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➢ la giurisprudenza aveva ritenuto sempre possibile, a prescindere dall'esperimento delle azioni di responsabilità previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., eccepire l'inadempimento dell'amministratore agli obblighi contrattualmente conferitigli ex art. 1460 c.c., con conseguente onere degli stessi di dare la prova della loro diligenza;
➢ già precedentemente all'avvio della attività di amministratore da parte del a Parte_1
tempo dal 1993, la - prima denominata Energia Basilicata SR – aveva esposto CP_7 sistematicamente nei suoi bilanci valori della produzione inferiori ai relativi costi, producendo costantemente perdite, ad eccezion fatta per l'esercizio 2004, in ragione di un introito straordinario derivante da una plusvalenza da cessione, e per gli anni 2011 e 2012, caratterizzati da un certo numero di vendite di unità immobiliari, mai più realizzate negli esercizi successivi. Nel 1998, la società aveva rivalutato, in deroga ai principi di cui all'art. 2426 c.c., i terreni di cui era proprietaria per effetto della acquisita suscettibilità edificatoria degli stessi, incrementando, sulla base di una perizia, il valore appostato in bilancio delle immobilizzazioni materiali in maniera iperbolica da lire 2.439.667.526 a lire 58.517.667.526, creando una finta immagine di solidità patrimoniale, che le aveva consentito di vivere di rendita, nonostante fosse sempre in perdita. Nei bilanci dal 1993 al 2018 il valore di quella riserva era stato mantenuto invariato, venendo modificato solo nel 2003 in seguito ai conferimenti della per finanziare le altre società del gruppo, che sin dall'inizio CP_7 avevano manifestato un andamento negativo per l'eccedenza sistematica dei costi sui ricavi.
Non essendo mai state vagliate in termini di ragionevole realizzo le aspettative del programma edilizio e le risposte del mercato, il consiglio di amministrazione, nel periodo in cui vi faceva parte anche il aveva continuato ad avallare la gestione Parte_1 antieconomica della società, sfociata in dissesto con un debito erariale e previdenziale assai pesante, anziché porre per tempo fine alla sua esperienza, mettendola in liquidazione;
➢ nella relazione al bilancio 2013 la , società di revisione, aveva espresso forti dubbi CP_11
sulla gestione della società, anche pregressa, della non aveva avallato il bilancio, CP_7 evidenziando che l'enorme debito, aggravato dalle fideiussione in favore delle società del gruppo, imponevano agli amministratori di dare conto della riuscita di future iniziative di risanamento per mantenere una prospettiva di continuità dubbia;
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➢ dalla costituzione alla dichiarazione di fallimento, la - così come anche le altre CP_7
società del gruppo -, è stata sempre amministrata in conflitto di interessi, perché tutte nate dalla mente di e amministrate e controllate in maniera familiare da lui stesso Parte_4 direttamente o tramite parenti. L'odierno opponente, ad esempio, è nipote di Parte_4
e, anche dopo l'uscita dall'amministrazione delle società del gruppo, aveva continuato
[...] ad operare nello stesso come consulente esterno.
In situazione di conflitto, gli amministratori esemplificativamente: •avevano deliberato la rinuncia alla prescrizione dei crediti loro e dei crediti dei sindaci;
•non avevano mai regolato i rapporti economici con il Consorzio RI, nato sempre dalla mente di Parte_4
, facendogli erogare i servizi dalle società del gruppo In mancanza di pezze
[...] CP_7 giustificative, il Consorzio aveva contestato i crediti vantati da e per il periodo CP_7 successivo al 2018 aveva dimezzato le spettanze. Inoltre, nonostante il Consorzio avesse versato alla il canone di concessione demaniale per euro 216.455,31, la somma CP_7 non era mai stata pagata all'Erario; • avevano ratificato il 28/07/2006 un contratto di locazione stipulato da in via d'urgenza con (facente parte Parte_4 Controparte_12 del gruppo per la commercializzazione delle residenze, dietro un corrispettivo CP_7 di euro 7.000,00, nonostante già fosse in essere un altro contratto con le medesime finalità con la società Remax Acquachiara;
il 23/02/2007, avevano deliberato l'acquisto dell'80% della operante nel campo dell'informatica e dei servizi di telecomunicazione, CP_13 di proprietà di , figlio del citato;
Testimone_1 Parte_4
➢ su 947 unità immobiliari in progetto, alla data di presentazione del concordato del 2017, ne risultavano realizzate poco meno della metà e 63 preliminari sono rimasti inadempiuti, pur avendo la incassato caparre ed acconti per 5.000.000,00 euro. L'aumento CP_7 esponenziale dell'esposizione bancaria tra il 2004 e il 2005 passa da euro CP_7
518.729,00 ad euro 3.766.000,00, passa da euro 851.204,00 ad euro Parte_9
25.001.000,00, passa da euro 350.250,00 ad euro 1..237.387,00 come Parte_10 da relativi bilanci) avrebbe dovuto rendere evidente l'impossibilità di coprire la debitoria con la vendita delle restanti unità immobiliari e invece per continuare a sopravvivere la società aveva chiesto un dilazionamento del debito con le banche, addirittura concedendo altre ipoteche sugli immobili già oggetto di preliminari. Nel 2011 gli amministratori avevano
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stipulato un preliminare con l'ing. senza alcuna caparra o acconto, che CP_14 prevedeva a corrispettivo la compensazione dei crediti vantati da questo professionista nei confronti della società. Nel 2012, in violazione del divieto di patto commissorio, si era obbligati con la alla vendita di tre immobili in caso di mancata restituzione Parte_11 del mutuo ottenuto tramite IC AL spa. A causa dell'inadempimento contrattuale, la società non aveva incassato somme per 7.073.605,79 e si era esposta alle richieste risarcitorie dei promissari acquirenti ex artt. 2932 c.c. e 1453 c.c., oltre all'a domanda di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c.;
➢ gli amministratori, tra cui l'odierno opponente, non avevano vigilato sull'operato del , Pt_4
quando, nel 2007, aveva fatto intraprendere alla società un processo temerario, come risultante dalla pronuncia del Tribunale di Matera, con condanna della al CP_7 pagamento di un corrispettivo per spese processuali delle plurime controparti di euro
141.969,00 oltre iva e cassa. In quell'occasione, il aveva la rappresentanza della Pt_4 società, ma la decisione di imbarcarsi in un processo rischioso spettava al consiglio di amministrazione, che non risulta aver mai discusso né deliberato a proposito;
➢ mancava la regolamentazione dei compensi tra i componenti del consiglio di amministrazione rimessa dall'assemblea dei soci proprio agli amministratori. Sicché la ripartizione egalitaria operata dall'opponente risultava essere del tutto arbitraria;
➢ quanto alla mancata cancellazione dell'ipoteca, non risultavano provati il pagamento da parte del della somma di euro 8.120,94, l'esistenza di un credito della Parte_1 CP_10
[... nei confronti di e la cessione di detto credito al fermo restando CP_7 Parte_1 che la era una società dello stesso opponente. Con riferimento a detti ultimi due CP_10 profili, le lettere di incarico erano prive di data certa e come tali inopponibili al . CP_7
In caso di riconoscimento del compenso professionale, poi:
1. evidenziavano che lo stesso non avrebbe potuto essere ammesso in privilegio, non configurandosi l'attività dell'amministratore di società come prestazione d'opera ex art. 2751bis n. 2 c.c.: il credito, dunque, avrebbe avuto natura chirografaria;
2. eccepivano in compensazione il danno cagionato alla società fallita in ragione: • del riconoscimento dei crediti professionale prescritti per euro 320.666,66 oltre euro 198.061,30 richiesti a titolo di interessi di mora;
• del mancato versamento del prezzo della compravendita immobiliare del 2016; • dell'importo delle sanzioni interessi ed aggi sul debito iva non assolto negli
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anni 2011, 2012 e 2013 per un totale di euro 447.281,74; • del pagamento delle spese processuali per la soccombenza nel giudizio risarcitorio incardinato nel 2007 pari ad euro 147.647,76; • del mancato incasso del saldo dei preliminari immobiliari per euro 7.073.605,79. Danno idoneo ad estinguere totalmente l'avversa pretesa creditoria.
I.1.3. Con ordinanza dell'11/04/2022, veniva disposta una consulenza tecnica per accertare le presunte manchevolezze nell'operato dell'opponente denunciate dalla UR.
Nelle more, venivano iscritti a ruolo una serie di ulteriori opposizioni allo stato passivo da parte degli altri componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, come segue.
I.2.1. Il 05/01/2022 hanno proposto opposizione (RG n. 28/2022) allo stato passivo del fallimento dichiarato esecutivo con decreto del G.D. del 10/12/2021, comunicato il 14/12/2021, CP_7 anche il dott. e la coniuge Hanno contestato il rigetto Parte_2 Parte_3 parziale della loro domanda di insinuazione del 29/09/2020, in cui avevano chiesto: • la restituzione in favore di entrambi degli acconti di euro 30.000,00 versati sul preliminare di vendita del
24/08/2009, rimasto inadempiuto dalla società, salvo imputazione al maggior prezzo nel caso in cui il si fosse determinato ad eseguirlo, con compensazione parziale con i maggiori CP_7 crediti professionali vanatati dall'opponente nei confronti della • il risarcimento, in CP_7 favore di entrambi, del danno di euro 116.689,00 alla data del 29/01/2020 in relazione al contratto di compravendita del 17/11/2016, pari a quanto necessario per l'estinzione della ipoteca che si era impegnata a cancellare unitamente al pagamento del mutuo;
• in favore del CP_7
il pagamento dei compensi professionali, maggiorati di interessi di mora, iva e cassa, Parte_1 con il privilegio ex art. 2751bis c.c. di: a) euro 522.944,47 per l'attività di componente del consiglio di amministrazione delle società del gruppo dal 2004 al 2013; b) euro 23.930,00 per la CP_7 contabilità aziendale dell'anno 2017; c) euro 28.650,00 per la contabilità aziendale dell'anno 2018;
d) euro 15.000,00 per l'attività prefallimentare – istanza di concordato 2018; e) euro 32.178,40 per la cura del contenzioso tributario della f) euro 21.632,00 per gli adempimenti connessi CP_7 all'operazione di fusione per incorporazione;
g) euro 5.000,00 per il contenzioso tributario relativo al diniego della domanda di compensazione con rate rottamazione ter.
Lamentavano che fosse stata accolta solo la domanda di restituzione dei 30.000,00 euro in acconto, oltre interessi, in relazione al preliminare di vendita del 24/08/2009, di cui era stato disposto lo scioglimento ex art. 72 L.F. con decreto del 19/03/2021. A supporto della domanda di insinuazione
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dei crediti professionali connessi all'incarico di componente del consiglio di amministrazione, effettuava le medesime eccezioni, contestazioni e deduzioni di cui al paragrafo I.1; insisteva, poi, per il riconoscimento degli altri crediti professionali, sottolineando di aver fornito prova documentale dell'attività relativa, nonché della somma a titolo di risarcimento danni per la mancata estinzione dell'ipoteca sull'immobile del 17/1172006, chiedendo la compensazione del saldo prezzo fino ad euro 111.294,56 con i loro controcrediti.
I.2.2. Il si costituiva in questo giudizio il 22/09/2022, chiedendo il rigetto dell'avversa CP_7 domanda. Precisava, in primis, che non erano stati ammessi i crediti professionali relativi all'attività di consigliere di amministrazione, per l'eccepito inadempimento agli obblighi di mandato, e per l'attività connessa al concordato, perché non documentata con data certa, sostanzialmente inutile
(il piano concordatario è stato censurato nella relazione del Commissario ex art. 173 L.F. perché gravemente carente), non ammissibile in pre-deduzione, attesa la rinuncia all'istanza di concordato, incerta anche nel quantum, in mancanza dei criteri di quantificazione del credito. Inoltre, era stato disconosciuto il risarcimento del danno per l'atto di vendita del 2016, in quanto revocabile e come tale da esso già impugnato, a nulla rilevando le asserzioni di controparte, non provate, sull'irrevocabilità del trasferimento, poiché l'immobile era stato acquistato come prima casa, era stato pagato al giusto prezzo e la aveva un patrimonio residuo sufficiente a soddisfare CP_7 tutto il ceto creditorio. Per il resto replicava le eccezioni e contestazioni di cui al paragrafo II.1.2..
I.3.1. L'avv. (ricorso depositato il 12/01/2022 – RG 62/2022) aveva chiesto Controparte_1
l'ammissione di un credito professionale di euro 70.000,00, di cui euro 50.000,00 in privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c. per l'attività di componente del consiglio di amministrazione dal 2009 al 2014.
In primis, lamentava la violazione del contraddittorio, poiché i curatori avevano prodotto un parere integrativo, di cui non era stato informato e avverso il quale, quindi, non aveva potuto presentare alcuna osservazione. Evidenziava che le eccezioni di inadempimento erano del tutto generiche e destituite di fondamento;
risultavano prescritte le azioni di responsabilità ex art. 2394 c.c., essendo cessata la carica sei anni prima della sentenza dichiarativa di fallimento;
nell'ambito del consiglio di amministrazione non aveva mai avuto deleghe, sicché nulla poteva essergli addebitato, non essendo mai venuto a conoscenza di alcun fatto tale da sollecitare un suo intervento, e aveva rifiutato l'approvazione del bilancio 2013 con il conseguente azzeramento dell'organo gestorio e l'assunzione della carica monocratica da parte di (v. verbale del 04/05/2012); nulla Parte_4
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aveva mai saputo dei rapporti della on il Consorzio, perché l'esistenza di un contenzioso CP_7 era mai stata posta all'attenzione del consiglio di amministrazione;
ex art. 95L.F., il non CP_7 poteva contestare l'inadempimento per sottrarsi al pagamento del dovuto, dovendosi accertare in via autonoma l'eventuale violazione degli obblighi contrattuali in capo a sé; non aveva inteso giovarsi della delibera di rinuncia alla prescrizione relativamente ai propri crediti professionali, avendo interrotto autonomamente la prescrizione con lettere raccomandata a.r. dell'11/09/2015 e pec del 30/08/2017, 02/11/2017, 03/11/2017, 06/11/2017 e 20/05/2019; pretestuosa era la contestazione circa la mancanza dei criteri di ripartizione del compenso, visto che nel verbale del
05/05/2008 erano stati espressamente indicati quelli relativi ai compensi degli anni 2008-2010, mentre per il periodo successivo al 2012 l'assemblea dei soci li aveva ripartiti in parti uguali.
I.3.2. Il si costituiva in giudizio l'08/04/2022, insistendo per il rigetto dell'avversa CP_7 domanda. Preso atto della rinuncia dell'avvocato ad avvalersi della delibera del 2016, eccepiva l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti, in quando le note prodotte non erano assolutamente idonee ad interrompere la prescrizione. Quanto all'eccezione di inadempimento, evidenziava che l'art. 95 L.F. non precludeva affatto l'esperimento dell'art. 1460 c.c. nei confronti dell'amministratore e la circostanza che non avesse mai avuto deleghe non era ragione di esenzione da responsabilità, avendo l'obbligo di agire informato ex art. 2381 c.c., di impartire direttive agli organi delegati e financo di avocare sé le deleghe;
contestava anche a lui il non aver impedito fatti pregiudizievoli in danno della società in relazione all'andamento anticeconomico della società e all'inosservanza dell'obbligo di messa in liquidazione, al mancato impedimento di operazioni in conflitto di interessi con la società. Reiterava in questa sede, le difese su detti aspetti con le domande conseguenti di cui al paragrafo I.
2. che precede.
I.4.1. Proponeva opposizione anche il 10/01/2022 (RG n. 46/2022), per Parte_4
l'ammissione dei crediti asseritamente maturati per l'attività di Presidente del Consiglio di
Amministrazione svolto fino al 2014 e per quella di amministratore unico fino alla data del fallimento per complessivi euro 730.526,76, oltre interessi come per legge. Le difese assunte sono speculari a quelle di cui alla difesa di a cui si rinvia per esigenze di Parte_1 semplificazione.
I.4.2. Il si costituiva in questo giudizio il 04/03/2022, precisando, Controparte_7 innanzitutto, che risultavano documentati solo i compensi dal 2002 al 2013 e nel merito che il
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rigetto della domanda di insinuazione trovava giustificazione nella violazione da parte dell'opponente dei doveri dell'amministratore e nella prescrizione del relativo di credito, come ampiamente dedotto al paragrafo I.1.2. Quanto alla violazione dei doveri dell'amministratore, la UR sottolineava il ruolo di deus ex machina del , che aveva rivestito la carica Pt_4 di Presidente del Consiglio di Amministrazione con poteri di delega fino alla fine di giugno 2014 e dall'01/07/2014 di amministratore unico della fino alla procedura di concordato, CP_7 oltre a ricoprire le medesime cariche di amministratore nelle altre società del gruppo;
il , nel Pt_4 corso della gestione della e delle società del gruppo, aveva agito sostanzialmente come CP_7 se fossero state una sua proprietà, senza l'osservanza delle formalità necessarie a mantenere i rapporti tra le singole chiaro e trasparente e i rispettivi bilanci rispondenti alla vera situazione economica, finanziaria e patrimoniale.
I.5.1. Il 12/01/2022 proponeva opposizione al medesimo stato passivo dichiarato esecutivo anche il dott. Rag. (RG n. 65/2022), che si era visto rigettare in toto la domanda di Persona_1 insinuazione al passivo dei crediti maturati in qualità di Presidente del consiglio sindacale della dal 2004 e in qualità di componente del consiglio sindacale di altre società del gruppo CP_7 dal 2003 fino alla loro fusione per incorporazione ( e RI IL spa dal Parte_9
17/07/2003, dal 29/07/2005):euro 255.173,08, compresi accessori, oltre Parte_10 interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze fino al deposito del piano di riparto, in prededuzione ovvero in privilegio ai sensi dell'art. 2751bis n. 2 c.c..
L'opponente lamentava che l'inadempimento eccepito dal fosse del tutto generico, CP_7 avendo riguardato indistintamente tutti i componenti del collegio sindacale, anziché l'operato del singolo. Genericità che, in ragione rispetto dei plurimi incarichi di durata temporale di diversi lustri e che avevano riguardato società e gestioni diverse fino alla fusione del 2016, impediva in radice di individuare specifiche contestazioni a cui controdedurre.
Contestava l'intervenuta prescrizione dei crediti nei confronti di , in quanto le attività CP_7 espletate avevano riguardato gli esercizi dal 2016 sino al fallimento;
per quanto riguardava, invece, quelli maturati nei confronti delle società del gruppo prima della fusione, il decorso del termine prescrizionale era stato interrotto con una serie di richieste di pagamento;
la prescrizione, inoltre, doveva ritenersi senz'altro interrotta dalla appostazione anno per anno dei crediti maturati nelle scritture contabili delle diverse società del gruppo, dalle ricognizioni di debito del 03/08/2015
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sottoscritte dall'amministratore delle società e dalla appostazione del credito maturato alla data del
31/11/2019 nell'elenco dei crediti riportato in calce al ricorso ex art. 182 bis L.F. presso il tribunale di Matera in data 09/02/2018, dalla appostazione del credito alla data del 04/10/2017 nell'elenco dei crediti riportati nel corpo del piano di concordato depositato presso il tribunale di Matera in data 09/01/2019 e in ultimo dalle determinazioni formalizzate nei verbali dei consigli di amministrazione del 20/10/2012, con cui gli amministratori delle società del gruppo avevano espressamente rinunciato alla prescrizione dei crediti vantati dai sindaci maturati, riconoscendo così
l'esistenza dei debiti.
Evidenziava, poi, che i compensi per le attività dei sindaci erano stati fissati nei verbali assembleari delle società prodotti ed erano dovuti avendo egli correttamente adempiuto alle prestazioni connesse alla carica ricoperta, poiché: • il collegio sindacale si era occupato del controllo contabile della società fallita solo fino all'esercizio 2023, mentre a partire dal verbale di assemblea del
29/05/2023 lo stesso era stato eseguito dalla società di revisione . La contabilità della società CP_11 era rimasta esente da alcuna censura, pur essendo stata ripetutamente vagliata da esperti indipendenti in occasione della fusione del 2016 e delle diverse iniziative tese al risanamento della società in ambito concorsuale (v. attestazione del piano ex art. 67 L.F. del 18/09/2017 e attestazione dell'08/02/2018 all'atto di ricorso di concordato preventivo); • era fisiologico che a fronte di n. 322 contrati preliminari su qualcuno si instaurasse un contenzioso. In ogni caso un inadempimento contrattuale ad alcuno di questi contratti non può essere imputabile all'organo di controllo, non potendo integrare gli estremi di una irregolare gestione della società tale da richiedere un intervento del collegio sindacale;
• nessuna attività di conflitto di interessi da parte di Parte_4
era stata consentita, atteso che tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi in seno
[...] al consiglio di amministrazione della società fallita rese note dagli amministratori erano state gestite nel rispetto della disciplina di riferimento e il collegio sindacale aveva svolto puntualmente la propria attività di controllo, senza ravvisare irregolarità che profili di danno per la società; rispetto alle denunce presentate dal socio nel 2015 e nel 2017 di cui il collegio era stato Parte_12 formalmente investito, erano agli atti le relazioni elaborate dall'organo di controllo poste all'attenzione della assemblea dei soci unitamente ai documenti relativi. La società, dunque, era stata messa in condizioni di fare le sue valutazioni in ordine alle contestazioni sollevate;
nessun presunto ritardo poteva essere imputato al collegio relativamente alla emersione del dissesto della società
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fallita, avendo il collegio assolto agli obblighi di legge sia sul fronte societario che rispetto ad eventuali iniziative di natura giudiziaria. tanto ancor più dovendosi considerare che la crisi del gruppo e della stessa società fallita era sempre stato di carattere finanziario e non CP_7 patrimoniale, la situazione di tensione finanziaria era emersa sul piano contabile a partire dall'esercizio 2013, da questo momento il controllo contabile della fallita era stato sottratto al collegio sindacale è affidato ad una società di revisione terza;
nel verbale dell'01/10/2012, l'organo di controllo aveva segnalato agli amministratori una marcata flessione delle vendite e conseguenti effetti sui prezzi di realizzo, chiedendo di conoscere le strategie che il consiglio di amministrazione aveva intenzione di attuare per garantire la continuità dell'iniziativa imprenditoriale anche per evitare eventuali azioni dei creditori a tutela dei propri interessi;
nei successivi verbali del
02/09/2013 e del 14/06/2014 aveva sollecitato il consiglio di amministrazione ad elaborare con urgenza nuove iniziative per lo smobilizzo delle unità immobiliari invendute e di intervenire sulla rinegoziazione dei rapporti in atto con le banche al fine di ottenere un differimento dei mutui e il contenimento degli oneri finanziari. Posizioni ribadite anche nel corso degli esercizi 2014 e 2015, a cui avevano fatto seguito azioni concrete da parte del consiglio di amministrazione nel senso di superare la crisi. Tentativi che però non avevano sortito l'effetto sperato, tanto che la società era stata costretta a ricorrere agli strumenti fallimentari;
•i bilanci dal 2013 al 2018 mostravano un patrimonio netto della società stabile e assolutamente idoneo a soddisfare i creditori;
• dal 2016 la società era sotto l'attenzione dell'A.G., che non ha rilevato anomalie di sorta nella sua gestione e controllo, tant'è il 05/06/2018 il GIP del Tribunale di Matera aveva rigettato la richiesta di incidente probatorio per la verifica delle scritture contabili su eventuali atti in frode ai creditori e solo in data 19/05/2020 Tribunale aveva rigettato l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, ritenendo insussistente la possibilità di una ripresa della società; • anche la società di revisione esterna non aveva mai espresso un parere negativo rispetto all'approvazione dei bilanci o rilevato il venir meno dei presupposti della continuità aziendale;
• l'organo di controllo non esercita funzioni di amministrazione attiva, sicché non è dotato di alcun potere di indurre o impedire azioni giudiziarie da parte del legale rappresentante della società; • nessun rilievo era mai stato fatto dalla società di revisione in ordine alla mancata documentazione dei rapporti con il Consorzio. Tutta la documentazione de qua era nella disponibilità della società ed ora lo è nelle mani del;
• CP_7
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erano state avviate plurime trattative con diversi fondi di investimento interessati all'acquisto dei beni della fallita e delle sue quote sociali.
I.5.2. Il si costituiva in questo giudizio l'08/04/2022, chiedendo il rigetto integrale CP_7 dell'avversa domanda, reiterando le difese, eccezioni e domande già assunte per gli amministratori ut supra e sottolineando, altresì, che: l'opponente, nel corso delle annualità per le quali invocava il compenso professionale, aveva operato in violazione degli obblighi di legge, consentendo la protrazione della vita economica di società connotate da risultati negativi di gestione, prive di qualsiasi realistica possibilità di continuità; non avendo posto in essere tutte le azioni anche extrasocietarie per la liquidazione tempestiva delle società, il collegio sindacale ha determinato un aggravamento della condizione finanziaria delle società del gruppo fino all'insolvenza dell'intero gruppo, ben prima della fusione del 2016; pur avendo i sindaci rilevato la situazione di crisi finanziaria e aver avanzato dubbi sul piano di risanamento elaborato dagli amministratori, non di meno non hanno denunciato la situazione in Tribunale o al Pubblico ministero per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali;
i sindaci avevano consentito alla conservazione del patrimonio immobiliare rivalutato nei bilanci successivi, nonostante la risposta fredda del mercato, e alla redazione di quest'ultimi secondo i principi di continuità aziendale, nonostante non ve ne fossero i presupposti, appiattendosi sull'operato dell'organo amministrativo. A titolo esemplificativo, il collegio non aveva condotto alcuna verifica sullo stato di avanzamento delle trattive e sulla serietà dei soggetti che aveva avanzato le proposte d'acquisto, tant'è che nel ricorso l'opponente non era stato in grado di fornire alcuna giustificazione in ordine al mancato raggiungimento delle intese.
L'atteggiamento di interessamento meramente formale alle vicende societarie era stato conservato dall'organo di controllo anche in sede di ricorso ex art. 182bis L.F., quando la aveva dato CP_7 atto di intervenute intese con il creditore di maggioranza, che invece le aveva negate. Financo negli anni 2011 e 2012, quando si erano registrate le vendite numericamente significative, le società del gruppo non erano state in grado neppure di onorare le imposte sul valore aggiunto, determinando una significativa esposizione erariale;
il collegio aveva consentito che, pur dopo la stipulazione dei contratti di compravendita, si procedesse alla iscrizione di ulteriori ipoteche sugli immobili promessi in vendita con un dilazionamento del debito che non avrebbe potuto essere saldato neppure con il prezzo di compravendita. Nulla aveva, poi, fatto, quando la era riuscita CP_7 ad ottenere la restituzione delle fideiussioni prestate a garanzia della realizzazione degli immobili
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venduti, tanto che era pendenti giudizi volti ad accertare la nullità di quei contratti per violazione di legge, ad ottenere la restituzione degli acconti e il pagamento del risarcimento dei danni subiti;
i sindaci avevano permesso a e ai componenti della sua famiglia di gestire le società Parte_4 del gruppo come in maniera autocratica, adottando delle decisioni non razionali e rispondenti agli interessi sociali. A titolo esemplificativo: la vendita in favore del figlio di immobili e posto Per_3 barca a compensazione di presunti controcrediti professionali di questi, nonostante la società fosse già in una situazione di crisi economica.
Successivamente, al presente procedimento venivano riuniti quelli iscritti a ruolo con RG n.
28/2022, n. 44/2022, n. 46/2022, n. 60/2022, n. 62/2022, n. 64/2022, n. 65/2022, n. 74/2022 e
75/2022.
I.6.1. Il 12/01/2022 e il 13/01/2022 proponevano opposizione allo stesso decreto (RG n. 74 e 75 del 2022) anche il dott. Rag. - che agiva per un credito di euro Parte_5
259.547,56 (compresi accessori), oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 fino al deposito del piano di riparto, in prededuzione oppure con il privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c., dal 2004 in poi per le diverse società del gruppo e per quest'ultima - e il rag. - che agiva CP_7 Parte_6 per un credito di euro 3.806,40 (compresi accessori), oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 fino al deposito del piano di riparto, in privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c., dal 29/07/2015 al 04/08/2016 per -, a mezzo del medesimo difensore dell' Le difese sono Parte_10 Per_1 essenzialmente le stesse, sicché per ragioni di economia ci si riporta a quelle di cui al paragrafo
I.5.1..
I.6.2. Il si è costituito in entrambi i giudizi, assumendo le stesse posizioni viste innanzi. CP_7
I.7.1. Seguivano, ancora, le opposizioni degli altri quattro sindaci.
Così:
- il dott. la depositava in data 10/01/2022 (RG n. 44/2022), chiedendo il Controparte_6 riconoscimento del credito professionale di complessivi euro 15.955,34 oltre iva, in prededuzione per il periodo in cui la era stata sottoposta a concordato preventivo e in privilegio ex art. CP_7
2751bis comma 1 n. 2 c.c. per i primi due anni antecedenti all'ammissione del concordato oppure alla dichiarazione di fallimento, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002;
- il dott. la proponeva in data 12/01/2022 (RG n. 64/2022) reiterando la domanda CP_4 di insinuazione al passivo per complessivi euro 128.265,56, di cui euro 16.995,00 in privilegio ex
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art. 2751bis comma 1 n. 2 c.c. ed euro 111.271,00 in chirografo, per l'attività di sindaco dal 2000 al
06/08/2015 svolta in favore di e . Contestava la genericità CP_7 Parte_10
e fondatezza dell'eccezione di inadempimento, nonché la non rimproverabilità di alcunché al collegio sindacale in odine alla stipulazione di contratti preliminari;
- in pari data vi provvedevano anche:
• (RG n. 60/2022), che chiedeva di essere ammesso al passivo fallimentare, in CP_5 chirografo, per l'importo di euro 40.773,54, oltre interessi fino alla data del fallimento per l'attività di sindaco della dal 24/04/2003 al 18/05/2015; Parte_10
• (RG n. 75/2022), che rivendicava il compenso per l'attività di sindaco Parte_6 effettivo della dal 29/07/2015 al 04/08/2016, giusta delibera Parte_10 assembleare del 29/07/2015, pari ad euro 3.806,40, comprensivo di accessori, con gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalle singole scadenze sino alla data di deposito dei piani di riparto.
Contestava la genericità dell'eccezione di inadempimento che la UR aveva sollevato in relazione a tutti i sindaci e amministratori, senza specificare le condotte censurabili rispetto ai singoli e in relazione a specifiche annualità, come richiesto dalla giurisprudenza. Evidenziava, poi, che: rispetto alla progettazione e gestione del villaggio portuale e lagunare, era fisiologico che ci potessero essere dei ritardi nell'esecuzione, visto il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.c. richiesto dalla Procura della Repubblica di Catanzaro poi revocato, e dei contenziosi con alcuni acquirenti;
nessuna prescrizione del credito era maturata, non essendo decorso il quinquennio dalla cessazione della carica ed avendo egli interrotto il decorso del termine con l'invio della fattura n. 39/01 del
21/07/2017, con richiesta di pagamento a mezzo pec inviata in pari data. La quantificazione del compenso era stata determinata nel verbale assembleare del 29/07/2015 e il riconoscimento del debito nei suoi confronti rinveniva, altresì, dall'inserimento del suo compenso professionale nell'elenco dei crediti riportato in calce al ricorso ex art. 182bis L.F. depositato in data 09/02/2018 dalla incorporante;
le funzioni sindacali, avente natura collegiale, erano difficilmente CP_7 scindibili in singoli atti e, pertanto, necessitavano di una valutazione complessiva dell'operato dell'organo collegiale;
nel periodo di sua permanenza in carica, l'attività svolta dal collegio sindacale risultava dalla relazione al bilancio al 31/12/2015, con la precisazione che il controllo contabile, a partire dal 29/05/2013, era stato esercitato dalla società di revisione;
la condotta della CP_11 società, ripetutamente passata al setaccio di esperti indipendenti, financo in sede penale, era andata
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esente da censure;
il collegio sindacale aveva sempre assolto agli obblighi di legge sia sul fronte intrasocietario che rispetto ad eventuali iniziative di natura giudiziaria, considerando che la crisi del gruppo era stata sempre e soltanto di carattere finanziario e non patrimoniale, la situazione di tensione era emersa sul piano contabile a partire dall'esercizio 2013 e la società di revisione non aveva mai formulato alcun parere negativo;
nella relazione al bilancio 2015, poi, il collegio sindacale aveva manifestato i propri dubbi in ordine alla permanenza di una preoccupante tensione finanziaria, desumibile dalla notevole massa di indebitamento, rispetto alla quale risultava evidente lo stato di crisi dell'impresa, sottolineando l'incertezza delle azioni di risanamento proposte che avrebbero posto seri dubbi sulla continuità aziendale e suggerendo di valutare la possibilità di avvalersi di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa previsti dalle norme in tema di risanamento aziendale, al fine di scongiurare ogni possibile rischio della cessazione definitiva della iniziativa imprenditoriale;
inoltre, in ragione del breve tempo in cui aveva ricoperto la carica di sindaco, egli aveva potuto verificare che l'organo amministrativo aveva avviato una serie di iniziative di risanamento, tra cui il progetto di fusione del 28/01/2016, ritenuto necessario al fine di concentrare le risorse per l'attenuazione degli squilibri finanziari esistenti e il miglioramento delle condizioni di negoziazione sul mercato del credito e verso gli istituti finanziari, senza però essere in grado di valutare gli effetti positivi o meno di dette azioni;
in considerazione delle successive iniziative di risanamento intraprese dalla società incorporante a partire dal 2016, la situazione economico patrimoniale e finanziaria della società e le relative scelte di gestione erano rimaste costantemente sottoposte al monitoraggio di esperti indipendenti, dell'autorità giudiziaria e degli organi fallimentari, senza che fossero stati accertati i presupposti dell'insolvenza prima dei provvedimenti del 2020; in definitiva, il collegio sindacale, oltre ad essersi adoperato costantemente per la puntuale informazione della base sociale e dei terzi, aveva sempre verificato il tempestivo costante ed effettivo impegno dell'organo amministrativo nelle azioni dirette al risanamento della situazione finanziaria della società, accertando la mancanza di scelte gestorie pregiudizievoli per la salvaguardia dell'ingente patrimonio sociale e per la tutela delle ragioni del ceto creditorio;
per quanto atteneva alle iniziative giudiziarie temerarie, le scelte spettavano esclusivamente all'organo amministrativo, non esercitando il collegio sindacale funzioni di amministrazione attiva e non avendo alcun potere di condizionare le scelte di detto organo nel senso di indurlo ad avviare azioni
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giudiziarie o a rinunciarvi, soprattutto in fattispecie affidate a professionisti qualificati e abilitati alla difesa dinanzi all'autorità giudiziaria.
I.7.2. Il si è costituito anche in questi giudizi, assumendo le stesse posizioni viste CP_7 innanzi.
II. Disposta la riunione di tutti i procedimenti a quello di più antica iscrizione, previa interlocuzione delle parti (tutti gli opponenti dei giudizi riuniti manifestavano parere negativo), con ordinanza del
03/01/2023, veniva estesa a tutti l'indagine peritale già conferita al dott. nel Per_4 procedimento originario RG n. 20/2022.
Nelle more decedeva il dott. e si costituivano in prosecuzione, in data Persona_1
07/02/2023, i figli eredi legittimi e reiterando le domande, eccezioni, CP_2 Controparte_3 deduzioni e conclusioni dell'espletate dal genitore.
III. La relazione peritale veniva depositata l'11/12/2023. Le parti sollevavano una serie di contestazioni sul modus procedendi dell'ausiliario del giudice, che a loro avviso avrebbe determinato la nullità radicale dell'elaborato, fermi, a monte, i vizi dell'ordinanza che aveva conferito l'incarico e formulato i quesiti (rimettendo al tecnico valutazioni giuridiche spettanti all'A.G., consentendo la ricerca di elementi di prova a sostegno del presunto inadempimento degli amministratori e sindaci in difetto di qualsivoglia allegazione puntuale da parte della UR, ammettendo l'utilizzo di documentazione non versata in atti e che l'ausiliario avrebbe potuto acquisire dalla UR), venivano, quindi, autorizzate al deposito di note al fine di dedurre in maniera più compiuta sugli asseriti vizi della ctu denunciati all'udienza del 07/12/2023.
Con ordinanza del 26/09/2024, il Collegio riteneva che le contestazioni alla ctu potessero essere decise in uno con il merito della causa e, ritenuta la stessa matura per la decisione, fissava l'udienza di discussione per il 12/12/2024, autorizzando le parti al deposito di note conclusionali fino a 10 giorni prima. Depositate, quindi, le note in questione, in cui le parti insistevano per l'accoglimento delle domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni come innanzi, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
IV. Le opposizioni vanno rigettate per le ragioni di cui infra.
IV.1. In ordine ai compensi professionali per le attività di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è fondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
22 Ruolo Generale n. 20/2022
sollevata dal per sottrarsi al pagamento degli stessi, ancorché oggetto di Controparte_7 riconoscimento da parte della e delle società del gruppo. CP_7
I. Innanzitutto, deve rispondersi positivamente al quesito se la società e per essa il CP_7
possa opporsi al pagamento del compenso professionale in favore dei suoi CP_7 amministratori, allegandone - in via di eccezione - l'inadempimento o il non corretto adempimento, pur senza aver proposto nei loro confronti le azioni di responsabilità.
Secondo le difese opponenti, essendo preclusa la domanda di responsabilità, soggetta a ben precisi termini di prescrizione ex artt. 2392, 2393 e 2394bis c.c., non potrebbe essere contestato l'inadempimento contrattuale, neppure in via di eccezione. Il , invece, sostiene che CP_7
l'eccezione sia sempre esperibile.
Ebbene, il Collegio aderisce a quell'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui le fattispecie citate sono tra loro autonome ed indipendenti e, quindi, è sempre opponibile che la società e il contestino l'inadempimento dell'amministratore o del sindaco, anche in via CP_7 di eccezione ex art. 1460 c.c., anche se non sono state proposte le azioni di responsabilità previste dal codice civile e financo quando, come nel caso di specie, le azioni de quibus si siano prescritte. La configurazione del rapporto che lega l'amministratore alla società di capitali e, soprattutto, le plurime implicazioni - di carattere sostanziale e processuale - discendenti dalla sua natura, hanno da sempre registrato, in dottrina e giurisprudenza, analisi tanto complesse quanto variegate negli approdi risolutivi. In dottrina si siano sempre fronteggiate la teoria cd. contrattualistica (per cui il conferimento all'amministratore del potere rappresentativo della società deriva non dalla legge o dallo statuto, bensì dal regolamento negoziale tra i due soggetti, costituenti autonomi centri di interessi, talora contrapposti) e la teoria cd. organica o unilateralistica (per cui l'immedesimazione dell'organo nella persona giuridica, che rappresenta, esclude la configurabilità di un rapporto negoziale intersoggettivo, fonte di reciproci diritti e obblighi). Nell'ambito, poi, della prima teoria, si distinguono diverse tesi, le quali declinano il predetto rapporto negoziale ora come "mandato"
(per le similitudini evocate dagli artt. 2475-ter, 2476,2476 e 2479 c.c.), ora come "contratto di amministrazione" sui generis, ora come "prestazione d'opera professionale", ovvero di "lavoro subordinato" o, più genericamente, "rapporto di para-subordinazione".
Nella giurisprudenza di legittimità, un risalente arresto delle Sezioni Unite (sentenza del
20/10/1994 n. 10680/1994 sostenne che, nei rapporti societari interni, la posizione
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dell'amministratore di una società di capitali fosse simile a quella del mandatario e che - sotto il profilo processuale - la controversia nella quale l'amministratore di una società di capitali, o ente assimilato, avesse chiesto la condanna della società al pagamento di una somma dovuta per effetto dell'attività di esercizio delle funzioni gestorie, era soggetta al rito del lavoro ai sensi dell'art. 409
c.p.c., n. 3, atteso che, «se verso i terzi estranei all'organizzazione societaria è configurabile, tra amministrazione
e società, un rapporto di immedesimazione organica, all'interno dell'organizzazione ben sono configurabili rapporti di credito nascenti da un'attività come quella resa dall'amministratore, continua, coordinata e prevalentemente personale, non rilevando in contrario il contenuto parzialmente imprenditoriale dell'attività gestoria e l'eventuale mancanza di una posizione di debolezza contrattuale dell'amministratore nei confronti della società».
Dopo quasi cinque lustri lo stesso organo nomofilattico nell'affrontare (risolvendola positivamente) la questione della pignorabilità del compenso dell'amministratore di una s.p.a. senza i limiti previsti dall'art. 545 comma 4 c.p.c. - ha corretto quella impostazione, sul rilievo che il rapporto fra l'amministratore e la società debba essere ricondotto nell'ambito dei "rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, cui faceva riferimento l'art. 3 comma 2 lett. a) d.lgs. n. 168/2003, per l'individuazione della competenza per materia del tribunale delle imprese. Rendendo così irrilevante
- a tali fini - la distinzione fra l'attività a rilevanza esterna degli amministratori e il rapporto di natura obbligatoria di questi ultimi con la società. Di qui la massima per la quale «l'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c.» (v. sentenza del 20/01/2017 n.
1545/2017) In realtà, l'arresto del 2017 - che ha affrontato il tema della qualificazione del rapporto tra amministratore e società di capitali sotto lo specifico angolo visuale della sua sussumibilità nei rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c., n. 3), ai fini della perimetrazione della pignorabilità del compenso in relazione all'art. 545 c.p.c., comma 4, ha sconfessato solo alcuni degli enunciati del precedente del 1994 (segnatamente quelli afferenti la qualificazione del rapporto come parasubordinato e la sua riconducibilità all'art. 409 c.p.c., n. 3), aderendo invece (dichiaratamente) alla premessa per cui «l'esistenza di un rapporto organico, in virtù del quale l'amministratore impersona la società
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all'esterno, non esclude la configurabilità, nei rapporti interni, di un vincolo di natura obbligatoria tra
l'amministratore stesso e l'ente da lui gestito, né la conseguente distinzione, in quest'ambito, di due centri d'interesse contrapposti facenti rispettivamente capo alle parti di tale ultimo rapporto», enunciato sul quale ha "senz'altro concordato (seppure con i limiti dei quali si dirà in seguito), nella considerazione che
«l'immedesimazione organica può aver rilievo nei rapporti con i terzi, ma nei rapporti interni effettivamente sussiste una relazione obbligatoria tra soggetti affatto distinti tra loro». In particolare, pur ricomprendendo tra i rapporti societari ex art. 3 d.lgs. n. 168/2003, quello intercorrente tra società ed amministratori - data l'essenzialità del rapporto di rappresentanza in capo a questi ultimi come rapporto che, essendo funzionale, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica, alla vita della società, consente alla stessa di agire, in modo non assimilabile, in quest'ordine di idee, né ad un contratto d'opera (in questo senso, cfr. già Cassazione 22046/2014), né tanto meno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato (Cassazione 14369/2015) - le Sezioni Unite del 2017 hanno ritenuto
"indispensabile precisare che tutto quanto finora affermato concerne la figura dell'amministratore societario nelle sue funzioni tipiche di gestione e rappresentanza dell'ente, ossia come soggetto che, immedesimandosi nella società, le consente di agire e raggiungere i propri fini imprenditoriali.
Mentre, «non è escluso, però, che s'instauri, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l'accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d'opera». Detto orientamento è stato ripreso, in alcune sue sfaccettature, da successive pronunce della Cassazione, nelle quali la questione ha invero continuato ad essere dipanata per lo più in chiave processualistica - ai fini del riparto di competenza tra giudice del lavoro e sezione specializzata in materia di impresa - o in ottica lavoristica, con affermazione, tra l'altro, dei seguenti principi: 1) il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l'art. 36 Cost. né l'art. 409 comma 1 n. 3) c.p.c. con la conseguenza che è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni (Cassazione ordinanza n. 285 del
09/01/2019); 2) il giudice del lavoro è competente funzionalmente a decidere in merito alla domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o d'opera, presentata dall'amministratore unico di una società, che abbia ad oggetto l'accertamento e l'esecuzione di un rapporto di lavoro che si sostanzia in attività estranee alle funzioni inerenti il rapporto organico (Cassazione ordinanza n. 12308 del 09/05/2019); 3) l'amministratore unico e il
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consigliere di amministrazione di una società per azioni sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso fra quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c., con la conseguenza che, in questa ipotesi, la cognizione della vertenza relativa all'azione di responsabilità esercitata contro di essi spetta alla sezione specializzata in materia di impresa di cui all'art. 3 d.lgs. n. 168/2003. «Peraltro, ciò non esclude che, tra la detta società e la persona fisica che la rappresenta e gestisce, possa instaurarsi un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma le caratteristiche di quello subordinato, parasubordinato o d'opera, con l'effetto che, in tali situazioni, la competenza a conoscere della medesima azione va riconosciuta al giudice del lavoro» (Cassazione ordinanza 345 del 13/01/2020). Non si registra, invece, una particolare elaborazione della giurisprudenza di legittimità (diversamente da quella di merito) sullo specifico tema - qui in disamina - dei rimedi azionabili giudizialmente, in via di azione o eccezione, nelle pur possibili controversie tra società di capitali e amministratori in punto di compenso spettante a questi ultimi, in correlazione ai doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società, la cui eventuale inosservanza li rende solidalmente responsabili verso la società dei danni ad essa derivanti (art. 2476 c.c.). Una particolare menziona merita, ai fini del decidere, l'orientamento espresso dalla prima sezione della Cassazione, la quale, muovendo dalla negazione della natura subordinata o para-subordinata del rapporto tra società e amministratori - in forza di quello stesso principio di immedesimazione organica che avrebbe avuto di lì a poco l'avallo delle sezioni unite - ha affermato: 1) che va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, poiché la formulazione dell'art. 3 comma 2 lett. a) d.lgs. n. 168/2003, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti
l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario", si presta a ricomprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l'agire degli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti che, sulla base dell'eventuale contratto stipulato con la società, siano stati da quest'ultima riconosciuti a titolo di compenso» (Cass.
2759/2016, 13956/2016); 2) che «le controversie tra amministratori e società, anche se specificamente attinenti al profilo "interno" dell'attività gestoria ed ai diritti che ne derivano agli amministratori (quale, nella specie, quello al compenso), sono compromettibili in arbitri, ove tale possibilità sia prevista dagli statuti societari» (Cass.
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2759/2016). Si tratta di un approdo importante poiché, ferma restando la riconduzione dei rapporti tra società e amministratori - caratterizzati, nella dimensione esterna, dal fenomeno intrasoggettivo della immedesimazione organica - al genus dei "rapporti societari" (e perciò attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa), dischiude icasticamente lo scenario - che nella dimensione interna appare indubitabilmente intersoggettivo - delle possibili controversie sui rapporti patrimoniali tra la società e la persona fisica investita delle funzioni dell'organo amministrativo cui è preposta, avuto riguardo non solo all'entità e disponibilità del diritto al compenso, ma anche ad ulteriori aspetti come, ad esempio, all'indennizzo per anticipata cessazione del rapporto ex art. 2383 c.c..
Viene così in rilievo una dicotomia tra i poteri e le funzioni dell'amministratore, che discendono direttamente dalla legge e dal contratto sociale (da un lato) e gli eventuali diritti connessi allo svolgimento dell'attività gestoria, con le correlate responsabilità (dall'altro). Dicotomia che, a ben vedere, rappresenta un ulteriore sviluppo logico della possibilità, ribadita dalle Sezioni Unite del
2017, che nei rapporti interni tra società e amministratori si ingeneri una relazione obbligatoria tra soggetti affatto distinti tra loro, capace in ultima analisi di integrare quella dualità di posizioni - tipica dei contratti sinallagmatici - che risulta invero testimoniata in modo cristallino da numerose norme dello stesso titolo V del libro V del codice civile, nelle quali le posizioni soggettive dell'amministratore e della società risultano chiaramente contrapposte (si pensi, a titolo esemplificativo, alle norme in tema di conflitto di interessi, di responsabilità degli amministratori verso la società, di responsabilità degli amministratori per i danni subiti dalla società al verificarsi di una causa di scioglimento). Tra i suddetti diritti viene in considerazione quello al compenso spettante agli amministratori per la gestione dell'impresa, in relazione al quale l'art. 2364 c.c. attribuisce all'assemblea ordinaria la determinazione del compenso se non stabilito dallo statuto e l'art. 2389 prevede che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea. In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il diritto alla percezione del compenso origina direttamente dall'accettazione della carica di amministratore, quale "diritto soggettivo perfetto" ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli (Cassazione
28911/2018, 15382/2017, 16764/2005, 1647/1997, 1554/1981), sebbene disponibile (Cassazione
12592/2010) e perciò derogabile da una clausola dello statuto o da una delibera assembleare che
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sancisca la gratuità dell'incarico, così come rinunciabile attraverso una remissione del debito, anche tacita, purché idonea a rivelare inequivocabilmente la sottesa volontà abdicativa (Cassazione
3657/2020, 28911/2018, 16530/2018, 15382/2017, 4261/2009, 16125/2006).
Inoltre, si è detto che il diritto al compenso possa ben essere fatto valere in giudizio dall'amministratore, non solo in difetto di una specifica delibera assembleare che disponga la liquidazione del compenso, ma anche a fronte di una delibera che vi provveda in misura non adeguata, potendo in tal caso ricorrersi alla determinazione, anche equitativa, del giudice
(Cassazione. 28911/2018, 8897/2014, 1676/2005), purché venga allegata e provata la qualità e quantità delle prestazioni concretamente svolte (Cassazione 28911/2018, 23004/2014) e senza che l'esercizio di tale diritto sia subordinato a una richiesta da rivolgere alla società amministrata durante lo svolgimento dell'incarico (Cassazione ordinanza n. 24139 del 03/10/2018). Quest'ultima pronuncia merita una particolare segnalazione, poiché con essa la prima sezione, nell'affermare, in tema di s.r.l. ma eguale discorso vale per le altre società per azioni, che l'amministratore di una società, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli, ha espressamente precisato che, secondo i principi del sistema vigente, quello di amministratore di società è contratto che la legge presume oneroso (cfr., la norma dell'art. 1709 c.c. dettata con riferimento allo schema generale dell'agire gestorio e senz'altro applicabile anche alla materia societaria, come pure posta a presupposto delle previsioni dell'art. 2389 c.c., specificamente scritte per il tipo società per azioni)" (v. Cassazione ordinanza n.
24139 del 03/10/2018 ); in tal guisa si è evocata, legittimandola, una visione di tipo contrattualistico, che il collegio condivide, riferita al tema del diritto al compenso dell'amministratore di società.
«Può, quindi, dirsi che quel diritto al compenso origina autonomamente nell'ambito del rapporto di immedesimazione organica - proprio del contratto associativo dando vita ad un diverso rapporto, non formalmente contrattuale ma di tipo contrattuale, in seno al quale
è ravvisabile un nesso sinallagmatico di corrispettività con gli obblighi che
l'amministratore medesimo deve osservare in base alla legge e all'atto costitutivo, i quali, se violati, ne generano la responsabilità (anche) verso la società... Ebbene, che quella appena menzionata sia una responsabilità di tipo contrattuale costituisce un approdo assodato in dottrina e giurisprudenza, con tutte le conseguenze che ne discendono, specie in tema di distribuzione dell'onere probatorio. Anche di recente
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questa Corte ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata, con la conseguenza che quest'ultima - o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 L. Fall. - può limitarsi "ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri", dovendo solo "provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestati, l'osservanza dei doveri" (Cass. 12567/2021), nonché "l'adempimento degli obblighi loro imposti" (Cass. 2975/2020; conf. Cass.
15470/2017, 22911/2010)… La natura pacificamente contrattuale della responsabilità degli amministratori (così come dei sindaci) verso la società comporta, tra l'altro, l'indubbia applicazione della regola posta dall'art. 1218 c.c. in tema di onere della prova della non imputabilità del fatto dannoso al fine di escludere la responsabilità per i danni cagionati
(Cass. 25056/2020), il cui regime di favor creditoris è notoriamente ispirato al principio di cd. persistenza del diritto (derivante dall'art. 2697 c.c., comma 2, che include
l'adempimento tra le cause estintive dell'obbligazione) e di cd. vicinanza della prova. Specularmente, la medesima natura contrattuale è stata attribuita alla responsabilità della società per azioni, ex art. 2383 c.c.» (v. Cassazione sentenza n. 2037 del
26/01/2018).
Dal quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato emerge dunque l'esistenza - in seno al rapporto tipicamente associativo che origina dal contratto di società ex art. 2247 c.c. - di un rapporto di tipo contrattuale a prestazioni corrispettive, caratterizzato dal sinallagma tra l'obbligo dell'amministratore (inteso quale persona fisica investita delle funzioni dell'organo amministrativo cui è preposto) di rispettare i doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società - con conseguente diritto della società di agire per il risarcimento dei danni in caso di loro violazione - ed il suo diritto (sia pure disponibile e rinunciabile) a conseguire dalla società amministrata il compenso per l'attività svolta, parimenti azionabile in via giudiziale sia in punto di an che di quantum. Ciò non significa ricondurre quel "rapporto societario" ravvisato dalla giurisprudenza di legittimità nella relazione organica tra amministratore e società (come tale non qualificabile come rapporto di lavoro subordinato o para-subordinato, o di mandato o di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c.) ad un contratto atipico, che pure sarebbe astrattamente configurabile - in ossequio al principio di autonomia negoziale ex art. 1322 c.c. - quantomeno per i profili non coperti dalla disciplina del titolo V del libro V del codice civile (in
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dottrina si segnalano i cd. directorship o management agreements frequenti nella prassi negoziale di origine anglosassone, ma anche possibili patti di non concorrenza, destinati ad operare dopo la cessazione dell'incarico gestorio). E' infatti sufficiente leggere quel segmento di corrispettività, che si genera nel più ampio ambito del rapporto associativo, per cui «la responsabilità nella quale incorre "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l'obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell'accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte, potendo discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice "contatto sociale", ogni qual volta
l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento;
con la precisazione che anche la categoria delle "obbligazioni ex lege"
(spesso ricondotta agli "altri atti o fatti idonei" a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico, cui allude l'art. 1173 c.c.) è soggetta a un regime che non si discosta da quello delle obbligazioni contrattuali in senso stretto…Una volta riscontrata, nei termini sopra esposti, una relazione di tipo contrattuale e di natura corrispettiva (sia pure originata all'interno di un rapporto di natura associativa) tra il diritto al compenso dell'amministratore di società e l'obbligo da egli assunto di rispettare i doveri posti dalla legge e dal contratto sociale (statuto e atto costitutivo), non può non discenderne
l'applicazione delle regole dettate dal codice civile in punto di responsabilità del debitore
"che non esegue esattamente la prestazione dovuta" (art. 1218 c.c.) e di possibilità per il debitore di sollevare l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), la quale include anche quella di inesatto adempimento (Cass. 9439/2008), in corrispondenza delle due figure della exceptio inadimpleti o non rite adimpleti contractus» (così ex multis Cassazione civile sez. I ordinanza del 20/10/2021 n.29252).
La possibilità di eccepire l'inadempimento da parte del non è preclusa dal CP_7 riconoscimento del debito a titolo di compensi professionali da parte delle società facenti parte del gruppo e, quindi, da quest'ultima all'indomani della fusione, perché, al di là del profilo CP_7 dell'adozione della deliberazione in conflitto di interessi, «la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha l'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art.
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1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva la relevatio ab onere probandi, che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria. Peraltro, viene meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa, ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto ovvero che esista una condizione o un altro elemento a esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento. Deriva da quanto precede, pertanto, che la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, e, in assenza di prova - prova da assolversi da parte del curatore fallimentare - dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'inefficacia del titolo negoziale della pretesa azionata, il medesimo titolo non può che reputarsi esistente, valido ed efficace» (così Cassazione civile sez. I ordinanza del
10/01/2024 n.932, sentenza del 09/12/2021 n.39123, sez. VI ordinanza del 04/02/2020 n.2431 e sez. III sentenza del 15/05/2009 n.11332).
Spettando, allora, l'onere della prova in capo a lui, all'indomani della perizia del dott. , il Per_4
Collegio ritiene che il abbia dato la dimostrazione dell'inadempimento da parte degli CP_7 amministratori e sindaci delle società parte del gruppo e, dopo la fusione, della CP_7 CP_7 agli obblighi di legge e contrattuali nei confronti delle società che hanno rispettivamente
[...] amministrato e sorvegliato.
Preliminarmente, però, va detto che, al di là della formulazione non adamantina dell'ordinanza dell'11/04/2022, ciò che è stato chiesto al ctu è stato di verificare ed accertare se, in relazione al periodo di svolgimento delle funzioni di ciascun amministratore e sindaco della o di CP_7 una società facente parte del gruppo, gli opponenti avessero osservato gli obblighi prescritti dalla legge ed in particolare se le contestazioni mosse dal Giudice delegato nel decreto del 10/12/2021
e nelle comparse di costituzione del trovassero o meno riscontro nella documentazione CP_7 depositata. Nessuna valutazione giuridica in ordine all'inadempimento giuridico è stata demandata all'ausiliario, spettando ciò esclusivamente all'organo giurisdizionale. Il dott. ha risposto Per_4 compiutamente e correttamente ai quesiti posti, senza travalicare il proprio confine operativo, sicché la relazione peritale depositata in data 11/11/2022 – completa, esaustiva e immune da vizi logici - risulta essere stata esperita legittimamente.
Quanto, invece, all'utilizzo di documentazione non precedentemente depositata dalle parti e senza il preventivo consenso delle stesse, va detto che l'ordinanza formulativa dei quesiti al ctu è andata effettivamente oltre il dettato dell'art. 198 comma 2 c.p.c., che, proprio con riferimento alla
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consulenza contabile, prevede che il consulente d'ufficio, sentite le parti e previo consenso di tutte, possa esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa, pure se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. L'eventuale nullità, derivante dall'impiego di tale documentazione senza il consenso delle parti, costituisce una nullità relativa, disciplinata dall'art. 157 comma 2 cpc, perché si correla a un interesse primario ma disponibile della parte (v. Cassazione civile sez. I ordinanza del 15/03/2024 n.7030 e ordinanza del
15/11/2023 n.31744), da far valere nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell'atto viziato, e cioè la relazione del consulente tecnico d'ufficio, anche a mezzo di rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza, come nelle osservazioni alla bozza di relazione che la parte abbia trasmesso a norma dell'art. 195 comma 3 c.p.c. (così
Cassazione civile sez. I ordinanza del 15/11/2023 n.31744), rivelandosi insufficiente l'eventuale assenso desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai consulenti di parte, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di uffici (v. ex multis Cassazione civile sez. I sentenza del 17/01/2024 n.1763). Gli opponenti hanno tempestivamente eccepito la suddetta violazione del contraddittorio, ma in maniera generica, senza specificare quale fosse la documentazione acquisita arbitrariamente dall'ausiliario del giudice. Dall'analisi dei documenti utilizzati dal ctu, compiutamente indicati nella relazione peritale, non risultano acquisiti documenti diversi da quelli già prodotti nell'ambito della procedura fallimentare alla data di esecuzione dello stato passivo impugnato e nei singoli procedimenti di opposizione poi riuniti. È appena il caso di rilevare che, all'indomani della riunione, i singoli procedimenti riuniti entrano a far parte di un unico procedimento complesso nel quale correttamente confluiscono tutti gli atti e i documenti che prima erano transitati nei singoli giudizi. Ad ogni modo, il Collegio, nella disamina dell'opposizione, terrà conto solo della documentazione già acquisita nei giudizi di opposizione e in sede fallimentare alla data di verifica dei crediti per l'approvazione dello stato passivo.
Nessuna nullità, poi, si rinviene per violazione del procedimento regolato dal codice di rito: il ctu è tenuto ad effettuare le operazioni peritali in contraddittorio, come effettuato nel caso di specie, senza tuttavia che siano imposti incontri di persona, ben potendo essi svolgersi con modalità da remoto, o un numero di incontri determinato o secondo le richieste delle parti in causa, spettando all'ausiliario decidere in merito in base alla peculiarità dell'incarico conferitogli;
non è prescritto da
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alcuna norma che la relazione finale debba essere esattamente speculare alla c.d. bozza. Anzi, deve osservarsi che sia fisiologica una diversità, non foss'altro che per le risposte alle osservazioni presentate dalle parti. Nel caso di specie, il ctu ha ritenuto di inglobare nel corpo della sua relazione finale le osservazioni presentate dalle parti e le risposte ad esse fornite;
le parti poi non hanno riferito in quali parti la relazione finale sarebbe diversa dalla bozza loro inviata e come ciò abbia leso il loro diritto al contraddittorio. Diritto che è stato sempre assicurato anche dopo il deposito della relazione peritale, essendo state autorizzate a depositare note specifiche sulle contestazioni procedurali alla ctu.
II. Premesso quanto innanzi e venendo in medias res, gli amministratori hanno gestito la società in violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 2423 e 2423bis c.c., ratione temporis applicabili, fornendo all'esterno, anche nei confronti del ceto bancario, una falsa rappresentazione di solidità con conseguente accesso a finanziamenti altrimenti non erogabili, e protraendone la permanenza sul mercato con aggravamento progressivo dell'indebitamento fino alla decozione.
L'art. 2423bis c.c. si occupa dei principi che devono sovraintendere la redazione del bilancio, stabilendo che la valutazione delle voci dello stesso deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. Da un punto di vista aziendalistico, un'impresa opera in continuità aziendale, quando, attraverso la propria attività gestionale, appare in grado di mantenere: a) un grado soddisfacente di economicità, conservando così l'equilibrio economico della gestione e cioè la capacità di conseguire ricavi superiori ai costi di esercizio, in modo da consentire una congrua remunerazione per il capitale di rischio investito;
b) l'equilibrio monetario della gestione, inteso come l'attitudine dell'azienda a preservare i prevedibili flussi di entrate monetarie con caratteristiche quantitative e temporali idonee a fronteggiare i deflussi di mezzi monetari, necessari per l'acquisizione di fattori di produzione, secondo le modalità indicate nei programmi di gestione.
Il venir meno della continuità aziendale non è prevista tra le cause legali di scioglimento obbligatorio della società di capitali e, tuttavia, gli organi societari hanno l'obbligo di verificare la sussistenza e permanenza della continuità aziendale, poiché, ove essa venisse meno, essi dovrebbero attivarsi tempestivamente per arginare la situazione di fibrillazione, facendo ricorso ad istituti di risanamento e, ove ciò non fosse sufficiente o possibile, riferendo immediatamente all'assemblea affinché deliberi anche sulla possibilità di scioglimento della società per impossibilità
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di conseguire l'oggetto sociale e, ancora, qualora l'assemblea non deliberi o decida addirittura per la prosecuzione in difetto dei presupposti di legge, dovrebbero denunciare la situazione al Pubblico
Ministero e all'Autorità Giudiziaria per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
È di tutta evidenza che la protrazione della vita della società, in difetto delle condizioni per la permanenza in bonis sul mercato, determina un aggravamento della condizione di dissesto, fino al rischio - verificatosi nel caso che ci occupa - di decozione, con ampliamento dei debiti nei confronti dei creditori, non da ultimo del ceto bancario, senza una concreta prospettiva di ripresa e di conseguimento di un utile neanche nel medio-lungo termine e con il pericolo concreto di non essere in grado di coprire con la liquidazione del patrimonio l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.
Né è possibile che gli amministratori possano andare esenti da responsabilità in presenza di deleghe riconosciute ad uno o più di loro, perché l'art. 2381 c.c. prevede che: se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti;
il consiglio di amministrazione determina il contenuto i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega;
inoltre, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile della società e, quando elaborati, esamina i piani strategici industriali e finanziari della società e, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale con periodicità fissata dallo statuto sul generale andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate. Gli amministratori privi di delega, però, sono tenuti ad agire in maniera informata e ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società, verificando, tramite l'accesso alla documentazione sociale, se la rappresentazione fornita dal delegato sia corrispondente al vero oppure sia una narrazione di comodo. Ai sensi dell'art. 2392 c.c. gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura
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e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dallo loro specifiche competenze.
Essi sono solidalmente responsabili nei confronti della società per i danni derivanti dall'inosservanza di detti doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. Essi, dunque, possono incorrere in responsabilità solo quando abbiano intrapreso operazioni in assenza delle debite informazioni e verifiche o senza le cautele del caso, compiendo scelte non ragionevolmente e logicamente conseguenziali alle informazioni e verifiche svolte, secondo un giudizio valutativo ex ante. Detta responsabilità non si estende a quello tra gli amministratori che abbia espresso il proprio dissenso, annotato nel libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia al
Presidente del Collegio sindacale ex art. 2392 comma 3 c.c.; in caso di assenza alla riunione decisoria, l'amministratore che non vi abbia partecipato per un gusto impedimento è tenuto comunque ad attivarsi per informarsi sulle determinazioni assunte e, in caso di dissenso, ad adottare ogni azione utile per far emergere l'erroneità della decisione, eventualmente anche impugnandola, ove sussistenti i presupposti di legge. Si badi bene che «il principio della insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule), le quali possono eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, tantomeno, in caso di inequivoche violazioni di legge come, in particolare, nel caso di violazione di norme tributarie» (v. Cassazione civile sez. I ordinanza del 25/03/2024 n.8069).
Una ipotesi particolare di violazione degli obblighi di legge in capo all'amministratore è l'adozione di una decisione in conflitto di interesse, che ove riguardi l'amministratore unico o tutti i componenti del consiglio di amministrazione non deve essere assunta, dovendosi rimettere la decisione più opportuna a riguardo alla assemblea dei soci ex art. 2391 c.c.. In questo caso, la norma de qua prevede espressamente che tutti gli amministratori rispondano dei danni derivati alla società sia in relazione all'azione in conflitto di interessi posta in essere in violazione delle prescrizioni di cui sopra sia in caso di omissione dell'impugnazione della delibera atta a cagionare un danno alla società. Si evidenzia a proposito che il comma 2 dell'art. 2391 c.c. impone che la deliberazione del consiglio di amministrazione dia adeguata motivazione delle ragioni e della convenienza per la società dell'opera in conflitto, al fine di consentire ai soci di valutare correttamente l'opportunità della decisione. In caso di conflitto di interessi con la società rappresentata, la sfera dei poteri di
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indagine del giudice si amplia, potendo essere considerato il merito di quella scelta, nel senso che
«il giudice è chiamato a valutare la ragionevolezza della stessa, secondo un giudizio ex ante, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo nonché della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione
(cfr., fra le altre, Cass. 22 giugno 2020, n. 12108; Cass. 22 giugno 2017, n. 15470). L'amministratore, dunque, risponde dei danni causati alla società, qualora abbia fatto prevalere l'interesse extrasociale, come dovrà accertarsi da parte del giudice di merito, allorché verifichi che egli abbia agito senza che la scelta abbia un fondamento razionale
o se non sia accompagnata dalle verifiche imposte dalla diligenza richiesta, ma sia, al contrario, connotata da imprudenza (o, addirittura, da dolo). In particolare, ove si deduca la conclusione di un contratto in conflitto di interessi, non basta che il terzo abbia un interesse diverso o anche contrario a quello della società - situazione che può porsi, di regola, per i contratti sinallagmatici, ove al vantaggio economico prodotto da una condizione contrattuale per una parte corrisponde specularmente una minore convenienza per l'altra - dovendo essere interessi fra loro incompatibili e fare difetto i presupposti per addivenire a quel regolamento contrattuale, in quanto l'accordo non risponda a nessun interesse della società e sia per essa pregiudizievole. Tale situazione deve essere palesata, trattandosi di atto gestorio per il quale vige la regola dell'insindacabilità giudiziale delle scelte di merito, da indici ed elementi di anomalia del contesto concreto in cui la scelta è stata compiuta, che è onere di chi agisce provare, con qualsiasi mezzo probatorio» (così Cassazione civile sez. I ordinanza del 13/03/2023 n.7279). E' di tutta evidenza che, integrando gli estremi di un illecito contrattuale, la violazione delle regole sul conflitto di interessi può costituire, oltre che fonte di responsabilità per i danni della società dovuti a dolo o colpa (v.
Cassazione civile sez. I ordinanza del 13/03/2023 n.7279), giusta ragione fondante l'eccezione di inadempimento al mandato conferitogli dalla società, per paralizzare il preteso credito dell'amministratore proprio in relazione allo svolgimento dell'attività gestoria.
Ora, se il profilo gestorio spetta prevalentemente agli amministratori, il collegio sindacale deve vigilare affinché in concreto detta gestione abbia luogo correttamente, non potendosi limitare ad una verifica della mera legittimità formale degli atti compiuti e alla presa d'atto delle scelte organizzative di quelli, ad un'alta vigilanza meramente formale, dovendo verificare che gli amministratori, nell'organizzare ciascuna area della struttura aziendale, agiscano con competenza e nel rispetto delle procedure di gestione dei controlli interni: l'art. 2403 c.c. sancisce, infatti, che “il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul
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suo concreto funzionamento”; il successivo art. 2405 c.c. prevede che i sindaci debbano assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo, prevedendo la decadenza dall'ufficio nell'eventualità in cui non assistano senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo;
l'art. 2407 comma 3 c.c., poi, dispone che essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi, quando il danno arrecato non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, «in materia di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci (art. 2407 comma
2c.c.), non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una evidente violazione, ovvero, non abbiano reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non adempiere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero.
Pertanto, ai fini della configurabilità della responsabilità dei sindaci, non è richiesto che un particolare comportamento sia espressamente previsto dalla legge. Sussiste, infatti, un obbligo di attivazione e di immediata reazione dei sindaci tutte le volte in cui gli organi amministrativi abbiano compiuto atti di mala gestio» sicché «ove il sindaco di una società fallita proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell'esclusione di un credito (al compenso maturato) del quale aveva chiesto l'ammissione, il dinanzi alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, può CP_7 sollevare, per paralizzarne l'accoglimento in tutto o in parte, l'eccezione di totale o parziale inadempimento o
d'inesatto adempimento da parte dello stesso ai propri obblighi contrattuali, e ciò in applicazione dei principi in tema di onere della prova nell'adempimento delle obbligazioni enunciati da questa Corte a partire dalla sentenza a Sezioni
Unite n, 13533/2001 (conf. 8615/2006, n. 15659/2011, n. 826/2015, n. 98/2019), che vanno modellati in relazione alla peculiarità delle funzioni del sindaco, che svolge un'attività di vigilanza dell'operato altrui. In particolare, ove sia sollevata l'eccezione di inesatto adempimento, mentre è onere del curatore non solo allegare ma anche provare quei fatti storici, attinenti alla gestione ovvero al concreto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sui quali si innesta la deviazione della condotta di generale vigilanza esigibile dal sindaco, quanto a quest'ultima egli può limitarsi ad allegare un comportamento specifico e negligente integrante l'inesatto adempimento del sindaco al suo dovere di vigilanza sull'attività di gestione della società; spetta poi a quest'ultimo il compito di provare il fatto estintivo di tale dovere, costituito dall'avvenuto esatto adempimento, e cioè di aver adeguatamente vigilato sulla condotta degli amministratori, attivando, con la diligenza professionale dallo stesso
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esigibile in relazione alla situazione concreta, i poteri inerenti alla carica (art. 2407, comma 1°, c.c.); questi ultimi, in effetti e a loro volta, non si esauriscono nel mero burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge ma comportano l'obbligo di adottare (ed, anzi, di ricercare lo strumento di volta in volta più consono ed opportuno di reazione, vale a dire) ogni altro atto (del quale il sindaco deve fornire la dimostrazione) che, in relazione alle circostanze del caso (ed, in particolare, degli atti o delle omissioni degli amministratori che, in ipotesi, non siano stati rispettosi della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione) fosse utile e necessario ai fini di un'effettiva ed efficace (e non meramente formale) vigilanza sull'amministrazione della società e le relative operazioni gestorie. Questa Corte (vedi Cass. n. 16314/2017; Cass. n. 20651/2019; Cass. n. 32397/2019) ha, infatti, più volte, enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407 comma 2 non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c.. Dunque, non è richiesto per configurare la responsabilità dei sindaci, che un particolare comportamento, la cui inosservanza è idonea ad integrare una condotta omissiva dell'organo di controllo, sia espressamente previsto dalla legge. Sussiste, infatti, un obbligo di attivazione e di immediata reazione dei sindaci tutte le volte in cui gli organi amministrativi abbiano compiuto atti di mala gestio, ricorrendo tale fattispecie anche in una situazione, come quella descritta dal decreto impugnato, in cui, in presenza di una situazione gravemente deficitaria della società, gli organi amministrativi non abbiano attuato il cd. autofallimento, così determinando, peraltro, l'aggravamento del dissesto. Va, infine, osservato come l'eccezione d'inadempimento, che può essere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto, si limita a consentire alla parte che la solleva il legittimo rifiuto di adempiere (in tutto o in parte) in favore dell'altro contraente che a sua volta non ha adempiuto (o ha adempiuto inesattamente) la propria obbligazione e, dunque (salvo il limite della buona fede: Cass. n. 1690 del 2006), non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto e l'azione di risarcimento dei danni conseguentemente arrecati e cioè, rispettivamente, la gravità e la dannosità dell'inadempimento dedotto (cfr.
Cass. n. 12719 del 2021)» (v. Cassazione civile sez. I ordinanza del 19/02/2024 n.4315).
*
Considerato quanto innanzi, si osserva che la società è nata nel 1993 come Energia CP_7
Basilicata SR, operante nel settore della progettazione, realizzazione e gestione di attività turistico-
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alberghiere e ludiche. Nel corso dell'esercizio 1995, la sua controllata IC AL spa, a fronte della sottoscrizione dell'intero aumento di capitale sociale deliberato dalla controllante, aveva conferito in quest'ultima suoli per circa 175 ettari del valore di euro 1.260.000,00, attestato da un perito nominato dal Tribunale.
Alla fine dell'anno 1998, su incarico del Presidente della i terreni CP_7 Parte_4 suddetti, ricadenti in parte nel Comune di Policoro e in parte in quello di CA ON (già
Montalbano ON), venivano rivalutati volontariamente, in ragione del mutamento di destinazione urbanistica, da prettamente agricoli a terreni edificabili ad alta valenza turistica, operato dal Decreto del Presidente della Giunta Regione Basilicata n. 711 del 09/09/1997, che aveva reso esecutivo il
Piano Particolareggiato di Iniziativa Comunale “Foce Agri”: il nuovo assetto urbanistico consentiva la realizzazione di residenze, villaggi turistici ed hotel, club nautico e cantiere navale, discobar e ristorante, aree ricreative da destinare a campo da golf, parco acquatico ed ornitologico, orto botanico e centro sportivo polifunzionale.
Utilizzando il c.d. “criterio dei metri cubi costruibili” (moltiplicazione delle cubature realizzabili mc. 554.085 con l'importo di Lire 105.000 - euro 54,2280, corrispondente ad un livello medio dei valori di mercato fra aree analoghe Metapontino e le stime dell'osservatorio UTE di Matera), l'ing. stimava il compendio immobiliare in Lire 58.178.000.00 pari ad Euro Persona_5
30.046.429,47.
In data 28/12/1998 il Consiglio di Amministrazione della , presieduto da CP_7 Parte_4
, deliberava di dare corso alla rivalutazione volontaria, accogliendo integralmente le
[...] motivazioni dell'elaborato del tecnico stimatore ing. previo parere favorevole del Persona_5 collegio sindacale (Presidente e ). Consiglio che, come risulta dal relativo Per_1 CP_5 Parte_5 verbale, si limitava a riferire di non ravvisare nell'operato del Consiglio di Amministrazione alcuna deroga alle vigenti disposizioni di legge, ritenendo che la rivalutazione fosse “supportata da speciali e peculiari ragioni applicabili al caso concreto”. Valutazione sconfessata, però, da quanto riportato nella nota integrativa al bilancio 1998, dove, anzi, si dichiarava che il maggior valore di stima, previa approvazione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, aveva comportato una deroga ai principi di valutazione al costo sanciti dall'art. 2426 c.c.. Deroga che poi è stata all'origine del disastro economico della visto che ha portato ad un incremento patrimoniale da CP_7
Euro 1.259.983,13 ad Euro 30.221.853,11 con l'iscrizione in contropartita di una riserva di
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rivalutazione appostata nella voce “Altre riserve” del patrimonio netto per l'importo di Euro
28.961.869,98 (ex Lire 56.078.000.000) e un incremento del 2.298,592% solo apparente, perché non corrispondente ai valori di funzionamento ossia ai valori che rappresentano l'utilità che i beni possono fornire in concreto all'impresa funzionante.
Come opportunamente evidenziato dal dott. , la valutazione delle immobilizzazioni Per_4 materiali è stata eseguita come se quei terreni potessero essere venduti già all'indomani, senza ulteriori oneri, incassando l'importo di Lire 56.078.000.000 (Euro 28.961.869,98), senza tener conto, invece, che su quei terreni avrebbero dovuto essere realizzate una serie di opere con i relativi costi, i quali avrebbero ovviamente decurtato l'entità del realizzo: costi di costruzione e tecnici, oneri finanziari sui costi, oneri di urbanizzazione. Si è, quindi, venuto a determinare uno scollamento tra il valore intrinseco dei terreni e quello reale che una teorica moltitudine di offerenti ed acquirenti, in un mercato libero, trasparente e regolamentato, sarebbe stata disposta ad offrire per accaparrarseli. In altri termini, i terreni sono stati riportati in bilancio al c.d. valore di presumibile realizzo, senza tener conto del c.d. valore d'uso ossia di ciò che l'azienda funzionante sarebbe stata in grado di incamerare dalla vendita finita delle opere. Si è così assistito ad una prima violazione degli artt. 2423 e 2423bis c.c.: il primo, che nella redazione del bilancio impone che sia assicurata la chiarezza e sia rappresentata in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico. Come precisato nella relazione ministeriale di accompagnamento alla norma, le espressioni “veritiero e corretto” presuppongono che l'informazione fornita dal bilancio sia attendibile e neutrale, non condizionata da interessi specifici o di parte;
il secondo, che impone la valutazione delle voci di bilancio secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, imponendo di tener conto delle incertezze e dei rischi connessi con l'andamento operativo aziendale, così da evitare la sopravalutazione delle attività e la svalutazione delle passività.
Gli amministratori e i sindaci, quindi, si sarebbero limitati ad accettare acriticamente la valutazione dell'ing. senza verificare che il nuovo valore monetario che ne era risultato potesse essere Per_5 coperto dai futuri ricavi che l'azienda avrebbe potuto conseguire.
È significativo che la società di revisione nella relazione al bilancio 2014 avesse sollevato CP_11 delle critiche proprio con riferimento alla verifica della corretta valutazione di tali suoli, perché, nonostante le perdite consuntivate dalla società e la conseguente situazione di significativa tensione
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finanziaria, non era stata predisposta un'analisi formale che evidenziasse la recuperabilità futura di tale costo rivalutato.
La rivalutazione importante così eseguita ha avuto l'effetto di gonfiare i bilanci, con la contabilizzazione di plusvalori non realizzati, aumentando contabilmente il patrimonio netto per effetto delle riserve di rivalutazione e camuffando i rischi di incertezza sulla continuità aziendale che sono emersi sin dai primi momenti dopo la rivalutazione.
Inoltre, la rivalutazione volontaria era stata effettuata anche per quegli immobili residenziali destinati alla vendita, che per le imprese edili andavano collocati nell'attivo circolante e non nelle immobilizzazioni materiali, con conseguente divieto di qualsivoglia rivalutazione, dovendosi mantenere il valore al costo di acquisto.
Dal 1998 al 2002 le voci di bilancio rimangono immutate, mentre nel 2003, mediante il conferimento di rami d'azienda, nascono dalla costola di la (con CP_7 Parte_9 oggetto sociale la realizzazione del porto turistico e delle residenze portuali, nonché dell'albergo
Thalas) e la RI IL (destinata alla realizzazione del villaggio turistico IOS e del centro sportivo). Nel corso dello stesso esercizio, la conferiva una parte del suo patrimonio CP_7 immobiliare anche alla , già costituita in precedenza. Nel complesso, quindi, Parte_10 dismetteva in favore delle società del gruppo 53 ettari su un totale di 175 ricevuti dalla IC
AL per un controvalore di euro 11.596.000,00.
A partire dall'esercizio 2011 si assiste ad un primo timido contrasto tra il centro amministrativo e quello di controllo, nella persona del sindaco , rispetto al trasferimento di parte della riserva CP_4 di rivalutazione volontaria relativa al terreno inerente le abitazioni cedute nell'anno 2011, pari ad euro 910.665, dalla voce di patrimonio netto “F. riserva di rivalutazione volontaria dei terreni” alla voce di conto economico “plusvalenze ordinarie” in quanto tale operazione determinava, per pari importo, un incremento alterato dell'utile di periodo. Il professionista, infatti, riconosceva che “la rivalutazione volontaria dei terreni, eseguita molti anni prima, [aveva] già evidenza nello Stato Patrimoniale della società nel maggior valore assegnato ai beni e nella corrispondente iscrizione di un corrispondente “Fondo rivalutazione monetaria”, posta contabile del patrimonio netto nonché riserva “non distribuibile, ai sensi del 4 c. dell'art. 2423
C.C., se non nella misura corrispondente al valore recuperato”. [Riteneva], pertanto, che la parte di tale rivalutazione realizzata tramite la vendita di unità immobiliari [avrebbe dovuto essere] evidenziata soltanto in nota integrativa a commento di detta posta contabile. L'impostazione data al bilancio al 31.12.2011 che [faceva] invece concorrere al
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risultato di periodo la quota del F. rivalutazione volontaria realizzata determina invece una alterazione dell'utile lordo dell'attività di vendita delle costruzioni cedute in quanto a tale risultato concorre doppiamente il recupero di detta rivalutazione: una volta compreso nei ricavi di vendita delle costruzioni (in quanto il prezzo di vendita ha tenuto presente il maggior valore del terreno) un'altra volta quale plusvalenza dei terreni ceduti scaturente dal trasferimento parziale della voce di patrimonio netto su indicata”. Dissenso che, però, gli altri due sindaci
, con il sostanziale benestare del hanno poi ritenuto superabile in ragione Per_1 Per_1 CP_5 degli “ampi chiarimenti riportati in nota integrativa, nella quale sono stati opportunamente evidenziati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato d'esercizio, risultano di estrema chiarezza e dimostrano in punto di fatto che il risultato non si discosta da quello riveniente dall'applicazione tecnica-contabile proposta dal sindaco e che, comunque, appaiono in sintonia con i dettami del comma 4 dell'art. 2423 del c.c”. CP_4
La società di revisione sin dal 2012 evidenziava una serie di anomalie nella redazione dei bilanci che riflettevano un'immagine della più florida e solida di quanto non fosse nella realtà: CP_7
• nella relazione del 31712/2012 evidenziava che in seguito alla cessione di alcune unità immobiliari, il ricavato di euro 707.000,00 avrebbe dovuto essere annotato solo in termini di riduzione della riserva di rivalutazione e non anche inserita come plusvalenza nel conto economico. Se avesse operato correttamente, “il risultato di esercizio sarebbe stato inferiore di euro 707.000,00, al lordo degli effetti fiscali”. Già si parlava di “situazione di temporanea criticità finanziaria, con conseguente difficoltà nell'effettuare alla scadenza i pagamenti dei debiti commerciali e fiscali”;
• nella relazione al bilancio 2014, a fronte delle dichiarazioni dell'organo amministrativo sulla corrispondenza tra il valore di iscrizione in bilancio e il valore economicamente recuperabile, evidenziava, con riferimento alla corretta valutazione dei suoli, che “nonostante le perdite consuntivate dalla società e la conseguente situazione di significativa tensione finanziaria, non è stata predisposta un'analisi formale che evidenzi la recuperabilità futura di tale costo rivalutato. Conseguentemente non abbiamo potuto accertare
l'adeguatezza delle valutazioni effettuate dall'amministratore unico su tali immobilizzazioni materiali in ordine alla loro recuperabilità futura, delle relative informazioni contenute in nota integrativa nonché dei relativi effetti sul conto economico, sul patrimonio netto e sul rendiconto finanziario”;
• ancora nella relazione al bilancio 2015, la società di revisione evidenziava la profonda crisi finanziaria della tale da non consentire la prosecuzione dell'attività edilizia e da far CP_7 dubitare dell'esito favorevole di interventi di risanamento, nonostante nella nota integrativa l'organo amministrativo continuasse a sostenere incredibilmente che il valore di iscrizione in
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bilancio non superasse quello economicamente “recuperabile”, definibile come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite l'alienazione e/o valore interno d'uso, ossia, secondo la definizione contenuta nei principi contabili di riferimento e nonostante le perdite consuntivate dalla Società e la conseguente situazione di significativa tensione finanziaria, [ritenesse] interamente recuperabile il costo di tali immobilizzazioni materiali, anche sulla base delle evidenze della perizia di stima redatta da un esperto indipendente”. La situazione si è replicata anche negli anni 2017 e
2018.
Dall'anno della rivalutazione 1998 all'anno 2017 i terreni sono stati utilizzati solo per circa 1/5; quindi, a distanza di circa 19 anni, pur se edificabili, essi non hanno dato alcun effettivo contributo alla produzione del reddito della gestione tipica o caratteristica. Conseguentemente, pur avendo un loro “valore intrinseco di mercato”, di fatto il loro “valore d'uso” è stato pari a zero.
È significativo che nella Relazione per l'ammissione al Concordato preventivo (pag. 29) sia riferito che la crisi del settore immobiliare abbia avuto inizio già dall'anno 2008, sicché “non avendo potuto completare i nuovi interventi, ed atteso il drastico crollo dei prezzi, il progetto immobiliare non ha poi potuto trovare adeguato esito di mercato, ed anzi si è incagliato... Il drastico crollo dei prezzi degli immobili ha quindi contribuito
a determinare una situazione di tensione finanziaria che, nel caso di specie, ha determinato da un lato l'impossibilità di accedere al mercato del credito per finalizzare la costruzione degli immobili della Società, e dall'altro ha condotto all'impossibilità di procedere al rientro delle posizioni debitorie esistenti. L'impossibilità di completare gli immobili ha precluso qualsivoglia possibile entrata, con ogni conseguenza in ordine alla messa in sofferenza delle posizioni debitorie e all'aumento degli oneri finanziari”.
È certo, allora, che, nonostante tale realtà, i bilanci della abbiano continuato a detenere CP_7 valori dei terreni edificabili assolutamente non corrispondenti al valore vero di mercato e che gli organi sociali che si sono succeduti nel tempo non hanno proceduto ad un ridimensionamento del piano industriale, optando per una “svalutazione” ai sensi dell'art.2426 punto 3 c.c. né hanno manifestato alcun dissenso o, se dissenzienti, alla fine si sono limitati ad astenersi dal voto, non hanno denunciato le irregolarità e i rischi della gestione de qua all'assemblea né agli organi giudiziari.
Identica situazione è stata riscontrata anche nei bilanci delle altre società del gruppo, a partire dal
2003, quando furono loro conferiti dalla controllante parte dei terreni suddetti. Dal CP_7
2003 al 2015 la partecipazione di in (pari all'89,04%), RI CP_7 Parte_9
IL (100%) e (100%) è costata alla società fallita perdite euro Parte_10
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8.118.880,00105 (pari alla differenza fra il valore di bilancio al costo di euro 18.479.478,00 e il valore al patrimonio netto contabile di euro 10.360.598,00).
La ipervalutazione dei terreni (patrimonio netto, ma soprattutto la riversa da rivalutazione) ha determinato il miglioramento del rating per l'accesso al credito. Ha, quindi, consentito alle società del gruppo e alla di ricevere finanziamenti dalle banche che in difetto non avrebbero CP_7 potuto avere. Dall'esame dell'Equity ratio (indice di autonomia finanziaria) riportate a pag. 60-61 della relazione del dott. , è di immediata percezione che la ia stata indipendente Per_4 CP_7 dai finanziatori esterni fino agli anni 2008 e 2009, quando pur facendo ricorso al capitale di terzi, il proprio era prevalente (54%). Dal 2010 a seguire, invece, si è progressivamente indebitata, divenendo dipendente totalmente dal finanziamento esterno, con un financial leverage (livello di indebitamento rapportato al patrimonio netto) che da 1,84 del 2009, passa a 2,47 nel 2010 fino a schizzare al 5,43 nell'anno della fusione, 2016, e ad arrivare addirittura al 7,24 nel 2018: il valore pari a 1 indica che l'impresa non fa ricorso al capitale di terzi;
il valore compreso tra 1 e 2, indica che il capitale dell'impresa è superiore a quello di terzi;
il valore superiore a 2 indica che il capitale id terzi è superiore al capitale proprio.
La riserva di rivalutazione del 1998 ha, dunque, avuto il ruolo fondamentale di contenere apparentemente l'indebitamento e di aumentare la copertura delle perdite, se si considera che le perdite costanti di esercizio hanno eroso di euro 17.138.055,00 il patrimonio sociale, in assenza di distribuzione di utili, passando dai 30.173,746,00 euro del 1998 ai 13.035.691,00 del 2018. Pur non risultando intaccato il capitale minimo, in assenza di margini di guadagno, tutte le società del gruppo e la in particolare sono state costrette a fare continuo ricorso al credito per far fronte ai CP_7 debiti che si andavano accumulando in mancanza di flussi monetari in entrata. Dalla comparazione tra le vendite e le risultanze di magazzino (v. pag. 86 e 87 relazione ) si ricava che dall'anno Per_4
2013 i ricavi si sono progressivamente ridotti, mentre il magazzino è rimasto invariato per la mancanza di vendite. È stata, quindi, smentita la previsione dell'organo amministrativo nella relazione al bilancio 2013, di incasso di ulteriore euro 35.000.000,00, sufficienti a garantire la continuità aziendale, sulla base dei soli dati storici delle annualità 2011, 2012 e 2013. Previsione rispetto alla quale erano stati sollevati dubbi da parte del consigliere (v. verbale del CP_1
07/06/2014) sulla sussistenza della continuità, ancorché la seduta del consiglio di amministrazione
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si sia poi conclusa con l'approvazione del bilancio con la mera astensione del e il voto CP_1 favorevole di e Parte_4 Parte_2
Dall'analisi del margine di tesoreria e dell'indice di liquidità e dell'indice di disponibilità, è incontrovertibile che dal 1998 sino al 2018 la non è quasi mai stata in grado di far fronte CP_7 agli impegni di breve periodo sia attraverso le attività correnti sia con l'impiego del magazzino.
Eguale situazione contabile hanno avuto, dal 2003 al 2015 (dalla costituzione alla fusione), le società facenti parte del gruppo, i cui risultati di esercizio - eccetto che per l'anno 2010 per la sola Parte_9
– sono stati in perdita (v. pag. 96 e ss. relazione ). Anche per loro la società di
[...] Per_4 revisione ha formulato le critiche viste innanzi per la Anche in questo caso, nonostante CP_7 la situazione assolutamente cronica e ormai definitiva, gli amministratori e i sindaci si sarebbero dovuti attivare per procedere alla liquidazione delle società e invece hanno inteso procedere con il mero dilazionamento dei debiti con le banche, che ha scontato ovviamente una maggiore gravosità dei finanziamenti per via degli interessi superiori;
non solo, nel periodo tra il 2003 e il 2009 le società si sono rilasciate rispettivamente delle garanzie per debiti con le banche, che ne hanno aggravato la situazione di dissesto. La sola passa dal 1.500.000,00 euro nel 2005 agli CP_7 oltre euro 40.000.000,00 nel 2015; nel periodo 2006-2009 le garanzie prestate a favore delle controllate avevano superato i 73.000.000,00 euro. In questa situazione, però, la fusione ha riservato un'altra sorpresa: una valutazione dell'intero patrimonio del gruppo pari ad euro 174.525.475,00, che lo stesso dott. , attestatore della perizia di fusione, ha precisato rilevare solo come Per_6 valore di cambio corrente. Stima per la quale valgono le stesse osservazioni critiche già condotte innanzi sulla prima rivalutazione del 1998, a cui si rinvia per ragioni di semplificazione.
Il Collegio sindacale, che dai verbali in atti risulta essersi avveduto dell'andamento negativo e non recuperabile, non ha adottato alcuna determinazione per l'espulsione della società dal mercato, tanto che le stesse arrivano alla fusione con la in condizione di sostanziale default. CP_7
Situazione che ovviamente si è riversata negativamente sulla che le ha acquistate per CP_7 fusione, i cui debiti passarono da euro 35.071.656,00 a euro 76.915.279,00, a fronte di valori irrealizzabili dell'attivo e senza che nulla fosse mutato nelle prospettive di uscita dalla crisi conclamata. Non appaiono rilevanti a giustificare la permanenza in vita delle società né le lettere di intenti di possibili partner interessati ad entrare in rapporti con la e le società del gruppo, CP_7 in mancanza, poi, di documentata attività di trattativa seria e concreta (v. ad esempio Serenissima
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SGR spa) né le rassicurazioni del consiglio di amministrazione sulla natura transeunte delle difficoltà economiche, di natura eminentemente finanziaria. È significativo che nella nota integrativa al bilancio al 31/12/2016, redatta il 31/05/2017, l'amministratore unico Parte_4
dopo aver elencato le azioni di risanamento intraprese, da esso stesso riconosciute come
[...]
“caratterizzate da molteplici e significative incertezze”, si concluda con l'affermazione apodittica e contraddittoria: “pur nella considerazione che tali incertezze nell'accezione prevista dai principi contabili potrebbero far sorgere significativi dubbi sulla continuità aziendale, si ritiene, allo stato, di poter con ragionevolezza prevedere la favorevole conclusione delle azioni di risanamento”. Azioni consistite nella conclusione di ristrutturazioni dei debiti finanziari in essere, con la dilazione di pagamento sui debiti commerciali nell'auspicata prospettiva del superamento del periodo di generale crisi economico-finanziaria del
Paese che incideva sull'attività immobiliare e sulla cessione delle unità abitative. La stessa relazione ex art. 67L.F. della dott.ssa riconosce l'assoluta aleatorietà delle prospettazioni innanzi, Per_7 riferendo che il ceto bancario non aveva inteso neppure riscontrare alle richieste della società, la vendita a terzi delle strutture alberghiere non aveva ancora una prospettiva realistica (“è anch'essa una ipotesi”), la cessione ad altri operatori delle volumetrie per il completamento del progetto non aveva avuto alcuna manifestazione di concreto interesse.
In definitiva, dall'analisi dei bilanci e delle delibere del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in atti risulta che la sia stata in perdita dal 2013 e tutte le altre società del
CP_7 gruppo sostanzialmente da sempre;
dal 2008, per ammissione della stessa , il settore
CP_7 immobiliare delle seconde case era in forte crisi, quindi la prospettiva di poter realizzare il progetto faraonico risultava quantomeno sganciata dalla realtà concreta;
dopo le vendite del 2011 e del 2012, quando anche la andata in perdita, con azzeramento degli utili e dipendenza dal capitale
CP_7 estraneo, gli amministratori, in ragione delle competenze specialistiche che ognuno di loro aveva, essendo tutti commercialisti o avvocati, avrebbero dovuto prendere atto che la situazione di frizione in primis non era solo temporanea, perché non c'erano prospettive di vendita concreto delle unità immobiliari a costruire, e non era solo finanziaria, poiché il patrimonio immobiliare era stato rivalutato senza tener conto dei costi di realizzazione delle opere necessarie prima di poter porre in vendita le unità abitative e rendere operative le altre opere, hotel, campo da golf ecc.. La perpetuazione della vita sia delle società del gruppo che della senza una concreta
CP_7 prospettiva di attività produttiva ha determinato un aumento spropositato dei debiti delle stesse
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con conseguente aggravio del dissesto che poi ha portato inevitabilmente e assai prevedibilmente alla dichiarazione di fallimento.
I sindaci, dal canto loro, nonostante partecipassero alle riunioni del consiglio di amministrazione e avessero avuto chiaro sentore delle problematiche innanzi, anche in virtù del fatto che erano tutti commercialisti e/o avvocati, non hanno inteso porre in essere alcuna azione concreta volta in primis
a rendere edotta l'assemblea dei soci della situazione di dissesto definitiva e non transeunte e in secondo luogo ad adottare, in caso di inerzia degli amministratori o dei soci, le iniziative ufficiose Co per la denuncia dello stato di insolvenza all' .. Sono significativi a proposito proprio i verbali del collegio sindacale prodotti da ell'atto di opposizione, relativamente alla Per_1 CP_7 dai quali risulta lampante che il Collegio Sindacale aveva assolutamente chiara la grave situazione di squilibrio finanziario delle società del gruppo con possibilità di default e rischio di liquidità, date le difficoltà di reperire i fondi per fronteggiare gli impegni finanziari.
Nella relazione al bilancio chiuso al 31/12/2013, il Collegio , Persona_1 Parte_5
) riferisce che le azioni di risanamento indicate dal consiglio di amministrazione erano CP_4
“caratterizzate da significative incertezze relative all'alea dell'effettivo buon esito e formalizzazione delle trattative con gli istituti di credito, sia in relazione alla ristrutturazione – revisione dei mutui in essere, che all'ottenimento di nuova finanza per la realizzazione del campo da golf;
dall'esito della ricerca di partners finanziari o industriali;
dal superamento del periodo generale di crisi economico/finanziaria”. Nonostante ciò e pur dando atto del parere della sul bilancio de quo di impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza della CP_11 relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della il Collegio “[dava] parere positivo CP_7 all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013”: a) dando atto dell'adeguatezza e del funzionamento del sistema amministrativo-contabile, dell'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, dell'inesistenza di riscontrate violazione di legge o statuto né di operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
b) precisando che “qualora il C.d.A. non
[fosse riuscito] ad ottenere positivi riscontri in un breve arco temporale, informando opportunamente gli organi di controllo, [avrebbe rivalutato] i rischi in merito alla continuità e crisi aziendale e, se del caso, [avrebbe segnalato] agli amministratori la necessità e l'obbligo di fare ricorso, tra gli altri, ad uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa, previsti dalla legge fallimentare e successive variazioni e integrazioni”.
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Identica posizione incoerente assume il Collegio sindacale , ) nella relazione Per_1 Parte_5 CP_4 al bilancio chiuso al 31/12/2014, dove: a) riferiva della riunione del 20/04/2014 e del 24/09/2014 ad opera dei collegi sindacali delle società controllate e controllanti in seduta comune virgola in cui si era preso atto del “permanere del livello di criticità e tensione finanziaria causata principalmente dalla stagnazione del mercato immobiliare dall'assenza di richiesta (domanda) di vendita degli immobili realizzati, pur evidenziando la definizione in corso - in parte successivamente avvenuta - sia della richiesta di moratoria delle rate scadute dei mutui RE ed Mps nell'ambito del cosiddetto “avviso comune” sì alla rateizzazione della debitoria erario/enti previdenziali, nonché dell'ipotesi di definizione delle maggiori esposizioni debitorie nei confronti delle imprese appaltatrici DI.Co SR e OL mediante cessione di immobili;
b) evidenziava il costante aumento del livello di indebitamento negli ultimi tre esercizi, con notevole riduzione del valore della produzione e conseguentemente del margine operativo lordo;
c) dava atto che l'organo amministrativo aveva redatto il bilancio in ossequio al principio di continuità aziendale, dando atto della persistente situazione di tensione finanziaria ritenuta, però, temporanea e reversibile attesa l'elevata solidità patrimoniale del gruppo e per effetto delle operazioni di risanamento;
d) richiamava l'attenzione dei soci sui rischi cui la società era esposta e precisamente rischio di credito, consistente nella possibilità di passaggio dallo stato di crisi irreversibile a quello di insolvenza, rischio di liquidità, rappresentato dal livello di indebitamento sostenuto a seguito della realizzazione delle prime unità immobiliari, e rischio di mercato, relativo ai finanziamenti a tasso variabile;
e) riferiva della posizione assunta dalla società di revisione in relazione al bilancio d'esercizio al
31/12/2014 ancora una volta non in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio della a causa degli effetti connessi alle incertezze gestorie;
f) invitava i soci ad adottare le scelte CP_7 più opportune stante la permanenza della preoccupante tensione finanziaria in particolare a breve rispetto alle attività immobilizzate che denotavano senza dubbio uno stato di crisi di impresa,
l'insufficienza della sola solidità patrimoniale a fronte di una inesistente liquidità sia immediata che totale;
g) concludeva, tuttavia, per la approvazione ad unanimità del bilancio, “sottolineando l'incertezza delle azioni di risanamento proposte che, non verificandosi, potrebbero far sorgere seri dubbi sulla continuità aziendale
e pertanto suggerisce di valutare attentamente la possibilità di avvalersi di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa”.
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Eguale prospettazione si ha nella relazione al bilancio chiuso al 31/12/2015, in cui pur essendo conclamato lo stato di crisi d'impresa della l'impossibilità di far fronte alle obbligazioni CP_7 contratte per mancanza di liquidità dovuta anche alla difficoltà di cessione delle unità realizzate, il
Collegio riferisce all'Assemblea ancora di “rischi di tensione finanziaria” e, pur nell'assoluta incertezza sulla bontà delle azioni di risanamento proposte dall'organo gestorio, esprime solo in termini dubbiosi la compromissione della continuità aziendale: “il collegio sindacale ritiene di dover evidenziare l'attuale stato di crisi di impresa, sottolineando l'incertezza delle azioni di risanamento proposte che non verificandosi, potrebbero far sorgere seri dubbi sulla continuità aziendale”, proponendo l'approvazione del bilancio di esercizio e nel contempo suggerendo di “valutare attentamente la possibilità di avvalersi di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi d'impresa al fine di scongiurare ogni possibile rischio della cessazione definitiva della iniziativa di impresa”.
Ancora nella relazione al bilancio chiuso al 31/12/2016, il Collegio , , Per_1 Parte_5 CP_6 all'unanimità, dichiara l'impossibilità di esprimere un giudizio a causa degli effetti connessi alle incertezze relative alla continuità aziendale, facendo il paio con il parere della società di revisione: pur essendo conclamato lo stato di crisi, stagnante il mercato immobiliare, elevata l'esposizione debitoria, impossibile l'autofinanziamento, il Collegio non esprime, come avrebbe dovuto, un parere negativo sul bilancio per il venir meno della continuità aziendale, limitandosi a riferire di incertezze relative alla continuità aziendale.
Quindi, la crisi della sarebbe emersa sin dal 2008 e divenuta pubblica nel 2013, come CP_7 risultante dalla relazione al bilancio della società di revisione e dalle relazioni del collegio sindacale, ma azioni concrete volte al ripristino dell'equilibrio finanziario sono state poste in essere tardivamente, solo nel 2017-2019, con la presentazione del piano attestato di ristrutturazione del debito ex art. 7 comma 3 lett. d) L.F., il deposito dell'istanza di concordato preventivo finalizzato alla liquidazione del patrimonio e del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis e ter L.F., con esiti negativi, stante l'irreversibilità della decozione.
Quanto alla gestione delle altre società del gruppo, si è già detto che sin dalla costituzione le stesse sono sempre state in perdita;
la società di revisione nel documento “Agreed upon CP_11 procedures report Gruppo RI” del 16/01/2012, in riferimento alle situazioni contabili al
31/05/2011, già riferiva che “le società del gruppo ad eccezione della RI IL, sono CP_7 caratterizzate da una posizione finanziaria netta significativamente negativa principalmente per effetto del rilevante
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indebitamento contratto con il sistema creditizio e per i finanziamenti, fruttiferi e non, concessi da alcuni soci”; come risulta dai loro bilanci, poi, pur non avendo mai distribuito utili, dal 2003 al 2015 tutte le società hanno visto eroso il patrimonio netto: da euro 3.506.161,00 del 2003 ad euro Parte_10
2.567.726,00 del 2015; RI IL da euro 2.733.052,00 del 2003 a euro 1.907.003,00 del
2015; da euro 6.136.796,00 del 2003 a euro 1.608.809,00 del 2015, con la Parte_9 precisazione che, al netto degli aumenti di capitale sociale e della rivalutazione degli immobili, ha del tutto azzerato il suo patrimonio originario (v. pag. 173 e ss relazione ). Anche in Per_4 questo caso gli amministratori e i sindaci hanno reiterato le dinamiche viste per la : i CP_7 primi hanno continuato a sostenere la tesi della tensione finanziaria temporanea e i secondi, anche ove hanno evidenziato la crisi d'impresa suggerendo di avvalersi di uno degli strumenti di composizione della crisi, hanno continuato ad approvare i bilanci, spostando in avanti la liquidazione delle società fino alla fusione del 2016 che, pur mettendo fine all'agonia delle società del gruppo ha aggravato ancora di più la situazione di crisi in cui si trovava anche la CP_7
CP_7
Quanto alla le relazioni sindacali al bilancio 2013, 2014 e 2015 danno atto Parte_9 della situazione di crisi, ma concludono per l'approvazione del bilancio sulla base delle rassicurazioni del consiglio di amministrazione sul raggiungimento dell'equilibrio di bilancio a breve termine. Così: nel 2013 (Collegio Collini, Trifolgio, , “nel dare parere positivo all'approvazione del Per_1 bilancio... [precisava] che, qualora il CdA non [fosse riuscito] ad ottenere positivi riscontri in un breve arco temporale, informando opportunamente gli organi di controllo, [avrebbe rivalutato] i rischi in merito alla continuità e crisi aziendale, se del caso, [avrebbe segnalato] agli amministratori la necessità e l'obbligo di fare ricorso, tra gli altri, ad uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa, previsti dalla legge fallimentare e successive variazioni e integrazioni”; nel 2014 (Collegio Collini, , “[proponeva all'assemblea di Parte_5 Per_1 approvare il bilancio d'esercizio, tenendo, però, conto dei rilievi sopra indicati e valutando opportunamente quanto rappresentato dalla anche per quest'anno, ha manifestato l'impossibilità di esprimere un giudizio CP_16 sul bilancio d'esercizio e sulla coerenza della relazione sulla gestione e considerando altresì che le azioni di risanamento proposte dall'organo amministrativo alla data di stesura della presente relazione non hanno ancora prodotto il previsto effetto di reversibilità dello stato di crisi d'impresa…e pertanto [suggeriva] di valutare attentamente la possibilità di avvalersi di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi d'impresa, previsti dalle attuali norme in tema di risanamento aziendale e scongiurare, così, ogni possibile rischio della cessazione definitiva dell'iniziativa d'impresa”;
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ancora nel 2015 (Collegio Trifoglio, ) “[proponeva] all'assemblea di approvare il Per_1 Persona_8 bilancio di esercizio, tenendo, però, debitamente conto che le azioni di risanamento proposte dall'organo amministrativo alla data di stesura della presente relazione non [avevano] ancora prodotto il previsto effetto di reversibilità dello stato di crisi d'impresa… [suggeriva] di valutare attentamente la possibilità di avvalersi di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi d'impresa, previsti dalle attuali norme in tema di risanamento aziendale, come già suggerito nella relazione al bilancio 2013 e 2014 e scongiurare così ogni possibile rischio della cessazione definitiva dell'iniziativa di impresa”.
Eguale situazione si è verificata per la e per la per Parte_10 Parte_13 le quali le conclusioni del collegio sindacale nelle relazioni della prima al bilancio d'esercizio 2013
(Collegio Festa, Trifoglio, Sferra per la prima e , Sferra per la seconda), 2014 Parte_5 Per_1
( , Sferra per la prima e , Sferra per la seconda) e 2015 ( CP_5 Parte_5 Parte_5 Per_1 Per_1
, Comparato per la prima e , per la seconda) sono esattamente Parte_5 Parte_5 Per_1 Persona_8 speculari a quelle innanzi.
Tutti i professionisti opponenti, dunque, hanno violato gli obblighi su di essi gravanti in sede gestoria e di vigilanza, arrecando alle società del gruppo e alla un danno patrimoniale, CP_7 la cui esatta quantificazione non rileva in questa sede (per una prima sommaria quantificazione, si rimanda tuttavia, a quanto dedotto a pag. 245 e ss della relazione con riferimento a Per_4 ciascun opponente), essendo detto profilo utile al sol fine di valutare la gravità della condotta assunta, perpetrata per anni, per decidere l'esclusione totale del compenso professionale per tutti gli anni in cui ciascuno di loro ha ricoperto cariche sociali. Nessuno degli opponenti ha dimostrato, pur essendone onerato, di aver manifestato concretamente ed efficacemente un dissenso sulle scelte adottate dal consiglio di amministrazione o dal collegio sindacale di cui faceva parte con il voto negativo sulle proposte di deliberazione e di essersi attivato, al venir meno della continuità aziendale assolutamente irreversibile e conclamata dal 2013, per la pronta liquidazione delle società, limitandosi ad esortare l'organo amministrativo a valutare la possibilità di ricorrere ad uno degli istituti di risoluzione della crisi aziendale, contribuendo a fornire una rappresentazione rassicurante o edulcorata della situazione economico-patrimoniale assolutamente non corrispondente al vero CP_1 ed omettendo di adire, come extrema ratio, l' er la chiusura coattiva.
III. «Il principio "quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum", operante in materia contrattuale in forza dell'art. 1442, ultimo comma, c.c., presuppone che la parte che propone l'eccezione sia convenuta per l'esecuzione
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della prestazione posta a suo carico, rimasta inadempiuta, e solleva tale parte dell'onere di agire in giudizio per evitare la prescrizione dell'azione di annullamento: deve, pertanto, escludersi che il principio possa trovare applicazione in materia di deliberazioni assembleari, il cui annullamento può essere conseguito attraverso un'impugnazione soggetta ad un termine di decadenza e non di prescrizione» (v. Cassazione civile sez. I ordinanza del 10/01/2018
n.384). Nel caso che ci occupa, pur avendo nel 2012 e 2013 gli amministratori deliberato la rinuncia alla prescrizione dei crediti già maturati dagli stessi e dai sindaci in evidente conflitto di interessi, sicché detta delibera non può più essere impugnata per ottenerne l'annullamento, la committente e per essa il conserva il potere di far accertare l'inadempimento contrattuale per CP_7 paralizzare la richiesta di pagamento del compenso.
Anche in relazione a detta circostanza, deve ritenersi sussistente un grave inadempimento sia da parte degli amministratori che dei sindaci.
Gli amministratori si sarebbero dovuti astenere dal porre in essere una simile condotta, stante quanto prescritto dall'art. 2391 c.c., che avrebbe certamente danneggiato le società; il danno è esattamente pari ai compensi prescritti che la società si sarebbe trovata a dover pagare proprio grazie alla rinuncia alla prescrizione già maturata. Contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, non solo non c'era nessun interesse delle società a rinunciare alla prescrizione dei crediti degli opponenti, ma anzi avevano tutto l'interesse a conseguire il vantaggio economico derivante dalla estinzione non satisfattiva di detti crediti. Come opportunamente evidenziato dalla UR fallimentare, in nessuno dei verbali che documentano quelle determinazioni è specificato l'interesse delle società ad una simile operazione. I sindaci, dal canto loro, avevano l'obbligo di rilevare la contrarietà della delibera agli interessi delle società e non lo hanno fatto perché la rinuncia aveva riguardo anche ai compensi da loro maturati in ragione delle cariche sociali ricoperte in seno alle società del gruppo e alla CP_7
Considerando che il danno cagionato alla società è esattamente pari all'entità dei compensi rispetto ai quali è stata fatta la rinuncia alla prescrizione, l'inadempimento contrattuale deve ritenersi grave tanto da giustificare l'esclusione tout court del riconoscimento di detto credito.
***
Alla luce della gravità delle condotte assunte dai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della e delle società del gruppo il Tribunale ritiene CP_7 CP_7 ampiamente dimostrato il grave inadempimento agli obblighi di legge gravanti su ciascuno di loro,
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con conseguente rigetto delle opposizioni in accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dalla UR fallimentare.
Resta assorbita ogni altra eccezione a riguardo proposta dall'opposta.
IV.2. Non può trovare accoglimento neppure la domanda di volta al Parte_1 riconoscimento del diritto ad insinuarsi al passivo del per la somma di euro 152.000,00, CP_7 pari al valore dell'ipoteca iscritta sull'immobile acquistato dalla il 17/11/2016, che, a CP_7 fronte dell'intero pagamento del prezzo, non avrebbe provveduto a cancellare. A detta dell'opponente, la società fallita non avrebbe neppure proceduto all'estinzione del mutuo in quota parte.
L'opposizione in parte qua non può trovare accoglimento, perché non è provato il pagamento dell'intero prezzo di compravendita, pari ad euro 443.325,70 oltre iva, che è avvenuto in parte con la compensazione dei crediti vantati dal nei confronti della venditrice a titolo di Parte_1 compenso professionale come da fatture n. 6/2016 e n. 14/2019 e in parte con la compensazione di un credito di euro 122.608,97 vantato dalla nei confronti della e che la CP_10 CP_7 creditrice gli avrebbe ceduto. Manca la prova documentale con data certa opponibile al CP_7 sia del credito vantato dalla nei confronti della sia di CP_10 CP_7 Parte_1 nei confronti della
[...] CP_10
Mancando la dimostrazione dell'intero pagamento del prezzo di vendita, difetta il presupposto per la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile acquistato, sicché l'opposizione di Parte_1 va rigettata anche in relazione alla richiesta di insinuazione al passivo del fallimento per detto credito.
IV.3. Vanno rigettate anche le altre due domande avanzate da di cui una Parte_2 unitamente alla coniuge . Parte_3 ha chiesto il riconoscimento di un credito di euro 17.863,56 in prededuzione per l'attività Parte_1 svolta in vista della presentazione dell'istanza di concordato preventivo e consistente nella predisposizione della situazione economico-patrimoniale alla data del 04/10/2017 e di tre situazioni finanziarie periodiche, nonché di una simulazione del piano di ristrutturazione.
Manca, tuttavia, la prova documentale con data certa opponibile al Fallimento del conferimento dell'incarico professionale da parte della al dott. Circostanza questa CP_7 Parte_2 pacifica, che il professionista ammette a pag. 16 delle note di trattazione inviate il 28/04/2022, e,
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quindi, dell'espletamento della prestazione da parte del professionista in questione. Le e-mail allegate alle osservazioni al progetto di stato passivo (v. doc. 3bis fascicolo opponente) non sono idonee a fornire detta prova, visto che si tratta di e-mail ordinarie, lo scambio epistolare intercorre con lo studio commerciale Larotonda.
Quanto, poi, all'ammissione in prededuzione, si evidenzia che la richiesta in ogni caso non avrebbe potuto essere accolta, poiché, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, «in tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'articolo 161 della legge fallimentare, sia stata funzionale, ai sensi dell'articolo 111, comma 2, della legge fallimentare, alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex articolo 163 della legge fallimentare» (v. ex multis Cassazione civile sez. I ordinanza del 06/09/2022 n.26178). nel caso che ci occupa, il concordato preventivo è stato rinunciato dalla . CP_7
In ordine alla questione della liberazione dell'immobile acquistato il 17/11/2016 dalla ipoteca iscritta, rispetto alla quale la sarebbe stata inadempiente, si evidenzia che, stante il CP_7 rigetto della domanda di insinuazione al passivo del fallimento per i crediti di cui al paragrafo IV.1., non potendosi procedere ad alcuna compensazione, i coniugi risultano essere creditori nei confronti della e, quindi, del del saldo del prezzo di compravendita pari CP_7 CP_7 ad euro 111.294,56, oltre interessi. Sicché allo stato non sussiste il presupposto per la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile acquistato.
V. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. Giustizia n. 147/2022, tenuto conto della complessità delle questioni controverse e delle difese assunte dalle parti opponenti, per le fasi di studio e introduttiva, in ragione del valore della domanda di ciascun giudizio, con aumento del 10% ex art. 4 comma 2 DM per il solo RG n. 28/2022 e del 10% ex art. 4 comma 1 DM per i giudizi RG n. 20/2022, RG 46/2022,
RG 64/2022, RG n. 75/2022. RG 60/2022, RG 28/2022 e RG 44/2022. Per quanto attiene alle fase istruttoria e decisoria, attesa la ripetitività delle questioni e della redazione di un'unica perizia, si ritiene equo liquidare il compenso secondo i parametri minimi di cui al DM n. 147/2022 calcolati
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in relazione alla causa di valore maggiore (euro 730.526,76 – RG n. 46/2022) aumentati del doppio per la riunione di plurimi giudizi.
Quanto, invece, alle spese di consulenza tecnica sostenute dal , si evidenzia che: «le spese CP_7 della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11 giugno 1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n.
84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)» (v. Cassazione ordinanza n. 26729 del 15/10/2024); nel caso di specie, l'importo richiesto dai consulenti appare incongruo rispetto a quanto riconosciuto in favore del ctu dott. , giusta decreto del 12/03/2025. Non sussistendo ragioni giustificative per Per_4 una liquidazione differente, si ritiene di poter riconoscere in favore dell'opposto, per detta causale, un contributo di eguale importo, euro 15.207,105 oltre iva e contributo previdenziale, se dovuti.
P.Q.M.
il Tribunale Fallimentare di Matera, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
RIGETTA tutte le opposizioni proposte;
CONDANNA gli opponenti alla rifusione delle spese processuali in favore del
[...]
che liquida in complessivi euro 60.808,46 (di cui euro 60.284,5 per compenso CP_7 professionale ed euro 523,96 per spese documentate), oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da ripartire tra loro in misura proporzionale all'entità del credito fatto valere da ciascuno;
CONDANNA, altresì, gli opponenti al pagamento in favore del Controparte_7 dell'ulteriore importo, a titolo di rimborso spese di consulenza tecnica, di euro 15.207,105, oltre iva e contributo previdenziale, se dovuti, da ripartire tra loro in misura proporzionale all'entità del credito fatto valere da ciascuno.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale in data
12/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Antonia Quartarella Dott. Gaetano Catalani
55 Ruolo Generale n. 20/2022
N.B. In caso di diffusione pubblica del presente atto, è fatto obbligo di oscurare tutti gli elementi che consentano l'identificazione delle persone coinvolte.
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T R I B U N A L E D I M A T E R A
S E Z I O N E F A L L I M E N T A R E
Il Tribunale di Matera, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Catalani Presidente
Dott. Angelo Franco Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella Giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nel giudizio civile iscritto al numero 20/2022 di R.G., rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 12/12/2024 ed avente ad oggetto l'opposizione allo stato passivo ex art. 98 RD n.
267/1942, promosso da
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ) e (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Parte_4 C.F._4
Mele (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio professionale de difensore C.F._5 in Policoro, via Allende n. 19; opponenti
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Controparte_1 C.F._6
Calcagnile (c.f.: ), con domicilio digitale eletto C.F._7
1 Ruolo Generale n. 20/2022
Email_1
opponente
e
(c.f.: ) e (c.f.: CP_2 C.F._8 Controparte_3
), quali eredi legittimi di (c.f.: C.F._9 Persona_1
), (c.f.: C.F._10 Parte_5
), (c.f.: ), C.F._11 Parte_6 C.F._12
rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Serra (c.f.: ), con domicilio eletto C.F._13
presso lo studio professionale de difensore in Potenza, via N. Sauro n. 44; opponenti
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola CP_4 C.F._14
Bracciodieta (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio professionale de C.F._15
difensore in Bari, via Principe Amedeo n. 82/A; opponente
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto CP_5 C.F._16
Romano Danzi (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio professionale C.F._17
de difensore in Matera, vico XX Settembre n. 6; opponente
e
c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Controparte_6 C.F._18
Dell'Osso (c.f.: ) e Luigi Nicolì (c.f.: ), con C.F._19 C.F._20
2 Ruolo Generale n. 20/2022
domicilio digitale eletto e Email_2 Email_3
opponente nei confronti di
(c.f.: ), in persona dei Curatori Fallimentari Controparte_7 P.IVA_1 avv. e dott. rappresentato e difeso dagli Controparte_8 Controparte_9 avv.ti Livio Persico (c.f.: ) e (c.f.: ), C.F._21 Parte_7 C.F._22 con domicilio eletto presso lo studio professionale del primo difensore in Napoli, via Agostino
Depretis n. 102; opposta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.1.1. Con ricorso depositato in data 05/01/2021 – RG n. 20/2022, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto del 10/12/2021 che ha dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento nella parte in cui aveva rigettato una parte dei crediti di cui CP_7 aveva chiesto l'insinuazione al passivo. La richiesta era stata di complessivi euro 221.261,97 oltre iva e cassa di previdenza, per compensi professionali:
A. per l'attività di componente del consiglio di amministrazione nella qualità specifica di dottore commercialista negli anni 2011-2012 per l'importo a saldo di euro 12.333,55, con il privilegio ex art. 2751bis n.2 c.c.. Il credito complessivo ammontava ad euro 336.777,78 oltre iva e cassa, giusta fattura n. 6/2016 (per attività espletate in favore delle società del gruppo dal 2004 al 2013), compensata parzialmente con la vendita da parte di in suo favore del diritto di proprietà CP_7 su un immobile e del diritto di usufrutto trentennale sul posto barca, adiacente nel comprensorio in Policoro, giusta all'atto pubblico a Notaio del 17/11/2016. CP_7 Per_2
Su detto saldo dovevano essere conteggiati gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla maturazione fino alla sentenza dichiarativa di fallimento del 19/05/2020;
B. per l'attività di consulenza e assistenza in materia di lavoro per la negli anni 2017 CP_7
e 2018 per un importo a saldo di euro 6265,00, di cui alla fattura 14/2019, compensata parzialmente con l'acquisto di cui prima.
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Su detto saldo dovevano essere conteggiati gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla maturazione fino alla sentenza dichiarativa di fallimento del 19/05/2020;
C. per attività di consulenza e assistenza in materia fiscale e tributaria, redazione della contabilità aziendale con predisposizione del bilancio di esercizio, redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e tributarie, assistenza ed adempimenti in materia di lavoro in favore di negli CP_7 anni 2019-2020 per l'importo di euro 21.995,00 con il privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c..
Su detto importo dovevano essere conteggiati gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data di maturazione sino alla sentenza dichiarativa di fallimento del 19/05/2020.
Inoltre, aveva chiesto il riconoscimento: • degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sui compensi professionali di cui alle fatture 6/2016 e 14/2019, oggetto di compensazione parziale con l'acquisto dell'immobile ut supra e con una cessione di un credito vantato dalla ei confronti di CP_7 [...]
CP_1
giusta atto di cessione del 31/10/2019, dalla data di maturazione dei rispettivi crediti sino a quella dell'intervenuta compensazione;
• del credito di euro 152.933,61 pari all'importo necessario, alla data di presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo del fallimento CP_7 all'estinzione dell'ipoteca sull'immobile acquistato come innanzi, a cui la società, pur essendosi obbligata entro la data del 30/06/2017, non aveva provveduto. Alla stessa data, infatti, il debito con la MPS non risultava pagato e c'era il rischio che la banca agisse nei suoi confronti, aggredendo il bene acquistato.
Lamentava, poi, che, in sede di formazione dello stato passivo, la UR avesse proposto di ammettere solo i crediti per l'attività professionale di assistenza tributaria e fiscale con gli interessi e secondo l'ordine di legge e avesse, invece, rigettato le altre domande:
- rilevando l'esistenza di plurimi inadempimenti come componente del consiglio di amministrazione e specificatamente: • la stipulazione di contratti preliminari senza seguito e palesemente inadempiuti;
• l'omissione di qualsiasi attività di controllo sull'operato del presidente del consiglio di amministrazione, consentendo a quest'ultimo di operare sistematicamente in conflitto di interessi;
• ritardi gravi nel far fronte al dissesto della società; • l'aver proposto o proseguito iniziative giudiziarie temerarie;
• la tenuta non corretta della contabilità nei rapporti con il Consorzio RI, che contestava i crediti della società per circa tre milioni di euro;
• la prescrizione ex art. 2949 c.c., non interrotta dalle iscrizioni in bilancio eseguite complessivamente e senza specificazione della causa del credito;
• i verbali con i quali le società Parte_8 CP_7
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spa, e avevano rinunciato a far valere la prescrizione Parte_9 Parte_10 era tutti annullabili per conflitto di interessi, poiché gli amministratori avevano deliberato in loro favore e contro l'interesse sociale;
• l'assenza della delibera del CdA che doveva ripartire tra gli amministratori il compenso deliberato dall'assemblea dei soci;
- contestando, quanto alla pretesa di euro 152.933,61, che l'importo di euro 8.120,95 fosse non documentato e il restante non fosse dovuto, visto che, in base al contratto di compravendita, il pagamento del prezzo avrebbe dovuto essere effettuato dietro prova documentale dell'estinzione della quota parte di mutuo gravante sull'immobile oggetto di trasferimento.
Sosteneva che il rigetto operato dal G.D. fosse erroneo, perché:
• la UR aveva sollevato delle contestazioni sul corretto operato degli amministratori in maniera assolutamente generica, senza individuare addebiti riferibili ai singoli e nel caso a lui direttamente e personalmente;
non aveva specificato che tipo di azione di responsabilità intendeva proporre nei suoi confronti, con lesione del diritto di difesa, fermo restando che, in ogni caso, erano prescritte sia quella di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c., perché aveva cessato le cariche di consigliere da oltre un quinquennio dalla dichiarazione di fallimento, che quella proponibile dai soci ex art. 2394 c.c., attesa l'insussistenza dell'elemento essenziale e determinante della incapienza, vista “la notevole esuberanza del patrimonio nette” della società. Azioni che in sede fallimentare erano previste cumulativamente dall'art. 146 L.F.;
• a fronte di 322 contratti preliminari di compravendita, erano state concluse vendite per 296 unità, pari al 92%. In ogni caso la mera mancata stipulazione dei contratti definitivi non consentiva di sostenere una responsabilità in capo a lui in mancanza di precisi elementi di colpa a suo carico;
• ai sensi dell'art. 2391 comma 3 c.c. le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate con il voto determinante dell'amministratore in conflitto di interessi potevano essere impugnate dagli amministratori assenti e dissenzienti e dai sindaci entro tre mesi dalla loro assunzione, qualora avessero arrecato danno alla società. La giurisprudenza riteneva che detta circostanza si verificasse solo nell'ipotesi in cui vi fosse una incompatibilità assoluta tra l'interesse personale dell'amministratore e quello della società. Nel caso di specie,
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nessuna delle operazioni contestate aveva provocato danni potenziali e dimostrabili alla società;
• nessun grave ritardo nell'esercizio dei poteri di amministratore vi era stato, tant'è che la società sul bilancio chiuso al 2013, redatto in continuità, non aveva Controparte_11 emesso un giudizio negativo;
se il revisore dovesse ritenere che l'utilizzo della continuità non sia idoneo strumento di redazione del bilancio, dovrebbe formulare un giudizio negativo, non potendosi limitare a dichiarare l'impossibilità di esprimere una valutazione;
• quanto alla domanda giudiziaria risarcitoria avanzata da el 2007 per i danni subiti CP_7
in conseguenza di un procedimento penale svoltosi a suo carico, originato dalla presentazione al Ministero dell'Ambiente, al CIPE e alla Procura di Matera di un esposto a firma dei convenuti, l'azione era stata promossa dall'allora Presidente del Consiglio di
Amministrazione, in forza dei poteri delegatigli;
non vi erano elementi Parte_4 per poter sostenere a priori che l'iniziativa giudiziaria de qua fosse temeraria e tale in ogni caso non era stata qualificata dalla decisione del Tribunale di Matera nella sentenza n.
585/2013 che si era limitata a rigettare la domanda;
• il credito del Consorzio RI risultava dalla documentazione prodotta dallo stesso in sede di istanza di ammissione al passivo, consistente nei partitari contabili relativi al periodo dal 2010 al 2020 in cui la compariva nella duplice qualità di fornitore e CP_7 cliente. D'altro canto, il Consorzio era stato ammesso al passivo per un credito decurtato del debito nei confronti di con conseguente riconoscimento della sua esistenza CP_7
e senza danno per la società;
• l'amministratore unico nell'esercizio 2016, nell'ambito delle operazioni di fusione delle società del gruppo, aveva operato una analitica ed equa ripartizione dei compensi dovuti ai componenti dei consigli di amministrazione, come si poteva evincere dall'estratto del libro giornale 2016 pagina 90, in cui erano e sono riportati in dettaglio i compensi spettanti a ciascuno degli amministratori e dei sindaci in carica o cessati. Ulteriore atto di ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, assolutamente incompatibile con la volontà di far valere la prescrizione o comunque di disconoscere la debenza del compenso professionale, era rinvenibile nell'atto di compravendita del 2016 in cui la aveva CP_7
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accettato la compensazione con il controcredito da egli vantato quale modalità di pagamento del prezzo della cessione dei beni immobili in proprietà e usufrutto;
• il pagamento di un debito, una volta effettuato, non poteva essere chiesto in restituzione ai sensi dell'art. 2940 c.c. e la stessa UR aveva riconosciuto la fondatezza della sua pretesa creditoria resa nella dichiarazione all'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'avviso di accertamento nei confronti della per l'anno 2016 nella quale riferivano che CP_7
“tutti gli altri compensi riepilogati nel documento trasmesso non possono non essere considerati non prescritti e comunque dovuti”;
• nessuna prescrizione del credito poteva ritenersi intervenuta per effetto della interruzione del suo decorso con gli atti di diffida ad adempiere formulati nel 2016;
• in ultimo, aveva diritto a vedersi risarcito il danno rinveniente dalla mancata cancellazione dell'ipoteca da parte di avendo egli puntualmente adempiuto alle proprie CP_7 obbligazioni.
I.1.2. Il si costituiva in giudizio il 23/03/2022, chiedendo l'integrale rigetto CP_7 dell'opposizione, in quanto:
➢ le delibere del consiglio di amministrazione della del 09/07/2012, della CP_7
del 28/03/2013, della del 09/07/2012 e Parte_9 Parte_10 della RI IL spa del 20/10/2012 erano state adottate dagli amministratori in conflitto di interesse, in quanto avevano deliberato la rinuncia alla prescrizione già maturata in relazione ai debiti che le loro amministrate avevano nei loro confronti e nei confronti dei sindaci per i compensi inerenti alle relative funzioni, richiamando ai sensi dell'art. 2944 c.c. le anzidette deliberazioni quali atti interruttivi del termine prescrizionale. Essendo state assunte in conflitto di interesse, dette delibere, ove effettivamente eseguite, avrebbero comportato un danno alla società , nella quale erano state fuse tutte le altre, CP_7 esponendola a pagare delle somme considerevoli che diversamente non sarebbero state dovute, come previsto dall'art. 2373 cc.. Integrando gli estremi di reato di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 c.c., dette delibere erano senz'altro nulle per contrarietà alla legge o comunque annullabili, esponendo gli autori all'obbligo di risarcimento del danno.
Inoltre, esse non potevano essere richiamate per fondare un qualsiasi diritto al compenso in favore dell'amministratore che le aveva poste in essere in situazioni di conflitto. Per
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consolidato a giurisprudenza di legittimità, infatti, il rapporto che si instaurava tra l'amministratore e la società era di carattere contrattuale e sinallagmatico;
venendo in considerazione, per quanto riguarda gli effetti esterni, la cosiddetta immedesimazione organica, dovevano ritenersi applicabili gli artt. 1394 1395 c.c., per cui il contratto concluso con se stesso era annullabile, salvo il caso di specifica autorizzazione o l'esclusione del possibile conflitto di interessi. L'annullabilità che ne derivava colpiva l'atto di rinuncia alla prescrizione ed era vizio deducibile dal rappresentato in via di eccezione anche nel caso in cui fosse prescritta la relativa azione, così come previsto dall'art. 1442 c.c., dovendosi escludere al caso di specie l'applicazione del termine di cui è l'art. 2377 c.c. per l'impugnazione della relativa delibera assembleare. Conseguentemente, gli unici atti che acquisivano valenza interruttiva della prescrizione erano costituiti dalle quattro diffide e messa in mora avente ad oggetto il pagamento dei compensi di amministratore inviate dall'opponente in data 07/03/2016 alle quattro società del gruppo e, quindi, CP_7 erano prescritti tutti i compensi anteriori al 07/03/2011 per capitale e interessi, ivi comprese quelle oggetto di compensazione con l'atto di compravendita del 17/11/2016;
➢ le dichiarazioni rese all'Agenzia delle Entrate erano state fatte dall'amministratore unico della e, quindi, non erano riferibili alla UR fallimentare CP_7 Parte_4
e al fermo restando che il diverso contesto in cui esse erano state Controparte_7 rese rispetto alla odierna sede non avrebbero potuto dimostrare in capo al CP_7 alcuna volontà di riconoscimento del debito altrui;
➢ contestava l'an e il quantum del corrispettivo indicato nel contratto di compravendita del
17/11/2016 pari ad euro 320.666,66, atteso che il credito era riportato in una fattura emessa due giorni prima della compravendita. Ad ogni modo la previsione secondo cui il “credito… deve intendersi definitivamente estinto” precludeva la sopravvivenza degli accessori che, anche qualora dovuti, dovevano intendersi tacitamente rinunciati;
➢ non era applicabile in sede fallimentare la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002, a prescindere dalla natura del credito azionato (che non rientrava comunque nella nozione di transazione commerciale), venendo in rilievo il chiaro precetto normativo di cui all'art. 1 comma 2 c.c. secondo cui essa non opera per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
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➢ la giurisprudenza aveva ritenuto sempre possibile, a prescindere dall'esperimento delle azioni di responsabilità previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., eccepire l'inadempimento dell'amministratore agli obblighi contrattualmente conferitigli ex art. 1460 c.c., con conseguente onere degli stessi di dare la prova della loro diligenza;
➢ già precedentemente all'avvio della attività di amministratore da parte del a Parte_1
tempo dal 1993, la - prima denominata Energia Basilicata SR – aveva esposto CP_7 sistematicamente nei suoi bilanci valori della produzione inferiori ai relativi costi, producendo costantemente perdite, ad eccezion fatta per l'esercizio 2004, in ragione di un introito straordinario derivante da una plusvalenza da cessione, e per gli anni 2011 e 2012, caratterizzati da un certo numero di vendite di unità immobiliari, mai più realizzate negli esercizi successivi. Nel 1998, la società aveva rivalutato, in deroga ai principi di cui all'art. 2426 c.c., i terreni di cui era proprietaria per effetto della acquisita suscettibilità edificatoria degli stessi, incrementando, sulla base di una perizia, il valore appostato in bilancio delle immobilizzazioni materiali in maniera iperbolica da lire 2.439.667.526 a lire 58.517.667.526, creando una finta immagine di solidità patrimoniale, che le aveva consentito di vivere di rendita, nonostante fosse sempre in perdita. Nei bilanci dal 1993 al 2018 il valore di quella riserva era stato mantenuto invariato, venendo modificato solo nel 2003 in seguito ai conferimenti della per finanziare le altre società del gruppo, che sin dall'inizio CP_7 avevano manifestato un andamento negativo per l'eccedenza sistematica dei costi sui ricavi.
Non essendo mai state vagliate in termini di ragionevole realizzo le aspettative del programma edilizio e le risposte del mercato, il consiglio di amministrazione, nel periodo in cui vi faceva parte anche il aveva continuato ad avallare la gestione Parte_1 antieconomica della società, sfociata in dissesto con un debito erariale e previdenziale assai pesante, anziché porre per tempo fine alla sua esperienza, mettendola in liquidazione;
➢ nella relazione al bilancio 2013 la , società di revisione, aveva espresso forti dubbi CP_11
sulla gestione della società, anche pregressa, della non aveva avallato il bilancio, CP_7 evidenziando che l'enorme debito, aggravato dalle fideiussione in favore delle società del gruppo, imponevano agli amministratori di dare conto della riuscita di future iniziative di risanamento per mantenere una prospettiva di continuità dubbia;
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➢ dalla costituzione alla dichiarazione di fallimento, la - così come anche le altre CP_7
società del gruppo -, è stata sempre amministrata in conflitto di interessi, perché tutte nate dalla mente di e amministrate e controllate in maniera familiare da lui stesso Parte_4 direttamente o tramite parenti. L'odierno opponente, ad esempio, è nipote di Parte_4
e, anche dopo l'uscita dall'amministrazione delle società del gruppo, aveva continuato
[...] ad operare nello stesso come consulente esterno.
In situazione di conflitto, gli amministratori esemplificativamente: •avevano deliberato la rinuncia alla prescrizione dei crediti loro e dei crediti dei sindaci;
•non avevano mai regolato i rapporti economici con il Consorzio RI, nato sempre dalla mente di Parte_4
, facendogli erogare i servizi dalle società del gruppo In mancanza di pezze
[...] CP_7 giustificative, il Consorzio aveva contestato i crediti vantati da e per il periodo CP_7 successivo al 2018 aveva dimezzato le spettanze. Inoltre, nonostante il Consorzio avesse versato alla il canone di concessione demaniale per euro 216.455,31, la somma CP_7 non era mai stata pagata all'Erario; • avevano ratificato il 28/07/2006 un contratto di locazione stipulato da in via d'urgenza con (facente parte Parte_4 Controparte_12 del gruppo per la commercializzazione delle residenze, dietro un corrispettivo CP_7 di euro 7.000,00, nonostante già fosse in essere un altro contratto con le medesime finalità con la società Remax Acquachiara;
il 23/02/2007, avevano deliberato l'acquisto dell'80% della operante nel campo dell'informatica e dei servizi di telecomunicazione, CP_13 di proprietà di , figlio del citato;
Testimone_1 Parte_4
➢ su 947 unità immobiliari in progetto, alla data di presentazione del concordato del 2017, ne risultavano realizzate poco meno della metà e 63 preliminari sono rimasti inadempiuti, pur avendo la incassato caparre ed acconti per 5.000.000,00 euro. L'aumento CP_7 esponenziale dell'esposizione bancaria tra il 2004 e il 2005 passa da euro CP_7
518.729,00 ad euro 3.766.000,00, passa da euro 851.204,00 ad euro Parte_9
25.001.000,00, passa da euro 350.250,00 ad euro 1..237.387,00 come Parte_10 da relativi bilanci) avrebbe dovuto rendere evidente l'impossibilità di coprire la debitoria con la vendita delle restanti unità immobiliari e invece per continuare a sopravvivere la società aveva chiesto un dilazionamento del debito con le banche, addirittura concedendo altre ipoteche sugli immobili già oggetto di preliminari. Nel 2011 gli amministratori avevano
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stipulato un preliminare con l'ing. senza alcuna caparra o acconto, che CP_14 prevedeva a corrispettivo la compensazione dei crediti vantati da questo professionista nei confronti della società. Nel 2012, in violazione del divieto di patto commissorio, si era obbligati con la alla vendita di tre immobili in caso di mancata restituzione Parte_11 del mutuo ottenuto tramite IC AL spa. A causa dell'inadempimento contrattuale, la società non aveva incassato somme per 7.073.605,79 e si era esposta alle richieste risarcitorie dei promissari acquirenti ex artt. 2932 c.c. e 1453 c.c., oltre all'a domanda di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c.;
➢ gli amministratori, tra cui l'odierno opponente, non avevano vigilato sull'operato del , Pt_4
quando, nel 2007, aveva fatto intraprendere alla società un processo temerario, come risultante dalla pronuncia del Tribunale di Matera, con condanna della al CP_7 pagamento di un corrispettivo per spese processuali delle plurime controparti di euro
141.969,00 oltre iva e cassa. In quell'occasione, il aveva la rappresentanza della Pt_4 società, ma la decisione di imbarcarsi in un processo rischioso spettava al consiglio di amministrazione, che non risulta aver mai discusso né deliberato a proposito;
➢ mancava la regolamentazione dei compensi tra i componenti del consiglio di amministrazione rimessa dall'assemblea dei soci proprio agli amministratori. Sicché la ripartizione egalitaria operata dall'opponente risultava essere del tutto arbitraria;
➢ quanto alla mancata cancellazione dell'ipoteca, non risultavano provati il pagamento da parte del della somma di euro 8.120,94, l'esistenza di un credito della Parte_1 CP_10
[... nei confronti di e la cessione di detto credito al fermo restando CP_7 Parte_1 che la era una società dello stesso opponente. Con riferimento a detti ultimi due CP_10 profili, le lettere di incarico erano prive di data certa e come tali inopponibili al . CP_7
In caso di riconoscimento del compenso professionale, poi:
1. evidenziavano che lo stesso non avrebbe potuto essere ammesso in privilegio, non configurandosi l'attività dell'amministratore di società come prestazione d'opera ex art. 2751bis n. 2 c.c.: il credito, dunque, avrebbe avuto natura chirografaria;
2. eccepivano in compensazione il danno cagionato alla società fallita in ragione: • del riconoscimento dei crediti professionale prescritti per euro 320.666,66 oltre euro 198.061,30 richiesti a titolo di interessi di mora;
• del mancato versamento del prezzo della compravendita immobiliare del 2016; • dell'importo delle sanzioni interessi ed aggi sul debito iva non assolto negli
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anni 2011, 2012 e 2013 per un totale di euro 447.281,74; • del pagamento delle spese processuali per la soccombenza nel giudizio risarcitorio incardinato nel 2007 pari ad euro 147.647,76; • del mancato incasso del saldo dei preliminari immobiliari per euro 7.073.605,79. Danno idoneo ad estinguere totalmente l'avversa pretesa creditoria.
I.1.3. Con ordinanza dell'11/04/2022, veniva disposta una consulenza tecnica per accertare le presunte manchevolezze nell'operato dell'opponente denunciate dalla UR.
Nelle more, venivano iscritti a ruolo una serie di ulteriori opposizioni allo stato passivo da parte degli altri componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, come segue.
I.2.1. Il 05/01/2022 hanno proposto opposizione (RG n. 28/2022) allo stato passivo del fallimento dichiarato esecutivo con decreto del G.D. del 10/12/2021, comunicato il 14/12/2021, CP_7 anche il dott. e la coniuge Hanno contestato il rigetto Parte_2 Parte_3 parziale della loro domanda di insinuazione del 29/09/2020, in cui avevano chiesto: • la restituzione in favore di entrambi degli acconti di euro 30.000,00 versati sul preliminare di vendita del
24/08/2009, rimasto inadempiuto dalla società, salvo imputazione al maggior prezzo nel caso in cui il si fosse determinato ad eseguirlo, con compensazione parziale con i maggiori CP_7 crediti professionali vanatati dall'opponente nei confronti della • il risarcimento, in CP_7 favore di entrambi, del danno di euro 116.689,00 alla data del 29/01/2020 in relazione al contratto di compravendita del 17/11/2016, pari a quanto necessario per l'estinzione della ipoteca che si era impegnata a cancellare unitamente al pagamento del mutuo;
• in favore del CP_7
il pagamento dei compensi professionali, maggiorati di interessi di mora, iva e cassa, Parte_1 con il privilegio ex art. 2751bis c.c. di: a) euro 522.944,47 per l'attività di componente del consiglio di amministrazione delle società del gruppo dal 2004 al 2013; b) euro 23.930,00 per la CP_7 contabilità aziendale dell'anno 2017; c) euro 28.650,00 per la contabilità aziendale dell'anno 2018;
d) euro 15.000,00 per l'attività prefallimentare – istanza di concordato 2018; e) euro 32.178,40 per la cura del contenzioso tributario della f) euro 21.632,00 per gli adempimenti connessi CP_7 all'operazione di fusione per incorporazione;
g) euro 5.000,00 per il contenzioso tributario relativo al diniego della domanda di compensazione con rate rottamazione ter.
Lamentavano che fosse stata accolta solo la domanda di restituzione dei 30.000,00 euro in acconto, oltre interessi, in relazione al preliminare di vendita del 24/08/2009, di cui era stato disposto lo scioglimento ex art. 72 L.F. con decreto del 19/03/2021. A supporto della domanda di insinuazione
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dei crediti professionali connessi all'incarico di componente del consiglio di amministrazione, effettuava le medesime eccezioni, contestazioni e deduzioni di cui al paragrafo I.1; insisteva, poi, per il riconoscimento degli altri crediti professionali, sottolineando di aver fornito prova documentale dell'attività relativa, nonché della somma a titolo di risarcimento danni per la mancata estinzione dell'ipoteca sull'immobile del 17/1172006, chiedendo la compensazione del saldo prezzo fino ad euro 111.294,56 con i loro controcrediti.
I.2.2. Il si costituiva in questo giudizio il 22/09/2022, chiedendo il rigetto dell'avversa CP_7 domanda. Precisava, in primis, che non erano stati ammessi i crediti professionali relativi all'attività di consigliere di amministrazione, per l'eccepito inadempimento agli obblighi di mandato, e per l'attività connessa al concordato, perché non documentata con data certa, sostanzialmente inutile
(il piano concordatario è stato censurato nella relazione del Commissario ex art. 173 L.F. perché gravemente carente), non ammissibile in pre-deduzione, attesa la rinuncia all'istanza di concordato, incerta anche nel quantum, in mancanza dei criteri di quantificazione del credito. Inoltre, era stato disconosciuto il risarcimento del danno per l'atto di vendita del 2016, in quanto revocabile e come tale da esso già impugnato, a nulla rilevando le asserzioni di controparte, non provate, sull'irrevocabilità del trasferimento, poiché l'immobile era stato acquistato come prima casa, era stato pagato al giusto prezzo e la aveva un patrimonio residuo sufficiente a soddisfare CP_7 tutto il ceto creditorio. Per il resto replicava le eccezioni e contestazioni di cui al paragrafo II.1.2..
I.3.1. L'avv. (ricorso depositato il 12/01/2022 – RG 62/2022) aveva chiesto Controparte_1
l'ammissione di un credito professionale di euro 70.000,00, di cui euro 50.000,00 in privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c. per l'attività di componente del consiglio di amministrazione dal 2009 al 2014.
In primis, lamentava la violazione del contraddittorio, poiché i curatori avevano prodotto un parere integrativo, di cui non era stato informato e avverso il quale, quindi, non aveva potuto presentare alcuna osservazione. Evidenziava che le eccezioni di inadempimento erano del tutto generiche e destituite di fondamento;
risultavano prescritte le azioni di responsabilità ex art. 2394 c.c., essendo cessata la carica sei anni prima della sentenza dichiarativa di fallimento;
nell'ambito del consiglio di amministrazione non aveva mai avuto deleghe, sicché nulla poteva essergli addebitato, non essendo mai venuto a conoscenza di alcun fatto tale da sollecitare un suo intervento, e aveva rifiutato l'approvazione del bilancio 2013 con il conseguente azzeramento dell'organo gestorio e l'assunzione della carica monocratica da parte di (v. verbale del 04/05/2012); nulla Parte_4
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aveva mai saputo dei rapporti della on il Consorzio, perché l'esistenza di un contenzioso CP_7 era mai stata posta all'attenzione del consiglio di amministrazione;
ex art. 95L.F., il non CP_7 poteva contestare l'inadempimento per sottrarsi al pagamento del dovuto, dovendosi accertare in via autonoma l'eventuale violazione degli obblighi contrattuali in capo a sé; non aveva inteso giovarsi della delibera di rinuncia alla prescrizione relativamente ai propri crediti professionali, avendo interrotto autonomamente la prescrizione con lettere raccomandata a.r. dell'11/09/2015 e pec del 30/08/2017, 02/11/2017, 03/11/2017, 06/11/2017 e 20/05/2019; pretestuosa era la contestazione circa la mancanza dei criteri di ripartizione del compenso, visto che nel verbale del
05/05/2008 erano stati espressamente indicati quelli relativi ai compensi degli anni 2008-2010, mentre per il periodo successivo al 2012 l'assemblea dei soci li aveva ripartiti in parti uguali.
I.3.2. Il si costituiva in giudizio l'08/04/2022, insistendo per il rigetto dell'avversa CP_7 domanda. Preso atto della rinuncia dell'avvocato ad avvalersi della delibera del 2016, eccepiva l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti, in quando le note prodotte non erano assolutamente idonee ad interrompere la prescrizione. Quanto all'eccezione di inadempimento, evidenziava che l'art. 95 L.F. non precludeva affatto l'esperimento dell'art. 1460 c.c. nei confronti dell'amministratore e la circostanza che non avesse mai avuto deleghe non era ragione di esenzione da responsabilità, avendo l'obbligo di agire informato ex art. 2381 c.c., di impartire direttive agli organi delegati e financo di avocare sé le deleghe;
contestava anche a lui il non aver impedito fatti pregiudizievoli in danno della società in relazione all'andamento anticeconomico della società e all'inosservanza dell'obbligo di messa in liquidazione, al mancato impedimento di operazioni in conflitto di interessi con la società. Reiterava in questa sede, le difese su detti aspetti con le domande conseguenti di cui al paragrafo I.
2. che precede.
I.4.1. Proponeva opposizione anche il 10/01/2022 (RG n. 46/2022), per Parte_4
l'ammissione dei crediti asseritamente maturati per l'attività di Presidente del Consiglio di
Amministrazione svolto fino al 2014 e per quella di amministratore unico fino alla data del fallimento per complessivi euro 730.526,76, oltre interessi come per legge. Le difese assunte sono speculari a quelle di cui alla difesa di a cui si rinvia per esigenze di Parte_1 semplificazione.
I.4.2. Il si costituiva in questo giudizio il 04/03/2022, precisando, Controparte_7 innanzitutto, che risultavano documentati solo i compensi dal 2002 al 2013 e nel merito che il
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rigetto della domanda di insinuazione trovava giustificazione nella violazione da parte dell'opponente dei doveri dell'amministratore e nella prescrizione del relativo di credito, come ampiamente dedotto al paragrafo I.1.2. Quanto alla violazione dei doveri dell'amministratore, la UR sottolineava il ruolo di deus ex machina del , che aveva rivestito la carica Pt_4 di Presidente del Consiglio di Amministrazione con poteri di delega fino alla fine di giugno 2014 e dall'01/07/2014 di amministratore unico della fino alla procedura di concordato, CP_7 oltre a ricoprire le medesime cariche di amministratore nelle altre società del gruppo;
il , nel Pt_4 corso della gestione della e delle società del gruppo, aveva agito sostanzialmente come CP_7 se fossero state una sua proprietà, senza l'osservanza delle formalità necessarie a mantenere i rapporti tra le singole chiaro e trasparente e i rispettivi bilanci rispondenti alla vera situazione economica, finanziaria e patrimoniale.
I.5.1. Il 12/01/2022 proponeva opposizione al medesimo stato passivo dichiarato esecutivo anche il dott. Rag. (RG n. 65/2022), che si era visto rigettare in toto la domanda di Persona_1 insinuazione al passivo dei crediti maturati in qualità di Presidente del consiglio sindacale della dal 2004 e in qualità di componente del consiglio sindacale di altre società del gruppo CP_7 dal 2003 fino alla loro fusione per incorporazione ( e RI IL spa dal Parte_9
17/07/2003, dal 29/07/2005):euro 255.173,08, compresi accessori, oltre Parte_10 interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze fino al deposito del piano di riparto, in prededuzione ovvero in privilegio ai sensi dell'art. 2751bis n. 2 c.c..
L'opponente lamentava che l'inadempimento eccepito dal fosse del tutto generico, CP_7 avendo riguardato indistintamente tutti i componenti del collegio sindacale, anziché l'operato del singolo. Genericità che, in ragione rispetto dei plurimi incarichi di durata temporale di diversi lustri e che avevano riguardato società e gestioni diverse fino alla fusione del 2016, impediva in radice di individuare specifiche contestazioni a cui controdedurre.
Contestava l'intervenuta prescrizione dei crediti nei confronti di , in quanto le attività CP_7 espletate avevano riguardato gli esercizi dal 2016 sino al fallimento;
per quanto riguardava, invece, quelli maturati nei confronti delle società del gruppo prima della fusione, il decorso del termine prescrizionale era stato interrotto con una serie di richieste di pagamento;
la prescrizione, inoltre, doveva ritenersi senz'altro interrotta dalla appostazione anno per anno dei crediti maturati nelle scritture contabili delle diverse società del gruppo, dalle ricognizioni di debito del 03/08/2015
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sottoscritte dall'amministratore delle società e dalla appostazione del credito maturato alla data del
31/11/2019 nell'elenco dei crediti riportato in calce al ricorso ex art. 182 bis L.F. presso il tribunale di Matera in data 09/02/2018, dalla appostazione del credito alla data del 04/10/2017 nell'elenco dei crediti riportati nel corpo del piano di concordato depositato presso il tribunale di Matera in data 09/01/2019 e in ultimo dalle determinazioni formalizzate nei verbali dei consigli di amministrazione del 20/10/2012, con cui gli amministratori delle società del gruppo avevano espressamente rinunciato alla prescrizione dei crediti vantati dai sindaci maturati, riconoscendo così
l'esistenza dei debiti.
Evidenziava, poi, che i compensi per le attività dei sindaci erano stati fissati nei verbali assembleari delle società prodotti ed erano dovuti avendo egli correttamente adempiuto alle prestazioni connesse alla carica ricoperta, poiché: • il collegio sindacale si era occupato del controllo contabile della società fallita solo fino all'esercizio 2023, mentre a partire dal verbale di assemblea del
29/05/2023 lo stesso era stato eseguito dalla società di revisione . La contabilità della società CP_11 era rimasta esente da alcuna censura, pur essendo stata ripetutamente vagliata da esperti indipendenti in occasione della fusione del 2016 e delle diverse iniziative tese al risanamento della società in ambito concorsuale (v. attestazione del piano ex art. 67 L.F. del 18/09/2017 e attestazione dell'08/02/2018 all'atto di ricorso di concordato preventivo); • era fisiologico che a fronte di n. 322 contrati preliminari su qualcuno si instaurasse un contenzioso. In ogni caso un inadempimento contrattuale ad alcuno di questi contratti non può essere imputabile all'organo di controllo, non potendo integrare gli estremi di una irregolare gestione della società tale da richiedere un intervento del collegio sindacale;
• nessuna attività di conflitto di interessi da parte di Parte_4
era stata consentita, atteso che tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi in seno
[...] al consiglio di amministrazione della società fallita rese note dagli amministratori erano state gestite nel rispetto della disciplina di riferimento e il collegio sindacale aveva svolto puntualmente la propria attività di controllo, senza ravvisare irregolarità che profili di danno per la società; rispetto alle denunce presentate dal socio nel 2015 e nel 2017 di cui il collegio era stato Parte_12 formalmente investito, erano agli atti le relazioni elaborate dall'organo di controllo poste all'attenzione della assemblea dei soci unitamente ai documenti relativi. La società, dunque, era stata messa in condizioni di fare le sue valutazioni in ordine alle contestazioni sollevate;
nessun presunto ritardo poteva essere imputato al collegio relativamente alla emersione del dissesto della società
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fallita, avendo il collegio assolto agli obblighi di legge sia sul fronte societario che rispetto ad eventuali iniziative di natura giudiziaria. tanto ancor più dovendosi considerare che la crisi del gruppo e della stessa società fallita era sempre stato di carattere finanziario e non CP_7 patrimoniale, la situazione di tensione finanziaria era emersa sul piano contabile a partire dall'esercizio 2013, da questo momento il controllo contabile della fallita era stato sottratto al collegio sindacale è affidato ad una società di revisione terza;
nel verbale dell'01/10/2012, l'organo di controllo aveva segnalato agli amministratori una marcata flessione delle vendite e conseguenti effetti sui prezzi di realizzo, chiedendo di conoscere le strategie che il consiglio di amministrazione aveva intenzione di attuare per garantire la continuità dell'iniziativa imprenditoriale anche per evitare eventuali azioni dei creditori a tutela dei propri interessi;
nei successivi verbali del
02/09/2013 e del 14/06/2014 aveva sollecitato il consiglio di amministrazione ad elaborare con urgenza nuove iniziative per lo smobilizzo delle unità immobiliari invendute e di intervenire sulla rinegoziazione dei rapporti in atto con le banche al fine di ottenere un differimento dei mutui e il contenimento degli oneri finanziari. Posizioni ribadite anche nel corso degli esercizi 2014 e 2015, a cui avevano fatto seguito azioni concrete da parte del consiglio di amministrazione nel senso di superare la crisi. Tentativi che però non avevano sortito l'effetto sperato, tanto che la società era stata costretta a ricorrere agli strumenti fallimentari;
•i bilanci dal 2013 al 2018 mostravano un patrimonio netto della società stabile e assolutamente idoneo a soddisfare i creditori;
• dal 2016 la società era sotto l'attenzione dell'A.G., che non ha rilevato anomalie di sorta nella sua gestione e controllo, tant'è il 05/06/2018 il GIP del Tribunale di Matera aveva rigettato la richiesta di incidente probatorio per la verifica delle scritture contabili su eventuali atti in frode ai creditori e solo in data 19/05/2020 Tribunale aveva rigettato l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, ritenendo insussistente la possibilità di una ripresa della società; • anche la società di revisione esterna non aveva mai espresso un parere negativo rispetto all'approvazione dei bilanci o rilevato il venir meno dei presupposti della continuità aziendale;
• l'organo di controllo non esercita funzioni di amministrazione attiva, sicché non è dotato di alcun potere di indurre o impedire azioni giudiziarie da parte del legale rappresentante della società; • nessun rilievo era mai stato fatto dalla società di revisione in ordine alla mancata documentazione dei rapporti con il Consorzio. Tutta la documentazione de qua era nella disponibilità della società ed ora lo è nelle mani del;
• CP_7
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erano state avviate plurime trattative con diversi fondi di investimento interessati all'acquisto dei beni della fallita e delle sue quote sociali.
I.5.2. Il si costituiva in questo giudizio l'08/04/2022, chiedendo il rigetto integrale CP_7 dell'avversa domanda, reiterando le difese, eccezioni e domande già assunte per gli amministratori ut supra e sottolineando, altresì, che: l'opponente, nel corso delle annualità per le quali invocava il compenso professionale, aveva operato in violazione degli obblighi di legge, consentendo la protrazione della vita economica di società connotate da risultati negativi di gestione, prive di qualsiasi realistica possibilità di continuità; non avendo posto in essere tutte le azioni anche extrasocietarie per la liquidazione tempestiva delle società, il collegio sindacale ha determinato un aggravamento della condizione finanziaria delle società del gruppo fino all'insolvenza dell'intero gruppo, ben prima della fusione del 2016; pur avendo i sindaci rilevato la situazione di crisi finanziaria e aver avanzato dubbi sul piano di risanamento elaborato dagli amministratori, non di meno non hanno denunciato la situazione in Tribunale o al Pubblico ministero per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali;
i sindaci avevano consentito alla conservazione del patrimonio immobiliare rivalutato nei bilanci successivi, nonostante la risposta fredda del mercato, e alla redazione di quest'ultimi secondo i principi di continuità aziendale, nonostante non ve ne fossero i presupposti, appiattendosi sull'operato dell'organo amministrativo. A titolo esemplificativo, il collegio non aveva condotto alcuna verifica sullo stato di avanzamento delle trattive e sulla serietà dei soggetti che aveva avanzato le proposte d'acquisto, tant'è che nel ricorso l'opponente non era stato in grado di fornire alcuna giustificazione in ordine al mancato raggiungimento delle intese.
L'atteggiamento di interessamento meramente formale alle vicende societarie era stato conservato dall'organo di controllo anche in sede di ricorso ex art. 182bis L.F., quando la aveva dato CP_7 atto di intervenute intese con il creditore di maggioranza, che invece le aveva negate. Financo negli anni 2011 e 2012, quando si erano registrate le vendite numericamente significative, le società del gruppo non erano state in grado neppure di onorare le imposte sul valore aggiunto, determinando una significativa esposizione erariale;
il collegio aveva consentito che, pur dopo la stipulazione dei contratti di compravendita, si procedesse alla iscrizione di ulteriori ipoteche sugli immobili promessi in vendita con un dilazionamento del debito che non avrebbe potuto essere saldato neppure con il prezzo di compravendita. Nulla aveva, poi, fatto, quando la era riuscita CP_7 ad ottenere la restituzione delle fideiussioni prestate a garanzia della realizzazione degli immobili
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venduti, tanto che era pendenti giudizi volti ad accertare la nullità di quei contratti per violazione di legge, ad ottenere la restituzione degli acconti e il pagamento del risarcimento dei danni subiti;
i sindaci avevano permesso a e ai componenti della sua famiglia di gestire le società Parte_4 del gruppo come in maniera autocratica, adottando delle decisioni non razionali e rispondenti agli interessi sociali. A titolo esemplificativo: la vendita in favore del figlio di immobili e posto Per_3 barca a compensazione di presunti controcrediti professionali di questi, nonostante la società fosse già in una situazione di crisi economica.
Successivamente, al presente procedimento venivano riuniti quelli iscritti a ruolo con RG n.
28/2022, n. 44/2022, n. 46/2022, n. 60/2022, n. 62/2022, n. 64/2022, n. 65/2022, n. 74/2022 e
75/2022.
I.6.1. Il 12/01/2022 e il 13/01/2022 proponevano opposizione allo stesso decreto (RG n. 74 e 75 del 2022) anche il dott. Rag. - che agiva per un credito di euro Parte_5
259.547,56 (compresi accessori), oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 fino al deposito del piano di riparto, in prededuzione oppure con il privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c., dal 2004 in poi per le diverse società del gruppo e per quest'ultima - e il rag. - che agiva CP_7 Parte_6 per un credito di euro 3.806,40 (compresi accessori), oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 fino al deposito del piano di riparto, in privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c., dal 29/07/2015 al 04/08/2016 per -, a mezzo del medesimo difensore dell' Le difese sono Parte_10 Per_1 essenzialmente le stesse, sicché per ragioni di economia ci si riporta a quelle di cui al paragrafo
I.5.1..
I.6.2. Il si è costituito in entrambi i giudizi, assumendo le stesse posizioni viste innanzi. CP_7
I.7.1. Seguivano, ancora, le opposizioni degli altri quattro sindaci.
Così:
- il dott. la depositava in data 10/01/2022 (RG n. 44/2022), chiedendo il Controparte_6 riconoscimento del credito professionale di complessivi euro 15.955,34 oltre iva, in prededuzione per il periodo in cui la era stata sottoposta a concordato preventivo e in privilegio ex art. CP_7
2751bis comma 1 n. 2 c.c. per i primi due anni antecedenti all'ammissione del concordato oppure alla dichiarazione di fallimento, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002;
- il dott. la proponeva in data 12/01/2022 (RG n. 64/2022) reiterando la domanda CP_4 di insinuazione al passivo per complessivi euro 128.265,56, di cui euro 16.995,00 in privilegio ex
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art. 2751bis comma 1 n. 2 c.c. ed euro 111.271,00 in chirografo, per l'attività di sindaco dal 2000 al
06/08/2015 svolta in favore di e . Contestava la genericità CP_7 Parte_10
e fondatezza dell'eccezione di inadempimento, nonché la non rimproverabilità di alcunché al collegio sindacale in odine alla stipulazione di contratti preliminari;
- in pari data vi provvedevano anche:
• (RG n. 60/2022), che chiedeva di essere ammesso al passivo fallimentare, in CP_5 chirografo, per l'importo di euro 40.773,54, oltre interessi fino alla data del fallimento per l'attività di sindaco della dal 24/04/2003 al 18/05/2015; Parte_10
• (RG n. 75/2022), che rivendicava il compenso per l'attività di sindaco Parte_6 effettivo della dal 29/07/2015 al 04/08/2016, giusta delibera Parte_10 assembleare del 29/07/2015, pari ad euro 3.806,40, comprensivo di accessori, con gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalle singole scadenze sino alla data di deposito dei piani di riparto.
Contestava la genericità dell'eccezione di inadempimento che la UR aveva sollevato in relazione a tutti i sindaci e amministratori, senza specificare le condotte censurabili rispetto ai singoli e in relazione a specifiche annualità, come richiesto dalla giurisprudenza. Evidenziava, poi, che: rispetto alla progettazione e gestione del villaggio portuale e lagunare, era fisiologico che ci potessero essere dei ritardi nell'esecuzione, visto il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.c. richiesto dalla Procura della Repubblica di Catanzaro poi revocato, e dei contenziosi con alcuni acquirenti;
nessuna prescrizione del credito era maturata, non essendo decorso il quinquennio dalla cessazione della carica ed avendo egli interrotto il decorso del termine con l'invio della fattura n. 39/01 del
21/07/2017, con richiesta di pagamento a mezzo pec inviata in pari data. La quantificazione del compenso era stata determinata nel verbale assembleare del 29/07/2015 e il riconoscimento del debito nei suoi confronti rinveniva, altresì, dall'inserimento del suo compenso professionale nell'elenco dei crediti riportato in calce al ricorso ex art. 182bis L.F. depositato in data 09/02/2018 dalla incorporante;
le funzioni sindacali, avente natura collegiale, erano difficilmente CP_7 scindibili in singoli atti e, pertanto, necessitavano di una valutazione complessiva dell'operato dell'organo collegiale;
nel periodo di sua permanenza in carica, l'attività svolta dal collegio sindacale risultava dalla relazione al bilancio al 31/12/2015, con la precisazione che il controllo contabile, a partire dal 29/05/2013, era stato esercitato dalla società di revisione;
la condotta della CP_11 società, ripetutamente passata al setaccio di esperti indipendenti, financo in sede penale, era andata
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esente da censure;
il collegio sindacale aveva sempre assolto agli obblighi di legge sia sul fronte intrasocietario che rispetto ad eventuali iniziative di natura giudiziaria, considerando che la crisi del gruppo era stata sempre e soltanto di carattere finanziario e non patrimoniale, la situazione di tensione era emersa sul piano contabile a partire dall'esercizio 2013 e la società di revisione non aveva mai formulato alcun parere negativo;
nella relazione al bilancio 2015, poi, il collegio sindacale aveva manifestato i propri dubbi in ordine alla permanenza di una preoccupante tensione finanziaria, desumibile dalla notevole massa di indebitamento, rispetto alla quale risultava evidente lo stato di crisi dell'impresa, sottolineando l'incertezza delle azioni di risanamento proposte che avrebbero posto seri dubbi sulla continuità aziendale e suggerendo di valutare la possibilità di avvalersi di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa previsti dalle norme in tema di risanamento aziendale, al fine di scongiurare ogni possibile rischio della cessazione definitiva della iniziativa imprenditoriale;
inoltre, in ragione del breve tempo in cui aveva ricoperto la carica di sindaco, egli aveva potuto verificare che l'organo amministrativo aveva avviato una serie di iniziative di risanamento, tra cui il progetto di fusione del 28/01/2016, ritenuto necessario al fine di concentrare le risorse per l'attenuazione degli squilibri finanziari esistenti e il miglioramento delle condizioni di negoziazione sul mercato del credito e verso gli istituti finanziari, senza però essere in grado di valutare gli effetti positivi o meno di dette azioni;
in considerazione delle successive iniziative di risanamento intraprese dalla società incorporante a partire dal 2016, la situazione economico patrimoniale e finanziaria della società e le relative scelte di gestione erano rimaste costantemente sottoposte al monitoraggio di esperti indipendenti, dell'autorità giudiziaria e degli organi fallimentari, senza che fossero stati accertati i presupposti dell'insolvenza prima dei provvedimenti del 2020; in definitiva, il collegio sindacale, oltre ad essersi adoperato costantemente per la puntuale informazione della base sociale e dei terzi, aveva sempre verificato il tempestivo costante ed effettivo impegno dell'organo amministrativo nelle azioni dirette al risanamento della situazione finanziaria della società, accertando la mancanza di scelte gestorie pregiudizievoli per la salvaguardia dell'ingente patrimonio sociale e per la tutela delle ragioni del ceto creditorio;
per quanto atteneva alle iniziative giudiziarie temerarie, le scelte spettavano esclusivamente all'organo amministrativo, non esercitando il collegio sindacale funzioni di amministrazione attiva e non avendo alcun potere di condizionare le scelte di detto organo nel senso di indurlo ad avviare azioni
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giudiziarie o a rinunciarvi, soprattutto in fattispecie affidate a professionisti qualificati e abilitati alla difesa dinanzi all'autorità giudiziaria.
I.7.2. Il si è costituito anche in questi giudizi, assumendo le stesse posizioni viste CP_7 innanzi.
II. Disposta la riunione di tutti i procedimenti a quello di più antica iscrizione, previa interlocuzione delle parti (tutti gli opponenti dei giudizi riuniti manifestavano parere negativo), con ordinanza del
03/01/2023, veniva estesa a tutti l'indagine peritale già conferita al dott. nel Per_4 procedimento originario RG n. 20/2022.
Nelle more decedeva il dott. e si costituivano in prosecuzione, in data Persona_1
07/02/2023, i figli eredi legittimi e reiterando le domande, eccezioni, CP_2 Controparte_3 deduzioni e conclusioni dell'espletate dal genitore.
III. La relazione peritale veniva depositata l'11/12/2023. Le parti sollevavano una serie di contestazioni sul modus procedendi dell'ausiliario del giudice, che a loro avviso avrebbe determinato la nullità radicale dell'elaborato, fermi, a monte, i vizi dell'ordinanza che aveva conferito l'incarico e formulato i quesiti (rimettendo al tecnico valutazioni giuridiche spettanti all'A.G., consentendo la ricerca di elementi di prova a sostegno del presunto inadempimento degli amministratori e sindaci in difetto di qualsivoglia allegazione puntuale da parte della UR, ammettendo l'utilizzo di documentazione non versata in atti e che l'ausiliario avrebbe potuto acquisire dalla UR), venivano, quindi, autorizzate al deposito di note al fine di dedurre in maniera più compiuta sugli asseriti vizi della ctu denunciati all'udienza del 07/12/2023.
Con ordinanza del 26/09/2024, il Collegio riteneva che le contestazioni alla ctu potessero essere decise in uno con il merito della causa e, ritenuta la stessa matura per la decisione, fissava l'udienza di discussione per il 12/12/2024, autorizzando le parti al deposito di note conclusionali fino a 10 giorni prima. Depositate, quindi, le note in questione, in cui le parti insistevano per l'accoglimento delle domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni come innanzi, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
IV. Le opposizioni vanno rigettate per le ragioni di cui infra.
IV.1. In ordine ai compensi professionali per le attività di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è fondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
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sollevata dal per sottrarsi al pagamento degli stessi, ancorché oggetto di Controparte_7 riconoscimento da parte della e delle società del gruppo. CP_7
I. Innanzitutto, deve rispondersi positivamente al quesito se la società e per essa il CP_7
possa opporsi al pagamento del compenso professionale in favore dei suoi CP_7 amministratori, allegandone - in via di eccezione - l'inadempimento o il non corretto adempimento, pur senza aver proposto nei loro confronti le azioni di responsabilità.
Secondo le difese opponenti, essendo preclusa la domanda di responsabilità, soggetta a ben precisi termini di prescrizione ex artt. 2392, 2393 e 2394bis c.c., non potrebbe essere contestato l'inadempimento contrattuale, neppure in via di eccezione. Il , invece, sostiene che CP_7
l'eccezione sia sempre esperibile.
Ebbene, il Collegio aderisce a quell'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui le fattispecie citate sono tra loro autonome ed indipendenti e, quindi, è sempre opponibile che la società e il contestino l'inadempimento dell'amministratore o del sindaco, anche in via CP_7 di eccezione ex art. 1460 c.c., anche se non sono state proposte le azioni di responsabilità previste dal codice civile e financo quando, come nel caso di specie, le azioni de quibus si siano prescritte. La configurazione del rapporto che lega l'amministratore alla società di capitali e, soprattutto, le plurime implicazioni - di carattere sostanziale e processuale - discendenti dalla sua natura, hanno da sempre registrato, in dottrina e giurisprudenza, analisi tanto complesse quanto variegate negli approdi risolutivi. In dottrina si siano sempre fronteggiate la teoria cd. contrattualistica (per cui il conferimento all'amministratore del potere rappresentativo della società deriva non dalla legge o dallo statuto, bensì dal regolamento negoziale tra i due soggetti, costituenti autonomi centri di interessi, talora contrapposti) e la teoria cd. organica o unilateralistica (per cui l'immedesimazione dell'organo nella persona giuridica, che rappresenta, esclude la configurabilità di un rapporto negoziale intersoggettivo, fonte di reciproci diritti e obblighi). Nell'ambito, poi, della prima teoria, si distinguono diverse tesi, le quali declinano il predetto rapporto negoziale ora come "mandato"
(per le similitudini evocate dagli artt. 2475-ter, 2476,2476 e 2479 c.c.), ora come "contratto di amministrazione" sui generis, ora come "prestazione d'opera professionale", ovvero di "lavoro subordinato" o, più genericamente, "rapporto di para-subordinazione".
Nella giurisprudenza di legittimità, un risalente arresto delle Sezioni Unite (sentenza del
20/10/1994 n. 10680/1994 sostenne che, nei rapporti societari interni, la posizione
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dell'amministratore di una società di capitali fosse simile a quella del mandatario e che - sotto il profilo processuale - la controversia nella quale l'amministratore di una società di capitali, o ente assimilato, avesse chiesto la condanna della società al pagamento di una somma dovuta per effetto dell'attività di esercizio delle funzioni gestorie, era soggetta al rito del lavoro ai sensi dell'art. 409
c.p.c., n. 3, atteso che, «se verso i terzi estranei all'organizzazione societaria è configurabile, tra amministrazione
e società, un rapporto di immedesimazione organica, all'interno dell'organizzazione ben sono configurabili rapporti di credito nascenti da un'attività come quella resa dall'amministratore, continua, coordinata e prevalentemente personale, non rilevando in contrario il contenuto parzialmente imprenditoriale dell'attività gestoria e l'eventuale mancanza di una posizione di debolezza contrattuale dell'amministratore nei confronti della società».
Dopo quasi cinque lustri lo stesso organo nomofilattico nell'affrontare (risolvendola positivamente) la questione della pignorabilità del compenso dell'amministratore di una s.p.a. senza i limiti previsti dall'art. 545 comma 4 c.p.c. - ha corretto quella impostazione, sul rilievo che il rapporto fra l'amministratore e la società debba essere ricondotto nell'ambito dei "rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, cui faceva riferimento l'art. 3 comma 2 lett. a) d.lgs. n. 168/2003, per l'individuazione della competenza per materia del tribunale delle imprese. Rendendo così irrilevante
- a tali fini - la distinzione fra l'attività a rilevanza esterna degli amministratori e il rapporto di natura obbligatoria di questi ultimi con la società. Di qui la massima per la quale «l'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c.» (v. sentenza del 20/01/2017 n.
1545/2017) In realtà, l'arresto del 2017 - che ha affrontato il tema della qualificazione del rapporto tra amministratore e società di capitali sotto lo specifico angolo visuale della sua sussumibilità nei rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c., n. 3), ai fini della perimetrazione della pignorabilità del compenso in relazione all'art. 545 c.p.c., comma 4, ha sconfessato solo alcuni degli enunciati del precedente del 1994 (segnatamente quelli afferenti la qualificazione del rapporto come parasubordinato e la sua riconducibilità all'art. 409 c.p.c., n. 3), aderendo invece (dichiaratamente) alla premessa per cui «l'esistenza di un rapporto organico, in virtù del quale l'amministratore impersona la società
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all'esterno, non esclude la configurabilità, nei rapporti interni, di un vincolo di natura obbligatoria tra
l'amministratore stesso e l'ente da lui gestito, né la conseguente distinzione, in quest'ambito, di due centri d'interesse contrapposti facenti rispettivamente capo alle parti di tale ultimo rapporto», enunciato sul quale ha "senz'altro concordato (seppure con i limiti dei quali si dirà in seguito), nella considerazione che
«l'immedesimazione organica può aver rilievo nei rapporti con i terzi, ma nei rapporti interni effettivamente sussiste una relazione obbligatoria tra soggetti affatto distinti tra loro». In particolare, pur ricomprendendo tra i rapporti societari ex art. 3 d.lgs. n. 168/2003, quello intercorrente tra società ed amministratori - data l'essenzialità del rapporto di rappresentanza in capo a questi ultimi come rapporto che, essendo funzionale, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica, alla vita della società, consente alla stessa di agire, in modo non assimilabile, in quest'ordine di idee, né ad un contratto d'opera (in questo senso, cfr. già Cassazione 22046/2014), né tanto meno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato (Cassazione 14369/2015) - le Sezioni Unite del 2017 hanno ritenuto
"indispensabile precisare che tutto quanto finora affermato concerne la figura dell'amministratore societario nelle sue funzioni tipiche di gestione e rappresentanza dell'ente, ossia come soggetto che, immedesimandosi nella società, le consente di agire e raggiungere i propri fini imprenditoriali.
Mentre, «non è escluso, però, che s'instauri, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l'accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d'opera». Detto orientamento è stato ripreso, in alcune sue sfaccettature, da successive pronunce della Cassazione, nelle quali la questione ha invero continuato ad essere dipanata per lo più in chiave processualistica - ai fini del riparto di competenza tra giudice del lavoro e sezione specializzata in materia di impresa - o in ottica lavoristica, con affermazione, tra l'altro, dei seguenti principi: 1) il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l'art. 36 Cost. né l'art. 409 comma 1 n. 3) c.p.c. con la conseguenza che è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni (Cassazione ordinanza n. 285 del
09/01/2019); 2) il giudice del lavoro è competente funzionalmente a decidere in merito alla domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o d'opera, presentata dall'amministratore unico di una società, che abbia ad oggetto l'accertamento e l'esecuzione di un rapporto di lavoro che si sostanzia in attività estranee alle funzioni inerenti il rapporto organico (Cassazione ordinanza n. 12308 del 09/05/2019); 3) l'amministratore unico e il
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consigliere di amministrazione di una società per azioni sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso fra quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c., con la conseguenza che, in questa ipotesi, la cognizione della vertenza relativa all'azione di responsabilità esercitata contro di essi spetta alla sezione specializzata in materia di impresa di cui all'art. 3 d.lgs. n. 168/2003. «Peraltro, ciò non esclude che, tra la detta società e la persona fisica che la rappresenta e gestisce, possa instaurarsi un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma le caratteristiche di quello subordinato, parasubordinato o d'opera, con l'effetto che, in tali situazioni, la competenza a conoscere della medesima azione va riconosciuta al giudice del lavoro» (Cassazione ordinanza 345 del 13/01/2020). Non si registra, invece, una particolare elaborazione della giurisprudenza di legittimità (diversamente da quella di merito) sullo specifico tema - qui in disamina - dei rimedi azionabili giudizialmente, in via di azione o eccezione, nelle pur possibili controversie tra società di capitali e amministratori in punto di compenso spettante a questi ultimi, in correlazione ai doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società, la cui eventuale inosservanza li rende solidalmente responsabili verso la società dei danni ad essa derivanti (art. 2476 c.c.). Una particolare menziona merita, ai fini del decidere, l'orientamento espresso dalla prima sezione della Cassazione, la quale, muovendo dalla negazione della natura subordinata o para-subordinata del rapporto tra società e amministratori - in forza di quello stesso principio di immedesimazione organica che avrebbe avuto di lì a poco l'avallo delle sezioni unite - ha affermato: 1) che va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, poiché la formulazione dell'art. 3 comma 2 lett. a) d.lgs. n. 168/2003, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti
l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario", si presta a ricomprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l'agire degli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti che, sulla base dell'eventuale contratto stipulato con la società, siano stati da quest'ultima riconosciuti a titolo di compenso» (Cass.
2759/2016, 13956/2016); 2) che «le controversie tra amministratori e società, anche se specificamente attinenti al profilo "interno" dell'attività gestoria ed ai diritti che ne derivano agli amministratori (quale, nella specie, quello al compenso), sono compromettibili in arbitri, ove tale possibilità sia prevista dagli statuti societari» (Cass.
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2759/2016). Si tratta di un approdo importante poiché, ferma restando la riconduzione dei rapporti tra società e amministratori - caratterizzati, nella dimensione esterna, dal fenomeno intrasoggettivo della immedesimazione organica - al genus dei "rapporti societari" (e perciò attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa), dischiude icasticamente lo scenario - che nella dimensione interna appare indubitabilmente intersoggettivo - delle possibili controversie sui rapporti patrimoniali tra la società e la persona fisica investita delle funzioni dell'organo amministrativo cui è preposta, avuto riguardo non solo all'entità e disponibilità del diritto al compenso, ma anche ad ulteriori aspetti come, ad esempio, all'indennizzo per anticipata cessazione del rapporto ex art. 2383 c.c..
Viene così in rilievo una dicotomia tra i poteri e le funzioni dell'amministratore, che discendono direttamente dalla legge e dal contratto sociale (da un lato) e gli eventuali diritti connessi allo svolgimento dell'attività gestoria, con le correlate responsabilità (dall'altro). Dicotomia che, a ben vedere, rappresenta un ulteriore sviluppo logico della possibilità, ribadita dalle Sezioni Unite del
2017, che nei rapporti interni tra società e amministratori si ingeneri una relazione obbligatoria tra soggetti affatto distinti tra loro, capace in ultima analisi di integrare quella dualità di posizioni - tipica dei contratti sinallagmatici - che risulta invero testimoniata in modo cristallino da numerose norme dello stesso titolo V del libro V del codice civile, nelle quali le posizioni soggettive dell'amministratore e della società risultano chiaramente contrapposte (si pensi, a titolo esemplificativo, alle norme in tema di conflitto di interessi, di responsabilità degli amministratori verso la società, di responsabilità degli amministratori per i danni subiti dalla società al verificarsi di una causa di scioglimento). Tra i suddetti diritti viene in considerazione quello al compenso spettante agli amministratori per la gestione dell'impresa, in relazione al quale l'art. 2364 c.c. attribuisce all'assemblea ordinaria la determinazione del compenso se non stabilito dallo statuto e l'art. 2389 prevede che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea. In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il diritto alla percezione del compenso origina direttamente dall'accettazione della carica di amministratore, quale "diritto soggettivo perfetto" ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli (Cassazione
28911/2018, 15382/2017, 16764/2005, 1647/1997, 1554/1981), sebbene disponibile (Cassazione
12592/2010) e perciò derogabile da una clausola dello statuto o da una delibera assembleare che
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sancisca la gratuità dell'incarico, così come rinunciabile attraverso una remissione del debito, anche tacita, purché idonea a rivelare inequivocabilmente la sottesa volontà abdicativa (Cassazione
3657/2020, 28911/2018, 16530/2018, 15382/2017, 4261/2009, 16125/2006).
Inoltre, si è detto che il diritto al compenso possa ben essere fatto valere in giudizio dall'amministratore, non solo in difetto di una specifica delibera assembleare che disponga la liquidazione del compenso, ma anche a fronte di una delibera che vi provveda in misura non adeguata, potendo in tal caso ricorrersi alla determinazione, anche equitativa, del giudice
(Cassazione. 28911/2018, 8897/2014, 1676/2005), purché venga allegata e provata la qualità e quantità delle prestazioni concretamente svolte (Cassazione 28911/2018, 23004/2014) e senza che l'esercizio di tale diritto sia subordinato a una richiesta da rivolgere alla società amministrata durante lo svolgimento dell'incarico (Cassazione ordinanza n. 24139 del 03/10/2018). Quest'ultima pronuncia merita una particolare segnalazione, poiché con essa la prima sezione, nell'affermare, in tema di s.r.l. ma eguale discorso vale per le altre società per azioni, che l'amministratore di una società, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli, ha espressamente precisato che, secondo i principi del sistema vigente, quello di amministratore di società è contratto che la legge presume oneroso (cfr., la norma dell'art. 1709 c.c. dettata con riferimento allo schema generale dell'agire gestorio e senz'altro applicabile anche alla materia societaria, come pure posta a presupposto delle previsioni dell'art. 2389 c.c., specificamente scritte per il tipo società per azioni)" (v. Cassazione ordinanza n.
24139 del 03/10/2018 ); in tal guisa si è evocata, legittimandola, una visione di tipo contrattualistico, che il collegio condivide, riferita al tema del diritto al compenso dell'amministratore di società.
«Può, quindi, dirsi che quel diritto al compenso origina autonomamente nell'ambito del rapporto di immedesimazione organica - proprio del contratto associativo dando vita ad un diverso rapporto, non formalmente contrattuale ma di tipo contrattuale, in seno al quale
è ravvisabile un nesso sinallagmatico di corrispettività con gli obblighi che
l'amministratore medesimo deve osservare in base alla legge e all'atto costitutivo, i quali, se violati, ne generano la responsabilità (anche) verso la società... Ebbene, che quella appena menzionata sia una responsabilità di tipo contrattuale costituisce un approdo assodato in dottrina e giurisprudenza, con tutte le conseguenze che ne discendono, specie in tema di distribuzione dell'onere probatorio. Anche di recente
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questa Corte ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata, con la conseguenza che quest'ultima - o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 L. Fall. - può limitarsi "ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri", dovendo solo "provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestati, l'osservanza dei doveri" (Cass. 12567/2021), nonché "l'adempimento degli obblighi loro imposti" (Cass. 2975/2020; conf. Cass.
15470/2017, 22911/2010)… La natura pacificamente contrattuale della responsabilità degli amministratori (così come dei sindaci) verso la società comporta, tra l'altro, l'indubbia applicazione della regola posta dall'art. 1218 c.c. in tema di onere della prova della non imputabilità del fatto dannoso al fine di escludere la responsabilità per i danni cagionati
(Cass. 25056/2020), il cui regime di favor creditoris è notoriamente ispirato al principio di cd. persistenza del diritto (derivante dall'art. 2697 c.c., comma 2, che include
l'adempimento tra le cause estintive dell'obbligazione) e di cd. vicinanza della prova. Specularmente, la medesima natura contrattuale è stata attribuita alla responsabilità della società per azioni, ex art. 2383 c.c.» (v. Cassazione sentenza n. 2037 del
26/01/2018).
Dal quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato emerge dunque l'esistenza - in seno al rapporto tipicamente associativo che origina dal contratto di società ex art. 2247 c.c. - di un rapporto di tipo contrattuale a prestazioni corrispettive, caratterizzato dal sinallagma tra l'obbligo dell'amministratore (inteso quale persona fisica investita delle funzioni dell'organo amministrativo cui è preposto) di rispettare i doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società - con conseguente diritto della società di agire per il risarcimento dei danni in caso di loro violazione - ed il suo diritto (sia pure disponibile e rinunciabile) a conseguire dalla società amministrata il compenso per l'attività svolta, parimenti azionabile in via giudiziale sia in punto di an che di quantum. Ciò non significa ricondurre quel "rapporto societario" ravvisato dalla giurisprudenza di legittimità nella relazione organica tra amministratore e società (come tale non qualificabile come rapporto di lavoro subordinato o para-subordinato, o di mandato o di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c.) ad un contratto atipico, che pure sarebbe astrattamente configurabile - in ossequio al principio di autonomia negoziale ex art. 1322 c.c. - quantomeno per i profili non coperti dalla disciplina del titolo V del libro V del codice civile (in
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dottrina si segnalano i cd. directorship o management agreements frequenti nella prassi negoziale di origine anglosassone, ma anche possibili patti di non concorrenza, destinati ad operare dopo la cessazione dell'incarico gestorio). E' infatti sufficiente leggere quel segmento di corrispettività, che si genera nel più ampio ambito del rapporto associativo, per cui «la responsabilità nella quale incorre "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l'obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell'accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte, potendo discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice "contatto sociale", ogni qual volta
l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento;
con la precisazione che anche la categoria delle "obbligazioni ex lege"
(spesso ricondotta agli "altri atti o fatti idonei" a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico, cui allude l'art. 1173 c.c.) è soggetta a un regime che non si discosta da quello delle obbligazioni contrattuali in senso stretto…Una volta riscontrata, nei termini sopra esposti, una relazione di tipo contrattuale e di natura corrispettiva (sia pure originata all'interno di un rapporto di natura associativa) tra il diritto al compenso dell'amministratore di società e l'obbligo da egli assunto di rispettare i doveri posti dalla legge e dal contratto sociale (statuto e atto costitutivo), non può non discenderne
l'applicazione delle regole dettate dal codice civile in punto di responsabilità del debitore
"che non esegue esattamente la prestazione dovuta" (art. 1218 c.c.) e di possibilità per il debitore di sollevare l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), la quale include anche quella di inesatto adempimento (Cass. 9439/2008), in corrispondenza delle due figure della exceptio inadimpleti o non rite adimpleti contractus» (così ex multis Cassazione civile sez. I ordinanza del 20/10/2021 n.29252).
La possibilità di eccepire l'inadempimento da parte del non è preclusa dal CP_7 riconoscimento del debito a titolo di compensi professionali da parte delle società facenti parte del gruppo e, quindi, da quest'ultima all'indomani della fusione, perché, al di là del profilo CP_7 dell'adozione della deliberazione in conflitto di interessi, «la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha l'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art.
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1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva la relevatio ab onere probandi, che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria. Peraltro, viene meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa, ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto ovvero che esista una condizione o un altro elemento a esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento. Deriva da quanto precede, pertanto, che la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, e, in assenza di prova - prova da assolversi da parte del curatore fallimentare - dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'inefficacia del titolo negoziale della pretesa azionata, il medesimo titolo non può che reputarsi esistente, valido ed efficace» (così Cassazione civile sez. I ordinanza del
10/01/2024 n.932, sentenza del 09/12/2021 n.39123, sez. VI ordinanza del 04/02/2020 n.2431 e sez. III sentenza del 15/05/2009 n.11332).
Spettando, allora, l'onere della prova in capo a lui, all'indomani della perizia del dott. , il Per_4
Collegio ritiene che il abbia dato la dimostrazione dell'inadempimento da parte degli CP_7 amministratori e sindaci delle società parte del gruppo e, dopo la fusione, della CP_7 CP_7 agli obblighi di legge e contrattuali nei confronti delle società che hanno rispettivamente
[...] amministrato e sorvegliato.
Preliminarmente, però, va detto che, al di là della formulazione non adamantina dell'ordinanza dell'11/04/2022, ciò che è stato chiesto al ctu è stato di verificare ed accertare se, in relazione al periodo di svolgimento delle funzioni di ciascun amministratore e sindaco della o di CP_7 una società facente parte del gruppo, gli opponenti avessero osservato gli obblighi prescritti dalla legge ed in particolare se le contestazioni mosse dal Giudice delegato nel decreto del 10/12/2021
e nelle comparse di costituzione del trovassero o meno riscontro nella documentazione CP_7 depositata. Nessuna valutazione giuridica in ordine all'inadempimento giuridico è stata demandata all'ausiliario, spettando ciò esclusivamente all'organo giurisdizionale. Il dott. ha risposto Per_4 compiutamente e correttamente ai quesiti posti, senza travalicare il proprio confine operativo, sicché la relazione peritale depositata in data 11/11/2022 – completa, esaustiva e immune da vizi logici - risulta essere stata esperita legittimamente.
Quanto, invece, all'utilizzo di documentazione non precedentemente depositata dalle parti e senza il preventivo consenso delle stesse, va detto che l'ordinanza formulativa dei quesiti al ctu è andata effettivamente oltre il dettato dell'art. 198 comma 2 c.p.c., che, proprio con riferimento alla
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consulenza contabile, prevede che il consulente d'ufficio, sentite le parti e previo consenso di tutte, possa esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa, pure se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. L'eventuale nullità, derivante dall'impiego di tale documentazione senza il consenso delle parti, costituisce una nullità relativa, disciplinata dall'art. 157 comma 2 cpc, perché si correla a un interesse primario ma disponibile della parte (v. Cassazione civile sez. I ordinanza del 15/03/2024 n.7030 e ordinanza del
15/11/2023 n.31744), da far valere nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell'atto viziato, e cioè la relazione del consulente tecnico d'ufficio, anche a mezzo di rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza, come nelle osservazioni alla bozza di relazione che la parte abbia trasmesso a norma dell'art. 195 comma 3 c.p.c. (così
Cassazione civile sez. I ordinanza del 15/11/2023 n.31744), rivelandosi insufficiente l'eventuale assenso desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai consulenti di parte, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di uffici (v. ex multis Cassazione civile sez. I sentenza del 17/01/2024 n.1763). Gli opponenti hanno tempestivamente eccepito la suddetta violazione del contraddittorio, ma in maniera generica, senza specificare quale fosse la documentazione acquisita arbitrariamente dall'ausiliario del giudice. Dall'analisi dei documenti utilizzati dal ctu, compiutamente indicati nella relazione peritale, non risultano acquisiti documenti diversi da quelli già prodotti nell'ambito della procedura fallimentare alla data di esecuzione dello stato passivo impugnato e nei singoli procedimenti di opposizione poi riuniti. È appena il caso di rilevare che, all'indomani della riunione, i singoli procedimenti riuniti entrano a far parte di un unico procedimento complesso nel quale correttamente confluiscono tutti gli atti e i documenti che prima erano transitati nei singoli giudizi. Ad ogni modo, il Collegio, nella disamina dell'opposizione, terrà conto solo della documentazione già acquisita nei giudizi di opposizione e in sede fallimentare alla data di verifica dei crediti per l'approvazione dello stato passivo.
Nessuna nullità, poi, si rinviene per violazione del procedimento regolato dal codice di rito: il ctu è tenuto ad effettuare le operazioni peritali in contraddittorio, come effettuato nel caso di specie, senza tuttavia che siano imposti incontri di persona, ben potendo essi svolgersi con modalità da remoto, o un numero di incontri determinato o secondo le richieste delle parti in causa, spettando all'ausiliario decidere in merito in base alla peculiarità dell'incarico conferitogli;
non è prescritto da
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alcuna norma che la relazione finale debba essere esattamente speculare alla c.d. bozza. Anzi, deve osservarsi che sia fisiologica una diversità, non foss'altro che per le risposte alle osservazioni presentate dalle parti. Nel caso di specie, il ctu ha ritenuto di inglobare nel corpo della sua relazione finale le osservazioni presentate dalle parti e le risposte ad esse fornite;
le parti poi non hanno riferito in quali parti la relazione finale sarebbe diversa dalla bozza loro inviata e come ciò abbia leso il loro diritto al contraddittorio. Diritto che è stato sempre assicurato anche dopo il deposito della relazione peritale, essendo state autorizzate a depositare note specifiche sulle contestazioni procedurali alla ctu.
II. Premesso quanto innanzi e venendo in medias res, gli amministratori hanno gestito la società in violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 2423 e 2423bis c.c., ratione temporis applicabili, fornendo all'esterno, anche nei confronti del ceto bancario, una falsa rappresentazione di solidità con conseguente accesso a finanziamenti altrimenti non erogabili, e protraendone la permanenza sul mercato con aggravamento progressivo dell'indebitamento fino alla decozione.
L'art. 2423bis c.c. si occupa dei principi che devono sovraintendere la redazione del bilancio, stabilendo che la valutazione delle voci dello stesso deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. Da un punto di vista aziendalistico, un'impresa opera in continuità aziendale, quando, attraverso la propria attività gestionale, appare in grado di mantenere: a) un grado soddisfacente di economicità, conservando così l'equilibrio economico della gestione e cioè la capacità di conseguire ricavi superiori ai costi di esercizio, in modo da consentire una congrua remunerazione per il capitale di rischio investito;
b) l'equilibrio monetario della gestione, inteso come l'attitudine dell'azienda a preservare i prevedibili flussi di entrate monetarie con caratteristiche quantitative e temporali idonee a fronteggiare i deflussi di mezzi monetari, necessari per l'acquisizione di fattori di produzione, secondo le modalità indicate nei programmi di gestione.
Il venir meno della continuità aziendale non è prevista tra le cause legali di scioglimento obbligatorio della società di capitali e, tuttavia, gli organi societari hanno l'obbligo di verificare la sussistenza e permanenza della continuità aziendale, poiché, ove essa venisse meno, essi dovrebbero attivarsi tempestivamente per arginare la situazione di fibrillazione, facendo ricorso ad istituti di risanamento e, ove ciò non fosse sufficiente o possibile, riferendo immediatamente all'assemblea affinché deliberi anche sulla possibilità di scioglimento della società per impossibilità
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di conseguire l'oggetto sociale e, ancora, qualora l'assemblea non deliberi o decida addirittura per la prosecuzione in difetto dei presupposti di legge, dovrebbero denunciare la situazione al Pubblico
Ministero e all'Autorità Giudiziaria per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
È di tutta evidenza che la protrazione della vita della società, in difetto delle condizioni per la permanenza in bonis sul mercato, determina un aggravamento della condizione di dissesto, fino al rischio - verificatosi nel caso che ci occupa - di decozione, con ampliamento dei debiti nei confronti dei creditori, non da ultimo del ceto bancario, senza una concreta prospettiva di ripresa e di conseguimento di un utile neanche nel medio-lungo termine e con il pericolo concreto di non essere in grado di coprire con la liquidazione del patrimonio l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.
Né è possibile che gli amministratori possano andare esenti da responsabilità in presenza di deleghe riconosciute ad uno o più di loro, perché l'art. 2381 c.c. prevede che: se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti;
il consiglio di amministrazione determina il contenuto i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega;
inoltre, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile della società e, quando elaborati, esamina i piani strategici industriali e finanziari della società e, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale con periodicità fissata dallo statuto sul generale andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate. Gli amministratori privi di delega, però, sono tenuti ad agire in maniera informata e ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società, verificando, tramite l'accesso alla documentazione sociale, se la rappresentazione fornita dal delegato sia corrispondente al vero oppure sia una narrazione di comodo. Ai sensi dell'art. 2392 c.c. gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura
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e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dallo loro specifiche competenze.
Essi sono solidalmente responsabili nei confronti della società per i danni derivanti dall'inosservanza di detti doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. Essi, dunque, possono incorrere in responsabilità solo quando abbiano intrapreso operazioni in assenza delle debite informazioni e verifiche o senza le cautele del caso, compiendo scelte non ragionevolmente e logicamente conseguenziali alle informazioni e verifiche svolte, secondo un giudizio valutativo ex ante. Detta responsabilità non si estende a quello tra gli amministratori che abbia espresso il proprio dissenso, annotato nel libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia al
Presidente del Collegio sindacale ex art. 2392 comma 3 c.c.; in caso di assenza alla riunione decisoria, l'amministratore che non vi abbia partecipato per un gusto impedimento è tenuto comunque ad attivarsi per informarsi sulle determinazioni assunte e, in caso di dissenso, ad adottare ogni azione utile per far emergere l'erroneità della decisione, eventualmente anche impugnandola, ove sussistenti i presupposti di legge. Si badi bene che «il principio della insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule), le quali possono eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, tantomeno, in caso di inequivoche violazioni di legge come, in particolare, nel caso di violazione di norme tributarie» (v. Cassazione civile sez. I ordinanza del 25/03/2024 n.8069).
Una ipotesi particolare di violazione degli obblighi di legge in capo all'amministratore è l'adozione di una decisione in conflitto di interesse, che ove riguardi l'amministratore unico o tutti i componenti del consiglio di amministrazione non deve essere assunta, dovendosi rimettere la decisione più opportuna a riguardo alla assemblea dei soci ex art. 2391 c.c.. In questo caso, la norma de qua prevede espressamente che tutti gli amministratori rispondano dei danni derivati alla società sia in relazione all'azione in conflitto di interessi posta in essere in violazione delle prescrizioni di cui sopra sia in caso di omissione dell'impugnazione della delibera atta a cagionare un danno alla società. Si evidenzia a proposito che il comma 2 dell'art. 2391 c.c. impone che la deliberazione del consiglio di amministrazione dia adeguata motivazione delle ragioni e della convenienza per la società dell'opera in conflitto, al fine di consentire ai soci di valutare correttamente l'opportunità della decisione. In caso di conflitto di interessi con la società rappresentata, la sfera dei poteri di
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indagine del giudice si amplia, potendo essere considerato il merito di quella scelta, nel senso che
«il giudice è chiamato a valutare la ragionevolezza della stessa, secondo un giudizio ex ante, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo nonché della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione
(cfr., fra le altre, Cass. 22 giugno 2020, n. 12108; Cass. 22 giugno 2017, n. 15470). L'amministratore, dunque, risponde dei danni causati alla società, qualora abbia fatto prevalere l'interesse extrasociale, come dovrà accertarsi da parte del giudice di merito, allorché verifichi che egli abbia agito senza che la scelta abbia un fondamento razionale
o se non sia accompagnata dalle verifiche imposte dalla diligenza richiesta, ma sia, al contrario, connotata da imprudenza (o, addirittura, da dolo). In particolare, ove si deduca la conclusione di un contratto in conflitto di interessi, non basta che il terzo abbia un interesse diverso o anche contrario a quello della società - situazione che può porsi, di regola, per i contratti sinallagmatici, ove al vantaggio economico prodotto da una condizione contrattuale per una parte corrisponde specularmente una minore convenienza per l'altra - dovendo essere interessi fra loro incompatibili e fare difetto i presupposti per addivenire a quel regolamento contrattuale, in quanto l'accordo non risponda a nessun interesse della società e sia per essa pregiudizievole. Tale situazione deve essere palesata, trattandosi di atto gestorio per il quale vige la regola dell'insindacabilità giudiziale delle scelte di merito, da indici ed elementi di anomalia del contesto concreto in cui la scelta è stata compiuta, che è onere di chi agisce provare, con qualsiasi mezzo probatorio» (così Cassazione civile sez. I ordinanza del 13/03/2023 n.7279). E' di tutta evidenza che, integrando gli estremi di un illecito contrattuale, la violazione delle regole sul conflitto di interessi può costituire, oltre che fonte di responsabilità per i danni della società dovuti a dolo o colpa (v.
Cassazione civile sez. I ordinanza del 13/03/2023 n.7279), giusta ragione fondante l'eccezione di inadempimento al mandato conferitogli dalla società, per paralizzare il preteso credito dell'amministratore proprio in relazione allo svolgimento dell'attività gestoria.
Ora, se il profilo gestorio spetta prevalentemente agli amministratori, il collegio sindacale deve vigilare affinché in concreto detta gestione abbia luogo correttamente, non potendosi limitare ad una verifica della mera legittimità formale degli atti compiuti e alla presa d'atto delle scelte organizzative di quelli, ad un'alta vigilanza meramente formale, dovendo verificare che gli amministratori, nell'organizzare ciascuna area della struttura aziendale, agiscano con competenza e nel rispetto delle procedure di gestione dei controlli interni: l'art. 2403 c.c. sancisce, infatti, che “il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul
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suo concreto funzionamento”; il successivo art. 2405 c.c. prevede che i sindaci debbano assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo, prevedendo la decadenza dall'ufficio nell'eventualità in cui non assistano senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo;
l'art. 2407 comma 3 c.c., poi, dispone che essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi, quando il danno arrecato non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, «in materia di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci (art. 2407 comma
2c.c.), non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una evidente violazione, ovvero, non abbiano reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non adempiere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero.
Pertanto, ai fini della configurabilità della responsabilità dei sindaci, non è richiesto che un particolare comportamento sia espressamente previsto dalla legge. Sussiste, infatti, un obbligo di attivazione e di immediata reazione dei sindaci tutte le volte in cui gli organi amministrativi abbiano compiuto atti di mala gestio» sicché «ove il sindaco di una società fallita proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell'esclusione di un credito (al compenso maturato) del quale aveva chiesto l'ammissione, il dinanzi alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, può CP_7 sollevare, per paralizzarne l'accoglimento in tutto o in parte, l'eccezione di totale o parziale inadempimento o
d'inesatto adempimento da parte dello stesso ai propri obblighi contrattuali, e ciò in applicazione dei principi in tema di onere della prova nell'adempimento delle obbligazioni enunciati da questa Corte a partire dalla sentenza a Sezioni
Unite n, 13533/2001 (conf. 8615/2006, n. 15659/2011, n. 826/2015, n. 98/2019), che vanno modellati in relazione alla peculiarità delle funzioni del sindaco, che svolge un'attività di vigilanza dell'operato altrui. In particolare, ove sia sollevata l'eccezione di inesatto adempimento, mentre è onere del curatore non solo allegare ma anche provare quei fatti storici, attinenti alla gestione ovvero al concreto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sui quali si innesta la deviazione della condotta di generale vigilanza esigibile dal sindaco, quanto a quest'ultima egli può limitarsi ad allegare un comportamento specifico e negligente integrante l'inesatto adempimento del sindaco al suo dovere di vigilanza sull'attività di gestione della società; spetta poi a quest'ultimo il compito di provare il fatto estintivo di tale dovere, costituito dall'avvenuto esatto adempimento, e cioè di aver adeguatamente vigilato sulla condotta degli amministratori, attivando, con la diligenza professionale dallo stesso
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esigibile in relazione alla situazione concreta, i poteri inerenti alla carica (art. 2407, comma 1°, c.c.); questi ultimi, in effetti e a loro volta, non si esauriscono nel mero burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge ma comportano l'obbligo di adottare (ed, anzi, di ricercare lo strumento di volta in volta più consono ed opportuno di reazione, vale a dire) ogni altro atto (del quale il sindaco deve fornire la dimostrazione) che, in relazione alle circostanze del caso (ed, in particolare, degli atti o delle omissioni degli amministratori che, in ipotesi, non siano stati rispettosi della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione) fosse utile e necessario ai fini di un'effettiva ed efficace (e non meramente formale) vigilanza sull'amministrazione della società e le relative operazioni gestorie. Questa Corte (vedi Cass. n. 16314/2017; Cass. n. 20651/2019; Cass. n. 32397/2019) ha, infatti, più volte, enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407 comma 2 non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c.. Dunque, non è richiesto per configurare la responsabilità dei sindaci, che un particolare comportamento, la cui inosservanza è idonea ad integrare una condotta omissiva dell'organo di controllo, sia espressamente previsto dalla legge. Sussiste, infatti, un obbligo di attivazione e di immediata reazione dei sindaci tutte le volte in cui gli organi amministrativi abbiano compiuto atti di mala gestio, ricorrendo tale fattispecie anche in una situazione, come quella descritta dal decreto impugnato, in cui, in presenza di una situazione gravemente deficitaria della società, gli organi amministrativi non abbiano attuato il cd. autofallimento, così determinando, peraltro, l'aggravamento del dissesto. Va, infine, osservato come l'eccezione d'inadempimento, che può essere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto, si limita a consentire alla parte che la solleva il legittimo rifiuto di adempiere (in tutto o in parte) in favore dell'altro contraente che a sua volta non ha adempiuto (o ha adempiuto inesattamente) la propria obbligazione e, dunque (salvo il limite della buona fede: Cass. n. 1690 del 2006), non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto e l'azione di risarcimento dei danni conseguentemente arrecati e cioè, rispettivamente, la gravità e la dannosità dell'inadempimento dedotto (cfr.
Cass. n. 12719 del 2021)» (v. Cassazione civile sez. I ordinanza del 19/02/2024 n.4315).
*
Considerato quanto innanzi, si osserva che la società è nata nel 1993 come Energia CP_7
Basilicata SR, operante nel settore della progettazione, realizzazione e gestione di attività turistico-
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alberghiere e ludiche. Nel corso dell'esercizio 1995, la sua controllata IC AL spa, a fronte della sottoscrizione dell'intero aumento di capitale sociale deliberato dalla controllante, aveva conferito in quest'ultima suoli per circa 175 ettari del valore di euro 1.260.000,00, attestato da un perito nominato dal Tribunale.
Alla fine dell'anno 1998, su incarico del Presidente della i terreni CP_7 Parte_4 suddetti, ricadenti in parte nel Comune di Policoro e in parte in quello di CA ON (già
Montalbano ON), venivano rivalutati volontariamente, in ragione del mutamento di destinazione urbanistica, da prettamente agricoli a terreni edificabili ad alta valenza turistica, operato dal Decreto del Presidente della Giunta Regione Basilicata n. 711 del 09/09/1997, che aveva reso esecutivo il
Piano Particolareggiato di Iniziativa Comunale “Foce Agri”: il nuovo assetto urbanistico consentiva la realizzazione di residenze, villaggi turistici ed hotel, club nautico e cantiere navale, discobar e ristorante, aree ricreative da destinare a campo da golf, parco acquatico ed ornitologico, orto botanico e centro sportivo polifunzionale.
Utilizzando il c.d. “criterio dei metri cubi costruibili” (moltiplicazione delle cubature realizzabili mc. 554.085 con l'importo di Lire 105.000 - euro 54,2280, corrispondente ad un livello medio dei valori di mercato fra aree analoghe Metapontino e le stime dell'osservatorio UTE di Matera), l'ing. stimava il compendio immobiliare in Lire 58.178.000.00 pari ad Euro Persona_5
30.046.429,47.
In data 28/12/1998 il Consiglio di Amministrazione della , presieduto da CP_7 Parte_4
, deliberava di dare corso alla rivalutazione volontaria, accogliendo integralmente le
[...] motivazioni dell'elaborato del tecnico stimatore ing. previo parere favorevole del Persona_5 collegio sindacale (Presidente e ). Consiglio che, come risulta dal relativo Per_1 CP_5 Parte_5 verbale, si limitava a riferire di non ravvisare nell'operato del Consiglio di Amministrazione alcuna deroga alle vigenti disposizioni di legge, ritenendo che la rivalutazione fosse “supportata da speciali e peculiari ragioni applicabili al caso concreto”. Valutazione sconfessata, però, da quanto riportato nella nota integrativa al bilancio 1998, dove, anzi, si dichiarava che il maggior valore di stima, previa approvazione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, aveva comportato una deroga ai principi di valutazione al costo sanciti dall'art. 2426 c.c.. Deroga che poi è stata all'origine del disastro economico della visto che ha portato ad un incremento patrimoniale da CP_7
Euro 1.259.983,13 ad Euro 30.221.853,11 con l'iscrizione in contropartita di una riserva di
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rivalutazione appostata nella voce “Altre riserve” del patrimonio netto per l'importo di Euro
28.961.869,98 (ex Lire 56.078.000.000) e un incremento del 2.298,592% solo apparente, perché non corrispondente ai valori di funzionamento ossia ai valori che rappresentano l'utilità che i beni possono fornire in concreto all'impresa funzionante.
Come opportunamente evidenziato dal dott. , la valutazione delle immobilizzazioni Per_4 materiali è stata eseguita come se quei terreni potessero essere venduti già all'indomani, senza ulteriori oneri, incassando l'importo di Lire 56.078.000.000 (Euro 28.961.869,98), senza tener conto, invece, che su quei terreni avrebbero dovuto essere realizzate una serie di opere con i relativi costi, i quali avrebbero ovviamente decurtato l'entità del realizzo: costi di costruzione e tecnici, oneri finanziari sui costi, oneri di urbanizzazione. Si è, quindi, venuto a determinare uno scollamento tra il valore intrinseco dei terreni e quello reale che una teorica moltitudine di offerenti ed acquirenti, in un mercato libero, trasparente e regolamentato, sarebbe stata disposta ad offrire per accaparrarseli. In altri termini, i terreni sono stati riportati in bilancio al c.d. valore di presumibile realizzo, senza tener conto del c.d. valore d'uso ossia di ciò che l'azienda funzionante sarebbe stata in grado di incamerare dalla vendita finita delle opere. Si è così assistito ad una prima violazione degli artt. 2423 e 2423bis c.c.: il primo, che nella redazione del bilancio impone che sia assicurata la chiarezza e sia rappresentata in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico. Come precisato nella relazione ministeriale di accompagnamento alla norma, le espressioni “veritiero e corretto” presuppongono che l'informazione fornita dal bilancio sia attendibile e neutrale, non condizionata da interessi specifici o di parte;
il secondo, che impone la valutazione delle voci di bilancio secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, imponendo di tener conto delle incertezze e dei rischi connessi con l'andamento operativo aziendale, così da evitare la sopravalutazione delle attività e la svalutazione delle passività.
Gli amministratori e i sindaci, quindi, si sarebbero limitati ad accettare acriticamente la valutazione dell'ing. senza verificare che il nuovo valore monetario che ne era risultato potesse essere Per_5 coperto dai futuri ricavi che l'azienda avrebbe potuto conseguire.
È significativo che la società di revisione nella relazione al bilancio 2014 avesse sollevato CP_11 delle critiche proprio con riferimento alla verifica della corretta valutazione di tali suoli, perché, nonostante le perdite consuntivate dalla società e la conseguente situazione di significativa tensione
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finanziaria, non era stata predisposta un'analisi formale che evidenziasse la recuperabilità futura di tale costo rivalutato.
La rivalutazione importante così eseguita ha avuto l'effetto di gonfiare i bilanci, con la contabilizzazione di plusvalori non realizzati, aumentando contabilmente il patrimonio netto per effetto delle riserve di rivalutazione e camuffando i rischi di incertezza sulla continuità aziendale che sono emersi sin dai primi momenti dopo la rivalutazione.
Inoltre, la rivalutazione volontaria era stata effettuata anche per quegli immobili residenziali destinati alla vendita, che per le imprese edili andavano collocati nell'attivo circolante e non nelle immobilizzazioni materiali, con conseguente divieto di qualsivoglia rivalutazione, dovendosi mantenere il valore al costo di acquisto.
Dal 1998 al 2002 le voci di bilancio rimangono immutate, mentre nel 2003, mediante il conferimento di rami d'azienda, nascono dalla costola di la (con CP_7 Parte_9 oggetto sociale la realizzazione del porto turistico e delle residenze portuali, nonché dell'albergo
Thalas) e la RI IL (destinata alla realizzazione del villaggio turistico IOS e del centro sportivo). Nel corso dello stesso esercizio, la conferiva una parte del suo patrimonio CP_7 immobiliare anche alla , già costituita in precedenza. Nel complesso, quindi, Parte_10 dismetteva in favore delle società del gruppo 53 ettari su un totale di 175 ricevuti dalla IC
AL per un controvalore di euro 11.596.000,00.
A partire dall'esercizio 2011 si assiste ad un primo timido contrasto tra il centro amministrativo e quello di controllo, nella persona del sindaco , rispetto al trasferimento di parte della riserva CP_4 di rivalutazione volontaria relativa al terreno inerente le abitazioni cedute nell'anno 2011, pari ad euro 910.665, dalla voce di patrimonio netto “F. riserva di rivalutazione volontaria dei terreni” alla voce di conto economico “plusvalenze ordinarie” in quanto tale operazione determinava, per pari importo, un incremento alterato dell'utile di periodo. Il professionista, infatti, riconosceva che “la rivalutazione volontaria dei terreni, eseguita molti anni prima, [aveva] già evidenza nello Stato Patrimoniale della società nel maggior valore assegnato ai beni e nella corrispondente iscrizione di un corrispondente “Fondo rivalutazione monetaria”, posta contabile del patrimonio netto nonché riserva “non distribuibile, ai sensi del 4 c. dell'art. 2423
C.C., se non nella misura corrispondente al valore recuperato”. [Riteneva], pertanto, che la parte di tale rivalutazione realizzata tramite la vendita di unità immobiliari [avrebbe dovuto essere] evidenziata soltanto in nota integrativa a commento di detta posta contabile. L'impostazione data al bilancio al 31.12.2011 che [faceva] invece concorrere al
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risultato di periodo la quota del F. rivalutazione volontaria realizzata determina invece una alterazione dell'utile lordo dell'attività di vendita delle costruzioni cedute in quanto a tale risultato concorre doppiamente il recupero di detta rivalutazione: una volta compreso nei ricavi di vendita delle costruzioni (in quanto il prezzo di vendita ha tenuto presente il maggior valore del terreno) un'altra volta quale plusvalenza dei terreni ceduti scaturente dal trasferimento parziale della voce di patrimonio netto su indicata”. Dissenso che, però, gli altri due sindaci
, con il sostanziale benestare del hanno poi ritenuto superabile in ragione Per_1 Per_1 CP_5 degli “ampi chiarimenti riportati in nota integrativa, nella quale sono stati opportunamente evidenziati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato d'esercizio, risultano di estrema chiarezza e dimostrano in punto di fatto che il risultato non si discosta da quello riveniente dall'applicazione tecnica-contabile proposta dal sindaco e che, comunque, appaiono in sintonia con i dettami del comma 4 dell'art. 2423 del c.c”. CP_4
La società di revisione sin dal 2012 evidenziava una serie di anomalie nella redazione dei bilanci che riflettevano un'immagine della più florida e solida di quanto non fosse nella realtà: CP_7
• nella relazione del 31712/2012 evidenziava che in seguito alla cessione di alcune unità immobiliari, il ricavato di euro 707.000,00 avrebbe dovuto essere annotato solo in termini di riduzione della riserva di rivalutazione e non anche inserita come plusvalenza nel conto economico. Se avesse operato correttamente, “il risultato di esercizio sarebbe stato inferiore di euro 707.000,00, al lordo degli effetti fiscali”. Già si parlava di “situazione di temporanea criticità finanziaria, con conseguente difficoltà nell'effettuare alla scadenza i pagamenti dei debiti commerciali e fiscali”;
• nella relazione al bilancio 2014, a fronte delle dichiarazioni dell'organo amministrativo sulla corrispondenza tra il valore di iscrizione in bilancio e il valore economicamente recuperabile, evidenziava, con riferimento alla corretta valutazione dei suoli, che “nonostante le perdite consuntivate dalla società e la conseguente situazione di significativa tensione finanziaria, non è stata predisposta un'analisi formale che evidenzi la recuperabilità futura di tale costo rivalutato. Conseguentemente non abbiamo potuto accertare
l'adeguatezza delle valutazioni effettuate dall'amministratore unico su tali immobilizzazioni materiali in ordine alla loro recuperabilità futura, delle relative informazioni contenute in nota integrativa nonché dei relativi effetti sul conto economico, sul patrimonio netto e sul rendiconto finanziario”;
• ancora nella relazione al bilancio 2015, la società di revisione evidenziava la profonda crisi finanziaria della tale da non consentire la prosecuzione dell'attività edilizia e da far CP_7 dubitare dell'esito favorevole di interventi di risanamento, nonostante nella nota integrativa l'organo amministrativo continuasse a sostenere incredibilmente che il valore di iscrizione in
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bilancio non superasse quello economicamente “recuperabile”, definibile come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite l'alienazione e/o valore interno d'uso, ossia, secondo la definizione contenuta nei principi contabili di riferimento e nonostante le perdite consuntivate dalla Società e la conseguente situazione di significativa tensione finanziaria, [ritenesse] interamente recuperabile il costo di tali immobilizzazioni materiali, anche sulla base delle evidenze della perizia di stima redatta da un esperto indipendente”. La situazione si è replicata anche negli anni 2017 e
2018.
Dall'anno della rivalutazione 1998 all'anno 2017 i terreni sono stati utilizzati solo per circa 1/5; quindi, a distanza di circa 19 anni, pur se edificabili, essi non hanno dato alcun effettivo contributo alla produzione del reddito della gestione tipica o caratteristica. Conseguentemente, pur avendo un loro “valore intrinseco di mercato”, di fatto il loro “valore d'uso” è stato pari a zero.
È significativo che nella Relazione per l'ammissione al Concordato preventivo (pag. 29) sia riferito che la crisi del settore immobiliare abbia avuto inizio già dall'anno 2008, sicché “non avendo potuto completare i nuovi interventi, ed atteso il drastico crollo dei prezzi, il progetto immobiliare non ha poi potuto trovare adeguato esito di mercato, ed anzi si è incagliato... Il drastico crollo dei prezzi degli immobili ha quindi contribuito
a determinare una situazione di tensione finanziaria che, nel caso di specie, ha determinato da un lato l'impossibilità di accedere al mercato del credito per finalizzare la costruzione degli immobili della Società, e dall'altro ha condotto all'impossibilità di procedere al rientro delle posizioni debitorie esistenti. L'impossibilità di completare gli immobili ha precluso qualsivoglia possibile entrata, con ogni conseguenza in ordine alla messa in sofferenza delle posizioni debitorie e all'aumento degli oneri finanziari”.
È certo, allora, che, nonostante tale realtà, i bilanci della abbiano continuato a detenere CP_7 valori dei terreni edificabili assolutamente non corrispondenti al valore vero di mercato e che gli organi sociali che si sono succeduti nel tempo non hanno proceduto ad un ridimensionamento del piano industriale, optando per una “svalutazione” ai sensi dell'art.2426 punto 3 c.c. né hanno manifestato alcun dissenso o, se dissenzienti, alla fine si sono limitati ad astenersi dal voto, non hanno denunciato le irregolarità e i rischi della gestione de qua all'assemblea né agli organi giudiziari.
Identica situazione è stata riscontrata anche nei bilanci delle altre società del gruppo, a partire dal
2003, quando furono loro conferiti dalla controllante parte dei terreni suddetti. Dal CP_7
2003 al 2015 la partecipazione di in (pari all'89,04%), RI CP_7 Parte_9
IL (100%) e (100%) è costata alla società fallita perdite euro Parte_10
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8.118.880,00105 (pari alla differenza fra il valore di bilancio al costo di euro 18.479.478,00 e il valore al patrimonio netto contabile di euro 10.360.598,00).
La ipervalutazione dei terreni (patrimonio netto, ma soprattutto la riversa da rivalutazione) ha determinato il miglioramento del rating per l'accesso al credito. Ha, quindi, consentito alle società del gruppo e alla di ricevere finanziamenti dalle banche che in difetto non avrebbero CP_7 potuto avere. Dall'esame dell'Equity ratio (indice di autonomia finanziaria) riportate a pag. 60-61 della relazione del dott. , è di immediata percezione che la ia stata indipendente Per_4 CP_7 dai finanziatori esterni fino agli anni 2008 e 2009, quando pur facendo ricorso al capitale di terzi, il proprio era prevalente (54%). Dal 2010 a seguire, invece, si è progressivamente indebitata, divenendo dipendente totalmente dal finanziamento esterno, con un financial leverage (livello di indebitamento rapportato al patrimonio netto) che da 1,84 del 2009, passa a 2,47 nel 2010 fino a schizzare al 5,43 nell'anno della fusione, 2016, e ad arrivare addirittura al 7,24 nel 2018: il valore pari a 1 indica che l'impresa non fa ricorso al capitale di terzi;
il valore compreso tra 1 e 2, indica che il capitale dell'impresa è superiore a quello di terzi;
il valore superiore a 2 indica che il capitale id terzi è superiore al capitale proprio.
La riserva di rivalutazione del 1998 ha, dunque, avuto il ruolo fondamentale di contenere apparentemente l'indebitamento e di aumentare la copertura delle perdite, se si considera che le perdite costanti di esercizio hanno eroso di euro 17.138.055,00 il patrimonio sociale, in assenza di distribuzione di utili, passando dai 30.173,746,00 euro del 1998 ai 13.035.691,00 del 2018. Pur non risultando intaccato il capitale minimo, in assenza di margini di guadagno, tutte le società del gruppo e la in particolare sono state costrette a fare continuo ricorso al credito per far fronte ai CP_7 debiti che si andavano accumulando in mancanza di flussi monetari in entrata. Dalla comparazione tra le vendite e le risultanze di magazzino (v. pag. 86 e 87 relazione ) si ricava che dall'anno Per_4
2013 i ricavi si sono progressivamente ridotti, mentre il magazzino è rimasto invariato per la mancanza di vendite. È stata, quindi, smentita la previsione dell'organo amministrativo nella relazione al bilancio 2013, di incasso di ulteriore euro 35.000.000,00, sufficienti a garantire la continuità aziendale, sulla base dei soli dati storici delle annualità 2011, 2012 e 2013. Previsione rispetto alla quale erano stati sollevati dubbi da parte del consigliere (v. verbale del CP_1
07/06/2014) sulla sussistenza della continuità, ancorché la seduta del consiglio di amministrazione
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si sia poi conclusa con l'approvazione del bilancio con la mera astensione del e il voto CP_1 favorevole di e Parte_4 Parte_2
Dall'analisi del margine di tesoreria e dell'indice di liquidità e dell'indice di disponibilità, è incontrovertibile che dal 1998 sino al 2018 la non è quasi mai stata in grado di far fronte CP_7 agli impegni di breve periodo sia attraverso le attività correnti sia con l'impiego del magazzino.
Eguale situazione contabile hanno avuto, dal 2003 al 2015 (dalla costituzione alla fusione), le società facenti parte del gruppo, i cui risultati di esercizio - eccetto che per l'anno 2010 per la sola Parte_9
– sono stati in perdita (v. pag. 96 e ss. relazione ). Anche per loro la società di
[...] Per_4 revisione ha formulato le critiche viste innanzi per la Anche in questo caso, nonostante CP_7 la situazione assolutamente cronica e ormai definitiva, gli amministratori e i sindaci si sarebbero dovuti attivare per procedere alla liquidazione delle società e invece hanno inteso procedere con il mero dilazionamento dei debiti con le banche, che ha scontato ovviamente una maggiore gravosità dei finanziamenti per via degli interessi superiori;
non solo, nel periodo tra il 2003 e il 2009 le società si sono rilasciate rispettivamente delle garanzie per debiti con le banche, che ne hanno aggravato la situazione di dissesto. La sola passa dal 1.500.000,00 euro nel 2005 agli CP_7 oltre euro 40.000.000,00 nel 2015; nel periodo 2006-2009 le garanzie prestate a favore delle controllate avevano superato i 73.000.000,00 euro. In questa situazione, però, la fusione ha riservato un'altra sorpresa: una valutazione dell'intero patrimonio del gruppo pari ad euro 174.525.475,00, che lo stesso dott. , attestatore della perizia di fusione, ha precisato rilevare solo come Per_6 valore di cambio corrente. Stima per la quale valgono le stesse osservazioni critiche già condotte innanzi sulla prima rivalutazione del 1998, a cui si rinvia per ragioni di semplificazione.
Il Collegio sindacale, che dai verbali in atti risulta essersi avveduto dell'andamento negativo e non recuperabile, non ha adottato alcuna determinazione per l'espulsione della società dal mercato, tanto che le stesse arrivano alla fusione con la in condizione di sostanziale default. CP_7
Situazione che ovviamente si è riversata negativamente sulla che le ha acquistate per CP_7 fusione, i cui debiti passarono da euro 35.071.656,00 a euro 76.915.279,00, a fronte di valori irrealizzabili dell'attivo e senza che nulla fosse mutato nelle prospettive di uscita dalla crisi conclamata. Non appaiono rilevanti a giustificare la permanenza in vita delle società né le lettere di intenti di possibili partner interessati ad entrare in rapporti con la e le società del gruppo, CP_7 in mancanza, poi, di documentata attività di trattativa seria e concreta (v. ad esempio Serenissima
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SGR spa) né le rassicurazioni del consiglio di amministrazione sulla natura transeunte delle difficoltà economiche, di natura eminentemente finanziaria. È significativo che nella nota integrativa al bilancio al 31/12/2016, redatta il 31/05/2017, l'amministratore unico Parte_4
dopo aver elencato le azioni di risanamento intraprese, da esso stesso riconosciute come
[...]
“caratterizzate da molteplici e significative incertezze”, si concluda con l'affermazione apodittica e contraddittoria: “pur nella considerazione che tali incertezze nell'accezione prevista dai principi contabili potrebbero far sorgere significativi dubbi sulla continuità aziendale, si ritiene, allo stato, di poter con ragionevolezza prevedere la favorevole conclusione delle azioni di risanamento”. Azioni consistite nella conclusione di ristrutturazioni dei debiti finanziari in essere, con la dilazione di pagamento sui debiti commerciali nell'auspicata prospettiva del superamento del periodo di generale crisi economico-finanziaria del
Paese che incideva sull'attività immobiliare e sulla cessione delle unità abitative. La stessa relazione ex art. 67L.F. della dott.ssa riconosce l'assoluta aleatorietà delle prospettazioni innanzi, Per_7 riferendo che il ceto bancario non aveva inteso neppure riscontrare alle richieste della società, la vendita a terzi delle strutture alberghiere non aveva ancora una prospettiva realistica (“è anch'essa una ipotesi”), la cessione ad altri operatori delle volumetrie per il completamento del progetto non aveva avuto alcuna manifestazione di concreto interesse.
In definitiva, dall'analisi dei bilanci e delle delibere del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in atti risulta che la sia stata in perdita dal 2013 e tutte le altre società del
CP_7 gruppo sostanzialmente da sempre;
dal 2008, per ammissione della stessa , il settore
CP_7 immobiliare delle seconde case era in forte crisi, quindi la prospettiva di poter realizzare il progetto faraonico risultava quantomeno sganciata dalla realtà concreta;
dopo le vendite del 2011 e del 2012, quando anche la andata in perdita, con azzeramento degli utili e dipendenza dal capitale
CP_7 estraneo, gli amministratori, in ragione delle competenze specialistiche che ognuno di loro aveva, essendo tutti commercialisti o avvocati, avrebbero dovuto prendere atto che la situazione di frizione in primis non era solo temporanea, perché non c'erano prospettive di vendita concreto delle unità immobiliari a costruire, e non era solo finanziaria, poiché il patrimonio immobiliare era stato rivalutato senza tener conto dei costi di realizzazione delle opere necessarie prima di poter porre in vendita le unità abitative e rendere operative le altre opere, hotel, campo da golf ecc.. La perpetuazione della vita sia delle società del gruppo che della senza una concreta
CP_7 prospettiva di attività produttiva ha determinato un aumento spropositato dei debiti delle stesse
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con conseguente aggravio del dissesto che poi ha portato inevitabilmente e assai prevedibilmente alla dichiarazione di fallimento.
I sindaci, dal canto loro, nonostante partecipassero alle riunioni del consiglio di amministrazione e avessero avuto chiaro sentore delle problematiche innanzi, anche in virtù del fatto che erano tutti commercialisti e/o avvocati, non hanno inteso porre in essere alcuna azione concreta volta in primis
a rendere edotta l'assemblea dei soci della situazione di dissesto definitiva e non transeunte e in secondo luogo ad adottare, in caso di inerzia degli amministratori o dei soci, le iniziative ufficiose Co per la denuncia dello stato di insolvenza all' .. Sono significativi a proposito proprio i verbali del collegio sindacale prodotti da ell'atto di opposizione, relativamente alla Per_1 CP_7 dai quali risulta lampante che il Collegio Sindacale aveva assolutamente chiara la grave situazione di squilibrio finanziario delle società del gruppo con possibilità di default e rischio di liquidità, date le difficoltà di reperire i fondi per fronteggiare gli impegni finanziari.
Nella relazione al bilancio chiuso al 31/12/2013, il Collegio , Persona_1 Parte_5
) riferisce che le azioni di risanamento indicate dal consiglio di amministrazione erano CP_4
“caratterizzate da significative incertezze relative all'alea dell'effettivo buon esito e formalizzazione delle trattative con gli istituti di credito, sia in relazione alla ristrutturazione – revisione dei mutui in essere, che all'ottenimento di nuova finanza per la realizzazione del campo da golf;
dall'esito della ricerca di partners finanziari o industriali;
dal superamento del periodo generale di crisi economico/finanziaria”. Nonostante ciò e pur dando atto del parere della sul bilancio de quo di impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza della CP_11 relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio della il Collegio “[dava] parere positivo CP_7 all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013”: a) dando atto dell'adeguatezza e del funzionamento del sistema amministrativo-contabile, dell'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, dell'inesistenza di riscontrate violazione di legge o statuto né di operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
b) precisando che “qualora il C.d.A. non
[fosse riuscito] ad ottenere positivi riscontri in un breve arco temporale, informando opportunamente gli organi di controllo, [avrebbe rivalutato] i rischi in merito alla continuità e crisi aziendale e, se del caso, [avrebbe segnalato] agli amministratori la necessità e l'obbligo di fare ricorso, tra gli altri, ad uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa, previsti dalla legge fallimentare e successive variazioni e integrazioni”.
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Identica posizione incoerente assume il Collegio sindacale , ) nella relazione Per_1 Parte_5 CP_4 al bilancio chiuso al 31/12/2014, dove: a) riferiva della riunione del 20/04/2014 e del 24/09/2014 ad opera dei collegi sindacali delle società controllate e controllanti in seduta comune virgola in cui si era preso atto del “permanere del livello di criticità e tensione finanziaria causata principalmente dalla stagnazione del mercato immobiliare dall'assenza di richiesta (domanda) di vendita degli immobili realizzati, pur evidenziando la definizione in corso - in parte successivamente avvenuta - sia della richiesta di moratoria delle rate scadute dei mutui RE ed Mps nell'ambito del cosiddetto “avviso comune” sì alla rateizzazione della debitoria erario/enti previdenziali, nonché dell'ipotesi di definizione delle maggiori esposizioni debitorie nei confronti delle imprese appaltatrici DI.Co SR e OL mediante cessione di immobili;
b) evidenziava il costante aumento del livello di indebitamento negli ultimi tre esercizi, con notevole riduzione del valore della produzione e conseguentemente del margine operativo lordo;
c) dava atto che l'organo amministrativo aveva redatto il bilancio in ossequio al principio di continuità aziendale, dando atto della persistente situazione di tensione finanziaria ritenuta, però, temporanea e reversibile attesa l'elevata solidità patrimoniale del gruppo e per effetto delle operazioni di risanamento;
d) richiamava l'attenzione dei soci sui rischi cui la società era esposta e precisamente rischio di credito, consistente nella possibilità di passaggio dallo stato di crisi irreversibile a quello di insolvenza, rischio di liquidità, rappresentato dal livello di indebitamento sostenuto a seguito della realizzazione delle prime unità immobiliari, e rischio di mercato, relativo ai finanziamenti a tasso variabile;
e) riferiva della posizione assunta dalla società di revisione in relazione al bilancio d'esercizio al
31/12/2014 ancora una volta non in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio della a causa degli effetti connessi alle incertezze gestorie;
f) invitava i soci ad adottare le scelte CP_7 più opportune stante la permanenza della preoccupante tensione finanziaria in particolare a breve rispetto alle attività immobilizzate che denotavano senza dubbio uno stato di crisi di impresa,
l'insufficienza della sola solidità patrimoniale a fronte di una inesistente liquidità sia immediata che totale;
g) concludeva, tuttavia, per la approvazione ad unanimità del bilancio, “sottolineando l'incertezza delle azioni di risanamento proposte che, non verificandosi, potrebbero far sorgere seri dubbi sulla continuità aziendale
e pertanto suggerisce di valutare attentamente la possibilità di avvalersi di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa”.
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Eguale prospettazione si ha nella relazione al bilancio chiuso al 31/12/2015, in cui pur essendo conclamato lo stato di crisi d'impresa della l'impossibilità di far fronte alle obbligazioni CP_7 contratte per mancanza di liquidità dovuta anche alla difficoltà di cessione delle unità realizzate, il
Collegio riferisce all'Assemblea ancora di “rischi di tensione finanziaria” e, pur nell'assoluta incertezza sulla bontà delle azioni di risanamento proposte dall'organo gestorio, esprime solo in termini dubbiosi la compromissione della continuità aziendale: “il collegio sindacale ritiene di dover evidenziare l'attuale stato di crisi di impresa, sottolineando l'incertezza delle azioni di risanamento proposte che non verificandosi, potrebbero far sorgere seri dubbi sulla continuità aziendale”, proponendo l'approvazione del bilancio di esercizio e nel contempo suggerendo di “valutare attentamente la possibilità di avvalersi di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi d'impresa al fine di scongiurare ogni possibile rischio della cessazione definitiva della iniziativa di impresa”.
Ancora nella relazione al bilancio chiuso al 31/12/2016, il Collegio , , Per_1 Parte_5 CP_6 all'unanimità, dichiara l'impossibilità di esprimere un giudizio a causa degli effetti connessi alle incertezze relative alla continuità aziendale, facendo il paio con il parere della società di revisione: pur essendo conclamato lo stato di crisi, stagnante il mercato immobiliare, elevata l'esposizione debitoria, impossibile l'autofinanziamento, il Collegio non esprime, come avrebbe dovuto, un parere negativo sul bilancio per il venir meno della continuità aziendale, limitandosi a riferire di incertezze relative alla continuità aziendale.
Quindi, la crisi della sarebbe emersa sin dal 2008 e divenuta pubblica nel 2013, come CP_7 risultante dalla relazione al bilancio della società di revisione e dalle relazioni del collegio sindacale, ma azioni concrete volte al ripristino dell'equilibrio finanziario sono state poste in essere tardivamente, solo nel 2017-2019, con la presentazione del piano attestato di ristrutturazione del debito ex art. 7 comma 3 lett. d) L.F., il deposito dell'istanza di concordato preventivo finalizzato alla liquidazione del patrimonio e del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis e ter L.F., con esiti negativi, stante l'irreversibilità della decozione.
Quanto alla gestione delle altre società del gruppo, si è già detto che sin dalla costituzione le stesse sono sempre state in perdita;
la società di revisione nel documento “Agreed upon CP_11 procedures report Gruppo RI” del 16/01/2012, in riferimento alle situazioni contabili al
31/05/2011, già riferiva che “le società del gruppo ad eccezione della RI IL, sono CP_7 caratterizzate da una posizione finanziaria netta significativamente negativa principalmente per effetto del rilevante
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indebitamento contratto con il sistema creditizio e per i finanziamenti, fruttiferi e non, concessi da alcuni soci”; come risulta dai loro bilanci, poi, pur non avendo mai distribuito utili, dal 2003 al 2015 tutte le società hanno visto eroso il patrimonio netto: da euro 3.506.161,00 del 2003 ad euro Parte_10
2.567.726,00 del 2015; RI IL da euro 2.733.052,00 del 2003 a euro 1.907.003,00 del
2015; da euro 6.136.796,00 del 2003 a euro 1.608.809,00 del 2015, con la Parte_9 precisazione che, al netto degli aumenti di capitale sociale e della rivalutazione degli immobili, ha del tutto azzerato il suo patrimonio originario (v. pag. 173 e ss relazione ). Anche in Per_4 questo caso gli amministratori e i sindaci hanno reiterato le dinamiche viste per la : i CP_7 primi hanno continuato a sostenere la tesi della tensione finanziaria temporanea e i secondi, anche ove hanno evidenziato la crisi d'impresa suggerendo di avvalersi di uno degli strumenti di composizione della crisi, hanno continuato ad approvare i bilanci, spostando in avanti la liquidazione delle società fino alla fusione del 2016 che, pur mettendo fine all'agonia delle società del gruppo ha aggravato ancora di più la situazione di crisi in cui si trovava anche la CP_7
CP_7
Quanto alla le relazioni sindacali al bilancio 2013, 2014 e 2015 danno atto Parte_9 della situazione di crisi, ma concludono per l'approvazione del bilancio sulla base delle rassicurazioni del consiglio di amministrazione sul raggiungimento dell'equilibrio di bilancio a breve termine. Così: nel 2013 (Collegio Collini, Trifolgio, , “nel dare parere positivo all'approvazione del Per_1 bilancio... [precisava] che, qualora il CdA non [fosse riuscito] ad ottenere positivi riscontri in un breve arco temporale, informando opportunamente gli organi di controllo, [avrebbe rivalutato] i rischi in merito alla continuità e crisi aziendale, se del caso, [avrebbe segnalato] agli amministratori la necessità e l'obbligo di fare ricorso, tra gli altri, ad uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa, previsti dalla legge fallimentare e successive variazioni e integrazioni”; nel 2014 (Collegio Collini, , “[proponeva all'assemblea di Parte_5 Per_1 approvare il bilancio d'esercizio, tenendo, però, conto dei rilievi sopra indicati e valutando opportunamente quanto rappresentato dalla anche per quest'anno, ha manifestato l'impossibilità di esprimere un giudizio CP_16 sul bilancio d'esercizio e sulla coerenza della relazione sulla gestione e considerando altresì che le azioni di risanamento proposte dall'organo amministrativo alla data di stesura della presente relazione non hanno ancora prodotto il previsto effetto di reversibilità dello stato di crisi d'impresa…e pertanto [suggeriva] di valutare attentamente la possibilità di avvalersi di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi d'impresa, previsti dalle attuali norme in tema di risanamento aziendale e scongiurare, così, ogni possibile rischio della cessazione definitiva dell'iniziativa d'impresa”;
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ancora nel 2015 (Collegio Trifoglio, ) “[proponeva] all'assemblea di approvare il Per_1 Persona_8 bilancio di esercizio, tenendo, però, debitamente conto che le azioni di risanamento proposte dall'organo amministrativo alla data di stesura della presente relazione non [avevano] ancora prodotto il previsto effetto di reversibilità dello stato di crisi d'impresa… [suggeriva] di valutare attentamente la possibilità di avvalersi di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi d'impresa, previsti dalle attuali norme in tema di risanamento aziendale, come già suggerito nella relazione al bilancio 2013 e 2014 e scongiurare così ogni possibile rischio della cessazione definitiva dell'iniziativa di impresa”.
Eguale situazione si è verificata per la e per la per Parte_10 Parte_13 le quali le conclusioni del collegio sindacale nelle relazioni della prima al bilancio d'esercizio 2013
(Collegio Festa, Trifoglio, Sferra per la prima e , Sferra per la seconda), 2014 Parte_5 Per_1
( , Sferra per la prima e , Sferra per la seconda) e 2015 ( CP_5 Parte_5 Parte_5 Per_1 Per_1
, Comparato per la prima e , per la seconda) sono esattamente Parte_5 Parte_5 Per_1 Persona_8 speculari a quelle innanzi.
Tutti i professionisti opponenti, dunque, hanno violato gli obblighi su di essi gravanti in sede gestoria e di vigilanza, arrecando alle società del gruppo e alla un danno patrimoniale, CP_7 la cui esatta quantificazione non rileva in questa sede (per una prima sommaria quantificazione, si rimanda tuttavia, a quanto dedotto a pag. 245 e ss della relazione con riferimento a Per_4 ciascun opponente), essendo detto profilo utile al sol fine di valutare la gravità della condotta assunta, perpetrata per anni, per decidere l'esclusione totale del compenso professionale per tutti gli anni in cui ciascuno di loro ha ricoperto cariche sociali. Nessuno degli opponenti ha dimostrato, pur essendone onerato, di aver manifestato concretamente ed efficacemente un dissenso sulle scelte adottate dal consiglio di amministrazione o dal collegio sindacale di cui faceva parte con il voto negativo sulle proposte di deliberazione e di essersi attivato, al venir meno della continuità aziendale assolutamente irreversibile e conclamata dal 2013, per la pronta liquidazione delle società, limitandosi ad esortare l'organo amministrativo a valutare la possibilità di ricorrere ad uno degli istituti di risoluzione della crisi aziendale, contribuendo a fornire una rappresentazione rassicurante o edulcorata della situazione economico-patrimoniale assolutamente non corrispondente al vero CP_1 ed omettendo di adire, come extrema ratio, l' er la chiusura coattiva.
III. «Il principio "quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum", operante in materia contrattuale in forza dell'art. 1442, ultimo comma, c.c., presuppone che la parte che propone l'eccezione sia convenuta per l'esecuzione
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della prestazione posta a suo carico, rimasta inadempiuta, e solleva tale parte dell'onere di agire in giudizio per evitare la prescrizione dell'azione di annullamento: deve, pertanto, escludersi che il principio possa trovare applicazione in materia di deliberazioni assembleari, il cui annullamento può essere conseguito attraverso un'impugnazione soggetta ad un termine di decadenza e non di prescrizione» (v. Cassazione civile sez. I ordinanza del 10/01/2018
n.384). Nel caso che ci occupa, pur avendo nel 2012 e 2013 gli amministratori deliberato la rinuncia alla prescrizione dei crediti già maturati dagli stessi e dai sindaci in evidente conflitto di interessi, sicché detta delibera non può più essere impugnata per ottenerne l'annullamento, la committente e per essa il conserva il potere di far accertare l'inadempimento contrattuale per CP_7 paralizzare la richiesta di pagamento del compenso.
Anche in relazione a detta circostanza, deve ritenersi sussistente un grave inadempimento sia da parte degli amministratori che dei sindaci.
Gli amministratori si sarebbero dovuti astenere dal porre in essere una simile condotta, stante quanto prescritto dall'art. 2391 c.c., che avrebbe certamente danneggiato le società; il danno è esattamente pari ai compensi prescritti che la società si sarebbe trovata a dover pagare proprio grazie alla rinuncia alla prescrizione già maturata. Contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, non solo non c'era nessun interesse delle società a rinunciare alla prescrizione dei crediti degli opponenti, ma anzi avevano tutto l'interesse a conseguire il vantaggio economico derivante dalla estinzione non satisfattiva di detti crediti. Come opportunamente evidenziato dalla UR fallimentare, in nessuno dei verbali che documentano quelle determinazioni è specificato l'interesse delle società ad una simile operazione. I sindaci, dal canto loro, avevano l'obbligo di rilevare la contrarietà della delibera agli interessi delle società e non lo hanno fatto perché la rinuncia aveva riguardo anche ai compensi da loro maturati in ragione delle cariche sociali ricoperte in seno alle società del gruppo e alla CP_7
Considerando che il danno cagionato alla società è esattamente pari all'entità dei compensi rispetto ai quali è stata fatta la rinuncia alla prescrizione, l'inadempimento contrattuale deve ritenersi grave tanto da giustificare l'esclusione tout court del riconoscimento di detto credito.
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Alla luce della gravità delle condotte assunte dai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della e delle società del gruppo il Tribunale ritiene CP_7 CP_7 ampiamente dimostrato il grave inadempimento agli obblighi di legge gravanti su ciascuno di loro,
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con conseguente rigetto delle opposizioni in accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dalla UR fallimentare.
Resta assorbita ogni altra eccezione a riguardo proposta dall'opposta.
IV.2. Non può trovare accoglimento neppure la domanda di volta al Parte_1 riconoscimento del diritto ad insinuarsi al passivo del per la somma di euro 152.000,00, CP_7 pari al valore dell'ipoteca iscritta sull'immobile acquistato dalla il 17/11/2016, che, a CP_7 fronte dell'intero pagamento del prezzo, non avrebbe provveduto a cancellare. A detta dell'opponente, la società fallita non avrebbe neppure proceduto all'estinzione del mutuo in quota parte.
L'opposizione in parte qua non può trovare accoglimento, perché non è provato il pagamento dell'intero prezzo di compravendita, pari ad euro 443.325,70 oltre iva, che è avvenuto in parte con la compensazione dei crediti vantati dal nei confronti della venditrice a titolo di Parte_1 compenso professionale come da fatture n. 6/2016 e n. 14/2019 e in parte con la compensazione di un credito di euro 122.608,97 vantato dalla nei confronti della e che la CP_10 CP_7 creditrice gli avrebbe ceduto. Manca la prova documentale con data certa opponibile al CP_7 sia del credito vantato dalla nei confronti della sia di CP_10 CP_7 Parte_1 nei confronti della
[...] CP_10
Mancando la dimostrazione dell'intero pagamento del prezzo di vendita, difetta il presupposto per la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile acquistato, sicché l'opposizione di Parte_1 va rigettata anche in relazione alla richiesta di insinuazione al passivo del fallimento per detto credito.
IV.3. Vanno rigettate anche le altre due domande avanzate da di cui una Parte_2 unitamente alla coniuge . Parte_3 ha chiesto il riconoscimento di un credito di euro 17.863,56 in prededuzione per l'attività Parte_1 svolta in vista della presentazione dell'istanza di concordato preventivo e consistente nella predisposizione della situazione economico-patrimoniale alla data del 04/10/2017 e di tre situazioni finanziarie periodiche, nonché di una simulazione del piano di ristrutturazione.
Manca, tuttavia, la prova documentale con data certa opponibile al Fallimento del conferimento dell'incarico professionale da parte della al dott. Circostanza questa CP_7 Parte_2 pacifica, che il professionista ammette a pag. 16 delle note di trattazione inviate il 28/04/2022, e,
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quindi, dell'espletamento della prestazione da parte del professionista in questione. Le e-mail allegate alle osservazioni al progetto di stato passivo (v. doc. 3bis fascicolo opponente) non sono idonee a fornire detta prova, visto che si tratta di e-mail ordinarie, lo scambio epistolare intercorre con lo studio commerciale Larotonda.
Quanto, poi, all'ammissione in prededuzione, si evidenzia che la richiesta in ogni caso non avrebbe potuto essere accolta, poiché, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, «in tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'articolo 161 della legge fallimentare, sia stata funzionale, ai sensi dell'articolo 111, comma 2, della legge fallimentare, alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex articolo 163 della legge fallimentare» (v. ex multis Cassazione civile sez. I ordinanza del 06/09/2022 n.26178). nel caso che ci occupa, il concordato preventivo è stato rinunciato dalla . CP_7
In ordine alla questione della liberazione dell'immobile acquistato il 17/11/2016 dalla ipoteca iscritta, rispetto alla quale la sarebbe stata inadempiente, si evidenzia che, stante il CP_7 rigetto della domanda di insinuazione al passivo del fallimento per i crediti di cui al paragrafo IV.1., non potendosi procedere ad alcuna compensazione, i coniugi risultano essere creditori nei confronti della e, quindi, del del saldo del prezzo di compravendita pari CP_7 CP_7 ad euro 111.294,56, oltre interessi. Sicché allo stato non sussiste il presupposto per la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile acquistato.
V. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. Giustizia n. 147/2022, tenuto conto della complessità delle questioni controverse e delle difese assunte dalle parti opponenti, per le fasi di studio e introduttiva, in ragione del valore della domanda di ciascun giudizio, con aumento del 10% ex art. 4 comma 2 DM per il solo RG n. 28/2022 e del 10% ex art. 4 comma 1 DM per i giudizi RG n. 20/2022, RG 46/2022,
RG 64/2022, RG n. 75/2022. RG 60/2022, RG 28/2022 e RG 44/2022. Per quanto attiene alle fase istruttoria e decisoria, attesa la ripetitività delle questioni e della redazione di un'unica perizia, si ritiene equo liquidare il compenso secondo i parametri minimi di cui al DM n. 147/2022 calcolati
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in relazione alla causa di valore maggiore (euro 730.526,76 – RG n. 46/2022) aumentati del doppio per la riunione di plurimi giudizi.
Quanto, invece, alle spese di consulenza tecnica sostenute dal , si evidenzia che: «le spese CP_7 della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11 giugno 1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n.
84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)» (v. Cassazione ordinanza n. 26729 del 15/10/2024); nel caso di specie, l'importo richiesto dai consulenti appare incongruo rispetto a quanto riconosciuto in favore del ctu dott. , giusta decreto del 12/03/2025. Non sussistendo ragioni giustificative per Per_4 una liquidazione differente, si ritiene di poter riconoscere in favore dell'opposto, per detta causale, un contributo di eguale importo, euro 15.207,105 oltre iva e contributo previdenziale, se dovuti.
P.Q.M.
il Tribunale Fallimentare di Matera, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
RIGETTA tutte le opposizioni proposte;
CONDANNA gli opponenti alla rifusione delle spese processuali in favore del
[...]
che liquida in complessivi euro 60.808,46 (di cui euro 60.284,5 per compenso CP_7 professionale ed euro 523,96 per spese documentate), oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da ripartire tra loro in misura proporzionale all'entità del credito fatto valere da ciascuno;
CONDANNA, altresì, gli opponenti al pagamento in favore del Controparte_7 dell'ulteriore importo, a titolo di rimborso spese di consulenza tecnica, di euro 15.207,105, oltre iva e contributo previdenziale, se dovuti, da ripartire tra loro in misura proporzionale all'entità del credito fatto valere da ciascuno.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale in data
12/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Antonia Quartarella Dott. Gaetano Catalani
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N.B. In caso di diffusione pubblica del presente atto, è fatto obbligo di oscurare tutti gli elementi che consentano l'identificazione delle persone coinvolte.
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