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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/03/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 745/2021 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di risarcimento di danno biologico, promossa
DA
CA EL (C.F. [...]), nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa come in atti, dall'Avv. Michele Savarese, nel cui studio in Ragusa Via
Archimede n. 183/A è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
LA VA (C.F. [...]) nato a [...] il
08.09.1985, rappresentato, difeso e domiciliato, in virtù di procura ex art. 83
c.p.c. allegata in atti, dall'Avv. Stefano Trombatore
CONVENUTO 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione DO AR conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale adìto MI AT, chiedendo: “dichiarare MI
AT responsabile dei fatti occorsi tra i comuni di Pozzallo e Sampieri nella notte tra il 28 ed il 29 agosto 2010, per come accertati dalla sentenza della Corte di Appello di Catania - sez. I Penale – n. 2598/18, passata in giudicato e la cui efficacia vincolante è sancita dall'art. 651 c.p.p.; per l'effetto condannare il sig. MI AT al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, sotto il profilo del danno fisico – biologico – morale – esistenziale patito in dipendenza dei fatti di reato, e quantificati nella somma di € 15.000,00 o in quell'altra somma ritenuta equa dal Tribunale;
per effetto condannare il Sig. MI AT al risarcimento del danno per i fatti costituenti reato depenalizzato della somma di € 5.000,00 o in quell'altra somma ritenuta equa dal Tribunale;
con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Si costituiva MI AT, il quale chiedeva “ritenere e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, infondate in fatto e diritto, non provate e del tutto generiche le domande di parte attrice e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento delle richieste attoree, si chiede che il Tribunale voglia comunque ridurre il quantum nei limiti di quanto verrà accertato, documentato e provato nel corso del giudizio”.
Ciò premesso, la domanda di parte attrice appare soltanto parzialmente meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, la sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata in dibattimento, ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo 4
penale "quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso" (art. 651 c.p.p.).
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19387 del 28 settembre 2004, precisando che per "fatto" accertato dal Giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale), e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.
In presenza di un giudicato penale, quindi, il Giudice civile non può procedere ad un nuovo accertamento, con una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio rispetto a quella già svolta dal Giudice penale.
La disposizione contiene una regola di prova legale in contrasto con il principio generale del libero convincimento del Giudice.
Infatti, in presenza della sentenza irrevocabile di condanna e delle altre condizioni di efficacia previste, il giudice civile o amministrativo è vincolato nella propria decisione per quanto riguarda gli elementi essenziali del fatto-reato, devoluto in sede civile o amministrativa, quale illecito che determina la responsabilità risarcitoria o restitutoria.
La sentenza irrevocabile di condanna costituisce dunque una “prova” documentale, inoppugnabile ed insuperabile, della responsabilità dell'imputato.
Al Giudice civile pertanto sarà devoluto solo il giudizio sulla configurabilità e risarcibilità delle conseguenze dannose del fatto – reato, quale già inoppugnabilmente acclarato in sede penale.
Lo stesso, tuttavia, dovrà verificare in concreto l'esistenza delle conseguenze dannose, del nesso causale e della loro entità (cfr. Cass. ordinanza 8477 del 5 maggio 2020; Cass. 9 marzo 2018, n. 5660; Cass. 14 febbraio 2019, n. 4318).
La sentenza del giudice penale che, dopo aver accertato l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì 5
condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, rinviando la liquidazione ad altro separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante solo in ordine alla «declaratoria iuris» di generica condanna al risarcimento, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto potenzialmente dannoso e del nesso di causalità tra questo e i danni lamentati dalle vittime.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, quando si afferma che l'accertamento dell'esistenza del danno è implicito nell'accertamento del «fatto-reato», e non deve essere oggetto di ulteriori indagini in sede civile, si fa riferimento al danno-evento, e non anche al danno-conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica tra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.
Pertanto, la vittima di un reato, che abbia ottenuto una sentenza favorevole in sede penale, con rinvio alla sede civile per la liquidazione dei relativi danni, dovrà in ogni caso fornire effettiva prova dei pregiudizi subìti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire prova circa l'accadimento dell'evento lesivo, ormai coperto da giudicato.
Nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal Giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (cfr.
Cass. Sez. 3, ord.n. 8477/2020; Cass. Sez. 3 ord.n. 23960/2022).
Nella fattispecie concreta, in sede di sentenza penale di condanna in primo grado del Tribunale di Ragusa n. 22/16, emessa in data 11.01.2016, il
MI era stato condannato sia penalmente, per i reati ascrittigli
(sequestro di persona e lesioni personali aggravate), che civilmente alla somma a titolo risarcitorio di euro 20.400,00. 6
In fase di appello, di contro, con sentenza n. 2593/18, emessa in data
29.06.2018, la Corte d'Appello di Catania dequalificava il reato di sequestro di persona in violenza privata, e assolveva il MI dal delitto di ingiuria perchè il fatto non costituisce più reato, mentre revocava la statuizione della sentenza penale di primo grado nella parte in cui aveva quantificato il danno risarcibile, da riconoscersi in favore della persona offesa/parte civile, demandando al Giudice civile la determinazione del relativo quantum, essendo certo l'an della responsabilità civile del condannato, ma non anche il quantum, da determinarsi in sede civile, dovendosi in particolare accertare la sussistenza di eventuali danni – conseguenza, quali scaturenti dal danno – evento penalmente configurato.
In riferimento alla valutazione sul fatto, nella specie è risultata pacificamente, in quanto accertata con statuizione penale ormai passata in giudicato, essendo stato il ricorso per Cassazione dichiarato inammissibile, la commissione del fatto lesivo da parte del MI, il quale ha cagionato delle lesioni personali alla persona offesa, odierna attrice, oltre a commettere violenza privata ai suoi danni, costringendola a seguirlo in macchina prima presso l'abitazione di un amico, e poi presso la propria casa, colpendola più volte al viso e alla testa con manate e pugni, cagionandole le lesioni di cui al referto di P.S. in atti.
Ciò che tuttavia deve essere valutato in questa sede è la configurabilità o meno del c.d. danno – conseguenza, da distinguere dal danno – evento, potendosi soltanto quest'ultimo ritenere implicito in re ipsa nell'evento lesivo in sé penalmente accertato, e ormai costituente un fatto assoluto e inconfutabile.
Va demandato quindi al Giudice civile il compito di accertare la sussistenza di danni - conseguenze e la loro correlabilità causale al danno – evento, insito nel fatto lesivo integrante reato.
Ciò posto, dalla CTU espletata dal Dott. Giancarlo Guerrera è risultato che “DO AR, a seguito dell'evento delittuoso occorso in data
29 agosto 2010, ebbe a riportare: “trauma cranico, contusione zigomatica dx 7
con ematoma sottocutaneo, cervicalgia post- traumatica, escoriazione cutanea regione spalla dx”. - La forza traumatica ha avuto modo di estrinsecare una vis lesiva tale da determinare una sollecitazione del piano tegumentario dello splanconocranio, condizionante lesione ecchimotica in sede zigomatica destra. In stretta correlazione temporale con l'evento, la
DO ha fatto ricorso a cure mediche in regime ambulatoriale (P.S.). Il consequenziale corteo anatomo-disfunzionale è da porre in stretta correlazione etiopatogenetica con la transitoria perturbata integrità fisica.
Vale rilevare che ad una guarigione puramente anatomica è corrisposta una risoluzione del quadro disfunzionale, che deve essere tenuto in debito conto in fase risarcitoria. - In ordine al nesso causale (evento/lesione). Tale quadro anatomo-patologico, di evidente natura traumatica, risulta compatibile alla dinamica lesiva così come emergente dagli atti. Quanto accertato in occasione di prime cure, infatti, è da correlarsi ad azione contundente diretta generata da schiaffo o pugno (con il dorso della mano), che non ebbe, però, a compromettere l'integrità dei tessuti coinvolti, men che meno dello splanconocranio (ferite, frattura zigomatica) a riprova della modesta entità dell'azione traumatica. La compressione dei tessuti molli sottocutanei ebbe, invero, a generare uno stravaso ematico nello strato prossimo alla superficie (ecchimosi), da cui una temporanea compromissione dello stato di salute. Rispettati, dunque, i classici criteri di accertamento del nesso causale con la condotta commissiva, con particolare riferimento al criterio di adeguatezza modale qualitativo e quantitativo della vis del trauma patito, della perfetta rispondenza del corteo fenomenico con la topografia delle lesioni primitivamente accertate, e tenuto conto della assoluta esclusione di altre cause patologiche individuabili nell'abitus costituzionale della parte lesa. - In ordine alla conseguenza delle lesioni (lesione/menomazione). In ragione dell'entità delle lesioni primitive, nonché delle intrinseche caratteristiche anatomopatologiche, era, così come è, prevedibile l'assenza di reliquati anatomo-disfunzionali con carattere di permanenza. L'ecchimosi in regione zigomatica di destra, così come il trauma minore del collo (per azione di iperflesso-estensione) non hanno richiesto specifico e/o articolato trattamento, trovando piena restitutio ad integrum nell'arco temporale non 8
superiore a giorni dieci. Per quanto attiene la parametrazione della durata del danno biologico/dinamico relazionale temporaneo, da intendersi quale transitoria incapacità di attendere alle normali e usuali attività individuali intimamente connessa all'evoluzione dello stato di malattia ma a prescindere dalla prognosi clinica e dalla capacità lavorativa specifica, valga.
Danno biologico/dinamico relazionale temporaneo assoluto, come completo e totale impedimento a tutte quelle azioni che compongono e completano la dimensione umana, o come necessario periodo di adattamento clinico ed attitudinale del soggetto ad una condizione peggiorativa del suo essere;
nel caso di specie stimabile nella misura di gg. 1 (uno). Alla stessa stregua, tenuto conto del progressivo evolversi della fase convalescenziale della malattia traumatica e della graduale ripresa “sociale” dell'individuo, il danno biologico/dinamico relazionale temporaneo relativo può essere precisato in gg. 9 (nove) al 50 %, rispetto l'assoluta”.
“Per le ragioni sopra esplicitate, in DO AR non si è realizzato un pregiudizio fisiopsichico in grado di concretare nella di lei persona un danno biologico/dinamico-relazionale permanente”.
Alla luce delle considerazioni espresse dal CTU, dalle quali non si ha motivo di discostarsi, avuto riguardo all'esaustività e congruenza delle stesse, e in difetto di apparenti vizi logico- giuridici, andrà riconosciuto in favore della DO un danno nella misura di euro 55,24 a titolo di ITT, e di euro 248,58 a titolo di ITP al 50%, per un danno biologico temporaneo complessivo di euro 303,82 (secondo i criteri indicati nell'art. 139 C.d.S., come aggiornato dal D.M. 16.07.2024).
Andranno calcolati gli interessi sulla somma devalutata sino alla data dell'evento lesivo (il 29.08.2010), e rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT. 9
Inaccoglibile, di contro, in virtù delle considerazioni suespresse, è
l'ulteriore richiesta risarcitoria della DO, riguardante un preteso danno morale ed esistenziale scaturente dai fatti di reato accertati - ivi incluso quello di ingiuria, anch'esso accertato in primo grado -, stante l'eccessiva genericità della stessa, in difetto di allegazione di circostanze specifiche dalle quali potersi desumere, anche in via presuntiva, il concreto verificarsi degli ulteriori lamentati danni, non essendo essi ravvisabili in re ipsa, neppure nell'ipotesi in cui, come nella specie, il fatto lesivo integri gli estremi di un reato.
Si reputa congruo compensare tra le parti le spese di lite, stante il tenore della presente decisione.
Le spese di CTU andranno poste in via definitiva a carico delle parti nella misura di metà ciascuna - nei confronti della DO, ammessa al
Gratuito Patrocinio, a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
In accoglimento parziale della domanda dell'attrice, DO
AR
Condanna il convenuto, MI AT, al pagamento in favore dell'attrice, DO AR, di euro 303,82, a titolo di danno biologico temporaneo, oltre ad interessi e rivalutazione come in parte motiva;
10
rigetta per il resto.
Pone le spese di CTU in via definitiva a carico delle parti nella misura di metà ciascuna - nei confronti della DO, ammessa al Gratuito
Patrocinio, a carico dell'Erario.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 26 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo