Rigetto
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/07/2025, n. 6053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6053 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06053/2025REG.PROV.COLL.
N. 09193/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9193 del 2023, proposto dai sig.ri RO D’AM e RO D’AM, rappresentati e difesi dagli avvocati Dario La Torre e Mario Lupi, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Capodistria, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 8727/2023, pubblicata in data 22 maggio 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Brunella Bruno e udito per la parte appellante l’avvocato Dario La Torre
Viste le conclusioni dell’amministrazione appellata come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti impugnano la sentenza del TAR Lazio indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il ricorso da essi proposto avvero il provvedimento del 14 marzo 2016, con il quale l’amministrazione di Roma Capitale, accertata l’inottemperanza alla ordinanza di demolizione precedentemente adottata, ha ordinato la demolizione d’ufficio delle opere abusivamente realizzate in via Gioacchino Loreti, n. 25, sostanziatesi nella edificazione, a ridosso di un preesistente manufatto a destinazione commerciale, di una struttura in legno di dimensioni di metri 24,00 per 9,00, con altezza variabile da metri 3,50 a 4,50, con tetto in tavolato in legno coperto a tegole e tre lati tamponati mentre uno addossato all’edificio esistente.
2. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha, in sintesi, rilevato che in considerazione della natura delle opere sanzionate dall’amministrazione, integranti un intervento di ristrutturazione edilizia eseguito in assenza di permesso di costruire e tenuto conto dell’accertata inottemperanza all’ingiunzione di demolizione precedentemente disposta, l’amministrazione ha legittimamente adottato il provvedimento impugnato, dovendosi escludere che la DIA presentata dagli interessati ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 prima dell’adozione di detto provvedimento possa dispiegare una incidenza ai fini pretesi dai ricorrenti originari. Al riguardo, infatti, il primo giudice ha precisato che, a prescindere dalla questione concernente la necessità che l’amministrazione definisca la DIA in sanatoria con un provvedimento espresso, valenza dirimente riveste il rilievo che in caso di manufatti che, per loro natura, necessitano di un preventivo titolo abilitativo alla realizzazione non è possibile pervenire alla sanatoria degli stessi ricorrendo alla procedura prevista dall’art. 37, comma 4 del d.P.R. n. 380 del 2001, occorrendo, a tale scopo, la distinta procedura di accertamento di conformità prevista per la sanatoria delle opere realizzate in assenza o in difformità dal permesso di costruire dall’art. 36 del medesimo testo normativo.
3. La parte appellante critica la sentenza impugnata, in quanto il primo giudice avrebbe erroneamente integrato il provvedimento impugnato, valorizzando la esclusione dell’applicazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, in considerazione della sottoposizione delle opere de quibus al regime del permesso di costruire, profilo, questo, che non sarebbe stato esplicitato dall’amministrazione comunale. Le deduzioni successive si appuntano sulla erronea valutazione in ordine alla necessità della previa adozione di un provvedimento espresso dell’ente territoriale sulla istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 37 sopra richiamato, dovendosi, in tesi, escludere, alla luce della disciplina nazionale e regionale in materia, l’operatività del silenzio con valore di rigetto previsto espressamente solo in relazione alle istanze presentate ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. Su tali basi, dunque, i deducenti insistono sulla illegittimità del provvedimento impugnato con il ricorso originario in assenza della previa adozione da parte dell’amministrazione di un provvedimento espresso sull’istanza di sanatoria formulata ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 22 della l.r. n. 15 del 2008.
4. Roma Capitale si è costituita in giudizio, articolando ampie deduzioni a sostegno dell’infondatezza delle censure proposte.
5. In data 15 maggio 2025, la parte appellante ha prodotto memoria, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso in appello, articolando ulteriori deduzioni.
6. Con atto depositato in data 16 maggio 2025, Roma Capitale ha richiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione sulla base degli atti difensivi prodotti.
7. All’udienza pubblica del 17 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
9. Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, il primo giudice non ha travalicato i limiti del proprio sindacato, tenuto conto della circostanza che il provvedimento impugnato con il ricorso originario (con il quale è stata disposta la demolizione d’ufficio di opere abusive) si inserisce nell’ambito di un’attività pregressa dell’amministrazione che ha reiteratamente sanzionato le opere abusive che vengono in rilievo.
9.1. Dalla documentazione versata agli atti del giudizio di primo grado proprio dagli originari ricorrenti, emerge che già con provvedimento n. 2626 del 18 novembre 2010 l’amministrazione aveva ingiunto la demolizione delle opere in questione, espressamente richiamando l’art. 15 della l.r. n. 15 del 2008, specificamente riferito agli “ Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali ”. Al riguardo, si rileva, esclusivamente per completezza, che il ricorso all’epoca proposto avverso il sopra indicato provvedimento è stato respinto dal Tribunale con sentenza n. 6054/2014 che non consta aver costituito oggetto di alcuna impugnazione. Successivamente alla revoca di detta ordinanza di demolizione del 2010 e del provvedimento di acquisizione, disposta in accoglimento di una istanza di riesame presentata dalla sig.ra RO D’AM sul presupposto della volontà espressa della medesima di demolire le opere e, segnatamente, le due tamponature ai lati della struttura, l’amministrazione ha adottato la determinazione del 24 settembre 2015 - che pure non consta essere stata impugnata dagli interessati - con la quale, riscontrata la permanenza delle opere, ne è stata nuovamente ingiunta la demolizione.
9.2. In tale quadro, il primo giudice ha tratto il proprio convincimento da evidenze documentali in atti, correttamente addivenendo alla conclusione esplicitata nella sentenza, sulla base di un apprezzamento riferito anche alla qualificazione giuridica degli interventi rientrate nel sindacato che è tenuto a svolgere nell’esercizio del suo potere di valutazione della causa (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 novembre 2021, n. 7828; id. 15 gennaio 2018, n. 165; Sez. IV, 7 luglio 2015, n. 3364).
9.3. Come correttamente rilevato nella sentenza appellata, l’art.37 del d.P.R. n. 380/2001 può trovare applicazione esclusivamente in relazione ad “ interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività ”, con conseguente esclusione dell’operatività della disposizione in relazione ad opere soggette al regime del permesso di costruire.
10. Le considerazioni sopra svolte rivestono valenza dirimente ai fini del rigetto dell’appello, dovendosi comunque rilevare, per completezza, che in relazione in relazione alla valenza assunta dal silenzio dell’amministrazione sulle istanze formulate ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 22 della l.r. n. 15 del 2008 non sussiste un orientamento giurisprudenziale univoco.
10.1. Secondo un orientamento giurisprudenziale il silenzio sull’istanza di sanatoria formulata anche ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 sarebbe da qualificarsi come silenzio rigetto, operando il meccanismo del silenzio-rigetto previsto dall’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 (T.A.R. Milano, Sez. I, 21.3.2017, n.676; TAR Campania, Sez. III, 18.5.2020, n.1824; T.A.R. Campania, Sez. II, 10.6.2019, n.3146), con il relativo onere di impugnazione, da parte del privato interessato, qualora, a fronte del decorso del termine, non vi sia una pronuncia espressa dell’amministrazione procedente.
In base ad altra opzione interpretativa (Cons. St., Sez II, n. 1708 del 2023), il procedimento può ritenersi favorevolmente concluso per il privato solo allorquando vi sia un provvedimento espresso dell’amministrazione procedente, configurandosi altrimenti un’ipotesi di silenzio inadempimento.
10.2. Anche nell’ipotesi in cui si ritenesse di aderire, come sostenuto dalla parte appellante, all’orientamento da ultimo indicato, non può revocarsi in discussione che l’azione avverso l’inerzia deve essere proposta entro il termine espressamente previsto dal c.p.a. art. 31, comma 2. Nella fattispecie, l’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 37 sopra richiamato è stata presentata in data 8 marzo 2012 e non consta che gli interessati abbiano mai proposto la predetta azione; il provvedimento di demolizione d’ufficio impugnato con il ricorso originario è stato adottato, infatti, in data 17 marzo 2016 e, quindi, quando la situazione si era ormai consolidata da lungo tempo.
11. In conclusione, l’appello va respinto in quanto infondato.
12. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell’amministrazione appellata, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 9193 del 2023), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti RO D’AM e RO D’AM, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di Roma Capitale, liquidate complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri e accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO