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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/11/2024, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 21.11.2024, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato il 22.11.2024 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2937 del ruolo generale per l'anno 2021, promossa da
1. nato a [...], il [...] e residente a Parte_1
Narcao (SU), via De Gasperi n. 9, elettivamente domiciliato in Cagliari, via
Logudoro n. 35, presso lo Studio dell'Avv. Valeria TZ, dell'Avv. Giovanni
PRUNEDDU e dell'Avv. Claudia TZ, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo SPIGA e dall'Avv.
pagina 1 Roberto DI TUCCI in forza di procura generale, rogito Notaio del Per_1
05.04.2016;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“il Giudice Ill.mo contrariis reiectis:
1) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo per le CP_2
denunciate malattie professionali nella misura corrispondente al danno biologico
che risulterà in corso di causa e quello complessivo derivante dal conglobamento
col danno riconosciuto per le lesioni alle spalle ed alla colonna e quello
accertando per l'ipoacusia.
2) Condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi CP_2
legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal 121° giorno dopo
la domanda o con la decorrenza che risulterà in corso di causa.
3) Con vittoria di spese di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge da
distrarsi in favore dei difensori antistatari.
4) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.”.
Nell'interesse del resistente:
“voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta,
1) Rigettare la domanda mandando assolto il convenuto da ogni avversa pretesa;
2) con vittoria di spese e onorari”.
pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un indennizzo per malattia professionale.
In particolare, egli ha esposto:
− di avere prestato attività lavorativa, dal 1968 al 1971 come meccanico-
tornitore, acquisendone la qualifica, esposto per 6 ore al giorno alle vibrazioni al sistema mano-braccio generate dai macchinari utilizzati (tornio, fresa e mola smeriglio), e come operaio edile dal 1975 al 2019 alle dipendenze di diverse ditte;
− di essere sempre stato esposto per oltre la metà dell'orario di lavoro alle vibrazioni al sistema mano-braccio generate dagli strumenti di lavoro utilizzati quali motopicco, mola smeriglio, trapano, sega circolare per tagliare il legno,
vibratore per il cemento dotato di motore a scoppio e miscelatore elettrico;
− di essere stato, pure, esposto, di media per circa 3/4 h al giorno, alla movimentazione manuale di pesanti carichi, quali sacchi di cemento del peso di
50 kg e poi da 25 kg, mattoni, blocchetti, confezioni di pianelle, puntelli in ferro da 25/30 kg per il sostegno dei solai, putrelle, blocchi di cemento per marciapiede del peso di 40/50 kg, travetti di cemento del peso variabile tra i 30 e 60 kg a seconda della lunghezza, elementi di ponteggio del peso di 20/40 kg, travi di legno, rotoli di guaina impermeabilizzante e trasporto di cemento, ghiaia e sabbia con la carriola carica per un peso di 50/60 kg con sovraccarico degli arti superiori,
oltre che della colonna;
− di avere, infatti, sempre lavorato tenendo la schiena e il collo piegati in avanti, di media per circa 2/3 ore al giorno, soprattutto durante l'attività di messa
pagina 3 in opera del calcestruzzo, dei massetti per i pavimenti e del ferro nelle fondazioni dei manufatti in costruzione;
− che dopo il getto del calcestruzzo doveva eseguire la rigonatura, ossia provvedere a passare una riga sopra il cemento appena gettato (ancora molle) per renderlo piano: tale attività gli imponeva una postura della schiena e del collo piegati avanti per intere giornate di lavoro, a seconda della lavorazione e delle superfici, e movimenti ripetuti degli arti superiori;
− di essersi, altresì, occupato di eseguire gli intonaci a mano e l'imbiancatura delle pareti e soffitti delle opere in costruzione, ciò che comportava una postura prolungata del collo piegato all'indietro e delle braccia sollevate in alto, e movimenti ripetitivi di queste ultime;
− di avere, nell'esercizio della propria attività, contratto lesioni alla colonna cervicale e un'angioneurosi con lesioni agli arti superiori per le quali rispettivamente in data 26.06.2020 e 04.03.2021 aveva presentato all' CP_2
domande d'indennizzo, ma queste e le opposizioni non erano state accolte.
2. L' ha resistito in giudizio. CP_3
3. La causa è stata istruita con prova per testi, consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
È, anzitutto, documentalmente provato che con sentenza n. 508 del 08.04.2023 del
Tribunale di Cagliari è stato riconosciuto in capo a un danno biologico Pt_1
pari al 24% con decorrenza dal 27.06.2019 (doc. prodotto con le note del
09.05.2024).
L'istruzione probatoria ha, poi, consentito di accertare lo svolgimento da parte del ricorrente delle lavorazioni menzionate nel ricorso introduttivo: si veda la
pagina 4 deposizione del teste del teste e del teste Testimone_1 Testimone_2
, sentiti nell'udienza del 13.06.2023. Testimone_3
In specie, i testi citati sono stati colleghi del ricorrente (i testi e Tes_1 Tes_3
nelle attività edilizie in cui era stato impiegato nonché figlio e Parte_1
diretto collaboratore del ricorrente odierno (il teste ), e hanno dichiarato Pt_1
che costui aveva svolto le mansioni dedotte nei capi di prova, secondo le modalità
specificamente indicate.
Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico e l'incidenza sulla capacità lavorativa in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 06.10.2024, ha ritenuto che
“Tutte le sopra indicate condizioni patologiche possono considerarsi per lo meno
in rapporto di concausalità con l'attività lavorativa svolta dal Sig.
[...]
dal 1975 al dicembre 2019. Pt_1
Sulla base delle tabelle , di cui al D.M. 12 luglio 2000, un danno biologico CP_2
conseguente al quadro algo/disfunzionale a carico della colonna vertebrale sia
del tratto cervicale che di quello lombare corrisponde complessivamente al 11%
(undici per cento) utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per
analogia il codice tabellare 193 [Patologia vertebrale con deficit funzionale
complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con
disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti,
reversibili; quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di
grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare]. Si
specifica che nella valutazione dell'11% (undici per cento) è compreso il danno
pagina 5 biologico del 7% riconosciuto nel giugno 2019 per il quadro algo/disfunzionale a
carico del segmento lombare della colonna vertebrale.
Il danno biologico consegnate all'epicondilite bilaterale corrisponde al 4%
(quattro per cento) utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per
analogia il codice tabellare 232 [Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie
muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con
sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità];
quello relativo al quadro algo/disfunzionale ai polsi corrisponde al 2% (due per
cento) utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il
codice tabellare 238 [Movimenti di flesso-estensione del polso limitati ai gradi
estremi]; quello relativo al quadro algo/disfunzionale a carico delle dita di
entrambe le mani corrisponde al 4% (quattro per cento) utilizzando in ragione
della sua natura e della sua gravità, per analogia il codice tabellare 267 [Esiti di
tenovaginaliti del distretto polso-mano, apprezzabili strumentalmente, a seconda
del grado e dell'estensione, in assenza o con sfumata limitazione funzionale];
quello conseguente alla patologia angioneurotica corrisponda al 10% (dieci per
cento) utilizzando come codice di riferimento il 34 [Vasculopatia, sindrome di
Raynaud - 2 Forme subcliniche con fenomenologia di Raynaud;
comparsa di
tipica crisi ischemica nel corso del cold-test a carico delle falangi distale ed
intermedia di più dita, pronta risposta alla trinitrina].
Avendo l' già riconosciuto un danno biologico del 24% (ventiquattro per CP_2
cento) adottando per la valutazione complessiva dei vari danni il sistema della
semisomma e tenendo conto delle menomazioni coesistenti e di quelle
concorrenti, il danno biologico complessivo corrisponde al 29% (ventinove per
cento) dal giugno 2020 e al 45% (quarantacinque per cento) dal marzo 2021”.
pagina 6 Le conclusioni del C.T.U. devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Pertanto, può indicarsi un danno biologico complessivo del 29% dal giugno 2020
e al 45% dal marzo 2021.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in CP_2
rendita in favore del ricorrente, rapportato a un danno biologico complessivo del
29% dal giugno 2020 e al 45% dal marzo 2021, al netto dell'indennità già
eventualmente percepita per il danno biologico precedentemente riconosciuto.
In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_2
deve essere condannato a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55,
tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_3
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in Parte_1
rendita commisurato a un danno biologico complessivo in misura del 29% dal giugno 2020 e al 45% dal marzo 2021.
2. condanna l' Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, alla
[...]
costituzione dell'indennizzo in rendita in favore di con gli Parte_1
pagina 7 interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, al netto dell'indennizzo già
eventualmente percepito per il danno biologico precedentemente riconosciuto;
3. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del giudizio, Parte_1
che liquida in euro €. 6.593,00 per compensi professionali di Avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Valeria TZ, dell'Avv. Giovanni PRUNEDDU e dell'Avv.
Claudia TZ, dichiaratisi antistatari;
4. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 22.11.2024
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 8